accordo di settore il ministero del commercio con l`estero e l
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accordo di settore il ministero del commercio con l`estero e l
MOO. ACCORDO DI SETTORE TRA IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E L'ASSOPIASTRELLE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PIASTRELLE DI CERAMICA E DEI MATERIALI REFRATTARI Viste le funzioni svolte dar Ministero del Commercio con l'Estero in materia di sostegno alla politica di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di gestione della politica promozionale e del relativo coordinamento su base nazionale; - premesso che l'Associazione nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari - ASSOPIASTRELLE - si propone di operare a sostegno dell'internazionalizzazione dei comparti produttivi che rappresenta; - viste le " linee direttive per l'internazionalizzazione" emanate dal Ministero del Commercio con l'Estero; - considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative promozionali in materia di internazionalizzazione., in una strategia di Sistema/Paese che veda il concorso dei soggetti pubblici e privati e l'apporto integrato di risorse; - ritenuto, pertanto, utile al fine predetto definire uno specifico "Accordo di settore"; Viene concluso tra il Ministero del Commercio con l'Estero e l'Associazione il seguente Accordo: ART. 1 - FINALITÀ' Con il presente Accordo le parti intendono massimizzare le sinergie tra l'azione nazionale pubblica e privata nel processo di internazionalizzazione dei settori produttivi che l'Associazione rappresenta, attraverso la realizzazione di attività articolate sul piano della: • - promozione commerciale, operando per dare una più ampia visibilità alla produzione italiana nei mercati di maggiore interesse, fornendo i necessari servizi alle imprese; - collaborazione industriale, agendo per favorire iniziative — nei mercati in transizione verso modelli di più avanzato sviluppo - finalizzate alla realizzazione di forme di partnership di tipo produttivo, distributivo, nonché volte all'acquisizione delle materie prime necessarie alla produzione nazionale. 11 >> ITJLAPIO f'"" ' suf- V^- MOO. 11 C ART. 2 - OBEETTTVI PROGRAMMATICI Le azioni derivanti dal presente Accordo - che saranno individuate in coerenza con le Linee direttrici ministeriali in materia di attività promozionale e tenendo conto degli interventi a favore dei distretti produttivi nazionali anche in ambito degli Accordi programma sottoscritti con le Regioni - saranno volte, in una prima applicazione, a: 1) rafforzare l'azione promozionale attraverso la creazione e l'utilizzo dei nuovi strumenti resi ' disponibili dalle nuove tecnologie informatiche; 2) potenziare l'attività promozionale svolta già da diversi anni, in particolare sul mercato degli Stati Uniti, con l'apporto di strutture stabili delle quali si avvale 1' Associazione, attraverso azioni articolate ed innovative di comunicazione, formazione, PP.RR. e promozione, mirate alle principali categorie professionali che possono influenzare la scelta del prodotto da parte degli utilizzatori e dei consumatori; 3) fornire servizi alle P.M.L del settore per rafforzarne la capacità esportativa anche attraverso le strutture e le azioni di cui ai punti precedenti. ART. 3 - METODOLOGIA OPERATIVA Gli obiettivi programmatici previsti dal presente Accordo e gli interventi specifici che ne deriveranno saranno perseguiti attraverso la piena collaborazione operativa fra Ministero, Associazione e gli altri soggetti pubblici e privati che parteciperanno all'esecuzione delle azioni. H Ministero e l'Associazione daranno contenuto concreto al presente accordo sottoscrivendo con gli altri soggetti individuati - ICE, SACE, SEMEST, Consorzi, ecc. - intese operative per la realizzazione delle singole azioni concordate e l'attivazione delle relative risorse finanziarie, tenendo anche conto della possibilità di utilizzare procedure e finanziamenti comunitari e internazionali. ART. 4 - DURATA II presente Accordo di settore ha la durata di due anni ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da comunicare da una parte all'altra almeno sei mesi prima della scadenza, per un periodo di uguale durata. BL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE