Condizioni generali di Contratto per l`attività di tintolavanderia
Transcript
Condizioni generali di Contratto per l`attività di tintolavanderia
Condizioni Generali di Contratto per l’Attività professionale di Tintolavanderia 1 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia 2 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA Le presenti condizioni generali di contratto, esposte in maniera visibile ed accessibile alla clientela all’interno dei locali, sono predisposte unilateralmente per regolare in modo uniforme i rapporti con i clienti delle attività di tintolavanderia che hanno ottenuto regolare autorizzazione e attestazione di idoneità professionale ai sensi della Legge 22 febbraio 2006 n.84 e che, ai sensi della medesima legge, hanno ad oggetto i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per l’arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 3 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia Art.1 – Consegna dei capi 1. Al momento della consegna dei capi da parte del cliente per la prestazione, la tintolavanderia è tenuta a rilasciare una ricevuta datata con il numero dei capi, la descrizione sommaria degli stessi, l’indicazione del termine di consegna concordato e il corrispettivo a carico del cliente, salvo che questo non sia anticipatamente determinabile. 2. E’ obbligo del cliente dichiarare il valore del capo e la data di acquisto qualora questo superi € 500,00 (MODELLO 1). Per i capi di particolare valore, al cliente che ne farà richiesta, la tintolavanderia fornirà la descrizione del tipo di lavorazione che verrà eseguita. 3. Dal momento della consegna la tintolavanderia dovrà osservare l’obbligo di custodia dei capi. 4. Se l’impresa si serve di altra ditta specializzata per la pulizia di capi particolari (pellicce, tappeti, pellame, ecc…) dovrà farlo presente al cliente al momento della consegna dei capi, restando comunque direttamente responsabile nei confronti del cliente. Art. 2 – Esecuzione della prestazione 1. La tintolavanderia è tenuta ad osservare scrupolosamente le indicazioni dell’etichetta, ove esista. 2. La tintolavanderia non risponde dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’art. 1176, secondo comma, del codice civile, nonché il rispetto delle regole dell’arte. 4 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia 3. Se le indicazioni in etichetta sono assenti, la tintolavanderia si atterrà alle regole tecniche del buon pulitore, salvo quanto previsto dal modello 2 eventualmente sottoscritto. 4. La tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora ritenga di non avere la possibilità di eseguirlo correttamente, per carenza di mezzi o per incertezza delle informazioni necessarie. La ditta può sempre recedere dal contratto se, da un migliore esame degli oggetti, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito, senza spese. 5. Quando la lavorazione è fatta a rischio del cliente, dovrà farsene espressa menzione nella ricevuta. 6. Nelle ordinazioni di tintura, l’impresa è tenuta ad informare, con nota scritta controfirmata dal cliente, degli eventuali rischi del risultato quando si evidenziano difficoltà a raggiungerlo. Art. 3 – Prezzi 1. Il prezzo indicativo del servizio è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio. 2. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà concordato di volta in volta. Art. 4 – Riconsegna del capo 1. Al momento della riconsegna, che avviene dietro presentazione della ricevuta, il committente deve controllare i capi che ritira e sollevare immediatamente eventuali contestazioni; la tintolavanderia è allo stesso modo tenuta far controllare i capi al cliente. 2. Al momento della riconsegna il cliente è tenuto al pagamento della prestazione. 3. La tintolavanderia è responsabile verso il cliente per la riconsegna del capo a persone non munite della ricevuta, mentre non è tenuta a verificare l’identità 5 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia della persona che ne è in possesso, salvo che il committente ne abbia comunicato alla stessa lo smarrimento o il furto. Art. 5 – Termini di riconsegna e ritiro 1. La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di dieci giorni, salvo casi di forza maggiore o specifiche pattuizioni tra le parti. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo della prestazione pari al 5%, salva la dimostrazione di maggior danno. In casi di particolare necessità, qualora il termine della riconsegna abbia natura essenziale (cerimonie, festività, ecc…) ciò andrà specificato nella ricevuta e sottoscritto dalle parti. 2. Il cliente deve ritirare il capo entro il termine massimo di quindici giorni successivi da quello indicato per la consegna; in difetto il cliente sarà tenuto ad una maggiorazione del prezzo del 10% ogni 15 giorni di ritardo trascorsi dalla data del ritiro. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, la tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per il periodo di tre mesi dalla data prevista di riconsegna. Salvo diverso accordo tra le parti, trascorso tale termine, il capo si intende ceduto alla tintolavanderia a titolo gratuito; in alternativa questa potrà continuare a conservarlo applicando una tariffa mensile per custodia pari al costo della prestazione effettuata. Se al momento del ritiro il capo tenuto in custodia necessita di un ulteriore lavaggio, questo è a carico del cliente. 4. Qualora il cliente sia a conoscenza di circostanze che lo porteranno a ritirare il capo oltre questo termine (per viaggi o ricoveri programmati, ad esempio), dovrà farlo presente al momento della consegna e ciò dovrà risultare dalla ricevuta sottoscritta in tal caso da entrambe le parti. 6 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia 5. Se il capo non è reperibile al ritiro, si considera smarrito trascorsi novanta giorni da quello previsto per la consegna. Art. 6 – Responsabilita’ della Tintolavanderia 1. La ditta deve eseguire la lavorazione ad essa affidata a regola d’arte. 2. La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi, che risultino alla stessa imputabili. Per determinare l’importo del risarcimento deve farsi riferimento al concreto valore del capo al momento della consegna, tenuto conto del deprezzamento dovuto all’usura. Se il capo è divenuto inutilizzabile esso sarà trattenuto dalla tintolavanderia che provvederà al risarcimento integrale; se il capo è ancora utilizzabile, rimarrà nella disponibilità del cliente ed il risarcimento sarà proporzionale alla riduzione di valore. 3. La tintolavanderia non è responsabile dei danni già presenti sul capo al momento della consegna. Art. 7- Contestazioni/reclami 1. Il cliente è tenuto a verificare il capo al momento del ritiro. 2. Le contestazioni sollevate verbalmente al momento del ritiro dei capi devono essere confermate per iscritto nei dieci giorni successivi mediante raccomandata a.r. indirizzata alla tintolavanderia. 3. In caso di vizi non concretamente rilevabili al momento della consegna, i reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dalla loro scoperta, salva comunque la previsione di cui all’art. 2226 del codice civile. 7 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia Art. 8 - Controversie 1. Tutte le controversie sorte tra l’impresa e il cliente, che non trovino una soluzione direttamente fra le parti, verranno deferite alla Camera di Commercio di Ancona e trattate secondo il Regolamento di Mediazione da questa adottato. Art. 9 - Obbligo di esposizione La tintolavanderia ha l’obbligo di esporre in maniera visibile alla clientela le presenti condizioni generali di contratto, fornendone copia al cliente che le richieda. 8 Condizioni Generali di Contratto per l’attività professionale di tintolavanderia MODELLO 1 COMUNICAZIONE DEL VALORE DEL CAPO E DELLA DATA DI ACQUISTO (per capi di valore superiore a € 500,00) MODELLO 2 DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ La Tintolavanderia ________________________________ CONSIDERATO CHE Il sottoscritto ____________________________________________ residente in _______________________ Prov. _______ CAP _____ 1) le indicazioni rilevabili per la manutenzione del capo Via_____________________________________________________ sono mancanti; sono in contrasto con le norme tecniche e con l’esperienza; Comunica alla tintolavanderia __________________________________ sono in contrasto con le indicazioni dell’etichetta di composizione del che: capo; 2) il lavaggio, anche se effettuato correttamente, potrebbe dare risultati non • il capo consegnato supera il valore di € 500,00 ammontando a ottimali per i seguenti motivi: _________________________________________________ • è stato acquistato in data_____________________________ Ancona ____________ firma del Titolare firma del Cliente ____________________________ ___________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ fa presente che non si assumerà la responsabilità per il lavaggio o per ulteriori tentativi lasciando la responsabilità dell’esito al cliente. Ancona ________________ firma del Titolare firma del Cliente ____________________________ ___________________________ 9