decurtazione quota sulla pensione anticipata

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decurtazione quota sulla pensione anticipata
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DECURTAZIONE QUOTA SULLA
PENSIONE ANTICIPATA
In merito alle pressanti richieste da parte dei dipendenti del Comune di Milano, preoccupati sulle notizie
che si stanno diffondendo sulla penalizzazione del diritto alla pensione per coloro che si sono assentati o
si assentano dal lavoro per vari motivi, teniamo a precisare quanto segue.
La legge n. 214/2011 (riforma pensionistica Fornero), in vigore dal 1° gennaio 2012, ha abolito le
pensioni d’anzianità ed ha introdotto la “pensione anticipata”. Requisiti per conseguire la suddetta
pensione, nell’anno 2013, sono : 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. Tale
possibilità di pensionamento anticipato è soggetta ad una penalizzazione sulla quota di trattamento
relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 per i soggetti che
hanno almeno 18 anni di contributi alla data 31 dicembre 1995 mentre per coloro i quali, alla suddetta
data, possiedono una contribuzione inferiore, rientrando dunque nel sistema misto, la riduzione viene
applicata sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.:
- dell’1% per ogni anno d’anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni – tale
percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni .
*Esempio: per chi va in pensione a 59 anni il trattamento pensionistico spettante sarà ridotto del 4%.
La successiva legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha apportato qualche variazione alla predetta riforma. In
particolare , una modifica che ha interessato il pubblico impiego è la seguente: per coloro che maturano i
requisiti alla pensione anticipata a partire dall’1.1.2012 e fino al 31.12.2017, viene sospesa la riduzione
pari ad un punto percentuale per i primi due anni di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età
di 62 anni e pari a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni, calcolata
come sopra descritto. Tali disposizioni si applicano a condizione che i requisiti contributivi per accedere
alla pensione anticipata (42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne nel 2013)
derivino esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni ordinaria.
In sostanza, chi và in pensione anticipata, con i requisiti predetti, ed ha compiuto, alla data del
collocamento a riposo i 62 anni di età NON E’ SOGGETTA/O AD ALCUNA RIDUZIONE DEL
TRATTAMENTO PENSIONISTICO. Il problema della decurtazione potrebbe sorgere nel momento in
cui si usufruisce della pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni. In questo caso, se non si vuole
avere la decurtazione sopracitata, bisogna verificare che tra i periodi contributivi non vi siano assenze che
producono le penalizzazioni e recuperarli. Esemplificativamente, tali periodi sono: i periodi di mobilità,
di cassa integrazione straordinaria, di disoccupazione, con versamenti volontari, permessi per la
donazione del sangue, per congedo matrimoniale, per Legge 104/1992, retribuiti per motivi familiari o
lutto, per diritto allo studio, per congedi parentali(ex maternità facoltativa), per sciopero.
Dal 2018, comunque, tutti i periodi di astensione dal lavoro (quindi compresa la maternità, il
servizio militare, l’infortunio e la malattia) producono riduzione dell’importo di pensione se il
diritto si matura prima dei 62 anni.
N.B. Per poter ottenere il TFS (trattamento di fine servizio) è necessario compilare apposita domanda c/o
il Settore Amministrazione Risorse Umane - Servizio Trattamenrti Previdenziali.
Milano, 21 ottobre 2013
Ciclostilato in proprio