parere n. 052/13 dd 14.10.2013

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parere n. 052/13 dd 14.10.2013
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1910 DEL 17 OTTOBRE 2013
PARERE
N. 052/13
D.D. 14.10.2013
Oggetto:
LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.
Comune di Santa Maria La Longa.
Variante n. 15 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di adozione n. 4 del 29.01.2013.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e
relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti,
che vengono di seguito riportati.
Inquadramento urbanistico
Il comune di Santa Maria La Longa è dotato di Piano regolatore generale comunale reso esecutivo con
DGR n. 2242 del 27.08.2004, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle
disposizioni della LR 52/1991, e di successive varianti.
Con la variante n. 4 al PRGC, entrata in vigore il 09.03.2006, il Comune ha effettuato la ricognizione dei
vincoli preordinati all’esproprio, che risultano pertanto inefficaci, per decorrenza del termine temporale
quinquennale, stabilito dall’art. 23 della LR 5/2007.
Inquadramento amministrativo
Con deliberazione consiliare n. 43 del 29.11.2011 l’Amministrazione comunale ha adottato le direttive per
la formazione della Variante n. 15 al PRGC, ai sensi dell’art. 63 bis, co. 8, della LR 5/2007.
Successivamente, con deliberazione consiliare n. 4 del 29.01.2013, l’Amministrazione comunale ha
adottato la Variante n. 15 al PRGC.
L’avviso di adozione della Variante n. 15 al PRGC del comune di Santa Maria La Longa è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 31 del 31.07.2013.
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La documentazione tecnico-amministrativa relativa alla Variante n. 15 al PRGC è pervenuta al Servizio
pianificazione territoriale in data 25.02.2013 ed è stata perfezionata in data 04.07.2013. Il termine per la
conclusione del procedimento è fissato al giorno 22.10.2013.
Fanno parte integrante della deliberazione consiliare n. 4/2013, di adozione della Variante n. 15 al PRGC, i
seguenti elaborati scritti e grafici:
Documenti scritti:
− Relazione;
− Norme di Attuazione;
− Modifiche;
− Verifica dell’incidenza sui Siti di Importanza Comunitaria;
− Relazione geologica;
− Relazione di verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Tavole grafiche:
− Vincoli espropriativi e procedurali: Tav. 1) Generale nord, Tav. 2) Generale Sud, in scala 1: 5000;
− Azzonamento e viabilità: Tav. 1) Generale nord, Tav. 2) Generale Sud, in scala 1: 5000;
− Azzonamento e viabilità: Tav. 3) Crosada, Tav. 4) Tissano e Santo Stefano, Tav. 5) Santa Maria La Longa,
Tav. 6) Ronchiettis e Mereto di Capitolo, in scala 1: 2000;
− Fascicolo - Zone A estratti in scala 1: 1000;
− Piano Struttura.
La Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio geologico, con nota prot.
1161/P del 11.01.2013, ha trasmesso il parere n. 1/2013 ai sensi delle LR 22/88 e LR 16/2009, art. 20, co.
2, che risulta favorevole sulla compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del
territorio, con le seguenti prescrizioni:
- “Negli interventi edificatori in zona a moderata pericolosità idraulica P1, così come definita nella Carta
delle Pericolosità Naturali in scala 1:10.000 allegata allo studio geologico per la variante n. 15 al PRGC,
non si possono realizzare vani interrati;
- negli interventi edificatori in zona allagabile con lama d’acqua inferiore a 60 cm, così come definita nella
Carta delle Pericolosità Naturali in scala 1:10.000 allegata allo studio geologico per la variante n. 15 al
PRGC, il piano di calpestio dovrà essere portato a una quota di almeno 60 cm dal piano di campagna
esistente;
- ogni intervento edificatorio dovrà essere accompagnato da adeguato studio geologico-tecnico come
prescritto dalla normativa vigente.
La presente prescrizione deve essere recepita in sede di adozione dello strumento urbanistico in oggetto ai
sensi dell’art. 10, comma 4 bis della LR 27/1988”.
Si dà atto che il contenuto delle prescrizioni geologiche è stato recepito all’art. 38 delle norme di
attuazione della presente Variante.
Il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione di questa Direzione centrale, con nota prot. n. 17993
del 24.06.2013, ha espresso il parere ai sensi dell’art. 166 della LR 26/2012 che risulta favorevole in
quanto “nulla osta alle determinazioni di codesto Comune previste dalla variante n. 15 al PRGC sulla SR 352
in corrispondenza delle due intersezioni con la via Peraria e con la via Ellero.”.
Con nota prot. SPTT/19906/4.411 del 18.07.2013 il Servizio pianificazione territoriale ha comunicato
all’Amministrazione comunale di Santa Maria La Longa l’avvio del procedimento di propria competenza di
cui all’art. 63 bis, co. 9, della LR 5/2007.
Con nota prot. SPTT/19907/4.411 del 18.07.2013 questa Direzione centrale ha inoltrato alla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia ed alla Soprintendenza per
i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia una richiesta di parere in ordine alla
Variante in argomento in relazione alla necessità di tutela dei beni architettonici e del patrimonio storico,
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artistico ed etnoantropologico sottoposti al vincolo o alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte
Seconda del D.Lgs. 42/2004; le suddette Soprintendenze a tutt’oggi non hanno trasmesso alcun parere.
Con nota prot. SPTT/19908/4.411 del 18.07.2013 questa Direzione centrale ha parimenti richiesto il
parere di competenza alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia in relazione alla
tutela dei beni archeologici sottoposti al vincolo o alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda
del D.Lgs. 42/2004.
La suddetta Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia ha espresso, con nota prot.
7203 del 13.08.2013, parere favorevole, fatto salvo l’esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs.
42/2004; inoltre, la Soprintendenza stessa ha chiesto che venga segnalata, nelle norme di attuazione,
l’esistenza dei siti archeologici individuati nella cartografia e che, sempre nelle norme di attuazione, venga
riportata la seguente nota:
“Qualsiasi intervento che preveda lavori di scavo nel sottosuolo a una profondità superiore ai 40 cm di
profondità nelle aree che ricadono entro un raggio di 150 metri di distanza dai siti archeologici riportati nella
cartografia di Azzonamento richiederà l’invio alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia
Giulia di uno stralcio del progetto per un esame di verifica del rischio archeologico. Lo stralcio dovrà includere:
la relazione tecnica dell’intervento, le planimetrie, le sezioni ed eventuale relazione geologica, se richiesta nel
progetto.”
La documentazione della Variante contiene la Relazione di verifica di incidenza in ordine ai Siti di interesse
comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) che, valutati i contenuti della medesima Variante,
stabilisce che gli interventi previsti dalla stessa non comportano incidenza significativa sui SIC e ZPS
potenzialmente interessati.
In merito alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), la deliberazione consiliare n. 4/2013
di adozione della Variante ha stabilito di trasmettere alla Giunta comunale la Relazione di verifica di
assoggettabilità a VAS per gli adempimenti previsti dall’art. 4, co. 3, della LR 16/2008.
Direttive
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 43 del 29.11.2011, ha approvato le direttive per la formazione
di una Variante al PRGC ai sensi dell’art. 63 bis, co. 8, della LR 5/2007 inerenti la revisione dei vincoli
espropriativi e procedurali (decaduti il 09.03.2011) nonché l’introduzione di alcune modifiche nei confronti
dei settori residenziale, paesaggistico-ambientale e produttivo.
Per quanto riguarda il settore residenziale, le direttive indicano di:
− riconoscere, completare e sviluppare il tessuto urbanistico ed edilizio esistente, considerate l’opportunità
di mantenere, consolidare ed espandere ove utile gli insediamenti esistenti, l’opportunità di ottimizzare
l’uso delle opere di urbanizzazione esistenti e da completare, la progressiva utilizzazione delle zone
esistenti, le probabilità di effettiva attuazione delle zone previste, e esigenze emerse o maturate, la
necessità di calmierare il prezzo delle aree edificabili e di soddisfare esigenze della popolazione, lo stato
dei luoghi, le suscettività locali, e iniziative valide eventualmente proposte;
− sopprimere eventuali zone valutate non suscettibili di attuazione;
− rivedere all’occorrenza alcune previsioni puntuali nelle zone A (degli ambiti del nucleo storico), con
l’obiettivo di promuovere concretamente l’intervento, tenendosi conto dello stato dei luoghi,
salvaguardandosi le tipologie e inserendosi eventualmente funzioni pubbliche o di uso pubblico;
− riconoscere con zona B (di completamento) le zone C (di espansione) infrastrutturate e totalmente o
parzialmente edificate;
− inserire se utili per l’equilibrio tra domanda e offerta di aree edificabili nuove zone C (di espansione), e
declassificare all’occorrenza zone C (di espansione), aree prive di piano attuativo o convenzione da lungo
tempo;
− inserire possibilmente incentivi per fini di unità generale, come recupero di edifici degradati, realizzazione
di opere secondo criteri di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzazione
di abitazioni particolarmente adatte ad anziani e disabili e cessione al Comune o apertura alla fruizione
pubblica di aree, particolarmente nei contesti storici o di matrice storica;
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−
a Tissano, in luogo della previsione di golf e costruzioni previste dal piano vigente: costituire un
insediamento di qualità capace di integrarsi con il nucleo storico, per contribuire a soddisfare il
fabbisogno abitativo generale e mettere a disposizione della comunità nuovi servizi e nuove aree verdi.
Per il settore culturale, paesaggistico ed ambientale, le direttive indicano di:
− inserire indicazione di ulteriori siti di interesse archeologico; inserire indicazione di ulteriori alberi di
interesse paesaggistico; inserire indicazione di prati stabili naturali compresi nell’inventario di cui alla
legge regionale 9/2005; prevedere l’interramento dei nuovi elettrodotti di alta e media tensione;
− vietare cartelli pubblicitari lungo strada verso zone di interesse paesaggistico;
− inserire misure per la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici causati da allevamenti
zootecnici;
− vietare in tutto il Comune cave e discariche di rifiuti, eccetto eventualmente discariche di inerti;
− vietare attività industriali comportanti emissioni pericolose;
− inserire previsioni per la qualità insediativa e paesaggistica;
− fissare i criteri di intervento su edifici di particolare interesse storico- artistico e documentale;
− prevedere la piantagione di alberi proporzionata alla dimensione delle costruzioni;
− vietare impianti di produzione di energia rilevanti in area soggetta a vincolo paesaggistico.
Inoltre, le direttive indicano di riconoscere in zona di tipo produttivo aree di limitata estensione ubicate
nella località di Crosada, lungo la Strada Regionale n. 352 (di Grado), intercluse o contigue a zone
produttive già previste dal PRGC vigente. L’obiettivo del Comune è di consolidare e sviluppare il polo
produttivo di quella località altamente vocato per la presenza sia della strada di interesse regionale, che di
attività esistenti e di urbanizzazioni in corso.
Contenuti ed esame istruttorio della Variante
La Variante in esame ha contenuti articolati che riguardano sia il livello operativo, costituito
dall’azzonamento e dall’apparato delle norme di attuazione, sia il livello strutturale (Piano struttura e
Relazione di flessibilità che contiene anche gli obiettivi e le strategie del PRGC).
In proposito, si sottolinea che le direttive richiamano la necessità della predisposizione di una variante
generale al Piano e la delibera consiliare di adozione n. 4/2013 definisce la presente Variante di
“assestamento generale”, mentre la Relazione di Piano specifica che la Variante in argomento vale solo
per le parti dichiaratamente modificate, rimanendo valide le altre previsioni come da PRGC vigente e
successive varianti.
Quindi anche l’esame della presente Variante e la eventuale formulazione di opposizioni-osservazioni
riguarderanno solamente quelle modifiche espressamente evidenziate e motivate nella Relazione di Piano
o derivanti da modifiche introdotte a seguito della procedura di revisione dei vincoli espropriativi e
procedurali.
Di seguito si illustrano gli elementi costitutivi della Variante e quindi si pongono in evidenza le criticità ed i
contrasti dei contenuti stessi con norme vigenti e, infine, si formula la proposizione di riserve vincolanti.
Livello strutturale
Relativamente alla componente strutturale-strategica la Variante va ad operare delle modifiche
all’elaborato Piano struttura e alla Relazione di flessibilità (per la parte che riguarda gli obiettivi e le
strategie) derivanti sostanzialmente dalle modificazioni introdotte dalla Variante stessa al livello
operativo.
Di conseguenza vengono di seguito esaminate in modo più puntuale e specifico le modifiche all’assetto
azzonativo; si dovrà però tenere conto che gli aspetti di criticità evidenziati a livello operativo avranno
effetti anche sulla rappresentazione strutturale e sulla definizione del quadro degli obiettivi e delle
strategie, richiedendo quindi gli opportuni adeguamenti anche se non espressamente indicati.
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Livello operativo
Di seguito si dà conto delle modifiche introdotte dalla Variante a seguito della procedura di reiterazione
dei vincoli e a seguito di esigenze od opportunità nel frattempo maturate o per recepimento di norme
sovraordinate.
1.
Ricognizione dei vincoli espropriativi e procedurali
Relativamente ai vincoli espropriativi viene condotta una ricognizione della viabilità prevista e delle zone S
per servizi ed attrezzature collettive, suddividendo i relativi vincoli tra:
a) vincolo espropriativo assolto: area pubblica, o di uso pubblico, o oggetto di dichiarazione di pubblica
utilità;
b) vincolo espropriativo superato: area compresa in piano attuativo approvato, di iniziativa privata;
c) vincolo espropriativo efficace: area interessata da previsione di periodo inferiore a cinque anni da
entrata in vigore;
d) vincolo espropriativo efficace: area compresa in previsione di piano attuativo approvato, di iniziativa
pubblica valido;
e) vincolo espropriativo decaduto: area oggetto di previsione da periodo superiore a cinque anni da
entrata in vigore non oggetto di dichiarazione di pubblica utilità;
f) vincolo espropriativo decaduto: area oggetto di previsione da periodo superiore da entrata in vigore
compresa in previsione di piano attuativo non adottato.
Le aree soggette a vincolo espropriativo decaduto riguardano limitate aree (parcheggi e verde a Tissano, e
piccoli tratti di viabilità).
Per quanto riguarda la reiterazione dei vincoli espropriativi su alcune aree il Comune si ritiene legittimato
alla loro riproposizione (classificandoli come decaduti) sulla base della considerazione che la realizzazione
delle attrezzature e servizi previsti può essere attuata anche dai soggetti proprietari delle aree.
Il Comune sottolinea che la previsione di aree per attrezzature e servizi assume carattere conformativo e
non dà luogo all’apposizione di un vincolo espropriativo e di conseguenza, in caso di mancata attuazione,
non ne comporta l’indennizzabilità e neppure la reiterazione del vincolo.
In merito alla dotazione di aree per servizi e attrezzature collettive (calcolata sulla base di una CIRTM di
2.733 ab. teorici) si rileva una sovrabbondanza in ogni categoria definita dal DPGR n. 0126/1995.
Nel complesso le aree riservate per servizi e attrezzature collettive dalla Variante in esame hanno una
superficie di 131.141 mq rispetto ai minimi richiesti di 38.262 mq. Il Comune sottolinea che tale
esuberanza, specie nella categoria del verde, sport e spettacoli, deriva dal fatto che la gran parte dei servizi
e attrezzature collettive è già attuata.
Va peraltro rilevato che pur in presenza di tale rilevante eccedenza il Comune, con la presente Variante,
oltre ad alcuni aggiustamenti e soppressioni, prevede la reiterazione e la nuova proposizione di alcune
aree per servizi ed attrezzature collettive.
In particolare per quanto riguarda le aree destinate alla viabilità con vincolo espropriativo da reiterare, va
rilevato che trattasi di brevi tronchi di collegamento interno delle frazioni del Comune. Anche le altre aree
per servizi che il Comune intende reiterare sono di non rilevante entità e per ognuna di queste è stata
fornita una specifica motivazione a sostegno della reiterazione stessa.
Relativamente invece alle nuove individuazioni di aree per attrezzature e servizi si rileva che riguardano sia
la viabilità (a Santa Maria e Mereto), che la previsione di nuove superfici per standard in località Crosada,
Santa Maria, Tissano e Mereto con l’obiettivo dichiarato di qualificare il territorio e renderlo attrattivo per
un contesto territoriale più ampio innalzando il livello della qualità della vita.
Tali nuove previsioni comprendono, tra l’altro, l’individuazione di una zona S1 destinata allo sport
ricreazione e benessere inserita in un piano attuativo in località Crosada, nuovi parcheggi per il cimitero e
l’individuazione di un impianto di depurazione.
In considerazione della disposizione normativa (art. 24) introdotta dalla Variante che ammette la
realizzazione di servizi ed attrezzature collettive anche da parte di istituzioni riconosciute e privati
convenzionati con il Comune, si ritiene necessaria una precisazione in ordine al richiamo effettuato alla
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sentenza della Corte costituzionale n. 179/1999 circa la possibile coesistenza che sussiste nell’attuazione
di queste particolari previsioni degli strumenti urbanistici (servizi ed attrezzature collettive) da parte del
Comune e da parte dei privati; coesistenza che, a parere del Comune, farebbe automaticamente e
genericamente venir meno l’obbligo di esproprio e quindi anche di reiterazione ed indennizzo dei relativi
vincoli.
Effettivamente la sentenza sottolinea che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli
che implicano una destinazione realizzabile dalla iniziativa privata o promiscua pubblico-privata che non
comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano
attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.
Tuttavia, quanto affermato dalla Corte può concretizzarsi attraverso il risultato di una scelta di politica
programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale nel voler dotare il territorio di
determinate attrezzature collettive siano ritenuti attuabili - e come tali specificatamente compresi nelle
previsioni pianificatorie - anche attraverso l’iniziativa economica privata, pur se accompagnati da
strumenti di convenzionamento.
Si ravvisa pertanto la necessità di sottolineare come questa possibile volontà comunale di politica
programmatoria debba essere contestualmente suffragata da una adeguata comparazione degli interessi
pubblici e privati coinvolti e quindi da una ponderata giustificazione delle scelte urbanistiche. Tale
giustificazione dovrà risultare tanto più dettagliata e concreta se applicata generalmente ed
indiscriminatamente a tutte le categorie di servizi previste in un determinato Comune e a prescindere da
una effettiva dimostrazione della volontà dei soggetti titolari dei beni interessati di voler effettivamente
attuare questi particolari contenuti progettuali in un libero regime di economia di mercato, similmente alle
altre previsioni insediative delineate dallo strumento urbanistico comunale.
2.
Dimensionamento del piano
2.1 Fabbisogno abitativo
Il Comune, pur avendo rilevato che il fabbisogno abitativo decennale stabilito in occasione della
precedente variante n. 8 al PRGC (che ha introdotto un nuovo Piano struttura, una nuova Relazione di
obiettivi e strategie e la flessibilità) appare sovrastimato, non ha ritenuto di aggiornarlo, sulla base della
considerazione che la variante stessa, essendo entrata in vigore nel 2008, non ha esaurito, per questo
aspetto, la sua efficacia temporale decennale.
Senza ripercorrere puntualmente le valutazioni che all’epoca avevano portato il Comune alla “sovrastima”
del fabbisogno abitativo, si ritiene indispensabile che, proprio la variante di revisione dei vincoli (come
peraltro previsto dal DPGR n. 0126/1995), sia l’occasione di verificare lo stato di attuazione del PRGC ed
eventualmente adeguare o rivedere le stime basate su dati desunti al momento della predisposizione
della variante n. 8 stessa (quindi antecedentemente al 2008).
Non si può poi sottovalutare che le stime effettuate in occasione della variante n. 8 in merito al
fabbisogno futuro (che in quella sede veniva imputato in modo rilevante al saldo migratorio) non tenevano
conto della crisi economica, iniziata proprio nel 2008, e delle relative conseguenze sul comparto
economico e sulla relativa offerta lavorativa e di sviluppo del settore delle costruzioni.
Va peraltro evidenziato che in occasione delle riserve formulate dalla Regione sulla variante n. 8 (R. n. 2),
veniva messo in evidenza che il fabbisogno abitativo individuato dalla variante stessa avrebbe dovuto
essere riverificato in occasione di varianti di trasposizione delle previsioni insediative dal livello strutturale
a quello operativo.
Un corretto percorso metodologico della verifica di attuazione del Piano e del suo dimensionamento, una
volta evidenziata la sovrastima del fabbisogno abitativo (della variante n. 8), avrebbe portato alla
rivalutazione dello stesso e non all’assunzione acritica di tale dato (sottovalutando le mutate condizioni
socioeconomiche rispetto alle quali era stato stimato tale fabbisogno e le logiche con le quali era stato
stimato) come “serbatoio” ancora valido di previsioni residenziali.
Ciò anche in considerazione che la presente Variante conferma tre zone residenziali di nuova espansione
(C) e prevede una nuova zona C in località Crosada, conferma e prevede nuove zone residenziali di
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completamento di tipo B2 e B2 convenzionate e prevede due nuove zone residenziali di tipo A6, di cui
quella di Tissano assume una rilevanza significativa per l’entità del nuovo carico insediativo ipotizzato.
Alla luce di quanto evidenziato in precedenza, anche la previsione della nuova zona C di Crosada dovrà
essere sostenuta da opportune valutazioni di necessità e sostenibilità, tenendo conto delle indicazioni del
DPGR n. 0126/1995 in merito al contenimento delle nuove espansioni nell’ottica di limitare i consumi di
suolo e delle aree agricole produttive.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, pertanto, si formula una riserva (R.1) affinché il Comune
aggiorni la stima del fabbisogno abitativo, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2 del DPGR n.
0126/1995 e sostenga adeguatamente, in termini di soddisfacimento di tale fabbisogno aggiornato, le
nuove previsioni insediative residenziali introdotte dalla presente Variante.
2.2 Capacità insediativa teorica
Il Comune ha provveduto a rideterminare il calcolo della Capacità insediativa teorica, come previsto dal
DPGR n. 0126/1995, rispetto a quello computato in occasione della precedente variante di revisione dei
vincoli (variante n. 8 al PRGC).
La necessità di tale ridefinizione, come evidenzia il Comune nella Relazione di piano, deriva sia dalle nuove
previsioni della Variante in esame, ma anche dalla considerazione che il fabbisogno abitativo, stabilito nel
2008 in occasione della Variante n. 8 al PRGC e che sostanzialmente coincide con la CIRTM (3.672 abitanti
teorici), appare sovrastimato.
In applicazione dell’art. 8, co. 3, del DPGR n. 0126/1995 la Variante quindi propone un nuovo computo
della CIRTM per le “aree di espansione” residenziale, includendo in tale accezione la zona A6 di Tissano, le
zone B2 convenzionate e le zone C di espansione (compresa la nuova C prevista a Crosada), mentre per le
aree edificate ed urbanizzate assume il valore della popolazione residente al 2011 (2.419 abitanti).
Va però rilevato che la Variante, rispetto alla metodologia di calcolo esemplificata nella tab. 2 del DPGR n.
0126/1995, apporta dei correttivi alle volumetrie aggiuntive realizzabili. Per le zone B2 convenzionate e C
assume un criterio di riduzione delle volumetrie edificabili introducendo un principio di “temporalizzazione”
della effettiva attuazione delle volumetrie stesse nell’arco temporale di dieci anni, mentre per le zone A6
prevede uno scomputo delle volumetrie destinate a usi non propriamente abitativi.
Applicando queste modalità di calcolo, la popolazione teoricamente insediabile nella zona A6 risulta pari a
120 unità, nelle zone B2 convenzionate risulta di 42 unità e nelle zone C di 104 unità (nel complesso 314
abitanti teorici aggiuntivi).
In merito alle succitate modalità di applicazione dei criteri del DPGR n. 0126/1995, va innanzitutto notata
la singolarità della zona A6 di Tissano che incide in maniera rilevante (più di tutte le zone C di espansione
confermate e di nuova previsione) sulla quantificazione del valore della CIRTM.
Relativamente poi alle zone B2 e C di “espansione” si deve anche rilevare che, se da un lato è corretto
depurare i volumi aggiuntivi previsti dalle funzioni non abitative, dall’altro si ritiene non altrettanto
condivisibile l’aver computato i volumi aggiuntivi in una percentuale così ridotta (sulla base della loro
probabile attuazione in dieci anni).
Si ricorda, infatti, che come definito dall’art. 8 del DPGR n. 0126/1995 la CIRTM rappresenta la quantità
massima di abitanti insediabili nel prossimo decennio nelle zone a destinazione residenziale assoluta o
prevalente. Anche se le modalità di calcolo definite dallo stesso Decreto non sono prescrittive, si ritiene
che la definizione della CIRTM debba rappresentare il “contenitore” previsto dal Piano nel quale si colloca il
tetto massimo degli abitanti teoricamente insediabili e pertanto vadano computate tutte le potenzialità
edificatorie espresse dallo stesso introducendo, eventualmente, lievi correttivi legati alla progressiva
attuazione delle nuove previsioni insediative.
Ne deriva che, applicando gli indici previsti nelle zone B2 convenzionate e C (mantenendo inalterati gli altri
parametri), la popolazione teorica aggiuntiva risulta pari a 620 unità, rispetto alle 314 previste dalla
modalità di calcolo proposta dalla Variante. Si ritiene quindi che il valore della CIRTM debba essere
ricalcolato e il nuovo dato posto alla base della quantificazione delle aree standard per servizi e
attrezzature collettive.
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si formula una riserva (R.2) affinché il Comune riverifichi le
modalità di calcolo della CIRTM, in particolare per quanto riguarda le zone B2 convenzionate e C, in
assonanza alle indicazioni dell’art. 2 del DPGR n. 0126/1995.
3.
Modifiche puntuali
A livello di zonizzazione le modifiche di maggiore rilievo introdotte dalla Variante riguardano alcune
modifiche puntuali che riclassificano zone agricole o di verde privato in zona B2 o B2 convenzionata. Si
ribadisce che la Variante prevede anche una nuova zona C in località Crosada e una nuova zona A6 a
Tissano e una a Santa Maria. Altre variazioni riguardano il “riconoscimento” di attività commerciali
esistenti lungo la SR 352 attualmente comprese in zona omogenea non adeguata.
3.1 Zone di espansione C
La Variante conferma le zone C di espansione vigenti e ne prevede una nuova, di circa un ettaro, lungo la
SP 78 in località Crosada. La zona C in questione è all’interno di un piano attuativo comprendente una
nuova zona H2, una zona S per attrezzature e servizi e una zona B0 degli orti e dei cortili a verde privato.
L’area in questione si pone in continuità con le previsioni urbanistiche di una zona C di espansione del
confinante comune di Pavia di Udine.
Se da un punto di vista localizzativo la zona C in questione si inserisce in un contesto sovraccomunale già
urbanizzato, non viene meno all’interno della rivalutazione del fabbisogno abitativo (come evidenziato al
precedente punto 2.1) la necessità di sostenere la previsione della nuova zona C in località Crosada, con
opportune valutazioni di necessità e sostenibilità.
A tal fine si richiama la precedente riserva R.1.
3.2 Zone residenziali B
A riguardo delle individuazioni di zone B2 in località Tissano (mod. nn. 10, 12 e 13) si rileva che attengono
all’ampliamento di zone B2 già edificate.
Per quanto riguarda le modifiche nn. 10 e 12 si è potuto rilevare che le nuove zone B2 ricadono nelle aree
urbanizzate, definite in occasione della variane n. 8, mentre l’area oggetto della modifica n. 13 non risulta
ricompresa nelle medesime
Il Comune ha introdotto una norma per le zone B1 e B2 (artt. 12 e 13) che subordina il rilascio del
permesso di costruire alla esistenza di un adeguato accesso e delle opere di urbanizzazione o all’impegno
dei privati di procedere all’attuazione dell’accesso e delle opere di urbanizzazione medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso di costruire.
Tale norma, che ripropone quanto già previsto dall’art. 22, co. 2, della LR 19/2009, non esenta il Comune
nella fase di progettazione urbanistica dall’individuare prioritariamente le zone B, all’interno delle aree
urbanizzate secondo i criteri stabiliti dal DPGR n. 0126/1995.
Sulla base di tali considerazioni si formula una riserva (R.3) affinché il Comune riverifichi l’adeguatezza
della previsione di ampliamento della zona B2 (mod. n. 13), alla luce dei criteri definiti dalla lettera b), co. 2,
art. 5 del DPGR n. 0126/1995 in merito alle aree urbanizzate (essere formate da isolati o lotti contermini
serviti da reti stradali urbane …) che servono a determinare prioritariamente le zone B.
Inoltre si rileva che alcune zone C previste dal vigente PRGC sono state classificate in zona B2 di
completamento estensiva. Per il Comune si tratta di zone in cui il vincolo procedurale risulta superato in
quanto è stato adottato o approvato il relativo piano attuativo.
Si ritiene che la classificazione delle ex aree C in zone B2 a intervento diretto debba riguardare zone nelle
quali le aree risultano prevalentemente edificate e le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo
sono state già realizzate e collaudate. Si considera che vada comunque salvaguardato quanto stabilito dal
piano attuativo per le parti ancora non realizzate dagli attuatori privati e per le quali sono ancora in atto i
relativi atti di convenzione con l’Amministrazione comunale.
9
Si formula pertanto una riserva (R.4) affinché il Comune fornisca gli elementi necessari a supportare la
modifica di classificazione da zone C di espansione a zone B2 di completamento estensiva ed
eventualmente intervenga sulla normativa della zona B2 per preservare le condizioni stabilite dal piano
attuativo per le parti non realizzate dagli attuatori privati.
3.3 Zone A
In coerenza con le direttive impartite: “in luogo della previsione di golf e costruzioni previste dal piano
vigente: costituire un insediamento di qualità capace di integrarsi con il nucleo storico, per contribuire a
soddisfare il fabbisogno abitativo generale e mettere a disposizione della comunità nuovi servizi e nuove aree
verdi”, la Variante (mod. n. 15) prevede, a Tissano, una nuova zona A.
La trasposizione a livello strutturale di tale indicazione comporta un ampliamento della delimitazione
dell’ambito del “tessuto e frammenti di antico impianto” in località Tissano che dovrebbe costituire una
integrazione di tale tessuto di antico impianto.
A livello operativo per l’area in questione la Variante prevede la classificazione di zona A6, A7 e S1 da
sottoporre ad un unico piano attuativo secondo uno schema (Allegato 3) contenuto nelle norme di
attuazione. In concreto nella zona A6 viene ipotizzata la realizzazione di 50 unità abitative per un volume
complessivo (comprensivo anche di una quota di servizi pubblici) di 30.000 mc.
La frazione di Tissano è riconosciuta dal PURG come Nucleo d’interesse ambientale di tipo A e si ricorda
che un piano particolareggiato delle zone A che comprende tutti i nuclei di interesse ambientale presenti
in comune di Santa Maria La Longa è entrato in vigore negli anni ’80.
Si ricorda, altresì, che le varianti di adeguamento al PURG ed alla LR 52/1991 nell’individuazione delle
zone A erano tenute a svolgere un approfondito studio dei tipi edilizi rurali e dei loro caratteri costruttivi e
funzionali per promuovere interventi di recupero finalizzati a garantire la salvaguardia delle caratteristiche
ambientali esistenti.
Ovviamente il PURG non impedisce di includere aree circostanti che possono considerarsi parte
integrante degli agglomerati di particolare pregio ambientale, ma l’inserimento di “nuove” aree nella zona
A deve conseguire ad un approfondimento degli studi che avevano portato alla prima individuazione delle
zone A.
Nel caso delle nuove zone A6 e A7 retrostanti la Villa del Torso e il suo parco va sottolineato che il PRGC
del 1998, a livello strutturale, non aveva riconosciuto all’area oggetto della mod. n. 15 caratteristiche di
pregio storico - ambientale tali da potersi considerare parte integrante con la zona A1 e A7 (della Villa e
del relativo parco), mentre, a livello operativo, la zonizzazione aveva classificato l’area in questione in zona
E agricola.
Le successive varianti (nn. 3, 4 e 8) al PRGC hanno modificato la destinazione d’uso dell’area in zona dei
servizi privati del golf. All’interno di tale zona “ASS/golf” la porzione edificabile era quantificata in 10.000
mc.
Si ricorda che in occasione della variante n. 4 al PRGC, l’allora Soprintendenza per i beni archeologici del
Friuli Venezia Giulia aveva comunicato l’intenzione di sottoporre a tutela la “braida del Torso” presso
l’omonima villa e che l’edificazione prevista andava limitata e distribuita su più edifici.
Gli elaborati predisposti per la presente Variante non forniscono nessun elemento a sostegno della
classificazione proposta (zona A6 e A7); peraltro non si può fare a meno di notare che l’indicazione
toponomastica Braida del Torso sembra indicare un’area agricola probabilmente a servizio della Villa del
Torso piuttosto che un’area, ancorché parzialmente edificata, che possa considerarsi parte integrante con
le limitrofe zone A.
La prefigurata integrazione del vigente “tessuto e frammenti di antico impianto” non suffragata
dall’individuazione di elementi storici e di caratteristiche ambientali, prefigurerebbe uno snaturamento del
percorso di riconoscimento degli elementi morfologici e tipologici richiesto dalle norme di attuazione del
PURG.
Fermo restando ciò, va peraltro sottolineata l’assenza di una valutazione anche di tipo relazionale (ad
esempio degli effetti sulla viabilità) dell’insediamento previsto (50 unità immobiliari e 120 abitanti teorici)
10
con il nucleo di antico impianto, in sostanza la mancanza di una valutazione di sostenibilità urbanistica
delle previsioni.
In conclusione si formula una riserva (R.5) in merito alla classificazione in zona A6 e A7 delle aree a
Tissano oggetto della mod. n. 15, in quanto tale classificazione non risponde a quanto richiesto dall’art. 21
delle norme di attuazione del PURG e pertanto tali aree non si possono considerare come parte
integrante del nucleo di interesse ambientale di tipo A di Tissano. Di conseguenza le aree in questione
andranno ricondotte alle previsioni del PRGC vigente.
Alcune modifiche azzonative di minore entità hanno riguardato anche la zona A2 e A7 a Tissano (mod. n. 1
nelle tavole in scala 1:1.000 di azzonamento della zona A) e a Santa Maria La Longa con l’introduzione di
una nuova zona A6 (a intervento diretto), l’ampliamento della zona A7 (mod. nn. 48 e 49) e l’introduzione di
un perimetro entro il quale sviluppare la pianificazione attuativa delle zone A1, A2 e A7 caratterizzata dalla
presenza di un complesso a corte e da una parte alberata.
In merito alla mod. n. 49 il Comune prevede l’inserimento di una nuova zona A6 (edificabile) in posizione
retrostante e parallela alla cortina edilizia (Via Roma) che caratterizza il tessuto storico di Santa Maria, con
uno sviluppo lineare delimitato da un’indicazione di “ambito di edificazione”. L’art. 10 delle norme di
attuazione prevede che, per tale zona A6, l’i.f. sia di 0,9 mc/mq e che il titolo abilitativo sia subordinato alla
dimostrazione della possibilità di accesso dalla strada a sud.
Premesso che la mod. n. 49 non risulta di grande entità, vanno evidenziate alcune criticità nel percorso
metodologico relativo all’individuazione della nuova zona A6 che porteranno alla formulazione di una
riserva che appunto non riguarda tanto la rilevanza della previsione, ma la correttezza dei presupposti che
sono alla base della definizione della zona A6 stessa.
In primo luogo va sottolineato che la nuova classificazione da zona B0 “degli orti e dei cortili a verde
privato e di servizio” a zona A6 “aree libere edificabili” non è il risultato di un’analisi delle caratteristiche
ambientali, morfologiche e tipologiche esistenti, finalizzata al riconoscimento dell’area in questione come
parte integrante o completamento tipologico del nucleo di interesse ambientale di tipo A (come richiesto
dall’art. 21 delle norme di attuazione del PURG).
In sostanza, in assenza di un adeguato supporto analitico, non appare motivato il cambio d’uso di un’area
che il PRGC vigente individua come facente parte delle aree libere da edificazione (pertinenze, orti, cortili,
etc.) connesse funzionalmente alle zone residenziali di più antico impianto.
Va peraltro rilevato che l’individuazione della nuova zona A6 non sembra appartenere alla logica
insediativa del tessuto storico di Santa Maria capoluogo, caratterizzata dalla costruzione di lotti affiancati
sulla cortina edilizia affacciata sul fronte strada con corti e annessi nella parte retrostante. A tal proposito
va sottolineato che le altre zone A6 vigenti sono state individuate coerentemente secondo tale logica
insediativa.
La nuova zona A6, invece, non si pone in coerenza con il sistema insediativo esistente di interesse
ambientale e con le zone A6 vigenti; infatti il nuovo lotto di zona A6 non si pone in continuità con la
cortina edilizia affacciantesi su strada in quanto si configura come lotto isolato. Oltretutto dalla
documentazione allegata alla Variante tale lotto appare intercluso e a riprova di ciò la normativa specifica
(art. 6) di questa zona A6 prevede che il titolo abilitativo sia subordinato alla dimostrazione della
possibilità di accesso dalla strada a sud.
Alla luce delle considerazioni metodologiche sopra evidenziate che si sostanziano nella mancata analisi e
dimostrazione della coerenza della individuazione della nuova zona A6 con la logica insediativa propria di
Santa Maria capoluogo, si formula una riserva (R.6) affinché il Comune riconsideri la previsione di zona A6
nel nucleo di interesse ambientale di tipo A di Santa Maria La Longa in assenza degli elementi analitici
previsti dalle norme di attuazione del PURG per le zone A.
3.4 Zone commerciali
La Variante ha previsto la riclassificazione di alcune zone omogenee lungo la SR 352.
La mod. n. 1 riguarda l’individuazione di una zona H2 inclusa in un ambito soggetto a piano attuativo (in
cui sono inserite anche una zona C, una zona S1 e una zona B0) in località Crosada. L’oggetto della
11
variazione riguarda una porzione di zona D2/H2 industriale commerciale di interesse comunale (prevista
dal PRGC vigente) che è stata ridimensionata e trasformata, in parte in zona H2 commerciale d’interesse
comunale. Il Comune ha previsto una specifica normativa (art. 16bis) per la zona H2 che esclude esercizi al
dettaglio e attività commerciali di grande distribuzione o con superficie coperta complessiva superiore a
5.000 mq. La normativa della zona H2 vieta gli accessi e diramazioni dirette dalla SR 352.
Le altre riclassificazioni di zone omogenee (mod. nn. 2 e 3) lungo la SR 352 riguardano la previsione di una
zona H3 e di una zona D3/H3, entrambe sono il risultato del riconoscimento in zona propria di attività
commerciali o commerciali artigianali esistenti.
3.5 Zone per servizi e attrezzature collettive
Il Comune ha individuato una nuova zona S2 per impianti di depurazione in località Mereto.
Ciò posto, si deve osservare che per questa tipologia d’impianti l’art. 29 delle norme di attuazione indica
una fascia di rispetto di 100 m di raggio.
Per coerenza tra gli elaborati progettuali che costituiscono il livello operativo del PRGC, si chiede al
Comune di rappresentare graficamente tale fascia di rispetto sulle tavole di zonizzazione. (R.7)
4.
Obiettivi e Strategie
La relazione di flessibilità è stata sostanzialmente modificata ed integrata a seguito delle modifiche
azzonative introdotte dalla presente Variante nei subsistemi residenziale, delle attrezzature collettive e
produttivo.
Si precisa altresì che la relazione di flessibilità è stata ulteriormente modificata nel capitolo riguardante “Il
subsistema residenziale”. Nello specifico si rileva che nei confronti dell’obiettivo strategico delle direttrici
di sviluppo residenziale indicate soltanto nel Piano struttura, il Comune ha eliminato l’indicazione che
vincola la trasposizione nel Piano operativo delle “future direzioni di sviluppo per ognuno dei centri urbani
e contesti insediativi minori” al rispetto dell’insediabilità prevista dalla variante n. 8 al PRGC.
Va evidenziato che, anche se non richiesto dal DPGR n. 0126/1995, in occasione della variante n. 8 il
dimensionamento del Piano era stato correlato alle future direttrici di espansione degli insediamenti
residenziali. Il sovradimensionamento messo in luce dallo stesso Comune del fabbisogno valutato dalla
variante n. 8 è imputabile alla logica di costruzione di quella variante che tendeva a prefigurare il massimo
contenitore delle espansioni residenziali.
Questo campo di determinazione delle future espansioni residenziali prefigurava il completamento del
disegno urbano dei nuclei insediativi presenti nel comune di Santa Maria, collegandolo a fabbisogni futuri
e al rispetto della capacità insediativa.
Ferme restando le considerazioni sulla necessità di rivalutazione della capacità insediativa teorica e del
fabbisogno abitativo espresse al punto 2 della presente Relazione istruttoria, si ritiene che debba essere
rispettata la “logica” di costruzione del PRGC (variante n. 8) in merito alle direttrici di sviluppo residenziale.
Si formula pertanto una specifica riserva (R.8) affinché il Comune reintroduca, per quanto riguarda gli
obiettivi delle direttrici di sviluppo residenziale contenuti nel capitolo del subsistema residenziale della
Relazione di flessibilità, il concetto di correlazione della individuazione localizzativa di tali direttrici con
l’insediabilità del Piano.
Si evidenza infine che in considerazione del contenuto delle precedenti riserve la Relazione di flessibilità
dovrà essere di conseguenza adeguata.
5.
Normativa
Le variazioni operate alle norme di attuazione richiedono alcuni interventi correttivi per rendere le norme
stesse conformi alle disposizioni legislative vigenti; tali modifiche costituiscono una riserva (R.9) e
vengono di seguito descritte e motivate.
Art. 3
Indici urbanistici
12
Il Comune integra le definizioni dell’indice di fabbricabilità fondiaria e del rapporto di
copertura, prevedendo in zona B che la cessione gratuita di aree fabbricabili, per la
realizzazione di opere di urbanizzazione, sia compensata da un aumento dell’indice fondiario
e del rapporto di copertura per compensare le aree cedute.
Si rileva che la norma come prevista dal Comune risulta applicabile in via generale a tutte le
zone B nel caso di indice di fabbricabilità fondiaria e a tutte le aree fabbricabili nel caso del
rapporto di copertura. Si chiede al Comune di riformulare la norma circoscrivendone
l’applicazione alle sole zone B2 convenzionate, stabilendo inoltre il rispetto degli indici di
zona e dell’art. 35 delle norme di attuazione del PURG.
Art. 6
Modalità di attuazione del PRGC
Il Comune prevede, al comma 2, che nell’attuazione del PRGC i perimetri di piano attuativo
possano essere modificati per una serie di ragioni. Posto che ai sensi dell’art. 63 quater della
LR 5/2007 gli strumenti attuativi possono essere modificati nei limiti stabiliti dalla Relazione
di flessibilità, il contenuto delle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 6 delle NTA va espunto
dall’articolo e inserito nella Relazione di flessibilità, con la precisazione che, ancorché
sottoposte a procedura semplificata, tali modifiche costituiscono variante non sostanziale al
PRGC.
I commi 6, 7 e 9 paiono esorbitare dalla funzione pianificatoria attribuita all’Ente locale,
considerati gli aggravi procedurali e gli oneri imposti con tali disposizioni (co. 6 e 9) in
aggiunta a quanto normativamente stabilito per il rilascio dei titoli abilitativi.
Si chiede pertanto al Comune di stralciare i tre commi citati anche in considerazione
dell’impatto prodotto su materie, come quella civilistica (co. 9), che esulano dalle attribuzioni
riservate all’Amministrazione comunale.
Art. 7
Perimetri e modalità attuative dei PAC
Nel co. 5 dell’art. 7 il Comune ha introdotto alcune modifiche di modesta entità, rispetto al
testo vigente, che in parte riproducono contenuti già presenti nell’art. 6 delle norme di
attuazione, dal momento che riguardano le modifiche che i PAC possono apportare al PRGC.
In analogia con quanto evidenziato in merito al precedente art. 6, si ritiene corretto che
anche le modalità attuative dei PAC stabilite all’art. 7, debbano trovare corretta collocazione
nella Relazione di flessibilità, tenuto conto che l’art. 63 della LR 5/2007 prevede
espressamente che le modifiche che lo strumento attuativo può apportare al PRGC devono
rientrare nei limiti di flessibilità.
Art. 10
Zona A, degli ambiti del nucleo storico
Il co. 10, come integrato dalla presente Variante, prevede che nelle zone A2, A3 e A4 a
determinate condizioni l’indice di fabbricabilità fondiaria possa essere aumentato del 10%.
Si rileva che la sommatoria degli incrementi dell’indice di fabbricabilità potrebbe portare al
superamento dei parametri stabiliti dall’art. 34 delle norme di attuazione del PURG. Si
ritiene inoltre che seppur ridotti singolarmente (+10%) gli incrementi di indice fondiario,
soprattutto se sommati non prefigurino gli esiti finali degli interventi nelle zone A che sono
quelle soggette a maggiore salvaguardia dei caratteri tipologici e architettonici. Pertanto si
ritiene che le lettere a), b), c) e d) del comma 10 dell’art. 10 vadano stralciate.
Art. 12
Sottozona B1, con caratteristiche tipologiche tradizionali
In analogia con quanto introdotto all’art. 10 per le zone A, anche il co. 5 bis dell’art.12, come
integrato dalla presente Variante, prevede che nelle zone B1 - con caratteristiche
tipologiche tradizionali - a determinate condizioni l’indice di fabbricabilità fondiaria possa
essere aumentato del 10%. Si evidenzia che la sommatoria degli incrementi dell’indice di
fabbricabilità potrebbe portare al superamento dei parametri stabiliti dall’art. 35 delle
norme di attuazione del PURG. Si ritiene, inoltre, che seppur ridotti singolarmente (+10%) gli
incrementi di indice fondiario, soprattutto se sommati non prefigurino gli esiti finali degli
interventi nelle zone B1 che presentano caratteristiche tipologiche, volumetriche ed
13
insediative tradizionali, derivanti dall’edilizia rurale. Pertanto, si ritiene che le lettere a), b), c)
del co. 5 bis dell’art. 12 vadano stralciate.
Il co. 12 contiene una previsione già contenuta nelle disposizioni dell’art. 22, co. 12, della LR
19/2009 di cui il Comune fornisce una sua interpretazione. Si ritiene che non competa al
Comune l’integrazione dell’articolo in questione, già peraltro esaustivo, ma al legislatore
regionale. Pertanto il co. 12 va stralciato.
Art. 13
Sottozona B2, di completamento estensiva
Come il precedente co. 12 dell’art. 6, anche il co. 9 dell’art. 13 contiene una previsione già
contenuta nelle disposizioni dell’art. 22, co. 12, della LR 19/2009 di cui il Comune fornisce
una sua interpretazione. Si ritiene che non competa al Comune l’integrazione dell’articolo in
questione già peraltro esaustivo; pertanto il co. 9 va stralciato.
Art. 14
Sottozona B0, degli orti e dei cortili a verde privato e di servizio
Il co. 2 prevede che nella zona B0 il Piano si attui con procedura diretta. In considerazione
che all’interno dell’ambito di Crosada sottoposto a Piano attuativo è compresa una zona B0
si ritiene necessario che il Comune integri l’articolo con la precisazione che nel caso della
zona B0 in località Crosada essa verrà attuata nell’ambito di un PAC comprensivo della zona
C, B0, H2 e S.
Art. 15
Sottozona C, delle espansioni residenziali
Il Comune ha modificato il co. 10 inerente alle opere di urbanizzazione stralciando i riferimenti
all’art. 49 della LR 52/1991. Si rileva che la formulazione proposta dal Comune non è del tutto
conforme a quanto stabilito dall’art. 4, co. 2, della LR 12/2008 in merito alle opere di
urbanizzazione secondaria. E’ necessario quindi che il Comune stralci l’articolo poiché il
contenuto è già stabilito per legge.
Art. 21bis
Impianti energie rinnovabili
In relazione alle limitazioni imposte dall’art. 21bis, co. 7, delle NTA (divieto nelle zone E5, E6 e
E/B in aree di vincolo paesaggistico) alla realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica e calore fotovoltaici e a biogas, si evidenzia innanzitutto che gli interventi previsti
dall’art. 16 della LR 19/2009 e s.m.i. (attività edilizia libera) e nella fattispecie quelli di cui al
co. 1, lett. m) del medesimo articolo, non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici,
fatta eccezione per le zone A e B0.
Si evidenzia altresì che in materia è stata recentemente approvata la LR 19/2012.
Ai sensi della suddetta normativa il Piano Energetico Regionale (PER) dovrà contenere
“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)” (art. 5, co. 4, lett. i),
LR 19/2012).
Il Documento Energetico Comunale (DEC) dovrà contenere “l'individuazione,
subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'art. 5 e nel rispetto dei loro
contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti
particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento
delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche
condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti
urbanistici comunali;” (art. 6, co. 1, lett. e), LR 19/2012).
Detta normativa sancisce quindi la competenza regionale dell’individuazione delle aree e dei
siti non idonei all’installazione degli impianti in esame e, solo subordinatamente
all’approvazione del PER ed al rispetto dei suoi contenuti, la competenza comunale
all’individuazione di detti ambiti all’interno del proprio territorio. Nelle more
dell’approvazione del PER trovano comunque applicazione, in linea generale, tutte le
disposizioni vigenti in materia di energia e nello specifico la recente LR 19/2012.
14
Conseguentemente, si ritiene necessario stralciare quanto disposto dall’art. 21bis “Impianti
per la produzione di energia da fonte rinnovabile”. Va comunque sottolineato che eventuali
nuove indicazioni comunali non potranno in ogni caso essere in contrasto con quanto
disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di energia e nello specifico dalla LR 19/2012
e dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al
DM 10 settembre 2010.
Art. 33
Disciplina degli allevamenti zootecnici
Il Comune ha introdotto delle specificazioni (aumentando le distanze minime previste
dall’art. 38 delle norme di attuazione del PURG) alle distanze alle quali si devono collocare gli
allevamenti zootecnici industriali e i loro ampliamenti rispetto alle zone A, B, C e S.
In considerazione che gli allevamenti zootecnici a carattere industriale esistenti non sono
indicati nella zonizzazione del PRGC, si chiede al Comune di attestare il rispetto dell’art. 38
delle norme di attuazione del PURG come integrato dagli artt. 26 e 26 bis della LR 13/2000
in merito alle zone residenziali introdotte con la presente Variante.
Articoli vari inerenti le fasce di rispetto stradale
A riguardo delle fasce di rispetto stradale, il Comune in diversi articoli delle norme di
attuazione ha modificato l’indicazione di “viabilità di interesse regionale” con “strada
regionale 352”.
Si evidenzia che per la SR 352 vale la definizione delle fasce di rispetto prevista dall’art. 6
delle norme di attuazione del Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità
delle Merci e della Logistica (PRITMML).
Si chiede pertanto al Comune di adeguarsi alle norme di attuazione del PRITMML per gli
articoli delle norme di attuazione, introdotti dalla presente Variante, riguardanti la fascia di
rispetto della SR 352.
Tutto ciò premesso e considerato,
ESPRIME IL PARERE
di proporre alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 63 bis, co. 12, della LR 5/2007 e s.m.i., in ordine alla
Variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del comune di Santa Maria La Longa, adottata con
deliberazione consiliare n. 4 del 29.01.2013, la formulazione delle riserve vincolanti numerate da R.1 a R.9
come di seguito puntualmente elencate, ferme restando per ciascuna di esse le motivazioni meglio
precisate nel corso del presente documento.
R.1
Sulla base delle considerazioni esposte al punto 2.1 dei ”Contenuti ed esame istruttorio della
Variante”, si formula una riserva affinché il Comune aggiorni la stima del fabbisogno
abitativo, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2 del DPGR n. 0126/1995, e sostenga
adeguatamente, in termini di soddisfacimento di tale fabbisogno aggiornato, le nuove
previsioni insediative residenziali introdotte dalla presente Variante.
R.2
Sulla base delle considerazioni svolte al punto 2.2 dei ”Contenuti ed esame istruttorio della
Variante”, si formula una riserva affinché il Comune riverifichi le modalità di calcolo della
CIRTM, in particolare per quanto riguarda le zone B2 convenzionate e C, in assonanza alle
indicazioni dell’art. 2 del DPGR n. 0126/1995.
R.3
Si formula una riserva affinché il Comune riverifichi l’adeguatezza della previsione di
ampliamento della zona B2 (mod. n. 13), alla luce dei criteri definiti dalla lettera b) del
comma 2 dell’art. 5 del DPGR n. 0126/1995 in merito alle aree urbanizzate (essere formate
da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane …) che servono a determinare
prioritariamente le zone B.
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R.4
Si formula una riserva affinché il Comune fornisca gli elementi necessari a supportare la
modifica di classificazione da zone C di espansione a zone B2 di completamento estensiva
ed eventualmente intervenga sulla normativa della zona B2 per preservare le condizioni
stabilite dal piano attuativo per le parti non realizzate dagli attuatori privati.
R.5
Si formula una riserva in merito alla classificazione in zona A6 e A7 delle aree a Tissano
oggetto della mod. n. 15, in quanto tale classificazione non risponde a quanto richiesto
dall’art. 21 delle norme di attuazione del PURG e pertanto tali aree non si possono
considerare come parte integrativa del nucleo di interesse ambientale di tipo A di Tissano. Di
conseguenza le aree in questione andranno ricondotte alle previsioni del PRGC vigente.
R.6
Alla luce delle considerazioni metodologiche evidenziate al punto 3 dei ”Contenuti ed esame
istruttorio della Variante”, che si sostanziano nella mancanza di analisi e di dimostrazione
della coerenza della individuazione della nuova zona A6 a Santa Maria capoluogo, si formula
una riserva affinché il Comune riconsideri la previsione di zona A6 nel nucleo di interesse
ambientale di tipo A di Santa Maria La Longa, in mancanza degli elementi analitici previsti
dalle norme di attuazione del PURG per le zone A.
R.7
Il Comune ha individuato una nuova zona S2 per impianti di depurazione in località Mereto,
l’art. 29 delle norme di attuazione indica per questa tipologia d’impianti una fascia di
rispetto di 100 m di raggio. Si chiede al Comune, per coerenza tra gli elaborati che
costituiscono il livello operativo, di rappresentare graficamente tale fascia di rispetto sulle
tavole di zonizzazione.
R.8
In merito alle modifiche alla Relazione di flessibilità che riguardano gli obiettivi e strategie
del piano, si formula una specifica riserva affinché il Comune reintroduca nella Relazione di
flessibilità, per quanto riguarda gli obiettivi delle direttrici di sviluppo residenziale, contenuti
nel capitolo del Subsistema residenziale, il concetto di correlazione della individuazione
localizzativa di tali direttrici con l’insediabilità del piano. In considerazione del contenuto
delle precedenti riserve la Relazione di flessibilità dovrà essere di conseguenza adeguata.
R.9
Le variazioni operate alle norme di attuazione richiedono alcuni interventi correttivi per
rendere le norme stesse conformi alle disposizioni legislative vigenti, come puntualmente
segnalato al punto 5 del presente documento.
F.to dott.ssa Magda Uliana
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE