NUOVO REGOLAMENTO PENITENZIARIO (D.P.R. 30 giugno 2000

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NUOVO REGOLAMENTO PENITENZIARIO (D.P.R. 30 giugno 2000
NUOVO REGOLAMENTO PENITENZIARIO
(D.P.R. 30 giugno 2000, n°230)
Art. 58 – Manifestazioni della libertà religiosa
I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché
compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni
del presente articolo.
È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera
individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della
propria confessione religiosa.
È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della
propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.
Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in
relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore della disciplina che sarà
adottata a seguito delle intese di cui all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza
spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime;
negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad
uno di essi dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di
istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei
cappellani.
Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche
in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.
La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta,
l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da
quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti
con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine
dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto
disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
Art. 116 – Accesso di ministri di culto agli istituti
I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma
dell'articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere
all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si
svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.