IVA e imposte indirette La revisione parziale della Legge sull`IVA
Transcript
IVA e imposte indirette La revisione parziale della Legge sull`IVA
26 IVA e imposte indirette La revisione parziale della Legge sull’IVA Patrizia Lang-Stierlin Specialista in finanza e contabilità con attestato federale Master of Advanced Studies UAS in VAT Procuratrice Fiduciaria Antonini SA, Lugano Panoramica sulle principali modifiche di legge attualmente in discussione alle Camere federali sulla base del Messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2015 1. Introduzione Il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha licenziato il Messaggio n. 15.025 concernente la revisione parziale della Legge federale sull’imposta sul valore aggiunto (di seguito LIVA). Il Messaggio è stato trattato il 24 settembre 2015 dal Consiglio nazionale. Attualmente si sta attendendo la trattazione da parte del Consiglio degli Stati. Le modifiche esposte in questo contributo potrebbero dunque essere ancora riviste. L’entrata in vigore della revisione è verosimilmente prevista per il 1. gennaio 2018. Le principali modifiche concernono: ◆ ◆ ◆ ◆ l’assoggettamento obbligatorio; le collettività pubbliche, quali: - il loro assoggettamento, - il trattamento fiscale dei posteggi ad uso comune, - il trattamento fiscale delle loro collaborazioni; le forniture a distanza; la reintroduzione dell’imposizione del margine. 2. Assoggettamento all’IVA Le modifiche previste per l’obbligo di assoggettamento dovrebbero permettere di eliminare svantaggi concorrenziali causati dall’IVA alle imprese svizzere rispetto a quelle estere. Secondo le nuove disposizioni, per l’obbligo di assoggettamento farà stato sia la cifra d’affari realizzata sul territorio svizzero sia la cifra d’affari realizzata all’estero. Questo comporterà conseguenze: ◆ ◆ sia per le aziende svizzere, in quanto dovranno iscriversi anche quelle fino ad ora esentate, perché realizzano esclusivamente o principalmente cifra d’affari all’estero; sia per le aziende estere che sul territorio svizzero realizzavano una cifra d’affari annua inferiore a 100’000 franchi ma che, se sommata a quella realizzata all’estero, superano tale soglia. La modifica della norma si è resa necessaria perché non si è riusciti a ridurre ed eliminare le distorsioni della concorrenza tra imprese svizzere ed estere con la misura di assoggettare le forniture che non soggiacciono all’imposta sull’importazione e all’imposta sull’acquisto. a) Vigente articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA Secondo il vigente articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA non è assoggettata all’IVA l’impresa che “realizza sul territorio svizzero una cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100’000 franchi annui, sempre che non rinunci all’esenzione dall’assoggettamento; la cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta”. b) Proposta di nuovo articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA In base alla proposta del Consiglio federale, il nuovo articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA stabilisce che l’impresa non è soggetto IVA se “realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100’000 franchi annui da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2”. Si precisa che, nonostante le modifiche menzionate, l’esenzione per le società estere che in territorio svizzero forniscono esclusivamente prestazioni di servizio ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA permane. Avranno dunque l’obbligo di iscriversi le società estere che effettuano prestazioni di servizi in territorio svizzero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LIVA e quelle che effettuano forniture in territorio svizzero[1]. Un’ulteriore modifica mira a precisare che, ai fini dell’assoggettamento, non è rilevante il metodo di finanziamento di un’impresa. Questa precisazione è dovuta ad una prassi che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) applicava e che con sentenza del 19 aprile 2015 (DTF 141 II 199) il Tribunale federale ha sconfessato. In seguito alla sentenza, l’AFC ha modificato la sua prassi con effetto dal 1. gennaio 2016 (cfr. INFO IVA 02 Assoggettamento punto 7.2 “L’attività è imprenditoriale ai sensi della LIVA?”, abrogato). La prassi prevedeva che vi era un conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità (articolo 10 capoverso 1 lettera a LIVA) solo se si era in grado di coprire Novità fiscali / n.2 / febbraio 2016 il 25% dei costi mediante entrate derivanti da prestazioni di natura imprenditoriale. I soggetti che coprivano più del 75% dei costi con delle entrate derivanti da non controprestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LIVA non adempivano il requisito e la loro attività non veniva dunque considerata imprenditoriale, con la conseguenza che non avevano il diritto di iscriversi quali contribuenti IVA. In relazione a quanto esposto si sottolinea che l’incasso delle controprestazioni, anche dopo l’entrata in vigore della nuova prassi, deve rappresentare l’obiettivo principale dell’impresa. c) Vigente articolo 10 capoverso 1 lettera a LIVA Secondo tale disposizione esercita un’impresa chiunque “svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità”. d) Proposta di nuovo articolo 10 capoverso 1bis lettera a LIVA Secondo tale disposizione esercita un’impresa chiunque “svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo dell’afflusso di risorse che non sono considerate controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2”. imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche non supera 100’000 franchi all’anno. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta”. b) Proposta di nuovo articolo 12 capoverso 3 LIVA Secondo tale disposizione “il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100’000 franchi all’anno. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta”. Oltre alla modifica relativa all’obbligo di assoggettamento, la revisione parziale prevede modifiche inerenti il trattamento IVA dei posteggi ad uso comune e le prestazioni derivanti da collaborazioni tra collettività pubbliche. I posteggi ad uso comune non rappresenteranno più una prestazione esclusa. Questa modifica mira a semplificare la valutazione dal profilo IVA della locazione di parcheggi. Non sarà più necessario fare alcuna distinzione ad eccezione dei posteggi che valgono quale prestazione accessoria alla locazione di immobili. c) Vigente articolo 21 capoverso 2 cifra 21 lettera c LIVA In base all’articolo 21 capoverso 2 cifra 21 lettera c LIVA sono imponibili “la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all’uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta”. d) Proposta di nuovo articolo 21 capoverso 2 cifra 21 lettera c LIVA Secondo tale disposizione sono imponibili “la locazione di posti per il parcheggio di veicoli, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta”. Per assicurare l’esonero dall’IVA di prestazioni fra le diverse collettività pubbliche, l’esclusione è stata estesa. Si precisa tuttavia che la possibilità di imporre tali prestazioni permane in quanto è possibile optare ai sensi dell’articolo 22 LIVA. 3. Collettività pubbliche Secondo la vigente LIVA le collettività pubbliche hanno l’obbligo di assoggettamento solo se la loro cifra d’affari, proveniente da prestazioni imponibili effettuate verso terzi, che non sono collettività pubbliche, supera 25’000 franchi e se quella da prestazioni imponibili verso terzi (non collettività pubbliche) sommata a quella verso altre collettività pubbliche supera 100’000 franchi. Per il futuro si è deciso di eliminare la prima soglia di 25’000 franchi; dovranno dunque assoggettarsi le collettività pubbliche la cui cifra d’affari imponibile verso terzi che non sono collettività pubbliche supera 100’000 franchi. a) Vigente articolo 12 capoverso 3 LIVA Secondo il vigente articolo 12 capoverso 3 LIVA “il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche non eccede 25’000 franchi all’anno. In caso contrario, esso rimane esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni e) Vigente articolo 21 capoverso 2 cifra 28 LIVA Sono escluse dall’imposta, in base all’articolo 21 capoverso 2 cifra 28 LIVA “le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica”. f) Proposta di nuovo articolo 21 capoverso 2 cifra 28 LIVA Secondo tale disposizione sono escluse dall’imposta “le prestazioni effettuate (a) tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica, (b) tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative, (c) tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative”. g) Proposta di nuovo articolo 21 capoverso 2 cifra 28bis LIVA Secondo tale disposizione sono escluse dall’imposta “la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche”. 27 28 Novità fiscali / n.2 / febbraio 2016 4. Vendita a distanza Con l’introduzione dell’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA si mira ad eliminare le distorsioni dovute dall’esenzione, prevista dall’articolo 53 capoverso 1 lettera a LIVA, dall’imposta al momento dell’importazione. La situazione attuale prevede che sono esenti importazioni il cui ammontare d’imposta non supera 5 franchi. In altre parole sono esenti importazioni su beni imponibili all’aliquota normale se il loro valore non supera 62.50 franchi e su beni imponibili all’aliquota ridotta se il loro valore non supera 200 franchi. In futuro coloro che importano merci esenti realizzeranno vendite in territorio svizzero e dovranno quindi iscriversi se le vendite provenienti da tali importazioni superano 100’000 franchi. a) Proposta di nuovo articolo 7 capoverso 3 LIVA La nuova disposizione prevede che “in caso di fornitura di un bene dall’estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione: (1) disponga di un’autorizzazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d’adesione) e al momento dell’importazione non vi rinunci; oppure (2) esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b con beni che, ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera a, in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti”. 5. Imposizione del margine Il Consiglio federale intende reintrodurre l’imposizione del margine. L’imposizione del margine sarà tuttavia applicabile solo all’acquisto e alla rivendita di oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità. Non è di conseguenza prevista l’abolizione dell’imposta fittizia, che rimane applicabile su tutti gli altri beni. ◆ galleria con la deduzione dell’imposta precedente fittizia non è mai stata prelevata come imposta sulla cifra d’affari; il vantaggio dell’imposizione del margine è che nel momento in cui la galleria rivende il quadro non ha il diritto di esporre l’IVA in fattura. L’acquirente del quadro non ha dunque il diritto di recuperare l’IVA precedente. Al posto di reintrodurre l’imposizione del margine si sarebbe potuto valutare la possibilità di mantenere l’imposta fittizia introducendo delle condizioni, una delle quali avrebbe potuto essere che su beni in origine non gravati da IVA l’imposta fittizia non fosse applicabile. Tuttavia sarebbe diventato difficile dimostrare se il bene fosse o non fosse gravato da IVA soprattutto quando in precedenza vi erano stati diversi passaggi di proprietà. a) Proposta di nuovo articolo 24a LIVA Il nuovo articolo 24a LIVA prevede quanto segue: “1. Se ha acquistato oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità per rivenderli, il contribuente può, ai fini del calcolo dell’imposta, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d’acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d’affari imponibile. 2. Per oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità importati dal rivenditore, l’imposta sull’importazione versata può essere addizionata al prezzo d’acquisto. 3. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi. 4. Il Consiglio federale stabilisce cosa s’intenda per oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità”. La reintroduzione dell’imposizione sul margine è dovuta alla problematica dell’applicazione dell’imposta fittizia su beni che in origine sono stati immessi sul mercato senza essere gravati da IVA. La problematica si evince al meglio analizzando il seguente esempio: ◆ una persona fisica acquista un quadro direttamente da un artista (dal suo autore) e lo rivende ad una galleria d’arte, che a sua volta lo rivende ad un contribuente, che lo acquista con lo scopo di arredare i suoi uffici. La vendita del quadro dall’artista alla persona fisica non è imponibile in quanto si tratta di una prestazione esclusa ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 cifra 16 LIVA. Dal momento che la galleria compera il quadro con lo scopo di rivenderlo ha il diritto di fare valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia. La rivendita del quadro da parte della galleria rappresenta una prestazione imponibile, la fattura verrà dunque emessa con esposizione dell’IVA. Visto che l’acquirente è contribuente e acquista il quadro per scopi imprenditoriali, in quanto lo utilizza per arredare i suoi uffici, ha diritto di recuperare l’IVA che la galleria ha esposto in fattura; considerando questo meccanismo la Confederazione subisce una perdita in quanto l’imposta precedente recuperata dalla b) Vigente articolo 28 capoverso 3 LIVA Il vigente articolo 28 capoverso 3 LIVA stabilisce che “il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia dall’importo che ha versato se, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato senza IVA un bene mobile usato e accertabile per fornirlo a un acquirente sul territorio svizzero. Questo importo comprende l’imposta calcolata secondo l’aliquota applicabile al momento dell’acquisto”. c) Proposta di nuovo articolo 28a LIVA La nuova disposizione prevede quanto segue: “1. Il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia se: (1) nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla Novità fiscali / n.2 / febbraio 2016 deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato un bene mobile usato e accertabile; (2) il bene è destinato a essere fornito a un acquirente; e (3) all’acquisto del bene non gli viene trasferita l’imposta sul valore aggiunto. 2. L’imposta precedente fittizia viene calcolata sull’importo pagato dal contribuente. Tale importo comprende l’imposta. 3. Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia”. Il Consiglio federale ha inoltre colto l’occasione di introdurre nella legge alcuni articoli sinora ancorati nell’Ordinanza di esecuzione della LIVA (di seguito OIVA), come per esempio: ◆ ◆ ◆ 6. Altre modifiche in breve Oltre alle modifiche menzionate ci sono i seguenti cambiamenti da tenere in considerazione: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ modifica della definizione di persone strettamente vincolate (articolo 3 lettera h LIVA) e di donazioni (articolo 3 lettera i LIVA); adeguamento alla prassi per il luogo della fornitura di elettricità, gas e teleriscaldamento (articolo 7 capoverso 2 LIVA); soppressione della responsabilità solidale nell’imposizione di gruppo per gli istituti di previdenza (articolo 15 capoverso 1 lettera c LIVA); estensione delle prestazioni escluse nel settore delle assicurazioni sociali alle attività di prevenzione (articolo 21 capoverso 2 cifra 18 LIVA); classificazione delle prestazioni delle organizzazioni di utilità pubblica ai propri benefattori quali prestazioni escluse (articolo 21 capoverso 2 cifra 31 LIVA); applicazione dell’aliquota ridotta sulle edizioni online di giornali e riviste (articolo 25 capoverso 2 lettera abis LIVA); aumento del termine di prescrizione assoluta a 15 anni (articolo 42 capoverso 6 LIVA); adeguamento delle basi legali relative al trattamento dei dati alla legge sulla protezione dei dati (articoli 76-76d LIVA); introduzione dell’obbligo da parte dell’AFC di indicare i crediti fiscali negli inventari pubblici o di insinuarli in caso di diffida pubblica nelle procedure di esecuzione forzata (articolo 89 capoverso 5 LIVA); prescrizione dell’azione penale in base alla gravità del singolo reato (articolo 105 capoverso 1 LIVA). [1] La vendita di beni viene considerata effettuata in territorio svizzero se è previsto anche il montaggio o l’installazione presso il cliente in territorio svizzero o se importa la merce in proprio nome (dichiarazione d’adesione). articolo 3 OIVA in base all’articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA: dichiarazione di adesione; articolo 9 OIVA in base all’articolo 10 capoverso 1ter LIVA: acquisto, detenzione ed alienazione di partecipazioni considerata attività imprenditoriale; articolo 9a OIVA in base all’articolo 10 capoverso 2 lettera b cifra 2 LIVA: esenzione dall’assoggettamento solo per imprese estere che effettuano prestazioni di servizi. 7. Considerazioni conclusive Con la revisione parziale della LIVA il Consiglio federale implementa le modifiche previste dalla mozione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-CN) nel modello a due aliquote, le iniziative parlamentari di Triponez (n. 02.413) e di Frick (n. 11.440) e altre modifiche dimostratesi necessarie. Sarebbe auspicabile che la Commissione e il Parlamento federale vaglino attentamente le modifiche e le conseguenze che comportano in quanto, si presume, che a breve non vi saranno ulteriori modifiche legislative. Con le modifiche relative all’assoggettamento l’obiettivo del Consiglio federale di parificare le società svizzere alle società estere dovrebbe essere assicurato. Sicuramente sarà una sfida per l’AFC gestire i numerosi nuovi contribuenti. Per maggiori informazioni: Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull’IVA, n. 15.025, del 25 febbraio 2015, in: Foglio federale 2015 pagina 2161 e seguenti, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/2161. pdf [12.02.2016]; il disegno di legge del Consiglio federale è disponibile al seguente link: https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/2227. pdf [12.02.2016]. Per maggiori informazioni sullo stato dei lavori nell’ambito dei dibattiti parlamentari, si veda: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/ geschaefte.aspx?gesch_id=20150025 [12.02.2016] Elenco delle fonti fotografiche: http://www.careerplus.ch/sites/default/files/styles/blog_image/public/ m e hr we r t s t u e r_f ina n zclub_u we m e hr w a l d_2_1.jpg?i to k=eJijL 3Ht [12.02.2016] h t t p s : // b l o g . f i n d e a . c h / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 2 / iStock_000008106210XLarge-1_zugeschnitten.jpg [12.02.2016] 29