l`organizzazione del servizio istruzione del comune

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l`organizzazione del servizio istruzione del comune
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE
2. GLI ONERI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A CARICO DEL COMUNE
Gli oneri a carico dei comuni in relazione al funzionamento delle istituzioni scolastiche possono
essere desunti da un’accurata analisi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e di alcuni
articoli del D.Lgs. 297/1994: art. 85 (edilizia), art. 89 (edifici-palestre-impianti sportivi), art. 107
(scuole materne), art. 159 (scuole elementari), art. 190 (scuole medie), art. 201 (scuole superiori).
In particolare con la L. 23/96 sono stati trasferiti ai comuni alcuni oneri precedentemente sostenuti
dallo Stato, ed alle province alcuni oneri dei comuni. Ai comuni sono state affidate in generale le
competenze sulle scuole materne, elementari e medie, alle province le competenze su tutti gli
istituti superiori.
2.1. Edilizia scolastica
Spetta ai comuni la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 23/96, l’ente locale può delegare alle singole istituzioni
scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria, previa assegnazione
dei fondi necessari all’esercizio delle funzioni delegate.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del D.Lgs 626/94, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico
(art. 4, comma 12 del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96).
Gli enti locali avrebbero dovuto completare gli interventi necessari alla messa in sicurezza entro
l’1.1.2005 (D.P.R. 380/2001). La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 625) consente alle regioni di
fissare un nuovo termine per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, comunque non
successivo al 21.12.2009, previa stipula di appositi “patti per la sicurezza” che prevedano
l’impegno finanziario paritetico di stato, regioni ed enti locali.
2.2. Arredi
Gli oneri per la fornitura degli arredi sono a carico dei comuni per le scuole elementari e medie e
della provincia per le scuole secondarie di istruzione superiore. Per quanto concerne gli arredi per
le scuole materne l’art. 107 del D.Lgs 297/94 li pone a carico dello stato insieme agli oneri per le
attrezzature ed i materiali di gioco, mentre l’art. 3 della L. 23/96 li pone in capo ai comuni.
2.3. Spese per gestione e funzionamento
Gli enti locali sono tenuti ad assegnare fondi alle scuole o provvedere direttamente per le spese
varie d’ufficio necessarie al funzionamento delle segreterie amministrative (cancelleria, piccole
attrezzature, registri, manutenzione strumenti informatici).
Sono inoltre in capo agli enti locali le spese per le utenze elettriche, per la provvista di gas e
acqua, per il riscaldamento e relativi impianti.
2.4. Spese telefoniche
Le spese telefoniche ad uso amministrativo sono a carico degli enti locali, sia per l’installazione
degli impianti sia per il pagamento delle bollette e relativi canoni.
Più problematica è invece l’attribuzione degli oneri relativi ai collegamenti internet dei laboratori
informatici. Il dettato letterale della norma sembrerebbe escludere detti oneri, che riguardano la
didattica, tra le spese a carico degli enti locali
Così anche le spese sostenute per l’invio di telegrammi effettuati con l’uso del telefono, che la
scuola generalmente impiega per la convocazione dei supplenti, non sarebbero a carico dell’ente
locale.
2.5. Spese di pulizia dei locali scolastici
Il Ministero dell’Interno inizialmente sosteneva (Circ. n. 15 del 20/11/1995) che le spese di pulizia
non fossero a carico degli enti locali ma sulla base dei problemi gestionali che si verificarono in
seguito a detto parere, lo stesso Ministero (Circ. 30/12/1995) ha consentito la temporanea
prosecuzione dei contratti di pulizia in corso per assicurare lo svolgimento di un servizio
costituzionalmente garantito, in attesa che gli oneri fossero assunti dallo Stato.
Il Consiglio di Stato, con parere n. 1784 del 25/09/1996, ha sposato un’interpretazione diversa in
base a cui tra le “spese varie d’ufficio” di cui all’art. 3 della L. 23/96 dovesse essere compreso tutto
ciò che serve a far funzionare una scuola, incluse le spese di pulizia, non ritenendo più pertinente
“la distinzione tra le spese attinenti ai materiali per la pulizia dei locali e quelle relative al personale
di servizio”.
Di diverso avviso l’ANCI che ha sempre sostenuto la tesi per cui gli oneri sulle pulizie nelle scuole
discendessero dall’obbligo di fornire il personale di servizio alle scuole e non dalla loro allocazione
tra le “spese varie d’ufficio”.
Con l’approvazione della legge 124/99 che ha trasferito il personale ATA allo Stato, è stato
eliminato dalle competenze dei Comuni quello che precedentemente la legge definiva “l’onere
della fornitura del personale di servizio” e quindi, sempre secondo l’ANCI, anche quello della
pulizia dei locali e dei relativi materiali.
Sulle stesse posizioni sostenute dall’ANCI si sono attestati autorevoli pareri , argomentando a
partire dal fatto che l’art. 3 della legge 23/96 non è una norma di riforma del T.U. 297/94 ma una
disposizione esplicitamente attuativa dell’art. 14, 1° comma, lettera i, della Legge 142/90 e che
laddove l’art. 3 della L. 23/96 ha inteso ampliare le competenze dei comuni, in deroga all’art. 10
della L. 142/90, lo ha fatto esplicitamente indicando in modo analitico i nuovi oneri, come è
accaduto ad es. con le spese telefoniche delle scuole elementari, precedentemente in carico allo
Stato. Pertanto rimane fermo il principio che tra le spese varie d’ufficio devono essere ricompresse
solo le voci sostenute ricorrentemente dai comuni prima della adozione della Legge 23/96, così
come regolate dalle precedenti disposizioni, riordinate nel T.U. del ’94, e come risultavano già
elencate nella Circolare del Ministero degli interni n° 15 del 21.5.80 (materiale didattico, arredi
scolastici, registri e stampati).
Va poi ricordato che in conseguenza del trasferimento del personale ATA allo Stato, l'art. 35, c. 9,
della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), ha stabilito che "le istituzioni scolastiche possono
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali
scolastici e delle loro pertinenze". La facoltà attribuita dalla norma citata alle istituzioni di
provvedere a mezzo di soggetti terzi anche ai servizi di pulizia delle scuole, implica
necessariamente la titolarità - ossia l'obbligo - a provvedere a tale compito da parte delle
medesime istituzioni, compito che non può essere ragionevolmente disgiunto fra "obbligazione" e
"strumenti per adempiere", posto che si tratta di una "obbligazione di fare" le cui modalità risultano
nelle cure del medesimo soggetto obbligato, e cioè delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito degli
strumenti ovvero delle modalità per cui le predette istituzioni devono provvedere alle pulizie, rientra
certamente il materiale per mezzo del quale il servizio viene svolto.
Questo estratto fa parte
della documentazione relativa al corso
”L’Organizzazione del Servizio Istruzione
del Comune”
Autore: Barbaro Riccardo
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