Condizioni generali di Contratto per l`attività di tintolavanderia

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Condizioni generali di Contratto per l`attività di tintolavanderia
 Condizioni Generali di Contratto
per
l’Attività
professionale di
Tintolavanderia
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Condizioni Generali di Contratto
per l’attività professionale di tintolavanderia
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Condizioni Generali di Contratto
per l’attività professionale di tintolavanderia
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’ATTIVITÀ
PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA
Le presenti condizioni generali di contratto, esposte in maniera visibile ed
accessibile alla clientela all’interno dei locali, sono predisposte unilateralmente
per regolare in modo uniforme i rapporti con i clienti delle attività di
tintolavanderia che hanno ottenuto regolare autorizzazione e attestazione di
idoneità professionale ai sensi della Legge 22 febbraio 2006 n.84 e che, ai
sensi della medesima legge, hanno ad oggetto i trattamenti di lavanderia, di
pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di
follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in
pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso
industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e
rivestimenti per l’arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili
di ogni tipo di fibra.
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Condizioni Generali di Contratto
per l’attività professionale di tintolavanderia
Art.1 – Consegna dei capi
1. Al momento della consegna dei capi da parte del cliente per la prestazione,
la tintolavanderia è tenuta a rilasciare una ricevuta datata con il numero dei
capi, la descrizione sommaria degli stessi, l’indicazione del termine di
consegna concordato e il corrispettivo a carico del cliente, salvo che questo
non sia anticipatamente determinabile.
2. E’ obbligo del cliente dichiarare il valore del capo e la data di acquisto
qualora questo superi € 500,00 (MODELLO 1). Per i capi di particolare
valore, al cliente che ne farà richiesta, la tintolavanderia fornirà la
descrizione del tipo di lavorazione che verrà eseguita.
3. Dal momento della consegna la tintolavanderia dovrà osservare l’obbligo di
custodia dei capi.
4. Se l’impresa si serve di altra ditta specializzata per la pulizia di capi
particolari (pellicce, tappeti, pellame, ecc…) dovrà farlo presente al cliente al
momento della consegna dei capi, restando comunque direttamente
responsabile nei confronti del cliente.
Art. 2 – Esecuzione della prestazione
1. La tintolavanderia è tenuta ad osservare scrupolosamente le indicazioni
dell’etichetta, ove esista.
2. La tintolavanderia non risponde dei danni conseguenti alle indicazioni
inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla
composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei
prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui
all’art. 1176, secondo comma, del codice civile, nonché il rispetto delle
regole dell’arte.
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3. Se le indicazioni in etichetta sono assenti, la tintolavanderia si atterrà alle
regole tecniche del buon pulitore, salvo quanto previsto dal modello 2
eventualmente sottoscritto.
4. La tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora ritenga di non
avere la possibilità di eseguirlo correttamente, per carenza di mezzi o per
incertezza delle informazioni necessarie. La ditta può sempre recedere dal
contratto se, da un migliore esame degli oggetti, accerti che la lavorazione
richiesta non darebbe buon esito, senza spese.
5. Quando la lavorazione è fatta a rischio del cliente, dovrà farsene espressa
menzione nella ricevuta.
6. Nelle ordinazioni di tintura, l’impresa è tenuta ad informare, con nota scritta
controfirmata dal cliente, degli eventuali rischi del risultato quando si
evidenziano difficoltà a raggiungerlo.
Art. 3 – Prezzi
1. Il prezzo indicativo del servizio è quello stabilito dalla tabella esposta al
pubblico nell'esercizio.
2. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà concordato di volta in volta.
Art. 4 – Riconsegna del capo
1. Al momento della riconsegna, che avviene dietro presentazione della
ricevuta, il committente deve controllare i capi che ritira e sollevare
immediatamente eventuali contestazioni; la tintolavanderia è allo stesso
modo tenuta far controllare i capi al cliente.
2. Al momento della riconsegna il cliente è tenuto al pagamento della
prestazione.
3. La tintolavanderia è responsabile verso il cliente per la riconsegna del capo a
persone non munite della ricevuta, mentre non è tenuta a verificare l’identità
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della persona che ne è in possesso, salvo che il committente ne abbia
comunicato alla stessa lo smarrimento o il furto.
Art. 5 – Termini di riconsegna e ritiro
1. La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una
tolleranza di dieci giorni, salvo casi di forza maggiore o specifiche pattuizioni
tra le parti. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo
della prestazione pari al 5%, salva la dimostrazione di maggior danno. In casi
di particolare necessità, qualora il termine della riconsegna abbia natura
essenziale (cerimonie, festività, ecc…) ciò andrà specificato nella ricevuta e
sottoscritto dalle parti.
2. Il cliente deve ritirare il capo entro il termine massimo di quindici giorni
successivi da quello indicato per la consegna; in difetto il cliente sarà tenuto
ad una maggiorazione del prezzo del 10% ogni 15 giorni di ritardo trascorsi
dalla data del ritiro.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, la tintolavanderia è responsabile dei capi
consegnati e non ritirati per il periodo di tre mesi dalla data prevista di
riconsegna. Salvo diverso accordo tra le parti, trascorso tale termine, il capo
si intende ceduto alla tintolavanderia a titolo gratuito; in alternativa questa
potrà continuare a conservarlo applicando una tariffa mensile per custodia
pari al costo della prestazione effettuata. Se al momento del ritiro il capo
tenuto in custodia necessita di un ulteriore lavaggio, questo è a carico del
cliente.
4. Qualora il cliente sia a conoscenza di circostanze che lo porteranno a ritirare
il capo oltre questo termine (per viaggi o ricoveri programmati, ad esempio),
dovrà farlo presente al momento della consegna e ciò dovrà risultare dalla
ricevuta sottoscritta in tal caso da entrambe le parti.
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5. Se il capo non è reperibile al ritiro, si considera smarrito trascorsi novanta
giorni da quello previsto per la consegna.
Art. 6 – Responsabilita’ della Tintolavanderia
1. La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d’arte.
2. La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il
deterioramento totale o parziale dei capi, che risultino alla stessa imputabili.
Per determinare l’importo del risarcimento deve farsi riferimento al concreto
valore del capo al momento della consegna, tenuto conto del deprezzamento
dovuto all’usura. Se il capo è divenuto inutilizzabile esso sarà trattenuto dalla
tintolavanderia che provvederà al risarcimento integrale; se il capo è ancora
utilizzabile, rimarrà nella disponibilità del cliente ed il risarcimento sarà
proporzionale alla riduzione di valore.
3. La tintolavanderia non è responsabile dei danni già presenti sul capo al
momento della consegna.
Art. 7- Contestazioni/reclami
1. Il cliente è tenuto a verificare il capo al momento del ritiro.
2. Le contestazioni sollevate verbalmente al momento del ritiro dei capi devono
essere confermate per iscritto nei dieci giorni successivi mediante
raccomandata a.r. indirizzata alla tintolavanderia.
3. In caso di vizi non concretamente rilevabili al momento della consegna, i
reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dalla loro scoperta, salva
comunque la previsione di cui all’art. 2226 del codice civile.
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Art. 8 - Controversie
1. Tutte le controversie sorte tra l’impresa e il cliente, che non trovino una
soluzione direttamente fra le parti, verranno deferite alla Camera di
Commercio di Ancona e trattate secondo il Regolamento di Mediazione da
questa adottato.
Art. 9 - Obbligo di esposizione
La tintolavanderia ha l’obbligo di esporre in maniera visibile alla clientela le
presenti condizioni generali di contratto, fornendone copia al cliente che le
richieda.
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MODELLO 1
COMUNICAZIONE DEL VALORE DEL CAPO
E DELLA DATA DI ACQUISTO
(per capi di valore superiore a € 500,00)
MODELLO 2 DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
La Tintolavanderia ________________________________
CONSIDERATO CHE
Il sottoscritto ____________________________________________
residente in _______________________ Prov. _______ CAP _____
1) le indicazioni rilevabili per la manutenzione del capo
Via_____________________________________________________
sono mancanti;
sono in contrasto con le norme tecniche e con l’esperienza;
Comunica alla tintolavanderia __________________________________
sono in contrasto con le indicazioni dell’etichetta di composizione del
che:
capo;
2) il lavaggio, anche se effettuato correttamente, potrebbe dare risultati non
• il capo consegnato supera il valore di € 500,00 ammontando a
ottimali per i seguenti motivi:
_________________________________________________
• è stato acquistato in data_____________________________
Ancona ____________
firma del Titolare
firma del Cliente
____________________________ ___________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
fa presente che non si assumerà la responsabilità per il lavaggio o per
ulteriori tentativi lasciando la responsabilità dell’esito al cliente.
Ancona ________________
firma del Titolare
firma del Cliente
____________________________ ___________________________
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