Crediti di firma - Banca degli Ernici

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Crediti di firma - Banca degli Ernici
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
CREDITI DI FIRMA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DEGLI ERNICI di Credito Cooperativo SCpA
VIA ROMANA SELVA, SNC - 03039 - SORA (FR)
Tel. : 07768520 - Fax: 0776852030
Email:[email protected]
Sito internet: http://www.bancadegliernici.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Frosinone n. 02667580605
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5745 - cod. ABI 07114.2
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A222566
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo.
CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA
Il credito di firma è un contratto attraverso il quale la banca garantisce il pagamento di un debito di un
cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla
banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte
del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest’ultimo.
Il credito di firma può essere concesso in varie modalità, es. la banca autorizza il cliente ad emettere o
far emettere tratte su di essa e si impegne ad accetterle (credito di accettazione), la banca può
concedere una firma di avallo su un effetto (credito di avallo), altre modalità (credito di fideiussione).
Al fine della concessione del credito di firma, La banca può richiedere il rilascio di idonea garanzia.
Inoltre è obbligatoria l'apertura di Conto Corrente per l'addebito della commissione.
Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le cosiddette fideiussioni passive, cioè quelle prestate
dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.
Caratteristiche particolari
Fideiussione ai sensi del D. Lgs 122 del 20/06/2005
Fideiussione che viene rilasciata nell'interesse di un costruttore edile a favore di un acquirente, persona
fisica, dell'immobile in costruzione. Tale fideiussione garantisce la restituzione delle somme e di ogni
altro eventuale corristettivo riscoss dall'impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una sanzione di
crisi di cui al comma 2 del D.Lgs 122 del 20/06/2005.
Attestazione della capacità finanziaria dell’autotrasportatore ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs
n. 395 del 22/12/2000
Con tale attestazione rilasciata dalla banca, viene dimostrato che l’impresa, nell’interesse del quale tale
dichiarazione viene rilasciata, possiede il requisito della capacità finanziaria per poter ottenere
l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.
Tra i rischi principali vanno considerati:
- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla
restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a causa dell'avvenuta ascussione;
- la possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche ove
contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.
Aggiornato al 26/01/2015
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a
carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi
necessario leggere attentamente il foglio informativo.
SPESE E COMMISSIONI
Commissione annua massima1
3,00%
Spese di istruttoria
1,00% dell'importo, minimo di € 50,00
Interessi in caso di escussione del credito di firma e Stesso tasso di sconfino del conto corrente su cui viene addebitata la
mancata disponibilità delle somme
commissione annua
Imposta di bollo (ove dovuta)
A carico del cliente, nella misura di legge
Spese invio comunicazioni comprese ex
118 e 119 dal D.Lgs. 385/93
Commissione ricerche in archivio (oltre le
spese reclamate)
€ 3,00
€10,00 a documento
In merito alle condizioni relative al rapporto di conto corrente si rimanda ai relativi fogli informativi.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente e la banca possono recedere dal contratto nei modi e nei tempi riportati nel testo delle singole
fideiussioni rilasciate; il recesso è immediato in caso di restituzione dell'originale del credito di firma;
in caso di recesso il cliente non ha diritto alla restituzione della commissione per il periodo di tempo
non usufruito.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto
n.5 giorni dal ricevimento dell'originale.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via
telematica ai seguenti indirizzi: BANCA DEGLI ERNICI di Credito Cooperativo SCpA VIA
ROMANA SELVA, SNC - 03039 - SORA (FR) e mail: [email protected], la Banca
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di
mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati. Rimane fermo che le parti possono
concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca;
1 Conteggio e addebito della commissione:
- garanzie di durata superiore ad un anno: commissione conteggiata su base annua, l'addebito è eseguito in via anticipata con primo addebito all'emissione
della garanzia ed i successivi ad ogni ricorrenza annuale;
- garanzia di durata inferiore ad un anno : commissione conteggiata per frazione di anno, l'addebito è eseguito in via anticipata all'emissione;
- proroga durata: commissione conteggiata per il periodo di proroga (anno o frazione di anno), l'addebito è eseguito in via anticipata ed i successivi ad
ogni ricorrenza annuale;
- aumento dell'importo: commissione conteggiata sull'importo addizionale, l'addebito è eseguito in via anticipata alla data di decorrenza dell'aumento e I
successivi ad ogni ricorrenza annuale sul totale.
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- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo diraggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatoreindipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
ConciliatoreBancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero dellaGiustizia),
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente vuole rivolgersi al giudice deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi
all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento
presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal
Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
LEGENDA
Avallo
Fideiussione
L’avallo è una dichiarazione apposta sulla cambiale con la
quale un soggetto (avallante) si assume la garanzia del pagamento del
titolo.
La fideiussione è una garanzia per il quale il fideiussore, obbligandosi
personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento
di un’obbligazione altrui.
Istruttoria
Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla
richiesta di concessione dell’affidamento
Tratta bancaria
La tratta bancaria è un titolo
di credito emesso da un ente bancario
a valere su fondi che lo stesso ente ha in deposito.
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