Previdenza complementare: chi riscatta la posizione di un iscritto in

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Previdenza complementare: chi riscatta la posizione di un iscritto in
30-09-2008
Previdenza complementare: chi riscatta
posizione di un iscritto in caso di successione
la
Parere Covip del 15 luglio 2008
a cura di TOMMASO PIZZO
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha fornito dei chiarimenti riguardo al riscatto della posizione di un
iscritto a un fondo di previdenza complementare in caso di decesso prima della maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica. La posizione sarà riscattata in primo luogo dai soggetti appositamente designati
dall'iscritto. Solo in assenza di una precisa volontà da parte dell'aderente la posizione sarà attribuita agli eredi,
testamentari o legittimi.
Lo scorso 15 luglio la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha approvato un documento con
cui stabilisce quale debba essere l'orientamento interpretativo “ufficiale” di una norma contenuta nel D. Lgs.
n. 252/2005 – l'articolo 14, comma 3 – che sinora aveva dato luogo a notevoli incertezze e discussioni
riguardo al suo concreto significato.
La disposizione recita testualmente che «in caso di morte dell'aderente a una forma pensionistica
complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione
individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati».
Gli eredi
I dubbi riguardavano, in particolare, l'ordine in base al quale il riscatto dovesse essere attribuito ai
beneficiari indicati dalla norma: in altre parole ci si chiedeva, nel caso in cui il titolare avesse indicato un
beneficiario diverso dagli eredi, se l'intero importo oggetto del riscatto dovesse essere attribuito a
quest'ultimo o se invece fossero gli eredi ad avere la precedenza.
La Covip ha ora affermato chiaramente che l'intento principale della norma è quello di valorizzare la volontà
dell'aderente e, in considerazione di ciò, ritiene che la posizione individuale debba essere liquidata agli eredi
solo a condizione che non risulti una diversa volontà dell'aderente. Se invece l'iscritto ha espressamente
indicato come beneficiario un soggetto diverso dagli eredi, il riscatto verrà erogato integralmente a
quest'ultimo.
Se manca qualsiasi indicazione da parte del lavoratore, la liquidazione compete agli eredi, siano essi eredi
legittimi o testamentari. Nel caso in cui invece non sia presente né la designazione del beneficiario da parte
dell'iscritto né un testamento, il riscatto verrà liquidato a favore degli eredi legittimi.
Con un'eccezione, però. Secondo la Covip, infatti, al caso di riscatto per morte non si applicherebbe
comunque la norma (art. 586 del Codice Civile) che stabilisce la successione dello Stato qualora manchino
anche i parenti fino al sesto grado. In questa ipotesi varrebbe quanto previsto dallo stesso articolo 14 del D.
Lgs. n. 252/2005 che stabilisce che, in mancanza di eredi o di diverse indicazioni dell'iscritto, per le forme di
previdenza complementare collettive la posizione individuale venga riassorbita dallo stesso fondo pensione,
mentre per le forme individuali dovrà essere destinata a finalità sociali, secondo le modalità definite dal
Ministero del Lavoro.
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Nessun costo di successione
Partendo dal presupposto che il diritto al riscatto non fa parte del patrimonio del defunto dal momento che
l’iscritto non matura la possibilità di ritirare il premio, il diritto alla posizione previdenziale da parte dei
soggetti legittimati deve essere inteso come acquisito a titolo proprio (iure proprio): è pertanto esclusa
l’applicazione dell’imposta di successione alle prestazioni percepite dagli eredi.
Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ed in mancanza di diverse disposizioni dell’iscritto in sede
testamentaria, il riscatto dovrà essere ripartito in quote uguali tra gli stessi.
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