Art 3 CEDU
Transcript
Art 3 CEDU
Tutela dei rifugiati, sistema comune di asilo Ue e crisi migratoria Roma, 15 aprile 2016 Alessio Sangiorgi - UFTDU S Struttura intervento 1. Introduzione 2. Il sistema europeo comune di asilo e il Regolamento di Dublino 3. Giurisprudenza della Corte EDU 4. Crisi migratoria e accordo UE – Turchia 5. Conclusioni 1. Introduzione Il diritto di asilo definizione Origini storiche del diritto di asilo Disciplina multilivello del diritto di asilo: Normativa interna o Art. 10, comma 3 Cost. Normativa europea o sistema europeo comune di asilo CEDU o Tutela par ricochet: Art. 3 + art. 4, Prot. n. 4 • Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato Il sistema europeo comune di asilo FONTI: Trattati UE (TUE e TFUE): o Art. 6§1 TUE o Art. 80 TFUE: principio di solidarietà Carte dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) o Art. 4: divieto trattamenti inumani e degradanti o Art.18: diritto di asilo o Art.19: protezione in caso di allontanamento/espulsione/estradizione (no espulsione collettiva) Regolamento EURODAC Direttiva Procedure, Direttiva Accoglienza, Direttiva Qualifiche Regolamento Dublino III 2. Il Regolamento di Dublino Definizione (What) Origine (When) Obiettivi (Why) Funzionamento (How) Problematiche o Es. Nord Africa 2. Il Regolamento di Dublino – What? Definizione: Trattato internazionale in materia di diritto di asilo poi trasfuso nell’acquis comunitario (da Convenzione a Regolamento) partecipano tutti Stati Membri UE + Islanda, Norvegia e Svizzera (ad esclusione della Danimarca) 2. Il Regolamento di Dublino – When? Origine: Accordo di Schengen (1990): sancisce l’apertura delle frontiere per consentire la libera circolazione di persone (non più controlli doganali) delle persone «utili»: cittadini UE, studenti, imprenditori, turisti etc… Finalità: Potenziare libertà individuali dei cittadini UE Convenzione di Dublino I (giugno 1990): Definisce i criteri di competenza per l’esame della domanda di asilo 2. Il Regolamento di Dublino – Why? Obiettivi: Bilanciare il numero di richieste di asilo tra i vari Stati Membri Evitare «Asylum shopping» ossia prevenire il moltiplicarsi di domande di asilo multiple e/o abusive e di poter scegliere lo Stato di protezione Evitare il problema del «richiedente in orbita» ossia prevenire che venga mandato da uno Stato membro all’altro senza che nessuno accetti di esaminare la sua richiesta 2. Il Regolamento di Dublino – How? Funzionamento: Criterio di competenza territoriale: stato di primo ingresso o Eccezione: famiglia (nozione ristretta) per ricongiungimento Identificazione ai sensi di EURODAC (digital prints) Clausola di sovranità SI livello di protezione omogeneo UE (aspetto problematico) > Presunzione di equivalenza dei sistemi di asilo degli Stati Membri NO conformità condizioni di trattamento/accoglienza No mutuo riconoscimento dello status di rifugiato 2. Il Regolamento di Dublino – Problematiche Problematiche: Clausola sovranità statale generalmente usata per rigetti veloci (Corte EDU, in M.S.S. esorta un diverso atteggiamento!) «Presunzione» di equivalenza del sistema di asilo nei diversi Stati membri UE non è garantita: o presunzione circa l’efficienza e celerità del sistema Dublino o mera presunzione uniformità ordinamenti giuridici, ma resta diversa applicazione nel concreto o armonizzazione UE insufficiente e carente: NB. Direttive europee vincolano solo in merito ai risultati finali e non alle modalità di attuazione (principio di sovranità) 2. Il Regolamento di Dublino – Problematiche (2) Conseguenze: Differenti corpus normativi e procedure riconoscimento status Differenze nelle modalità di accoglienza dei rifugiati Differenze nelle modalità di trasferimento o possibile detenzione amministrativa (no in Italia) > vedi caso Sharifi Differenze nei tassi di accoglienza delle domande Differenze nelle modalità di integrazione effettiva Cause: Interessi egoistici : o Interdizione fisica Frontex per proteggere frontiere esterne o Interdizione umanitaria evitare ingressi irregolari e circolazione richiedenti /rifugiati nell’UE 2. Il Regolamento di Dublino – Problematiche (3) Esempio: emergenza Nord Africa (2011) Italia Rilascio permessi a titolo di protezione umanitaria e conseguente acquisizione di un titolo di viaggio valido alla circolazione intra UE (area Schengen) Grecia respingimenti sommari di rifugiati Reazioni antitetiche degli Stati intervento di Corte EDU e ECJ ha fatto chiarezza in materia 3. Il sistema di tutela della CEDU Art. 3 CEDU ed evoluzione giurisprudenziale Tutela per riflesso (Soering c. Regno Unito - 1989) Casi Corte EDU: o o o o M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC] (2011) Tarakhel c. Svizzera [GC] (2014) Sharifi e altri c. Grecia e Italia (2014) Khaiflia e altri c. Italia (2015) La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) Art 3 CEDU: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» Obblighi positivi Categorie protette (richiedenti asilo, carcerati) Evoluzione giurisprudenziale Corte EDU e Protocolli aggiuntivi a CEDU hanno ricompreso anche questioni relative a: • Trattamento carcerario • Espulsione dello straniero (Art. 33 Convenzione Rifugiati 1952: nonrefoulement) o Soering c. Regno Unito (1989) o Art. 4, Protocollo n. 4 (1963): divieto espulsione collettiva o Art. 1 Protocollo n. 7 (1984): garanzie procedurali per espulsione stranieri Casi Corte EDU Tecnica per riflesso (par richocet) >>> Soering c. UK (1989): o principio di non refoulement esteso rispetto a quanto previsto da Art. 33 Convenzione Rifugiati 1951 o nel diritto di asilo vengono ricomprese anche situazioni di pericolo dipendenti da atti/fatti non imputabili al trattamento dello straniero nello stato di destinazione (pericolo è di per sé sufficiente) Bilanciamento tra tutela diritti umani e politiche nazionali/UE o diritto UE non può fungere da scudo a violazioni dei diritti umani Casi Corte EDU (2) M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC] (2011) Fatti: Ricorrente afghano entra illegalmente in Grecia Detenzione, rilascio e ordine di espulsione dal territorio UE Ricorrente si reca in Belgio e presenta domanda asilo Applicazione regolamento Dublino e trasferimento in Grecia Nuova detenzione e richiesta di asilo in Grecia Tentativi di fuga e decreti di espulsione Ricorrente invoca contro Grecia e Belgio: • il divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3); • il diritto a un ricorso effettivo (art. 13) Casi Corte EDU (3) M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC] (2011) Condanna della GRECIA su due aspetti: Condizioni di detenzione degradanti Condizioni di vita non dignitose (come prescritto da diritto UE >>> Direttiva accoglienza) “The Court considers that the Greek authorities have not had due regard to the applicant’s vulnerability as an asylum seeker and must be held responsible, because of their inaction, for the situation in which he has found himself for several months, living in the street, with no resources or access to sanitary facilities, and without any means of providing for his essential needs. The Court considers that the applicant has been the victim of humiliating treatment showing a lack of respect for his dignity” Casi Corte EDU (4) M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC] (2011) Condanna Belgio per violazione art 3 CEDU (divieto espulsione): Il Belgio ha consapevolmente trasferito il richiedente asilo in Grecia nonostante tale comportamento lo avrebbe sottoposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti (data la sistemica carenza del sistema di asilo greco) La sistemica carenza del sistema greco di asilo avrebbe portato a un rischio di successiva espulsione da parte del governo stesso (chain of refoulement) Casi Corte EDU (5) Tarakhel c. Svizzera [GC] (2014) Fatti: Coppia afghana con 6 minori giunge su coste della Calabria Procedimento di identificazione EURODAC Accoglienza temporanea e trasferimento al CARA di Bari Rifugiati si dirigono in Austria, e successivamente in Svizzera, dove presentano domanda di asilo Austria e Svizzera richiedono presa in carico dell’Italia, primo paese ospitante dei ricorrenti L’Italia accetta e Svizzera emette ordine di espulsione Ricorrenti impugnano tale ordine invocando • il divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3); • il diritto al rispetto della vita familiare (art. 8) Casi Corte EDU Tarakhel c. Svizzera [GC] (2014) sospensione in via d'urgenza della procedura di espulsione verso l'Italia ai sensi di Art. 39 del Regolamento della Corte Condanna Svizzera per divieto di espulsione ai sensi di art 3 CEDU: o sebbene Svizzera non sia uno Stato membro UE, essa si è comunque impegnata a rispettare le disposizioni del Regolamento di Dublino, inclusa la “clausola di sovranità” che permette di valutare una richiesta di asilo sul suo territorio, in determinate circostanze o Corte EDU ritiene quindi che la decisione della Svizzera di rinviare i ricorrenti in Italia si configuri non come attuazione di un obbligo contemplato dal citato regolamento, ma come esercizio di un potere discrezionale Casi Corte EDU (5) Tarakhel c. Svizzera [GC] (2014) Violazione in quanto sussistevano motivi seri e comprovati di ritenere che nello Stato di destinazione (Italia) il soggetto espulso correva un rischio reale di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (sistema italiano non adeguato) se l'art. 3 CEDU non pone in capo agli Stati contraenti l'obbligo di garantire un diritto a un alloggio o un'assistenza finanziaria adeguata a ogni richiedente asilo, un obbligo siffatto discende, sugli Stati membri UE, dalla Direttiva accoglienza (quest’ultima non si applica però alla Svizzera la quale, non essendo Stato membro dell’UE, è solo vincolata dalle norme del Regolamento di Dublino). Casi Corte EDU (6) Sharifi e altri c. Italia e Grecia (2014) Fatti: 35 ricorrenti (32 afghani, 2 sudanesi, 1 eritreo) respinti da Italia verso la Grecia (la Corte si pronuncia solo sul ricorso di 4 ricorrenti afghani con cui gli avvocati sono rimasti in contatto) Respingimenti automatici dai porti dell’adriatico verso la Grecia attuati dalle autorità frontaliere italiane autorità greche hanno sottoposto alcuni dei ricorrenti, respinti dall’Italia, a detenzione amministrativa, mentre hanno lasciato altri “liberi” di circolare, senza una fissa dimora (alcuni sono stati deportati in Afghanistan) Casi Corte EDU (7) Sharifi e altri c. Italia e Grecia (2014) Responsabilità della Grecia >>> violazione art. 13 CEDU in combinato disposto all’art. 3 CEDU per non aver garantito ai ricorrenti l’accesso alle procedure d’asilo e per il rischio di esser rinviati in Afghanistan Responsabilità dell’Italia >>> violazione art. 4, Prot. n. 4 alla CEDU per aver messo in atto espulsione collettiva verso Grecia senza procedere a esame individuale della situazione dei ricorrenti ai quali non è stato garantito accesso alla procedura d’asilo + violazione art. 3 CEDU in quanto le autorità hanno messo i ricorrenti a rischio di esser respinti in Afghanistan pur conoscendo i limiti del sistema d’asilo greco + violazione art. 13, in combinato agli art. 3 e 13 CEDU Casi Corte EDU (8) Khlaifia e altri c. Italia (2015) Fatti: Tre cittadini tunisini sbarcano a Lampedusa a seguito primavera araba sottoposti a detenzione senza spiegazioni e negato ricorso avverso trattenimento Condizioni igieniche del centro di Lampedusa insostenibili e no a contatto con esterno Evasione, arresto e trasferimento su navi ormeggiate a Palermo Espulsione Casi Corte EDU (9) Khlaifia e altri c. Italia (2015) ALL’UNANIMITÀ : violazione dell’art. 5.1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 5.2 (diritto di essere informato dei motivi dell’arresto e dell’accusa formulata a carico dell’arrestato), 5.4 (diritto ad una rapida decisione di un tribunale sulla legalità della detenzione). A MAGGIORANZA: violazione dell’art. 3 relativamente alle condizioni di detenzione all’interno del centro di accoglienza sull’isola di Lampedusa + violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri) e dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 del Prot. n. 4. Rinvio in Grande Camera su richiesta del governo > udienza prevista il 22 giugno 2016 Crisi migratoria Dati statistici Dati statistici (2) Dati statistici (2) 4. L’accordo UE - Turchia Il mercato delle miserie umane: Tutti i migranti irregolari giunti su isole greche rimpatriati a partire da 20 marzo (in realtà primi rimpatri da inizio aprile) 1 siriano rimpatriato in Turchia = 1 siriano reinsediato in Europa (priorità a situazioni di vulnerabilità) Evitare nuove rotte marittime (es. Mar Nero > Bulgaria) Erogazione aiuto di 3 miliardi Euro per progetti su rifugiati + altri stanziamenti Miglioramento situazione umanitaria in Siria e possibile creazione zone sicure 4. L’accordo UE – Turchia (2) Obiettivo: Azzerare o quantomeno ridurre irregolari fra Turchia e Grecia/UE drasticamente sbarchi attivazione di un programma volontario di ammissione umanitaria rilancio processo adesione della Turchia all’UE abolizione visto ingresso per i cittadini turchi entro giugno 2016 4. L’accordo UE – Turchia (3) Criticità: Violazione principio di non refoulement (art. 33 Conv. Ginevra; art. 3 CEDU) Violazione divieto espulsioni collettive (art. 4, Prot. n. 4 CEDU; art. 19 Carta di Nizza) Violazione divieto di non discriminazione (art. 14 CEDU; art. 3 Conv. Ginevra) Critiche su definizione di Turchia come Paese terzo sicuro (Direttiva Procedure) Limite fino a max 72.000 reinsediamenti (risibile) Politica UE in materia di migrazione Tentativo vano di governare il fenomeno migratorio Sottrae risorse economiche o le utilizza male (vedi accordo UE-Turchia) Non garantisce efficaci percorsi di integrazione Contraria al fondamentale diritto umano dell’asilo (Art. 18 Carta di Nizza) Contrasta con principio di solidarietà in materia di immigrazione (Art. 80 TFUE) Contrasta Art. 3 CEDU e diritto ad equo processo 5. Conclusioni Considerazioni: Non c’è piena presa di coscienza della gravissima situazione umanitaria che coinvolge l’area del Mediterraneo e la rotta balcanica Impensabile ottica egoistica in questo difficile e preoccupante contesto Necessità di coordinamento tra i vari governi coinvolti e di un’azione europea solidale per far fronte al continuo flusso migratorio 5. Conclusioni (2) Proposte: Reciproco riconoscimento delle decisioni che accordano la protezione internazionale Procedure d’ingresso protetto (canali umanitari) Maggiore considerazione delle aspirazioni dei richiedenti e loro legami socio-culturali con altri Stati Maggiore spinta solidaristica tra Stati Membri UE Sviluppo del sistema di quote e attuazione delle decisioni di ricollocazione