Condizioni generali
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Condizioni generali
Condizioni generali Le seguenti condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti reciproci tra Credit Suisse AG (denominato qui appresso Banca) e i clienti. Rimangono riservate le convenzioni particolari e gli usi bancari. Per facilità di lettura la Banca rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi formulari. Art. 1 Verifica della legittimazione La Banca è tenuta a verificare con l’usuale diligenza negli affari la legittimazione del cliente e dei suoi procuratori. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale obbligo, i danni derivanti da vizi di legittimazione sono a carico del cliente. Art. 2 Incapacità civile Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in ordine all’incapacità civile dei suoi procuratori o di terzi che agiscono in suo nome. Se il cliente omette di adempiere a tale obbligo di informazione o incorre in incapacità civile, questi deve farsi carico del danno causato dal tale incapacità, ammesso che la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano violato l’usuale diligenza negli affari. Art. 3 Comunicazioni di cambiamenti Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in merito a cambiamenti relativi a nome, indirizzo, indirizzi di contatto e di corrispondenza del cliente o dei suoi rappresentanti nonché sulla revoca di procure o di diritti di firma conferiti. Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute se spedite all’ultimo indirizzo indicato dal cliente. Art. 4 Errori di trasmissione Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l’usuale diligenza negli affari. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione degli obblighi, i danni derivanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail e altri mezzi di trasmissione o trasporto, per esempio in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o ripetizioni di comunicazioni, sono a carico del cliente. Art. 5 Esecuzione di un ordine/ Obbligo di notifica del cliente In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano dalla semplice perdita di interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostanza e alle possibili conseguenze di danno. Se il cliente lo omette, la Banca risponde solo della perdita di interessi in caso di difettosa, ritardata o mancata esecuzione di un ordine (ad eccezione degli ordini di borsa). Se il cliente conferisce più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile, la Banca decide a propria discrezione quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti. Art. 6 Parificazione del sabato ad un giorno festivo Nei rapporti d’affari con la Banca, i sabati sono equiparati a giorni festivi ufficiali. Art. 7 Reclami I reclami del cliente riguardanti l’esecuzione di un ordine, nonché altre comunicazioni, vanno subito inoltrati a ricevimento dell’avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente fissato dalla Banca. Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (p. es. estratti conto/di deposito, conteggi di borsa). Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del cliente. Le contestazioni che si riferiscono ad estratti di conto o di deposito vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti saranno ritenuti come approvati. Art. 8 Diritto di pegno e di compensazione La Banca detiene un diritto di pegno su tutti i valori custoditi per conto del cliente presso di sé o altrove in relazione a tutte le sue pretese presenti e future nonché un diritto di compensazione in relazione ai crediti, senza tener conto della relativa scadenza o moneta. Non appena il cliente è in ritardo con le sue prestazioni, la Banca è autorizzata, a sua libera scelta, alla realizzazione dei pegni in via d’esecuzione o alla vendita a trattative private. La realizzazione dei pegni viene comunicata in anticipo. Rimangono riservate le convenzioni speciali. Art. 9 Interessi, spese, imposte e tasse La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i suoi tassi di interesse e di commissione, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione del mercato e di informare il cliente mediante circolare o qualsiasi altro mezzo appropriato. Gli interessi e le commissioni si intendono al netto per la Banca. Le spese della Banca si basano sulla tariffa di volta in volta vigente, che la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento. Il cliente viene preventivamente informato al riguardo per iscritto o in altra forma adeguata. Eventuali imposte e tasse applicate nell’ambito della relazione d’affari del cliente con la Banca, addebitate presso quest’ultima o da parte della stessa, o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero, a trattati di Stato o ad accordi contrattuali con enti esteri (per es. 30% dell’imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), nonché le spese risultanti presso la Banca, sono a carico del cliente, ovvero possono essere addebitate a quest’ultimo. Art. 10 Conti in valuta estera Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta all’interno del paese Codice di prodotto: 01050 110 012 12.13 Pagina 1/4 d’emissione della stessa o al di fuori di questo. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un’incidenza sull’insieme degli attivi della Banca nel paese d’emissione della moneta dell’investimento o nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle rispettive autorità. La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso il domicilio, sede o succursale, dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad una scrittura di credito nel paese della moneta presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente, nello Stato estero della moneta. Art. 11 Cambiali, assegni e titoli analoghi La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto cambiali, assegni e altri titoli analoghi, scontati o accreditati, se sono stati ritornati impagati. Fino al pareggio del saldo debitore, la Banca vanta tuttavia, nei confronti di ciascun debitore impegnato in virtù del titolo in questione, i diritti a riscuotere l’ammontare totale degli effetti cambiari, cambiali e dell’assegno, inclusi accessori. Art. 12 Revoca della relazione bancaria La Banca e il cliente si riservano la facoltà di revocare la relazione bancaria in qualsiasi momento con effetto immediato o a una data successiva. In particolare, la Banca può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito concessi e ritenerli esigibili con effetto immediato. Rimangono riservate le convenzioni particolari e le condizioni di revoca valide per prodotti specifici. Se, anche dopo una proroga stabilita dalla Banca, il cliente omette di comunicare alla Banca la destinazione di trasferimento dei valori patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca, a quest’ultima è data facoltà di consegnare fisicamente o di liquidare tali valori patrimoniali e di inviarne, con effetto liberatorio, il ricavo insieme agli averi ancora disponibili del cliente sotto forma di assegno in una valuta stabilita dalla Banca all’ultimo recapito postale conosciuto del cliente. Art. 13 Delega per l’esecuzione di operazioni La Banca si riserva la facoltà di delegare all’esterno totalmente o parzialmente talune proprie attività (per esempio traffico dei pagamenti e lo svolgimento titoli). 110 012 12.13 Art. 14 Rispetto delle disposizioni legali Il cliente è responsabile del rispetto delle relative disposizioni legali applicabili (incluse le leggi in materia fiscale) ed è tenuto a rispettare tali disposizioni legali in ogni momento. Art. 15 Diritto applicabile e giurisdizione Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succursale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale. La Banca si riserva il diritto di citare il cliente presso la sua sede o il suo domicilio. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge. Art. 16 Segreto bancario Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono all’obbligo di legge di mantenere il riserbo sulle relazioni d’affari dei clienti (segreto bancario). Il cliente libera la Banca dall’obbligo di segretezza e rinuncia al segreto bancario, se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca: in caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comunicazioni alle autorità, minacciate o avviate dal cliente in Svizzera o all’estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte); per garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del cliente e per realizzare garanzie del cliente o di terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costituite a garanzia di diritti verso il cliente) in Svizzera o all’estero; per l’incasso di crediti della Banca verso il cliente in Svizzera o all’estero; in caso di rimproveri mossi dal cliente alla Banca pubblicamente oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o all’estero; qualora, nell’ambito di transazioni in titoli o diritti esteri, le relative disposizioni applicabili impongano la pubblicazione. Rimangono riservati gli obblighi d’informazione legali o di sorvegilanza della Banca. Art. 17 Cambiamento delle condizioni generali La Banca può modificare le condizioni generali in qualsiasi momento. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. Pagina 2/4 Regolamento di deposito Disposizioni generali Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica, accanto alle Condizioni generali, ai valori e alle cose che sono depositati presso la Banca (di seguito chiamati valori di deposito), in particolare anche quando questi sono presenti sotto forma di effetti contabili. Nei casi in cui esistano accordi contrattuali particolari o regolamenti speciali per depositi speciali, il presente regolamento è valido a titolo complementare. Art. 2 Trattamento dei valori in deposito La Banca accetta in particolare a) cartevalori per la custodia e l’amministrazione, in linea di principio in deposito aperto b) metalli preziosi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali che non rivestono la forma di cartevalori per la contabilizzazione e l’amministrazione in deposito aperto d) documenti probativi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto e) oggetti di valore e altre cose idonee per la custodia, in linea di principio in deposito chiuso I depositi chiusi sono soggetti a un regolamento separato. La Banca può rifiutare l’accettazione di valori in deposito senza fornirne le motivazioni. Art. 3 Verifica dei valori in deposito La Banca può verificare autenticità e notifiche di blocco dei valori in deposito consegnati dal cliente o da terzi in vece del cliente, senza per questo assumersi alcuna responsabilità. In particolare la Banca è tenuta a svolgere atti amministrativi solo dopo l’esecuzione della verifica. In tal senso, per tutta la durata della verifica non devono essere eseguiti ordini di vendita né operazioni che prevedono la consegna a terzi di valori contro remunerazione. La verifica viene effettuata sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. I valori in deposito esteri possono essere consegnati al depositario o a un altro servizio idoneo nel rispettivo paese per la verifica. Art. 4 Diritti facenti funzione di cartevalori Cartevalori e diritti non cartolarizzati facenti la stessa funzione sono trattati in modo analogo. In particolare trovano applicazione le regole sulla commissione (art. 425 segg. CO) fra il cliente e la Banca. Art. 5 Obbligo di diligenza della banca La Banca tratta i valori in deposito del cliente con l’usuale diligenza negli affari. Art. 6 Restituzione e messa a disposizione dei valori in deposito Con riserva dei termini di disdetta, delle disposizioni di legge, degli statuti di emittenti nonché dei diritti di pegno, di ritenzione di altri diritti di trattenimento della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi 110 012 12.13 momento che i valori in deposito gli vengano restituiti o messi a disposizione. Al riguardo vanno osservati i termini di consegna vigenti nel paese e gli abituali termini di restituzione. I valori in deposito vengono trasportati e spediti per conto e a rischio del cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del cliente, la Banca stipula l’assicurazione ed effettua la dichiarazione di valore secondo il proprio apprezzamento. Art. 7 Spese e remunerazioni della Banca Le spese della Banca si basano sulla tariffa in vigore al momento. La Banca si riserva la facoltà di modificarla in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato in merito in via preventiva in forma scritta o in altra forma adeguata. In relazione alla prestazione di servizi la Banca riceve da terzi (ivi comprese le società del gruppo o consociate), retrocessioni, indennizzi, spese, commissioni incluse commissioni di gestione delle posizioni, rimborsi, ribassi, sconti, indennità di distribuzione o altre prestazioni (di seguito definiti complessivamente remunerazioni). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla Banca in un prodotto (volume di investimento), la cui entità varia a seconda del prodotto e dell’offerente. Nel caso dei fondi d’investimento, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici. Nel caso dei prodotti strutturati, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici e/o di indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o di un ribasso sul prezzo d’emissione. Le remunerazioni incassate dalla Banca variano nell’ambito delle seguenti fasce di oscillazione (dati basati sul volume d’investimento): Investimenti collettivi di capitale: Fondi del mercato monetario da 0 a un massimo dell’1,0% p.a., Fondi obbligazionari e immobiliari da 0 a un massimo dell’1,6% p.a., Altri fondi d'investimento (fondi d'investimento alternativi, hedge fund, fondi private equity, fondi di fondi, fondi azionari, fondi portfolio ecc.) da 0 a un massimo del 2,0% p.a. Prodotti strutturati: Investimenti monetari da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti obbligazionari da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti misti da 0 a un massimo dell’1,5% p.a., Investimenti alternativi da 0 a un massimo dell’1,7% p.a., Investimenti azionari da 0 a un massimo del 2,5% p.a. Nel caso dei mandati di gestione patrimoniale, le remunerazioni incassate dalla Banca corrispondono a una percentuale variabile da 0 a un massimo dello 0,9% del patrimonio gestito dei clienti all’anno. L’entità delle remunerazioni massime per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del relativo volume d’investimento nella relativa categoria di prodotto. Le fasce di oscillazione sopra riportate corrispondono alle remunerazioni massime che la Banca può riscuotere in base alle condizioni in vigore per i vari prodotti. Se la remunerazione consiste nell’indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o del ribasso sul prezzo d’emissione e qualora il prodotto venga restituito prima della scadenza del prodotto stesso, la Banca trattiene l’intera remunerazione nonostante la restituzione anticipata del prodotto. Inoltre, la Banca ha facoltà di ottenere la piena remunerazione annua secondo le fasce di oscillazione sopra citate anche a fronte di annualità incomplete. La Banca si Pagina 3/4 riserva di modificare l’entità delle remunerazioni in conformità all’art. 9 del presente regolamento di deposito. Il cliente è al corrente del fatto che le remunerazioni possono portare a potenziali conflitti d’interesse, in quanto possono incentivare la scelta o la raccomandazione di prodotti per i quali la Banca riceve remunerazioni (è questo il caso ad esempio dei fondi d’investimento o dei prodotti strutturati al posto di azioni o obbligazioni) o per i quali essa riceve remunerazioni più elevate (ad esempio preferenza di prodotti di determinati offerenti o determinate categorie di prodotti che comportano remunerazioni maggiori). Le procedure adottate tengono conto di potenziali conflitti d’interesse e in particolare dell’interesse del cliente. In sede di definizione delle tariffe vigenti è stato considerato che la Banca riceve remunerazioni per i servizi erogati. A tal riguardo, il cliente presta il proprio assenso al percepimento e al trattenimento di remunerazioni da parte della Banca. Nel caso in cui tali remunerazione, senza alcun accordo al riguardo, possano essere soggette all’obbligo legale di consegna nei confronti del cliente, quest’ultimo si dichiara d’accordo che le remunerazioni spettino integralmente alla Banca. Il cliente rinuncia a qualsivoglia diritto alla consegna delle remunerazioni. Sono fatte salve convenzioni speciali tra il cliente e la Banca così come disposizioni di legge imperative. Art. 8 Durata del contratto Di norma il contratto è di durata indeterminata; i rapporti giuridici risultanti dal presente regolamento non si estinguono in seguito al decesso, all’incapacità civile o al fallimento del cliente. Art. 9 Modifiche del regolamento La Banca può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato in merito in via preventiva in forma scritta o in altra forma adeguata. Disposizioni particolari per i deposti aperti Art. 10 Modalità di conservazione La Banca è espressamente autorizzata a far custodire presso terzi i valori in deposito a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente. Qualora il cliente imponga alla Banca un depositario terzo e lo stesso non sia raccomandato dalla Banca, quest’ultima esclude ogni responsabilità per le azioni di detto depositario terzo. In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è inoltre autorizzata a custodire centralmente i valori in deposito in funzione del loro genere o a farli custodire presso una centrale per il deposito collettivo. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente. In caso di custodia all’estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia. La Banca continua ad amministrare soltanto i diritti ricevuti dal terzo estero. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzione alla Banca di tali valori custoditi all’estero o il trasferimento del ricavo della vendita, la Banca ha l’obbligo di procurare al cliente il relativo diritto alla consegna o al pagamento soltanto nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile. I valori nominativi in deposito possono essere intestati a nome del cliente. Questi accetta che il suo nome venga reso noto al depositario 110 012 12.13 terzo. La Banca può anche fare intestare i valori a suo nome o a nome di un terzo ma per conto e a rischio del cliente, in particolare qualora l’intestazione a nome del cliente non sia abituale o non sia possibile. Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in funzione del loro genere; la Banca ripartisce i valori in deposito sorteggiabili fra i clienti, adottando per l’estrazione supplementare un metodo che garantisca l’equa ripartizione fra tutti i clienti come nel caso del primo sorteggio. Art. 11 Amministrazione Senza particolare ordine da parte del cliente, la Banca svolge gli abituali atti amministrativi, quali l’incasso di dividendi, interessi e capitali rimborsabili, la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversioni e diritti d’opzione, ecc., e invita inoltre il cliente ad adottare le misure che gli spettano normalmente secondo il cpv. 2; essa si basa sui mezzi d’informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità al riguardo. Qualora la Banca non sia in grado di amministrare singoli valori in deposito nel modo abituale, ne darà comunicazione al cliente sull’avviso di messa in deposito o in altra forma. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti soltanto se l’indirizzo di recapito per dividendi e diritti d’opzione corrisponde alla Banca. Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del cliente adottare tutti gli altri provvedimenti necessari alla tutela dei diritti inerenti ai valori in deposito, quali in particolare l’impartizione di istruzioni per l’esecuzione di conversioni, l’esercizio o la compravendita di diritti d’opzione e l’esercizio di diritti di conversione. Se le istruzioni del cliente non pervengono in tempo utile, la Banca ha facoltà, ma non l’obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento nel rispetto dell’interesse del cliente (anche con addebito al conto del cliente, p. es. in relazione all’esercizio di diritti d’opzione). Art. 12 Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria Se la trasmissione al cliente della proprietà dei valori in deposito è inusuale o non è possibile, la Banca può acquistare o fare acquistare detti valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e a rischio del cliente ed esercitare o fare esercitare i diritti derivanti. Art. 13 Accrediti e addebiti Salvo istruzioni diverse da parte del cliente, gli accrediti e gli addebiti (capitale, proventi, tasse, spese, ecc.) vengono contabilizzati sul conto secondo le disposizioni contabili convenute. All’occorrenza si effettuerà una conversione nella valuta in cui è gestito il conto. Le modifiche di istruzioni relative al conto devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza. Art. 14 Distinte La Banca invia al cliente, di norma a fine anno, una distinta relativa ai valori custoditi o contabilizzati nel deposito. La distinta può contenere altri valori non soggetti al presente regolamento. Gli effetti contabili non vengono specificatamente designati come tali. Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su quotazioni provenienti dalle abituali fonti d’informazione bancarie. La Banca non assume alcuna garanzia sulla correttezza di detti dati e, pertanto, sull’esattezza della valutazione né per altre informazioni riguardanti i valori contabilizzati. Pagina 4/4 Condizioni per il traffico dei pagamenti Per facilità di lettura, Credit Suisse AG rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi moduli. A. Pagamenti in uscita 2. 1. Per consentire l’esecuzione di un ordine di pagamento secondo gli standard per i pagamenti SEPA (SEPA = Single Euro Payments Area) occorre in particolare che Premesse per l’esecuzione di un ordine di pagamento Affinché Credit Suisse AG (di seguito denominato Credit Suisse) esegua un versamento (di seguito denominato ordine di pagamento) per ordine del cliente o di uno o più dei suoi procuratori (di seguito denominati complessivamente mandante) devono essere ottemperate tutte le condizioni seguenti: a) Dati sull’ordine di pagamento Il mandante ha trasmesso al Credit Suisse i dati specificati di seguito: il numero di conto o il relativo codice IBAN (International Bank Account Number) del conto da addebitare il cognome e nome o la ragione sociale come pure l’indirizzo del domicilio/della sede del cliente l’importo da versare, con indicazione della moneta l’IBAN o il numero del conto da accreditare del creditore il cognome e nome o la ragione sociale come pure, in via opzionale, l’indirizzo del domicilio/della sede del creditore il BIC (Bank Identifier Code) e/o il nome e l’indirizzo dell’istituto finanziario del creditore I dati devono essere completi, esatti e congruenti. b) Copertura disponibile Al momento di eseguire l’ordine il cliente dispone liberamente sul conto da addebitare di un avere o di un limite di credito in ragione almeno dell’importo dell’ordine di pagamento da eseguire. c) Diritto di disposizione Il Credit Suisse non nutre dubbi sulla facoltà di disporre del mandante. d) Nessun divieto di disposizione/limitazione della facoltà di disporre Non sussistono in particolare prescrizioni legislative, normative o interne al Credit Suisse, disposizioni delle autorità, provvedimenti relativi a sanzioni nazionali o internazionali che il Credit Suisse sia tenuto a osservare né accordi (per es. costituzione in pegno di averi in conto) tali da escludere l’esecuzione dell’ordine di pagamento. l’ordine di pagamento sia denominato in euro, l’ordine di pagamento rechi il BIC dell’istituto finanziario del creditore e l’IBAN del conto da accreditare della banca del creditore e riguardo alle spese, venga scelta l’opzione «suddivisione delle spese» (SHA). Altri requisiti a cui porre attenzione per un bonifico in conformità agli standard SEPA per il traffico dei pagamenti sono riportati nella rispettiva descrizione del prodotto, che può essere richiesta agli sportelli del Credit Suisse o visualizzata in Internet. 3. Orari di chiusura per le accettazioni (cut-off times) Il cliente può ottenere informazioni sugli orari di chiusura per le accettazioni degli ordini di pagamento presso il Credit Suisse in qualsiasi momento. Tali informazioni sono inoltre comunicate in Internet o in altra forma adeguata. Se il mandante inoltra l’ordine di pagamento dopo il relativo orario di chiusura per le accettazioni, di norma il pagamento viene eseguito solo il giorno lavorativo bancario successivo. 4. Esecuzione dell’ordine di pagamento a) In generale Se sono soddisfatte le condizioni ai sensi del precedente punto 1, il Credit Suisse esegue l’ordine di pagamento al più tardi il giorno lavorativo bancario dopo la ricezione dell’ordine di pagamento nel centro d’elaborazione del Credit Suisse. Se l'ordine di pagamento reca una data di esecuzione, esso verrà eseguito il giorno indicato, ammesso che sia pervenuto al centro d’elaborazione del Credit Suisse entro tale data. In ogni caso sono riservati il precedente punto 3 (orari di chiusura per le accettazioni) e il punto 13 (data di esecuzione e di accredito) riportato di seguito. Sono inoltre riservati i ritardi nell’esecuzione dell’ordine di pagamento, qualora prima dell’esecuzione sia necessario che il Credit Suisse proceda a chiarimenti (per es. in relazione al precedente punto 1). Il cliente non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del Credit Suisse in considerazione di un ritardo di questo genere. 110 022 12.11 In caso di ordine globale, le condizioni anzidette devono essere soddisfatte per ogni singolo ordine di pagamento. Bonifico secondo gli standard SEPA Pagina 1/4 b) Casi speciali di esecuzione 8. Il Credit Suisse è legittimato a eseguire comunque l’ordine di pagamento a dispetto di dati incompleti o mancanti in conformità al punto 1a, se i suddetti dati sono qualificati come opzionali o se possono essere rettificati o completati con certezza dal Credit Suisse. Il cliente accetta che l’istituto finanziario del creditore esegua l’accredito unicamente in base al codice IBAN o al numero di conto indicati e senza confronto dei dati trasmessi con il nome e l’indirizzo del creditore. Il Credit Suisse valuta a sua discrezione se eseguire un ordine di pagamento nonostante l’assenza di copertura. Se le condizioni enunciate al precedente punto 1 (in particolare la sufficiente copertura) sono pienamente soddisfatte solo dopo il giorno di esecuzione (cfr. precedente lettera a), il Credit Suisse ha la facoltà di eseguire in un secondo tempo, in assenza di istruzione contraria del mandante, l’ordine di pagamento con successivo avviso al cliente. 5. Elaborazione/Addebito del conto Una volta eseguito l’ordine di pagamento, il conto indicato dal mandante viene addebitato al giorno di esecuzione (= data di valuta). A seconda della tipologia di ordine, l’elaborazione sistemica di un pagamento avviene prima del giorno della sua esecuzione e, una volta conclusa, il saldo disponibile viene immediatamente decurtato dell’importo del bonifico e di eventuali spese. 6. Mancata esecuzione dell’ordine di pagamento Se le condizioni per l’Esecuzione di un ordine di pagamento non sono pienamente soddisfatte e non sussiste alcun caso speciale ai sensi del punto 4b, il Credit Suisse non eseguirà il relativo ordine di pagamento. Qualora nell'ambito di un ordine globale queste condizioni non siano soddisfatte per uno o più ordini individuali, il Credit Suisse si riserva la facoltà di non eseguire l’ordine globale nel suo insieme. 7. Conseguenze in caso di mancata esecuzione o di rifiuto dell’ordine di pagamento In caso di mancata esecuzione di un ordine di pagamento o di rifiuto di un ordine di pagamento da parte di un terzo coinvolto nell’iter di pagamento (per es. da un servizio di compensazione, dall’istituto finanziario del creditore), il Credit Suisse comunica al cliente in tempo utile e in forma adeguata la mancata esecuzione/il rifiuto e, se conosciuto, il motivo e, se l’importo è già stato addebitato, lo riaccredita sul relativo conto dopo il rimborso. L’istituto finanziario del creditore può tuttavia riservarsi la facoltà di effettuare comunque e a sua discrezione il raffronto e di rifiutare il bonifico in caso di discordanze. B. Pagamenti in entrata 9. Accredito sul conto I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto in conformità al codice IBAN o al numero di conto riportati nel bonifico, senza eseguire un confronto dei dati trasmessi con il nome e l’indirizzo della o delle persone indicate come beneficiari nel bonifico. L’accredito avviene inoltre in modo indipendente dalla moneta indicata nel versamento. Il Credit Suisse si riserva la facoltà di effettuare comunque, e a propria discrezione, il raffronto (anche ad accredito avvenuto). 10. Data dell’accredito sul conto L’accredito avviene con la valuta del giorno civile in cui il Credit Suisse stesso può disporre dell’importo entrato oppure, in caso di moneta estera, l’entrata della copertura gli sia stata confermata dalla banca corrispondente (con riserva del punto13). 11. Rifiuto o blocco di pagamenti in entrata I pagamenti in entrata per i quali manchino dati nel bonifico o gli stessi non siano pertinenti o siano poco chiari (per es. indicazione di un codice IBAN o un numero di conto inesistente o dati mancanti o inesatti di chi effettua il pagamento) o per i quali un confronto dei dati compiuto in conformità al precedente punto 9 cpv. 2 evidenzi contraddizioni o per i quali intervengano altri motivi che precludono un accredito (per es. prescrizioni legislative, normative o interne al Credit Suisse, disposizioni delle autorità, provvedimenti relativi a sanzioni nazionali o internazionali che il Credit Suisse sia tenuto a osservare, relazione interrotta), vengono ritrasferiti all’istituto finanziario del mandante, purché non sussista alcuna obbligazione del Credit Suisse in relazione al blocco del pagamento in entrata. Nei casi sopra esposti il Credit Suisse si riserva tuttavia la facoltà di procurarsi informazioni e documentazione utili alla valutazione del retroscena del pagamento in entrata, nonché a ottenere istruzioni di pagamento corrette o integrative presso l’istituto finanziario del mandante ai fini di effettuare comunque l’accredito, prima di decidere per un rifiuto, un 110 022 12.11 Se il Credit Suisse è in grado di rimuovere autonomamente e subito il motivo all’origine del rifiuto e sul conto del cliente non è ancora stato effettuato alcun riaccredito, l’istituto è legittimato a eseguire nuovamente l’ordine di pagamento senza consultarsi con il mandante. Confronto dei dati da parte di un terzo istituto Pagina 2/4 blocco o un accredito. Il cliente non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del Credit Suisse in considerazione di un ritardo dell’accredito o rifiuto causato da tale situazione. In relazione a un rifiuto, il Credit Suisse è autorizzato a comunicare a tutte le parti interessate (compreso il mandante) il motivo del mancato accredito. 12. Diritto del Credit Suisse alla domanda di recupero di un accredito Dopo l’accredito di un pagamento il Credit Suisse ha diritto, in qualsiasi momento e indipendentemente dal fatto che si sia nel frattempo verificata la chiusura del conto, ad addebitare sul conto del cliente l’importo accreditato comprensivo di interessi a partire dal momento dell’accredito o a richiedere di recuperare l’accredito in altro modo qualora si accerti successivamente che l’accredito è avvenuto in modo non corretto, in particolare se dovuto a errore, o in modo indebito, oppure qualora abbia eseguito l’accredito entro la data indicata al punto 10 e non riceva il pagamento a garanzia dell’accredito dalla propria banca corrispondente entro 3 giorni lavorativi bancari dalla data dell’accredito. Il Credit Suisse informa immediatamente il cliente nel caso venga effettuato un addebito. C. Disposizioni generali per le operazioni di pagamento 13. Data di esecuzione e di accredito Se una data di esecuzione o di accredito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il Credit Suisse ha la facoltà di dare corso all’esecuzione o all’accredito il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. Viceversa, nei casi in cui la data di esecuzione desiderata cade di sabato, domenica, in un giorno festivo o in una data inesistente, gli ordini di pagamento con scadenza alla fine di un dato periodo (per es. fine mese) vengono eseguiti il giorno lavorativo bancario precedente. Sono riservati eventuali accordi derogatori siglati con il cliente. Il cliente prende atto del fatto che gli accrediti presso il creditore possono subire ritardi anche a seguito di regolamentazioni estere dei giorni lavorativi bancari e dei giorni festivi. 14. Avvisi di addebito e accredito 15. Conversione monetaria Se l’addebito o l’accredito richiede una conversione monetaria, per questa operazione si applica il corso di cambio a pronti, fissato dal Credit Suisse il giorno dell’elaborazione della transazione, tenendo presente che la data di elaborazione può essere anteriore alla data di valuta. I corsi dipendono dall’ammontare dell’importo da convertire e vengono pubblicati correntemente dal Credit Suisse come prezzi indicativi. Gli utili e le perdite di corso risultanti dalle conversioni monetarie in relazione alla mancata esecuzione dell’ordine di pagamento o all’accredito per rifiuto (v. punto 7) vanno rispettivamente a favore o a carico del cliente. 16. Spese Per i servizi prestati in relazione al traffico dei pagamenti, in particolare per l’elaborazione di entrate e uscite di pagamenti e per la conversione delle valute, il Credit Suisse è autorizzato ad addebitare spese e a modificarle in qualsiasi momento. Le spese a carico del cliente possono comprendere anche costi addebitati al Credit Suisse da altri istituti finanziari per il loro apporto nell’esecuzione di una transazione di pagamento. Le spese attualmente applicabili sono riportate nei listini prezzi, che il cliente può richiedere in qualsiasi momento al Credit Suisse. I tariffari in vigore sono pubblicati in Internet. Qualora venga aumentato l’importo di spese esistenti o vengano introdotte nuove spese, queste modifiche vengono comunicate al cliente al più tardi 30 giorni civili prima dell’entrata in vigore. Il Credit Suisse è autorizzato ad addebitare le spese direttamente su un conto del cliente. 17. Elaborazione/trasmissione dei dati In quanto mandante, il cliente accetta che in sede di esecuzione di ordini di pagamento nazionali e transfrontalieri e di altre operazioni di pagamento (per es. addebiti diretti) i suoi dati (in particolare il cognome e il nome o la ragione sociale, l’indirizzo, la nazionalità, la data di nascita, il codice IBAN o il numero di conto e gli altri dati specificati al punto 1a) vengano divulgati agli istituti finanziari partecipanti (in particolare alle banche corrispondenti nazionali ed estere e agli istituti finanziari dei creditori), ai gestori di sistemi di pagamento in Svizzera e all’estero (per es. SIC-System), alla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all’estero. In proposito il cliente prende atto, dichiarando la propria approvazione in merito, del fatto che a seconda dell’opera- 110 022 12.11 Gli avvisi di addebito e di accredito vengono trasmessi in forma adeguata al cliente entro e non oltre un mese. È fatta riserva di accordi particolari conclusi con il cliente riguardo a data, forma e modalità degli avvisi. Pagina 3/4 zione e dell’esecuzione del pagamento anche le operazioni di pagamento nazionali implicano la trasmissione di dati all’estero (per es. quando l’importo da versare è espresso in una moneta estera o quando il bonifico avviene tramite SWIFT). Il cliente accetta altresì che tutte le parti coinvolte nella transazione possano trasmettere a loro volta i dati (in particolare per l’ulteriore elaborazione o il backup) a terzi incaricati nel loro paese o in altri paesi. Il cliente prende atto del fatto che tutti i dati trasmessi all’estero non sono più protetti dal diritto svizzero, ma soggiacciono alla relativa legislazione estera, e che le leggi e le disposizioni delle autorità estere possono esigere la trasmissione dei suddetti dati ad autorità o ad altri terzi. 18. Nessuna responsabilità del Credit Suisse in caso di ritardo, blocco o mancata esecuzione di transazioni Il cliente prende atto del fatto che, in ordine alle operazioni di pagamento (in particolare riguardo a pagamenti in uscita e in entrata) le regolamentazioni e i provvedimenti internazionali o esteri (per es. particolari modalità di funzionamento di un sistema di pagamento estero, limitazioni legislative o normative, sanzioni) o regolamentazioni e provvedimenti di istituti finanziari terzi o altri eventi che esulano dalla sfera di competenza del Credit Suisse possono condurre a un ritardo, a un blocco o alla mancata esecuzione delle transazioni. Il Credit Suisse non risponde dei danni che possono derivare dai ritardi, dai blocchi o dalla mancata esecuzione verificatisi in tali casi. 19. Custodia accurata Il cliente è tenuto ad assicurarsi che i moduli d’ordine e i giustificativi del traffico dei pagamenti siano protetti dall’uso illecito da parte di persone non autorizzate. 21. Altre condizioni contrattuali di rilievo per le operazioni di pagamento È fatta riserva di altre condizioni contrattuali del Credit Suisse che riguardano a loro volta il traffico dei pagamenti (per es. l’online banking tramite Internet o il sistema di addebitamento diretto). Per quanto attiene al sistema di addebito diretto SEPA, v. anche punto 22. 22. Sistema di addebito diretto SEPA Affinché gli addebiti diretti che pervengono al Credit Suisse nell’ambito degli standard per i pagamenti SEPA possano essere addebitati su un conto del cliente, è necessario che quest’ultimo approvi preventivamente in forma scritta le condizioni speciali del Credit Suisse per il sistema di addebito diretto SEPA. In mancanza di questo consenso il Credit Suisse rifiuterà qualsiasi addebito ricevuto, senza essere tenuto a contattare prima il cliente in proposito. 23. Condizioni generali Per il resto si applicano le Condizioni generali del Credit Suisse. 24. Diritto applicabile Le presenti condizioni sono rette esclusivamente dal diritto svizzero. 25. Modifica delle condizioni Il Credit Suisse si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni. Le modifiche vengono comunicate al cliente prima dell’entrata in vigore in forma adeguata e si considerano da questi accettate salvo sua opposizione scritta entro 30 giorni civili dalla data della comunicazione. 20. Obbligo di informazione del cliente 110 022 12.11 Qualora il cliente accerti che su uno dei propri conti è stato accreditato o addebitato un importo errato o è stata eseguita un’operazione indebita, è tenuto a informare il Credit Suisse della circostanza senza indugio. Pagina 4/4 Informazione dell’ASB sulla comunicazione dei dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti nonché di transazioni di titoli e di altro tipo in combinazione con SWIFT Le banche si avvalgono delle prestazioni SWIFT soprattutto per il disbrigo del traffico dei pagamenti e l’esecuzione di transazioni di titoli. Non vi è oggi nessun’altra impresa che sia in grado di offrire tali prestazioni a livello mondiale. Di seguito rispondiamo alle domande che ci vengono poste con maggiore frequenza riguardo a SWIFT e ai rischi legati alla comunicazione dei dati all’estero. Che cos’è SWIFT? S.W.I.F.T. SCRL sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ed è una cooperativa con sede in Belgio che annovera banche di vari Paesi. SWIFT uniforma il traffico dei dati trasmesso fra gli istituti finanziari, ovvero il trasferimento di informazioni fra gli istituti finanziari come ad es. il traffico dei pagamenti e le transazioni di titoli. Aderiscono a questo sistema di comunicazione dei dati soprattutto banche, broker, asset manager nonché i sistemi di deposito titoli centralizzati che operano a livello nazionale e internazionale. SWIFT dispone di elevati standard di sicurezza per quanto concerne la protezione dei dati e si avvale, soprattutto per la trasmissione di dati, di una rete di comunicazione protetta; i dati vengono infatti trasferiti in modo codificato. Trovate maggiori ragguagli su SWIFT al sito Internet www.swift.com. Come funziona SWIFT? Illustriamo il funzionamento in modo semplice attraverso la seguente fattispecie: se ad esempio incaricate la vostra banca di inviare a un amico in Italia l’importo di EUR 500, la banca integra il testo dell’ordine in un modulo elettronico, un cosiddetto messaggio SWIFT, messole a disposizione da SWIFT. Essa addebita l'importo di EUR 500 al vostro conto e spedisce il messaggio SWIFT tramite SWIFT alla banca dell’amico in Italia. In tale messaggio SWIFT codificato si segnala alla banca dell’amico la presenza dell’ordine di trasferimento a suo favore e la si invita ad addebitare il controvalore di EUR 500 sul conto di compensazione che la vostra banca detiene presso la banca in Italia e a trasferire l’importo al vostro amico. Importante: mediante SWIFT non viene spostato denaro, bensì vengono solo trasmessi messaggi codificati. Che cosa fa SWIFT con i vostri dati? Oltre alla rete di telecomunicazione, SWIFT gestisce oggi anche due centri di calcolo per l’elaborazione di dati negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi e in futuro anche uno in Svizzera. In tali centri di calcolo i messaggi vengono codificati all’interno della rete SWIFT, ne viene verificata la correttezza della struttura e i messaggi vengono dotati di un riferimento univoco, salvati su una memoria intermedia e monitorati al fine di individuare eventuali variazioni. I dati vengono elaborati in un centro di calcolo e, per motivi di sicurezza, salvati in un secondo centro di calcolo (cosiddetto backup). Essi vengono conservati presso SWIFT per un periodo massimo di 124 giorni. Durante questo lasso di tempo i messaggi sono salvati in entrambi i centri di calcolo. In seguito vengono cancellati da tutti i record e presso tutte le ubicazioni. Il salvataggio serve a garantire la sicurezza operativa qualora un istituto desiderasse far riprodurre i messaggi da SWIFT. A partire da fine 2009 SWIFT metterà a disposizione dei partecipanti una struttura che permetterà di immagazzinare anche in Svizzera oltre che nei Paesi Bassi dei dati su transazioni in Europa. Comunicazione dei dati Che cosa significa per le vostre transazioni del traffico dei pagamenti Per l’esecuzione di pagamenti nazionali e oltre confine, conformemente alle disposizioni sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, vengono rese note informazioni sul committente, in particolare nome, indirizzo e numero di conto o di identificazione, alle banche coinvolte e ai gestori di sistemi in Svizzera e all’estero. Al posto dell’indirizzo possono essere comunicati il luogo e la data di nascita del committente. Tali dati, eccetto il numero di conto o di identificazione, possono essere omessi per il traffico dei pagamenti nazionale, ma devono comunque poter essere forniti nel giro di tre giorni lavorativi alla banca del beneficiario del pagamento su richiesta della medesima. Fra le banche e i gestori di sistemi menzionati rientrano in primo luogo banche corrispondenti della banca committente nonché gestori di sistemi per il traffico dei pagamenti (ad es. in Svizzera SIX Interbank Clearing SA) o SWIFT. Inoltre è possibile che le parti coinvolte nella transazione trasmettano a loro volta i dati a soggetti terzi incaricati dell’elaborazione o della protezione dei dati in altri Paesi. Infine, anche il beneficiario in Svizzera e all’estero riceve i dati del committente. Per i pagamenti nazionali in moneta estera, le informazioni sul committente vengono rese note anche Informazione sulla comunicazione di dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti – ASB – Giugno 2009 110 052 6.09 Pagina 1/2 alle banche e ai gestori di sistemi all’estero coinvolti nella transazione. Per i pagamenti nazionali in franchi svizzeri non è escluso che i dati del committente siano trasferiti anche all’estero. Questo si verifica se una banca eccezionalmente non ha accesso diretto al sistema di pagamento interbancario svizzero SIC (di seguito SIC), ma vi è collegata tramite remoteGATE oppure se si fa ricorso a SWIFT per degli accertamenti su una determinata transazione. Che cosa significa se una banca è collegata a SIC tramite remoteGATE? Il traffico dei pagamenti nazionale in franchi svizzeri viene sbrigato tramite SIC, un sistema di pagamento gestito da SIX Interbank Clearing SA su mandato della Banca Nazionale Svizzera. La maggior parte degli istituti finanziari svizzeri dispone di un accesso diretto a SIC. In Svizzera esistono però anche delle banche che effettuano solo un numero esiguo di transazioni in franchi svizzeri all’interno della Svizzera per le quali l’accesso a SIC risulterebbe troppo costoso. Per tali banche e per gli istituti all’estero che desiderano partecipare a SIC, SIX Interbank Clearing SA ha sviluppato nel 2000, su incarico e con il sostegno della Banca Nazionale Svizzera, remoteGATE, un’applicazione che consente loro di accedere a SIC tramite SWIFT. Grazie a questo accesso con l’ausilio di SWIFT, i dati del committente e del beneficiario vengono trasferiti all’estero e salvati nei centri di calcolo di SWIFT. Questo avviene per le banche che utilizzano remoteGATE. Vengono trasferiti all’estero non solo i dati di clienti le cui banche ricorrono a remoteGATE, bensì anche quelli di clienti le cui banche eseguono le transazioni con gli utenti di remoteGATE. Se una banca che si avvale di SIC invia un ordine di pagamento a una banca che accede a SIC tramite remoteGATE, l’ordine di pagamento viene trasferito da SIC al sistema di SWIFT, motivo per cui, come spiegato poc’anzi, i dati del committente e del beneficiario vengono trasmessi all'estero. Che cosa significa per le vostre transazioni di titoli Quanto all’esecuzione di transazioni di titoli nazionali e internazionali e agli accertamenti inerenti a tali operazioni, si distingue fra due ambiti per i quali vengono resi noti dei dati alle banche interessate e ai sistemi di deposito titoli centralizzati in Svizzera e all’estero: in caso di entrata e uscita di titoli in o dal deposito nonché in caso di trasferimenti di deposito possono essere trasmessi all'estero il numero di deposito, il nome e l'indirizzo del beneficiario finale titolare del deposito in Svizzera, se le banche e i sistemi di deposito titoli centralizzati trasmettono tali dati tramite SWIFT per la regolare esecuzione. Inoltre, se nell’ordine impartito dal cliente bancario figurano titoli detenuti all’estero, nei messaggi SWIFT figurano il nome del titolare dei titoli o il nome dell’azionista registrato e in parte l’indirizzo. Tali messaggi SWIFT riguardano ad es. transazioni speciali presso sedi di deposito estere di banche svizzere, come l’apertura di depositi speciali (intestati al cliente), sottoscrizioni e riscatti di fondi esteri effettuati a nome di clienti, trasferimenti fisici di titoli di clienti speciali depositati all’estero, (nuove) iscrizioni di azionisti in registri stranieri nonché altri casi speciali concernenti transazioni di capitale estere e l’esecuzione del diritto di voto. Che cosa significa per le altre transazioni Per le altre transazioni quali crediti documentari, garanzie, incassi e operazioni su divise, vengono trasmessi tramite SWIFT alle banche e ai gestori di sistemi tutti i dati relativi alla transazione (ad es. nome, indirizzo, numero di conto delle parti coinvolte) i quali vengono perciò trasferiti all’estero. Come per il traffico dei pagamenti e le transazioni di titoli anche in questo caso possono essere effettuati degli accertamenti su transazioni eseguite tramite SWIFT. Perché vengono resi noti i dati? La comunicazione dei dati come descritto sopra avviene al fine di osservare le disposizioni legali e regolamentari svizzere ed estere. Per i pagamenti transfrontalieri è ad esempio necessaria la trasmissione dei dati del committente. La comunicazione dei dati serve anche all’esecuzione impeccabile delle transazioni. I vostri dati all’estero sono protetti? I vostri dati trasferiti all’estero non sono più tutelati dal diritto svizzero, bensì sottostanno alle disposizioni della relativa giurisdizione estera. Le leggi e le disposizioni di autorità estere possono ad esempio prevedere l’inoltro di tali dati alle autorità o a terzi, come avvenne nel 2001 dopo gli attentanti terroristici al World Trade Center di New York, quando il Ministero del Tesoro statunitense richiese al centro di calcolo di SWIFT negli USA la consegna dei dati. Il Ministero del Tesoro statunitense si impegnò allora nei confronti delle autorità dell’UE a rispettare gli standard di protezione dei dati europei e acconsentì ai rispettivi controlli. Informazione sulla comunicazione di dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti – ASB – Giugno 2009 110 052 6.09 Pagina 2/2