Condizioni generali

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Condizioni generali
Condizioni generali
Le seguenti condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti reciproci tra Credit Suisse AG (denominato qui appresso Banca) e i
clienti. Rimangono riservate le convenzioni particolari e gli usi bancari.
Per facilità di lettura la Banca rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi formulari.
Art. 1
Verifica della legittimazione
La Banca è tenuta a verificare con l’usuale diligenza negli affari la
legittimazione del cliente e dei suoi procuratori. Se la Banca, i suoi
collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne
derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale
obbligo, i danni derivanti da vizi di legittimazione sono a carico del
cliente.
Art. 2
Incapacità civile
Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in
ordine all’incapacità civile dei suoi procuratori o di terzi che agiscono
in suo nome. Se il cliente omette di adempiere a tale obbligo di informazione o incorre in incapacità civile, questi deve farsi carico del
danno causato dal tale incapacità, ammesso che la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano violato l’usuale diligenza negli
affari.
Art. 3
Comunicazioni di cambiamenti
Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in merito a
cambiamenti relativi a nome, indirizzo, indirizzi di contatto e di corrispondenza del cliente o dei suoi rappresentanti nonché sulla revoca di
procure o di diritti di firma conferiti.
Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute se spedite
all’ultimo indirizzo indicato dal cliente.
Art. 4
Errori di trasmissione
Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l’usuale diligenza
negli affari. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano
questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se
non vi è violazione degli obblighi, i danni derivanti dalla trasmissione di
ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex,
e-mail e altri mezzi di trasmissione o trasporto, per esempio in seguito
a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o ripetizioni di comunicazioni,
sono a carico del cliente.
Art. 5
Esecuzione di un ordine/
Obbligo di notifica del cliente
In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano
dalla semplice perdita di interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostanza e alle possibili
conseguenze di danno. Se il cliente lo omette, la Banca risponde solo
della perdita di interessi in caso di difettosa, ritardata o mancata
esecuzione di un ordine (ad eccezione degli ordini di borsa).
Se il cliente conferisce più ordini, il cui importo totale supera il suo
avere disponibile, la Banca decide a propria discrezione quali ordini
vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro
data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.
Art. 6
Parificazione del sabato ad un giorno festivo
Nei rapporti d’affari con la Banca, i sabati sono equiparati a giorni
festivi ufficiali.
Art. 7
Reclami
I reclami del cliente riguardanti l’esecuzione di un ordine, nonché
altre comunicazioni, vanno subito inoltrati a ricevimento dell’avviso
corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente
fissato dalla Banca.
Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di
mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa
(p. es. estratti conto/di deposito, conteggi di borsa).
Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del cliente.
Le contestazioni che si riferiscono ad estratti di conto o di deposito
vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti
saranno ritenuti come approvati.
Art. 8
Diritto di pegno e di compensazione
La Banca detiene un diritto di pegno su tutti i valori custoditi per conto del cliente presso di sé o altrove in relazione a tutte le sue pretese
presenti e future nonché un diritto di compensazione in relazione
ai crediti, senza tener conto della relativa scadenza o moneta. Non
appena il cliente è in ritardo con le sue prestazioni, la Banca è autorizzata, a sua libera scelta, alla realizzazione dei pegni in via d’esecuzione o alla vendita a trattative private. La realizzazione dei pegni viene
comunicata in anticipo. Rimangono riservate le convenzioni speciali.
Art. 9
Interessi, spese, imposte e tasse
La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i suoi
tassi di interesse e di commissione, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione del mercato e di informare il
cliente mediante circolare o qualsiasi altro mezzo appropriato. Gli interessi e le commissioni si intendono al netto per la Banca.
Le spese della Banca si basano sulla tariffa di volta in volta vigente,
che la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento. Il cliente
viene preventivamente informato al riguardo per iscritto o in altra forma adeguata.
Eventuali imposte e tasse applicate nell’ambito della relazione d’affari
del cliente con la Banca, addebitate presso quest’ultima o da parte
della stessa, o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero,
a trattati di Stato o ad accordi contrattuali con enti esteri (per es.
30% dell’imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense
Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), nonché le spese
risultanti presso la Banca, sono a carico del cliente, ovvero possono
essere addebitate a quest’ultimo.
Art. 10 Conti in valuta estera
Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta
estera sono investiti nella medesima moneta all’interno del paese
Codice di prodotto: 01050
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d’emissione della stessa o al di fuori di questo. Il cliente sopporta a
proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze
economiche e legali che potrebbero avere un’incidenza sull’insieme
degli attivi della Banca nel paese d’emissione della moneta dell’investimento o nel paese in cui l’investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle rispettive autorità.
La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera
esclusivamente presso il domicilio, sede o succursale, dove sono
mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad una scrittura di credito nel
paese della moneta presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente, nello Stato estero della
moneta.
Art. 11 Cambiali, assegni e titoli analoghi
La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto cambiali, assegni e
altri titoli analoghi, scontati o accreditati, se sono stati ritornati impagati. Fino al pareggio del saldo debitore, la Banca vanta tuttavia, nei
confronti di ciascun debitore impegnato in virtù del titolo in questione,
i diritti a riscuotere l’ammontare totale degli effetti cambiari, cambiali e
dell’assegno, inclusi accessori.
Art. 12 Revoca della relazione bancaria
La Banca e il cliente si riservano la facoltà di revocare la relazione
bancaria in qualsiasi momento con effetto immediato o a una data
successiva.
In particolare, la Banca può annullare in qualsiasi momento i limiti di
credito concessi e ritenerli esigibili con effetto immediato. Rimangono
riservate le convenzioni particolari e le condizioni di revoca valide per
prodotti specifici.
Se, anche dopo una proroga stabilita dalla Banca, il cliente omette di
comunicare alla Banca la destinazione di trasferimento dei valori
patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca, a
quest’ultima è data facoltà di consegnare fisicamente o di liquidare
tali valori patrimoniali e di inviarne, con effetto liberatorio, il ricavo
insieme agli averi ancora disponibili del cliente sotto forma di assegno
in una valuta stabilita dalla Banca all’ultimo recapito postale conosciuto del cliente.
Art. 13 Delega per l’esecuzione di operazioni
La Banca si riserva la facoltà di delegare all’esterno totalmente o parzialmente talune proprie attività (per esempio traffico dei pagamenti e
lo svolgimento titoli).
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Art. 14 Rispetto delle disposizioni legali
Il cliente è responsabile del rispetto delle relative disposizioni legali
applicabili (incluse le leggi in materia fiscale) ed è tenuto a rispettare
tali disposizioni legali in ogni momento.
Art. 15 Diritto applicabile e giurisdizione
Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti
alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succursale svizzera con la
quale è instaurata la relazione contrattuale. La Banca si riserva
il diritto di citare il cliente presso la sua sede o il suo domicilio.
Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge.
Art. 16 Segreto bancario
Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono all’obbligo di
legge di mantenere il riserbo sulle relazioni d’affari dei clienti (segreto
bancario). Il cliente libera la Banca dall’obbligo di segretezza e
rinuncia al segreto bancario, se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca:
 in caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comunicazioni
alle autorità, minacciate o avviate dal cliente in Svizzera o
all’estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte);
 per garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del
cliente e per realizzare garanzie del cliente o di terzi (a condizione
che le garanzie di terzi siano state costituite a garanzia di diritti
verso il cliente) in Svizzera o all’estero;
 per l’incasso di crediti della Banca verso il cliente in Svizzera o
all’estero;
 in caso di rimproveri mossi dal cliente alla Banca pubblicamente
oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o
all’estero;
 qualora, nell’ambito di transazioni in titoli o diritti esteri, le relative
disposizioni applicabili impongano la pubblicazione.
Rimangono riservati gli obblighi d’informazione legali o di sorvegilanza
della Banca.
Art. 17 Cambiamento delle condizioni generali
La Banca può modificare le condizioni generali in qualsiasi momento.
Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi
altro mezzo appropriato.
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Regolamento di deposito
Disposizioni generali
Art. 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento si applica, accanto alle Condizioni generali, ai
valori e alle cose che sono depositati presso la Banca (di seguito
chiamati valori di deposito), in particolare anche quando questi sono
presenti sotto forma di effetti contabili.
Nei casi in cui esistano accordi contrattuali particolari o regolamenti
speciali per depositi speciali, il presente regolamento è valido a titolo
complementare.
Art. 2
Trattamento dei valori in deposito
La Banca accetta in particolare
a) cartevalori per la custodia e l’amministrazione, in linea di principio
in deposito aperto
b) metalli preziosi per la custodia, in linea di principio in deposito
aperto
c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali che non rivestono la forma di cartevalori per la contabilizzazione e l’amministrazione in deposito aperto
d) documenti probativi per la custodia, in linea di principio in deposito aperto
e) oggetti di valore e altre cose idonee per la custodia, in linea di
principio in deposito chiuso
I depositi chiusi sono soggetti a un regolamento separato.
La Banca può rifiutare l’accettazione di valori in deposito senza fornirne le motivazioni.
Art. 3
Verifica dei valori in deposito
La Banca può verificare autenticità e notifiche di blocco dei valori in
deposito consegnati dal cliente o da terzi in vece del cliente, senza
per questo assumersi alcuna responsabilità. In particolare la Banca è
tenuta a svolgere atti amministrativi solo dopo l’esecuzione della verifica. In tal senso, per tutta la durata della verifica non devono essere
eseguiti ordini di vendita né operazioni che prevedono la consegna a
terzi di valori contro remunerazione.
La verifica viene effettuata sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. I valori in deposito esteri possono essere consegnati al depositario o a un altro servizio idoneo nel rispettivo
paese per la verifica.
Art. 4
Diritti facenti funzione di cartevalori
Cartevalori e diritti non cartolarizzati facenti la stessa funzione sono trattati in modo analogo. In particolare trovano applicazione le regole sulla
commissione (art. 425 segg. CO) fra il cliente e la Banca.
Art. 5
Obbligo di diligenza della banca
La Banca tratta i valori in deposito del cliente con l’usuale diligenza
negli affari.
Art. 6
Restituzione e messa a disposizione
dei valori in deposito
Con riserva dei termini di disdetta, delle disposizioni di legge, degli
statuti di emittenti nonché dei diritti di pegno, di ritenzione di altri diritti
di trattenimento della Banca, il cliente può richiedere in qualsiasi
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momento che i valori in deposito gli vengano restituiti o messi a
disposizione.
Al riguardo vanno osservati i termini di consegna vigenti nel paese e
gli abituali termini di restituzione.
I valori in deposito vengono trasportati e spediti per conto e a rischio
del cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del cliente, la
Banca stipula l’assicurazione ed effettua la dichiarazione di valore secondo il proprio apprezzamento.
Art. 7
Spese e remunerazioni della Banca
Le spese della Banca si basano sulla tariffa in vigore al momento.
La Banca si riserva la facoltà di modificarla in qualsiasi momento. Il
cliente sarà informato in merito in via preventiva in forma scritta o
in altra forma adeguata.
In relazione alla prestazione di servizi la Banca riceve da terzi (ivi comprese le società del gruppo o consociate), retrocessioni, indennizzi,
spese, commissioni incluse commissioni di gestione delle posizioni,
rimborsi, ribassi, sconti, indennità di distribuzione o altre prestazioni (di
seguito definiti complessivamente remunerazioni).
Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto
al volume complessivo degli investimenti detenuto dalla Banca in un
prodotto (volume di investimento), la cui entità varia a seconda del
prodotto e dell’offerente. Nel caso dei fondi d’investimento, la Banca
riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici. Nel caso
dei prodotti strutturati, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di
pagamenti periodici e/o di indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o di un ribasso sul prezzo d’emissione.
Le remunerazioni incassate dalla Banca variano nell’ambito delle
seguenti fasce di oscillazione (dati basati sul volume d’investimento):
 Investimenti collettivi di capitale: Fondi del mercato monetario da 0
a un massimo dell’1,0% p.a., Fondi obbligazionari e immobiliari da
0 a un massimo dell’1,6% p.a., Altri fondi d'investimento (fondi
d'investimento alternativi, hedge fund, fondi private equity, fondi di
fondi, fondi azionari, fondi portfolio ecc.) da 0 a un massimo del
2,0% p.a.
 Prodotti strutturati: Investimenti monetari da 0 a un massimo
dell’1,5% p.a., Investimenti obbligazionari da 0 a un massimo
dell’1,5% p.a., Investimenti misti da 0 a un massimo dell’1,5%
p.a., Investimenti alternativi da 0 a un massimo dell’1,7% p.a., Investimenti azionari da 0 a un massimo del 2,5% p.a.
Nel caso dei mandati di gestione patrimoniale, le remunerazioni
incassate dalla Banca corrispondono a una percentuale variabile da 0
a un massimo dello 0,9% del patrimonio gestito dei clienti all’anno.
L’entità delle remunerazioni massime per cliente si ottiene moltiplicando la percentuale massima per il valore del relativo volume
d’investimento nella relativa categoria di prodotto.
Le fasce di oscillazione sopra riportate corrispondono alle remunerazioni massime che la Banca può riscuotere in base alle condizioni in
vigore per i vari prodotti. Se la remunerazione consiste nell’indennizzo
di una parte del prezzo d’emissione o del ribasso sul prezzo d’emissione e qualora il prodotto venga restituito prima della scadenza del
prodotto stesso, la Banca trattiene l’intera remunerazione nonostante
la restituzione anticipata del prodotto. Inoltre, la Banca ha facoltà di
ottenere la piena remunerazione annua secondo le fasce di oscillazione sopra citate anche a fronte di annualità incomplete. La Banca si
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riserva di modificare l’entità delle remunerazioni in conformità all’art. 9
del presente regolamento di deposito.
Il cliente è al corrente del fatto che le remunerazioni possono portare
a potenziali conflitti d’interesse, in quanto possono incentivare la
scelta o la raccomandazione di prodotti per i quali la Banca riceve
remunerazioni (è questo il caso ad esempio dei fondi d’investimento o
dei prodotti strutturati al posto di azioni o obbligazioni) o per i quali
essa riceve remunerazioni più elevate (ad esempio preferenza di prodotti di determinati offerenti o determinate categorie di prodotti che
comportano remunerazioni maggiori). Le procedure adottate tengono
conto di potenziali conflitti d’interesse e in particolare dell’interesse
del cliente.
In sede di definizione delle tariffe vigenti è stato considerato che
la Banca riceve remunerazioni per i servizi erogati. A tal riguardo, il
cliente presta il proprio assenso al percepimento e al trattenimento
di remunerazioni da parte della Banca. Nel caso in cui tali remunerazione, senza alcun accordo al riguardo, possano essere soggette all’obbligo legale di consegna nei confronti del cliente,
quest’ultimo si dichiara d’accordo che le remunerazioni spettino integralmente alla Banca. Il cliente rinuncia a qualsivoglia
diritto alla consegna delle remunerazioni. Sono fatte salve convenzioni speciali tra il cliente e la Banca così come disposizioni di legge imperative.
Art. 8
Durata del contratto
Di norma il contratto è di durata indeterminata; i rapporti giuridici risultanti dal presente regolamento non si estinguono in seguito al decesso, all’incapacità civile o al fallimento del cliente.
Art. 9
Modifiche del regolamento
La Banca può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato in merito in via preventiva in forma scritta o
in altra forma adeguata.
Disposizioni particolari per i deposti aperti
Art. 10 Modalità di conservazione
La Banca è espressamente autorizzata a far custodire presso terzi i
valori in deposito a proprio nome ma per conto e a rischio del cliente.
Qualora il cliente imponga alla Banca un depositario terzo e lo stesso
non sia raccomandato dalla Banca, quest’ultima esclude ogni responsabilità per le azioni di detto depositario terzo. In assenza di istruzioni
contrarie, la Banca è inoltre autorizzata a custodire centralmente i
valori in deposito in funzione del loro genere o a farli custodire presso
una centrale per il deposito collettivo.
Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o
per altri motivi, devono essere custoditi separatamente.
In caso di custodia all’estero, i valori in deposito sono soggetti alle
leggi e agli usi vigenti nel luogo di custodia. La Banca continua ad
amministrare soltanto i diritti ricevuti dal terzo estero. Qualora il diritto
estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzione alla
Banca di tali valori custoditi all’estero o il trasferimento del ricavo della
vendita, la Banca ha l’obbligo di procurare al cliente il relativo diritto
alla consegna o al pagamento soltanto nella misura in cui tale diritto
sussista e sia trasferibile.
I valori nominativi in deposito possono essere intestati a nome del
cliente. Questi accetta che il suo nome venga reso noto al depositario
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terzo. La Banca può anche fare intestare i valori a suo nome o a
nome di un terzo ma per conto e a rischio del cliente, in particolare
qualora l’intestazione a nome del cliente non sia abituale o non sia
possibile.
Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in
funzione del loro genere; la Banca ripartisce i valori in deposito sorteggiabili fra i clienti, adottando per l’estrazione supplementare un
metodo che garantisca l’equa ripartizione fra tutti i clienti come nel
caso del primo sorteggio.
Art. 11 Amministrazione
Senza particolare ordine da parte del cliente, la Banca svolge gli abituali atti amministrativi, quali l’incasso di dividendi, interessi e capitali
rimborsabili, la sorveglianza di estrazioni, disdette, conversioni e diritti
d’opzione, ecc., e invita inoltre il cliente ad adottare le misure che gli
spettano normalmente secondo il cpv. 2; essa si basa sui mezzi
d’informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore,
senza tuttavia assumere alcuna responsabilità al riguardo. Qualora la
Banca non sia in grado di amministrare singoli valori in deposito nel
modo abituale, ne darà comunicazione al cliente sull’avviso di messa
in deposito o in altra forma. Per le azioni nominative senza cedole, gli
atti amministrativi vengono svolti soltanto se l’indirizzo di recapito per
dividendi e diritti d’opzione corrisponde alla Banca.
Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del cliente adottare
tutti gli altri provvedimenti necessari alla tutela dei diritti inerenti ai
valori in deposito, quali in particolare l’impartizione di istruzioni per
l’esecuzione di conversioni, l’esercizio o la compravendita di diritti
d’opzione e l’esercizio di diritti di conversione. Se le istruzioni del
cliente non pervengono in tempo utile, la Banca ha facoltà, ma non
l’obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento nel rispetto
dell’interesse del cliente (anche con addebito al conto del cliente,
p. es. in relazione all’esercizio di diritti d’opzione).
Art. 12 Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria
Se la trasmissione al cliente della proprietà dei valori in deposito è
inusuale o non è possibile, la Banca può acquistare o fare acquistare
detti valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e
a rischio del cliente ed esercitare o fare esercitare i diritti derivanti.
Art. 13 Accrediti e addebiti
Salvo istruzioni diverse da parte del cliente, gli accrediti e gli addebiti
(capitale, proventi, tasse, spese, ecc.) vengono contabilizzati sul conto
secondo le disposizioni contabili convenute. All’occorrenza si effettuerà una conversione nella valuta in cui è gestito il conto.
Le modifiche di istruzioni relative al conto devono pervenire alla Banca
almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza.
Art. 14 Distinte
La Banca invia al cliente, di norma a fine anno, una distinta relativa ai
valori custoditi o contabilizzati nel deposito. La distinta può contenere
altri valori non soggetti al presente regolamento. Gli effetti contabili
non vengono specificatamente designati come tali.
Le valutazioni del contenuto del deposito si basano su quotazioni provenienti dalle abituali fonti d’informazione bancarie. La Banca non
assume alcuna garanzia sulla correttezza di detti dati e, pertanto,
sull’esattezza della valutazione né per altre informazioni riguardanti i
valori contabilizzati.
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Condizioni per il traffico dei pagamenti
Per facilità di lettura, Credit Suisse AG rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi moduli.
A. Pagamenti in uscita
2.
1.
Per consentire l’esecuzione di un ordine di pagamento secondo gli standard per i pagamenti SEPA (SEPA = Single
Euro Payments Area) occorre in particolare che
Premesse per l’esecuzione di un ordine
di pagamento
Affinché Credit Suisse AG (di seguito denominato Credit
Suisse) esegua un versamento (di seguito denominato
ordine di pagamento) per ordine del cliente o di uno o più
dei suoi procuratori (di seguito denominati complessivamente mandante) devono essere ottemperate tutte le condizioni seguenti:
a) Dati sull’ordine di pagamento
Il mandante ha trasmesso al Credit Suisse i dati specificati di seguito:
 il numero di conto o il relativo codice IBAN (International Bank Account Number) del conto da addebitare
 il cognome e nome o la ragione sociale come pure
l’indirizzo del domicilio/della sede del cliente
 l’importo da versare, con indicazione della moneta
 l’IBAN o il numero del conto da accreditare del creditore
 il cognome e nome o la ragione sociale come pure,
in via opzionale, l’indirizzo del domicilio/della sede del
creditore
 il BIC (Bank Identifier Code) e/o il nome e l’indirizzo
dell’istituto finanziario del creditore
I dati devono essere completi, esatti e congruenti.
b) Copertura disponibile
Al momento di eseguire l’ordine il cliente dispone liberamente sul conto da addebitare di un avere o di un limite
di credito in ragione almeno dell’importo dell’ordine di
pagamento da eseguire.
c) Diritto di disposizione
Il Credit Suisse non nutre dubbi sulla facoltà di disporre
del mandante.
d) Nessun divieto di disposizione/limitazione della facoltà di
disporre
Non sussistono in particolare prescrizioni legislative,
normative o interne al Credit Suisse, disposizioni delle
autorità, provvedimenti relativi a sanzioni nazionali o internazionali che il Credit Suisse sia tenuto a osservare né
accordi (per es. costituzione in pegno di averi in conto)
tali da escludere l’esecuzione dell’ordine di pagamento.
 l’ordine di pagamento sia denominato in euro,
 l’ordine di pagamento rechi il BIC dell’istituto finanziario
del creditore e l’IBAN del conto da accreditare della
banca del creditore e
 riguardo alle spese, venga scelta l’opzione «suddivisione
delle spese» (SHA).
Altri requisiti a cui porre attenzione per un bonifico in conformità agli standard SEPA per il traffico dei pagamenti
sono riportati nella rispettiva descrizione del prodotto, che
può essere richiesta agli sportelli del Credit Suisse o visualizzata in Internet.
3.
Orari di chiusura per le accettazioni
(cut-off times)
Il cliente può ottenere informazioni sugli orari di chiusura
per le accettazioni degli ordini di pagamento presso il Credit
Suisse in qualsiasi momento. Tali informazioni sono inoltre
comunicate in Internet o in altra forma adeguata.
Se il mandante inoltra l’ordine di pagamento dopo il relativo
orario di chiusura per le accettazioni, di norma il pagamento
viene eseguito solo il giorno lavorativo bancario successivo.
4.
Esecuzione dell’ordine di pagamento
a) In generale
Se sono soddisfatte le condizioni ai sensi del precedente
punto 1, il Credit Suisse esegue l’ordine di pagamento
al più tardi il giorno lavorativo bancario dopo la ricezione
dell’ordine di pagamento nel centro d’elaborazione del
Credit Suisse. Se l'ordine di pagamento reca una data di
esecuzione, esso verrà eseguito il giorno indicato, ammesso che sia pervenuto al centro d’elaborazione del Credit
Suisse entro tale data.
In ogni caso sono riservati il precedente punto 3 (orari di
chiusura per le accettazioni) e il punto 13 (data di esecuzione e di accredito) riportato di seguito.
Sono inoltre riservati i ritardi nell’esecuzione dell’ordine di
pagamento, qualora prima dell’esecuzione sia necessario
che il Credit Suisse proceda a chiarimenti (per es. in relazione al precedente punto 1). Il cliente non può avanzare
alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del Credit
Suisse in considerazione di un ritardo di questo genere.
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12.11
In caso di ordine globale, le condizioni anzidette devono
essere soddisfatte per ogni singolo ordine di pagamento.
Bonifico secondo gli standard SEPA
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b) Casi speciali di esecuzione
8.
Il Credit Suisse è legittimato a eseguire comunque l’ordine
di pagamento a dispetto di dati incompleti o mancanti in
conformità al punto 1a, se i suddetti dati sono qualificati
come opzionali o se possono essere rettificati o completati
con certezza dal Credit Suisse.
Il cliente accetta che l’istituto finanziario del creditore esegua l’accredito unicamente in base al codice IBAN o al
numero di conto indicati e senza confronto dei dati trasmessi con il nome e l’indirizzo del creditore.
Il Credit Suisse valuta a sua discrezione se eseguire un ordine di pagamento nonostante l’assenza di copertura.
Se le condizioni enunciate al precedente punto 1 (in particolare la sufficiente copertura) sono pienamente soddisfatte
solo dopo il giorno di esecuzione (cfr. precedente lettera a),
il Credit Suisse ha la facoltà di eseguire in un secondo
tempo, in assenza di istruzione contraria del mandante,
l’ordine di pagamento con successivo avviso al cliente.
5.
Elaborazione/Addebito del conto
Una volta eseguito l’ordine di pagamento, il conto indicato
dal mandante viene addebitato al giorno di esecuzione
(= data di valuta).
A seconda della tipologia di ordine, l’elaborazione sistemica
di un pagamento avviene prima del giorno della sua esecuzione e, una volta conclusa, il saldo disponibile viene
immediatamente decurtato dell’importo del bonifico e di
eventuali spese.
6.
Mancata esecuzione dell’ordine di pagamento
Se le condizioni per l’Esecuzione di un ordine di pagamento
non sono pienamente soddisfatte e non sussiste alcun
caso speciale ai sensi del punto 4b, il Credit Suisse non
eseguirà il relativo ordine di pagamento.
Qualora nell'ambito di un ordine globale queste condizioni
non siano soddisfatte per uno o più ordini individuali, il
Credit Suisse si riserva la facoltà di non eseguire l’ordine
globale nel suo insieme.
7.
Conseguenze in caso di mancata esecuzione o
di rifiuto dell’ordine di pagamento
In caso di mancata esecuzione di un ordine di pagamento o
di rifiuto di un ordine di pagamento da parte di un terzo
coinvolto nell’iter di pagamento (per es. da un servizio di
compensazione, dall’istituto finanziario del creditore), il
Credit Suisse comunica al cliente in tempo utile e in forma
adeguata la mancata esecuzione/il rifiuto e, se conosciuto,
il motivo e, se l’importo è già stato addebitato, lo riaccredita sul relativo conto dopo il rimborso.
L’istituto finanziario del creditore può tuttavia riservarsi la
facoltà di effettuare comunque e a sua discrezione il raffronto e di rifiutare il bonifico in caso di discordanze.
B. Pagamenti in entrata
9.
Accredito sul conto
I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto in conformità al codice IBAN o al numero di conto riportati nel
bonifico, senza eseguire un confronto dei dati trasmessi
con il nome e l’indirizzo della o delle persone indicate come
beneficiari nel bonifico. L’accredito avviene inoltre in modo
indipendente dalla moneta indicata nel versamento.
Il Credit Suisse si riserva la facoltà di effettuare comunque,
e a propria discrezione, il raffronto (anche ad accredito
avvenuto).
10. Data dell’accredito sul conto
L’accredito avviene con la valuta del giorno civile in cui il
Credit Suisse stesso può disporre dell’importo entrato
oppure, in caso di moneta estera, l’entrata della copertura
gli sia stata confermata dalla banca corrispondente (con
riserva del punto13).
11. Rifiuto o blocco di pagamenti in entrata
I pagamenti in entrata per i quali manchino dati nel bonifico
o gli stessi non siano pertinenti o siano poco chiari (per
es. indicazione di un codice IBAN o un numero di conto
inesistente o dati mancanti o inesatti di chi effettua il
pagamento) o per i quali un confronto dei dati compiuto in
conformità al precedente punto 9 cpv. 2 evidenzi contraddizioni o per i quali intervengano altri motivi che precludono
un accredito (per es. prescrizioni legislative, normative o
interne al Credit Suisse, disposizioni delle autorità, provvedimenti relativi a sanzioni nazionali o internazionali che il
Credit Suisse sia tenuto a osservare, relazione interrotta),
vengono ritrasferiti all’istituto finanziario del mandante, purché non sussista alcuna obbligazione del Credit Suisse in
relazione al blocco del pagamento in entrata.
Nei casi sopra esposti il Credit Suisse si riserva tuttavia la
facoltà di procurarsi informazioni e documentazione utili alla
valutazione del retroscena del pagamento in entrata, nonché a ottenere istruzioni di pagamento corrette o integrative
presso l’istituto finanziario del mandante ai fini di effettuare
comunque l’accredito, prima di decidere per un rifiuto, un
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Se il Credit Suisse è in grado di rimuovere autonomamente
e subito il motivo all’origine del rifiuto e sul conto del cliente
non è ancora stato effettuato alcun riaccredito, l’istituto è
legittimato a eseguire nuovamente l’ordine di pagamento
senza consultarsi con il mandante.
Confronto dei dati da parte di un terzo istituto
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blocco o un accredito. Il cliente non può avanzare alcuna
richiesta di risarcimento nei confronti del Credit Suisse in
considerazione di un ritardo dell’accredito o rifiuto causato
da tale situazione.
In relazione a un rifiuto, il Credit Suisse è autorizzato a
comunicare a tutte le parti interessate (compreso il mandante) il motivo del mancato accredito.
12. Diritto del Credit Suisse alla domanda di
recupero di un accredito
Dopo l’accredito di un pagamento il Credit Suisse ha diritto, in qualsiasi momento e indipendentemente dal fatto che
si sia nel frattempo verificata la chiusura del conto, ad addebitare sul conto del cliente l’importo accreditato comprensivo di interessi a partire dal momento dell’accredito o
a richiedere di recuperare l’accredito in altro modo
 qualora si accerti successivamente che l’accredito è
avvenuto in modo non corretto, in particolare se dovuto
a errore, o in modo indebito, oppure
 qualora abbia eseguito l’accredito entro la data indicata
al punto 10 e non riceva il pagamento a garanzia
dell’accredito dalla propria banca corrispondente entro 3
giorni lavorativi bancari dalla data dell’accredito.
Il Credit Suisse informa immediatamente il cliente nel caso
venga effettuato un addebito.
C. Disposizioni generali per le operazioni di
pagamento
13. Data di esecuzione e di accredito
Se una data di esecuzione o di accredito cade di sabato,
domenica o in un giorno festivo, il Credit Suisse ha la facoltà di dare corso all’esecuzione o all’accredito il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.
Viceversa, nei casi in cui la data di esecuzione desiderata
cade di sabato, domenica, in un giorno festivo o in una
data inesistente, gli ordini di pagamento con scadenza alla
fine di un dato periodo (per es. fine mese) vengono eseguiti il giorno lavorativo bancario precedente.
Sono riservati eventuali accordi derogatori siglati con il
cliente.
Il cliente prende atto del fatto che gli accrediti presso il
creditore possono subire ritardi anche a seguito di regolamentazioni estere dei giorni lavorativi bancari e dei giorni
festivi.
14. Avvisi di addebito e accredito
15. Conversione monetaria
Se l’addebito o l’accredito richiede una conversione monetaria, per questa operazione si applica il corso di cambio a
pronti, fissato dal Credit Suisse il giorno dell’elaborazione
della transazione, tenendo presente che la data di elaborazione può essere anteriore alla data di valuta.
I corsi dipendono dall’ammontare dell’importo da convertire
e vengono pubblicati correntemente dal Credit Suisse
come prezzi indicativi.
Gli utili e le perdite di corso risultanti dalle conversioni
monetarie in relazione alla mancata esecuzione dell’ordine
di pagamento o all’accredito per rifiuto (v. punto 7) vanno
rispettivamente a favore o a carico del cliente.
16. Spese
Per i servizi prestati in relazione al traffico dei pagamenti, in
particolare per l’elaborazione di entrate e uscite di pagamenti e per la conversione delle valute, il Credit Suisse è
autorizzato ad addebitare spese e a modificarle in qualsiasi
momento. Le spese a carico del cliente possono comprendere anche costi addebitati al Credit Suisse da altri istituti
finanziari per il loro apporto nell’esecuzione di una transazione di pagamento.
Le spese attualmente applicabili sono riportate nei listini
prezzi, che il cliente può richiedere in qualsiasi momento al
Credit Suisse. I tariffari in vigore sono pubblicati in Internet.
Qualora venga aumentato l’importo di spese esistenti o
vengano introdotte nuove spese, queste modifiche vengono comunicate al cliente al più tardi 30 giorni civili prima
dell’entrata in vigore.
Il Credit Suisse è autorizzato ad addebitare le spese direttamente su un conto del cliente.
17. Elaborazione/trasmissione dei dati
In quanto mandante, il cliente accetta che in sede di esecuzione di ordini di pagamento nazionali e transfrontalieri e
di altre operazioni di pagamento (per es. addebiti diretti) i
suoi dati (in particolare il cognome e il nome o la ragione
sociale, l’indirizzo, la nazionalità, la data di nascita, il codice
IBAN o il numero di conto e gli altri dati specificati al punto
1a) vengano divulgati agli istituti finanziari partecipanti (in
particolare alle banche corrispondenti nazionali ed estere e
agli istituti finanziari dei creditori), ai gestori di sistemi di
pagamento in Svizzera e all’estero (per es. SIC-System),
alla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all’estero.
In proposito il cliente prende atto, dichiarando la propria
approvazione in merito, del fatto che a seconda dell’opera-
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Gli avvisi di addebito e di accredito vengono trasmessi in
forma adeguata al cliente entro e non oltre un mese.
È fatta riserva di accordi particolari conclusi con il cliente
riguardo a data, forma e modalità degli avvisi.
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zione e dell’esecuzione del pagamento anche le operazioni
di pagamento nazionali implicano la trasmissione di dati
all’estero (per es. quando l’importo da versare è espresso
in una moneta estera o quando il bonifico avviene tramite
SWIFT).
Il cliente accetta altresì che tutte le parti coinvolte nella
transazione possano trasmettere a loro volta i dati (in particolare per l’ulteriore elaborazione o il backup) a terzi incaricati nel loro paese o in altri paesi.
Il cliente prende atto del fatto che tutti i dati trasmessi
all’estero non sono più protetti dal diritto svizzero, ma
soggiacciono alla relativa legislazione estera, e che le leggi
e le disposizioni delle autorità estere possono esigere la
trasmissione dei suddetti dati ad autorità o ad altri terzi.
18. Nessuna responsabilità del Credit Suisse in
caso di ritardo, blocco o mancata esecuzione
di transazioni
Il cliente prende atto del fatto che, in ordine alle operazioni
di pagamento (in particolare riguardo a pagamenti in uscita
e in entrata) le regolamentazioni e i provvedimenti internazionali o esteri (per es. particolari modalità di funzionamento
di un sistema di pagamento estero, limitazioni legislative o
normative, sanzioni) o regolamentazioni e provvedimenti di
istituti finanziari terzi o altri eventi che esulano dalla sfera
di competenza del Credit Suisse possono condurre a un
ritardo, a un blocco o alla mancata esecuzione delle transazioni.
Il Credit Suisse non risponde dei danni che possono
derivare dai ritardi, dai blocchi o dalla mancata esecuzione
verificatisi in tali casi.
19. Custodia accurata
Il cliente è tenuto ad assicurarsi che i moduli d’ordine e i
giustificativi del traffico dei pagamenti siano protetti dall’uso
illecito da parte di persone non autorizzate.
21. Altre condizioni contrattuali di rilievo per
le operazioni di pagamento
È fatta riserva di altre condizioni contrattuali del Credit
Suisse che riguardano a loro volta il traffico dei pagamenti
(per es. l’online banking tramite Internet o il sistema di
addebitamento diretto). Per quanto attiene al sistema di
addebito diretto SEPA, v. anche punto 22.
22. Sistema di addebito diretto SEPA
Affinché gli addebiti diretti che pervengono al Credit Suisse
nell’ambito degli standard per i pagamenti SEPA possano
essere addebitati su un conto del cliente, è necessario che
quest’ultimo approvi preventivamente in forma scritta le
condizioni speciali del Credit Suisse per il sistema di addebito diretto SEPA.
In mancanza di questo consenso il Credit Suisse rifiuterà
qualsiasi addebito ricevuto, senza essere tenuto a contattare prima il cliente in proposito.
23. Condizioni generali
Per il resto si applicano le Condizioni generali del Credit
Suisse.
24. Diritto applicabile
Le presenti condizioni sono rette esclusivamente dal diritto
svizzero.
25. Modifica delle condizioni
Il Credit Suisse si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi
momento le presenti condizioni.
Le modifiche vengono comunicate al cliente prima dell’entrata in vigore in forma adeguata e si considerano da questi
accettate salvo sua opposizione scritta entro 30 giorni civili
dalla data della comunicazione.
20. Obbligo di informazione del cliente
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Qualora il cliente accerti che su uno dei propri conti è stato
accreditato o addebitato un importo errato o è stata eseguita un’operazione indebita, è tenuto a informare il Credit
Suisse della circostanza senza indugio.
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Informazione dell’ASB sulla comunicazione dei dati di clienti
nell’ambito del traffico dei pagamenti nonché di transazioni di
titoli e di altro tipo in combinazione con SWIFT
Le banche si avvalgono delle prestazioni SWIFT soprattutto per il disbrigo del traffico dei pagamenti e
l’esecuzione di transazioni di titoli. Non vi è oggi nessun’altra impresa che sia in grado di offrire tali prestazioni a livello mondiale. Di seguito rispondiamo alle
domande che ci vengono poste con maggiore frequenza riguardo a SWIFT e ai rischi legati alla comunicazione dei dati all’estero.
Che cos’è SWIFT?
S.W.I.F.T. SCRL sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ed è una cooperativa con sede in Belgio che annovera banche di vari
Paesi. SWIFT uniforma il traffico dei dati trasmesso fra
gli istituti finanziari, ovvero il trasferimento di informazioni fra gli istituti finanziari come ad es. il traffico dei
pagamenti e le transazioni di titoli. Aderiscono a questo sistema di comunicazione dei dati soprattutto banche, broker, asset manager nonché i sistemi di deposito titoli centralizzati che operano a livello nazionale e
internazionale. SWIFT dispone di elevati standard di
sicurezza per quanto concerne la protezione dei dati e
si avvale, soprattutto per la trasmissione di dati, di una
rete di comunicazione protetta; i dati vengono infatti
trasferiti in modo codificato. Trovate maggiori ragguagli su SWIFT al sito Internet www.swift.com.
Come funziona SWIFT?
Illustriamo il funzionamento in modo semplice attraverso la seguente fattispecie: se ad esempio incaricate
la vostra banca di inviare a un amico in Italia l’importo
di EUR 500, la banca integra il testo dell’ordine in un
modulo elettronico, un cosiddetto messaggio SWIFT,
messole a disposizione da SWIFT. Essa addebita l'importo di EUR 500 al vostro conto e spedisce il messaggio SWIFT tramite SWIFT alla banca dell’amico in
Italia. In tale messaggio SWIFT codificato si segnala
alla banca dell’amico la presenza dell’ordine di trasferimento a suo favore e la si invita ad addebitare il controvalore di EUR 500 sul conto di compensazione che
la vostra banca detiene presso la banca in Italia e a
trasferire l’importo al vostro amico. Importante: mediante SWIFT non viene spostato denaro, bensì
vengono solo trasmessi messaggi codificati.
Che cosa fa SWIFT con i vostri dati?
Oltre alla rete di telecomunicazione, SWIFT gestisce
oggi anche due centri di calcolo per l’elaborazione di
dati negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi e in futuro anche
uno in Svizzera. In tali centri di calcolo i messaggi
vengono codificati all’interno della rete SWIFT, ne
viene verificata la correttezza della struttura e i messaggi vengono dotati di un riferimento univoco, salvati
su una memoria intermedia e monitorati al fine di individuare eventuali variazioni. I dati vengono elaborati in
un centro di calcolo e, per motivi di sicurezza, salvati
in un secondo centro di calcolo (cosiddetto backup).
Essi vengono conservati presso SWIFT per un periodo
massimo di 124 giorni. Durante questo lasso di tempo
i messaggi sono salvati in entrambi i centri di calcolo.
In seguito vengono cancellati da tutti i record e presso
tutte le ubicazioni. Il salvataggio serve a garantire la
sicurezza operativa qualora un istituto desiderasse far
riprodurre i messaggi da SWIFT. A partire da fine 2009
SWIFT metterà a disposizione dei partecipanti una
struttura che permetterà di immagazzinare anche in
Svizzera oltre che nei Paesi Bassi dei dati su transazioni in Europa.
Comunicazione dei dati
Che cosa significa per le vostre transazioni del
traffico dei pagamenti
Per l’esecuzione di pagamenti nazionali e oltre confine, conformemente alle disposizioni sulla lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,
vengono rese note informazioni sul committente, in
particolare nome, indirizzo e numero di conto o di
identificazione, alle banche coinvolte e ai gestori di
sistemi in Svizzera e all’estero. Al posto dell’indirizzo
possono essere comunicati il luogo e la data di nascita
del committente. Tali dati, eccetto il numero di conto o
di identificazione, possono essere omessi per il traffico
dei pagamenti nazionale, ma devono comunque poter
essere forniti nel giro di tre giorni lavorativi alla banca
del beneficiario del pagamento su richiesta della medesima. Fra le banche e i gestori di sistemi menzionati
rientrano in primo luogo banche corrispondenti della
banca committente nonché gestori di sistemi per il
traffico dei pagamenti (ad es. in Svizzera SIX Interbank Clearing SA) o SWIFT. Inoltre è possibile che le
parti coinvolte nella transazione trasmettano a loro
volta i dati a soggetti terzi incaricati dell’elaborazione o
della protezione dei dati in altri Paesi. Infine, anche il
beneficiario in Svizzera e all’estero riceve i dati del
committente.
Per i pagamenti nazionali in moneta estera, le informazioni sul committente vengono rese note anche
Informazione sulla comunicazione di dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti – ASB – Giugno 2009
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alle banche e ai gestori di sistemi all’estero coinvolti
nella transazione. Per i pagamenti nazionali in franchi svizzeri non è escluso che i dati del committente
siano trasferiti anche all’estero. Questo si verifica se
una banca eccezionalmente non ha accesso diretto al
sistema di pagamento interbancario svizzero SIC (di
seguito SIC), ma vi è collegata tramite remoteGATE
oppure se si fa ricorso a SWIFT per degli accertamenti
su una determinata transazione.
Che cosa significa se una banca
è collegata a SIC tramite remoteGATE?
Il traffico dei pagamenti nazionale in franchi svizzeri
viene sbrigato tramite SIC, un sistema di pagamento
gestito da SIX Interbank Clearing SA su mandato della
Banca Nazionale Svizzera. La maggior parte degli
istituti finanziari svizzeri dispone di un accesso diretto
a SIC. In Svizzera esistono però anche delle banche
che effettuano solo un numero esiguo di transazioni in
franchi svizzeri all’interno della Svizzera per le quali
l’accesso a SIC risulterebbe troppo costoso. Per tali
banche e per gli istituti all’estero che desiderano partecipare a SIC, SIX Interbank Clearing SA ha sviluppato nel 2000, su incarico e con il sostegno della Banca
Nazionale Svizzera, remoteGATE, un’applicazione che
consente loro di accedere a SIC tramite SWIFT. Grazie a questo accesso con l’ausilio di SWIFT, i dati del
committente e del beneficiario vengono trasferiti
all’estero e salvati nei centri di calcolo di SWIFT. Questo avviene per le banche che utilizzano remoteGATE.
Vengono trasferiti all’estero non solo i dati di clienti le
cui banche ricorrono a remoteGATE, bensì anche
quelli di clienti le cui banche eseguono le transazioni
con gli utenti di remoteGATE. Se una banca che si
avvale di SIC invia un ordine di pagamento a una banca che accede a SIC tramite remoteGATE, l’ordine di
pagamento viene trasferito da SIC al sistema di
SWIFT, motivo per cui, come spiegato poc’anzi, i dati
del committente e del beneficiario vengono trasmessi
all'estero.
Che cosa significa per le vostre
transazioni di titoli
Quanto all’esecuzione di transazioni di titoli nazionali e internazionali e agli accertamenti inerenti a
tali operazioni, si distingue fra due ambiti per i quali
vengono resi noti dei dati alle banche interessate e ai
sistemi di deposito titoli centralizzati in Svizzera e
all’estero:
in caso di entrata e uscita di titoli in o dal deposito
nonché in caso di trasferimenti di deposito possono essere trasmessi all'estero il numero di deposito, il
nome e l'indirizzo del beneficiario finale titolare del
deposito in Svizzera, se le banche e i sistemi di deposito titoli centralizzati trasmettono tali dati tramite
SWIFT per la regolare esecuzione.
Inoltre, se nell’ordine impartito dal cliente bancario
figurano titoli detenuti all’estero, nei messaggi
SWIFT figurano il nome del titolare dei titoli o il nome
dell’azionista registrato e in parte l’indirizzo. Tali messaggi SWIFT riguardano ad es. transazioni speciali
presso sedi di deposito estere di banche svizzere,
come l’apertura di depositi speciali (intestati al cliente),
sottoscrizioni e riscatti di fondi esteri effettuati a nome
di clienti, trasferimenti fisici di titoli di clienti speciali
depositati all’estero, (nuove) iscrizioni di azionisti in
registri stranieri nonché altri casi speciali concernenti
transazioni di capitale estere e l’esecuzione del diritto
di voto.
Che cosa significa per le altre transazioni
Per le altre transazioni quali crediti documentari,
garanzie, incassi e operazioni su divise, vengono trasmessi tramite SWIFT alle banche e ai gestori di
sistemi tutti i dati relativi alla transazione (ad es. nome,
indirizzo, numero di conto delle parti coinvolte) i quali
vengono perciò trasferiti all’estero. Come per il traffico
dei pagamenti e le transazioni di titoli anche in questo
caso possono essere effettuati degli accertamenti su
transazioni eseguite tramite SWIFT.
Perché vengono resi noti i dati?
La comunicazione dei dati come descritto sopra avviene al fine di osservare le disposizioni legali e regolamentari svizzere ed estere. Per i pagamenti transfrontalieri è ad esempio necessaria la trasmissione dei dati
del committente. La comunicazione dei dati serve
anche all’esecuzione impeccabile delle transazioni.
I vostri dati all’estero sono protetti?
I vostri dati trasferiti all’estero non sono più tutelati dal
diritto svizzero, bensì sottostanno alle disposizioni
della relativa giurisdizione estera. Le leggi e le disposizioni di autorità estere possono ad esempio prevedere l’inoltro di tali dati alle autorità o a terzi, come
avvenne nel 2001 dopo gli attentanti terroristici al
World Trade Center di New York, quando il Ministero
del Tesoro statunitense richiese al centro di calcolo di
SWIFT negli USA la consegna dei dati. Il Ministero
del Tesoro statunitense si impegnò allora nei confronti delle autorità dell’UE a rispettare gli standard di
protezione dei dati europei e acconsentì ai rispettivi
controlli.
Informazione sulla comunicazione di dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti – ASB – Giugno 2009
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