apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

Transcript

apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 66157/2011
N. R.G. 66157/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66157/2011 promossa da:
CRISTIANO
VALLEBONA
(C.F.VLLCST70P23F205G),
con
il
patrocinio
dell’avv.
SCORNAJENGHI LUIGI e dell’avv. SCORNAJENGHI FILIPPO (SCRFPP78B20F205S) Via
Fontana, 16 20122 MILANO; , elettivamente domiciliat in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO,
attore
contro
EDIMI SRL (C.F. 12777120150), con il patrocinio dell’avv. BARBARES BETTY , elettivamente
domiciliat in VIA MARCO GREPPI 5 MILANO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale d’udienza.
pagina
http://bit.ly/1pZPO6h
1 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 66157/2011
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento della domanda ha dedotto:
 di aver stipulato con i quattro soci di Edimi ( Finlomarda Holding s.r.l, Impresa Binda e C spa
Costruzioni edili stradali idrauliche, IM’S Impredil Service sr.l e Rottini Fulvio ) nel maggio
2007 un contratto preliminare di cessione di quote, che aveva ad oggetto il 100% della società ;
 di aver versato, in adempimento al contratto preliminare, ai soci la caparra confirmatoria per il
complessivo importo di euro 1.450.000,00, nonché, in ragione degli accordi contrattuali,
direttamente alla società la somma di 120.000 euro (affinché con la stessa venissero pagato gli
interessi passivi maturati nei confronti di BPM) e 91.536 euro in assegni circolari (intestati al
comune di Pantigliate per gli oneri di urbanizzazione che la società Edimi stessa doveva al
Comune a seguito dell’avviso di rilascio del permesso di costruire);
 i soci della Edimi erano, tuttavia, receduti dal preliminare nel novembre 2008 trattenendo la
caparra confrmatoria;
 il versamento della somma nel’interesse della società era avvenuto tramite la Beatrice Real
Estate s.r.l., la quale era stata ritenuta carente di legittimazione attiva nell’ambito del
procedimento cautelare promosso per ottenere il sequestro conservativo verso Edimi sino
all’ammontare della somma versata, in quanto, appunto, detto versamento era avvenuto per
conto del Vallebona;
 di aver convenuto i soci, promettenti venditori, in sede arbitrale (stante la clausola
compromissoria inserita nel contratto preliminare) deducendo il loro grave inadempimento e
chiedendo in conseguenza la restituzione del doppio della caparra confirmatoria nonchè la della
somma di euro 211.536,29 in quanto versata a titolo di “acconto sul prezzo”;
 l’arbitro unico nel 2011 aveva, tuttavia, respinto tutte le domande, quindi anche la domanda
di restituzione della somma versata in favore della società sostenendo che – a prescindere dal
fatto che la somma fosse stata versata in adempimento alle previsioni contrattuali – la stessa era
stata percepita non dai convenuti soci promittenti venditori, ma da Edimi s.r.l; il lodo non
veniva impugnato;
*
La società Edimi s.r.l. si è costituita eccependo:
1. in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del Vallebona in quanto le somme dallo
stesso pretese in restituzione sarebbero state versate dalla Beatrice Real Estate;
2. nel merito che:
o nel contratto preliminare le parti avevano convenuto il pagamento di una caparra
confirmatoria e “l’accollo da parte del Vallebona del pagamento” degli interessi dovuti a
BPM e degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Pantigliate;
o detto “ accollo” sarebbe avvenuto per richiesta dei soci promittenti venditori - che
secondo la difesa della convenuta – erano “obbligati loro in primis a finanziare la
pagina
http://bit.ly/1pZPO6h
2 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Il signor Cristiano Vallebona ha chiesto di accertare e dichiarare di aver versato a Edimi s.r.l. la
somma di euro 211.536,29, e di condannare la stessa alla restituzione della predetta somma a titolo di
indebito ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi
società”, ma “non volevano anticipare le somme ti tasca loro”; sicchè, nel preliminare si
convenne una condizione sospensiva con riguardo al rilascio del permesso di costruire da
parte del Comune di Pantigliate, condizione il cui avveramento avrebbe determinato
altresì l’obbligo del Vallebova di farsi carico delle somme dovute dalla società, che era
priva delle necessarie risorse finanziarie;
o poiché Edimi sarebbe “terza” rispetto al contratto preliminare di cessione quote, non
potrebbero essere avanzate nei suoi confronti richieste di restituzione di somme né ai
sensi dell’art. 2033 c.c. né ai sensi dell’art. 2041 c.c.: la restituzione della somma in
questione dovrebbe essere richiesta ai promettenti venditori a titolo di restituzione
dell’acconto sul prezzo; del resto “solo ed esclusivamente i promittenti venditori” si
sarebbero avvantaggiati del versamento in questione, per l’ “incremento del valore delle
quote” e per il fatto di aver evitato il “loro obbligo” di finanziare la società, assolto da un
terzo per loro in termini di acconto prezzo; mentre la Edimi non si sarebbe arricchita senza
giusta causa ( in quanto “per la società che la somma venisse versata dai socie piuttosto
che da terzi….era del tutto irrilevante”), né il Vallebona avrebbe subito un correlativo
danno.
Ciò premesso di osserva che la domanda dell’attore è fondata e va accolta:
1. va anzitutto respinta l’eccezione di carenza di legittimazione dell’attore, poiché è pacifico,
alla luce del contraddittorio e documenti, che il versamento della somma di cui egli chiede
la restituzione era oggetto di un impegno assunto dallo stesso, ed è indifferente rispetto alla
legitimatio ad causam con riguardo alla pretesa restitutoria che detta somma sia stata
versata “materialmente” dalla mandataria Beatrice Real Estate s.r.l. per conto del
Vallebona;
2. premesso che la qualificazione giuridica dei fatti dedotti, e quindi del titolo in ragione del
quale l’attore agisce, spetta al giudice, si osserva:
a. è pacifico che l’attore – dopo aver sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto
del 100% delle quote della società Edimi, ch eprevedeva ch eil definitivo fosse
sottoposto alla condizione sospensiva che il comune di Pantigliate rilasciasse il
permesso di costruire relativo al progetto edilizio di ricostruzione della Cascina
Cassinazza ( doc. 1 attore) – si fece carico di pagare gli oneri di urbanizzazione
dovuti dalla società ( cfr contratto punto 5 ) una volta ricevuto l’avviso di rilascio
del permesso di costruire, nonché gli oneri finanziari relativi al mutuo prestato
dalla BPM;
b. è altresì pacifico che a tali propri obblighi di pagamento la società non era in
grado di far fronte, se non previo finanziamento dei soci, allora promittenti
venditori, che , tuttavia, non potevano/volevano finanziare ulteriormente la società;
sicchè, in vista del fatto che il Vallebona ne avrebbe acquistato l’intero capitale
sociale, le parti si accordarono nel senso che di tali oneri di finanziamento (che non
sono affatto “obblighi” dei soci come sostiene la difesa di parte convenuta) venissero
assunti dal “futuro” socio promittente acquirente;
c. è bene vero che “per la società che la somma venisse versata dai socie piuttosto
che da terzi….era del tutto irrilevante”, come sostiene la società stessa, ma questo
pagina
http://bit.ly/1pZPO6h
3 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 66157/2011
perché era del tutto indifferente per la società assumere il debito di restituzione di un
finanziamento (di questo, invero, si trattava, sia che vi provvedessero i soci sia
che vi provvedesse un terzo, e non di un "obbligo" dei soci ) verso i “vecchi” soci o
verso il “nuovo” socio”, poiché il suo interesse era quello di poter disporre delle
somme necessarie a proseguire nell’attività caratteristica, in quel momento
rappresentata dalla realizzazione dell’operazione immobiliare oggetto della
concessione cui erano connessi i relativi oneri di urbanizzazione;
d. non essendosi concluso il contratto definitivo, la società, che è l’unica ad aver
benificiato di quelle somme che sono state utilizzate per estinguere sue obbligazioni,
ha un debito verso il soggetto che le ha versate, tanto che ha iscritto tali somme in
bilancio come “anticipo terzi”;
e. pertanto la società è debitrice nei confronti del sig. Vallebona della somma di euro
211.536,29 , che ha versato alla società in vista del fatto che sarebbe divenuto socio
unico della stessa, in virtù del preliminare, il quale Vallebona che ha ogni diritto di
ottenerne la restituzione;
f. su detta somma spettano altresì la rivalutazione secondo gli indici Istat e l’interesse
di mora nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza onde la società convenuta va condannata a rifondere quelle sostenute
dall’attore che si liquidano in delle tariffe professionali dell’impegno difensivo in concreto profuso in
euro 10.000 per onorari ed euro 683,00 per spese documentate oltre CPA e Iva come per legge
PQM
Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa così provvede, in accoglimento
della domanda del sig. Cristiano Vallebona:
1) dichiara che il sig. Vistano Vallebona ha versato in favore della società convenuta Edimi la
somma di euro 211.536,29 a titolo di finanziamento;
2) condanna la convenuta Edimi s.r.l. al restituire all’attore Cristiano Vallebona la somma di euro
211.536,29, oltre rivalutazione e interessi di mora nella misura legale dalla domanda al saldo
effettivo;
3) condanna la convenuta Edimi s.r.l. a rifondere all’attore Cristiano Vallebona le spese di lite
liquidate in euro 10.683,00 , oltre CPA e IVA come per legge.
Milano, 12 maggio 2014
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro
pagina
http://bit.ly/1pZPO6h
4 di 4
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014
RG n. 66157/2011