liguria vita protetta - Liguria Assicurazioni

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liguria vita protetta - Liguria Assicurazioni
LIGURIA
VITA PROTETTA
unisex
ASSICURAZIONE
MISTA A PREMIO ANNUO COSTANTE
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
(Tariffa 321 )
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione:
Scheda Sintetica
Nota informativa
Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata
Glossario
Fac-simile modulo di proposta
Informativa Home Insurance
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/11/2013
Mod. ULV79F - Ed. 12/2013
SOMMARIO
SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ VI) ESCLUSIONI CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA ALLEGATO A – Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario
incaricato in relazione alla causa del pagamento ALLEGATO B – Regolamento della Gestione Speciale FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA
INFORMATIVA HOME INSURANCE
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FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/11/2013
SOMMARIO
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SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle
caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta
congiuntamente alla Nota Informativa.
1)
Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
L’impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata con
“Società”), società del Gruppo
Assicurativo UNIPOL, direzione e coordinamento UNIPOL GRUPPO
FINANZIARIO S.p.A.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa in base all’ultimo bilancio
approvato (1)
Patrimonio netto
€ 9.282.429
Capitale sociale
€ 6.000.000 interamente versato
Totale riserve patrimoniali
€ 3.282.429
Indice di solvibilità della gestione vita (2)
196,84%
1)
2)
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella
presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it.
L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
1.c) Denominazione del contratto
La denominazione commerciale del presente contratto è Liguria Vita Protetta unisex.
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si
rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.
Il contratto è offerto in tariffa unisex, quindi non varia a secondo del sesso dell’Assicurato.
1.e) Durata
Durata
contrattuale
Durata minima:
10 anni
Durata massima:
20 anni
In ogni caso l’età alla scadenza contrattuale dell’Assicurato non potrà
essere superiore a 85 anni
Riscatto
1.f)
il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante
riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché
siano state versate almeno le prime tre annualità di premio.
Pagamento dei premi
Periodicità
Premio annuo costante
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Premio minimo
2)
Euro 1.200,00
importo minimo premio annuo
Caratteristiche del contratto
L’assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio
contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell’Assicurato. Il livello di
copertura può essere ampliato mediante assicurazioni accessorie abbinabili all’assicurazione principale.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici precedentemente
richiamati; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto 6.1.1 della Nota
informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del
meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota
informativa.
L’impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma
personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3)
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Prestazione in caso di
vita
Prestazione in caso di
decesso
Coperture complementari
(su richiesta del Contraente e
a fronte del pagamento dei
relativi premi annui)
Opzioni contrattuali
in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del
capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della
Gestione Separata a cui è collegata l’assicurazione.
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il
pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio
è attiva abbinando l’assicurazione accessoria “Garanzia Morte da
Infortunio”.
In caso di decesso dell’Assicurato è previsto:
Garanzia A1 “duplice protezione”: il pagamento di un
capitale di pari importo del capitale assicurato, se il decesso è
dovuto a infortunio
Garanzia A2 “triplice protezione”: il pagamento di un capitale
pari al doppio del capitale assicurato, se l’infortunio è causato
da incidente stradale.
Prestazione aggiuntiva in caso di morte anche dell’ “Assicurato
G.F.”
è attiva abbinando l’assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia”.
Qualora, mentre è in vigore l’assicurazione accessoria, dopo la morte
dell’Assicurato o nelle 24 ore immediatamente precedenti, si verifichi il
decesso della persona designata in polizza quale “Assicurato G.F.”, il
pagamento di un ulteriore capitale ai figli superstiti della coppia costituita
dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso.
Conversione del capitale a scadenza in una delle seguenti prestazioni di
rendita:
• rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e
successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e
successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di
una persona fino a che questa è in vita.
Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è
collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni si consolidano annualmente.
La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 2,00% riconosciuto,
in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato.
Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati.
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L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei
risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche
risultare inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni
assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni
assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
4)
Costi
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi,
preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla
sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle
prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato
l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per
effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata da
costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non
tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Gestione Separata FONDO LIGURIA
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)
Gestione interna separata “FONDO LIGURIA” (tasso utilizzato 4%)
Premio annuo:
Sesso:
Età:
Durata:
Anno
5
10
Euro 1.500,00
Non rilevante
45 anni
10 anni
CPMA
8,77%
2,89%
Premio annuo:
Sesso:
Età:
Durata:
Anno
5
10
15
Euro 1.500,00
Non rilevante
45 anni
15 anni
CPMA
11,76%
4,34%
1,47%
Premio annuo:
Sesso:
Età:
Durata:
Anno
5
10
15
20
Euro 1.500,00
Non rilevante
45 anni
20 anni
CPMA
16,50%
7,15%
3,42%
1,47%
Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo
riportato in corrispondenza del quinto anno.
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5)
Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata FONDO LIGURIA
negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di impiegati ed operai.
ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA
FONDO LIGURIA
2008
2009
2010
2011
2012
4.04%
4,02%
3,72%
3,64%
3,66%
RENDIMENTO MINIMO
RICONOSCIUTO AGLI
ASSICURATI
RENDIMENTO MEDIO DEI
TITOLI DI STATO E DELLE
OBBLIGAZIONI
INFLAZIONE
3,23%
3,22%
2,98%
2,91%
2,93%
4.46%
3,54%
3,35%
4,89%
4,64%
3,23%
0,75%
1,55%
2,73%
2,97%
ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità
leggere la sezione D della Nota Informativa.
La Liguria Vita Spa Società a Socio Unico è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Scheda sintetica”.
Il Rappresentante Legale
_________________________
Giorgio Marchegiani
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SCHEDA SINTETICA
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della
polizza.
A)
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
a)
denominazione
LIGURIA VITA S.p.A. Società a Socio Unico (in seguito sinteticamente indicata
con “Società”) è una società del Gruppo Assicurativo Unipol
b)
Sede
sede legale e direzione generale in Italia, via Senigallia, 18/2, 20161 Milano
c)
Recapiti
telefono (+39) 02.6402.1, sito internet: www.liguriavita.it
e-mail: [email protected]
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale
02062090267 - Partita I.V.A. 12976110150 - Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n.
18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di
Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n 1.00089 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite
del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è
disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa)
d)
estremi
provvedimento
autorizzazione
all’esercizio
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (1)
2.
Patrimonio netto
€ 9.282.429
Capitale sociale
€ 6.000.000 interamente versato
Totale riserve patrimoniali
€ 3.282.429
Indice di solvibilità della
gestione vita (2)
196,84%
1)
2)
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella
presente Scheda Sintetica sono pubblicati sul sito della Compagnia www.liguriavita.it.
L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente
B)
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE
OFFERTE
3.
Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Prodotto
Liguria Vita Protetta unisex – Assicurazione mista a premio annuo costante
con rivalutazione annua del capitale, tariffa 321
Durata
contrattuale
Durata minima:
10 anni
Durata massima:
20 anni
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4.
Sfera di applicazione
Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto,
abbiano età compresa fra i 18 e i 75 anni; in ogni caso l’età dell’Assicurato
alla scadenza contrattuale non potrà superare gli 85 anni
Prestazioni
Assicurative
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a)
Prestazione in caso di vita
b) Prestazione in caso di decesso
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza – Art.1
Alla copertura caso morte è applicato il periodo di carenza.
Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della
capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell’eventuale premio
relativo ai rischi demografici.
Garanzia conservazione
capitale
La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici
• la rivalutazione annuale della stessa, calcolata in base al rendimento della
Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l’assicurazione;
• la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la
definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali;
• la garanzia del valore minimo della prestazione assicurata,
indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie
all’attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di “tasso
tecnico” del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita
stessa.
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione – Art. 7
Misura annua minima di
rivalutazione
La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,0%, sotto forma di tasso
tecnico.
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza – Art. 7
Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta
la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
L’importo del premio annuo dipende dall’ammontare del capitale assicurato e dall’eventuale presenza di garanzie
accessorie, dalla durata del contratto e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini
di vita (ad esempio professione e attività sportive).
In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti
collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti
partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente
di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le
condizioni per l’uscita.
Per quanto riguarda la componente di base della polizza, al fine di maturare il diritto al riscatto del contratto o alla
riduzione della prestazione a scadenza, è necessario corrispondere almeno tre annualità; in caso di mancata
corresponsione di tali annualità, il contratto si annulla automaticamente con la perdita di quanto già
versato, ferma restando la possibilità di riattivare il piano di risparmio entro 12 mesi dalla sospensione
dei versamenti.
Premio minimo
Tipo premio
Euro 1.200,00 premio minimo annuo costante
La tariffa è offerta nella forma a premio annuo con la possibilità di frazionamento infraannuale
Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al
collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
assegno bancario o circolare non trasferibile
bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del
Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti)
Bancomat/carta di credito
Frazionamento del È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia
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al successivo punto 6.1.1 per conoscere i relativi costi
premio
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio.
4.1
Assicurazione accessoria
Garanzia morte da infortunio
Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.I., in funzione A1 – duplice protezione
della formula scelta
A2 – triplice protezione
Garanzia di Famiglia
Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.F., in funzione fino a 109 anni
della somma delle età che saranno raggiunte alla scadenza
contrattuale dall’Assicurato e dall’Assicurato G.F.
da 110 a 124 anni
da 125 a 130 anni
5.
Premio annuo
Euro
1,00
Euro
1,50
Premio annuo
Euro
0,50
Euro
1,00
Euro
2,00
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “FONDO LIGURIA.”, una speciale forma di gestione degli
investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito
Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di
osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la
rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del
periodo di osservazione considerato.
Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione
separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e
minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività
finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.
Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito
al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle
prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse.
La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale commissione di
performance indicate al successivo punto 6.2.
Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché al
momento della risoluzione del contratto per scadenza o riscatto totale, oppure per l’eventuale decesso
dell’Assicurato.
La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.
La progressiva maggiorazione delle prestazioni - che si consolida annualmente – avviene, come specificato nelle
Condizioni contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal
tasso tecnico di interesse del 2,00%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale del capitale assicurato.
Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento
attribuito e non può risultare negativa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni
contrattuali.
Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e
dei valori di riduzione e di riscatto.
Il Progetto esemplificativo in forma personalizzato verrà consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il
Contraente stesso è informato che il contratto è concluso
.
C)
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6.
Costi
6.1
Costi gravanti direttamente sul Contraente
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6.1.1
Costi gravanti sul premio
Tipologia
Onere
Diritti di ingresso in aggiunta alla prima rata di premio
Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio
successiva
Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo
Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo
Quota-parte media
a intermediari
Euro 12,00
0,00
Euro 1,00
0,00
Euro 25,00
0,00
9,50%
Vedi nota 1)
Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate:
-
Semestrali
2,00%
-
Trimestrali
3,00%
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di
Euro 12,00
recesso
Nota 1) Con riferimento all’intero flusso dei costi summenzionati, in base alle rilevazioni contabili relative
all’ultimo esercizio, la quota percepita dagli intermediari risulta essere pari al 69.8%
6.1.2
Costi per riscatto
Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso
tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto
applicato per il calcolo di riscatto e il suddetto tasso tecnico (2,00% annuo composto) comporta per il Contraente
un onere che varia in funzione della durata residua del contratto.
Tipologia
Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere
2,40%
15,80%
27,30%
1
7
13
4,80%
17,80%
29,10%
2
8
14
Onere derivante dalla differenza
7,10%
19,80%
30,80%
3
9
15
fra il tasso di sconto applicato e
9,40%
21,80%
23,50%
4
10
16
il tasso tecnico:
11,60%
23,70%
34,10%
5
11
17
13,70%
25,50%
6
12
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0.0%
6.2
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione.
Tipologia
Commissione annua base:
Commissione annua di performance, per ogni punto di
rendimento della Gestione eccedente il 7,5% (per la frazione
di punto si riduce in proporzione):
7.
Quota-parte media
a intermediari
0,80%
Non prevista
Onere
0,20%
Non prevista
Sconti
Si avverte che è facoltà dell’Impresa applicare sconti che vengono realizzati nei seguenti modi:
riducendo l’importo dei Diritti di ingresso
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NOTA INFORMATIVA
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riducendo l’importo dei Diritti di quietanza
8.
Regime fiscale
Regime
premi
fiscale
dei
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti
dall’imposta sulle assicurazioni.
Con l’art. 12 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge del 28
ottobre 2013, n.124, sono state apportate significative modifiche al regime di
detraibilità ai fini Irpef dei premi versati per le coperture assicurative previste dall’art.
15, comma 1, lettera f) del Tuir.
In virtù di tale disposizione, nel periodo di imposta 2013, i premi versati per
assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana (Long Term Care – LTC), sono detraibili per un importo
complessivamente non superiore a € 630,00.
Nei periodi di imposta successivi, i premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto
il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi
causa derivante, sono detraibili per un importo complessivamente non superiore a €
530,00 ed i premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (Long Term Care – LTC)
sono detraibili per un importo complessivamente non superiore € 1.291,14 al netto dei
premi aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente.
Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o
infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla
detrazione di imposta.
Regime fiscale delle
somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in
forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono
anche esenti dall’imposta sulle successioni.
Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di
capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni:
• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente
alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale
componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La
base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed
equiparati.
• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti
dell’eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua
eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non
riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita,
limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la
corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al
periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita,
costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi
riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono
soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa..
D)
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9.
Modalità di perfezionamento del contratto
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e
scadenza dell’assicurazione.
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10.
Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
E’ facoltà del Contraente sospendere i versamenti e risolvere il contratto con i seguenti effetti:
• se il numero di annualità corrisposte è inferiore a tre, il piano della garanzia base si annulla
automaticamente con perdita di quanto già versato;
• se il numero di annualità corrisposte è almeno pari a tre, il piano può essere riscattato, oppure, il
Contraente ha la possibilità di mantenere il contratto in vigore, in tale caso il capitale ridotto continua a
rivalutarsi secondo le modalità indicate al punto B dell’art. 7 – Modalità di Rivalutazione delle Prestazioni delle Condizioni di Polizza, fino alla scadenza.
Entro 12 mesi dalla sospensione dei versamenti il Contraente ha facoltà di riattivare il piano di risparmio.
11.
Riscatto e riduzione
È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno le prime tre complete annualità di polizza di:
sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito
della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie
chiedere il riscatto della polizza
Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi.
Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:
Liguria Vita Spa
Società a Socio Unico
Ufficio Portafoglio
Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano (MI)
Tel. 02.6402.1 Fax 02.6402.8104
E.mail: [email protected]
Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il piano
assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico
dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il
valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo
di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente
elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in
caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.
.
12.
Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione,
dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax.
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal
ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
13.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24
del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla
data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna
dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente
corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1,
a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al
periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
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14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini
di prescrizione
La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario
incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è
sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia
stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti
della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare
gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il
decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei
diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla
presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..
15.
Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana.
16.
Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua
italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
17.
Reclami
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione
delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo:
LIGURIA VITA S.p.A.
Società a Socio Unico
UFFICIO RECLAMI
Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI
Fax: 02.6402.8105
e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187
Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico),
individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati
direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in
tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la
risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il
reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura
FIN-NET.
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18.
Informativa in corso di contratto
La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta
giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l’assegnazione della partecipazione agli utili, l’estratto
conto annuale della posizione assicurativa.
19.
Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli
impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni
di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari
propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso
Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in
relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse
dei Contraenti.
In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio
ai Contraenti.
La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di
commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque
retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente
dall’esistenza dei suddetti accordi.
La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di
revisione contabile di cui alla sezione B.
Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli
assicurati.
E)
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità
di versamenti, ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, di seguito riportati, sono calcolati sulla
base di due diversi valori:
a)
il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del
presente Progetto, al 4%.
Tenuto conto della commissione annua di gestione (0,8%) e scorporando il tasso tecnico già riconosciuto,
la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta pari all’1,18%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è
tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle
Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non
impegnano in alcun modo l’impresa.
Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno
effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi
di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN
BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
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Tasso annuo di rendimento minimo garantito (tasso tecnico)
Misura annua di rivalutazione
Età dell’Assicurato
Durata
Sesso dell’Assicurato
2,00%
0,00%
Anni 40
Anni 20
Non
rilevante
Ulteriori ipotesi
Periodicità dei versamenti:
Premio annuo costante al netto dei diritti
Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del versamento iniziale
Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei versamenti successivi
Costo fisso
Caricamento proporzionale
Capitale assicurato iniziale
annuale
1.500,00
Euro 12,00
Euro 1,00
Euro 25,00
Euro 140,13
32.198,21
Interruzione del pagamento dei premi
Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Premio
Cumulo premi
1.512,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.512,00
3.013,00
4.514,00
6.015,00
7.516,00
9.017,00
10.518,00
12.019,00
13.520,00
15.021,00
16.522,00
18.023,00
19.524,00
21.025,00
22.526,00
24.027,00
25.528,00
27.029,00
28.530,00
30.031,00
Capitale
assicurato
(fine anno)
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
32.198,21
Valore di
riscatto
(fine anno)
------------------2.093,60
2.932,15
3.849,91
5.191,45
6.331,37
7.563,99
8.895,40
10.332,00
11.880,61
13.548,44
15.343,10
17.272,67
19.345,70
21.571,23
23.958,82
26.518,61
29.261,30
Capitale ridotto
A fine
anno
------------------4.078,12
5.491,86
6.933,48
8.403,38
9.901,98
11.429,71
12.987,01
14.574,31
16.192,06
17.840,70
19.520,70
21.232,52
22.976,62
24.753,48
26.563,58
28.407,40
30.285,45
Capitale ridotto
alla scadenza
------------------4.078,12
5.491,86
6.933,48
8.403,38
9.901,98
11.429,71
12.987,01
14.574,31
16.192,06
17.840,70
19.520,70
21.232,52
22.976,62
24.753,48
26.563,58
28.407,40
30.285,45
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di
rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 19 annualità di premio.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Tasso annuo di rendimento
Misura annua di rivalutazione
Età dell’Assicurato
Durata
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4,00%
Vedi tabella
Anni 40
Anni 20
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Sesso dell’Assicurato
Non rilevante
Ulteriori ipotesi
Periodicità dei versamenti:
Premio annuo costante al netto dei diritti
Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del versamento iniziale
Diritti di quietanza da aggiungere al premio all’atto dei versamenti successivi
Costo fisso
Caricamento proporzionale
Capitale assicurato iniziale
annuale
1.500,00
Euro 12,00
Euro 1,00
Euro 25,00
Euro 140,13
32.198,21
Interruzione del pagamento dei premi
Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Premio
1.512,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
1.501,00
Cumulo premi
1.512,00
3.013,00
4.514,00
6.015,00
7.516,00
9.017,00
10.518,00
12.019,00
13.520,00
15.021,00
16.522,00
18.023,00
19.524,00
21.025,00
22.526,00
24.027,00
25.528,00
27.029,00
28.530,00
30.031,00
Capitale
assicurato
(fine anno)
32.217,21
32.255,42
32.313,09
32.390,43
32.487,69
32.605,08
32.742,86
32.901,27
33.080,54
33.280,92
33.502,66
33.746,01
34.011,24
34.298,59
34.608,33
34.940,72
35.296,03
35.674,53
36.076,49
36.502,19
Valore di
riscatto
(fine anno)
--------------2.152,57
3.034,78
4.010,65
5.442,81
6.679,62
8.029,26
9.499,74
11.099,55
12.837,73
14.723,86
16.768,12
18.981,33
21.374,95
23.961,16
26.752,88
29.763,79
33.008,43
Capitale ridotto
A fine
anno
------------4.193,00
5.684,09
7.222,96
8.810,25
10.446,63
12.132,77
13.869,33
15.657,02
17.496,51
19.388,51
21.333,73
23.332,90
25.386,74
27.495,99
29.661,39
31.883,72
34.163,73
Capitale ridotto
alla scadenza
----------------5.118,40
6.857,65
8.612,62
10.382,78
12.167,66
13.966,77
15.779,64
17.605,80
19.444,80
21.296,18
23.159,52
25.034,38
26.920,32
28.816,95
30.723,85
32.640,61
34.566,86
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali.
La Liguria Vita S.p.A. Società Socio Unico è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale
_________________________
Giorgio Marchegiani
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CONDIZIONI DI POLIZZA
I)
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato:
•
alla scadenza del contratto, se l’Assicurato è in vita,
oppure
•
al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza.
La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve
le esclusioni descritte nella successiva sezione VI.
Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come
stabilito all’art. 7.
Art. 2 - Premio
Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell’assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente
la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita,
ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante.
In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti
collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti
partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente
di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le
condizioni per l’uscita.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il
Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, purchè
espressamente nella sua qualità, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio
di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato;
• bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite
contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al
competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la
data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla
Società o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
• Carta di credito/bancomat
II)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato,
oppure,
il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente
firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione
che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio annuo o della prima rata di premio
annuo. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio annuo siano avvenuti
successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del
giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.
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Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il
vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la
Società stessa si riserva:
•
di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi
dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
•
di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c.,
quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla
Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o
colpa grave.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni,
comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla
Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:
LIGURIA VITA S.p.A.
Società a Socio Unico
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano MI
Fax: 02.6402.8104
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno
di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data
del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna
dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato,
diminuito di Euro 12,00 a fronte delle spese sostenute, , nonché diminuito di una quota dello stesso in
proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
III)
REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6 - Spese
In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti:
diritti di ingresso di Euro 12,00, dovuti in aggiunta alla prima rata di premio annuo,
diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascuna rata di premio.
La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato:
un importo fisso pari a Euro 25,00
caricamento in percentuale sul premio annuo pari al 9,50%
Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata “FONDO
LIGURIA”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e
disciplinata dal relativo Regolamento di cui all’Allegato B che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione
separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato
costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel
terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato
a)
Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione
diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione base, pari a 0,8 punti percentuali,
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• una commissione di performance, pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di
rendimento della Gestione eccedente il 7,5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si
applica in proporzione.
a) Misura di rivalutazione - Considerato che l’importo iniziale delle prestazioni assicurate è stato calcolato
riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di
rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se
positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso.
b) Rivalutazione delle prestazioni assicurate durante la durata contrattuale – Ad ogni anniversario della
decorrenza dell’assicurazione (data della rivalutazione annuale), precedente il termine della durata
contrattuale,
c.)
la prestazione annua assicurata viene rivalutata aggiungendo alla stessa l’ammontare ottenuto
moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la somma dei due
importi seguenti:
•
l’importo che si ottiene riducendo la prestazione annua inizialmente assicurata nel rapporto
fra il numero di anni trascorsi dalla decorrenza dell’assicurazione ed il numero di anni di
durata della durata contrattuale;
•
l’importo che si ottiene come differenza fra la prestazione assicurata in vigore nell’anno
precedente e la prestazione annua inizialmente assicurata;
Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del
contratto
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza,
comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – le seguenti conseguenze:
• se il Contraente ha versato almeno tre premi annui, le garanzie del bonus finale e di esonero dal pagamento
dei premi, di cui alla successiva sezione IV, restano sospese e, se non vengono riattivate ai sensi dell’art. 9,
cessano definitivamente; le altre garanzie di cui all’art. 1 restano in vigore con prestazioni ridotte, ma senza
pagamento di ulteriori premi, salva la possibilità di riattivazione ai sensi dell’art. 9;
• se, invece, il Contraente ha versato meno di tre premi annui, tutte le garanzie restano sospese e, se non
vengono riattivate ai sensi dell’art. 9, il contratto si risolve ed i premi già pagati restano acquisiti dalla Società.
Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra il numero dei premi
annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, e aggiungendo al risultato così
ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di
scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - ed il capitale inizialmente assicurato.
Ad ogni anniversario della decorrenza del contratto coincidente o successivo alla data di scadenza della prima
rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'art. 7.
A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la
Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Riduzione del capitale
Il capitale ridotto si ottiene scontando il capitale inizialmente assicurato - moltiplicato per il rapporto fra il numero
dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti - al tasso annuo dello
1% per il periodo che intercorre fra la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta e la scadenza
del contratto, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta
rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - e il capitale
inizialmente assicurato.
Ad ogni anniversario della decorrenza dell’assicurazione coincidente o successivo alla data di scadenza della
prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b)
dell'Articolo 7.
Art. 8.1 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie
Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il
Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso
fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di
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rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell’art. 7, all’ultimo anniversario che precede la data di
riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può
essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.
La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate
degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse
verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie.
Art. 8.2 - Riscatto
Prima della scadenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o
telefax, la corresponsione del valore di riscatto.
Il riscatto può essere chiesto a condizione che siano stati versati almeno tre premi annui e il suo valore si ottiene
scontando il capitale ridotto di cui all’art. 8, al tasso annuo del 3,5%, per il periodo che intercorre fra la data della
richiesta di riscatto e la scadenza del contratto.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta
Art. 8.3 - Prestiti
Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società.
Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento
della richiesta stessa, diminuito dell’importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già
ottenuti con la presente assicurazione.
All’atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del
tasso di interesse.
Art. 9 - Clausola di carenza
Salvo quanto previsto dal successivo Art. 18 “Esclusioni", le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono garantite
qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato e senza limiti territoriali.
Il presente contratto prevede l'immediata copertura assicurativa solo qualora l'Assicurato si sia sottoposto a visita
medica.
Diversamente, qualora l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica, è previsto un periodo di carenza di 6
mesi dalla data di decorrenza in cui la garanzia di cui all'Art. 1 "Prestazioni assicurate" non è operante; in caso di
decesso dell'Assicurato in tale periodo, la Società corrisponderà ai Beneficiari una somma pari al premio versato.
In caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero di altra patologia a essa collegata il contratto
prevede un periodo di carenza di 5 anni; qualora il decesso per queste cause si verificasse durante tale periodo di
carenza la Società corrisponderà ai Beneficiari il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del
sinistro.
La carenza non si applica qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria baciliare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata,
encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso avvenuto
dopo la data di decorrenza.
Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme
assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da
appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del
creditore o vincolatario.
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Art. 11 - Opzioni
Alla scadenza del contratto, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il
Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90
giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, che il capitale a scadenza sia convertito in una delle
seguenti prestazioni:
una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all’Assicurato finché in vita, ovvero ai
Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale
in rendita – se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario.
(una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere
fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato
superstite finché in vita.
Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di
rendita inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge.
I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della
conversione in rendita.
Art. 12 - Duplicato
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi
diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV)
BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 13 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di
volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei
Beneficiari.
La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società
o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la
designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei
Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
Art. 14 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio
della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte
degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che
verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).
Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il
competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento.
Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto,
completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente soggetto
abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la
verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura
fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari
esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi
diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti
Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la
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documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal
ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire
dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della
capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini
ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co. c.c..
V)
LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 15 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle
eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme
della legge italiana.
Art. 16 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il
Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 17 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
VI)
ESCLUSIONI
Art. 18 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria,
di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o
consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo
periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e
tumulti popolari;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si
risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di
eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o
rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non
superiore al capitale in vigore per il caso di morte.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO
assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione accessoria Garanzia Morte da Infortunio (G.I.), nella formula “A1 - duplice
protezione” oppure “A2 - triplice protezione” scelta dal Contraente e indicata nella scheda contrattuale, la Società
garantisce, insieme alle prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati del
Capitale G.I., al momento in cui si verifichi il decesso dell’Assicurato per causa diretta ed esclusiva di infortunio,
purché:
• l’infortunio sia avvenuto mentre il Contraente è al corrente con il pagamento dei relativi premi di cui
all’art. 3,
• il decesso sia avvenuto entro un anno dall’infortunio stesso e mentre è in vigore l’assicurazione
accessoria;
altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati
restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
Se è operante la formula “A2 - triplice protezione”, nella scheda contrattuale viene anche indicato un Capitale G.I.
di importo raddoppiato, garantito nel caso in cui il decesso da infortunio sia direttamente causato dalla
circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Per infortunio si intende un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che
produca lesioni obiettivamente constatabili.
Il Capitale G.I., il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, non è soggetto agli
adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati alle prestazioni dell’assicurazione principale.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso
derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria,
di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o
consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo
periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e
tumulti popolari;
• atti di terrorismo;
• contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
• terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica
pesante, lotta, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob,
slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill,
bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football
americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.);
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell’assicurazione
accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si risolve ed i relativi
premi pagati restano acquisiti dalla Società.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE
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Art. 3 - Premio
Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella
scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto
da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione
principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento, ma non è soggetto agli
adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati al premio annuo dell’assicurazione principale.
L’assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi
dell’assicurazione principale.
Art. 4 - Recesso
In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale,
vengono restituite le rate di premio versate per l’assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in
proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente
assicurazione accessoria mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di
recesso dall’assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90
giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24
del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi
pagati restano acquisiti dalla Società.
Art. 5 - Richiamo alle Condizioni contrattuali
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto
compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE
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CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA
assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione accessoria “Garanzia di Famiglia” (G.F.), la Società garantisce, insieme alle
prestazioni dell’assicurazione principale, la corresponsione del Capitale G.F. al momento in cui si verifichi il
decesso della persona indicata quale Assicurato G.F. nella scheda contrattuale, purché:
• il decesso sia avvenuto dopo la morte dell’Assicurato principale o nelle 24 ore immediatamente
precedenti, e mentre è in vigore l’assicurazione accessoria,
• al momento del decesso dell’Assicurato G.F. sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita
dall’Assicurato principale e dall’Assicurato G.F. stesso;
altrimenti, alla scadenza contrattuale l’assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano
acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso.
Per il Capitale G.F. il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati o nascituri della coppia sopra definita.
Il Capitale G.F., il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, non è soggetto agli
adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati alle prestazioni dell’assicurazione principale.
Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso
derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente, del Beneficiario o dell’Assicurato principale;
• partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato G.F. – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione
sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti
o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo
periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato G.F. a insurrezioni, sommosse e
tumulti popolari;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da
documentazione sanitaria;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato G.F. viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con
pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In caso di decesso dell’Assicurato G.F. dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia
dell’assicurazione accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l’assicurazione stessa si
risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.
Art. 3 - Premio
Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda
contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso
indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell’assicurazione principale, anche per
quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento, ma non è soggetto agli
adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati al premio annuo dell’assicurazione principale.
Comunque, il premio dell’assicurazione accessoria è dovuto sempreché siano contemporaneamente in vita
l’Assicurato principale e l’Assicurato G.F.
L’assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi
dell’assicurazione principale, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso
dell’Assicurato principale.
Art. 4 - Recesso
In caso di recesso dal contratto, insieme all’importo rimborsato al Contraente per l’assicurazione principale,
vengono restituite le rate di premio versate per l’assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in
proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE
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Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente
assicurazione accessoria mantenendo in vigore l’assicurazione principale. A seguito della comunicazione di
recesso dall’assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90
giorni prima dell’anniversario considerato, l’assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24
del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi
pagati restano acquisiti dalla Società.
Art. 5 - Richiamo alle Condizioni contrattuali
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto
compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l’assicurazione principale.
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CONDIZIONI INTEGRATIVE
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ALLEGATO A – Documentazione da presentare alla Società tramite il
competente intermediario incaricato in relazione alla causa del
pagamento
Scadenza Contrattuale
•
•
•
•
•
Riscatto totale
•
•
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•
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Prestito
•
•
•
Decesso dell’Assicurato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
originale della polizza e delle eventuali appendici.
copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.
codice fiscale del Beneficiario.
documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato alla
scadenza.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
modulo per la richiesta di pagamento compilato e sottoscritto dagli aventi
diritto.
originale della polizza e delle eventuali appendici,
copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente.
codice fiscale del Contraente.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli
aventi diritto.
copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente.
codice fiscale del Contraente.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli
aventi diritto.
originale della polizza e delle eventuali appendici.
copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario.
codice fiscale del Beneficiario.
certificato di morte dell’Assicurato.
originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo
deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio
giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto
o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto
notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non
impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati,
quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà
riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione
delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della
capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di
gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi
dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei
soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari. Ricordiamo che non è
consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di
cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato
e organi della pubblica amministrazione.
relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito
modello fornito dalla Società, debitamente compilato.
copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di
degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di
anamnesi patologica remota.
documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa
istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso
di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono
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ALLEGATO A
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•
minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il
Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci,
indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed
esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del
creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non
consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli
obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in
relazione alle particolari esigenze istruttorie.
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ALLEGATO A
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ALLEGATO B – REGOLAMENTO FONDO LIGURIA
Art 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre
attività della Società, contraddistinta con il nome ”Gestione Speciale per polizze di Assicurazione
sulla Vita”, indicata nel seguito con la sigla “Fondo Liguria” (di seguito “Gestione Separata”) e
disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n.
38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi
provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la
redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del
portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del
comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività
ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata
media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse
e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono
investire le risorse.
Titoli di debito
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o
appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato
regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società
o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o
appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società
di revisione debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto
obbligazionario).
Titoli di capitale
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto
azionario).
Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono
definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che
l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
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ALLEGATO B
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Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari
al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o
uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s,
Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il
grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari
stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o
assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio
obbligazionario.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da
società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5%
del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di
capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non
dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale
superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR
aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato
regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del
portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del
portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le
caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa
vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare
un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti
nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si
impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art.
5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità
di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti
finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del
27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):fino ad un massimo del 5%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
• Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale
sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art 4
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche
costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di
rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata .
Art 5
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile
effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita
delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi
modo effettuate.
Art 6
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di
commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e
riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
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ALLEGATO B
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Art 7
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della
Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno
fino al successivo 31 dicembre.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si
ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto
periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti
dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di
competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili
realizzati comprendono anche quelli specificati all’art. 6 che precede. Le plusvalenze e le
minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se
effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto
delle spese di cui all’art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le
perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti
attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova
acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di
proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel
periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione
degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra
attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è
determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art.7bis
Per i contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2012, ogni mese viene determinato il tasso medio di
rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi
immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione
coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del
precedente Art.7. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con
le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di
quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Art 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di
revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della
Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla
normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione,
in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione
con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune
nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di
incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli
dell’operazione stessa.
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ALLEGATO B
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GLOSSARIO
Aliquota di retrocessione
Aliquota trattenuta
Appendice (contrattuale)
Assicurato
Assicurazione
Benchmark
Beneficiario
Capitale iniziale
Capitale investito
Capitale maturato
Capitale nominale
Carenza
Caricamenti
Categoria
Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto
finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il
rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del
capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che
viene riconosciuto in via definitiva al contratto
Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto
finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dalla Società
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso
unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in
base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono
determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua
vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Parametro oggettivo di mercato coerente, in termini di composizione e di
rischiosità, con la politica di investimento di un fondo ed a cui si può fare
riferimento per confrontare il risultato di gestione
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione
contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il
Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Valore derivante dalla valorizzazione iniziale del Capitale investito al momento
della sottoscrizione, in base al tasso tecnico
Parte del premio versato che viene effettivamente investita dalla Società nella
Gestione separata, Linea, Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi.
Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di
caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del
versamento del premio
Capitale che il Beneficiaro designato ha il diritto di ricevere alla data di
scadenza del contratto. Esso è determinato in base alla valorizzazione del
Capitale investito, in corrispondenza della suddetta data, effettuata secondo le
modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale
Premio versato per l’investimento nella Gestione separata, Linea,
Combinazione libera e/o in altra provvista di attivi, al netto delle spese di
emissione
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono
efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in
tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o
corrisponde una somma inferiore.
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti
dalla Società.
Classe in cui viene collocato un fondo. La categoria viene definita sulla base
dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la
giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria
(esempio: categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
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GLOSSARIO
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Clausola di riduzione
Facoltà dell’Investitore-contraente di mantenere in vigore il contratto, per un
capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi.
Il capitale si riduce in funzione dei premi versati e dei premi originariamente
previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in
applicazione di un’apposita Convenzione che l’Investitore-contraente stipula
con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui,
ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria
posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula la collettiva per i
propri dipendenti).
Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o
Combinazioni libere
altre provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse
sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-contraente
Combinazioni predefinite (c.d. Allocazione del Capitale investito tra diverse Gestioni interne separate e/o
linee di investimento o linee) altre provviste di attivi, realizzata attraverso combinazioni predefinite delle
stesse sulla base di una selezione effettuata dalla Società
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in
Conflitto di interessi
contrasto con quello dell’Investitore-contraente
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla
tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del
mercato mobiliare italiano.
Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la
Consolidamento
periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la
maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al
Contraente
versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si
Contratto di assicurazione
impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita
sulla vita
al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che prevede sia
Contratto multiramo
prestazioni (o una componente delle stesse) con un meccanismo di
accrescimento, tipico dei contratti rivalutabili, derivante dalla partecipazione al
rendimento di una gestione separata, sia prestazioni (o una componente delle
stesse) collegate al valore delle quote di un fondo interno della Società o di un
OICR, tipiche dei contratti Unit linked
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un
Contratto rivalutabile
meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione
al rendimento di una gestione interna separata.
Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il
Controassicurazione
pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni
Convenzione
sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Parte del premio versato dall’Investitore-contraente destinata a coprire i costi
Costi di caricamento
commerciali e amministrativi della Società.
Data (Giorno) di valorizzazione Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del
fondo e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo stesso
Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo
Determinazione
garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto
all’Investitore-contraente
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie
Detraibilità fiscale
assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in
(del premio versato)
detrazione delle imposte sui redditi.
Duration
Durata finanziaria (espressa in anni) di un titolo, calcolata come media
aritmetica ponderata delle scadenze future dei flussi di cassa generati dalle
cedole e dal rimborso finale del titolo. Può essere usata come indicatore di
Collettiva
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GLOSSARIO
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Fondo interno
rischio in quanto, normalmente, una duration maggiore si accompagna ad una
volatilità maggiore del titolo.
Fondo appositamente creato per contratti Unit linked, gestito separatamente
rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo
interno è virtualmente suddiviso in quote
Frequenza di consolidamento Frequenza con la quale la Società riconosce in via definitiva al contratto il
rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto
resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di
ogni periodo di consolidamento non può decrescere
Frequenza di determinazione Frequenza con la quale la Società confronta il rendimento retrocesso con il
tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento
consolidato
Frequenza con la quale la Società rileva il rendimento della Gestione
Frequenza di rilevazione
separata, Linea, Combinazione libera ovvero dell’altra provvista di attivi
Garanzia (Assicurazione)
di rischio
Garanzia (Assicurazione)
complementare o accessoria
Gestione interna separata
Grado di rischio
Imposta sostitutiva
Intermediario incaricato
IVASS o ISVAP
Leva finanziaria
Mercati regolamentati
Modulo di proposta
OICR
OICR armonizzati
Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato
(ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della
prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla
garanzia principale.
Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito
separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La
rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione
interna separata.
Indice della rischiosità di un investimento finanziario (strumento finanziario o
fondo), variabile da “basso” a “molto alto” a seconda delle caratteristiche
dell’investimento e delle eventuali garanzie finanziarie previste
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle
persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito
imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico
degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della
presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di
capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e
gestione dei relativi contratti.
E’ l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza
nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto
in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate
all’ISVAP
Effetto in base al quale le variazioni di determinati parametri finanziari
(esempio: prezzi di strumenti finanziari, indici, cambi) hanno un impatto
ampliato sul valore dell’investimento. La presenza di tale effetto è connessa
all’utilizzo di strumenti derivati
Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull’organizzazione
e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso,
regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un’autorità di vigilanza.
Modulo sottoscritto dall’Iinvestitore-contraente con il quale egli manifesta alla
Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione o di
capitalizzazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le
società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV
: OICR di diritto italiano ed estero assoggettati, ai sensi della legislazione
comunitaria, ad una serie di regole comuni (società di gestione, politiche di
investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e
salvaguardare i sottoscrittori
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GLOSSARIO
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Opzione
Orizzonte
temporale
investimento consigliato
Passaggio (c.d. switch)
Perfezionamento
del contratto
Polizza
Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la
prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente
prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in
una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia
convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
di Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario.
Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo
necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al
tasso di rendimento minimo garantito previsto
Operazione con cui l’Investitore-contraente effettua il disinvestimento da
Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero da altre provviste
di attivi, e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre
Gestioni interne separate, Linee, Combinazioni libere ovvero in altre provviste
di attivi.
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione
o di capitalizzazione.
Prelievo in punti percentuali Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui la Società trattiene
un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il
assoluti
rendimento retrocesso
Prelievo percentuale
Premio
Premio periodico
Premio unico
Premio versato
Prescrizione
Prestazione
Modalità di prelievo sul rendimento rilevato, secondo cui il rendimento
retrocesso e la quota-parte trattenuta dalla Società vengono determinati
applicando rispettivamente un’aliquota di retrocessione e un’aliquota
trattenuta al rendimento rilevato.
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica
soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio che l’Investitore-contraente si impegna a versare alla Società su base
periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la
periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo.
Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’Investitore-contraente
nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni contrattuali, esso è anche detto
premio ricorrente.
Premio che l’Investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione alla
Società al momento della sottoscrizione del contratto.
Importo versato dall’Investitore-contraente alla Società quale corrispettivo
delle prestazioni previste dal contratto. Il versamento del premio può avvenire
nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere
previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore-contraente
può essere riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti
aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti
dalla legge.
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna
a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
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GLOSSARIO
PAGINA 4 di 8
Prodotto
finanziario
capitalizzazione
Progetto personalizzato
di Prodotto che lega la prestazione della Società all'andamento di una o più
Gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o
complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale
prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso
del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute
sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e Gestione/i, ed,
eventualmente, anche di una valorizzazione iniziale calcolata in base al tasso
tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il
capitale all’inizio del periodo di rivalutazione successivo, secondo un
meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva
del capitale progressivamente maturato
Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di
riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e
secondo schemi stabiliti dall'IVASS.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con
il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base
alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Provvista di attivi
Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dalla Società e diversi da
Gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a
una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in
relazione alle varie tipologie di provvista
Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio
rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio;
quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del
pagamento della prestazione).
Quietanza
Quota
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui è virtualmente suddiviso un
fondo; le prestazioni di un contratto Unit linked sono espresse in quote
Rating
Indice di solvibilità e di merito di credito attribuito all’emittente (o all’eventuale
garante) di attività finanziarie. Viene attribuito da apposite agenzie
internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s e Fitch.
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GLOSSARIO
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Recesso
Diritto dell’Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli
effetti.
Rendimento consolidato
Rendimento in base al quale la Società procede alla rivalutazione del capitale
alle date di consolidamento previste dalla Condizioni contrattuali. Ogni
rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e,
pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non
può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in
funzione del rendimento di una o più Gestioni interne separate al netto dei
costi prelevati dalla Società e in funzione del tasso di rendimento minimo
garantito e della c.d. frequenza di determinazione
Rendimento
attribuito)
retrocesso
(o Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento
consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla
componente del rendimento rilevato trattenuta dalla Società.
Rendimento rilevato
Risultato conseguito dalla Gestione separata, Linea, Combinazione libera
ovvero da altra provvista di attivi
Revoca della proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di
interrompere la conclusione del contratto prima che la Società comunichi la
sua accettazione, che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di
quanto eventualmente pagato
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni
contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro
pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non
pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riscatto
Facoltà dell’Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto,
richiedendo la liquidazione del valore di riscatto risultante al momento della
richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli
impegni assunti contrattualmente. La legge impone Particolari obblighi relativi
a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante
dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.
Scheda contrattuale
(di polizza)
Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente,
dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che
caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di
investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio
finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti
in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità
giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote
SICAV
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso
dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa
prestazione assicurata.
Società di Gestione del
Risparmio (SGR)
Società di diritto italiano specificamente autorizzate, cui è riservata la
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti
Solvibilità dell’emittente
Capacità del soggetto che ha emesso lo strumento finanziario, di poter far
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GLOSSARIO
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(Merito creditizio)
fronte agli impegni. Il grado di solvibilità di un emittente è misurato dal rating
che gli viene attribuito
Sostituzione (Trasformazione) Modifica richiesta dall’Investitore-contraente, riguardante alcuni elementi del
contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui
condizioni vengono di volta in volta concordate tra l’Investitore-contraente e la
Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di
trasformazione.
Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con
garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di
rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o
in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio
professionale o sportivo).
Spese di emissione
Spese fisse (ad es. bolli) che la Società sostiene per l’emissione del prodotto
finanziario
Strumento derivato
Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno
strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso
di interesse).
Switch (Passaggio)
Operazione con la quale si trasferisce da un fondo ad un altro una parte o la
totalità del controvalore delle quote attribuite al contratto
Tassazione separata
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione
pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il
contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive
dell’imposta sui redditi.
Tasso di rendimento minimo Tasso di rendimento che la Società garantisce sul Capitale investito. Può
essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in
garantito
parte) ai fini della determinazione del Capitale iniziale, oppure può essere
applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore
massimo che la Società può assegnare al tasso di rendimento minimo
garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è
differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di
capitalizzazione sia legato a Gestioni interne separate ovvero ad altre
provviste di attivi.
Tasso di rendimento
trattenuto
Tasso tecnico
Margine sul rendimento di una o più Gestioni interne separate che la Società
non retrocede all’Investitore-contraente e trattiene per sé
Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo
delle prestazioni assicurate iniziali.
Total expenses ratio
(TER)
Turnover
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul
patrimonio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno
solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio
medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del patrimonio di un fondo,
dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di
strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote
del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza
di valorizzazione della quota.
Unit linked
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto
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GLOSSARIO
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finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di un fondo interno
della Società o di un OICR.
Volatilità
Grado di variabilità nel tempo del valore di uno strumento finanziario; è un
dato essenziale per valutare la rischiosità di un investimento
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PAGINA 8 di 8
LIGURIA VITA
A S.p.A . S o c i e t à a S o c i o U n i c o
Sede Legale – 20161 Milano (MI) V
Via Senigallia 18/ 2
Tel. +39 02 640
02.1 - Fax +39 02 6402.2331 - www.liguriavita.it
Capitale sociale € 6.000.000,00 int. vvers. - Numero di isc
crizione al Registro de
elle Imprese di
Milano e Codice
e Fiscale 020620902
267 - Partita I.V.A. 12
2976110150 - Impressa autorizzata
all’esercizio dellle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4-6-1990 n.
18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137) - Sociietà soggetta all’attiv
vità di direzione e coo
ordinamento di
Unipol Gruppo
o Finanziario S.p.A
A., iscritta all’Albo
o Imprese di Asssicurazione e
riassicurazione Sez. I al n 1.00089 e facente parte del Gruppo
G
Assicurativo Unipol iscritto
all’Albo dei grup
ppi assicurativi al n. 0
046A.
PR
ROPOSTA DI
D ASSICUR
RAZIONE
PER
R L’EMISSIO
ONE DI POL IZZA VITA
LIGU
URIA VITA
A PROTE
ETTA UNISSEX
ultim
mo aggiornamento: novembre 2013
3
CONVEN
NZIONE N.
PROPO
OSTA N.
Agenzia
a
FACSIM
MILE
Co
od. Subagenzia o Produtt.
1 - CON
NTRAENTE
Codice Fiscale/Partita IVA
I
Indirizzo
o
CAP
P
Data di nascita
Comun
ne
P
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
E
Età
Professione (descrizio
one sintetica dell’attività
d
svo
olta)
TECO
Codice AT
Rilasciato da
d
Docume
ento d’identificcazione N.
2 – TITO
OLARE EFETT
TIVO / DELEG
GATO
CAP
P
Data di nascita
Il
Codice Fiscale/Partita IVA
I
Comun
ne
P
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizio
one sintetica dell’attività
d
svo
olta)
Docume
ento d’identificcazione N.
S
Sesso
Gruppo di atttività
in
(colui ch
he stipula in nome e per conto dell Contraente)
Indirizzo
o
Prov.
Prov.
S
Sesso
Codice AT
TECO
d
Rilasciato da
Il
in
del Rappresen
ntante
Dicchiaro che i da
ati relativi al Contraente
C
son
no da Firma d
me
e forniti e che gli
g stessi corris
spondono a ve
erità.
3 - ASS
SICURATO
Codice Fiscale/Partita IVA
I
Indirizzo
o
CAP
P
Data di nascita
E
Età
Comun
ne
P
Prov.
Comune o Stato estero di nascita
Professione (descrizio
one sintetica dell’attività
d
svo
olta)
Docume
ento d’identificcazione N.
Prov.
Codice AT
TECO
d
Rilasciato da
S
Sesso
Gruppo di atttività
Il
in
4 – BEN
NEFICIARI
Caso morte
Caso vitta
5 - FOR
RMA TARIFFA
ARIA E PRES
STAZIONE
Tariffa Descrizione
321
Capitale
e Iniziale assiicurato
ASSICURAZIONE MISTA A PRE
EMIO ANNUO CO
OSTANTE CON RIVALUTAZIONE
R
ANNUA DEL CA
APITALE
ATTENZ
ZIONE: la Tarifffa prevede il pa
agamento ai Be
eneficiari designati del capitale
e assicurato in caso di morte dell’Assicurato
o e, pertanto, è richiesto
l’accertamento dello sta
ato di salute dell’Assicurato stessso.
d
accertamenti sanitari è a totale
t
carico delll’Assicurando.
Il costo degli
6 - DEC
CORRENZA - DURATA - FR
RAZIONAMEN
NTO DEL PREMIO
Decorre
enza
Durata
a contratto
Scadenza
a
ANNI
7 - GAR
RANZIE INTEG
GRATIVE
D Ga
aranzia A1 dup
plice protezion
ne
D Ga
aranzia A2 trip
plice protezione
D Ga
aranzia famigliia
A
Assicurato
Garanzia Famiglia
Sesso
Frazion
namento del prremio
Comp
presa / non compresa
C
Capitale:
Comp
presa / non com
mpresa
Comp
presa / non compresa
C
Capitale:
C
Capitale:
Data di
d Nascita
C
Codice Fiscale
Mod.ULV
V79F - Ed. 12/2013
3
FASCICO
OLO INFORMATIV
VO AGGIORNATO
O 30/11/2013
TA
MODELLO DI PROPOST
PAGINA 1 di 4
PROPO
OSTA n. FAC
CSIMILE
8 - POLIZZE VITA IN VIGORE CON LA SOCIET
TÀ
Polizza n.
Polizza
a n.
Polizza
a n.
Polizzza n.
Poliz
zza n.
9 - DIC
CHIARAZIONI DELL’ASSICURATO SU
UL PROPRIO
O STATO DI SALUTE
S
- NE
EL CASO CH E NON SI SIA
A SOTTOPO
OSTO A
VISIITA MEDICA
A - E SULLE ATTIVITÀ
A
SPO
ORTIVE E PROFESSIONAL
LI
Il contrattto verrà emess
so dalla Società in base alle dic
chiarazioni che seguono.
s
Si rico
orda che le dich
hiarazioni non v
veritiere, inesattte o incomplete possono
comprom
mettere l’efficaciia della garanzia
a (art. 1892 e 198
83 del Codice Civile).
C
A - Dichiarazioni sullo stato di salute
e
SI
NO
1.
2.
3.
R
Ritiene
di esse
ere in precarie
e condizioni dii salute?
Negli ultimi 5 anni è stato ricoverato
N
r
in ospedali
o
o casse di cura per interventi chirrurgici (ad escclusione di inte
erventi di
a
appendicectom
mia, adeno-ton
nsillectomia, errniotomia, men
niscectomia, frrattura degli arrti, varici, chiru
urgia estetica, parto)?
p
H subito cure o accertamenti, anche in
Ha
n regime di da
ay-hospital, da
ai quali sia em
mersa una ma
alattia cardiova
ascolare,
d
disturbi
circola
atori, ipertenssione, ictus, malattia
m
del fe
egato quale epatopatia
e
acuta o cronica
a, malattia po
olmonare,
t
tumorale,
del sangue, dell’apparato uro
ogenitale, resspiratoria, oste
eo-articolare, digerente, de
el sistema en
ndocrinom
metabolico
qu
uali diabete, malattie
m
della tiroide?
4.
H effettuato negli
Ha
n
ultimi 12 mesi esami di laboratorio da
a cui siano emersi valori fuorri dalla norma?
?
5.
H fatto uso re
Ha
egolare e continuativo, o fa uso attualmente, di sostanz
ze stupefacen
nti e/o di alcolici?
6.
P Pressione arteriosa: i va
alori della presssione arteriossa sono al di fuori
f
dei segue
enti limiti?
Minima: 60 - 90
9
7.
C
Costituzione:
Massima: 90 - 140
Altezza cm
m.
Peso kg.
k
B - Dichiarazioni sull’a
attività sportiva
a
L’attività sportiva da lei praticata la esspone a particollari rischi? (uso
o di deltaplano, parapendio e/o
o ultraleggeri, p
paracadutismo, alpinismo,
bilismo, motocicllismo, motonau
utica, ecc.)
subacquea, speleologia, vela, automob
C - Dichiarazioni sull’a
attività professionale
In relazio
one alla professsione dichiarata
a, l’Assicurando
o è esposto in modo continua
ativo a pericoli?
? (ad esempio: alte tensioni, gas,
g
acidi,
infiamma
abili, esplosivi, veleni,
v
lavori svo
olti a notevoli alltezze o profond
dità, ecc.)
D – Visita Medica
In relazio
one al capitale asssicurato, o su espllicita richiesta, l’Asssicurato si è sotttoposto a visita me
edica?
CONDIZIONI DI POLIZZA
A ART.9 CLAUSO
OLA DI CARENZA
A
AVVERTE
ENZE
a)
le diichiarazioni non veritiere, inesattte o reticenti re
ese dal soggetto
o legittimato a fo
ornire le informa
azioni richieste p
per la conclusio
one del contratto
o possono
com
mpromettere il diri
ritto alla prestazio
one;
b)
c)
prim
ma della sottoscriziione del question
nario,il soggetto dii cui alla lettera a) deve verificare l’e
esattezza delle dic
chiarazioni riporta
ate nel questionarrio;
anch
he nei casi non espressamente
e
p
previsti
dalla Sociietà, l’Assicurato
o può chiedere di
d essere sottoposto a visita mediica per certificare
e l’effettivo stato
o di salute,
con evidenza del cos
sto a suo carico.
10 - DIC
CHIARAZIONI DELL’ASSIC
CURATO SUL
L PROPRIO STATO
S
DI SALUTE E SULL
LE ATTIVITÀ SPORTIVE E PROFESSIO
ONALI
L’Assicurando dichiara ai sensi degli artt.
a 1892 e 1893 del Codice Civile che le rela
ative notizie, da lui rese, sono cconformi a verittà, non avendo sottaciuto
emento influente
e sulla valutazio
one del rischio.
alcun ele
Dichiara, inoltre, di pro
osciogliere dal segreto professsionale e legale i medici che possono averrlo curato e/o vvisitato, nonché
é altre persone, strutture
ura, aziende san
nitarie, ai quali la Società cred
desse in ogni te
empo, di rivolge
ersi per ottenere
e informazioni, referti, cartelle cliniche e
ospedaliere, case di cu
ntazione sanitarria in genere, acconsentendo
a
i particolare, che
in
c tali informaz
zioni ed atti san
nitari siano dalla
a Società stessa
a comunicati e sottoposti
documen
all’esame di persone o Enti,
E
nei limiti de
elle necessità te
ecniche, statisticche, assicurativ
ve e riassicurativve.
11 - PR
REMI ANNUI E PRESTAZIO
ONI ASSICUR
RATIVE
Gara
anzia Base
Compl. Infortuni
Garanzia famiglia
So
opr. Professiona
ale
Sop
pr. Sportivo
Sopr. San
nitario
LIGURIA VITA si impegna
a a corrispondere ai Beneficiari dessignati il capitale assicurato
a
alla sca
adenza del contra
atto, se l’Assicuratto è in vita,oppure
e al decesso dell’A
Assicurato,
adenza.
se si verifiica prima della sca
La garanzzia per il caso di morte
m
è operante senza
s
limiti territorriali, qualunque sia
a la causa del dec
cesso fatte salve le
e esclusioni descrritte nella success
siva sezione VI.
Il capitale assicurato, il cui ammontare
a
iniziale è indicato nella scheda contrattua
ale, si rivaluta ann
nualmente come stabilito
s
all’art. 7.
12 - RA
ATA DI PERFE
EZIONAMENT
TO
Premio Garanzia Basse
Professionale
Sop
prappremi
Sp
portivo
Sanitario
Premio Com
mplementare In
nfortuni
Prem
mio Garanzia Famiglia
F
Interessi di
Frazionamento
Prem
mio Totale di ra
ata
Diritti
Imposte
Di cui usuffruibile per la detrazione
d
d’im
mposta
Le rate successive di premio, saran
nno versate ad
d ogni ricorren
nza
a partire dal
Mod.ULV
V79F - Ed. 12/2013
3
FASCICO
OLO INFORMATIV
VO AGGIORNATO
O 30/11/2013
TA
MODELLO DI PROPOST
PAGINA 2 di 4
PROPO
OSTA n.
FA
ACSIMILE
13 - RE
ECESSO DAL CONTRATTO
O (consentito solamente al Contraente di
d polizze ind
dividuali)
Il Contrae
ente ai sensi del D.
D lgs. 7 settembrre 2005 n. 209, può
p recedere dal contratto entro 30
0 giorni dalla sua conclusione, dan
ndone comunicazio
one alla Società con
c
lettera
raccoman
ndata o telefax co
ontenente gli elem
menti identificativ
vi del contratto.
Il recesso libera entrambe le
e parti da ogni obb
bligazione derivantte dal contratto, a decorrere dalle orre 24.00 del giorno
o di invio della com
municazione di rec
cesso, quale risulta
a dal timbro
ella relativa raccom
mandata o dalla data del telefax.
postale de
Entro 30 giorni
g
dal ricevimen
nto da parte della Società
S
della comu
unicazione di recesso, dietro conse
egna dell’originale
e della polizza e d
delle eventuali ap
ppendici, la Società rimborsa
al Contrae
ente il premio verssato, diminuito dii EUR 12,00 a fro
onte delle spese sostenute, nonch
hé della parte di premio relativa a
al periodo per il quale il contratto
o ha avuto
effetto.
Il Contrae
ente dichiara in
noltre di avere ricevuto dall’In
ntermediario, prrima della sotto
oscrizione della
a Proposta :
Il Fascicolo in
nformativo mo
od. ULV79F ed.. 12/2013 di cu
ui al Regolame
ento ISVAP n.
n 35 del 26/05//2010 relativo
o alla forma as
ssicurativa
suddetta, conttenente i segue
enti documenti :
•
Sche
eda sintetica
•
Nota
a informativa
•
Cond
dizioni Contratttuali
•
Glos
ssario
•
Il pre
esente modulo fac-simile di prroposta
e preso visione e di accettarne
e i contenuti;
di averne
e precontrattua
ali e i documentti di cui all’art. 49,
4 comma 2 de
el Regolamento
o ISVAP n. 5 de
el 16/10/2006
Le informative
RAENTE______
_____________
______________
_____________
_____________
______________
_____________
____
IL CONTR
Emesso in triplice esemplare in
IL CO
ONTRAENTE
(data)
L’ASSICUR
RATO
L’AG
GENTE GENERA
ALE
(timbro e firma se società)
13 - CO
ONSENSO AL TRATTAM ENTO DEI DATI
D
PERSON
NALI
Preso attto dell’informattiva ricevuta, di cui all’art. 13 del
d D. Lgs. 30/66/2003 n. 196, acconsento
a
ai sensi
s
degli artt. 23, 26 e 43 dell Decreto al tratttamento,
da partee del Titolare e degli altri sogggetti indicati nelll’informativa (aappartenenti allaa cd. Catena Assicurativa
A
e aal Gruppo UNIP
POL), ed a un eventuale
e
Paesi
trasferim
mento
dei
dati
all’’estero
(Paesi
U
UE
e
extra UE
E) dei dati perssonali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionaale al rapportoo giuridico da cconcludere o inn essere con laa Società
assicuraatrice, nonché alla
a prevenzionee ed individuazione delle frodi assicurative e relative
r
azioni leegali.
***
Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30/6/20003 n. 196 e deell’art. 15 del Reegolamento ISV
VAP n. 34 del 19/3/2010 acconnsento al trattam
mento, da partee del
Titolare, delle Società del
d Gruppo UNIIPOL (*) o di Soocietà specializzzate in promozione commerciaale, vendita direetta e ricerche di
d mercato, dei dati
personali comuni che mi
m riguardano peer finalità di infoormazione e proomozione comm
merciale o di veendita a distanzza di prodotti e servizi delle Soocietà del
Gruppo UNIPOL (*), noonché di ricerchhe di mercato, anche
a
mediantee l’impiego di teecniche di comuunicazione a disstanza quali poosta, telefono, sistemi
s
automatici di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms
M o Sms o altri strumenti eleettronici. SI NO
à controllanti, controllate
c
e colllegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
v
disposiziioni di legge.
(*) società
Rimane fermo che il coonsenso è condizionato al rispeetto delle disposizioni della viggente normativaa.
Data ___________________
Firma _________________________________
14 - PAG
GAMENTO DE
EL PREMIO
Dichiaro di aver ricevu
uto oggi _____
____________
_______ l’imp
porto di € ____
___________
____ relativo a
alla rata di perrfezionamento
o a mezzo
di:
BAN
NCOMAT / CA
ARTA DI CRED
DITO
ASS
SEGNO NON TRASFERIBILE N. ______
____________
__
DEL
LLA BANCA __
___________
____________
____________
______
BON
NIFICO
L’ES
SATTORE _____
______________
______________
___________
(cogno
ome e nome)
_
______________
______________
______
(firma)
La presttazione ed il premio indica
ati potranno subire
s
variazio
oni a seguito delle verifich
he effettuale d
dalla Società in ordine alla
a corretta
applicaziione della tarifffa.
Mod.ULV
V79F - Ed. 12/2013
3
FASCICO
OLO INFORMATIV
VO AGGIORNATO
O 30/11/2013
TA
MODELLO DI PROPOST
PAGINA 3 di 4
PROPO
OSTA n. (FACSIM
MILE)
QUESTIO
ONARIO SULL'AD
DEGUATEZZA DE
EL CONTRATTO OFFERTO
F. INF
FORMAZIONI SU
ULLE ASPETTATIIVE IN RELAZION
NE AL CONTRAT
TTO
f1. Quali sono gli obb
biettivi assicurativo-previdenziali ch
he intende perseg
guire
a stipula del contra
atto?
con la
Risparmio / investimento
B. INFORMAZIONI SULLO
S
STATO OCCUPAZIONALE
O
E
Previdenza
a/pensione comp
plementare
b1. Qual e' attualmen
nte il suo stato occcupazionale?
Protezione
e assicurativa di rischio (morte, in
nvalidità, non
Occupato
o con contratto a tempo indeterm
minato
autosufficiienza)
Occupato
o con contratto a tempo determin
nato
f2. Qu
uale orizzonte tem
mporale si prefigge
e per la realizzazio
one degli obbiettivi?
Autonom
mo / Libero profes
ssionista
Breve (<= 5 anni)
Pensiona
ato
Medio (6 - 10 anni)
Non occu
upato
Lungo (> 10 anni)
f3. Inttende perseguire i suoi obiettivi asssicurativo-previden
nziali attraverso:
C. INFORMAZIONI SULLE
S
PERSONE
E DA TUTELARE
Versamentti periodici
c1. Lei ha eventualli soggetti da tuttelare? (carichi familiari,
f
altre pe
ersone da
Versamentto unico
tute
elare, enti, aziende
e, ecc.)
f4. Qual
Q
e' la sua propensione
p
al risschio (e conseguentemente livello di
si
possib
bile rendimento de
ell'investimento) rrelativamente al prrodotto proposto?
no
Bassa (non
n sono disposto ad accettare osc
cillazioni del valo
ore
del mio inv
vestimento nel te
empo e di conseg
guenza accetto
S
S
SITUAZIONE
D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE
rendimentii modesti ma sicuri nel tempo)
A
ASSICURATIVA
Media (son
no disposto ad ac
ccettare oscillazioni modeste dell
d1. Attualmente posssiede altri prodotti assicurativi vita?
valore del mio investimento
o nel corso della
a durata del contrratto
Risparmiio/investimento
uenza accetto pro
obabili rendimen
nti medi a scaden
nza
di consegu
Previden
nza/pensione com
mplementare
del contrattto o al termine d
dell'orizzonte tem
mporale consiglia
ato)
Protezion
ne assicurativa di
d rischio (morte,, invalidità, non
Alta (sono disposto ad acc
cettare possibili forti
f
oscillazioni del
autosuffiicienza)
valore del mio investimento
o nell’ottica di massimizzarne
m
la
redditività e nella consapev
Nessuna
a copertura assic
curativa vita
volezza che ciò comporta
c
dei risc
chi)
f5. Qu
ual e' la probabilitta' di dover disinvestire la sua posiz
zione nei primi an
nni di
NFORMAZIONI SULLA
S
SITUAZIO
ONE FINANZIARIA
A
contra
atto?
E. IN
e2. Qual e' il suo patrrimonio disponibile
e all'investimento?
?
Bassa
Fino a 5.000 Euro
Alta
Da 5000 a 15000 Euro
f6. Qu
ual è la sua conosscenza in materia di investimenti in strumenti finanzia
ari?
Oltre 150
000 Euro
Bassa
Media
Alta
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
A
a1. Nome e Cognome
e
a2. Data di nascita
DATA ____
_______________
__
FIIRMA _________
_______________
_
DICHIARAZIONE DI
D RIFIUTO DI FO
ORNIRE
LE INFORMA
AZIONI RICHIEST
TE
(D
Da sottoscrivere ne
el caso non si vog
glia dare risposta alle
a domande riportate nel
que
estionario)
DICHIARAZ
ZIONE DI VOLONT
TA’ DI ACQUISTO
O IN CASO
D POSSIBILE INADEGUATEZZA
DI
(Da sottoscrivere
s
nel caso
c
in cui il contratto, sulla base delle
d
risposte forniite o
me
eno dal cliente o sulla
s
base di altre informazioni dispo
onibili, non risulta o
potrebbe non risu
ultare adeguato)
hiaro di non volerr rispondere, in tutto o in parte, alle
e domande sopra riportate, Dichia
aro di essere statto informato dal sottoscritto interme
ediario dei motivi per i
Dich
consapevole che ciò
c
ostacola la valutazione da
a parte dell’inte
ermediario quali, sulla base delle informazioni da me fornite e di eventuali altre
e esigenze assicurrative.
mazioni disponibil, la proposta assicurativa non ris
sulta o potrebbe non
dell’adeguatezza del contratto alle mie
inform
risulta
are adeguata alle
e mie esigenze assicurative. Dic
chiaro altresì di voler
comunque sottoscrivere
e il relativo contra
atto.
DAT
TA____________
______FIRMA___
_______________
___
A _______
DATA
FIRMA
A _____________
________
_______________
_______________
_
__
Firma dell’In
ntermediario
d. ULV79F - Ed. 12/2013
Mod
FAS
SCICOLO INFORM
MATIVO AGGIOR
RNATO 30/11/2013
MODELLO
M
DI PRO
OPOSTA
PAGINA
A 4 di 4
Informativa Liguria Vita
INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto,
nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle
frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni,
Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e
liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e
liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di
prodotti e servizi delle Società del Gruppo UNIPOL (1), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione
a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti
elettronici.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente
punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e
procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla
Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo indichiamo gli Agenti della
Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge, a Società del Gruppo
UNIPOL (1) o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad
esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione;
organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo,
Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei
dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo UNIPOL (1), a Società specializzate
in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2).
5. Trattamento dei dati personali per le comunicazioni infragruppo in materia di antiriciclaggio
In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 10 settembre 2009 “Misure relative
alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio”, La informiamo riguardo alla
possibilità che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati e ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1,
del decreto n. 231 possano essere oggetto di comunicazione ad altre Società facenti parte del Gruppo UNIPOL (1) cui appartiene Liguria Vita
S.p.A. Società a Socio Unico.
6. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea, nei confronti dei
soggetti riportati al punto 4. a), ove ciò sia necessario per l’esecuzione delle prestazioni e servizi richiesti dall’interessato o comunque previsti
in suo favore
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INFORMATIVA PRIVACY
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7. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in ogni momento e senz’oneri, il consenso prestato
per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o Ufficio Privacy (fax 02.64028121)
(1) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
(2) elenco disponibile sul sito www.liguriassicurazioni.it o presso l’Ufficio Privacy Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. e Liguria VITA S.p.A.
Società a Socio Unico (fax 02.64028121).
Liguria Vita S.p.A. Società a Socio Unico
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INFORMATIVA PRIVACY
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INFORMATIVA HOME INSURANCE
La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home
page del proprio sito internet (www.liguriassicurazioni.it), un’apposita area personale, a cui il
Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla
data di aggiornamento specificata.
Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le
credenziali personali identificative necessarie per l’accesso, seguendo le istruzioni riportate
nell’area personale stessa.
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INFORMATIVA HOME INSURANCE
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