TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI

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TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZI AL CITTADINO
TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI
1. AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI
2. AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEFINITIVA DEI
BENI CULTURALI
3. AUTORIZZAZIONE ALLO SMEMBRAMENTO DI COLLEZIONI, SERIE O
RACCOLTE DI BENI CULTURALI
4. AUTORIZZAZIONE AL DISTACCO E ALLA RIMOZIONE DI AFFRESCHI,
STEMMI, GRAFFITI, LAPIDI , ISCRIZIONI , CIPPI, MONUMENTI.
5. PRONUNCIA SULLA COMPATIBILITA’ DI NUOVE DESTINAZIONI D’USO
6. AUTORIZZAZIONE AL COLLOCAMENTO DI CARTELLI E ALTRI
STRUMENTI DI PUBBLICITA’ SUGLI EDIFICI E NELLE AREE TUTELATE
COME BENI CULTURALI
7. IMPOSIZIONE DI INTERVENTI CONSERVATIVI SU BENI CULTURALI
8. PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER DANNEGGIAMENTO DI BENI
CULTURALI
9. PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA O IN
DIFFORMITA’ DAL PERMESSO A COSTRUIRE
10. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE
11. AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI CARTELLI PUBBLICITARI IN AREE O IN
PROSSIMITA’ DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA
12. AUTORIZZAZIONE PER COLORE DI FACCIATA
13. ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
14. DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE PARTICOLARMENTE
IMPORTANTE
15. IMPOSIZIONE PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA
16. AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE, PERMUTA, IPOTECA
17. AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE D’USO
18. DENUNCIA DI ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO – PRELAZIONE
19. PRONUNCIA SULL’AMMISSIBILITA’ AI CONTRIBUTI STATALI
20. CERTIFICAZIONE DETRAIBILITA’ FISCALE – ART BONUS
21. QUALIFICAZIONI IMPRESE
22. AUTORIZZAZIONE PER MOSTRE
23. AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE
24. ACCESSO AGLI ATTI
25. RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI
La Soprintendenza opera per la tutela del patrimonio culturale in molti modi diversi; con l’intento di
promuovere una migliore accessibilità dei servizi offerti ai cittadini, seguendo i criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, in questa sezione si descrivono i servizi offerti
e le competenze degli Uffici, fornendo inoltre i riferimenti normativi, la modulistica e l’indicazione
dell’ufficio al quale rivolgersi per l’erogazione di ogni servizio.
AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI SUI BENI CULTURALI
(art 21d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo le disposizioni dell'art 21, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
l’esecuzione opere e lavori di qualsiasi natura relativi ai beni architettonici e storico-artistici deve
essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza.
Questo obbligo riguarda:
- i beni di proprietà privata per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale
particolarmente importante (cosiddetto “vincolo”, artt 10-13 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
- i beni di proprietà pubblica di cui sia stato accertato l’interesse culturale ed anche – nelle more del
completamento di tale procedura di verifica – quelli risalenti oltre settant'anni nel caso di beni
immobili, cinquant’anni nel caso di beni mobili (artt. 10- 12 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
Nei casi di grande urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato, ma occorre darne immediata comunicazione alla Soprintendenza,
inviando quindi in tempi brevi i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Analogamente deve essere richiesta alla Soprintendenza l’autorizzazione per lo spostamento dei
beni culturali, fatto salvo il caso in cui questo dipende dal mutamento di dimora del proprietario, per
cui occorre comunque presentare una denuncia.
Compete invece alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale il rilascio delle
autorizzazioni per la demolizione o rimozione definitiva dei beni.
L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta da parte della proprietà e trasmissione di atti
progettuali di livello almeno definitivo, oppure per interventi di lieve entità sulla base della
trasmissione di una relazione tecnica.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DEFINITIVA
DEI BENI CULTURALI
(art 21 comma 1 lettera a d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo le disposizioni dell'art 21, comma 1 lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
la demolizione e la rimozione definitiva dei beni architettonici e storico-artistici deve essere
preventivamente autorizzata dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale, previa
istruttoria da parte della Soprintendenza.
Questo obbligo riguarda:
- i beni di proprietà privata per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale
particolarmente importante (cosiddetto “vincolo”, artt. 10-13 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
- i beni di proprietà pubblica di cui sia stato accertato l’interesse culturale ed anche – nelle more del
completamento di tale procedura di verifica – quelli risalenti oltre settant'anni nel caso di beni
immobili, cinquant’anni nel caso di beni mobili (artt. 10- 12 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta da parte della proprietà e trasmissione di atti
progettuali di livello almeno definitivo o sulla base della trasmissione di una relazione tecnica.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE ALLO SMEMBRAMENTO DI COLLEZIONI, SERIE O
RACCOLTE DI BENI CULTURALI
(art 21 comma 1 lettera a d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo le disposizioni dell'art 21, comma 1 lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
lo smembramento di collezioni, serie o raccolte di beni culturali deve essere preventivamente
autorizzata dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale, previa istruttoria da parte della
Soprintendenza.
Questo obbligo riguarda:
- le collezioni di proprietà privata per cui sia intervenuta la dichiarazione di eccezionale interesse
culturale (cosiddetto “vincolo”, art 10 comma 3 lettere e) e art.13 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta da parte della proprietà e trasmissione di atti
progettuali di livello almeno definitivo o sulla base della trasmissione di una relazione tecnica.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti.
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE AL DISTACCO E ALLA RIMOZIONE DI AFFRESCHI,
STEMMI, GRAFFITI, LAPIDI , ISCRIZIONI , CIPPI, MONUMENTI.
(art 50 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo le disposizioni dell'art 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia
della Prima guerra mondiale deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza.
L'autorizzazione viene rilasciata previa richiesta da parte della proprietà, sulla base della
trasmissione di atti progettuali di livello almeno definitivo o di una relazione tecnica.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
PRONUNCIA SULLA COMPATIBILITA’ DI NUOVE DESTINAZIONI D’USO
(art 21comma 4 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo le disposizioni dell'art 21, comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il
mutamento di destinazione d’uso dei beni culturali deve essere comunicato alla Soprintendenza, che
deve pronunciarsi sulla compatibilità della nuova destinazione con il carattere storico-artistico dei
beni e verificare che questa non sia tale da recare pregiudizio alla loro conservazione.
Questo obbligo riguarda:
- i beni di proprietà privata per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale
particolarmente importante (cosiddetto “vincolo”, artt 10-13 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
- i beni di proprietà pubblica di cui sia stato accertato l’interesse culturale ed anche – nelle more del
completamento di tale procedura di verifica – quelli risalenti oltre settant'anni nel caso di beni
immobili, cinquant’anni nel caso di beni mobili (artt. 10- 12 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio).
La comunicazione deve essere presentata dalla proprietà e corredate dalle necessarie informazioni.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE AL COLLOCAMENTO DI CARTELLI E ALTRI
STRUMENTI DI PUBBLICITA’ SUGLI EDIFICI E NELLE AREE
TUTELATE COME BENI CULTURALI
(art 49 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo le disposizioni dell'art 49 del Codice dei beni culturali e del paesaggio il collocamento o
l’affissione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi della cultura sottoposti a
tutela deve essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza. Questo vale anche per la
affissione di inserzioni pubblicitarie sui ponteggi predisposti per il restauro.
La Soprintendenza deve anche esprimere (art 49 comma 2) un parere per la collocazione di cartelli
o altri mezzi pubblicitari sulle strade o nelle aree in prossimità di beni culturali. La finalità è di
verificare che i cartelli siano compatibili con il decoro e la fruizione dei beni. La richiesta deve
essere presentata dalla proprietà e corredata dalle necessarie informazioni; nel caso si tratti di
pubblicità su ponteggi occorre allegare il contratto d’appalto per le opere di restauro.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
IMPOSIZIONE DI INTERVENTI CONSERVATIVI SU BENI CULTURALI
(art 32 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Ai sensi dell’art 32 del Codice dei beni culturali e del paesaggio la Soprintendenza può imporre, al
proprietario, al detentore o possessore di beni culturali gli interventi necessari a garantirne la
conservazione, o può stabilire di provvedervi direttamente.
A tal fine, redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire, quindi la
invia, insieme con una comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o
detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento
degli atti. Se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario,
possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER DANNEGGIAMENTO DI BENI
CULTURALI
(art 160 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle
disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio un bene culturale subisce un danno, la
Soprintendenza, ai sensi dell’art 160 del Codice, avvia un procedimento sanzionatorio, intimando al
responsabile dove possibile l’esecuzione a proprie spese delle opere necessarie alla reintegrazione;
qualora la reintegrazione sia impossibile il pagamento di un’indennità pecuniaria pari al valore della
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se la determinazione della somma non è
accettata dal responsabile, la sua definizione viene demandata ad una commissione composta di tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale.
La competenza ad irrogare la sanzione ripristinatoria o pecuniaria alla conclusione del
procedimento è della Direzione Generale Belle arti e paesaggio In caso di inottemperanza all’ordine
impartito può essere avviato un procedimento per l’esecuzione d’ufficio delle opere di
reintegrazione a spese dell’obbligato, provvedendo al recupero delle somme relative nelle forme
previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA
O IN DIFFORMITA’ DAL PERMESSO A COSTRUIRE
(D.P.R. 380/2001)
Qualora venga accertata l’esecuzione di opere su beni sottoposti a tutela ed eseguite in assenza o
difformità dal permesso a costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001, la Soprintendenza , salva
l’applicazione delle altre misure e sanzioni descritte al punto precedente, ordina la restituzione in
pristino a cura spese del responsabile dell’abuso e irroga una sanzione pecuniaria compresa tra
516,00 € 5.164,00 €
Analogamente per opere di restauro ed intervento conservativo eseguite in assenza di denuncia di
inizio di attività; in questo caso la Soprintendenza può ordinare la restituzione in pristino a spese e
cura del responsabile ed irrogare una sanzione pecuniaria compresa tra 516,00 e e 10.329 €
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE
(art 146 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
La Soprintendenza esprime un parere vincolante nel corso dei procedimenti di autorizzazione
paesaggistica previsti dall’art 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e necessari per
eseguire interventi su beni paesaggistici sottoposti a tutela: immobili ed aree di cui sia stato
dichiarato il notevole interesse pubblico con apposito decreto ministeriale (art 136) o in aree tutelate
per legge (art 142).
Non è necessario richiedere l’autorizzazione per gli interventi definiti dal comma 1 dell’art. 149:
interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’attuale aspetto degli edifici nonché le attività silvopastorali.
La richieste devono pervenire alla Soprintendenza dalla Regione Piemonte o dal Comune da essa
delegato, corredate da atti progettuali di livello almeno definitivo, completi di relazione
paesaggistica e di documentazione fotografica (D.P.C.M. 12/12/2005). Per gli interventi di lieve
entità (descritti dal D.P.R. 139/2010) è possibile presentare documentazione semplificata. La
Soprintendenza rende il suo parere, che ha valore vincolante, all’ente responsabile del procedimento
(Regione, Comune), il quale rilascia l’autorizzazione. Se inadempiente può essere richiesto il
rilascio di autorizzazione in via sostitutiva alla Soprintendenza.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 45 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza da parte della Soprintendenza per il parere endoprocedimentale; 60 giorni dal medesimo
termine per il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di autorizzazione semplificata i termini sono
abbreviati rispettivamente a 20 e 45 giorni.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela paesaggistica: Tel: 011.5220455, Fax: 011.4310968
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI CARTELLI PUBBLICITARI IN AREE
O IN PROSSIMITA’ DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA
(art 134 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
La Soprintendenza esprime un parere vincolante nel corso dei procedimenti di autorizzazione
paesaggistica previsti dall’art 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera
di cartelli o altri mezzi pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela: immobili ed aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico con apposito
decreto ministeriale (art 136) o in aree tutelate per legge (art 142).
La richieste devono pervenire alla Soprintendenza dalla Regione Piemonte o dal Comune da essa
delegato. La Soprintendenza rende il suo parere, che ha valore vincolante, all’ente responsabile del
procedimento (Regione, Comune), il quale rilascia l’autorizzazione. Se inadempiente può essere
richiesto il rilascio di autorizzazione in via sostitutiva alla Soprintendenza.
Inoltre, nel caso di posa in opere di cartelli pubblicitari lungo le strade ed in prossimità delle aree
tutelate, la Soprintendenza deve esprimere un parere sulla compatibilità della collocazione e della
tipologia dei cartelli con i valori paesaggistici tutelati.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: per l’ autorizzazione alla posa 45
giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte della Soprintendenza per il parere
endoprocedimentale; 60 giorni dal medesimo termine per il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di
autorizzazione semplificata i termini sono abbreviati rispettivamente a 20 e 45 giorni. Per il parere
di compatibilità : 30 giorni
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela paesaggistica: Tel: 011.5220455, Fax: 011.4310968
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE PER COLORE DI FACCIATA
(art 154 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
La Soprintendenza esprime un parere vincolante nel corso dei procedimenti di autorizzazione
paesaggistica previsti dall’art 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la colorazione
delle facciate degli edifici compresi in complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nei centri e nuclei storici o parte di
bellezze panoramiche, oppure in aree di interesse archeologico ( lettere c e d dell’articolo 136,
comma 1; lettera m dell’articolo 142, comma 1).
La richieste devono pervenire alla Soprintendenza dalla Regione Piemonte o dal Comune da essa
delegato. La Soprintendenza rende il suo parere, che ha valore vincolante, all’ente responsabile del
procedimento (Regione, Comune), il quale rilascia l’autorizzazione. Se inadempiente può essere
richiesto il rilascio di autorizzazione in via sostitutiva alla Soprintendenza.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 45 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza da parte della Soprintendenza per il parere endoprocedimentale; 60 giorni dal medesimo
termine per il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso di autorizzazione semplificata i termini sono
abbreviati rispettivamente a 20 e 45 giorni.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela paesaggistica: Tel: 011.5220455, Fax: 011.4310968
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
(art.167 – 181 49 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
E’ possibile richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, rimanendo ferme le sanzioni
previste dall’art 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per interventi eseguiti in
mancanza di autorizzazione paesaggistica o nel caso di esecuzione di lavori in difformità da questa,
solo nei casi previsti dagli artt 167 e 181. La richieste devono pervenire alla Soprintendenza dalla
Regione Piemonte o dal Comune da essa delegato. La Soprintendenza rende il suo parere, che ha
valore vincolante, all’ente responsabile del procedimento (Regione, Comune), il quale rilascia il
definitivo pronunciamento.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza da parte della Soprintendenza per il parere endoprocedimentale; 180 giorni per il
rilascio dell’autorizzazione.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela paesaggistica: Tel: 011.5220455, Fax: 011.4310968
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE PARTICOLARMENTE
IMPORTANTE
(artt 10-13 d.lgs 42/2004 e s.m.i)
I beni di proprietà privata sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, parte II solo se oggetto di uno specifico provvedimento di “dichiarazione di interesse
storico artistico particolarmente importante” (cosiddetto “vincolo”). Il provvedimento viene istruito
dalla Soprintendenza d’ufficio o su istanza degli Enti territoriali o della proprietà stessa. Valutata
l’eventuale presenza dei requisiti di interesse previsti, la Soprintendenza comunica l’inizio del
procedimento a mezzo raccomandata a tutti gli interessati, che possono intervenire con memorie.
Successivamente la proposta viene trasmessa alla Commissione regionale per il patrimonio
culturale , cui compete l’emissione del decreto conclusivo del procedimento.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio vincoli: Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE
(artt 10-12 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Per quanto riguarda i beni di proprietà pubblica (Enti pubblici e territoriali, Enti ecclesiastici e
persone giuridiche private senza fine di lucro), se risalenti a oltre 70 anni e opera di autore non più
vivente, risultano sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, parte II, fino al completamento della procedura di verifica dell’interesse culturale (art 12
Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il procedimento di verifica dell’interesse può essere
avviato d’ufficio o su istanza dell’Ente proprietario, previo accordo con il Segretariato Regionale; la
Soprintendenza provvede all’istruttoria tecnica, mentre la competenza a concludere il procedimento
è della Commissione Regionale per il patrimonio culturale. La verifica dell’interesse culturale
(V.I.C.) deve avvenire attraverso il portale www.benitutelati.it. Nelle more della conclusione del
procedimento, i beni risultano inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione per
qualsiasi intervento edilizio.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio vincoli: Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
IMPOSIZIONE PRESCRIZIONI A GARANZIA DELL’INTEGRITA’,
PROSPETTIVA, CONDIZIONI DI AMBIENTE E DECORO DEI BENI
CULTURALI
(artt 45-46 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
La Soprintendenza può prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia
messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o
ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Il procedimento viene avviato d’ufficio,
previo parere favorevole della Commissione Regionale per il patrimonio culturale, cui compete
anche il provvedimento conclusivo.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio vincoli: Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE, PERMUTA, IPOTECA
(artt 55-58 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Gli Enti titolari di demanio, così come anche gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza
fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici, per alienare, permutare o comunque dismettere i beni di
proprietà sottoposti a tutela o per accendere su di essi un’ipoteca devono richiedere a questa
Soprintendenza una autorizzazione, che viene rilasciata, previa istruttoria e parere di questa
Soprintendenza, da parte della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale (artt 55-58
Codice dei beni culturali e del paesaggio). L’istanza deve contenere la documentazione necessaria
ad accertare che la prevista alienazione non rechi pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o risulti incompatibile con il suo carattere storico-artistico (per la documentazione
necessaria si veda alla voce modulistica).
Si ricorda che gli immobili di proprietà pubblica aventi più di settant'anni ai sensi dell’art. 54 sono
inalienabili, fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale; che le
domande incomplete non potranno essere esaminate fino al ricevimento delle necessarie
integrazioni; che la Soprintendenza può dettare prescrizioni a garanzia della tutela del bene; che,
limitatamente ai beni del demanio culturale, l’autorizzazione può essere negata nei casi previsti
dall’art 54 del Codice.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio vincoli: Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE D’USO
(art 57 bis d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Gli Enti titolari di demanio gli enti pubblici e le persone giuridiche private senza fini di lucro,
compresi gli enti ecclesiastici, per conceder in uso o locare i beni di proprietà sottoposti a tutela
devono richiedere a questa Soprintendenza una specifica autorizzazione, che viene rilasciata, previa
istruttoria e parere di questa Soprintendenza, da parte della Commissione Regionale per il
Patrimonio culturale (artt 55-58 Codice dei beni culturali e del paesaggio). L’istanza deve contenere
la documentazione necessaria ad accertare che la prevista concessione non rechi pregiudizio alla
conservazione e fruizione pubblica del bene e che non risulti incompatibile con il suo carattere
storico-artistico (per la documentazione necessaria si veda alla voce modulistica. Si ricorda che per
gli immobili di proprietà pubblica aventi più di settant'anni ai sensi occorre la preventiva
conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale; che le domande incomplete non
potranno essere esaminate fino al ricevimento delle necessarie integrazioni; che la Soprintendenza
può dettare prescrizioni a garanzia della tutela del bene; che, limitatamente ai beni del demanio
culturale, l’autorizzazione può essere negata nei casi previsti dall’art 54 del Codice.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni ; 90 giorni per beni di
proprietà di enti titolari di demanio.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio vincoli: Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
DENUNCIA DI ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO – PRELAZIONE
(artt 59-62 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Ogni atto che - a titolo oneroso o gratuito – trasferisca in tutto o in parte la proprietà di un bene
culturale, di proprietà pubblica o privata, deve essere oggetto di apposita denuncia alla
Soprintendenza, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula dell’atto (artt 59-62 Codice dei beni
culturali e del paesaggio), al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello
Stato e degli altri Enti che ne hanno diritto entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia. Fino al
decorrere di tale termine l'atto di alienazione è soggetto a condizione sospensiva ed è fatto divieto
all'alienante di effettuare la consegna del bene.
La denuncia deve contenere tutti gli elementi necessari alla identificazione del bene ed i dati delle
parti alienante ed acquirente (si veda la sezione modulistica).
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 60 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio vincoli: Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
PRONUNCIA SULL’AMMISSIBILITA’ AI CONTRIBUTI STATALI
(art 31 e artt 35-37 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt 35-38) prevede che il Ministero possa concorrere
alle spese sostenute per gli interventi conservativi di beni culturali eseguiti dai proprietari, fino ad
un massimo del 50% della spessa stessa, previo esame istruttorio di questa Soprintendenza.
Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente
sostenuta dal beneficiario. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei
lavori regolarmente certificati.
Possono altresì essere concessi contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento
accordati da istituti di credito ai proprietari di beni culturali per la realizzazione degli interventi
conservativi autorizzati, fino ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. Il
contributo viene erogato dal Segretariato Regionale; si avverte però che la concessione dei
contributi in conto capitale e in conto interessi per interventi sui beni culturali, prevista dagli artt
35-37 del codice dei beni culturali e del paesaggio è stata sospesa fino al 31 dicembre 2015 da una
recente disposizione normativa (art 1 comma 26 ter D.L.95/2012 convertito il legge 135/2012).
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni per i contributi in
conto interessi; 180 giorni per i contributi in conto capitale.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio contributi: Tel: 011.5220466; Fax: 011.5220447
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
CERTIFICAZIONI DETRAIBILITA’ FISCALE – ART BONUS
(art 31 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo l’art 31 del Codice dei beni culturali e paesaggio compete alla Soprintendenza certificare il
carattere necessario degli interventi di conservazione dei beni culturali eseguiti dai proprietari,
possessori o detentori ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dal TUIR. Per
quanto attiene le erogazioni liberali, la disposizione è innovata dell'articolo 40 comma 9 del D.L.
201/2011 del 6 dicembre 2011, convertito in legge 214/201 (entrato in vigore il 1° gennaio 2012),
introducendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 DPR
445/2000, con cui i proprietari possono dichiarare quali spese siano state effettivamente sostenute
per lo svolgimento degli interventi e delle attività a cui i benefici si riferiscono; in merito la
Soprintendenza può effettuare controlli a campione.
Possono essere richieste alla Soprintendenza certificazioni utili ad altre agevolazioni di carattere
fiscale, relative ad esempio al regime IMU, all'imposta di registro, alle successioni ereditarie
(riduzione dell’imposta di successione ed esclusione dall’attivo ereditario) ed altre imposte.
La legge 29 luglio 2014, n. 106, art. 1, nell’ambito delle "Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ha introdotto 1’Art bonus,
un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, che viene
riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello
spettacolo, previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica; sono escluse quelle effettuate a favore dei beni appartenenti a persone giuridiche private,
compresi gli enti ecclesiastici, per cui rimangono applicabili le ordinarie detrazioni previste dal
TUIR. Il credito di imposta dell’Art Bonus spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali
riferite al 2014 e 2015; al 50% per le annualità successive., fino ad un limite massimo stabilito nel
15% del reddito imponibile per persone fisiche ed enti non commerciali e nel 5 per mille dei ricavi
annui per titolari di reddito di impresa . I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i
suddetti soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici sono tenuti a comunicare
mensilmente tramite il portale www.artbonus.gov.it ed il proprio sito web istituzionale l’ammontare
delle rogazioni ricevute, la loro destinazione ed utilizzo.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 120 giorni per le detrazioni per
interventi su beni culturali; 90 giorni per la dichiarazione di rilevante interesse culturale di mostre e
iniziative; 90 giorni per le erogazioni liberali; 120 giorni per le attestazioni connesse alle
successioni.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: www.artbonus.gov.it
Ufficio vincoli: : Tel: 011.5220493; Fax: 011.5220459
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
QUALIFICAZIONE IMPRESE
La Soprintendenza rilascia, su richiesta, l'attestato di buon esito relativamente a lavori di restauro su
beni architettonici sottoposti a tutela, ai fini della qualificazione di cui all'art 40 del d.lgs 163/2006 e
s.m.i.
Il rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) compete alle stazioni appaltanti, su istanza
delle imprese esecutrici di lavori pubblici; con comunicato del Presidente dell’Autorità per
vigilanza sui contratti pubblici del 2 febbraio 2011, a decorrere dal 14/02/2011, si è definita per il
rilascio una procedura informatica attraverso il portale Internet dell’Autorità nella sezione dei
servizi ad accesso riservato (www.avcp.it).
Le stazioni appaltanti interessate al rilascio del visto di buon esito da parte della Soprintendenza per
lavorazioni nelle categorie OG2, OS2 ed OS25, dovranno trasmettere apposita richiesta alla
Soprintendenza competente per territorio, allegando n. 3 copie della stampa provvisoria del CEL “in
attesa di visto” firmata e timbrata dal RUP designato dall’ente pubblico; relazione tecnica finale e
documentazione fotografica prima, durante e dopo il restauro; estremi dell’autorizzazione rilasciata
della Soprintendenza. La Soprintendenza preso atto di quanto dichiarato nel CEL provvisorio e
comprovato dalla documentazione allegata, provvederà a rilasciare o negare il visto e a ritrasmettere
il CEL provvisorio alla Stazione Appaltante richiedente, per l’emissione del CEL definitivo. Una
copia del CEL emesso dovrà essere ritrasmessa alla Soprintendenza.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch. Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio Tecnico: Tel: 011.5220494; Fax: 011.5220447
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE PER MOSTRE
(Art 48 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Il prestito di un bene culturale per una mostra o esposizione è soggetto a preventiva autorizzazione
da parte del Ministero L’istanza deve essere presentata alla Soprintendenza ; la proprietà (Ente
pubblico, Ente ecclesiastico, Fondo Edifici di Culto, proprietà privata con decreto di vincolo), deve
fare pervenire almeno 4 mesi prima della data di inaugurazione della mostra/evento culturale, come
richiesto dalla normativa vigente, lettera di assenso, elenco di tutte le opere esposte, scheda
conservativa di prestito, piano scientifico e organizzativo della mostra, condizioni climaticoambientali e di sicurezza della sede espositiva. Nel caso in cui il bene da prestarsi fosse richiesto
all’estero è indispensabile, oltre alla documentazione sopra citata, garanzia scritta di reimportazione
dello stesso da parte dell’Ente organizzatore e dichiarazione dello stato giuridico da parte della
proprietà.
Qualora la documentazione richiesta (elenco delle opere esposte, piano scientifico e organizzativo
della mostra, condizioni climatico-ambientali e di sicurezza della sede espositiva) non pervenga
dalla proprietà, deve essere cura dell’Ente organizzatore fornirla alla Soprintendenza. L’Ufficio
Mostre, una volta acquisita la documentazione ed espresso parere, avvia la richiesta di
autorizzazione al superiore Ministero al fine di ottenere l’autorizzazione di rito e successivamente
di informare la proprietà dell’avvenuta autorizzazione.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 90 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch Luisa Papotti
Informazioni: Ufficio mostre: Torino, via Accademia delle Scienze, 5
Tel: 011.5641705; Fax: 011.549547
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE
(artt 64-68 d.lgs 42/2004 e s.m.i.)
Per esportare un bene culturale , nel caso in cui l’opera abbia più di 50 anni, occorre presentare
un’istanza di autorizzazione all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza. Qualora le opere
abbiano meno di 50 anni è invece prevista la sola vidimazione della dichiarazione autocertificata.
Gli Uffici di Esportazione sono stati istituiti e disciplinati dal Regio Decreto n. 3164 del 31.12.1923
(capo V) rinnovato dal D.P.R. 28.07.1967 e svolgono funzione di controllo sulla circolazione dei
beni storico- artistici in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Autorizzano quindi l’esportazione
delle opere oppure possono vietarla se l’esportazione delle opere costituisce un danno per il
patrimonio culturale nazionale.
Gli Uffici svolgono anche attività di controllo – consulenza sulle opere provenienti da altri paesi, in
stretto raccordo con gli uffici doganali e, a partire dal giugno del 2002, anche un coordinamento con
il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.
Dal 1° gennaio 2011 le richieste per esportare opere d’arte sono gestite attraverso il SUE (Sistema
informativo uffici esportazione), con la sola deroga per le richieste che riguardano trasferimenti
temporanei di opere all’estero per eventi espositivi.
L’utilizzo del Sistema avviene attraverso l’accreditamento dell’utente all’indirizzo:
https://sue.beniculturali.it/; il sistema genera per ogni utente un codice di registrazione e fornisce
poi una password operativa. Le richieste inserite in SUE, complete di documentazione fotografica,
dovranno essere stampate, firmate e consegnate all’Ufficio Esportazione.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
opere d’arte antica (opere con più di 50 anni) - 40 giorni a partire dal giorno di esame dell’opera da
parte della Commissione;
opere d’arte contemporanea (opere con meno di 50 anni o di autore vivente) - 30 giorni a partire
dal giorno di consegna della pratica all’Ufficio esportazione.
MODULISTICA: alla apposita sezione
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Moratti
Informazioni: Ufficio Esportazione: Torino, via Accademia delle Scienze, 5
Tel: 011.5641701; Fax: 011.5641747
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
ACCESSO AGLI ATTI
La Soprintendenza garantisce l'accesso agli atti conservati presso i propri archivi, secondo le
modalità previste dalla legge 241/90 e s.m.i. Il diritto di accesso può essere esercitato, previa
richiesta motivata, tramite l'esame degli atti e/o l'estrazione di copie, quest'ultima soggetta al
rimborso dei costi di riproduzione. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei limiti previsti dall'art 24 della legge 241/90 e s.m.i.
TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni dalla ricezione della
istanza.
MODULISTICA: alla apposita sezione.
Responsabile del procedimento: Il Soprintendente, arch Luisa Papotti
Informazioni: Uffici di tutela territoriale: Tel: 011.5220460, Fax: 011.4361484
e-mail: [email protected] ; PEC: [email protected]
RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI – POTERE DI SOSTITUZIONE
(art 16, 47, 69 e 128 d. lgs 42/2004 e s.m.i.; art. 15 D.P.C.M. 171/2014)
Avverso i provvedimenti della Soprintendenza può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nei termini di legge.
In alcuni casi il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la possibilità di ricorsi
amministrativi o gerarchici per motivi di legittimità o merito alla Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio, che – sentito l’organo consultivo competente – decide il ricorso nel termine di 90 giorni.
Il ricorso gerarchico deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ed è
ammesso per i provvedimenti che seguono:
art 12: verifica dell’interesse culturale
art 13: dichiarazione di interesse particolarmente importante
art 47: prescrizioni di tutela indiretta
art 69: diniego dell’attestato di libera circolazione
art 71: diniego di uscita temporanea
art 12/2014, 8: rinnovo del provvedimento di dichiarazione di interesse
Inoltre, l’art 12 della legge 106/2014 prevede che, al fine di assicurare l’imparzialità e il buon
damento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri,
nullaosta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalla Soprintendenza possono essere
riesaminati entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, d’ufficio o su
richiesta presentata entro tre giorni dalla ricezione dell’atto delle altre amministrazioni coinvolte nel
procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato.
Attualmente, ex art 39 comma 3 del D.P.C.M. 171/2014, il potere di riesame di cui al presente
comma è attribuito alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.
Ai sensi dell'art 15 comma 1 del D.P.C.M. 171/2014 il potere sostitutivo in caso di inerzia della
Soprintendenza è attribuito alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio (via San Michele, 22 –
00153 Roma;
Tel. 0667234401. E-mail: [email protected]; PEC: [email protected] )
CONTATTI
Piazza San Giovanni, 2 – 10122 TORINO
Tel. 00 39 011 5220411 fax 00 39 011 4351484
e-mail [email protected] ; PEC [email protected]
Orario di ricevimento del pubblico:
Lunedì h. 9.00 – 13.00.
Martedì - Venerdì su appuntamento h. 9.00 - 15.30