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SOSTENIBILITÀ DEI BIOCARBURANTI IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2 PRINCIPALI PRESCRIZIONI VIGENTI - DIR 2009/28/CE (Direttiva RED) - DIR 2009/30/CE (Direttiva su qualità dei carburanti e sulla riduzione dei GHG derivanti dal loro utilizzo) - COM 2010/C 160/01 (identifica i sistemi volontari e nazionali per sostenibilità biocarburanti) - COM 2010/C 160/2 (attuazione pratica del regime UE di sostenibilità) - DECRETO LEGISLATIVO 28 del 3 marzo 2011 - Decreto Rinnovabili (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE) - DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE) - 2011/435441/UE DECISIONI di esecuzione della Commissione del 19/7/2011 (approvazione 7 schemi volontari) - Decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 – Sistema Nazionale di certificazione per i biocarburanti e bioliquidi. 3 LE INCENTIVAZIONI Il Decreto Rinnovabili (art. 33) incentiva espressamente: - i biocarburanti (ad eccezione di quelli prodotti da rifiuti e sottoprodotti) realizzati in impianti produttivi ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, per i quali è prevista una maggiorazione del 10% (sarà rilasciato un certificato di immissione in consumo ogni 9 Gcal di biocarburante immesse rispetto alle 10 degli altri biocarburanti); - i biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. - i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine non alimentare e alghe – in una parola di “seconda generazione” – con una maggiorazione del 100% riconoscendo a questi biocarburanti il doppio del valore di immissione (in termini di certificati di immissione rilasciati) rispetto a quelli standard. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti, in conformità a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione. 4 A partire dal 1/1/2012 possono contribuire al raggiungimento degli obblighi e possono accedere agli strumenti di sostegno solo i biocarburanti che rispettano i CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 5 RED – CRITERI DI SOSTENIBILITÀ Si applicano sia ai biocarburanti prodotti nell’UE sia a quelli importati 1. GHG saving > 35 % fino al 31/12/2016 • • • • Nel caso di impianti già in servizio al 23/1/08 la soglia 35% è obbligatoria dal 1/4/2013 50 % dal 2017 60 % dal gennaio 2018 per gli impianti la cui produzione è iniziata nel 2017 o successivamente Ricorso a metodi di calcolo (valori reali – all. V parte C) o a valori standard 2. No a materie prime ottenute su terreni che presentano elevato valore in biodiversità – foreste primarie, aree protette, terreni erbosi naturali 3. No a materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio – zone umide, zone boschive continue 3. No a materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 erano torbiere 4. Materie prime ottenute nel rispetto delle norme per le buone condizioni agricole e ambientali definite nel Regolamento CE 73/2009 6 I SOGGETTI OBBLIGATI 7 OPERATORI ECONOMICI E FORNITORI - Operatore economico ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in uno Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario; NB lo schema di Decreto aggiunge anche chi produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto - Fornitore il soggetto responsabile del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonchè i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali 8 OPERATORE ECONOMICO: OBBLIGHI - rilascia al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del SNC, ovvero di un accordo bilaterale tra Paesi o di un sistema volontario, nonchè un’autocertificazione relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di GHG prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia, della stessa partita. - mantiene a disposizione per i 5 anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione; al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità aderisce al SNC, ovvero ad un accordo bilaterale tra Paesi o ad un sistema volontario. - fornisce le informazioni (con modalità precise, affidabili e a prova di frode) che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti: misure adottate per la tutela si suolo, aria e acqua nonché per il ripristino dei terreni degradati + se il Paese d’origine della materia prima ha ratificato e attuato convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. - utilizza un sistema di equilibrio di massa per dimostrare che i criteri di sostenibilità sono mantenuti lungo tutto la catena di consegna. 9 FORNITORE: OBBLIGHI - deve assicurare un GHG saving del 6% al 2020; - a decorrere dal 1/1/12, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al MATT, per il tramite dell'ISPRA, un’autocertificazione sulle emissioni di GHG dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno: quantità, tipo, luogo d’acquisto e origine del combustibile fornito + le relative emissioni di GHG prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia; alla relazione di cui sopra, allega i documenti (certificato di sostenibilità + autocertificazione) comprovanti l'avvenuto accertamento del rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obblighi di informazione forniti dagli operatori economici; - mantiene a disposizione per i 5 anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate; - trasmette al MATT, entro il 1/1/13, una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto al 6%; - utilizza un sistema di equilibrio di massa per dimostrare che i criteri di sostenibilità sono mantenuti lungo tutto la catena di consegna. 10 Il metodo che permette di creare un nesso tra le informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali è noto sotto il nome di CATENA DI CUSTODIA 11 CATENA DI CUSTODIA è un sistema di Verifica dei Criteri di Sostenibilità Rintracciabilità dal campo al serbatoio 12 CATENA DI CUSTODIA La metodologia permette di perseguire i seguenti obiettivi: - Verificare la provenienza dei prodotti (localizzazione delle produzioni in campo, valutazione della conformità ai criteri relativi ai terreni); - Attribuire ad ogni anello della filiera i valori di emissioni di GHG; - Tracciare le partite di prodotto e le relative caratteristiche di sostenibilità lungo tutta la filiera (metodo dell’equilibrio di massa) In particolare il sistema di equilibrio di massa: - Consente che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse possano essere mescolati; - Permette che le informazioni in merito alle caratteristiche di sostenibilità restino associate ai diversi volumi delle partite che compongono la miscela. 13 SGS Italia S.p.A. Sistema della catena di custodia Verifica (facoltativa) di attuazione degli adempimenti previsti (Dlgs 55/11: art. 7bis c. 1,2,3,11 e art. 7quater c.4) Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità, degli obblighi d’informazione, equilibrio di massa (Dlgs 55/11: art. 7bis c. 5,8 e art.7quater c. 1 5) Dichiarazione di conformità Operatore Economico 1 Esito positivo della verifica Certificato di conformità aziendale Operatore Economico n Dichiarazione di conformità = certificato di sostenibilità Esito positivo della verifica Certificato di conformità aziendale Fornitore Esito positivo della verifica Attestato di convalida 14 BILANCIO DI MASSA 15 IL BILANCIO DI MASSA Il bilancio di massa rappresenta il sistema al quale gli operatori economici ed i fornitori sono tenuti ad aderire al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilità sono mantenuti lungo tutta la catena di custodia. L’adesione a tale sistema è resa evidente attraverso la definizione e attuazione di una procedura di rintracciabilità dei prodotti che permetta di: - determinare l’origine del prodotto; - identificare gli operatori a monte e a valle della propria Organizzazione; - facilitare la verifica delle informazioni sul prodotto; - fornire gli strumenti essenziali per comunicare le informazioni relative al prodotto. 16 GESTIONE DELLE MISCELE Il sistema del bilancio di massa permette di tenere associate alle diverse partite di prodotto le proprie caratteristiche di sostenibilità. Le due casistiche principali che si possono riscontrare sono: - segregazione fisica di lotti sostenibili da lotti non sostenibili; - miscelazione di lotti sostenibili con lotti non sostenibili. 17 SCHEMA DI GESTIONE DELLE MISCELE LS 1 Partita 1 Q1 E1 PROCESSO Resa: R% Emissioni GHG: EP LS out Partita 6 Q6=(Q1+Q2)xR% E6=E1+EP Partita 2 Q2 E1 LS out Partita 7 Q7=Q3xR% E7=E1+EP Partita 3 Q3 E2 LS out Partita 8 Q8=50%xQ4xR% E8=E2+EP LS 2 Partita 4 Q4 E2 LS out Partita 9 Q9=(50%xQ4+50%xQ5)xR% E9=E2+EP (solo per la Q4 sostenibile) LNS Partita 5 Q5 LNS Partita 10 Q10=50%xQ5xR% 18 GHG SAVING 19 GHG SAVING GHG saving = (Efossile-Ebio)/Efossile Ebio = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante (comprensive delle macrofasi di coltivazione, lavorazione e trasporto) Efossile = totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento (valore standard pari a 83,8 gCO2eq/MJ per tutti i carburanti) 20 GHG: LE OPZIONI DI CALCOLO Nella Direttiva RED sono riportati valori standard (all. V parte A) di GHG saving relativamente ad alcune filiere di produzione di biocarburanti; per le stesse filiere, valori standard disaggregati (all. V parte D) di emissioni di CO2eq per ciascuna macrofase che compone il ciclo di vita del biocarburante; una metodologia per il calcolo del valore reale (all. V parte C) di Ebio 21 PROCEDURA DI CALCOLO VALORE REALE Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall’uso di carburanti per autotrazione, biocarburanti e bioliquidi vengono calcolate secondo la seguente formula: E = il totale delle emissioni derivanti dall’uso del carburante, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per di MJ di carburante, gCO2eq/MJ eec = le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione; etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; eu = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso; esca = le riduzioni delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola; eccs = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio dovute alla fotosintesi; eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio; eee = le riduzioni di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione 22 METODO DI CALCOLO GHG SAVING L’art. 19 della RED (7 quinquies del Dlgs 55/11) definisce le modalità di calcolo del GHG saving. La comunicazione 160/02 del 2010 da parte della Commissione Europea chiarisce dette modalità e ne fornisce in allegato I uno schema esemplificativo. 23 CERTIFICAZIONE 24 LE 3 POSSIBILITÀ DI CERTIFICAZIONE Sono 3 le possibilità di certificazione rispetto ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti immessi al consumo a partire dal 1 gennaio 2012: - Adeguamento a un sistema nazionale di certificazione - Adeguamento ad un sistema di accordi bilaterali con Paesi - Un sistema di certificazione volontario 25 SERVIZI SGS GAP ANALYSIS in relazione alla prescrizioni ad oggi vigenti. Costituisce elemento iniziale per avviare un sistema di gestione della catena di custodia basato sui principi cardine della Direttiva (criteri di sostenibilità, GHG saving, bilancio di massa). ATTESTAZIONE dichiarazioni periodiche inviate dai fornitori agli enti competenti. CERTIFICAZIONE (SGS leader mondiale sugli schemi approvati) • • • • • • • • • ISCC (SGS Leader mondiale, market share 52%) – International Sustainability and Carbon Certification: schema di certificazione internazionale per le biomasse e i biocarburanti che descrive le regole e le procedure per la certificazione. Lo schema è approvato dalla Commissione Europea e riconosciuto dal governo tedesco. RSB (SGS unico ente accreditato al mondo) – Roundtable Sustainable Biofuels: approvato come conforme ai requisiti della RED, questo schema descrive i requisiti sociali e ambientali che gli operatori devono rispettare per essere attualmente certificati RSPO – Roundtable on sustainable Palm Oil: definisce i requisiti per la produzione sostenibile di olio di palma. RED CERT (market share SGS 23%) – schema tedesco redatto dalla associazioni di categoria e applicabile su scala europea. RTRS – Round table on Responsible Soy: norma riconosciuta dalla Commissione Europea creata nella seconda metà del 2010 per consentire alla soia così certificata di giungere sul mercato. Bonsucro (SGS Leader mondiale, primo certificato emesso da SGS) – Better sugarcane initiative: riconosciuta dalla Commissione Europea, questa norma ha come obiettivo il miglioramento della sostenibilità sociale, ambientale ed economica della canna da zucchero NTA8080: accordo tecnico olandese che descrive i requisiti per valutare la sostenibilità delle biomasse solide, liquide e gassose per applicazioni energetiche e per i carburanti da trasporto. RBSA: sistema volontario sviluppato da Abengoa e riconosciuto dalla Commissione Europea. 2BSvs: francese, è uno dei primi sette schemi ad aver ottenuto l'approvazione della Commissione Europea. Copre la verifica della produzione e della raccolta delle biomasse da parte dei produttori e dei primi raccoglitori, oltre che i requisiti per i sistemi di equilibrio di massa per gli impianti di produzione e gli altri operatori economici. VERIFICA • RTFO – Renewable transport fuel obligation: schema anglosassone sulla sostenibilità dei biocarburanti utilizzati nei trasporti 26 PERCHÈ SCEGLIERE SGS? Leader mondiale nell’offerta di servizi di verifica, ispezione, audit, certificazione Capacità nel trasformare le esigenze del cliente in soluzioni complete Capacità di costruire team qualificati per ogni progetto Offerta servizi su scala mondiale grazie ad un network esteso Accreditata in tutti gli schemi di gestione Riconosciuta indipendenza e imparzialità 27 © SGS SA 2009. ALL RIGHTS RESERVED. WWW.IT.SGS.COM 28