Tutor aziendale GARANZIA GIOVANI

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Tutor aziendale GARANZIA GIOVANI
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
Ufficio politiche assicurative, tariffe e
Contenzioso
Prot.: INAIL.60010.18/01/2016
ALLA DIREZIONE ***
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti obbligo assicurativo “tutor aziendale” per i periodi
formativi piano “Garanzia giovani”.
Premessa
È stato posto un quesito sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo per il “tutor aziendale”
figura prevista nell’ambito dei tirocini formativi previsti dal “Piano Garanzia ***,” nel caso in
cui tale ruolo sia ricoperto da personale privo dei requisiti ai fini della copertura assicurativa,
ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.p.r. 1124/65.
In conformità ai criteri fissati con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 24/01/2013 sul documento recante “Linee guida in materia
di tirocini,” recepiti dalla Regione ***, il tutor aziendale - cui spetta una funzione di
affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro - è tenuto ad espletare compiti, fra i quali, in
particolare, rientrano:
la promozione dell'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto
formativo;
l’accompagnamento e la supervisione del percorso formativo aziendale;
la definizione, insieme al tutor del soggetto promotore, delle condizioni organizzative
e didattiche favorevoli all'apprendimento - costituenti "attività di istruzione" vera e
propria volta, secondo la tipologia di tirocinio attivata, ad agevolare il tirocinante nelle
scelte professionali, a fargli acquisire una qualificazione professionale e a consentirgli
un inserimento lavorativo.
L'obiettivo di questi tirocini è quello di "favorire, con il contatto diretto nel mondo del
lavoro, l'acquisizione delle competenze professionali e, quindi, l'inserimento o il
reinserimento lavorativo del tirocinante", costituendo, peraltro, il tirocinio "un'esperienza di
orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi".
Ciò, tenuto conto anche che l'attività di "tutor" può essere svolta solo da chi è in possesso di
competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale1.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Avvocatura Generale, si rappresenta quanto segue.
Obbligo assicurativo
Requisito soggettivo
Premesso quanto sopra, la scrivente ritiene che sussista l’obbligo assicurativo Inail per il tutor
aziendale anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela
previdenziale ex artt. 1 e 4 del d.p.r. n.1124/1965, tenuto conto dell'attività di tutoraggio
svolta, analoga a quella dell'istruttore di corsi di qualificazione o riqualificazione
1
Cfr., sul punto, l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013 ***.
1
professionale o di addestramento professionale, prevista dall'art. 4, n.5), del d.p.r. n.1124/65
e dell'esercizio delle attività disciplinate dall'art.1, n. 28 del medesimo d.p.r. o di altre attività
che espongano il lavoratore a rischi analoghi a quelli valutati dal legislatore, alla luce delle
innovazioni giurisprudenziali.
Ne discende che il requisito soggettivo sussiste anche per quei lavoratori, richiamati nel
quesito, quali i commercianti titolari di impresa individuale, i liberi professionisti operanti
individualmente, gli agenti di commercio individuali, nonché per le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che, nell'esercizio dell'attività loro
propria (quali, esemplificativamente, lavoro autonomo o di volontariato), sono esenti
dall'assicurazione I.N.A.I.L.
D'altra parte, le precedenti istruzioni operative del 19.06.1998, già ritenevano che “il
responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti", indicato dalle aziende ospitanti,
"dovrà - ove ne ricorra l'obbligo - risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta
ospitante".
La succitata disposizione individuava, cioè, nell'indicato responsabile un soggetto da
assicurare presso l'I.N.A.I.L., ovviamente nell'ipotesi in cui "ne ricorra l'obbligo", ossia
laddove fosse stato impegnato in una delle attività protette disciplinate dall'art. 1 del d.p.r.
1124/65.
Tale interpretazione estensiva trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, con la pronuncia n. 13278/2007, il Supremo Collegio ha ritenuto soggetti ad
obbligo assicurativo nei confronti dell’I.N.A.I.L. i soci di cooperativa o di ogni altro tipo di
società, non solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 4, nn. 1, 2 e 7, d.p.r. 1124/65
(per attività manuale, con carattere di dipendenza funzionale, o per attività di sovraintendenza
del lavoro altrui, svolta in forma subordinata), ma anche, avuto riguardo all'attività
effettivamente svolta, ossia, nella fattispecie esaminata, in quella di insegnamento prevista
dall'art. 4, n.5) del d.p.r. 1124/65.
Precisa, sul punto, la detta Corte: "il sistema di tutela previdenziale infortunistica procede a
propria autonoma qualificazione delle attività protette e delle persone tutelate. Le relative
norme (art. 1, che individua le attività protette; art. 4, le persone tutelate; art. 9, i soggetti su
cui grava l'obbligo assicurativo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; artt. 4, 5, 6, 7, su
ulteriori categorie di persone tutelate, e 12 su ulteriori attività protette, del D.Lgs. 23
febbraio 2000, n. 38), nel significato normativo attualmente assunto, pur nella fissità della
disposizione (da ultimo S.U. 13967/2004 cit.), costituiscono delle coordinate che,
incrociandosi, individuano le situazioni da tutelare."
In applicazione del suddetto principio, la medesima Corte si è poi pronunciata nel senso che,
al di là delle specifiche norme che disciplinano l'obbligo assicurativo dei soci di cooperativa,
nel caso sottoposto al suo esame, sussista, comunque, il suddetto obbligo, in base al
combinato disposto degli artt. 1, comma 3, n. 28, e 4, n. 5, del d.p.r. 1124/65.2
Ad avvalorare la correttezza di quanto sopra esposto, si osserva che l'Istituto, con circolare
n.16/2014, ha ritenuto di continuare a sottoporre a copertura previdenziale, il "tirocinante", da
inquadrarsi nella categoria dell'allievo dei corsi di qualificazione o riqualificazione o di
addestramento professionale", ai sensi dell’art. 4, n. 5 del d.p.r. 1124/65, "tenuto conto delle
finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi".
2
Nel senso descritto, si richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 22071/2013 in tema di
assicurabilità all’I.N.A.I.L. dei piloti, ove il Supremo Collegio, prendendo in considerazione l'attività
concretamente svolta dagli stessi (quella a terra, comportante l'assunzione di un rischio ulteriore), diversa da
quella propria di "mero volo" e per la quale sono, di diritto esenti dall'assicurazione I.N.A.I.L., ha ritenuto
sussistente l'obbligo assicurativo presso l'Istituto.
2
Ulteriore conferma della validità della indicata soluzione è rinvenibile nella succitata circolare
16/2014 laddove, in materia di praticantato, ha stabilito che, pur in assenza del requisito
soggettivo ai fini assicurativi ex art. 4, n. 1, d.p.r. n. 1124/65 (stante la gratuità e l'assenza di
un rapporto di lavoro strutturato), il praticante debba essere comunque assicurato
all’I.N.A.I.L. tutte le volte in cui svolga una diversa attività rischiosa, in esecuzione di un
rapporto lavorativo subordinato o parasubordinato, oppure qualora partecipi alla formazione
professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti,
trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento
professionale, ad un rischio specifico connesso con le esperienze o le esercitazioni pratiche o
di lavoro.
Requisito oggettivo
Ai fini della assicurabilità del "tutor aziendale" presso l'Istituto, è indispensabile la ricorrenza
dell'ulteriore requisito oggettivo che si traduce nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, n.28
del d.p.r. n. 1124/65, ossia lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di
cui al n. 5 dell'art. 4 del succitato decreto.
Peraltro, alla luce della sopra riportata giurisprudenza evolutiva, sussiste il predetto requisito
oggettivo, oltre che nella suddetta ipotesi normativamente disciplinata, anche nei casi in cui il
"tutor aziendale" sia esposto a rischi diversi da quelli specificamente indicati nel suddetto
n.28 dell’art. 1 del d.p.r. 1124/65, ma analoghi ad altri presi in considerazione dal legislatore.
La Suprema Corte, Sezione Lavoro, proprio in una fattispecie relativa ad istruttori ed allievi di
corsi di qualificazione e addestramento professionale, con sentenza n.19495/2009, ha statuito
che: "L'art. 4 d.P.R. 1124/1965 va interpretato nel senso che, in relazione alle condizioni di
rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sia di malattia
professionale, la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, costretti
dall'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose
per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer e
altre attrezzature meccaniche o elettriche”.
Avuto riguardo a quanto esposto, si prega la Direzione in indirizzo di raccomandare alle Sedi
la puntuale osservanza delle presenti istruzioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
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