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REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Fonti normative Natura e scopo del regolamento Bando di esame di idoneità Idoneità professionale all’esercizio dell’attività Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori Compiti della Commissione Provinciale Attività dell’Ufficio Programma d’esame Struttura dell’esame Modalità di effettuazione dell’esame di idoneità professionale e di approvazione dei risultati Esame di controllo Attestato di idoneità professionale Entrata in vigore ed abrogazioni Art. 1. Fonti normative. 1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “, la competenza in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori è attribuita alla Provincia. 2. La materia del settore è, inoltre, regolata dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”. Art. 2. Natura e scopo del regolamento. 1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferiscono agli enti locali ed in particolare alle Province le funzioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali abilitativi alla direzione dell'attività di autotrasporto presso imprese che effettuano trasporto su strada di merci e di viaggiatori, con il presente regolamento si intende disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività: - determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami; - determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d'esame; - determinazione dei criteri e delle modalità per l' espletamento degli esami; - modalità per la formulazione degli elenchi provinciali e per il rilascio dei diplomi. Art. 3. Bando di esame di idoneità. 1. La Provincia di Venezia provvede, di massima con cadenza quadrimestrale, ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità. 2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno un mese all'Albo Pretorio della Provincia di Venezia e sul sito internet del Settore Mobilità e Trasporti http://trasporti.provincia.venezia.it/autrasp_merci. 3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame. Art. 4. Idoneità professionale all’esercizio dell’attività. 1. L’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito NAZIONALE e INTERNAZIONALE oppure esclusivamente in ambito NAZIONALE o INTERNAZIONALE è certificata dal possesso dell’attestato di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 395/2000, rilasciato dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti della Provincia di Venezia previo superamento dell’esame di idoneità di cui al successivo art. 11, svolto davanti all’apposita Commissione Provinciale. Art. 5 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale. 1. Possono partecipare agli esami le persone, maggiori d’età, non interdette giudizialmente e non inabilitate, aventi la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza, la residenza normale, così come definita dall’art. 1, comma 4 del D.lgs. 395/00, in uno dei Comuni della Provincia di Venezia. 2. I soggetti di cui al comma precedente devono aver assolto l’obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa: - dell’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente; - del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, oppure di diploma di laurea. 3. Nelle more del rilascio dell’attestato di cui al comma 2, si potrà accedere all’esame producendo la certificazione dell’organismo di formazione professionale accreditato ex art. 8, comma 6, del D.lgs. 395/00, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all’esame di idoneità professionale. 4. La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell’esame di idoneità professionale, di copia dell’attestato perfetto ed efficace attestante la frequenza del corso comporterà il perfezionamento della posizione dell’esaminato, con conseguente rilascio dell’attestato di cui all’art. 14 del presente Regolamento. Art. 6. Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale. 1. Chi intende sostenere l’esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti sulla base dello schema allegato al bando di cui al precedente art. 3 reperibile anche sul sito Internet della Provincia di Venezia alla sezione http://trasporti.provincia.venezia.it/autrasp_merci. La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato dal bando, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, corriere o agenzia di recapito autorizzata alla Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti – Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità. 2. In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, il candidato può presentare la domanda a mano, redatta nelle stesse modalità del punto precedente, presso la Provincia di Venezia – Ufficio Protocollo, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre –Venezia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il quale rilascerà una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del termine indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell’Ente. 3. E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. La Provincia di Venezia non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Provincia medesima, oppure per inesatta indicazione dell’indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto. 5. L’avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet della Provincia di Venezia entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l’esclusione dall’esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz’altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento. Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet dell’Ente. 7. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all’esame di idoneità, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 8. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità: a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale; b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di cose per conto di terzi in ambito NAZIONALE e INTERNAZIONALE oppure esclusivamente in ambito NAZIONALE o INTERNAZIONALE; c) di possedere i requisiti indicati all’art. 5. 9. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l’indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all’esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 10. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 su c.c. n. 17470303 intestato a “Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Tesoreria – San Marco 2662 30124 Venezia”, indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori”, che in nessun caso verrà rimborsata: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l’esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l’importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale. Art. 7. Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori. 1. La Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori ha la seguente composizione: a) il dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) un dipendente del Settore Mobilità e Trasporti con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D1; c) un rappresentante dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia; d) un esperto di Ragioneria; e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori merci e tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori; 2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione Provinciale solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l’intera durata della seduta. 3. La nomina dei componenti esterni, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione Provinciale individuato dal medesimo. 5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore Mobilità e Trasporti, nominato con decreto del dirigente dello stesso Settore. 6. In caso di assenza o impedimento del Segretario le sue mansioni sono svolte da altro dipendente del Settore Mobilità e Trasporti, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione Provinciale in qualità di supplente. 7. I componenti della Commissione Provinciale e i loro supplenti restano in carica sino a che siano sostituti dalla Provincia, su proposta dell’organismo designante: la sostituzione avviene con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, con cui si provvede contestualmente a nominare il nuovo componente titolare o supplente. 8. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente. 9. La Commissione Provinciale ha sede presso la Provincia di Venezia, Via Forte Marghera 191, CAP 30173 Mestre – Venezia. 10. Ai componenti e al segretario della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65. 11. Il Segretario della Commissione Provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., o telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore. 12. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi della Commissione, o dei rispettivi supplenti. 13. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti. 14. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all’organismo competente e dal medesimo effettuata. 15. I tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci e i tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori, di cui al comma 1, punto e) sono convocati e partecipano esclusivamente alle sedute della Commissione che riguardano rispettivamente l’esame per l’idoneità di trasportatore su strada di merci e quello per l’idoneità di trasportatore di viaggiatori. Art. 8. Compiti della Commissione Provinciale. 1. La Commissione Provinciale provvede a: a) redigere l’elenco dei quesiti d’esame e delle relative risposte; b) espletare l’esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento; c) determinare l’esito finale, redigendo le relative graduatorie. 2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione Provinciale può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti. Art. 9. Attività dell’ufficio. 1. Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono valutate dall’ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti. 2. In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può disporre l’integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall’esame. 3. L’elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti e pubblicato sul citato sito internet del Settore Mobilità e Trasporti. L’esclusione dalla partecipazione all’esame è disposta nei seguenti casi: 1. accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione 2. domanda di ammissione all’esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta; 3. mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall’Amministrazione. 4. mancato pagamento della tassa di ammissione all’esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande. 4. In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno. Art. 10. Programma d’esame. 1. Ai sensi dell’allegato I del D.lgs. 395/00, che viene riportato come allegato B del presente Regolamento, l’esame riguarderà le seguenti discipline: A. Elementi di diritto civile; B. Elementi di diritto commerciale; C. Elementi di diritto sociale; D. Elementi di diritto tributario; E. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa; F. Accesso al mercato; G. Norme tecniche e gestione tecnica; H. Sicurezza stradale ART. 11. Struttura dell’esame. 1. L’esame si compone di due parti: a) una prova sulla base di domande per ciascuna delle quali corrispondono quattro risposte predefinite, di cui solamente una corretta; b) un’esercitazione su un caso pratico il quale, a sua volta, contiene più questioni specifiche che il candidato deve risolvere. 2. Tanto i quesiti di cui alla lettera a) del comma precedente, quanto il caso pratico precisato dalla successiva lettera b) sono contenuti in una banca dati elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportati nel provvedimento prot. 162/DTT del 25.03.2004, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai fini dell’espletamento delle prove d’esame, la Provincia si avvale di un apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico. I quesiti e il caso pratico estratti che formano l’oggetto della prova d’esame saranno approvati dalla Commissione prima dello svolgimento dell’esame. Il testo delle prove d’esame sarà stampato e fotocopiato per la distribuzione a tutti i candidati. 4. Qualora il programma non fosse operativo per ragioni tecniche, la Commissione di cui all’articolo 7, predisporrà tre buste, ognuna contenente una prova completa d’esame. Un candidato, alla presenza di almeno altri due, sceglierà quella il cui contenuto diventerà oggetto d’esame. Art. 12. Modalità di effettuazione dell’esame di idoneità professionale e di approvazione dei risultati. 1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza quadrimestrale e si effettuano secondo le modalità previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 395/2000. 2. Per essere ammessi a sostenere l’esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità. 3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del D.lgs. 395/00, la prova di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, al fine di conseguire l’idoneità professionale per la direzione dell’attività di trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale, comprende 60 quesiti, scelti con le modalità di cui al comma 3 o 4 del citato articolo 11, ripartiti come segue tra le varie materie elencate nell’Allegato I: - 20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale; - 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa; - 10 quesiti per la materia di accesso al mercato; - 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica; - 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale. La commissione predispone la prova d’esame bilanciando il quantitativo di domande per ogni materia. Ad ogni risposta corretta è attribuito 1 punto; la prova in oggetto si considera superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di 30 punti. Nel caso in cui il punteggio conseguito sia inferiore a 30 punti il candidato viene escluso dall’esame e la Commissione non dà luogo alla valutazione della prova di cui all’art. 11, comma 1, lettera b). 4. La prova di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), prevede la soluzione di un problema a “risposta aperta” articolato in quattro domande dallo stesso specificate. La Commissione attribuisce per ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10. L’esercitazione sul caso pratico si intende superata con il raggiungimento di almeno 20 punti. 5. L’esame nella sua interezza è superato solo se la somma dei punti ottenuti nelle due fasi descritte nei commi precedenti raggiunge il minimo di 60 punti. 6 Per l’esecuzione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4, il candidato dispone di 2 ore di tempo. 7. La Commissione Provinciale, durante le prove, esclude dall’esame i candidati che non rispettino le modalità per un regolare svolgimento dell’esame, verbalizzando il nominativo degli esclusi e la relativa motivazione. La Commissione conclude i propri lavori con la formazione dell’elenco dei candidati idonei e non idonei, indicando per ciascuno di essi il punteggio numerico riportato per ciascuna prova e il punteggio totale. 8. La Commissione Provinciale trasmette l’elenco dei candidati idonei e non idonei al Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti che li approva con propria determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Amministrazione, sul sito internet dell’Ente. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine per eventuali impugnative 9. Le materie d’esame indicate nell’allegato B vengono aggiornate al variare delle normative con determinazione del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti. Art. 13. Esame di controllo. 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del D.lgs. 395/00, il candidato che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di una o più imprese, stabilite nell’Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di autotrasporto, e per le imprese di autotrasporto di merci anche se iscritte all’albo ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 198/1991, può sostenere l’esame di controllo con le modalità indicate nel successivo comma 5. Per l’ammissione all’esame di controllo non sono richiesti né la frequenza di un corso di formazione né l’assolvimento dell’obbligo scolastico. L’esperienza pratica deve essere provata dimostrando lo svolgimento quinquennale di mansioni direzionali in un’impresa di autotrasporto iscritta all’albo e in possesso dei requisiti di capacità finanziaria, idoneità professionale e onorabilità (art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 395/2000). 2. Per gli effetti del comma 1 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 5, del D.lgs. 395/00 l'esperienza pratica: a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi. 3. L’ammissione all’esame di controllo è prevista altresì per coloro che operano in imprese in fase di adeguamento dei requisiti ai sensi e nei termini previsti dal dm 161/2005. Tale deroga è consentita esclusivamente in favore di coloro che presenteranno la domanda d’esame prima della scadenza del termine di adeguamento, al solo fine dell’adeguamento stesso, dimostrando di possedere un’esperienza pratica complessiva, continuativa e attuale almeno quinquennale, con mansioni direzionali, in un’impresa di autotrasporto iscritta all’albo, anche ai sensi dell’art. 1 del DM 198/1991. 4. L’esperienza maturata in imprese che effettuano trasporti in ambito nazionale consente l’accesso diretto esclusivamente all’esame di tipo nazionale; per coloro che sono già in possesso dell’abilitazione ai trasporti in ambito nazionale, è consentita l’ammissione all’esame di controllo anche al fine di ottenere l’abilitazione al trasporto in ambito internazionale, a condizione che il candidato possa far valere un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale almeno quinquennale, con mansioni direzionali, in un’impresa di autotrasporto iscritta all’albo e che abbia operato in ambito internazionale con le necessarie autorizzazioni. 5. L’esame di controllo si supera con il raggiungimento di almeno 30 punti per la prova di cui alla lettera a) dell’art. 11, comma 1, del Regolamento e almeno 16 per la prova di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ed un punteggio complessivo di almeno 60 punti. Art. 14. Attestato di idoneità professionale. 1. L’attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato C, è rilasciato dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, sulla base degli elenchi trasmessi dalla Commissione Provinciale e dallo stesso approvati, previo pagamento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato. Art. 15. Entrata in vigore, norme transitorie ed abrogazioni. 1.Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diventa esecutivo il relativo provvedimento di approvazione. 2.In conformità a quanto disposto dal Ministero dei Trasporti con Decreto Dirigenziale n. 126 del 14.01.2008, dal 1 agosto 2008 la Commissione Provinciale applica ai nuovi candidati che hanno frequentato corsi autorizzati dopo il 30 marzo 2008 o che producano domanda d'esame dalla stessa data, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame. 3. Coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 30 marzo 2008 o coloro che, senza partecipare ad alcun corso hanno presentato domanda d'esame prima del 1 agosto 2008 hanno diritto di sostenere le prove con i quesiti ed i tipi di esercitazione già in vigore prima del 30 marzo 2008, ma fino alla data del 1 agosto 2009. I candidati che rientrano in uno dei due casi sopra indicati, anche se non idonei alla prima sessione utile, acquisiscono il diritto di sostenere nuovamente l’esame con i quesiti, le esercitazioni e le relative soluzioni, precedenti al decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126 nelle sessioni d’esame indette fino al 1°agosto 2009. Allegato A SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori (art. 7 D.Lgs. n. 395/2000) MARCA DA BOLLO € 14,62 Alla Provincia di Venezia Settore Mobilità e Trasporti Via Forte Marghera 191 30173 – VENEZIA MESTRE Oggetto: domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori – art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000. Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ CHIEDE di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000: (barrare il caso che interessa) DI MERCI in ambito nazionale in ambito internazionale (in quanto già in possesso dell’attestato di idoneità per l’esercizio dell’attività in ambito nazionale) in ambito nazionale ed internazionale DI VIAGGIATORI (barrare la casella se interessati): chiede altresì di sostenere il solo esame di controllo previsto all’art. 13 del Regolamento Provinciale, in quanto in possesso dei requisiti di esperienza previsti. Allega a tal fine alla presente domanda la documentazione comprovante l’esperienza pratica maturata. Allo scopo, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte dell’Amministrazione provinciale dall’esito dei quali a norma dell’art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; DICHIARA a) di essere nato a ________________________________, prov. _________, in data ____________________________; b) di essere cittadino _______________________________________________________________________________; c) di essere residente in ________________________________, prov. _______, via _________________________;1 d) di non essere interdetto o inabilitato, e) di possedere: il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di __________________________________, conseguito presso _______________________________ in data ________; 1 È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ovvero il diploma di laurea in _______________________________________________________________________ conseguito presso _______________________________ in data ________; l’attestato/certificato di partecipazione ad un corso di preparazione agli esami presso l’organismo autorizzato ___________________________________________, di cui allega copia2. Allega: 1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 2. (eventuale) copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità; 3. (eventuale) copia della ricevuta della dichiarazione di soggiorno in corso di validità; 4. la ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di Euro 50,00 Chiede inoltre che in caso di esito positivo gli venga rilasciato l’attestato di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite delegato, e per il quale provvederà al pagamento dell’imposta di bollo. Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza già indicata) Sig./sig.ra ____________________________________________________________________________________ , Via ________________________________________________________________________________ , n. _____ , Città ________________________________________________________ CAP ______________ , Prov. _______ , recapito telefonico ____________________________________ Data, ______________________ _____________________________________________ FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile) Firma apporta dal dichiarante in presenza di: ______________________________________________________ o, in alternativa Da allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000. INFORMATIVA AI SENSI DELLA del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo, nella Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati come segue: 1. CONFERIMENTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. n. 395/2000 e successive disposizioni attuattive ed integrative. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E INCARICATI Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa. I Dati potranno essere trattati dai dipendenti addetti alla tenuta dell’Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi. I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell'Amministrazione provinciale a cui è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal del D.Lgs. n.196/2003. 3. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n.196/2003. 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. 2 Nelle more del rilascio dell’attestato di cui al comma 2, si potrà accedere all’esame producendo la certificazione dell’organismo di formazione professionale accreditato ex art. 8, comma 6, del D.lgs. 395/00, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all’esame di idoneità professionale. La produzione, entro 6 mesi dal superamento dell’esame di idoneità professionale, di copia dell’attestato perfetto ed efficace attestante la frequenza del corso comporterà il perfezionamento della posizione dell’esaminato, con conseguente rilascio dell’attestato di cui all’art. 12, commi 3 e 4, del Regolamento provinciale. comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione provinciale di Venezia e il responsabile è il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti a cui è diretta l'istanza, a al quale l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge n. 675/96. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole che l’Ufficio tratterà i “dati personali” contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal D.lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). _____________________________________________ FIRMA del/della dichiarante (per esteso e leggibile) Allegato B Elenco delle materie d’esame di cui all'art. 7, comma 2, ed Allegato I del D.lgs. 395/00 e dell’art. 10 Regolamento Provinciale A. Elementi di diritto civile Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano; 2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto; Trasporti su strada di merci 3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; 4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti; Trasporti su strada di viaggiatori 5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale. B. Elementi di diritto commerciale Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; 2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento. C. Elementi di diritto sociale Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.); 2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale; 3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.); 4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti. D. Elementi di diritto tributario Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative: 1) all'IVA per i servizi di trasporto; 2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli; 3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture; 4) alle imposte sui redditi. E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento; 2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano; 3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo; 4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi; 5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari; 6) essere in grado di redigere un bilancio; 7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata; 8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.; 9) conoscere i princìpi degli studi di mercato («marketing»), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.; 10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano; 11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; Trasporti su strada di merci 12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms; 13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto; Trasporti su strada di viaggiatori 14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori; 15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori. F. Accesso al mercato Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni; 2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada; 3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli; Trasporti su strada di merci 4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica; 5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione; Trasporti su strada di viaggiatori 6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori; 7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto. G. Norme tecniche e gestione tecnica Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme; 2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.); 3) conoscere le formalità relative all'omolagazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli; 4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico; 5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature; Trasporti su strada di merci 6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.); 7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale; 8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE, dalla direttiva 96/35/CE e del regolamento (CEE) n. 259/93; 9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP); 10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi. H. Sicurezza stradale Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare: 1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.); 2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.); 3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente; 4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni; Trasporti su strada di viaggiatori 5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.