Autovelox: tutele per l`automobilista

Transcript

Autovelox: tutele per l`automobilista
Periodico informativo n. 49/2011
Autovelox: tutele per l’automobilista
Gentile cliente,
è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, di
quali sono le norme esistenti in tema di accertamento delle infrazioni del limite di
velocità tramite autovelox e le recenti pronunce della giurisprudenza, in modo da
tutelare l'automobilista dalle multe con apparecchiatura autovelox.
Premessa
In tema di accertamento delle infrazioni del limite di velocità tramite autovelox, si
vuole richiamare l'attenzione dei consumatori e degli utenti, sulla questione delle multe
con apparecchiatura autovelox, ad oggi sempre più controversa.
Si evidenziano, quindi, le principali norme esistenti in materia e le recenti pronunce
della giurisprudenza che hanno meglio definito il quadro delle garanzie per l'automobilista.
La tutela dell’automobilista
Obblighi da rispettare per l'accertamento delle infrazioni del limite di velocità
tramite autovelox:
Segnalazione obbligatoria: ovvero l'obbligo di segnalare in anticipo il dispositivo
elettronico. Obbligo che si applica anche nel caso in cui provenendo da una strada
secondaria ci si immetta sulla strada in un punto successivo al cartello di
segnalazione dell'autovelox.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Tale caso è stato di recente sottoposto all’attenzione della Corte da un automobilista
che, ricevuta una multa per eccesso di velocità, aveva lamentato “di non aver
incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox”.
La Suprema Corte con la decisione 680/2011 ha, infatti, chiarito che non è sufficiente
l’esistenza di un solo cartello premonitore, ma è necessario verificare che, sulla
strada statale ve ne sia posto un altro ad una congrua distanza tra la suddetta
intersezione e la successiva postazione fissa. Non solo ma “il relativo onere
probatorio incombe sull'amministrazione opposta”.
Non vi è invece l’obbligo di indicare anche nel verbale che il cartello di segnalazione
sia stato regolarmente apposto.
Presenza dell’ agente accertatore: è, infatti, annullabile la multa per eccesso di
velocità se, presso l'autovelox gestito e installato da un'azienda privata, non sono
presenti gli agenti durante il rilevamento dell'infrazione per eccesso di velocità.
Inoltre, dal verbale di accertamento deve emergere che il rilevamento è stato fatto
da un agente preposto al servizio di polizia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785, infatti, ha accolto
le doglianze di un automobilista che lamentava la mancata partecipazione della
Polizia municipale nelle fasi di «elaborazione dell'accertamento».
Pertanto, da questa pronuncia si desume che, l'ente locale, in caso di rilevazione
dell'infrazione, non può genericamente motivare che la supervisione è stata
commissionata dalla Polizia municipale, ma il rilevamento dell’infrazione deve
avvenire in presenza degli agenti.
Autovelox vietati in città: sono ammessi soltanto nelle strade “urbane a
scorrimento” previa autorizzazione del prefetto.
Di recente alcuni Comuni hanno ottenuto un lasciapassare all'installazione anche in
strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. È, pertanto, intervenuta la
Cassazione annullando i verbali e sostenendo che il Prefetto può autorizzare le
postazioni fisse solo nelle strade che vengono considerate, in maniera corretta,
strade urbane di scorrimento, come indicato dalla legge 168/02.
Più precisamente, sono "strade urbane di scorrimento": “la strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate”. Queste le caratteristiche che deve possedere una
strada per permettere al Comune di posizionare un autovelox fisso e considerare
valido il rilevamento dell'infrazione e, successivamente, la sanzione amministrativa.
In virtù di ciò tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse in strade che non
presentano tali caratteristiche sono da considerare annullabili.
Niente “omologazione" e "taratura" del dispositivo: Non vi è obbligo di
omologazione dell'apparecchio o di taratura periodica.
In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha
adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni
rilasciate. E non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura
periodica dell'autovelox.
Non solo, ma la verifica prevista è soltanto quella iniziale, legata al "modello" e
non dunque al singolo apparecchio.
Contestazione differita: l'autovelox rientra fra le ipotesi in cui è ammessa la non
contestazione immediata della infrazione.
La Corte di Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 7521 del 31 marzo 2011, ha
infatti ribadito che è previsto l’ utilizzo di strumenti elettronici per il controllo della
velocità su qualsiasi tratto di strada, anche senza obbligo di contestazione
immediata, se l'autovelox consente la rilevazione dell'illecito solo dopo il
passaggio del veicolo.
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’autista contro una pattuglia di vigili dotati
di autovelox, evidenziando l'erroneità della multa in quanto la violazione era stata
accertata senza contestazione immediata.
L’art. 4 del Dl 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, indica i tratti di strada
dove è possibile omettere automaticamente la contestazione immediata delle
sanzioni, stante la pericolosità di tale manovra.
Ne consegue che l'indicazione nel verbale di una ragione che rende ammissibile la
contestazione differita comporta la validità della multa.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
In altri termini, l'uso di un autovelox che permette la determinazione dell'illecito solo
dopo il passaggio del veicolo davanti alla pattuglia è una causa legittima di mancata
contestazione immediata della violazione.
Il verbale è annullabile se:
non vi è segnalazione del dispositivo elettronico,
manca l’agente accertatore durante il rilevamento dell’infrazione,
l’autovelox è posizionato in città senza autorizzazione del Prefetto,
manca nel verbale l’indicazione di una ragione che rende ammissibile
la contestazione differita.
p. Se.t.am.
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna, 27 aprile 2011
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]