Tutor aziendale GARANZIA GIOVANI
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Tutor aziendale GARANZIA GIOVANI
DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO Ufficio politiche assicurative, tariffe e Contenzioso Prot.: INAIL.60010.18/01/2016 ALLA DIREZIONE *** OGGETTO: Richiesta di chiarimenti obbligo assicurativo “tutor aziendale” per i periodi formativi piano “Garanzia giovani”. Premessa È stato posto un quesito sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo per il “tutor aziendale” figura prevista nell’ambito dei tirocini formativi previsti dal “Piano Garanzia ***,” nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da personale privo dei requisiti ai fini della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. 1124/65. In conformità ai criteri fissati con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini,” recepiti dalla Regione ***, il tutor aziendale - cui spetta una funzione di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro - è tenuto ad espletare compiti, fra i quali, in particolare, rientrano: la promozione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo; l’accompagnamento e la supervisione del percorso formativo aziendale; la definizione, insieme al tutor del soggetto promotore, delle condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento - costituenti "attività di istruzione" vera e propria volta, secondo la tipologia di tirocinio attivata, ad agevolare il tirocinante nelle scelte professionali, a fargli acquisire una qualificazione professionale e a consentirgli un inserimento lavorativo. L'obiettivo di questi tirocini è quello di "favorire, con il contatto diretto nel mondo del lavoro, l'acquisizione delle competenze professionali e, quindi, l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante", costituendo, peraltro, il tirocinio "un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi". Ciò, tenuto conto anche che l'attività di "tutor" può essere svolta solo da chi è in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale1. Al riguardo, acquisito il parere dell’Avvocatura Generale, si rappresenta quanto segue. Obbligo assicurativo Requisito soggettivo Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che sussista l’obbligo assicurativo Inail per il tutor aziendale anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela previdenziale ex artt. 1 e 4 del d.p.r. n.1124/1965, tenuto conto dell'attività di tutoraggio svolta, analoga a quella dell'istruttore di corsi di qualificazione o riqualificazione 1 Cfr., sul punto, l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013 ***. 1 professionale o di addestramento professionale, prevista dall'art. 4, n.5), del d.p.r. n.1124/65 e dell'esercizio delle attività disciplinate dall'art.1, n. 28 del medesimo d.p.r. o di altre attività che espongano il lavoratore a rischi analoghi a quelli valutati dal legislatore, alla luce delle innovazioni giurisprudenziali. Ne discende che il requisito soggettivo sussiste anche per quei lavoratori, richiamati nel quesito, quali i commercianti titolari di impresa individuale, i liberi professionisti operanti individualmente, gli agenti di commercio individuali, nonché per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che, nell'esercizio dell'attività loro propria (quali, esemplificativamente, lavoro autonomo o di volontariato), sono esenti dall'assicurazione I.N.A.I.L. D'altra parte, le precedenti istruzioni operative del 19.06.1998, già ritenevano che “il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti", indicato dalle aziende ospitanti, "dovrà - ove ne ricorra l'obbligo - risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta ospitante". La succitata disposizione individuava, cioè, nell'indicato responsabile un soggetto da assicurare presso l'I.N.A.I.L., ovviamente nell'ipotesi in cui "ne ricorra l'obbligo", ossia laddove fosse stato impegnato in una delle attività protette disciplinate dall'art. 1 del d.p.r. 1124/65. Tale interpretazione estensiva trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, con la pronuncia n. 13278/2007, il Supremo Collegio ha ritenuto soggetti ad obbligo assicurativo nei confronti dell’I.N.A.I.L. i soci di cooperativa o di ogni altro tipo di società, non solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 4, nn. 1, 2 e 7, d.p.r. 1124/65 (per attività manuale, con carattere di dipendenza funzionale, o per attività di sovraintendenza del lavoro altrui, svolta in forma subordinata), ma anche, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ossia, nella fattispecie esaminata, in quella di insegnamento prevista dall'art. 4, n.5) del d.p.r. 1124/65. Precisa, sul punto, la detta Corte: "il sistema di tutela previdenziale infortunistica procede a propria autonoma qualificazione delle attività protette e delle persone tutelate. Le relative norme (art. 1, che individua le attività protette; art. 4, le persone tutelate; art. 9, i soggetti su cui grava l'obbligo assicurativo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; artt. 4, 5, 6, 7, su ulteriori categorie di persone tutelate, e 12 su ulteriori attività protette, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), nel significato normativo attualmente assunto, pur nella fissità della disposizione (da ultimo S.U. 13967/2004 cit.), costituiscono delle coordinate che, incrociandosi, individuano le situazioni da tutelare." In applicazione del suddetto principio, la medesima Corte si è poi pronunciata nel senso che, al di là delle specifiche norme che disciplinano l'obbligo assicurativo dei soci di cooperativa, nel caso sottoposto al suo esame, sussista, comunque, il suddetto obbligo, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, n. 28, e 4, n. 5, del d.p.r. 1124/65.2 Ad avvalorare la correttezza di quanto sopra esposto, si osserva che l'Istituto, con circolare n.16/2014, ha ritenuto di continuare a sottoporre a copertura previdenziale, il "tirocinante", da inquadrarsi nella categoria dell'allievo dei corsi di qualificazione o riqualificazione o di addestramento professionale", ai sensi dell’art. 4, n. 5 del d.p.r. 1124/65, "tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi". 2 Nel senso descritto, si richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 22071/2013 in tema di assicurabilità all’I.N.A.I.L. dei piloti, ove il Supremo Collegio, prendendo in considerazione l'attività concretamente svolta dagli stessi (quella a terra, comportante l'assunzione di un rischio ulteriore), diversa da quella propria di "mero volo" e per la quale sono, di diritto esenti dall'assicurazione I.N.A.I.L., ha ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo presso l'Istituto. 2 Ulteriore conferma della validità della indicata soluzione è rinvenibile nella succitata circolare 16/2014 laddove, in materia di praticantato, ha stabilito che, pur in assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ex art. 4, n. 1, d.p.r. n. 1124/65 (stante la gratuità e l'assenza di un rapporto di lavoro strutturato), il praticante debba essere comunque assicurato all’I.N.A.I.L. tutte le volte in cui svolga una diversa attività rischiosa, in esecuzione di un rapporto lavorativo subordinato o parasubordinato, oppure qualora partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso con le esperienze o le esercitazioni pratiche o di lavoro. Requisito oggettivo Ai fini della assicurabilità del "tutor aziendale" presso l'Istituto, è indispensabile la ricorrenza dell'ulteriore requisito oggettivo che si traduce nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, n.28 del d.p.r. n. 1124/65, ossia lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4 del succitato decreto. Peraltro, alla luce della sopra riportata giurisprudenza evolutiva, sussiste il predetto requisito oggettivo, oltre che nella suddetta ipotesi normativamente disciplinata, anche nei casi in cui il "tutor aziendale" sia esposto a rischi diversi da quelli specificamente indicati nel suddetto n.28 dell’art. 1 del d.p.r. 1124/65, ma analoghi ad altri presi in considerazione dal legislatore. La Suprema Corte, Sezione Lavoro, proprio in una fattispecie relativa ad istruttori ed allievi di corsi di qualificazione e addestramento professionale, con sentenza n.19495/2009, ha statuito che: "L'art. 4 d.P.R. 1124/1965 va interpretato nel senso che, in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sia di malattia professionale, la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, costretti dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer e altre attrezzature meccaniche o elettriche”. Avuto riguardo a quanto esposto, si prega la Direzione in indirizzo di raccomandare alle Sedi la puntuale osservanza delle presenti istruzioni. IL DIRETTORE CENTRALE 3