liguria vita protetta - Liguria Assicurazioni
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LIGURIA VITA PROTETTA unisex ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE (Tariffa 321 ) Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta Informativa Home Insurance Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/11/2013 Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 SOMMARIO SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ VI) ESCLUSIONI CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA ALLEGATO A – Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario incaricato in relazione alla causa del pagamento ALLEGATO B – Regolamento della Gestione Speciale FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA INFORMATIVA HOME INSURANCE Mod. ULV79F - Ed. 122013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 SOMMARIO PAGINA 1 di 1 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. 1) Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L’impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del Gruppo Assicurativo UNIPOL, direzione e coordinamento UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa in base all’ultimo bilancio approvato (1) Patrimonio netto € 9.282.429 Capitale sociale € 6.000.000 interamente versato Totale riserve patrimoniali € 3.282.429 Indice di solvibilità della gestione vita (2) 196,84% 1) 2) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è Liguria Vita Protetta unisex. 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall’assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. Il contratto è offerto in tariffa unisex, quindi non varia a secondo del sesso dell’Assicurato. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima: 10 anni Durata massima: 20 anni In ogni caso l’età alla scadenza contrattuale dell’Assicurato non potrà essere superiore a 85 anni Riscatto 1.f) il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno le prime tre annualità di premio. Pagamento dei premi Periodicità Premio annuo costante Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 SCHEDA SINTETICA PAGINA 1 di 4 Premio minimo 2) Euro 1.200,00 importo minimo premio annuo Caratteristiche del contratto L’assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell’Assicurato. Il livello di copertura può essere ampliato mediante assicurazioni accessorie abbinabili all’assicurazione principale. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici precedentemente richiamati; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto 6.1.1 della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. L’impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di vita Prestazione in caso di decesso Coperture complementari (su richiesta del Contraente e a fronte del pagamento dei relativi premi annui) Opzioni contrattuali in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione Separata a cui è collegata l’assicurazione. in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio è attiva abbinando l’assicurazione accessoria “Garanzia Morte da Infortunio”. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto: Garanzia A1 “duplice protezione”: il pagamento di un capitale di pari importo del capitale assicurato, se il decesso è dovuto a infortunio Garanzia A2 “triplice protezione”: il pagamento di un capitale pari al doppio del capitale assicurato, se l’infortunio è causato da incidente stradale. Prestazione aggiuntiva in caso di morte anche dell’ “Assicurato G.F.” è attiva abbinando l’assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia”. Qualora, mentre è in vigore l’assicurazione accessoria, dopo la morte dell’Assicurato o nelle 24 ore immediatamente precedenti, si verifichi il decesso della persona designata in polizza quale “Assicurato G.F.”, il pagamento di un ulteriore capitale ai figli superstiti della coppia costituita dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso. Conversione del capitale a scadenza in una delle seguenti prestazioni di rendita: • rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita; • rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita; • rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni si consolidano annualmente. La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2,00% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 SCHEDA SINTETICA PAGINA 2 di 4 L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. 4) Costi L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Gestione Separata FONDO LIGURIA Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) Gestione interna separata “FONDO LIGURIA” (tasso utilizzato 4%) Premio annuo: Sesso: Età: Durata: Anno 5 10 Euro 1.500,00 Non rilevante 45 anni 10 anni CPMA 8,77% 2,89% Premio annuo: Sesso: Età: Durata: Anno 5 10 15 Euro 1.500,00 Non rilevante 45 anni 15 anni CPMA 11,76% 4,34% 1,47% Premio annuo: Sesso: Età: Durata: Anno 5 10 15 20 Euro 1.500,00 Non rilevante 45 anni 20 anni CPMA 16,50% 7,15% 3,42% 1,47% Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 SCHEDA SINTETICA PAGINA 3 di 4 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata FONDO LIGURIA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA 2008 2009 2010 2011 2012 4.04% 4,02% 3,72% 3,64% 3,66% RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI INFLAZIONE 3,23% 3,22% 2,98% 2,91% 2,93% 4.46% 3,54% 3,35% 4,89% 4,64% 3,23% 0,75% 1,55% 2,73% 2,97% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa Società a Socio Unico è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”. Il Rappresentante Legale _________________________ Giorgio Marchegiani Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 SCHEDA SINTETICA PAGINA 4 di 4 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) denominazione LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con “Società”) è una società del Gruppo Assicurativo Unipol b) Sede sede legale e direzione generale in Italia, via Senigallia, 18/2, 20161 Milano c) Recapiti telefono (+39) 02.6402.1, sito internet: www.liguriavita.it e-mail: [email protected] Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n 1.00089 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) d) estremi provvedimento autorizzazione all’esercizio Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1) 2. Patrimonio netto € 9.282.429 Capitale sociale € 6.000.000 interamente versato Totale riserve patrimoniali € 3.282.429 Indice di solvibilità della gestione vita (2) 196,84% 1) 2) Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto Liguria Vita Protetta unisex – Assicurazione mista a premio annuo costante con rivalutazione annua del capitale, tariffa 321 Durata contrattuale Durata minima: 10 anni Durata massima: 20 anni Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 1 di 10 4. Sfera di applicazione Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 75 anni; in ogni caso l’età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale non potrà superare gli 85 anni Prestazioni Assicurative Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di vita b) Prestazione in caso di decesso Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza – Art.1 Alla copertura caso morte è applicato il periodo di carenza. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio relativo ai rischi demografici. Garanzia conservazione capitale La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici • la rivalutazione annuale della stessa, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l’assicurazione; • la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; • la garanzia del valore minimo della prestazione assicurata, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all’attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita stessa. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione – Art. 7 Misura annua minima di rivalutazione La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,0%, sotto forma di tasso tecnico. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza – Art. 7 Premi L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato. L’importo del premio annuo dipende dall’ammontare del capitale assicurato e dall’eventuale presenza di garanzie accessorie, dalla durata del contratto e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive). In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita. Per quanto riguarda la componente di base della polizza, al fine di maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, è necessario corrispondere almeno tre annualità; in caso di mancata corresponsione di tali annualità, il contratto si annulla automaticamente con la perdita di quanto già versato, ferma restando la possibilità di riattivare il piano di risparmio entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti. Premio minimo Tipo premio Euro 1.200,00 premio minimo annuo costante La tariffa è offerta nella forma a premio annuo con la possibilità di frazionamento infraannuale Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) Bancomat/carta di credito Frazionamento del È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 2 di 10 al successivo punto 6.1.1 per conoscere i relativi costi premio Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio. 4.1 Assicurazione accessoria Garanzia morte da infortunio Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.I., in funzione A1 – duplice protezione della formula scelta A2 – triplice protezione Garanzia di Famiglia Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.F., in funzione fino a 109 anni della somma delle età che saranno raggiunte alla scadenza contrattuale dall’Assicurato e dall’Assicurato G.F. da 110 a 124 anni da 125 a 130 anni 5. Premio annuo Euro 1,00 Euro 1,50 Premio annuo Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “FONDO LIGURIA.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli. La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato. Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse. La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale commissione di performance indicate al successivo punto 6.2. Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché al momento della risoluzione del contratto per scadenza o riscatto totale, oppure per l’eventuale decesso dell’Assicurato. La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio. La progressiva maggiorazione delle prestazioni - che si consolida annualmente – avviene, come specificato nelle Condizioni contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse del 2,00%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale del capitale assicurato. Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento attribuito e non può risultare negativa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. Il Progetto esemplificativo in forma personalizzato verrà consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso . C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 3 di 10 6.1.1 Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Diritti di ingresso in aggiunta alla prima rata di premio Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo Quota-parte media a intermediari Euro 12,00 0,00 Euro 1,00 0,00 Euro 25,00 0,00 9,50% Vedi nota 1) Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2,00% - Trimestrali 3,00% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di Euro 12,00 recesso Nota 1) Con riferimento all’intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, la quota percepita dagli intermediari risulta essere pari al 69.8% 6.1.2 Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato per il calcolo di riscatto e il suddetto tasso tecnico (2,00% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. Tipologia Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere 2,40% 15,80% 27,30% 1 7 13 4,80% 17,80% 29,10% 2 8 14 Onere derivante dalla differenza 7,10% 19,80% 30,80% 3 9 15 fra il tasso di sconto applicato e 9,40% 21,80% 23,50% 4 10 16 il tasso tecnico: 11,60% 23,70% 34,10% 5 11 17 13,70% 25,50% 6 12 La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0.0% 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione. Tipologia Commissione annua base: Commissione annua di performance, per ogni punto di rendimento della Gestione eccedente il 7,5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione): 7. Quota-parte media a intermediari 0,80% Non prevista Onere 0,20% Non prevista Sconti Si avverte che è facoltà dell’Impresa applicare sconti che vengono realizzati nei seguenti modi: riducendo l’importo dei Diritti di ingresso Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 4 di 10 riducendo l’importo dei Diritti di quietanza 8. Regime fiscale Regime premi fiscale dei I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Con l’art. 12 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge del 28 ottobre 2013, n.124, sono state apportate significative modifiche al regime di detraibilità ai fini Irpef dei premi versati per le coperture assicurative previste dall’art. 15, comma 1, lettera f) del Tuir. In virtù di tale disposizione, nel periodo di imposta 2013, i premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Long Term Care – LTC), sono detraibili per un importo complessivamente non superiore a € 630,00. Nei periodi di imposta successivi, i premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, sono detraibili per un importo complessivamente non superiore a € 530,00 ed i premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Long Term Care – LTC) sono detraibili per un importo complessivamente non superiore € 1.291,14 al netto dei premi aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni: • Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. • La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell’eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa.. D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 5 di 10 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi E’ facoltà del Contraente sospendere i versamenti e risolvere il contratto con i seguenti effetti: • se il numero di annualità corrisposte è inferiore a tre, il piano della garanzia base si annulla automaticamente con perdita di quanto già versato; • se il numero di annualità corrisposte è almeno pari a tre, il piano può essere riscattato, oppure, il Contraente ha la possibilità di mantenere il contratto in vigore, in tale caso il capitale ridotto continua a rivalutarsi secondo le modalità indicate al punto B dell’art. 7 – Modalità di Rivalutazione delle Prestazioni delle Condizioni di Polizza, fino alla scadenza. Entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti il Contraente ha facoltà di riattivare il piano di risparmio. 11. Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno le prime tre complete annualità di polizza di: sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie chiedere il riscatto della polizza Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società: Liguria Vita Spa Società a Socio Unico Ufficio Portafoglio Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano (MI) Tel. 02.6402.1 Fax 02.6402.8104 E.mail: [email protected] Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato. Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. . 12. Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 6 di 10 14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici. Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i.. 15. Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua. 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.8105 e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 7 di 10 18. Informativa in corso di contratto La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l’assegnazione della partecipazione agli utili, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa. 19. Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile di cui alla sezione B. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, ed età dell’Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, di seguito riportati, sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. Tenuto conto della commissione annua di gestione (0,8%) e scorporando il tasso tecnico già riconosciuto, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta pari all’1,18%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 8 di 10 Tasso annuo di rendimento minimo garantito (tasso tecnico) Misura annua di rivalutazione Età dell’Assicurato Durata Sesso dell’Assicurato 2,00% 0,00% Anni 40 Anni 20 Non rilevante Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: Premio annuo costante al netto dei diritti Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del versamento iniziale Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei versamenti successivi Costo fisso Caricamento proporzionale Capitale assicurato iniziale annuale 1.500,00 Euro 12,00 Euro 1,00 Euro 25,00 Euro 140,13 32.198,21 Interruzione del pagamento dei premi Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Premio Cumulo premi 1.512,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.512,00 3.013,00 4.514,00 6.015,00 7.516,00 9.017,00 10.518,00 12.019,00 13.520,00 15.021,00 16.522,00 18.023,00 19.524,00 21.025,00 22.526,00 24.027,00 25.528,00 27.029,00 28.530,00 30.031,00 Capitale assicurato (fine anno) 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 32.198,21 Valore di riscatto (fine anno) ------------------2.093,60 2.932,15 3.849,91 5.191,45 6.331,37 7.563,99 8.895,40 10.332,00 11.880,61 13.548,44 15.343,10 17.272,67 19.345,70 21.571,23 23.958,82 26.518,61 29.261,30 Capitale ridotto A fine anno ------------------4.078,12 5.491,86 6.933,48 8.403,38 9.901,98 11.429,71 12.987,01 14.574,31 16.192,06 17.840,70 19.520,70 21.232,52 22.976,62 24.753,48 26.563,58 28.407,40 30.285,45 Capitale ridotto alla scadenza ------------------4.078,12 5.491,86 6.933,48 8.403,38 9.901,98 11.429,71 12.987,01 14.574,31 16.192,06 17.840,70 19.520,70 21.232,52 22.976,62 24.753,48 26.563,58 28.407,40 30.285,45 L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 19 annualità di premio. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento Misura annua di rivalutazione Età dell’Assicurato Durata Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 4,00% Vedi tabella Anni 40 Anni 20 NOTA INFORMATIVA pagina 9 di 10 Sesso dell’Assicurato Non rilevante Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: Premio annuo costante al netto dei diritti Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del versamento iniziale Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei versamenti successivi Costo fisso Caricamento proporzionale Capitale assicurato iniziale annuale 1.500,00 Euro 12,00 Euro 1,00 Euro 25,00 Euro 140,13 32.198,21 Interruzione del pagamento dei premi Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Premio 1.512,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 1.501,00 Cumulo premi 1.512,00 3.013,00 4.514,00 6.015,00 7.516,00 9.017,00 10.518,00 12.019,00 13.520,00 15.021,00 16.522,00 18.023,00 19.524,00 21.025,00 22.526,00 24.027,00 25.528,00 27.029,00 28.530,00 30.031,00 Capitale assicurato (fine anno) 32.217,21 32.255,42 32.313,09 32.390,43 32.487,69 32.605,08 32.742,86 32.901,27 33.080,54 33.280,92 33.502,66 33.746,01 34.011,24 34.298,59 34.608,33 34.940,72 35.296,03 35.674,53 36.076,49 36.502,19 Valore di riscatto (fine anno) --------------2.152,57 3.034,78 4.010,65 5.442,81 6.679,62 8.029,26 9.499,74 11.099,55 12.837,73 14.723,86 16.768,12 18.981,33 21.374,95 23.961,16 26.752,88 29.763,79 33.008,43 Capitale ridotto A fine anno ------------4.193,00 5.684,09 7.222,96 8.810,25 10.446,63 12.132,77 13.869,33 15.657,02 17.496,51 19.388,51 21.333,73 23.332,90 25.386,74 27.495,99 29.661,39 31.883,72 34.163,73 Capitale ridotto alla scadenza ----------------5.118,40 6.857,65 8.612,62 10.382,78 12.167,66 13.966,77 15.779,64 17.605,80 19.444,80 21.296,18 23.159,52 25.034,38 26.920,32 28.816,95 30.723,85 32.640,61 34.566,86 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. La Liguria Vita S.p.A. Società Socio Unico è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale _________________________ Giorgio Marchegiani Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 NOTA INFORMATIVA pagina 10 di 10 CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato: • alla scadenza del contratto, se l’Assicurato è in vita, oppure • al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza. La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le esclusioni descritte nella successiva sezione VI. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come stabilito all’art. 7. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante. In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, purchè espressamente nella sua qualità, scegliendo una delle seguenti modalità: • assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato; • bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta. • Carta di credito/bancomat II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio annuo o della prima rata di premio annuo. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio annuo siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA pagina 1 di 6 Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: • di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave; • di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI Fax: 02.6402.8104 Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 12,00 a fronte delle spese sostenute, , nonché diminuito di una quota dello stesso in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Art. 6 - Spese In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di ingresso di Euro 12,00, dovuti in aggiunta alla prima rata di premio annuo, diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascuna rata di premio. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: un importo fisso pari a Euro 25,00 caricamento in percentuale sul premio annuo pari al 9,50% Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata “FONDO LIGURIA”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti: • una commissione base, pari a 0,8 punti percentuali, Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA pagina 2 di 6 • una commissione di performance, pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione eccedente il 7,5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione. a) Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale delle prestazioni assicurate è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. b) Rivalutazione delle prestazioni assicurate durante la durata contrattuale – Ad ogni anniversario della decorrenza dell’assicurazione (data della rivalutazione annuale), precedente il termine della durata contrattuale, c.) la prestazione annua assicurata viene rivalutata aggiungendo alla stessa l’ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la somma dei due importi seguenti: • l’importo che si ottiene riducendo la prestazione annua inizialmente assicurata nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla decorrenza dell’assicurazione ed il numero di anni di durata della durata contrattuale; • l’importo che si ottiene come differenza fra la prestazione assicurata in vigore nell’anno precedente e la prestazione annua inizialmente assicurata; Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – le seguenti conseguenze: • se il Contraente ha versato almeno tre premi annui, le garanzie del bonus finale e di esonero dal pagamento dei premi, di cui alla successiva sezione IV, restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, cessano definitivamente; le altre garanzie di cui all’art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell’art. 9; • se, invece, il Contraente ha versato meno di tre premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - ed il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto coincidente o successivo alla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'art. 7. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Riduzione del capitale Il capitale ridotto si ottiene scontando il capitale inizialmente assicurato - moltiplicato per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti - al tasso annuo dello 1% per il periodo che intercorre fra la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta e la scadenza del contratto, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - e il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario della decorrenza dell’assicurazione coincidente o successivo alla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'Articolo 7. Art. 8.1 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA pagina 3 di 6 rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell’art. 7, all’ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie. Art. 8.2 - Riscatto Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il riscatto può essere chiesto a condizione che siano stati versati almeno tre premi annui e il suo valore si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all’art. 8, al tasso annuo del 3,5%, per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta Art. 8.3 - Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società. Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell’importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All’atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art. 9 - Clausola di carenza Salvo quanto previsto dal successivo Art. 18 “Esclusioni", le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato e senza limiti territoriali. Il presente contratto prevede l'immediata copertura assicurativa solo qualora l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica. Diversamente, qualora l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica, è previsto un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di decorrenza in cui la garanzia di cui all'Art. 1 "Prestazioni assicurate" non è operante; in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo, la Società corrisponderà ai Beneficiari una somma pari al premio versato. In caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero di altra patologia a essa collegata il contratto prevede un periodo di carenza di 5 anni; qualora il decesso per queste cause si verificasse durante tale periodo di carenza la Società corrisponderà ai Beneficiari il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro. La carenza non si applica qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria baciliare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza; c) di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso avvenuto dopo la data di decorrenza. Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA pagina 4 di 6 Art. 11 - Opzioni Alla scadenza del contratto, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, che il capitale a scadenza sia convertito in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita; una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all’Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario. (una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato superstite finché in vita. Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. Art. 12 - Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art. 13 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate. Art. 14 - Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA pagina 5 di 6 documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co. c.c.. V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ Art. 15 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art. 16 - Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art. 17 - Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. VI) ESCLUSIONI Art. 18 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI DI POLIZZA pagina 6 di 6 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria Garanzia Morte da Infortunio (G.I.), nella formula “A1 - duplice protezione” oppure “A2 - triplice protezione” scelta dal Contraente e indicata nella scheda contrattuale, la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati del Capitale G.I., al momento in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato per causa diretta ed esclusiva di infortunio, purché: • l’infortunio sia avvenuto mentre il Contraente è al corrente con il pagamento dei relativi premi di cui all’art. 3, • il decesso sia avvenuto entro un anno dall’infortunio stesso e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria; altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Se è operante la formula “A2 - triplice protezione”, nella scheda contrattuale viene anche indicato un Capitale G.I. di importo raddoppiato, garantito nel caso in cui il decesso da infortunio sia direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Per infortunio si intende un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Il Capitale G.I., il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati alle prestazioni dell’assicurazione principale. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • atti di terrorismo; • contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti; • terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.); • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; • trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI INTEGRATIVE pagina 1 di 2 Art. 3 - Premio Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento, ma non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati al premio annuo dell’assicurazione principale. L’assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi dell’assicurazione principale. Art. 4 - Recesso In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale, vengono restituite le rate di premio versate per l’assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente assicurazione accessoria mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di recesso dall’assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 5 - Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI INTEGRATIVE pagina 2 di 2 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia” (G.F.), la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione del Capitale G.F. al momento in cui si verifichi il decesso della persona indicata quale Assicurato G.F. nella scheda contrattuale, purché: • il decesso sia avvenuto dopo la morte dell’Assicurato principale o nelle 24 ore immediatamente precedenti, e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria, • al momento del decesso dell’Assicurato G.F. sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso; altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Per il Capitale G.F. il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati o nascituri della coppia sopra definita. Il Capitale G.F., il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati alle prestazioni dell’assicurazione principale. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: • dolo del Contraente, del Beneficiario o dell’Assicurato principale; • partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a delitti dolosi; • atti contro la persona dell’Assicurato G.F. – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; • partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; • incidente di volo, se l’Assicurato G.F. viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio. In caso di decesso dell’Assicurato G.F. dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 3 - Premio Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento, ma non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati al premio annuo dell’assicurazione principale. Comunque, il premio dell’assicurazione accessoria è dovuto sempreché siano contemporaneamente in vita l’Assicurato principale e l’Assicurato G.F. L’assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi dell’assicurazione principale, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso dell’Assicurato principale. Art. 4 - Recesso In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale, vengono restituite le rate di premio versate per l’assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI INTEGRATIVE pagina 1 di 2 Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente assicurazione accessoria mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di recesso dall’assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 5 - Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 CONDIZIONI INTEGRATIVE pagina 2 di 2 ALLEGATO A – Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario incaricato in relazione alla causa del pagamento Scadenza Contrattuale • • • • • Riscatto totale • • • • • • Prestito • • • Decesso dell’Assicurato • • • • • • • • • • originale della polizza e delle eventuali appendici. copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. codice fiscale del Beneficiario. documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato alla scadenza. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. modulo per la richiesta di pagamento compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. originale della polizza e delle eventuali appendici, copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. codice fiscale del Contraente. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. codice fiscale del Contraente. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. originale della polizza e delle eventuali appendici. copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. codice fiscale del Beneficiario. certificato di morte dell’Assicurato. originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono Mod.ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/112013 ALLEGATO A PAGINA 1 di 2 • minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Mod.ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/112013 ALLEGATO A PAGINA 2 di 2 ALLEGATO B – REGOLAMENTO FONDO LIGURIA Art 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome ”Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita”, indicata nel seguito con la sigla “Fondo Liguria” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali. Art 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro. Art 3 L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito. Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito • Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri); • Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata); • Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale • Azioni negoziate su mercati regolamentati; • Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari • Depositi bancari; • Pronti contro termine; • Fondi monetari. Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli. Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 ALLEGATO B PAGINA 1 di 3 Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%. I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio. Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio. E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio. La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa. La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti. La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati: • Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%; • Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%; • Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%. Art 4 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata . Art 5 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Art 6 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 ALLEGATO B PAGINA 2 di 3 Art 7 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all’art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all’art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art.7bis Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Art 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento. Art 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente. La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 ALLEGATO B PAGINA 3 di 3 GLOSSARIO Aliquota di retrocessione Aliquota trattenuta Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Benchmark Beneficiario Capitale iniziale Capitale investito Capitale maturato Capitale nominale Carenza Caricamenti Categoria Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva al contratto Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dalla Società Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Parametro oggettivo di mercato coerente, in termini di composizione e di rischiosità, con la politica di investimento di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato. Valore derivante dalla valorizzazione iniziale del Capitale investito al momento della sottoscrizione, in base al tasso tecnico Parte del premio versato che viene effettivamente investita dalla Società nella Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio Capitale che il Beneficiaro designato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito, in corrispondenza della suddetta data, effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale Premio versato per l’investimento nella Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi, al netto delle spese di emissione Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Classe in cui viene collocato un fondo. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (esempio: categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria). Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 1 di 8 Clausola di riduzione Facoltà dell’Investitore-contraente di mantenere in vigore il contratto, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in funzione dei premi versati e dei premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che l’Investitore-contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula la collettiva per i propri dipendenti). Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o Combinazioni libere altre provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-contraente Combinazioni predefinite (c.d. Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o linee di investimento o linee) altre provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dalla Società Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in Conflitto di interessi contrasto con quello dell’Investitore-contraente CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la Consolidamento periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al Contraente versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si Contratto di assicurazione impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita sulla vita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che prevede sia Contratto multiramo prestazioni (o una componente delle stesse) con un meccanismo di accrescimento, tipico dei contratti rivalutabili, derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata, sia prestazioni (o una componente delle stesse) collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un OICR, tipiche dei contratti Unit linked Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un Contratto rivalutabile meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il Controassicurazione pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni Convenzione sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Parte del premio versato dall’Investitore-contraente destinata a coprire i costi Costi di caricamento commerciali e amministrativi della Società. Data (Giorno) di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo stesso Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo Determinazione garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all’Investitore-contraente Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie Detraibilità fiscale assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in (del premio versato) detrazione delle imposte sui redditi. Duration Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media aritmetica ponderata delle scadenze future dei flussi di cassa generati dalle cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come indicatore di Collettiva Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 2 di 8 Fondo interno rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una volatilità maggiore del titolo. Fondo appositamente creato per contratti Unit linked, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo interno è virtualmente suddiviso in quote Frequenza di consolidamento Frequenza con la quale la Società riconosce in via definitiva al contratto il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere Frequenza di determinazione Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato Frequenza con la quale la Società rileva il rendimento della Gestione Frequenza di rilevazione separata, Linea, Combinazione libera ovvero dell’altra provvista di attivi Garanzia (Assicurazione) di rischio Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Gestione interna separata Grado di rischio Imposta sostitutiva Intermediario incaricato IVASS o ISVAP Leva finanziaria Mercati regolamentati Modulo di proposta OICR OICR armonizzati Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Indice della rischiosità di un investimento finanziario (strumento finanziario o fondo), variabile da “basso” a “molto alto” a seconda delle caratteristiche dell’investimento e delle eventuali garanzie finanziarie previste Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. E’ l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all’ISVAP Effetto in base al quale le variazioni di determinati parametri finanziari (esempio: prezzi di strumenti finanziari, indici, cambi) hanno un impatto ampliato sul valore dell’investimento. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull’organizzazione e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso, regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un’autorità di vigilanza. Modulo sottoscritto dall’Iinvestitore-contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione o di capitalizzazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV : OICR di diritto italiano ed estero assoggettati, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 3 di 8 Opzione Orizzonte temporale investimento consigliato Passaggio (c.d. switch) Perfezionamento del contratto Polizza Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. di Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto Operazione con cui l’Investitore-contraente effettua il disinvestimento da Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi, e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Prelievo in punti percentuali Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui la Società trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il assoluti rendimento retrocesso Prelievo percentuale Premio Premio periodico Premio unico Premio versato Prescrizione Prestazione Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dalla Società vengono determinati applicando rispettivamente un’aliquota di retrocessione e un’aliquota trattenuta al rendimento rilevato. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Premio che l’Investitore-contraente si impegna a versare alla Società su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’Investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni contrattuali, esso è anche detto premio ricorrente. Premio che l’Investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Società al momento della sottoscrizione del contratto. Importo versato dall’Investitore-contraente alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore-contraente può essere riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 4 di 8 Prodotto finanziario capitalizzazione Progetto personalizzato di Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed, eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale all’inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'IVASS. Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Provvista di attivi Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dalla Società e diversi da Gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Quietanza Quota Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui è virtualmente suddiviso un fondo; le prestazioni di un contratto Unit linked sono espresse in quote Rating Indice di solvibilità e di merito di credito attribuito all’emittente (o all’eventuale garante) di attività finanziarie. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 5 di 8 Recesso Diritto dell’Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Rendimento consolidato Rendimento in base al quale la Società procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni contrattuali. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più Gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dalla Società e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione Rendimento attribuito) retrocesso (o Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dalla Società. Rendimento rilevato Risultato conseguito dalla Gestione separata, Linea, Combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi Revoca della proposta Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere la conclusione del contratto prima che la Società comunichi la sua accettazione, che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Riscatto Facoltà dell’Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Scheda contrattuale (di polizza) Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote SICAV Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. Società di Gestione del Risparmio (SGR) Società di diritto italiano specificamente autorizzate, cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti Solvibilità dell’emittente Capacità del soggetto che ha emesso lo strumento finanziario, di poter far Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 6 di 8 (Merito creditizio) fronte agli impegni. Il grado di solvibilità di un emittente è misurato dal rating che gli viene attribuito Sostituzione (Trasformazione) Modifica richiesta dall’Investitore-contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra l’Investitore-contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Sovrappremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Spese di emissione Spese fisse (ad es. bolli) che la Società sostiene per l’emissione del prodotto finanziario Strumento derivato Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse). Switch (Passaggio) Operazione con la quale si trasferisce da un fondo ad un altro una parte o la totalità del controvalore delle quote attribuite al contratto Tassazione separata Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi. Tasso di rendimento minimo Tasso di rendimento che la Società garantisce sul Capitale investito. Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in garantito parte) ai fini della determinazione del Capitale iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che la Società può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a Gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi. Tasso di rendimento trattenuto Tasso tecnico Margine sul rendimento di una o più Gestioni interne separate che la Società non retrocede all’Investitore-contraente e trattiene per sé Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali. Total expenses ratio (TER) Turnover Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Indicatore del tasso annuo di movimentazione del patrimonio di un fondo, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Unit linked Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 7 di 8 finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un OICR. Volatilità Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un dato essenziale per valutare la rischiosità di un investimento Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 GLOSSARIO PAGINA 8 di 8 LIGURIA VITA A S.p.A . S o c i e t à a S o c i o U n i c o Sede Legale – 20161 Milano (MI) V Via Senigallia 18/ 2 Tel. +39 02 640 02.1 - Fax +39 02 6402.2331 - www.liguriavita.it Capitale sociale € 6.000.000,00 int. vvers. - Numero di isc crizione al Registro de elle Imprese di Milano e Codice e Fiscale 020620902 267 - Partita I.V.A. 12 2976110150 - Impressa autorizzata all’esercizio dellle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Sociietà soggetta all’attiv vità di direzione e coo ordinamento di Unipol Gruppo o Finanziario S.p.A A., iscritta all’Albo o Imprese di Asssicurazione e riassicurazione Sez. I al n 1.00089 e facente parte del Gruppo G Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei grup ppi assicurativi al n. 0 046A. PR ROPOSTA DI D ASSICUR RAZIONE PER R L’EMISSIO ONE DI POL IZZA VITA LIGU URIA VITA A PROTE ETTA UNISSEX ultim mo aggiornamento: novembre 2013 3 CONVEN NZIONE N. PROPO OSTA N. Agenzia a FACSIM MILE Co od. Subagenzia o Produtt. 1 - CON NTRAENTE Codice Fiscale/Partita IVA I Indirizzo o CAP P Data di nascita Comun ne P Prov. Comune o Stato estero di nascita E Età Professione (descrizio one sintetica dell’attività d svo olta) TECO Codice AT Rilasciato da d Docume ento d’identificcazione N. 2 – TITO OLARE EFETT TIVO / DELEG GATO CAP P Data di nascita Il Codice Fiscale/Partita IVA I Comun ne P Prov. Comune o Stato estero di nascita Professione (descrizio one sintetica dell’attività d svo olta) Docume ento d’identificcazione N. S Sesso Gruppo di atttività in (colui ch he stipula in nome e per conto dell Contraente) Indirizzo o Prov. Prov. S Sesso Codice AT TECO d Rilasciato da Il in del Rappresen ntante Dicchiaro che i da ati relativi al Contraente C son no da Firma d me e forniti e che gli g stessi corris spondono a ve erità. 3 - ASS SICURATO Codice Fiscale/Partita IVA I Indirizzo o CAP P Data di nascita E Età Comun ne P Prov. Comune o Stato estero di nascita Professione (descrizio one sintetica dell’attività d svo olta) Docume ento d’identificcazione N. Prov. Codice AT TECO d Rilasciato da S Sesso Gruppo di atttività Il in 4 – BEN NEFICIARI Caso morte Caso vitta 5 - FOR RMA TARIFFA ARIA E PRES STAZIONE Tariffa Descrizione 321 Capitale e Iniziale assiicurato ASSICURAZIONE MISTA A PRE EMIO ANNUO CO OSTANTE CON RIVALUTAZIONE R ANNUA DEL CA APITALE ATTENZ ZIONE: la Tarifffa prevede il pa agamento ai Be eneficiari designati del capitale e assicurato in caso di morte dell’Assicurato o e, pertanto, è richiesto l’accertamento dello sta ato di salute dell’Assicurato stessso. d accertamenti sanitari è a totale t carico delll’Assicurando. Il costo degli 6 - DEC CORRENZA - DURATA - FR RAZIONAMEN NTO DEL PREMIO Decorre enza Durata a contratto Scadenza a ANNI 7 - GAR RANZIE INTEG GRATIVE D Ga aranzia A1 dup plice protezion ne D Ga aranzia A2 trip plice protezione D Ga aranzia famigliia A Assicurato Garanzia Famiglia Sesso Frazion namento del prremio Comp presa / non compresa C Capitale: Comp presa / non com mpresa Comp presa / non compresa C Capitale: C Capitale: Data di d Nascita C Codice Fiscale Mod.ULV V79F - Ed. 12/2013 3 FASCICO OLO INFORMATIV VO AGGIORNATO O 30/11/2013 TA MODELLO DI PROPOST PAGINA 1 di 4 PROPO OSTA n. FAC CSIMILE 8 - POLIZZE VITA IN VIGORE CON LA SOCIET TÀ Polizza n. Polizza a n. Polizza a n. Polizzza n. Poliz zza n. 9 - DIC CHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SU UL PROPRIO O STATO DI SALUTE S - NE EL CASO CH E NON SI SIA A SOTTOPO OSTO A VISIITA MEDICA A - E SULLE ATTIVITÀ A SPO ORTIVE E PROFESSIONAL LI Il contrattto verrà emess so dalla Società in base alle dic chiarazioni che seguono. s Si rico orda che le dich hiarazioni non v veritiere, inesattte o incomplete possono comprom mettere l’efficaciia della garanzia a (art. 1892 e 198 83 del Codice Civile). C A - Dichiarazioni sullo stato di salute e SI NO 1. 2. 3. R Ritiene di esse ere in precarie e condizioni dii salute? Negli ultimi 5 anni è stato ricoverato N r in ospedali o o casse di cura per interventi chirrurgici (ad escclusione di inte erventi di a appendicectom mia, adeno-ton nsillectomia, errniotomia, men niscectomia, frrattura degli arrti, varici, chiru urgia estetica, parto)? p H subito cure o accertamenti, anche in Ha n regime di da ay-hospital, da ai quali sia em mersa una ma alattia cardiova ascolare, d disturbi circola atori, ipertenssione, ictus, malattia m del fe egato quale epatopatia e acuta o cronica a, malattia po olmonare, t tumorale, del sangue, dell’apparato uro ogenitale, resspiratoria, oste eo-articolare, digerente, de el sistema en ndocrinom metabolico qu uali diabete, malattie m della tiroide? 4. H effettuato negli Ha n ultimi 12 mesi esami di laboratorio da a cui siano emersi valori fuorri dalla norma? ? 5. H fatto uso re Ha egolare e continuativo, o fa uso attualmente, di sostanz ze stupefacen nti e/o di alcolici? 6. P Pressione arteriosa: i va alori della presssione arteriossa sono al di fuori f dei segue enti limiti? Minima: 60 - 90 9 7. C Costituzione: Massima: 90 - 140 Altezza cm m. Peso kg. k B - Dichiarazioni sull’a attività sportiva a L’attività sportiva da lei praticata la esspone a particollari rischi? (uso o di deltaplano, parapendio e/o o ultraleggeri, p paracadutismo, alpinismo, bilismo, motocicllismo, motonau utica, ecc.) subacquea, speleologia, vela, automob C - Dichiarazioni sull’a attività professionale In relazio one alla professsione dichiarata a, l’Assicurando o è esposto in modo continua ativo a pericoli? ? (ad esempio: alte tensioni, gas, g acidi, infiamma abili, esplosivi, veleni, v lavori svo olti a notevoli alltezze o profond dità, ecc.) D – Visita Medica In relazio one al capitale asssicurato, o su espllicita richiesta, l’Asssicurato si è sotttoposto a visita me edica? CONDIZIONI DI POLIZZA A ART.9 CLAUSO OLA DI CARENZA A AVVERTE ENZE a) le diichiarazioni non veritiere, inesattte o reticenti re ese dal soggetto o legittimato a fo ornire le informa azioni richieste p per la conclusio one del contratto o possono com mpromettere il diri ritto alla prestazio one; b) c) prim ma della sottoscriziione del question nario,il soggetto dii cui alla lettera a) deve verificare l’e esattezza delle dic chiarazioni riporta ate nel questionarrio; anch he nei casi non espressamente e p previsti dalla Sociietà, l’Assicurato o può chiedere di d essere sottoposto a visita mediica per certificare e l’effettivo stato o di salute, con evidenza del cos sto a suo carico. 10 - DIC CHIARAZIONI DELL’ASSIC CURATO SUL L PROPRIO STATO S DI SALUTE E SULL LE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIO ONALI L’Assicurando dichiara ai sensi degli artt. a 1892 e 1893 del Codice Civile che le rela ative notizie, da lui rese, sono cconformi a verittà, non avendo sottaciuto emento influente e sulla valutazio one del rischio. alcun ele Dichiara, inoltre, di pro osciogliere dal segreto professsionale e legale i medici che possono averrlo curato e/o vvisitato, nonché é altre persone, strutture ura, aziende san nitarie, ai quali la Società cred desse in ogni te empo, di rivolge ersi per ottenere e informazioni, referti, cartelle cliniche e ospedaliere, case di cu ntazione sanitarria in genere, acconsentendo a i particolare, che in c tali informaz zioni ed atti san nitari siano dalla a Società stessa a comunicati e sottoposti documen all’esame di persone o Enti, E nei limiti de elle necessità te ecniche, statisticche, assicurativ ve e riassicurativve. 11 - PR REMI ANNUI E PRESTAZIO ONI ASSICUR RATIVE Gara anzia Base Compl. Infortuni Garanzia famiglia So opr. Professiona ale Sop pr. Sportivo Sopr. San nitario LIGURIA VITA si impegna a a corrispondere ai Beneficiari dessignati il capitale assicurato a alla sca adenza del contra atto, se l’Assicuratto è in vita,oppure e al decesso dell’A Assicurato, adenza. se si verifiica prima della sca La garanzzia per il caso di morte m è operante senza s limiti territorriali, qualunque sia a la causa del dec cesso fatte salve le e esclusioni descrritte nella success siva sezione VI. Il capitale assicurato, il cui ammontare a iniziale è indicato nella scheda contrattua ale, si rivaluta ann nualmente come stabilito s all’art. 7. 12 - RA ATA DI PERFE EZIONAMENT TO Premio Garanzia Basse Professionale Sop prappremi Sp portivo Sanitario Premio Com mplementare In nfortuni Prem mio Garanzia Famiglia F Interessi di Frazionamento Prem mio Totale di ra ata Diritti Imposte Di cui usuffruibile per la detrazione d d’im mposta Le rate successive di premio, saran nno versate ad d ogni ricorren nza a partire dal Mod.ULV V79F - Ed. 12/2013 3 FASCICO OLO INFORMATIV VO AGGIORNATO O 30/11/2013 TA MODELLO DI PROPOST PAGINA 2 di 4 PROPO OSTA n. FA ACSIMILE 13 - RE ECESSO DAL CONTRATTO O (consentito solamente al Contraente di d polizze ind dividuali) Il Contrae ente ai sensi del D. D lgs. 7 settembrre 2005 n. 209, può p recedere dal contratto entro 30 0 giorni dalla sua conclusione, dan ndone comunicazio one alla Società con c lettera raccoman ndata o telefax co ontenente gli elem menti identificativ vi del contratto. Il recesso libera entrambe le e parti da ogni obb bligazione derivantte dal contratto, a decorrere dalle orre 24.00 del giorno o di invio della com municazione di rec cesso, quale risulta a dal timbro ella relativa raccom mandata o dalla data del telefax. postale de Entro 30 giorni g dal ricevimen nto da parte della Società S della comu unicazione di recesso, dietro conse egna dell’originale e della polizza e d delle eventuali ap ppendici, la Società rimborsa al Contrae ente il premio verssato, diminuito dii EUR 12,00 a fro onte delle spese sostenute, nonch hé della parte di premio relativa a al periodo per il quale il contratto o ha avuto effetto. Il Contrae ente dichiara in noltre di avere ricevuto dall’In ntermediario, prrima della sotto oscrizione della a Proposta : Il Fascicolo in nformativo mo od. ULV79F ed.. 12/2013 di cu ui al Regolame ento ISVAP n. n 35 del 26/05//2010 relativo o alla forma as ssicurativa suddetta, conttenente i segue enti documenti : • Sche eda sintetica • Nota a informativa • Cond dizioni Contratttuali • Glos ssario • Il pre esente modulo fac-simile di prroposta e preso visione e di accettarne e i contenuti; di averne e precontrattua ali e i documentti di cui all’art. 49, 4 comma 2 de el Regolamento o ISVAP n. 5 de el 16/10/2006 Le informative RAENTE______ _____________ ______________ _____________ _____________ ______________ _____________ ____ IL CONTR Emesso in triplice esemplare in IL CO ONTRAENTE (data) L’ASSICUR RATO L’AG GENTE GENERA ALE (timbro e firma se società) 13 - CO ONSENSO AL TRATTAM ENTO DEI DATI D PERSON NALI Preso attto dell’informattiva ricevuta, di cui all’art. 13 del d D. Lgs. 30/66/2003 n. 196, acconsento a ai sensi s degli artt. 23, 26 e 43 dell Decreto al tratttamento, da partee del Titolare e degli altri sogggetti indicati nelll’informativa (aappartenenti allaa cd. Catena Assicurativa A e aal Gruppo UNIP POL), ed a un eventuale e Paesi trasferim mento dei dati all’’estero (Paesi U UE e extra UE E) dei dati perssonali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionaale al rapportoo giuridico da cconcludere o inn essere con laa Società assicuraatrice, nonché alla a prevenzionee ed individuazione delle frodi assicurative e relative r azioni leegali. *** Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30/6/20003 n. 196 e deell’art. 15 del Reegolamento ISV VAP n. 34 del 19/3/2010 acconnsento al trattam mento, da partee del Titolare, delle Società del d Gruppo UNIIPOL (*) o di Soocietà specializzzate in promozione commerciaale, vendita direetta e ricerche di d mercato, dei dati personali comuni che mi m riguardano peer finalità di infoormazione e proomozione comm merciale o di veendita a distanzza di prodotti e servizi delle Soocietà del Gruppo UNIPOL (*), noonché di ricerchhe di mercato, anche a mediantee l’impiego di teecniche di comuunicazione a disstanza quali poosta, telefono, sistemi s automatici di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms M o Sms o altri strumenti eleettronici. SI NO à controllanti, controllate c e colllegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti v disposiziioni di legge. (*) società Rimane fermo che il coonsenso è condizionato al rispeetto delle disposizioni della viggente normativaa. Data ___________________ Firma _________________________________ 14 - PAG GAMENTO DE EL PREMIO Dichiaro di aver ricevu uto oggi _____ ____________ _______ l’imp porto di € ____ ___________ ____ relativo a alla rata di perrfezionamento o a mezzo di: BAN NCOMAT / CA ARTA DI CRED DITO ASS SEGNO NON TRASFERIBILE N. ______ ____________ __ DEL LLA BANCA __ ___________ ____________ ____________ ______ BON NIFICO L’ES SATTORE _____ ______________ ______________ ___________ (cogno ome e nome) _ ______________ ______________ ______ (firma) La presttazione ed il premio indica ati potranno subire s variazio oni a seguito delle verifich he effettuale d dalla Società in ordine alla a corretta applicaziione della tarifffa. Mod.ULV V79F - Ed. 12/2013 3 FASCICO OLO INFORMATIV VO AGGIORNATO O 30/11/2013 TA MODELLO DI PROPOST PAGINA 3 di 4 PROPO OSTA n. (FACSIM MILE) QUESTIO ONARIO SULL'AD DEGUATEZZA DE EL CONTRATTO OFFERTO F. INF FORMAZIONI SU ULLE ASPETTATIIVE IN RELAZION NE AL CONTRAT TTO f1. Quali sono gli obb biettivi assicurativo-previdenziali ch he intende perseg guire a stipula del contra atto? con la Risparmio / investimento B. INFORMAZIONI SULLO S STATO OCCUPAZIONALE O E Previdenza a/pensione comp plementare b1. Qual e' attualmen nte il suo stato occcupazionale? Protezione e assicurativa di rischio (morte, in nvalidità, non Occupato o con contratto a tempo indeterm minato autosufficiienza) Occupato o con contratto a tempo determin nato f2. Qu uale orizzonte tem mporale si prefigge e per la realizzazio one degli obbiettivi? Autonom mo / Libero profes ssionista Breve (<= 5 anni) Pensiona ato Medio (6 - 10 anni) Non occu upato Lungo (> 10 anni) f3. Inttende perseguire i suoi obiettivi asssicurativo-previden nziali attraverso: C. INFORMAZIONI SULLE S PERSONE E DA TUTELARE Versamentti periodici c1. Lei ha eventualli soggetti da tuttelare? (carichi familiari, f altre pe ersone da Versamentto unico tute elare, enti, aziende e, ecc.) f4. Qual Q e' la sua propensione p al risschio (e conseguentemente livello di si possib bile rendimento de ell'investimento) rrelativamente al prrodotto proposto? no Bassa (non n sono disposto ad accettare osc cillazioni del valo ore del mio inv vestimento nel te empo e di conseg guenza accetto S S SITUAZIONE D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE rendimentii modesti ma sicuri nel tempo) A ASSICURATIVA Media (son no disposto ad ac ccettare oscillazioni modeste dell d1. Attualmente posssiede altri prodotti assicurativi vita? valore del mio investimento o nel corso della a durata del contrratto Risparmiio/investimento uenza accetto pro obabili rendimen nti medi a scaden nza di consegu Previden nza/pensione com mplementare del contrattto o al termine d dell'orizzonte tem mporale consiglia ato) Protezion ne assicurativa di d rischio (morte,, invalidità, non Alta (sono disposto ad acc cettare possibili forti f oscillazioni del autosuffiicienza) valore del mio investimento o nell’ottica di massimizzarne m la redditività e nella consapev Nessuna a copertura assic curativa vita volezza che ciò comporta c dei risc chi) f5. Qu ual e' la probabilitta' di dover disinvestire la sua posiz zione nei primi an nni di NFORMAZIONI SULLA S SITUAZIO ONE FINANZIARIA A contra atto? E. IN e2. Qual e' il suo patrrimonio disponibile e all'investimento? ? Bassa Fino a 5.000 Euro Alta Da 5000 a 15000 Euro f6. Qu ual è la sua conosscenza in materia di investimenti in strumenti finanzia ari? Oltre 150 000 Euro Bassa Media Alta A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE A a1. Nome e Cognome e a2. Data di nascita DATA ____ _______________ __ FIIRMA _________ _______________ _ DICHIARAZIONE DI D RIFIUTO DI FO ORNIRE LE INFORMA AZIONI RICHIEST TE (D Da sottoscrivere ne el caso non si vog glia dare risposta alle a domande riportate nel que estionario) DICHIARAZ ZIONE DI VOLONT TA’ DI ACQUISTO O IN CASO D POSSIBILE INADEGUATEZZA DI (Da sottoscrivere s nel caso c in cui il contratto, sulla base delle d risposte forniite o me eno dal cliente o sulla s base di altre informazioni dispo onibili, non risulta o potrebbe non risu ultare adeguato) hiaro di non volerr rispondere, in tutto o in parte, alle e domande sopra riportate, Dichia aro di essere statto informato dal sottoscritto interme ediario dei motivi per i Dich consapevole che ciò c ostacola la valutazione da a parte dell’inte ermediario quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre e esigenze assicurrative. mazioni disponibil, la proposta assicurativa non ris sulta o potrebbe non dell’adeguatezza del contratto alle mie inform risulta are adeguata alle e mie esigenze assicurative. Dic chiaro altresì di voler comunque sottoscrivere e il relativo contra atto. DAT TA____________ ______FIRMA___ _______________ ___ A _______ DATA FIRMA A _____________ ________ _______________ _______________ _ __ Firma dell’In ntermediario d. ULV79F - Ed. 12/2013 Mod FAS SCICOLO INFORM MATIVO AGGIOR RNATO 30/11/2013 MODELLO M DI PRO OPOSTA PAGINA A 4 di 4 Informativa Liguria Vita INFORMATIVA Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196 In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice) 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi delle Società del Gruppo UNIPOL (1), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto. 3. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati: a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2); b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. 4. Comunicazione dei dati personali a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge, a Società del Gruppo UNIPOL (1) o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo UNIPOL (1), a Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato. L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2). 5. Trattamento dei dati personali per le comunicazioni infragruppo in materia di antiriciclaggio In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10 settembre 2009 “Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio”, La informiamo riguardo alla possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati e ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del decreto n. 231 possano essere oggetto di comunicazione ad altre Società facenti parte del Gruppo UNIPOL (1) cui appartiene Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico. 6. Trasferimento di dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea, nei confronti dei soggetti riportati al punto 4. a), ove ciò sia necessario per l’esecuzione delle prestazioni e servizi richiesti dall’interessato o comunque previsti in suo favore Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 INFORMATIVA PRIVACY PAGINA 1 di 2 7. Diritti dell'interessato Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in ogni momento e senz’oneri, il consenso prestato per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o Ufficio Privacy (fax 02.64028121) (1) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (2) elenco disponibile sul sito www.liguriassicurazioni.it o presso l’Ufficio Privacy Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. e Liguria VITA S.p.A. Società a Socio Unico (fax 02.64028121). Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 INFORMATIVA PRIVACY PAGINA 2 di 2 INFORMATIVA HOME INSURANCE La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.liguriassicurazioni.it), un’apposita area personale, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso, seguendo le istruzioni riportate nell’area personale stessa. Mod. ULV79F - Ed. 12/2013 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013 INFORMATIVA HOME INSURANCE PAGINA 1 di 1