apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014 RG n. 66157/2011 N. R.G. 66157/2011 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66157/2011 promossa da: CRISTIANO VALLEBONA (C.F.VLLCST70P23F205G), con il patrocinio dell’avv. SCORNAJENGHI LUIGI e dell’avv. SCORNAJENGHI FILIPPO (SCRFPP78B20F205S) Via Fontana, 16 20122 MILANO; , elettivamente domiciliat in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO, attore contro EDIMI SRL (C.F. 12777120150), con il patrocinio dell’avv. BARBARES BETTY , elettivamente domiciliat in VIA MARCO GREPPI 5 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale d’udienza. pagina http://bit.ly/1pZPO6h 1 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014 RG n. 66157/2011 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A fondamento della domanda ha dedotto: di aver stipulato con i quattro soci di Edimi ( Finlomarda Holding s.r.l, Impresa Binda e C spa Costruzioni edili stradali idrauliche, IM’S Impredil Service sr.l e Rottini Fulvio ) nel maggio 2007 un contratto preliminare di cessione di quote, che aveva ad oggetto il 100% della società ; di aver versato, in adempimento al contratto preliminare, ai soci la caparra confirmatoria per il complessivo importo di euro 1.450.000,00, nonché, in ragione degli accordi contrattuali, direttamente alla società la somma di 120.000 euro (affinché con la stessa venissero pagato gli interessi passivi maturati nei confronti di BPM) e 91.536 euro in assegni circolari (intestati al comune di Pantigliate per gli oneri di urbanizzazione che la società Edimi stessa doveva al Comune a seguito dell’avviso di rilascio del permesso di costruire); i soci della Edimi erano, tuttavia, receduti dal preliminare nel novembre 2008 trattenendo la caparra confrmatoria; il versamento della somma nel’interesse della società era avvenuto tramite la Beatrice Real Estate s.r.l., la quale era stata ritenuta carente di legittimazione attiva nell’ambito del procedimento cautelare promosso per ottenere il sequestro conservativo verso Edimi sino all’ammontare della somma versata, in quanto, appunto, detto versamento era avvenuto per conto del Vallebona; di aver convenuto i soci, promettenti venditori, in sede arbitrale (stante la clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare) deducendo il loro grave inadempimento e chiedendo in conseguenza la restituzione del doppio della caparra confirmatoria nonchè la della somma di euro 211.536,29 in quanto versata a titolo di “acconto sul prezzo”; l’arbitro unico nel 2011 aveva, tuttavia, respinto tutte le domande, quindi anche la domanda di restituzione della somma versata in favore della società sostenendo che – a prescindere dal fatto che la somma fosse stata versata in adempimento alle previsioni contrattuali – la stessa era stata percepita non dai convenuti soci promittenti venditori, ma da Edimi s.r.l; il lodo non veniva impugnato; * La società Edimi s.r.l. si è costituita eccependo: 1. in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del Vallebona in quanto le somme dallo stesso pretese in restituzione sarebbero state versate dalla Beatrice Real Estate; 2. nel merito che: o nel contratto preliminare le parti avevano convenuto il pagamento di una caparra confirmatoria e “l’accollo da parte del Vallebona del pagamento” degli interessi dovuti a BPM e degli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune di Pantigliate; o detto “ accollo” sarebbe avvenuto per richiesta dei soci promittenti venditori - che secondo la difesa della convenuta – erano “obbligati loro in primis a finanziare la pagina http://bit.ly/1pZPO6h 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Il signor Cristiano Vallebona ha chiesto di accertare e dichiarare di aver versato a Edimi s.r.l. la somma di euro 211.536,29, e di condannare la stessa alla restituzione della predetta somma a titolo di indebito ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi società”, ma “non volevano anticipare le somme ti tasca loro”; sicchè, nel preliminare si convenne una condizione sospensiva con riguardo al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Pantigliate, condizione il cui avveramento avrebbe determinato altresì l’obbligo del Vallebova di farsi carico delle somme dovute dalla società, che era priva delle necessarie risorse finanziarie; o poiché Edimi sarebbe “terza” rispetto al contratto preliminare di cessione quote, non potrebbero essere avanzate nei suoi confronti richieste di restituzione di somme né ai sensi dell’art. 2033 c.c. né ai sensi dell’art. 2041 c.c.: la restituzione della somma in questione dovrebbe essere richiesta ai promettenti venditori a titolo di restituzione dell’acconto sul prezzo; del resto “solo ed esclusivamente i promittenti venditori” si sarebbero avvantaggiati del versamento in questione, per l’ “incremento del valore delle quote” e per il fatto di aver evitato il “loro obbligo” di finanziare la società, assolto da un terzo per loro in termini di acconto prezzo; mentre la Edimi non si sarebbe arricchita senza giusta causa ( in quanto “per la società che la somma venisse versata dai socie piuttosto che da terzi….era del tutto irrilevante”), né il Vallebona avrebbe subito un correlativo danno. Ciò premesso di osserva che la domanda dell’attore è fondata e va accolta: 1. va anzitutto respinta l’eccezione di carenza di legittimazione dell’attore, poiché è pacifico, alla luce del contraddittorio e documenti, che il versamento della somma di cui egli chiede la restituzione era oggetto di un impegno assunto dallo stesso, ed è indifferente rispetto alla legitimatio ad causam con riguardo alla pretesa restitutoria che detta somma sia stata versata “materialmente” dalla mandataria Beatrice Real Estate s.r.l. per conto del Vallebona; 2. premesso che la qualificazione giuridica dei fatti dedotti, e quindi del titolo in ragione del quale l’attore agisce, spetta al giudice, si osserva: a. è pacifico che l’attore – dopo aver sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto del 100% delle quote della società Edimi, ch eprevedeva ch eil definitivo fosse sottoposto alla condizione sospensiva che il comune di Pantigliate rilasciasse il permesso di costruire relativo al progetto edilizio di ricostruzione della Cascina Cassinazza ( doc. 1 attore) – si fece carico di pagare gli oneri di urbanizzazione dovuti dalla società ( cfr contratto punto 5 ) una volta ricevuto l’avviso di rilascio del permesso di costruire, nonché gli oneri finanziari relativi al mutuo prestato dalla BPM; b. è altresì pacifico che a tali propri obblighi di pagamento la società non era in grado di far fronte, se non previo finanziamento dei soci, allora promittenti venditori, che , tuttavia, non potevano/volevano finanziare ulteriormente la società; sicchè, in vista del fatto che il Vallebona ne avrebbe acquistato l’intero capitale sociale, le parti si accordarono nel senso che di tali oneri di finanziamento (che non sono affatto “obblighi” dei soci come sostiene la difesa di parte convenuta) venissero assunti dal “futuro” socio promittente acquirente; c. è bene vero che “per la società che la somma venisse versata dai socie piuttosto che da terzi….era del tutto irrilevante”, come sostiene la società stessa, ma questo pagina http://bit.ly/1pZPO6h 3 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014 RG n. 66157/2011 perché era del tutto indifferente per la società assumere il debito di restituzione di un finanziamento (di questo, invero, si trattava, sia che vi provvedessero i soci sia che vi provvedesse un terzo, e non di un "obbligo" dei soci ) verso i “vecchi” soci o verso il “nuovo” socio”, poiché il suo interesse era quello di poter disporre delle somme necessarie a proseguire nell’attività caratteristica, in quel momento rappresentata dalla realizzazione dell’operazione immobiliare oggetto della concessione cui erano connessi i relativi oneri di urbanizzazione; d. non essendosi concluso il contratto definitivo, la società, che è l’unica ad aver benificiato di quelle somme che sono state utilizzate per estinguere sue obbligazioni, ha un debito verso il soggetto che le ha versate, tanto che ha iscritto tali somme in bilancio come “anticipo terzi”; e. pertanto la società è debitrice nei confronti del sig. Vallebona della somma di euro 211.536,29 , che ha versato alla società in vista del fatto che sarebbe divenuto socio unico della stessa, in virtù del preliminare, il quale Vallebona che ha ogni diritto di ottenerne la restituzione; f. su detta somma spettano altresì la rivalutazione secondo gli indici Istat e l’interesse di mora nella misura legale dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza onde la società convenuta va condannata a rifondere quelle sostenute dall’attore che si liquidano in delle tariffe professionali dell’impegno difensivo in concreto profuso in euro 10.000 per onorari ed euro 683,00 per spese documentate oltre CPA e Iva come per legge PQM Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa così provvede, in accoglimento della domanda del sig. Cristiano Vallebona: 1) dichiara che il sig. Vistano Vallebona ha versato in favore della società convenuta Edimi la somma di euro 211.536,29 a titolo di finanziamento; 2) condanna la convenuta Edimi s.r.l. al restituire all’attore Cristiano Vallebona la somma di euro 211.536,29, oltre rivalutazione e interessi di mora nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo; 3) condanna la convenuta Edimi s.r.l. a rifondere all’attore Cristiano Vallebona le spese di lite liquidate in euro 10.683,00 , oltre CPA e IVA come per legge. Milano, 12 maggio 2014 Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro pagina http://bit.ly/1pZPO6h 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Sentenza n. 6140/2014 pubbl. il 13/05/2014 RG n. 66157/2011