Quesito su deposito di autobus extraurbani in cui avviene
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Quesito su deposito di autobus extraurbani in cui avviene
Quesito su deposito di autobus extraurbani in cui avviene esclusivamente il rimessaggio senza attività accessorie (lavaggi e rifornimenti). Nel deposito sostano 6-7 autobus i quali prendono servizio al mattino tra le ore 6:35 e 7:10. Gli autobus prima di abbandonare il piazzale, sostano per alcuni minuti con motore acceso sul piazzale stesso. Le domande sono le seguenti: 1) Il sito rientra nelle infrastrutture dei trasporti stradali? 2) Quale è la normativa applicabile in materia di inquinamento acustico? (447 o stradale); 3) Conseguentemente è applicabile il criterio differenziale? Risposta “I depositi di mezzi di trasporto di persone e merci”, ai sensi dell’art. 2, lett. c), della L. n. 447/ 1995, costituiscono sorgenti sonore fisse soggette ai valori limite determinati dal DPCM 14 novembre 1997, emanato ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge. L'art. 2, comma 2, del citato DPCM 14 novembre 1997, individua i valori limite di emissione delle sorgenti sonore fisse, nella tabella B allegata al decreto stesso, secondo la classificazione del territorio in zone. Il successivo art. 3 del decreto in esame stabilisce che i valori limite assoluti di immissione, così come definiti dall'art. 2, comma 3, lettera a) della L. n. 447/1995, sono indicati dalla allegata tabella C, mentre, in merito ai valori limite differenziali di immissione, il seguente art. 4, comma 3, stabilisce che detti valori non si applicano alla rumorosità prodotta "dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali “. Da ciò si evince che, nel caso di servizio pubblico di trasporto, detti valori limite differenziali non risultano applicabili, mentre sono sicuramente applicabili i valori limite di emissione e quelli assoluti di immissione; di contro, devono ritenersi sempre applicabili tutte le tipologie di valori limite nel caso in cui tali infrastrutture siano destinate ad un servizio privato. In altre parole, se è vero che le aziende che gestiscono il servizio di trasporto, sia urbano che extraurbano, sono sempre responsabili del rumore prodotto delle linee in esercizio quindi del rumore direttamente prodotto dai mezzi sulla sede stradale, presso le fermate e i capolinea - è anche vero che, qualora l’attività svolta rivesta la natura di "servizio di trasporto di pubblica utilità", il criterio differenziale non va applicato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, DPCM 14 novembre 1997. Ciò detto, va tuttavia evidenziato che non si ritiene possano rientrare nell’ambito del “servizio pubblico di trasporto” i depositi, come neppure le officine da detti mezzi utilizzati. Viceversa, tali strutture si reputa debbano essere assimilati a normali attività di tipo produttivo, soggetti all’applicazione di tutti i limiti sopra previsti.