accordo di settore il ministero del commercio con l`estero e l

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accordo di settore il ministero del commercio con l`estero e l
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ACCORDO DI SETTORE
TRA
IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E
L'ASSOPIASTRELLE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PIASTRELLE DI CERAMICA E
DEI MATERIALI REFRATTARI
Viste le funzioni svolte dar Ministero del Commercio con l'Estero in materia di sostegno alla
politica di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di gestione della politica
promozionale e del relativo coordinamento su base nazionale;
- premesso che l'Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica e dei materiali
refrattari - ASSOPIASTRELLE - si propone di operare a sostegno dell'internazionalizzazione
dei comparti produttivi che rappresenta;
-
viste le " linee direttive per l'internazionalizzazione" emanate dal Ministero del Commercio
con l'Estero;
-
considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative
promozionali in materia di internazionalizzazione., in una strategia di Sistema/Paese che veda il
concorso dei soggetti pubblici e privati e l'apporto integrato di risorse;
- ritenuto, pertanto, utile al fine predetto definire uno specifico "Accordo di settore";
Viene concluso tra il Ministero del Commercio con l'Estero e l'Associazione il seguente Accordo:
ART. 1 - FINALITÀ'
Con il presente Accordo le parti intendono massimizzare le sinergie tra l'azione nazionale pubblica
e privata nel processo di internazionalizzazione dei settori produttivi che l'Associazione
rappresenta, attraverso la realizzazione di attività articolate sul piano della: •
- promozione commerciale, operando per dare una più ampia visibilità alla produzione
italiana nei mercati di maggiore interesse, fornendo i necessari servizi alle imprese;
- collaborazione industriale, agendo per favorire iniziative — nei mercati in transizione verso
modelli di più avanzato sviluppo - finalizzate alla realizzazione di forme di partnership di tipo
produttivo, distributivo, nonché volte all'acquisizione delle materie prime necessarie alla
produzione nazionale.
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ART. 2 -
OBEETTTVI PROGRAMMATICI
Le azioni derivanti dal presente Accordo - che saranno individuate in coerenza con le Linee
direttrici ministeriali in materia di attività promozionale e tenendo conto degli interventi a favore
dei distretti produttivi nazionali anche in ambito degli Accordi programma sottoscritti con le
Regioni - saranno volte, in una prima applicazione, a:
1) rafforzare l'azione promozionale attraverso la creazione e l'utilizzo dei nuovi strumenti resi '
disponibili dalle nuove tecnologie informatiche;
2) potenziare l'attività promozionale svolta già da diversi anni, in particolare sul mercato degli
Stati Uniti, con l'apporto di strutture stabili delle quali si avvale 1' Associazione, attraverso
azioni articolate ed innovative di comunicazione, formazione, PP.RR. e promozione, mirate alle
principali categorie professionali che possono influenzare la scelta del prodotto da parte degli
utilizzatori e dei consumatori;
3) fornire servizi alle P.M.L del settore per rafforzarne la capacità esportativa anche attraverso le
strutture e le azioni di cui ai punti precedenti.
ART. 3 - METODOLOGIA OPERATIVA
Gli obiettivi programmatici previsti dal presente Accordo e gli interventi specifici che ne
deriveranno saranno perseguiti attraverso la piena collaborazione operativa fra Ministero,
Associazione e gli altri soggetti pubblici e privati che parteciperanno all'esecuzione delle azioni.
H Ministero e l'Associazione daranno contenuto concreto al presente accordo sottoscrivendo con
gli altri soggetti individuati - ICE, SACE, SEMEST, Consorzi, ecc. - intese operative per la
realizzazione delle singole azioni concordate e l'attivazione delle relative risorse finanziarie,
tenendo anche conto della possibilità di utilizzare procedure e finanziamenti comunitari e
internazionali.
ART. 4 - DURATA
II presente Accordo di settore ha la durata di due anni ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da
comunicare da una parte all'altra almeno sei mesi prima della scadenza, per un periodo di uguale
durata.
BL MINISTRO DEL
COMMERCIO CON L'ESTERO
IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE