Crediti di firma - Banca degli Ernici
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Crediti di firma - Banca degli Ernici
FOGLIO INFORMATIVO relativo a CREDITI DI FIRMA INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DEGLI ERNICI di Credito Cooperativo SCpA VIA ROMANA SELVA, SNC - 03039 - SORA (FR) Tel. : 07768520 - Fax: 0776852030 Email:[email protected] Sito internet: http://www.bancadegliernici.it Registro delle Imprese della CCIAA di Frosinone n. 02667580605 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5745 - cod. ABI 07114.2 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A222566 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo. CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA Il credito di firma è un contratto attraverso il quale la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest’ultimo. Il credito di firma può essere concesso in varie modalità, es. la banca autorizza il cliente ad emettere o far emettere tratte su di essa e si impegne ad accetterle (credito di accettazione), la banca può concedere una firma di avallo su un effetto (credito di avallo), altre modalità (credito di fideiussione). Al fine della concessione del credito di firma, La banca può richiedere il rilascio di idonea garanzia. Inoltre è obbligatoria l'apertura di Conto Corrente per l'addebito della commissione. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le cosiddette fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente. Caratteristiche particolari Fideiussione ai sensi del D. Lgs 122 del 20/06/2005 Fideiussione che viene rilasciata nell'interesse di un costruttore edile a favore di un acquirente, persona fisica, dell'immobile in costruzione. Tale fideiussione garantisce la restituzione delle somme e di ogni altro eventuale corristettivo riscoss dall'impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una sanzione di crisi di cui al comma 2 del D.Lgs 122 del 20/06/2005. Attestazione della capacità finanziaria dell’autotrasportatore ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs n. 395 del 22/12/2000 Con tale attestazione rilasciata dalla banca, viene dimostrato che l’impresa, nell’interesse del quale tale dichiarazione viene rilasciata, possiede il requisito della capacità finanziaria per poter ottenere l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. Tra i rischi principali vanno considerati: - il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a causa dell'avvenuta ascussione; - la possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente. Aggiornato al 26/01/2015 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. SPESE E COMMISSIONI Commissione annua massima1 3,00% Spese di istruttoria 1,00% dell'importo, minimo di € 50,00 Interessi in caso di escussione del credito di firma e Stesso tasso di sconfino del conto corrente su cui viene addebitata la mancata disponibilità delle somme commissione annua Imposta di bollo (ove dovuta) A carico del cliente, nella misura di legge Spese invio comunicazioni comprese ex 118 e 119 dal D.Lgs. 385/93 Commissione ricerche in archivio (oltre le spese reclamate) € 3,00 €10,00 a documento In merito alle condizioni relative al rapporto di conto corrente si rimanda ai relativi fogli informativi. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente e la banca possono recedere dal contratto nei modi e nei tempi riportati nel testo delle singole fideiussioni rilasciate; il recesso è immediato in caso di restituzione dell'originale del credito di firma; in caso di recesso il cliente non ha diritto alla restituzione della commissione per il periodo di tempo non usufruito. Tempi massimi per la chiusura del rapporto n.5 giorni dal ricevimento dell'originale. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti indirizzi: BANCA DEGLI ERNICI di Credito Cooperativo SCpA VIA ROMANA SELVA, SNC - 03039 - SORA (FR) e mail: [email protected], la Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati. Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; 1 Conteggio e addebito della commissione: - garanzie di durata superiore ad un anno: commissione conteggiata su base annua, l'addebito è eseguito in via anticipata con primo addebito all'emissione della garanzia ed i successivi ad ogni ricorrenza annuale; - garanzia di durata inferiore ad un anno : commissione conteggiata per frazione di anno, l'addebito è eseguito in via anticipata all'emissione; - proroga durata: commissione conteggiata per il periodo di proroga (anno o frazione di anno), l'addebito è eseguito in via anticipata ed i successivi ad ogni ricorrenza annuale; - aumento dell'importo: commissione conteggiata sull'importo addizionale, l'addebito è eseguito in via anticipata alla data di decorrenza dell'aumento e I successivi ad ogni ricorrenza annuale sul totale. Aggiornato al 26/01/2015 - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo diraggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatoreindipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al ConciliatoreBancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero dellaGiustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente vuole rivolgersi al giudice deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. LEGENDA Avallo Fideiussione L’avallo è una dichiarazione apposta sulla cambiale con la quale un soggetto (avallante) si assume la garanzia del pagamento del titolo. La fideiussione è una garanzia per il quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Istruttoria Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento Tratta bancaria La tratta bancaria è un titolo di credito emesso da un ente bancario a valere su fondi che lo stesso ente ha in deposito. Aggiornato al 26/01/2015