Schema di Contratto ANTINCENDIO 2015-2017
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Schema di Contratto ANTINCENDIO 2015-2017
SCHEMA DI CONTRATTO disciplinante il servizio di manutenzione periodica e fornitura accessoria di presidi antincendio in uso ad ATV SRL, per il periodo dal 01.06.2015 al 31.05.2017. Con la presente scrittura privata non autenticata, tra ATV SRL - Azienda Trasporti Verona SRL (di seguito indicata come “ATV” o “Azienda”) con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, cod. fisc., part. IVA e iscrizione al Registro Imprese di Verona n. 03644010237, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Stefano Zaninelli, nato a Verona il 15.10.1959, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATV SRL assunta nella seduta del 00.00.0000 e L’Impresa ____________ (di seguito indicata anche come “Impresa”) con sede in _________, Via ________n. ____, cod.fisc. _____________, part.IVA ___________, legalmente rappresentata dal sig. _____________, nato a __________il ___________ si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto del contratto e modalità di esecuzione. Il presente contratto disciplina il servizio di manutenzione periodica e fornitura accessoria di presidi antincendio in uso ad ATV SRL, presenti sia a bordo di autobus e altri veicoli, sia presso le sedi aziendali. L’Impresa è obbligata ad effettuare la manutenzione di tutti i presidi antincendio in uso ad ATV, dettagliatamente specificati nell’allegato “Capitolato Tecnico dei presidi antincendio” (di seguito indicato come “Capitolato Tecnico”), con le modalità ivi indicate e, in ogni caso, conformemente alle prescrizioni normative vigenti e alle regole di buona tecnica. Il codice “CIG” attribuito dall’ANAC in sede di gara e da utilizzare ai fini di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente: 6246740CE9. Art. 2. Durata del contratto e facoltà di proroga. La durata del presente contratto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro), dal 01.06.2015 al 31.05.2017. ATV si riserva la facoltà opzionale di prorogare unilateralmente, anche con più atti successivi, la durata del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, di un ulteriore periodo complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici), previa semplice comunicazione da inviarsi a mezzo racc. A.R. o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza contrattuale. L’Impresa assegnataria si obbliga sin d’ora, con la sottoscrizione del presente contratto, ad accettare la o le eventuali proroghe che venissero disposte da ATV. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà - in difetto di comunicazione di proroga - senza necessità di disdetta o preavviso alcuno. 1 Art. 3. Prezzo complessivo e costo della sicurezza. Modalità di pagamento. Il prezzo viene calcolato, come da offerta economica, moltiplicando l’offerta unitaria per il numero delle operazioni. Il prezzo complessivo annuo, sulla base delle operazioni preventivate, è quindi stimato in Euro 00.000,00 (________________________/00) + IVA, ivi incluso il costo relativo alla sicurezza del lavoro stimato dall’Impresa in Euro 00,00 (______________/00), come da offerta economica. Il costo totale della sicurezza per il rischio da interferenza, non ribassabile per legge e quindi non ricompreso nell’importo a base di gara, è stimato da ATV in Euro 250,00 // 500,00 e si aggiungerà al prezzo complessivo. L’Impresa dichiara di essere consapevole dei rischi connessi alle attività svolte da ATV e di quelli da interferenza; si impegna ad attenersi alle disposizioni concordate con ATV e riportate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che viene allegato al presente contratto a pena di nullità. Si impegna inoltre a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento ogniqualvolta sia richiesto da ATV. Eventuali servizi o forniture aggiuntivi, rispetto a quanto incluso a corpo nel presente contratto, saranno remunerati a misura in base alle tariffe offerte. Per servizi o forniture non quotati, l’Impresa dovrà previamente formulare una specifica offerta da sottoporre ad ATV per espressa autorizzazione scritta. I corrispettivi di competenza dovranno essere fatturati mensilmente a consuntivo e saranno pagati, a mezzo bonifico bancario, nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese a decorrere dalla data del protocollo ATV attestante il ricevimento della relativa fattura, recante il codice “CIG” inerente al contratto qui disciplinato, purché l’Impresa risulti regolare ai fini del DURC. Come precisato più avanti, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è comunque operata la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi moratori - quella indicata dalla banca ordinante nell’apposita comunicazione inviata ad ATV. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, verranno riconosciuti all’Impresa interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231. In tal caso, l’Impresa dovrà emettere idoneo documento contabile a conguaglio. In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell’anno successivo, senza l’applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori. Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ATV di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 Codice civile. Art. 4. Revisione periodica del prezzo. Ai sensi dell’art. 115 (“Adeguamenti dei prezzi”) del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto qui disciplinato è soggetto a revisione annuale del prezzo a partire dalla seconda annualità contrattuale. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione dei servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. In difetto di tali dati, si farà riferimento agli indici Istat FOI. 2 Art. 5. Obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, l’Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore. ATV potrà altresì sospendere i pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Impresa. L’Impresa rinuncia ad opporre eccezioni e ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti di ATV in relazione a quanto prescritto dal presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di ATV del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010). Art. 6. Garanzia definitiva. Clausola risolutiva. L’Impresa dovrà produrre ad ATV - entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell’efficacia - una garanzia definitiva di importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). La garanzia è prestata a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili all’Impresa e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATV nei confronti dell’Impresa; fatta salva, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore. L’Impresa sarà obbligata a reintegrare la garanzia qualora durante l’esecuzione del contratto ATV dovesse escuterla. La reintegrazione della garanzia dovrà avvenire nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATV; trascorso inutilmente il termine, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile per fatto e colpa dell’Impresa ed incamerare la rimanente parte di garanzia, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l’importo corrispondente alla reintegrazione della garanzia. La garanzia resterà vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque finché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza. Essa dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare: • la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • l’operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a “prima (o semplice) richiesta di ATV e senza eccezioni”; 3 • la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l’eventuale decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l’Ente garantito ATV dall’onere di agire nei termini ivi previsti; • che in caso di escussione della garanzia, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla garanzia, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona; • che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall’Ente garantito ATV mediante restituzione dell’originale della garanzia o espressa dichiarazione liberatoria scritta. Qualora l’Impresa non produca la garanzia entro il termine sopra indicato, ovvero presti una garanzia non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATV avrà facoltà di revocare l’assegnazione del servizio in oggetto e risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente azione risarcitoria. In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della garanzia senza obbligo di corrispondere interessi sull’importo della garanzia medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo. Art. 7. Penali. Clausola risolutiva espressa. ATV effettuerà, direttamente o attraverso società specializzata, verifiche sui servizi ed eventuali prodotti forniti al fine di controllare la loro rispondenza alle caratteristiche richieste. Un addetto ATV potrà presenziare a tutte le operazioni previste nel Capitolato Tecnico. Qualora il contratto venga eseguito in modo non conforme a quanto previsto in Capitolato Tecnico, potranno essere applicate le seguenti penali, suscettibili di essere cumulate in caso di inadempimenti plurimi: a) per fornitura di materiale non conforme alla normativa vigente o alle caratteristiche dichiarate in offerta o carente delle qualità essenziali 150,00 (centocinquanta) euro per ogni articolo non conforme; 50,00 b) ritardo di oltre 15 (quindici) giorni nell’effettuazione di una manutenzione (cinquanta) euro per ogni ritardata manutenzione; c) ritardo di oltre 30 (trenta) giorni nell’effettuazione di una manutenzione o mancata effettuazione 150,00 (centocinquanta) euro per ogni ritardata o mancata manutenzione; d) per ogni manutenzione effettuata in modo non conforme al Capitolato o alle norme di legge o alle norme di buona tecnica 100,00 (cento) euro per ogni manutenzione inesatta. ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell’Impresa, con incameramento dell’intero importo cauzionale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, qualora siano riscontrati almeno cinque casi di inadempienze di cui ai predetti punti a), c), d). Oltre all’applicazione delle penali, verrà ovviamente scomputato dal corrispettivo l’importo corrispondente alla mancata esecuzione dell’obbligazione. Il pagamento delle penali suddette non esime l’Impresa dall’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto, potendo pertanto ATV - in aggiunta all’applicazione delle penali - sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 Codice civile e rifiutare il pagamento delle prestazioni non esattamente adempiute. Per l’applicazione delle penali, qualora l’Impresa non provveda a pagare la relativa nota di 4 debito (fuori regime IVA) entro trenta giorni dalla sua emissione, ATV potrà compensare l’importo delle penali medesime con i debiti verso l’Impresa. Art. 8. Responsabilità dell’Impresa. In corso di contratto, l’Impresa dovrà assicurare la reperibilità di un Responsabile del servizio, identificato nella persona del Sig. ____________________ , che dovrà: • pianificare e coordinare l’attività contrattualmente dovuta, assicurandone la piena e corretta esecuzione; • fornire assistenza tecnica ove necessario; • gestire la reportistica e consuntivazione delle operazioni effettuate, anche ai fini della fatturazione; • collaborare con il committente alla tenuta dei registri di manutenzione; • recepire le eventuali osservazioni e le istanze dei responsabili di ATV. Le generalità e recapiti telefonici - sempre funzionanti e raggiungibili - del Responsabile del servizio dovranno essere comunicati ad ATV prima dell’inizio del contratto. L’eventuale sostituzione del Responsabile dovrà essere previamente comunicata per iscritto ad ATV. L’Impresa dovrà comunicare preventivamente per iscritto i nomi dei propri incaricati all’esecuzione contrattuale, nonché i veicoli utilizzati. ATV potrà disporre la sostituzione degli operatori che non risultassero di proprio gradimento, mediante motivata comunicazione scritta. Qualora l’Impresa non ottemperi entro 15 (quindici) giorni, ATV potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento). L’Impresa si obbliga al rispetto degli impegni presi ai precedenti punti, ma potrà comunque proporre l’esecuzione di attività che ritenesse necessarie o utili al raggiungimento della qualità e caratteristiche delle prestazioni da eseguirsi. L’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti al contratto ed in particolare: a) ad assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza; b) a provvedere alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l’assistenza malattia e previdenza sociale ed a osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro; c) ad attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, adottando tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o alle cose; d) ad osservare durante la permanenza nelle sedi di ATV i regolamenti e le procedure aziendali. Art. 9. Divieto di cessione del contratto. È vietata all’Impresa la cessione - anche parziale - del contratto, a pena di nullità. Art. 10. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa. Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca ATV, ai sensi dell’art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in 5 corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti nascenti dal presente contratto; in caso di violazione di tale obbligo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intero importo cauzionale e salva la risarcibilità del danno ulteriore. Si rammenta, infine, che l’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica ai settori speciali (nel cui ambito di attività rientra ATV) in quanto non espressamente richiamato dall’art. 206 del medesimo Codice dei contratti pubblici. Art. 11. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c). Il presente contratto si risolverà di diritto - senza che all’Impresa assegnataria spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata l’assegnazione all’Impresa medesima (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del codice civile). Di conseguenza l’Impresa assegnataria, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata all’esecuzione del contratto. Art. 12. Facoltà di recesso per procedura concorsuale. ATV si riserva la facoltà di recesso immediato dal contratto qui disciplinato - per fatto e colpa dell’Impresa e senza alcun onere od obbligazione a carico di ATV - qualora l’Impresa sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV potrà rivalersi sulla garanzia dei danni subiti. Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall’art. 1461 del codice civile. Art. 13. Forme di comunicazione, recapiti e computo dei termini. Le comunicazioni scritte tra ATV e l’Impresa inerenti al servizio in oggetto avverranno a mezzo raccomandata A.R. o fax ai seguenti indirizzi e recapiti fax: _____________ ATV SRL _________________ Lungadige Galtarossa n. 5 ________________ 37133 VERONA fax: ________________ fax n. 045.8057800 Le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi. Per il computo di tutti i termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, si applicano - se non diversamente previsto da una specifica clausola - le norme di cui all’art. 155 del codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono di calendario comune. Art. 14. Trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, le parti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, dichiarano di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente contratto e nei limiti fissati dalle vigenti norme. 6 Art. 15. Disposizione di rinvio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre normative in materia, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili. Art. 16. Legge applicabile e Foro competente. Il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all’Impresa di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali. Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Verona. Art. 17. Registrazione in caso d’uso. Imposta di bollo. La presente scrittura privata non autenticata, in quanto disciplinante esclusivamente operazioni soggette ad I.V.A., è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a mente dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Imposta di bollo ed eventuali altri oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono interamente a carico dell’Impresa. Art. 18. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010). L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di subappalto e di subcontratto, l’Impresa ha l’obbligo di inserire nei contratti stipulandi con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Posto che in capo ad ATV SRL è stabilito l’obbligo di verificare tale circostanza, l’Impresa dovrà consegnare, alla scrivente ATV SRL, copia autentica di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, introdotto dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 19. Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, l’Impresa si impegna, nei rapporti con ATV 7 SRL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATV SRL quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere. L’Impresa informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all’indirizzo www.atv.verona.it e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica. In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del contraente, sarà facoltà di ATV SRL risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Impresa dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, ATV SRL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici. Art. 20. Allegati al contratto. Sono allegati al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale: – il “Capitolato Tecnico dei presidi antincendio” sottoscritto per accettazione dall’Impresa; – il documento di valutazione dei rischi da interferenza. Verona, lì ______________ IMPRESA ( ________________ ) ATV SRL ( dott. Stefano ZANINELLI ) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341, comma 2 c.c., le parti approvano specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli del presente contratto: Art. 2. Durata del contratto e facoltà di proroga. Art. 7. Penali. Clausola risolutiva espressa. Art. 10. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa. Art. 11. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c). Art. 16. Legge applicabile e Foro competente. Verona, lì ______________ IMPRESA ( ________________ ) ATV SRL ( dott. Stefano ZANINELLI ) 8