Schema di Contratto ANTINCENDIO 2015-2017

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Schema di Contratto ANTINCENDIO 2015-2017
SCHEMA DI CONTRATTO
disciplinante il servizio di manutenzione periodica e fornitura accessoria di presidi
antincendio in uso ad ATV SRL, per il periodo dal 01.06.2015 al 31.05.2017.
Con la presente scrittura privata non autenticata,
tra
ATV SRL - Azienda Trasporti Verona SRL (di seguito indicata come “ATV” o “Azienda”)
con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5, cod. fisc., part. IVA e iscrizione al Registro
Imprese di Verona n. 03644010237, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott.
Stefano Zaninelli, nato a Verona il 15.10.1959, autorizzato alla sottoscrizione del presente
contratto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATV SRL assunta nella
seduta del 00.00.0000
e
L’Impresa ____________ (di seguito indicata anche come “Impresa”) con sede in
_________, Via ________n. ____, cod.fisc. _____________, part.IVA ___________,
legalmente rappresentata dal sig. _____________, nato a __________il ___________
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Oggetto del contratto e modalità di esecuzione.
Il presente contratto disciplina il servizio di manutenzione periodica e fornitura accessoria di
presidi antincendio in uso ad ATV SRL, presenti sia a bordo di autobus e altri veicoli, sia
presso le sedi aziendali.
L’Impresa è obbligata ad effettuare la manutenzione di tutti i presidi antincendio in uso ad
ATV, dettagliatamente specificati nell’allegato “Capitolato Tecnico dei presidi antincendio”
(di seguito indicato come “Capitolato Tecnico”), con le modalità ivi indicate e, in ogni caso,
conformemente alle prescrizioni normative vigenti e alle regole di buona tecnica.
Il codice “CIG” attribuito dall’ANAC in sede di gara e da utilizzare ai fini di quanto previsto
dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:
6246740CE9.
Art. 2. Durata del contratto e facoltà di proroga.
La durata del presente contratto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro), dal 01.06.2015 al
31.05.2017.
ATV si riserva la facoltà opzionale di prorogare unilateralmente, anche con più atti successivi,
la durata del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, di un ulteriore
periodo complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici), previa semplice comunicazione
da inviarsi a mezzo racc. A.R. o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza
contrattuale.
L’Impresa assegnataria si obbliga sin d’ora, con la sottoscrizione del presente contratto, ad
accettare la o le eventuali proroghe che venissero disposte da ATV.
È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà - in difetto di comunicazione
di proroga - senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.
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Art. 3. Prezzo complessivo e costo della sicurezza. Modalità di pagamento.
Il prezzo viene calcolato, come da offerta economica, moltiplicando l’offerta unitaria per il
numero delle operazioni.
Il prezzo complessivo annuo, sulla base delle operazioni preventivate, è quindi stimato in
Euro 00.000,00 (________________________/00) + IVA, ivi incluso il costo relativo alla
sicurezza del lavoro stimato dall’Impresa in Euro 00,00 (______________/00), come da
offerta economica.
Il costo totale della sicurezza per il rischio da interferenza, non ribassabile per legge e quindi
non ricompreso nell’importo a base di gara, è stimato da ATV in Euro 250,00 // 500,00 e si
aggiungerà al prezzo complessivo.
L’Impresa dichiara di essere consapevole dei rischi connessi alle attività svolte da ATV e di
quelli da interferenza; si impegna ad attenersi alle disposizioni concordate con ATV e
riportate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che viene
allegato al presente contratto a pena di nullità. Si impegna inoltre a partecipare alle riunioni di
cooperazione e coordinamento ogniqualvolta sia richiesto da ATV.
Eventuali servizi o forniture aggiuntivi, rispetto a quanto incluso a corpo nel presente
contratto, saranno remunerati a misura in base alle tariffe offerte. Per servizi o forniture non
quotati, l’Impresa dovrà previamente formulare una specifica offerta da sottoporre ad ATV
per espressa autorizzazione scritta.
I corrispettivi di competenza dovranno essere fatturati mensilmente a consuntivo e saranno
pagati, a mezzo bonifico bancario, nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese a decorrere dalla
data del protocollo ATV attestante il ricevimento della relativa fattura, recante il codice “CIG”
inerente al contratto qui disciplinato, purché l’Impresa risulti regolare ai fini del DURC.
Come precisato più avanti, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è comunque
operata la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi
moratori - quella indicata dalla banca ordinante nell’apposita comunicazione inviata ad ATV.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, verranno riconosciuti all’Impresa
interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231. In tal caso, l’Impresa
dovrà emettere idoneo documento contabile a conguaglio.
In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31
dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell’anno successivo, senza
l’applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.
Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ATV di sospendere i pagamenti per giusta causa
e/o di opporre l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 Codice civile.
Art. 4. Revisione periodica del prezzo.
Ai sensi dell’art. 115 (“Adeguamenti dei prezzi”) del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto qui
disciplinato è soggetto a revisione annuale del prezzo a partire dalla seconda annualità
contrattuale. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili dell’acquisizione dei servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. In difetto di tali dati, si farà riferimento agli
indici Istat FOI.
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Art. 5. Obblighi di cui all’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, l’Impresa deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intera garanzia e
salva la risarcibilità del danno ulteriore.
ATV potrà altresì sospendere i pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi dell’Impresa. L’Impresa rinuncia ad opporre eccezioni e ad
avanzare qualsiasi pretesa nei confronti di ATV in relazione a quanto prescritto dal presente
articolo.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010, in ogni
caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte di ATV del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 4, comma 3 del D.P.R. n.
207/2010).
Art. 6. Garanzia definitiva. Clausola risolutiva.
L’Impresa dovrà produrre ad ATV - entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, costituendone
una condizione sospensiva dell’efficacia - una garanzia definitiva di importo pari a Euro
5.000,00 (cinquemila/00).
La garanzia è prestata a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi
contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del
risarcimento degli eventuali danni imputabili all’Impresa e a garanzia di qualsiasi ragione di
credito di ATV nei confronti dell’Impresa; fatta salva, nel caso in cui la garanzia risultasse
insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.
L’Impresa sarà obbligata a reintegrare la garanzia qualora durante l’esecuzione del contratto
ATV dovesse escuterla. La reintegrazione della garanzia dovrà avvenire nel termine
perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATV; trascorso inutilmente il termine, ATV
potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile per fatto e colpa
dell’Impresa ed incamerare la rimanente parte di garanzia, salva la risarcibilità del danno
ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l’importo corrispondente alla
reintegrazione della garanzia.
La garanzia resterà vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di
legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque finché non sia stata definita qualsiasi
eventuale eccezione, controversia o pendenza. Essa dovrà essere prestata mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia
assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:
• la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• l’operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola
a “prima (o semplice) richiesta di ATV e senza eccezioni”;
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•
la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l’eventuale decorrenza dei
termini di cui all’art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l’Ente garantito ATV
dall’onere di agire nei termini ivi previsti;
• che in caso di escussione della garanzia, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del
fideiussore fondate sulla garanzia, il Foro competente sarà esclusivamente quello di
Verona;
• che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall’Ente garantito ATV mediante
restituzione dell’originale della garanzia o espressa dichiarazione liberatoria scritta.
Qualora l’Impresa non produca la garanzia entro il termine sopra indicato, ovvero presti una
garanzia non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATV avrà
facoltà di revocare l’assegnazione del servizio in oggetto e risolvere il contratto di diritto ex
art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente azione risarcitoria.
In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà
legittimamente sospendere lo svincolo della garanzia senza obbligo di corrispondere interessi
sull’importo della garanzia medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
Art. 7. Penali. Clausola risolutiva espressa.
ATV effettuerà, direttamente o attraverso società specializzata, verifiche sui servizi ed
eventuali prodotti forniti al fine di controllare la loro rispondenza alle caratteristiche richieste.
Un addetto ATV potrà presenziare a tutte le operazioni previste nel Capitolato Tecnico.
Qualora il contratto venga eseguito in modo non conforme a quanto previsto in Capitolato
Tecnico, potranno essere applicate le seguenti penali, suscettibili di essere cumulate in caso di
inadempimenti plurimi:
a) per fornitura di materiale non conforme alla normativa vigente o alle caratteristiche
dichiarate in offerta o carente delle qualità essenziali
150,00 (centocinquanta) euro per
ogni articolo non conforme;
50,00
b) ritardo di oltre 15 (quindici) giorni nell’effettuazione di una manutenzione
(cinquanta) euro per ogni ritardata manutenzione;
c) ritardo di oltre 30 (trenta) giorni nell’effettuazione di una manutenzione o mancata
effettuazione
150,00 (centocinquanta) euro per ogni ritardata o mancata manutenzione;
d) per ogni manutenzione effettuata in modo non conforme al Capitolato o alle norme di
legge o alle norme di buona tecnica
100,00 (cento) euro per ogni manutenzione
inesatta.
ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa
dell’Impresa, con incameramento dell’intero importo cauzionale e salva la risarcibilità del
danno ulteriore, qualora siano riscontrati almeno cinque casi di inadempienze di cui ai predetti
punti a), c), d).
Oltre all’applicazione delle penali, verrà ovviamente scomputato dal corrispettivo l’importo
corrispondente alla mancata esecuzione dell’obbligazione.
Il pagamento delle penali suddette non esime l’Impresa dall’esatto adempimento di tutte le
obbligazioni previste nel presente contratto, potendo pertanto ATV - in aggiunta
all’applicazione delle penali - sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 Codice
civile e rifiutare il pagamento delle prestazioni non esattamente adempiute.
Per l’applicazione delle penali, qualora l’Impresa non provveda a pagare la relativa nota di
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debito (fuori regime IVA) entro trenta giorni dalla sua emissione, ATV potrà compensare
l’importo delle penali medesime con i debiti verso l’Impresa.
Art. 8. Responsabilità dell’Impresa.
In corso di contratto, l’Impresa dovrà assicurare la reperibilità di un Responsabile del servizio,
identificato nella persona del Sig. ____________________ , che dovrà:
•
pianificare e coordinare l’attività contrattualmente dovuta, assicurandone la piena e
corretta esecuzione;
•
fornire assistenza tecnica ove necessario;
•
gestire la reportistica e consuntivazione delle operazioni effettuate, anche ai fini della
fatturazione;
•
collaborare con il committente alla tenuta dei registri di manutenzione;
•
recepire le eventuali osservazioni e le istanze dei responsabili di ATV.
Le generalità e recapiti telefonici - sempre funzionanti e raggiungibili - del Responsabile del
servizio dovranno essere comunicati ad ATV prima dell’inizio del contratto.
L’eventuale sostituzione del Responsabile dovrà essere previamente comunicata per iscritto ad
ATV.
L’Impresa dovrà comunicare preventivamente per iscritto i nomi dei propri incaricati
all’esecuzione contrattuale, nonché i veicoli utilizzati.
ATV potrà disporre la sostituzione degli operatori che non risultassero di proprio gradimento,
mediante motivata comunicazione scritta. Qualora l’Impresa non ottemperi entro 15 (quindici)
giorni, ATV potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento).
L’Impresa si obbliga al rispetto degli impegni presi ai precedenti punti, ma potrà comunque
proporre l’esecuzione di attività che ritenesse necessarie o utili al raggiungimento della qualità
e caratteristiche delle prestazioni da eseguirsi.
L’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti al
contratto ed in particolare:
a) ad assicurare al proprio personale un trattamento normativo e retributivo non inferiore a
quanto stabilito dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza;
b) a provvedere alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l’assistenza malattia
e previdenza sociale ed a osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di legislazione
del lavoro;
c) ad attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
adottando tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di
infortuni e danni alle persone o alle cose;
d) ad osservare durante la permanenza nelle sedi di ATV i regolamenti e le procedure
aziendali.
Art. 9. Divieto di cessione del contratto.
È vietata all’Impresa la cessione - anche parziale - del contratto, a pena di nullità.
Art. 10. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.
Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione se non vi aderisca ATV,
ai sensi dell’art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in
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corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà
definita qualsiasi pretesa ed eccezione.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art.
1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti nascenti dal presente contratto; in caso di
violazione di tale obbligo, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456
Codice civile per fatto e colpa dell’Impresa, con conseguente incameramento dell’intero
importo cauzionale e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Si rammenta, infine, che l’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 non si applica ai settori speciali (nel
cui ambito di attività rientra ATV) in quanto non espressamente richiamato dall’art. 206 del
medesimo Codice dei contratti pubblici.
Art. 11. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c).
Il presente contratto si risolverà di diritto - senza che all’Impresa assegnataria spetti alcun
risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata l’assegnazione
all’Impresa medesima (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del codice
civile).
Di conseguenza l’Impresa assegnataria, non appena venutane a conoscenza, dovrà
immediatamente sospendere ogni attività finalizzata all’esecuzione del contratto.
Art. 12. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
ATV si riserva la facoltà di recesso immediato dal contratto qui disciplinato - per fatto e colpa
dell’Impresa e senza alcun onere od obbligazione a carico di ATV - qualora l’Impresa sia
sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale (fallimento, amministrazione controllata,
ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV potrà
rivalersi sulla garanzia dei danni subiti.
Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall’art. 1461 del codice civile.
Art. 13. Forme di comunicazione, recapiti e computo dei termini.
Le comunicazioni scritte tra ATV e l’Impresa inerenti al servizio in oggetto avverranno a
mezzo raccomandata A.R. o fax ai seguenti indirizzi e recapiti fax:
_____________
ATV SRL
_________________
Lungadige Galtarossa n. 5
________________
37133 VERONA
fax: ________________
fax n. 045.8057800
Le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.
Per il computo di tutti i termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, si
applicano - se non diversamente previsto da una specifica clausola - le norme di cui all’art.
155 del codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono di calendario comune.
Art. 14. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, le parti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, dichiarano di prestare il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente contratto e nei limiti fissati dalle
vigenti norme.
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Art. 15. Disposizione di rinvio.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio alle norme del
codice civile ed alle altre normative in materia, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie
direttamente applicabili.
Art. 16. Legge applicabile e Foro competente.
Il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per
quanto concerne la sua interpretazione.
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai
diritto all’Impresa di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la
modificazione delle prestazioni contrattuali.
Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al presente contratto è esclusivamente
competente il Foro di Verona.
Art. 17. Registrazione in caso d’uso. Imposta di bollo.
La presente scrittura privata non autenticata, in quanto disciplinante esclusivamente
operazioni soggette ad I.V.A., è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a mente dell’art. 5,
comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Imposta di bollo ed eventuali altri oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del
presente contratto sono interamente a carico dell’Impresa.
Art. 18. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010).
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di
immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge
13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge
n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del
medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica
relativa ai dati trasmessi.
In caso di subappalto e di subcontratto, l’Impresa ha l’obbligo di inserire nei contratti
stipulandi con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010. Posto che in capo ad ATV SRL è stabilito l’obbligo di verificare tale
circostanza, l’Impresa dovrà consegnare, alla scrivente ATV SRL, copia autentica di eventuali
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate all’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, introdotto dall’art. 7 del D.L.
12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
Art. 19. Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, l’Impresa si impegna, nei rapporti con ATV
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SRL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento,
approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATV SRL quale parte integrante del Modello
Organizzativo adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le
condizioni, che dichiara di ben conoscere.
L’Impresa informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di
Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all’indirizzo
www.atv.verona.it e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne
parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi,
soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del
contraente, sarà facoltà di ATV SRL risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo
in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Impresa dovrà manlevare e tenere indenne, a
semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, ATV SRL e, per essa, i suoi aventi
causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi
inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali
violazioni dei predetti Codici.
Art. 20. Allegati al contratto.
Sono allegati al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
– il “Capitolato Tecnico dei presidi antincendio” sottoscritto per accettazione dall’Impresa;
– il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
Verona, lì ______________
IMPRESA
( ________________ )
ATV SRL
( dott. Stefano ZANINELLI )
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341, comma 2 c.c., le parti approvano specificamente il
contenuto dei sotto richiamati articoli del presente contratto:
Art. 2. Durata del contratto e facoltà di proroga.
Art. 7. Penali. Clausola risolutiva espressa.
Art. 10. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.
Art. 11. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c).
Art. 16. Legge applicabile e Foro competente.
Verona, lì ______________
IMPRESA
( ________________ )
ATV SRL
( dott. Stefano ZANINELLI )
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