SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI
ALBO N. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI E DISABILI Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare per l’Affidamento mediante procedura aperta. Rettificato CIG:52928505FD – CUP:G51H13000190002 Premessa Il Piano di Zona del Distretto Sociale S10, vista la Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, il D.Lgs.n. 163/2006, il D.P.C.M. 31.3.2001, la L.R. n. 3/07, la L.R. n. 11/07 e la D.G.R.C. n. 1079\2002, intende affidare il servizio di seguito indicato, relativamente al proprio territorio, ad organismi e soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità secondo la legge. Articolo 1 – Oggetto dell’appalto, prezzo a base d’appalto, tipo di gara e criteri di aggiudicazione Il servizio che si intende appaltare è il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI E DISABILI (cod. nomenclatore Linee guida regionali – D.D. n. 308 del 17.06.2013: E8 /D8). Esso deve essere eseguito in maniera conforme al progetto generale di cui all’art. 10 del Capitolato, nonché al documento tecnico operativo e agli altri documenti di cui all’art. 6, punto 5, lett. b) del capitolato, che l’aggiudicatario eventualmente presenta per la partecipazione alla gara. I documenti presentati, dunque, diventano parte integrante e sostanziale degli impegni contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario. L’impresa aggiudicataria, alla consegna dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, dello stato dei servizi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato, nonché del Regolamento del servizio. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta (art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 28, direttiva 2004/18) con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall’art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dall’art. 4, comma 2, del d.p.c.m. 31.3.2001, dagli artt. 81, c. 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art. 44 della L.R. n. 03/07, nonché dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07) e dalla delibera regionale n. 1079\2002. Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti Comuni afferenti al Piano di Zona del Distretto Sociale S10 “Alto Sele/Tanagro: Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva.. L’importo a base d’appalto, ai fini dell’offerta economica, è pari ad € 160.245,49 IVA inclusa, corrispondente al costo medio orario di € 16,00, per le ore complessive destinate al servizio che sono presumibilmente pari a 10.015 per 52 settimane. I concorrenti devono indicare, quale prezzo offerto ed eventuale ribasso praticato, l’importo orario, oltre IVA, e non l’importo complessivo. Quest’ultimo, infatti, sarà eventualmente rideterminato in base: - alle ore effettive di attività, dipendenti dalla data effettiva di inizio; - al ribasso offerto. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell’impresa aggiudicataria. Per il finanziamento del presente Servizio sono utilizzati: risorse economiche del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) costituito da Fondo Sociale Regionale, fondo per la non autosufficienza, fondi comunali che i comuni trasferiscono al Comune Capofila e le compartecipazioni degli utenti destinatari. L’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui la Regione Campania per qualsiasi motivo non dovesse erogare le risorse del Fondo Sociale Regionale per il biennio 2011/2012, si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 30 e senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcunché, di recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza naturale così come previsto all’art. 2 e dunque in applicazione dell’art. 12 del D.M. n. 145\2000. L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura del servizio. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione di cui all’art. 19 del Capitolato. Articolo 2 – Durata dell’affidamento Il servizio oggetto del presente capitolato sarà affidato dalla data indicata nell’atto di aggiudicazione per un periodo di 12 mesi, salvo proroga necessaria all'espletamento di nuova gara. 1 Si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo proroga necessaria all'espletamento di nuova gara. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di proroga, ovvero della facoltà prevista dall’art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall’art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall’art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07. Essendo volontà del Piano di Zona S10 non interrompere l’erogazione delle prestazioni aventi carattere di indispensabilità, indifferibilità ed essenzialità per la collettività, alla Ditta aggiudicataria sarà richiesta la perfetta continuità del servizio in corso; l’impresa, pertanto, si impegna ad essere pronta ad avviarlo dalla data comunicata dall’amministrazione, anche se entro tale data non è stata ancora consegnata la documentazione di cui all’art. 18. In tal caso è stabilito che l’amministrazione potrà procedere ad immediata revoca dell’affidamento nel caso in cui detta documentazione non venisse più trasmessa; pertanto, il contratto è impegnativo per l’Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, preventivamente comunicata e accettata da quest’ultimo, sotto riserva di legge e nelle more dell’acquisizione della documentazione definitiva. L’impresa, in caso di proroga espressa da parte dell’amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al primo capoverso del presente articolo, la continuità dei servizi. L’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio/intervento stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 60, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell’azione amministrativa. Il presente affidamento si connota infatti per la sua doppia natura di provvedimento amministrativo e di convenzione d’appalto di servizio e dunque soggiace alle regole del diritto privato e a quelle del diritto pubblico, in virtù della natura complessa della fattispecie. Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, all’art. 24 della L.R. n. 03/07 e alla DGRC n. 1079/2002: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani; b) le società commerciali; c) gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm.; d) le cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381; e) le piccole cooperative sociali, di cui alla legge 7/8/1997, n. 266; f) le ONLUS, di cui al D.L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.; g) le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.; h) le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383; i) i consorzi di cooperative, di cui all’art. 27 e seguenti del Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm. e all’art. 8 della legge n. 381/1991; j) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti, a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; k) i consorzi stabili con autonoma soggettività giuridica, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; l) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; m) le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.), i raggruppamenti e i consorzi semplici privi di soggettività giuridica (artt. 2602 e ss. del c.c.); n) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del d. lgs. n. 240/91. Non possono partecipare contemporaneamente alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara, relativi a: 1) requisiti di ordine generale; 2) requisiti di idoneità professionale; 3) capacità economica e finanziaria; 4) capacità tecnica e professionale; 5) altre dichiarazioni, come da successivo art. 5. Nel caso di mancato possesso dei requisiti innanzi citati la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell’offerta. Articolo 4 – Organizzazione di volontariato Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9\93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, del D.P.R. 03.05.01, della D.G.R.C. 1079/02 e dell’art. 14 della L.R. n. 11/07, sono valorizzate dal presente Capitolato per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale. Tuttavia, con espresso richiamo al punto n. 3 della D.G.R.C. 1079/02 e all’art. 14, commi 2 e 3 della L.R.n. 11/07, la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione non è aperta alle organizzazioni di volontariato, alle quali, invece, è riconosciuto il ruolo di affiancamento in rete ai servizi e di sperimentazione di progetti innovativi, essendo la loro attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2 Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non potranno in alcun modo partecipare alla presente gara. Potranno, invece, partecipare alla gestione del servizio affiancando il soggetto aggiudicatario, solo nella fase successiva alla aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto. Articolo 5 – Requisiti per partecipare alla gara I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara, pena l’esclusione dalla stessa, relativi a: 5.1 requisiti di ordine generale; 5.2 requisiti di idoneità professionale; 5.3 capacità economica e finanziaria; 5.4 capacità tecnica e professionale; come di seguito specificati. I partecipanti devono inoltre rendere, pena l’esclusione, le ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo 5.5. Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, da redigersi conformemente agli allegati 1 e 1 bis del presente capitolato, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Ove richiesto, essi devono essere dimostrati allegando apposita documentazione, come meglio specificato all’articolo 6. Nel caso di mancato possesso dei detti requisiti, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell’offerta. 5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE I. Autocertificare, ai sensi dell’art. 45 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06, dell’art. 26 della L.R. n. 03/07, in combinato con la ulteriore vigente normativa, l'insussistenza delle seguenti cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto: A) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; B) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011); C) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Piano di Zona S10. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011); D) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) E) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; F) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; G) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) H) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011); I) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 3 L) che non ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure la ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa): □ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; □ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; □ altro (precisare ………………………………………………); M) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007); m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011); m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009) 5.1-bis) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario (comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 5.1-ter) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) II. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 4 III. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. IV. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. V. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 5.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE Autocertificare, ai sensi dell’art. 46 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell’art. 39 del D.lgs. n. 163/06 e dell’art. 22 della L.R. n. 03/07, gli estremi dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero, se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, gli estremi dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06. 5.3 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA Autocertificare, ai sensi dell’art. 47 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell’art. 41 del D.lgs. n. 163/06 e dell’art. 27 della L.R. n. 03/07, la realizzazione, nel triennio 2010-2012, di un fatturato globale, per un importo pari al QUINTUPLO di quello posto a base d’asta e di un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (Servizi di assistenza domiciliare) per un importo pari al TRIPLO di quello posto a base d’asta. 5.4 CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE Autocertificare, ai sensi dell'art. 48 della Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, dell’art. 42 del D.lgs. n. 163/06, dell’art. 28 della L.R. n. 03/07 e della DGRC n. 1079/2002: la realizzazione, nel triennio 2010/2012, di servizi analoghi (Servizi di assistenza domiciliare) a quello oggetto della presente gara, per un importo almeno pari al triplo di quello a base d’appalto (160.245,49 IVA inclusa), presentando l’elenco degli stessi, il loro oggetto, gli importi, le date e i destinatari, con enti pubblici; la descrizione di fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328\2000 ed in particolare con il servizio oggetto dell’appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell’oggetto sociale dei soggetti ammessi a partecipare alla gara deve essere prevista almeno una delle seguenti attività: 1) Assistenza domiciliare; 2) Assistenza domiciliare integrata; 3) Attività finalizzate, in genere, all’assistenza, al reinserimento e all’aggregazione sociale. l’esperienza nel settore di attività oggetto del servizio (Servizi di assistenza domiciliare) di tre anni, con l’elenco dei principali servizi analoghi prestati, l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, con enti pubblici. 5.5 ALTRE DICHIARAZIONI I partecipanti devono, inoltre, rendere le seguenti dichiarazioni: a) la denominazione del Soggetto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, il quale deve allegare alla documentazione copia del documento d’identità, in corso di validità, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, l’elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’organizzazione (conformemente, ove previsto, a quanto indicato dall’atto costitutivo, dallo statuto, dal regolamento, dai provvedimenti di riconoscimento, da ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del singolo partecipante alla gara); b) per le Associazioni Temporanee d’Impresa e per i Raggruppamenti, se già costituiti, la dichiarazione del Soggetto mandatario, che assume l’onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti; c) per le Associazioni Temporanee d’Impresa e per i Raggruppamenti, se non costituiti, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del d.lgs. 163/06, nell’art. 25 della L.R. n. 03/07 e nell’art. 10 del d.lgs. n. 358\92; d) gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti alla gara, in particolare: per le Cooperative sociali di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 (vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682, emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative); per i Consorzi: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi; per le Associazioni Temporanee d’Impresa e per i Raggruppamenti: estremi dell'atto di costituzione dell’associazione temporanea d’impresa e ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi, ovvero la dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti dell’associazione temporanea d’impresa e/o dai componenti del raggruppamento, di provvedere alla sua formale costituzione, in caso di aggiudicazione del presente Capitolato, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa; in ogni caso, ciascuno dei partecipanti deve presentare gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei 5 provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti; in caso di partecipazione di Organismi Pubblici, in qualità di partner di consorzi o raggruppamenti, questi devono presentare copia della Deliberazione, o atto equivalente, che autorizza la partecipazione dell’Organismo alla gara; e) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto ed eventuali allegati; g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; i) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; j) per le Associazioni Temporanee d’Impresa e per i Raggruppamenti, sia costituiti che non, l’indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto; k) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate; l) l’impegno a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio; m) recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo telegramma, sia a mezzo e-mail. Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di ordine generale (§ 5.1), i requisiti di idoneità professionale (§ 5.2) e le altre dichiarazioni, di cui al paragrafo 5.5 del presente articolo, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l’esclusione. Gli altri requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (§ 5.3) e alla capacità tecnica e professionale (§ 5.4) possono essere posseduti cumulativamente. Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 d.lg.C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Piano di Zona S10 nel complesso. AVVALIMENTO: inoltre, si applica la disciplina prevista dall’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso in cui l'impresa che intenda partecipare alla gara voglia avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’art.49, c.2 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente: a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale; d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Articolo 6 – Documentazione da produrre per partecipare alla gara (a pena di esclusione) 1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare domanda in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), redatta esclusivamente su apposito modello allegato al bando (allegato 1 per soggetti autonomi, allegato 1/bis per ATI, Raggruppamenti o consorzi semplici), con firma del/dei legale/i rappresentante/i, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/00 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni, contenente le dichiarazioni – successivamente 6 verificabili – circa il possesso dei requisiti da 5.1 a 5.5, di cui all’articolo 5. Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un’associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara devono riguardare ciascun partner partecipante (allegato 1 bis). 2. In relazione alle dichiarazioni da produrre, si precisa che i partecipanti alla gara hanno il dovere di utilizzare, a pena di esclusione, i modelli predisposti, allegati n. 1 e n. 1/bis al presente Capitolato e di sottoscriverli. Hanno poi la semplice facoltà di allegare i certificati corrispondenti alle dichiarazioni sostitutive richieste. 3. I Soggetti che intendono partecipare alla gara che non producono, ovvero che producono in maniera incompleta oppure contrastante con il bando di gara e con il capitolato e i suoi allegati, la documentazione prevista dal presente articolo, sono esclusi dalla gara stessa, se la violazione è prevista a pena di esclusione. Devono, inoltre, effettuare presso l’Ufficio di Piano, la presa visione degli atti di gara e del Progetto di Piano, a fronte del quale, l’Amministrazione aggiudicataria rilascerà apposito attestato da inserire nella busta n. 1 pena l’esclusione. La predetta presa visione dovrà essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante della ditta oppure da suo delegato munito di apposita procura notarile. La data della presa visione deve essere prenotata telefonicamente al seguente recapito 0828/994111 almeno tre giorni prima. In caso di ATI , di Raggruppamento o di Consorzi semplici la presa visione deve essere eseguita da tutti i legali rappresentanti delle ditte che li costituiscono. 4. I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare un plico, sigillato con ceralacca e firmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa), pena l’esclusione dalla gara. Sul plico si deve riportare, pena l’esclusione, la seguente dicitura: “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI E DISABILI”, nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara. Il plico deve essere indirizzato al Piano di Zona del Distretto Sociale S10 - Comune di Palomonte Capofila, Via A. Massa, 1, 84020 Palomonte (SA). 5. Pena l’esclusione, i Soggetti devono inserire nel plico di cui al punto 4, n. 3 buste interne sigillate con ceralacca e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale di ciascuna impresa), numerate come segue, contenenti: a) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: “Domanda e documentazione amministrativa per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per Anziani e Disabili”, nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente: la domanda sottoscritta secondo il modello allegato, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con eventuale documentazione allegata, a pena di esclusione dalla gara; dichiarazioni e/o autocertificazioni aggiuntive non previste dal modello di domanda; idonea dichiarazione bancaria o assicurativa e per la cauzione provvisoria (2%), nelle forme previste dall’art. 7 del presente Capitolato, a pena di esclusione dalla gara; capitolato speciale di appalto sottoscritto e timbrato per ogni pagina in segno di accettazione. In caso di ATI o Consorzi semplici lo stesso deve essere firmato e timbrato da tutti i partecipanti. la ricevuta del versamento del contributo di € 20,00 all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nelle forme previste dall’art. 7 del presente Capitolato, a pena di esclusione dalla gara; attestato di presa visione degli atti di gara e del Progetto di Piano, rilasciato dall’Ufficio di Piano S10; dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestante la capacità finanziaria ed economica dell’impresa concorrente ai sensi dell’art. 41 lett. A) del D.Lgs. n. 163/2006. b) BUSTA N. 2 (da aprire in fase segreta di valutazione), riportante la seguente dicitura: ”Documentazione per la valutazione dell’offerta per il servizio di Assistenza Domiciliare integrata per Anziani e disabili”, nonché la denominazione del soggetto partecipante alla gara e contenente i documenti richiesti per la valutazione della propria offerta in maniera conforme a quanto previsto all’art. 9, paragrafi 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1 e 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 a pena di non valutabilità dei rispettivi requisiti di qualità, dunque: - (9.1.1) prospetto/relazione relativa alla gestione di Servizi di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili (cod. Nom. E8 /D8) svolte nell’ultimo triennio (2010-2012) aventi come stazione appaltante una P.A., a pena di non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, eventualmente corredato della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritto dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici); - (9.1.2) relazione sugli “elementi migliorativi e aggiuntivi”, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, eventualmente corredata della documentazione ritenuta utile a consentire una esauriente e completa valutazione e sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici); - (9.1.3) strumenti utilizzati per il “monitoraggio e valutazione del servizio”, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, i quali devono essere sottoscritti dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici) ed eventualmente accompagnati da una relazione descrittiva; - (9.2.1) prospetto/relazione utile a dimostrare la “collaborazione con la rete dei servizi territoriali” dell’Ambito S10, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici); 7 - (9.2.2) documentazione utile a dimostrare la storicità dell'impresa risultante da certificazione storica della CCIAA; - (9.2.3) relazione/prospetto utile a dimostrare il fatturato globale, per un importo pari al quintuplo di quello posto a base d’asta di attività nell’ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici); - (9.2.4) Relazione prospetto utile a dimostrare il fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (Servizi di assistenza domiciliare) per un importo pari al triplo di quello posto a base d’asta di attività nell’ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività) sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici associazioni temporanee d’impresa, raggruppamenti o Consorzi semplici); - (9.2.5) Relazione prospetto utile a dimostrare “l’adeguatezza degli operatori coinvolti”, pena la non valutabilità della corrispondente dimensione qualitativa, la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (dai legali rappresentanti in caso di associazioni temporanee di impresa, raggruppamento o Consorzi semplici). c) BUSTA N. 3 (da aprire in fase segreta di valutazione), riportante la seguente dicitura: ”Offerta economica per l’affidamento del servizio Assistenza Domiciliare integrata per Anziani e Disabili”, nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara e contenente, a pena di esclusione: l’offerta economica (di cui all’art. 9.3, paragrafo 9.3.1) per il Servizio per il quale si concorre, redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa); il piano finanziario, da redigere secondo le indicazioni di cui all’articolo 11. 6. La busta di cui al punto 4, contenente la documentazione di cui al punto 5, deve pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Palomonte – capofila del Piano dell’Ambito S10 tassativamente, pena l’esclusione dalla stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non conteggiando il giorno di pubblicazione), a mezzo raccomandata, oppure a mezzo di servizio postale effettuato da un’agenzia autorizzata ai sensi di legge, oppure consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Palomonte – capofila del Piano dell’Ambito S10 ubicato in Via A. Massa, 1 – cap. 84020 Palomonte (SA), In tutti i casi, pena l’esclusione dalla gara, farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio protocollo del Comune. 7. Si precisa che non è comunque consentito ad uno stesso Soggetto di presentare contemporaneamente domande e offerte in diversi consorzi, associazioni temporanee d’impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d’impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo Soggetto. 8. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta che risponde ai requisiti formali e minimi qualitativi previsti dal presente Capitolato. 9. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non soddisfacente sia sotto il profilo qualitativo, sia economico. 10. In caso di aggiudicazione, entro il termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice, il Soggetto aggiudicatario deve presentare, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, formale documentazione relativa a tutto quanto autocertificato, come da articolo 18 del presente capitolato, salvo i casi previsti dalla legge. Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla revoca sanzionatoria o all’annullamento dell’affidamento dell’incarico. In tal caso la realizzazione dei Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. E’ fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato nel caso in cui l’aggiudicatario non si presentasse per la stipula del contratto. Articolo 7 – Cauzione provvisoria e cauzione definitiva; Contributo all’Autorità sui contratti pubblici Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% dell’importo complessivo a base d’appalto di € 160.245,49 , al lordo di IVA, a garanzia delle attività affidate. Ai sensi della Legge 10-6-1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi: 1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 2. da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. A pena di esclusione, la cauzione dovrà recare legalizzazione della firma da parte di notaio che, contestualmente, dovrà accertare i poteri dell’Agente sottoscrittore. L’assenza di legalizzazione è motivo di esclusione dalla gara. La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, pena l’esclusione, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenenti l’impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena l’esclusione, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria. Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari. Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva. Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara: validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell’offerta; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito; 8 - operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA in ragione del 10% dell’importo complessivo a base d’appalto, al netto di IVA, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. Ai sensi della Legge 10-6-1982 n. 348, la CAUZIONE DEFINITIVA può essere costituita in uno dei seguenti modi: 1. da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 2. da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. Nel documento della cauzione definitiva l’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare : 1) di aver preso visione del presente Capitolato e degli atti in esso richiamati; 2) di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, 1° comma, C.C.; 3) la validità della fideiussione fino a svincolo espresso dal Committente; 4) l’obbligo dell’Istituto a versare al committente, su sua semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Ente, senza opporre la preventiva escussione del debitore garantito 5) l’inefficacia nei confronti della stazione appaltante garantita dall’omesso versamento dei premi. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L’impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Detta cauzione è restituita al termine del contratto, previa attestazione da parte della stazione appaltante, circa il regolare svolgimento dello stesso e sia stata risolta ogni eventuale contestazione. N.B. In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice entrambi i documenti fideiussori dovranno essere rilasciati a favore della costituita A.T.I. o Raggruppamento o della costituenda A.T.I. o Raggruppamento, o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprese destinate a confluire nell’A.T.I. o nel Raggruppamento. I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono inoltre versare un contributo di € 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della 21 dicembre 2011 dell’Autorità medesima, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2010. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente codice CIG: 52928505FD, che identifica la presente procedura di gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: a) online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare in originale all’offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. La mancata esibizione della ricevuta attestante l’avvenuto versamento, nella busta di cui all’art. 6 punto 5, lettera a) del presente capitolato, è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 marzo 2007). Articolo 8 – Commissione giudicatrice Le domande e le offerte sono valutate dalla apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del Piano di Zona S10. La Commissione: a) verifica le domande pervenute e il possesso autocertificato dei requisiti ai fini dell’ammissione alla fase della valutazione delle offerte presentate; b) verifica la congruenza delle offerte con le specifiche tecniche descritte dal presente capitolato; c) valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l’articolo 9 del presente capitolato; d) aggiudica la gara in via provvisoria all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, attribuito applicando la procedura di valutazione di cui all’art. 9 del presente capitolato. La Commissione perviene all’aggiudicazione procedendo attraverso le seguenti fasi: pre-selezione (apertura plico esterno, di cui all’art. 6, comma 4, e busta n. 1, di cui all’art. 6, comma 5): esclusione delle offerte presentate non in conformità con le norme stabilite a pena di esclusione, apertura della busta correttamente presentata contenente la documentazione preliminare della domanda con le autocertificazioni, la cauzione provvisoria, la fideiussione sul requisito economico-finanziario, la ricevuta attestante l’avvenuto versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, eventuali allegati; definizione dei Soggetti da ammettere o meno alla fase di valutazione delle offerte, attraverso la verifica dei requisiti formali. Tale fase si svolge in seduta pubblica; 9 aggiudicazione (apertura buste n. 2 e n. 3, di cui all’art. 6, comma 5): valutazione qualitativa dell’offerta ai sensi delle lettere b) e c) del punto 5 dell’art. 6, nonché degli artt. 9, 10 e 11 del presente Capitolato. Tale fase si svolge a porte chiuse (ex plurimis T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 dicembre 2001, n. 2031 Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n, 2718). Di tutto il lavoro della commissione saranno redatti appositi verbali, successivamente approvati con determina dirigenziale. Resta inteso che: Verranno escluse le offerte che : risultino non soddisfare i requisiti minimi richiesti; siano condizionate, o espresse in modo indeterminato, o anormalmente difformi dal prezzo a base dell’appalto. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte presentate da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla gara, in base ai requisiti di cui all’articolo 5. E’ fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell’apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99). Rimane nella facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice o della Commissione tecnica il potere di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, salvo il caso di clausola a pena di esclusione. La richiesta di integrazione implica la necessaria condizione dell’avvenuta presentazione di certificati, documenti o dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco, ma deve nel contempo rispettare l’interesse connesso e conseguente del rispetto del principio della par condicio (Cons. di Stato, Sez. V – 2 marzo 1999, n. 223; n. 357 del 2003). Le clausole del bando di gara, non assistite da espressa sanzione di esclusione, vanno interpretate nel senso più favorevole per l’ammissione degli aspiranti, corrispondendo all’interesse pubblico assicurare un ambito più vasto di valutazioni e quindi, un’aggiudicazione alle condizioni migliori possibili ( ex plurimis Cons. Stato Sez. VI – dec. n. 481 del 12/06/92, con richiami a Sez. V dec.ni n. 794 del 18/11/1982 e n. 129 del 04/03/1985; T.A.R. Palermo Sez. I – sent. n. 360/1998). In caso di necessità di approfondimento da parte della Commissione per la soluzione di casi dubbi, da effettuarsi anche attraverso la ricerca e la consultazione di decisioni giurisprudenziali adottate per casi analoghi, rimane nel potere della stessa la sospensione della seduta, evidentemente garantendo le misure di sicurezza per la conservazione degli atti mediante custodia in locale idoneo da parte del segretario della Commissione ( ex plurimis Consiglio Stato, sez. V, 7 maggio 1994, n. 442). Per i casi cessione di ramo d’azienda si applicheranno gli indirizzi della Giurisprudenza in materia. (ex plurimis Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. V, 2 dicembre 1999, causa c/176/98; Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2002, n. 2718; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 14 aprile 1998, n. 225; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 giugno 2000, n. 2436). Articolo 9 – Procedura di aggiudicazione e griglia di valutazione La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dagli artt. 4, comma 2, del d.p.c.m. 31.3.2001, dagli artt. 81, c. 1 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art. 44 della L.R. n. 03/07. La griglia di valutazione è elaborata ai sensi della DGRC n. 1079/2002 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 (G.U. n. 111 del 15/05/07). La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato, in (Corte di giustizia, sentenza base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT). Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore. E’ fatto salvo il potere da parte della Commissione tecnica in merito alla eventuale fissazione di criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire il punteggio prima dell’apertura delle offerte, così come il potere/dovere di interpretazione evolutiva del bando di gara e del Capitolato con gli annessi allegati (C.d.S. sez. V - n. 412/99). - Griglia di Valutazione N. Dimensione qualitativa Criterio qualitativo Punteggio 9.1 QUALITA’ DEL SERVIZIO - cfr. allegato a), dimensione “X3”, della D.G.R.C. 1079/02, max punti 40, così suddivisi: 9.1.1 GESTIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI svolte negli ultimi tre anni aventi come stazione appaltante una P.A. (valutazione in base alla durata) 9.1.2 Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato 9.1.3 Valutazione e monitoraggio Max 15 punti 9.2.1 Collaborazione con la rete dei servizi territoriali dell’Ambito territoriale S10, per lo svolgimento di attività e servizi socio sanitari ed assistenziali documentato da atti probatori rilasciati da soggetto pubblico, attivate nell’ultimo triennio 2010 - 2012 Max 5 punti 9.2 QUALITA’ ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), dimensione “X2”, della D.G.R.C. 1079/02, max punti 40, così suddivisi: Max 15 punti Max 10 punti 10 9.2.2 Anzianità di costituzione della ditta partecipante. In caso di ATI il punteggio viene calcolato sulla base del concorrente più giovane. 9.2.3 fatturato globale, per un importo pari al quintuplo di quello posto a base d’asta di attività nell’ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in Max 5 punti Max 10 punti base al volume economico delle attività) 9.2.4 fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (Gestione di servizi di Ass. domiciliare) per un importo pari al triplo di quello posto a base d’asta di attività nell’ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico Max 10 punti 9.2.5 Adeguatezza degli operatori coinvolti Max 10 punti 9.3.1 Prezzo offerto Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: X = B x 20 (punteggio massimo) A Max 20 punti delle attività) 9.3 QUALITA’ ECONOMICA - cfr. allegato a), dimensione “X1”, della D.G.R.C. 1079/02, max punti 20 Max 100 punti A parità di punteggio la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge. Di seguito sono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione. 9.1 Dimensione qualitativa: QUALITA’ DEL SERVIZIO - cfr. allegato a), dimensione “X3”, della D.G.R.C. 1079/02 9.1.1 Criterio qualitativo: GESTIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI svolte negli ultimi 3 anni aventi come stazione appaltante una P.A. (valutazione in base alla durata). Peso: max 15 punti, così assegnati in base all’adeguatezza a quanto previsto di seguito e al successivo articolo 10: a) 0 punti in caso di mancata o inesatta compilazione del documento o di mancanza di chiarezza; b) da 1 giorno a 1 anno di servizi svolti : p. 1; c) da 1 anno e 1 giorno a 2 anni : p. 5; d) da 2 anni e 1 giorno a 3 anni: punti 10 e) oltre 3 anni: p. 15 Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, l’elenco dei servizi per anziani e disabili effettuati per tipologia di servizio, durata, compenso ed ente appaltante. 9.1.2 Criterio qualitativo: elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato Peso: max 15 punti, così assegnati in base all’adeguatezza a quanto previsto di seguito: a) 0 punti in caso di mancata presentazione della relazione di seguito descritta o di sua assoluta inadeguatezza; b) max 5 punti per relazione valutata in modo sufficientemente adeguato; c) max 10 punti per relazione valutata in modo discretamente adeguato; d) max 15 punti per relazione valutata in modo perfettamente adeguato. Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative alle attività previste nel progetto di piano. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull’importo complessivo a base d’asta e dunque essere a totale carico dell’aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo. Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e aggiuntivi: 1) proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento; 2) strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio oggetto del presente Capitolato; 3) compartecipazione in termini di spesa (offerta ore aggiuntive, servizio di trasporto funzionale alle attività oggetto della gara, telesoccorso, telefonia sociale, altri servizi ascrivibili all’assistenza domiciliare per anziani e disabili); 4) sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà. 9.1.3 Criterio qualitativo: monitoraggio e valutazione Peso: max 10 punti, così assegnati: a) 0 punti in caso di mancata presentazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto; b) max 2 punti per strumenti di monitoraggio costante del servizio ed in particolare del grado di risposta ai bisogni dell’utenza rilevati e della qualità delle prestazioni offerte; c) max 3 punti per strumenti di valutazione del lavoro svolto (strumenti per la valutazione complessiva trimestrale del servizio); d) max 5 punti per strumenti di rendicontazione del lavoro svolto (vedasi in proposito il successivo articolo 19). Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del servizio (es. schede, questionari, ecc.), nonché strumenti per la rendicontazione, corredati da un’eventuale relazione descrittiva degli stessi. 11 9.2 Dimensione qualitativa: QUALITA’ ORGANIZZATIVA - cfr. allegato a), dimensione “X2”, della D.G.R.C. 1079/02 9.2.1 Criterio qualitativo: Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali dell’Ambito territoriale S10 per lo svolgimento di attività e servizi socio sanitari ed assistenziali, documentati da atti probatori rilasciati da soggetto pubblico, attivate nell’ultimo triennio 2010 -2012). Peso: max 5 punti, così assegnati: a) 0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto; b) max 2 punti per 1 protocollo o altra forma di certificazione in grado di dimostrare lo svolgimento di servizi sociali, e socio-sanitari di assistenza domiciliare con altri attori pubblici delle rete dei servizi territoriali (es. ASL, scuole, Comuni, ecc.) nel territorio dell’Ambito S10; c) max 5 punti, oltre 1 protocollo o altra forma di certificazione in grado di dimostrare lo svolgimento di servizi sociali, e socio-sanitari di assistenza domiciliare con altri attori pubblici con altri attori pubblici delle rete dei servizi territoriali (es. ASL, Comuni, Comunità Montane, ecc.) nell’Ambito S10. Esse devono contenere, pena la non valutazione del presente criterio, il luogo ove si è svolto il servizio, la sua durata e una sintetica descrizione delle attività svolte. Le collaborazioni inferiori a trenta giorni non sono valutabili 9.2.2 Criterio qualitativo: Anzianità di costituzione della ditta partecipante. In casi di ATI il punteggio sarà calcolato sulla base del concorrente più giovane. Peso: max 5 punti, così assegnati: a) 1 punti in caso di costituzione negli ultimi 5 anni; b) 3 punti in caso di costituzione da 5 a 20 anni; c) 5 punti in caso di costituzione oltre i 20 anni; 9.2.3 Criterio qualitativo: Fatturato globale, per un importo pari al quintuplo di quello posto a base d’asta di attività nell’ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività) Peso: max 10 punti, così assegnati: a) inferiore a € 801.227,45: punti zero; b) da 801.227,45 a 961.472,94: punti 6; c) dal 961.472,95 a 1.121.718,44 : punti 8; d) oltre 1.121.718,44 : punti 10; 9.2.4 Criterio qualitativo: Fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (servizio di assistenza domiciliare per anziani) per un importo pari al triplo di quello posto a base d’asta di attività nell’ultimo triennio aventi come stazione appaltante una P.A. (Valutazione in base al volume economico delle attività) Peso: max 10 punti, così assegnati: a) inferiore a 480.736,47: punti zero; b) da 480.736,48 a 640.981,97: punti 3; c) da 640.981,98 a 801.227,47: punti 5 d) oltre 801.227,47 punti: 10 9.2.5 Criterio qualitativo : Adeguatezza degli operatori coinvolti Peso: max 10 punti, così assegnati: a) 0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito previsto; b) max 3 punti per la relazione sul personale redatta in maniera adeguata a quanto di seguito specificato; c) max 2 punti per attività di formazione continua promossa per gli operatori; d) 5 punti per la previsione di forme contrattuali stabili per il personale impiegato (contratti a tempo determinato o indeterminato). Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio di cui alla lettera b), una relazione sull’organizzazione del personale impiegato nel servizio. Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione sulla tipologia del personale impiegato, sulle modalità e sull’organizzazione: 1) Modalità di reperimento, selezione ed impiego del personale; 2) Adeguata qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; 3) Modalità di conferma del personale già operante, al fine di non creare disagi all'utenza, favorendo la continuità dell’intervento e il contenimento del turn over degli operatori; 4) Struttura organizzativa del personale: organigramma completo di profili, mansioni, impegno orario, ecc. Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio, di cui alla lettera c), la strutturazione del programma di massima relativo alla formazione in itinere per gli operatori, contenente la descrizione e il monte ore dei moduli formativi proposti. L’attribuzione del punteggio avverrà nel modo seguente: - 1 punto fino a 50 ore di formazione; - 3 punti da 51 a 100 ore di formazione; - 5 punti oltre 100 ore di formazione. Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio, di cui alla lettera d) l’impegno del legale rappresentante (o dei legali rappresentanti in caso di ATI, raggruppamenti o consorzi semplici), redatto in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, che in caso di aggiudicazione saranno utilizzate forme contrattuali stabili per il personale impiegato (tempo determinato o indeterminato), di durata almeno pari a quella del presente affidamento. N.B.: la presente dimensione qualitativa è valutata esclusivamente se il Soggetto che partecipa alla gara fornisce le apposite documentazione e autocertificazione di cui all’art. 6, punto 5, lett. b), 8° trattino del presente Capitolato. 12 9.3 Dimensione qualitativa: QUALITA’ ECONOMICA - cfr. allegato a), dimensione “X1”, della D.G.R.C. 1079/02 - (MAX 20 PUNTI) 9.3.1 Criterio qualitativo: economicità (in relazione al mantenimento della qualità complessiva dell’offerta) Offerta economica (max 5% ribasso) - Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: X = Bx20 (punteggio massimo) A Dove A = Prezzo offerta da valutare, B = Prezzo offerta più bassa e X = Punteggio attribuito all’offerta; Per le offerte anomale trovano applicazione gli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/06, nonché l’art. 46 della L.R. n. 03/07. Articolo 10 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato a base d’asta Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme al progetto generale di seguito descritto, nonché al documento tecnico operativo e agli altri documenti tecnici che l’aggiudicatario ha eventualmente presentato per la partecipazione alla gara. Quest’ultimo, infatti, se presentato, diventa parte integrante e sostanziale degli impegni contrattuali assunti dal Soggetto aggiudicatario. Finalità: Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale tutelare e socio-sanitari, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l’abitazione dell’utente. La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale, evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari, in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia delle persone e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, nonché di elevare la qualità della vita degli stessi e di evitare il fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione sociale. Le prestazioni socio-assistenziali tutelari consistono in attività di aiuto domestico ed altri interventi connessi alla vita quotidiana, di segretariato sociale e, più in generale, di sostegno della personalità e di integrazione nella vita sociale comunitaria Obiettivi: a) la permanenza dell’anziano nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali; b) la cura della persona e dell’ambiente domestico; c) la conservazione e il recupero dell’autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione; d) il supporto in situazioni di emergenza familiare; e) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale. Le prestazioni socio-sanitarie integrate sono finalizzate a: a) costituire una valida e concreta alternativa sia all’assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero sia alla istituzionalizzazione in R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale) e residenza protetta; b) ridurre la permanenza in ospedale e favorire la deospedalizzazione mediante l’istituto della dimissione sociosanitaria protetta e programmata; c) ridurre i ricoveri impropri e incongrui negli ospedali e nelle strutture residenziali; d) adottare e sviluppare, mediante modalità di intervento basate sul lavoro d’equipe con lo scopo di realizzare la reale integrazione degli interventi, tecniche di intervento finalizzate al recupero, al reinserimento, autonomia e salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell’utente; e) sostenere la famiglia e coinvolgerla nella gestione dei piani di assistenza; f) promuovere e sviluppare forme di collaborazione gestionale con il settore del volontariato, del privato sociale e delle cooperative sociali per la realizzazione degli interventi. Destinatari: Il servizio si rivolge agli anziani ultrasessantacinquenni e alle persone non autosufficienti in situazione di disabilità dei 10 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale S10. Sono destinatari del servizio in via prioritaria: • anziani e disabili con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia; • anziani e disabili in condizioni di limitata autosufficienza, non autosufficienti e/o di recente dimissione ospedaliera, che necessitano, oltre a prestazioni di assistenza domiciliare di tipo sociale anche di prestazioni sanitarie che possono essere erogate in un contesto g e che non richiedono, pertanto, il ricovero in strutture residenziali sanitarie o ospedaliere, come da regolamento di ambito. Localizzazione dell’intervento: L’ambito di intervento del servizio è prevalentemente il domicilio della persona non autosuffiiente, al fine di supportare gli utenti ed i loro familiari. Il servizio dovrà essere svolto presso i comuni di: Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva. 13 Azioni specifiche di intervento: Il Servizio Assistenza Domiciliare integrata per Anziani e disabili eroga le prestazioni a seguito di idoneo piano di intervento personalizzato redatto in U.V.I. dall’équipe socio sanitaria, come da regolamento di ambitoe dalle linne guida in materia di cure domiciliari. L’affidamento prevede la prestazione di servizi così esemplificativamente specificati : Prestazioni rese direttamente ai soggetti assistiti 1) aiuto e governo ordinario dell’alloggio e preparazione pasti; 2) interventi a finalità di cura sanitaria e riabilitativa, a cura dell’ASL; 3) interventi per la tutela igienico - sanitaria della persona; 4) aiuto per la conduzione dell’attività quotidiana di tipo domestico, lavanderia e stireria; 5) accompagnamento per attività e relazioni esterne al domicilio per disbrigo pratiche; 6) interventi di segretariato sociale. Metodologia di intervento: L’intervento si deve configurare come lavoro di rete che viene ad organizzarsi ed a progettarsi intorno al nucleo familiare dell’utente. Si privilegia il lavoro di gruppo, multidimensionale, con supervisione costante degli operatori e monitoraggio dell’intervento. Il Servizio dovrà essere assicurato attraverso l’impiego di operatori qualificati e mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente. Le prestazioni dovranno essere svolte, di norma, in orario diurno, dal Lunedì al Sabato. Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari, il Piano di Zona si riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi. La Ditta aggiudicataria, inoltre, deve garantire in tempi brevi, le attivazioni o ri-attivazioni dell’ADI, eventuali comunicazioni di sospensione, rinuncia o decesso, assumendosi tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti. Essa dovrà, altresì, assicurare la partecipazione degli operatori socio-assistenziali titolari, o dei rispettivi sostituti, alle riunioni di equipe presso il Piano di Zona S10, finalizzate alla presentazione dei nuovi casi, all’aggiornamento di quelli già in carico al servizio, all’analisi valutativa dei bisogni e/o delle risorse dell’utente, alla predisposizione di particolari programmi di intervento. L’accesso al servizio avviene su richiesta da presentare, secondo apposito regolamento c/o la Porte unitarie di accesso attive presso gli sportelli di Servizio Sociale dei Comuni afferenti al Piano di Zona S10, oppure presso il Distretto Sanitario Articolo 11 – Piano finanziario A pena di esclusione, i concorrenti devono redigere apposito Piano Finanziario, coerente con l’offerta economica di cui all’art. 6, punto 5, lettera c), primo trattino e all’art. 9, paragrafo 9.3.1 del presente Capitolato. Il Piano Finanziario deve essere espresso in valore percentuale e in valore assoluto, facendo riferimento sia all’importo della tariffa oraria offerta, sia all’importo complessivo offerto del progetto. Esso, inoltre, deve essere scomposto nelle presenti voci: a) risorse umane; b) oneri di gestione; c) aliquota IVA, se dovuta. Nella voce “risorse umane” sono riconoscibili costi per: max 1 figura addetta al coordinamento; max 1 figura addetta agli adempimenti amministrativi e di segreteria. Nel caso in cui i concorrenti non presentino la dichiarazione di cui al paragrafo 9.2.5, lettera d), relativa all’utilizzo di forme contrattuali stabili per il personale, la percentuale attribuita alla voce “risorse umane” rispetto al totale deve essere pari almeno al 95% della tariffa oraria offerta, pena l’esclusione dalla gara. Il Piano Finanziario deve essere elaborato in maniera coerente con la ragione sociale e la natura, prevista da statuto e/o albi e/o registri di riferimento, dei Soggetti che partecipano alla gara. Articolo 12 – Variazioni quantitative dell’appalto Trattandosi di appalto di servizi avente anche la natura di somministrazione e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del Servizio previsto dal presente Capitolato deve garantirne l’erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall’Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio Servizio Sociale Professionale, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato. La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell’interesse dell’utenza, della buona riuscita e dell’economia dei servizi, nonché derivanti dall’adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto. Dunque, l’impresa deve estendere automaticamente tutti gli interventi in caso di nuove utenze e zone fermi restando i prezzi indicati nell’offerta allegata al contratto. A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall’offerta presentata per l’aggiudicazione; Dunque, il soggetto aggiudicatore è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l’ente aggiudicatore comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all’offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18-11-1923 n. 14 2440 e 120 del r.d. n. 827\24, pertanto l’aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell’offerta economica anche oltre il quinto del numero presumibile di anziani destinatari del servizio. In caso di aumento del numero di ore il Piano di Zona S10 provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell’offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all’articolo 11 del presente capitolato. La misura dell’integrazione contrattuale sarà pari al costo orario offerto dall’aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio prevista in più rispetto alle ore preventivate. Per l’ipotesi di diminuzione dell’appalto si applica l’art. 12 del D.M. n. 145\2000. L’aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dall’aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto alle ore preventivate; l’eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell’offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all’articolo 11 del presente capitolato. Resta ferma in ogni caso la facoltà prevista dall’art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall’art. 31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall’art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07, agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, così come la proroga del servizio appalto alle stesse condizioni. Articolo 13 – Personale impiegato per l’esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi/interventi, al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge per la responsabilità civile e contro gli infortuni. Il personale dell’impresa deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell’orario di lavoro. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. La Ditta si obbliga quindi all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi. Inoltre, il personale da impiegare dovrà essere in possesso di apposito attestato OSA o equipollente oppure esperienza almeno triennale in servizi di assistenza domiciliare, pena la revoca del contratto. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l’impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.90, n. 146 per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l’obbligo, a totale carico dell’impresa, di informazione a domicilio di tutti gli utenti secondo le modalità di cui al successivo comma. La richiesta di eventuale sospensione del lavoro deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima alla stazione appaltante, fatto salvo l’onere di informazione ai soggetti destinatari del servizio a totale carico dell’impresa in merito alla data di sospensione, la data di recupero e di ripresa del servizio e il tipo di servizio in sospensione. L’Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato. All’avvio del servizio la ditta dovrà inviare all’Amministrazione l’elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l’utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento, secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Capitolato e/o dal nomenclatore delle Linee guida regionali – D.D. n. 308 del 17.06.2013: E8 /D8). L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti. Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all’Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio. Se durante il periodo di gestione contrattuale, unità di personale impiegato per l’esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato incorrono in procedimenti penali che, a norma di legge, non sono compatibili con l’esecuzione delle attività contrattuali, l’Aggiudicatario è tenuto a esonerarlo dal servizio e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione. Il personale richiesto è il seguente: 1. max 1 figura addetta al coordinamento; 2. max 1 figura addetta agli adempimenti amministrativi e di segreteria; 3. Operatori socio-assistenziali o equipollente oppure esperienza almeno triennale in servizi di assistenza domiciliare, in numero variabile. La figura con funzioni di coordinamento del personale a contatto diretto con l’utenza deve essere in possesso di qualifica professionale e/o esperienza professionale idonee a svolgere tale funzione; essa è diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione dei servizi e deve essere sempre reperibile; egli deve attenersi a tutte le indicazioni della stazione appaltante, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati ed essere presente in modo costante presso la sede del Piano di Zona S10 e i Comuni ove si svolge il servizio. Il personale a contatto con l’utenza dovrà garantire un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile, dovrà essere dotato di abbigliamento adeguato allo svolgimento dei compiti assegnatigli e di tesserino di riconoscimento. Il personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo, cercando di coinvolgere gli uni e gli altri e invitandoli al dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l’assistenza, al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. Il personale impiegato nel servizio sarà tenuto al segreto professionale. Il personale impegnato per le prestazioni sopra elencate deve inoltre avere i seguenti requisiti: 15 capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità; capacità di rispettare il programma predisposto dal personale del Piano di Zona S10; capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti; capacità di fornire elementi utili sull’efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse. Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio. L’Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l’accertata incompatibilità con la persona anziana e/o il suo nucleo familiare. In presenza di oggettive e verificate difficoltà nel reperire personale in possesso dei requisiti richiesti la Ditta aggiudicataria potrà avvalersi, solo ai fini di garantire la continuità del servizio in caso di sostituzione di personale titolare assente e per periodi limitati, di operatori privi dei requisiti suddetti. Articolo 14 – Assicurazioni Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale: - assicurazione INAIL obbligatoria per legge; - polizza assicurativa contro gli infortuni; - polizza assicurativa per la responsabilità civile. Il Soggetto aggiudicatario del servizio/intervento si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi/interventi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell’esecuzione del servizio/intervento previsto dal presente Capitolato. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti. L’aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l’amministrazione aggiudicatrice, i terzi ed i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’amministrazione stessa, salvo gli interventi in favore dell’aggiudicatario da parte di società assicuratrici. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà garantire idonea copertura assicurativa , con massimali di importo non inferiore ad € 1.550.000,00 per ogni sinistro e di € 516.500,00 per persona. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto e in caso di pagamento frazionato del premio, l’aggiudicatario è tenuto a presentare all’amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto. Articolo 15 – Trasporto Il servizio di trasporto ed accompagnamento dei destinatari del Servizio/Intervento non è richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice del presente appalto e pertanto è a totale carico dell’aggiudicatario, il quale indica tra gli elementi migliorativi l’eventuale fornitura dello stesso. Se proposto dal Soggetto aggiudicatario, deve essere coerente con le esigenze dell’utente dichiarate nel Progetto personalizzato e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla normativa vigente. Allo stesso modo, nel caso in cui il Soggetto aggiudicatario fornisca altri prestazioni per lo svolgimento del Servizio/Intervento, questi devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi, le autorizzazioni al funzionamento, le certificazione di conformità secondo le previsioni della normativa vigente. Il Soggetto aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno procurato a persone o cose in ragione dei propri servizi. La stessa deve, in ogni caso, adottare tutti gli accorgimenti tecnici procedurali, nonché quant'altro necessario, per prevenire che si verifichino danni a terzi, con particolare riferimento ai destinatari, all’Amministrazione aggiudicatrice e al personale impiegato. Articolo 16 – Efficacia del contratto Il contratto è impegnativo per l’Aggiudicatario dalla data di avvio del servizio, sotto riserva di legge e nelle more della sua stipula formale, sussistendo la necessità di non interrompere la continuità delle prestazioni, in attesa dell’acquisizione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Articolo 17 – Recesso dell’Amministrazione Aggiudicatrice Ai sensi dell’art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua notificazione. Articolo 18 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto La Ditta aggiudicataria può ritenersi vincolata all’offerta entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta, decorsi i quali potrà svincolarsi. Successivamente all’esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell’offerta: 1. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all’articolo 7 del presente capitolato. 2. Accertamenti penali per le persone tenute alla verifica: - Certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55\90 e 3 Legge 1423\56); - Certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.); - Certificazione antimafia rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione antimafia). 3. Certificazioni fallimentari: 16 - Certificato Camera Commercio per assenza di procedure fallimentari, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in altra situazione analoga derivante da una procedura simile previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali; - Certificato cancelleria fallimentare del Tribunale che attesti che non sono state avviate le procedure di cui al punto precedente. 4. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto. 5. Autocertificazione del legale rappresentante (DPR 445/2000) di avere ottemperato a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 6. DURC in corso di validità; 7. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le seguenti prescrizioni: a) risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto; b) contenere la procura conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo; c) contenere mandato gratuito e irrevocabile, se non per giusta causa, e la cui revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione; d) rappresentanza al mandatario, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia, l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti; e) la facoltà per l’amministrazione, in caso di fallimento e/o di liquidazione volontaria dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato, ovvero di recedere dal contratto; f) l’impegno dell’impresa mandataria, in caso di fallimento e/o liquidazione volontaria di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ad eseguire il servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti o indicando altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità. 8. Nel caso in cui l’aggiudicatario avesse presentato la dichiarazione di cui al criterio qualitativo 9.2.4., è necessario presentare copia dei contratti stipulati o altri documenti da cui risulti l’effettiva assunzione del personale stesso a tempo determinato o indeterminato, pena la revoca sanzionatoria o l’annullamento dell’affidamento dell’incarico. Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all’oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all’offerta presentata. Se l’Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l’Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del Servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente, e così di seguito. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell’Amministrazione aggiudicatrice Articolo 19 – Liquidazione fatture Ai sensi dell’art. 5 L. n. 82/1994 e dell’rt. 35 comma 34 del D.L. n. 223/2006, convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006 L’Aggiudicatario deve trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice idonea rendicontazione relativa all’attuazione del servizio affidato, composta da: a) relazione sull’andamento del servizio; b) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l’utenza, con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, relativo all’anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all’ora di inizio della prestazione, all’ora di termine della prestazione, all’ora di eventuali interruzioni, sospensioni e ripresa della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l’attuazione dei servizi/interventi eseguiti; c) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l’utenza: coordinamento, èquipe, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, formazione e aggiornamento, altre attività specificate e motivate; d) elenco degli utenti ai quali è stato effettuato il servizio, con il dettaglio, per ciascun utente, relativo all’anno, al mese, al giorno del mese, al giorno della settimana, all’ora di inizio della prestazione, all’ora di termine della prestazione, all’ora di eventuali interruzioni, sospensioni e ripresa della prestazione, al totale dei giorni e delle ore impegnate per l’attuazione dei servizi/interventi eseguiti; e) copie delle buste paga di ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l’utenza e non, con allegati assegni o altri documenti attestanti l’effettivo pagamento del compenso ad essi spettante (non è ammesso il pagamento in contanti); f) copie dei documenti attestanti il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali di ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l’utenza e non (Mod. F24 o altro). I documenti sopra elencati possono essere riferiti ad avanzamenti di spesa mensili o massimo bimestrali e devono pervenire all’Ufficio del Piano di Zona S10 con cadenza massima trimestrale. Essi sono tutti necessari per la disposizione di pagamento da parte del responsabile amministrativo dell’ente aggiudicatore. In caso di ritardo nella presentazione della rendicontazione superiore al periodo massimo del trimestre si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del 1% del compenso globale mensile per ciascuna inadempienza contestata. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l’amministrazione procederà alla 17 risoluzione del contratto. Non si dà corso ad alcun pagamento se il Soggetto aggiudicatario non ha curato, presso l'Amministrazione aggiudicatrice, gli adempimenti stabiliti per la validità del contratto stesso. Le somme spettanti all'Aggiudicatario per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione non possono essere dal medesimo cedute, nè delegate senza il previo assenso dell’Amministrazione aggiudicatrice. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare se l'importo delle fatture relative al servizio reso è soggetto, o meno, all'aliquota I.V.A., indicando l’eventuale normativa di esenzione. Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es.: pagamento a mezzo bonifico bancario con spese a carico dell’impresa), su richiesta dell’impresa stessa, senza che ciò, tuttavia, comporti diversa domiciliazione dell’obbligazione; le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio della Stazione Appaltante (cd. obbligazione quèrable). L’impresa, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall’impresa stessa. Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall’Amministrazione appaltante all’impresa la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere alla ditta aggiudicataria le copie dei contratti stipulati per ogni operatore impiegato per lo svolgimento del servizio a contatto diretto con l’utenza e non. Articolo 20 – Verifiche e controlli Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attuano i servizi, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00. Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità dei servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest’ultimo. L’Aggiudicatario, con l’accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso. Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale, verbale, a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l’attuazione del servizio/intervento siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall’Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Qualora i servizi, per intero ovvero parzialmente, contestati dall’Amministrazione aggiudicatrice non sono tempestivamente ripetuti e/o rifatti dall’Aggiudicatario, l’Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato. Articolo 21 – Principi sull’erogazione dei servizi (Direttiva del PCM del 27/10/94) La ditta aggiudicataria si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che sono i seguenti: Eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Partecipazione, Standard, Informazione agli Utenti, Rimborso. L'inosservanza da parte della ditta aggiudicataria dei principi stabiliti dalla Direttiva del P.C.M. del 27/10/94 per l'erogazione del servizio costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente e dunque viene fatta valere in sede di penali e di provvedimenti di autotutela decisoria e sanzionatoria e di giuste cause di risoluzione negoziale. I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull’impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto in materia di penali, clausola risolutiva espressa, risoluzione, decadenza e revoca. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato, di cui all’art. 340 C.P. la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria. Articolo 22 – Penalità e cause di risoluzione Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. La riduzione del 1% del compenso globale dell’appalto sarà disposta, previa diffida, per ogni contestazione conseguente al mancato rispetto di quanto previsto dall’aggiudicatario medesimo con la presentazione dei documenti di cui all’art. 6, punto 5, lettera b). La riduzione del 1% del compenso globale dell’appalto sarà disposta, previa diffida, per ogni contestazione conseguente al mancato rispetto degli ulteriori obblighi contrattuali. In tali casi l’amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro termine perentorio. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si darà corso all’applicazione delle penali. 18 L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, e viene trattenuto mediante deduzione sulle emettende fatture. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata dell’Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, secondo quanto dispone l’art. 1662 del c.c., accertato che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell’offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "ipso facto e de iure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all’art. 1456 del c.c., incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti. A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi : a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell’Amministrazione appaltante; b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto. Il Piano di Zona S10, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l’affidamento in concessione del servizio, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Concessionario, nei seguenti casi: a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; b) per gravi motivi di ordine pubblico. Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente. In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dell’interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l’amministrazione porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare il servizio da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all’aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d’urgenza. Articolo 23 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri L’Impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose, sia di proprietà dell’Amministrazione Comunale che di terzi. L’Impresa sarà pure responsabile dell’onestà e dell’idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell’esecuzione dei lavori. L’Impresa appaltatrice si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza. Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l’impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante, facendo salva la facoltà dell’impresa di presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive. L’impresa avrà l’obbligo di far osservare ai propri dipendenti, durante l’espletamento del servizio, le norme precisate nel presente capitolato oltre che tutte le Leggi, i Regolamenti ed i provvedimenti di ambito statale, Regionale e comunale in vigore e successivi all’atto dell’affidamento dell’appalto. Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l’impresa si impegna a propria cura e spese a provvedere: — all’adozione di materiale di comunicazione e divulgazione del servizio, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, contenente informazioni per gli utenti la cui stesura deve seguire le indicazioni di cui alla scheda tecnica allegata; — al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l’impresa appaltatrice per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato; — all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso; — all’obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell’impresa ed in ogni caso da questa rimborsate. L’aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Palomonte, comune capofila del Piano di Zona S10, da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all’esecuzione del servizio. La impresa si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. 19 La impresa regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. La impresa è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la impresa anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, l’amministrazione appaltante provvede a denunciare le inadempienze accertate all’Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla impresa. Articolo 24 – Il subappalto e le responsabilità relative E' vietato all'Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del d.lgs 163/2006, cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio/intervento oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni. Articolo 25 – Spese contrattuali Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è quella per scrittura privata da registrare in caso d’uso. Articolo 26 – Domicilio e Foro competente L'Aggiudicatario è tenuto al momento della stipula del contratto ad eleggere il proprio domicilio ai fini e termini legali ed il nominativo del responsabile del servizio di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni. Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto relativo al presente servizio non saranno deferite in arbitrato, ma si procederà tramite deferimento all’Autorità Giudiziaria ordinaria presso il competente foro di Salerno. Articolo 27 – Documentazione del servizio e tutela della privacy I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196\2003. I Soggetti partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto. Ogni documento relativo all’esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy. Articolo 28 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato L'Affidatario può prevedere l’utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall’Amministrazione aggiudicatrice. Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all’inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario. Articolo 29 – Sede e Responsabile del procedimento La sede dell’Amministrazione aggiudicatrice competente per il presente procedimento è la seguente: Via A. Massa, 1, 84020 Palomonte (SA). Ogni interessato all’appalto potrà rivolgersi per qualsiasi corrispondenza, comunicazione o richiesta all’Ufficio di Piano Ambito Sociale S10, Via A. Massa, 1, 84020 Palomonte (SA). Ai sensi dell’art. 5, comma 1 , della L. 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata al Responsabile dell’Ufficio di Piano. Articolo 30 – Rinvio Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale dell’impresa nell’espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti, devono essere depositati nella stazione appaltante per la consegna al legittimo proprietario. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell’impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia. La stazione appaltante provvede a trasmettere all’impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi e di somministrazione in quanto compatibili. 20 ALLEGATO 1 (fac simile per soggetti autonomi) Al Piano di Zona del Distretto Sociale S10 – Comune di Palomonte Capofila Via A. Massa, 1 84020 PALOMONTE (SA) __l__ sottoscritt___ ………………………………………………………………………………….. nat___ a ………………………………………… il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. …….. Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… Con espresso riferimento al Soggetto che rappresenta CHIEDE (A pena di esclusione) Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio ………………………………………...…………….., relativo al Piano di Zona del Distretto Sociale S10 – legge 328/00. Inoltre, in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla gara per la quale ha chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, DICHIARA (A pena di esclusione) 1. di essere legale rappresentante del/la ………………………………………………………………………………………………. Ragione sociale ………………………………… con sede legale in …………………………………………………………… Codice fiscale ……………………………..………P. IVA (se prescritta) …………..…………………………………………… Iscritta nel (indicare se 2. 3. 4. 5. 6. 7. registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative)) ………………………………………..………… di (specificare il luogo ove l’iscrizione è tenuta) …………………..………. con il numero (specificare gli estremi di iscrizione) …………………………………………………….; che le persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante) sono le seguenti (indicare nominativi e cariche ricoperte): …………………………………………………………………….; che l’attività del Soggetto partecipante è regolata da: atto costitutivo, statuto, regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti): ……………………………………………………; che l’ente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………….., dal ……………………………………. con n. ……………………………, (ovvero, se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, indicare gli estremi dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06); che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 21 l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 8. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 9. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 10. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 11. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 12. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 13. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 14. che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei Anziani ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure la ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa): □ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; □ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; □ altro (precisare ………………………………………………); 15. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 16. nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 17. nei cui confronti non ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 18. che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 19. di aver realizzato, nel triennio 2008-2010, un fatturato globale per un importo pari al quintuplo di quello posto a base d’asta, nonché un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (Servizi per Anziani) per un importo pari al triplo di quello posto a base d’asta; 20. di aver realizzato, nel triennio 2008-2010, i seguenti servizi per Anziani: …………………………………(indicare oggetto dei servizi, importi, date e destinatari pubblici o privati per un importo almeno pari a quello a base d’asta); 21. che l’ente ha fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 ed in particolare con il servizio oggetto dell’appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell’oggetto sociale sono previste attività volte ai Anziani; precisamente (indicare): ………………………………………; 22. di possedere l’esperienza nel settore di attività oggetto del servizio di tre anni: (indicare i principali servizi per Anziani prestati per almeno tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi); 23. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 24. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto ed eventuali allegati; 25. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 26. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 27. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; 28. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che 22 regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate; 29. di impegnarsi a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio; 30. recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo telegramma, sia a mezzo e-mail. Il sottoscritto allega la seguente documentazione: cauzione provvisoria; altro: …………………………………………….. Note aggiuntive facoltative del dichiarante: ______________________________________ Luogo e data __________________________ Il Legale Rappresentante firma leggibile e per esteso e timbro ____________________________ N.B. : Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che partecipano singolarmente. In caso di Consorzio stabile (vedere capitolato speciale) il modello va presentato e sottoscritto solo dal rappresentante legale. A pena di esclusione: 1. Depennare le voci che non interessano. 2. Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00. 23 ALLEGATO 1/bis (fac simile per ATI, Raggruppamenti e Consorzi privi di soggettività giuridica) Al Piano di Zona del Distretto Sociale S10 – Comune di Palomonte Capofila Via A. Massa, 1 84020 PALOMONTE (SA) __l__ sottoscritt___ ………………………………………………………………………………….. nat___ a ………………………………………… il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. …….. Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… E __l__ sottoscritt___ ………………………………………………………………………………….. nat___ a ………………………………………… il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. …….. Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… E __l__ sottoscritt___ ………………………………………………………………………………….. nat___ a ………………………………………… il …………………………….. residente nel Comune di …………………….…………………………………………………………….. prov. …….. Via/piazza ………………………………….…………………………………………………………….…. n. ……… (N.B. se lo spazio non è sufficiente per la scrittura dei dati inserire altri dati). CHIEDONO Di essere ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento del Servizio ………………….……………………….……..….. relativo al Piano di Zona del Distretto Sociale S10 – legge 328/00 – come ……..……….…………………………….. (specificare se si tratta di A.T.I. o Raggruppamento o Consorzio semplice). Inoltre, in qualità di rappresentanti legali dei Soggetti partecipanti e con espresso riferimento alla gara per la quale hanno chiesto di essere ammessi, consapevoli che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, DICHIARANO (A pena di esclusione) 1. di concorrere per l’affidamento del servizio denominato: ………………………………………. come ……………(specificare se si tratta di A.T.I. o Raggruppamento o Consorzio semplice) già costituito con atto n. ……………………….. (indicare tipologia e estremi dell’atto di costituzione ed ogni altro atto che disciplina i rapporti interni e verso terzi) ……………… …………………………………………………………………..….. ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/06 e dell’art. 25 della L.R. 03/07 o dell’art. ………... della legge ………………… (in caso di Consorzio semplice); ovvero di provvedere alla formale costituzione, in caso di aggiudicazione della gara, dell’associazione temporanea d’impresa o del raggruppamento, entro e non oltre giorni 15 dall’aggiudicazione medesima, pena la decadenza dall’appalto, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/06 e dell’art. 25 della L.R. 03/07; 2. di partecipare alla gara esclusivamente in forma associata, nonché di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea d’impresa o raggruppamento, né contemporaneamente,singolarmente o in consorzio; 3. che l’associazione temporanea d’impresa o il raggruppamento o il Consorzio semplice è composto dai seguenti Soggetti: 1) denominazione mandatario/capofila ……………………………………………………………, con legale rappresentante …………………………………………………………. Ragione sociale ……………………………..……………………………… con sede legale in ………………………… Codice fiscale …………………………………… P. IVA ……………………..……… Iscritta nel (indicare se registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative)) ………………………………………… di (specificare il luogo ove l’iscrizione è tenuta) ……………………………………………………………………..……………. con il numero (specificare gli estremi di iscrizione)…………………………………………………….; le persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante) sono le seguenti (indicare nominativi e cariche ricoperte): ……………………………………………..; l’attività del Soggetto partecipante è regolata da atto costitutivo, statuto, regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra 24 documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti): ……………………………………………………; 2) denominazione mandante ……………………………………………………………………, con legale rappresentante …………………………………………………………. Ragione sociale ……………………………..……………………………… con sede legale in …………………………… Codice fiscale ………………………………… P. IVA ……………………..……… Iscritta nel (indicare se registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative)ro) ………………………………………… di (specificare il luogo ove l’iscrizione è tenuta) ……………………………………………………………………..……………. con il numero (specificare gli estremi di iscrizione)…………………………………………………….; le persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante) sono le seguenti (indicare nominativi e cariche ricoperte): ……………………………………………..; l’attività del Soggetto partecipante è regolata da atto costitutivo, statuto, regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti): ……………………………………………………; 3) denominazione mandante ………………………………………………………….…………, con legale rappresentante …………………………………………………………. Ragione sociale ……………………………..……………………………… con sede legale in …………………………… Codice fiscale ………………………………… P. IVA ……………………..……… Iscritta nel (indicare se registro, albo, o altro. Per le Cooperative sociali di tipo “A”, “B”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 ( vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682 emanata dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle società cooperative)) ………………………………………… di (specificare il luogo ove l’iscrizione è tenuta) ……………………………………………………………………..……………. con il numero (specificare gli estremi di iscrizione)…………………………………………………….; le persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante) sono le seguenti (indicare nominativi e cariche ricoperte): ……………………………………………..; l’attività del Soggetto partecipante è regolata da atto costitutivo, statuto, regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti): ……………………………………………………; (N.B. se lo spazio non è sufficiente per la scrittura dei dati inserire altre righe). 4. 5. 6. 7. 8. che gli enti componenti sono iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………….., dal ……………………. con n. …………………, (ovvero, se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, indicare gli estremi dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06) (indicare i dati per ciascun ente autonomo) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 25 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; che hanno ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei Anziani ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure la ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa): □ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; □ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; □ altro (precisare ………………………………………………); nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; nei cui confronti non ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. di aver realizzato, nel triennio 2008-2010, un fatturato globale per un importo pari al quintuplo di quello posto a base d’asta, nonché un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara (Servizi per Anziani) per un importo pari al triplo di quello posto a base d’asta; di aver realizzato, nel triennio 2008-2010, i seguenti servizi per Anziani: …………………………………(indicare oggetto dei servizi, importi, date e destinatari pubblici o privati per un importo almeno pari a quello a base d’asta); che l’ente ha fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla legge n. 328/2000 ed in particolare con il servizio oggetto dell’appalto. Precisamente nello statuto, nelle tavole di fondazione o nell’oggetto sociale sono previste attività volte ai Anziani; precisamente (indicare): …………………………………………….; di possedere l’esperienza nel settore di attività oggetto del servizio di tre anni: (indicare i principali servizi per Anziani prestati per almeno tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi): ………………………………………………….; 23. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 24. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto ed eventuali allegati; 25. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 26. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 27. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle risorse umane e materiali da impiegare nel servizio, in relazione a quanto richiesto dal presente capitolato sulla formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; 28. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, a rispettare la normativa previdenziale ed assicurativa che regola il settore e a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni del proprio personale nel corso delle attività prestate; 29. di impegnarsi a rendere disponibile almeno un responsabile in loco, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio; 30. che l’indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto è la seguente (indicare la suddivisione per funzioni e per Comuni): …………………………….; 31. recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo telegramma, sia a mezzo e-mail. 26 I sottoscritti allegano la seguente documentazione: cauzione provvisoria; altro: …………………………………………….. Note aggiuntive facoltative dei dichiaranti: ___________________________________. Luogo e data ___________________ Il legale Rappresentante firma leggibile e per esteso e timbro ___________________________ Il legale Rappresentante firma leggibile e per esteso e timbro ___________________________ Il legale Rappresentante firma leggibile e per esteso e timbro ___________________________ N.B. : Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che partecipano in ATI o Raggruppamento temporaneo o Consorzio semplice. A pena di esclusione: • Depennare le voci che non interessano. • Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00. • Il presente modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei Soggetti che fanno parte dell’A.T.I. o Raggruppamento o Consorzio semplice. 27