14 ottobre 2015 Lezione 9.: Eutanasia e rifiuto/rinuncia delle cure
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14 ottobre 2015 Lezione 9.: Eutanasia e rifiuto/rinuncia delle cure
Corso di Biodiritto, a.a. 2015-2016 (13a edizione) Lezione 9.: Eutanasia e rifiuto/rinuncia delle cure 14 ottobre 2015 Prof. Giampaolo Azzoni Conservazione di sé e inclinazioni naturali Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 94 a. 2 co. (…) Ma poiché il bene ha carattere di fine e il male invece carattere contrario, ne segue che tutte le cose verso le quali l‘uomo ha un‘inclinazione naturale la ragione le apprende come buone, e quindi da farsi, mentre le contrarie le apprende come cattive e da evitarsi. Perciò l‘ordine dei precetti della legge naturale corrisponde all‘ordine delle inclinazioni naturali. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 2 Conservazione di sé e inclinazioni naturali Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 94 a. 2 co. Infatti prima di tutto troviamo nell‘uomo l‘inclinazione a quel bene di natura che egli ha in comune con tutte le sostanze: cioè in quanto ogni sostanza tende per natura alla conservazione del proprio essere. E in forza di questa inclinazione appartiene alla legge naturale tutto ciò che giova a conservare la vita umana e ne impedisce la distruzione. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 3 Inclinazioni naturali e illiceità del suicidio Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, Iª-IIae q. 64 a. 5 co. Il suicidio è assolutamente illecito per tre motivi. Primo, poiché per natura ogni essere ama se stesso; e ciò implica la tendenza innata a conservare se stessi e a resistere per quanto è possibile a quanto ci potrebbe distruggere. Per cui l‘uccisione di se stessi è contro l‘inclinazione naturale, e contro la carità con la quale uno deve amare se stesso. Per questo il suicidio è sempre un peccato mortale, essendo incompatibile con la legge naturale e con la carità. (…) Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 4 La posizione di Immanuel Kant Secondo Kant è autocontraddittorio elevare a legge universale la possibilità di suicidarsi quando la vita promette più male che piacere; una natura che ammettesse una tale legge “sarebbe una natura autocontraddittoria e, quindi, non sussisterebbe come natura [nicht als Natur bestehen würde]”: “Ma la sua massima è: per amore di me stesso, io assumo a principio di abbreviarmi la vita se essa, protraendosi, minaccia più male di quanto mi prometta piacere. La domanda che si pone è questa: può questo principio dell’amor di sé divenire una legge universale di natura [ein allgemeines Naturgesetz]? La risposta è evidente: una natura, della quale fosse legge che quello stesso sentimento, il quale è destinato a promuovere la vita, distrugga la vita stessa, sarebbe una natura autocontraddittoria e, quindi, non sussisterebbe come natura; pertanto, quella massima non può [unmöglich könne] fungere da legge universale di natura, e quindi contrasta [widerstreite] totalmente col principio supremo di ogni dovere.” Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, pp. 53-54; AkademieAusgabe, IV, p. 422. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 5 La tesi di Ludwig Wittgenstein Per Ludwig Wittgenstein “il suicidio è, per così dire, il peccato elementare [die elementare Sünde]. E se lo si indaga, è come quando si indaga il vapore di mercurio per comprendere l’essenza [das Wesen] dei vapori” (cfr. Ludwig Wittgenstein, Tagebücher 1914-1916, 1984, p. 187; traduzione di Amedeo G. Conte, p. 195). Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 6 … ma anche L. A. Seneca (4 a.C. – 65 d.C.) Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 7 … e Mishima (25 novembre 1970) Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 8 ‘Eutanasia’: quando si ha eutanasia? Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 9 Eutanasia pura: aiutare nel morire Morte naturale resa indolore, dolce (es. per sostanze antidolorifiche, cure palliative). Il suo contrario è detto ‘distanasia’. è eutanasia solo nel senso etimologico di ‘eutanasia’ Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 10 Eutanasia collettivistica • Eugenica • Economica • Criminale • Sperimentale • Profilattica • Solidaristica K. Binding / A. Hoche, La liberazione dell’estinzione di una vita priva di valore, 1922. Ma anche oggi: eutanasia neo-natale e geriatrica. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 11 Tipologia dell’eutanasia Attiva/ commissiva Passiva/ omissiva Consensuale Giampaolo Azzoni Non consensuale 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 12 Eutanasia individualistica / pietosa 1) Passiva: lasciar morire / comportamenti omissivi 2) Attiva: aiutare a morire Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 13 1. Eutanasia attiva non consensuale: è la forma più grave di eutanasia 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 14 2. Eutanasia passiva non consensuale 40. c.p Rapporto di causalità. (…). Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 15 3. Eutanasia passiva consensuale = non è vera eutanasia, ma rifiuto delle terapie da parte del paziente Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 16 Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460 34. Il T.A.R. lombardo, accogliendo il ricorso proposto da -OMISSIS-, ha annullato il provvedimento regionale poiché ha ritenuto che il diritto costituzionale di rifiutare le cure, riconosciuto ad-OMISSIS- dalla sentenza della Cassazione e, in sede di rinvio, dalla Corte d'Appello di Milano, è un diritto di libertà assoluto, efficace erga omnes e, quindi, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, sia nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche che private. 34.1. La manifestazione di tale consapevole rifiuto renderebbe doverosa la sospensione dei mezzi terapeutici, (…). 34.2. Tale obbligo sussiste anche ove sia sospeso il trattamento di sostegno vitale, con conseguente morte del paziente, giacché tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, una forma di eutanasia, bensì la scelta insindacabile del malato di assecondare il decorso naturale della malattia sino alla morte. 17 Art. 32, 2° comma, e Art. 13, 1° comma 32. (…) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (…) Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 18 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (L. 57/2005 e L. 130/2008) Articolo 3 Diritto all'integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: . il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, (...) La Cassazione civile (Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748) ha interpretato l’art. 3 della Carta nel senso che “il consenso libero e informato del paziente all’atto medico vada considerato, non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona” Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 19 Corte costituzionale, 22 ottobre 1990, n. 471 (…) 3. - Questa valutazione è altresì adeguata al valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come <libertà>, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 20 Corte costituzionale, 9 luglio 1996, n. 238 La Corte costituzionale ha escluso categoricamente che una persona possa essere costretta a subire un intervento sanitario non voluto, in assenza di una norma che esplicitamente lo imponga, affermando che esso costituisce "un diritto inviolabile rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto della persona". Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 21 La sentenza fondamentale: Corte costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 438 La Corte costituzionale è intervenuta in modo specifico ed argomentato sul consenso informato. Ha affermato solennemente che esso, “inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, “si configura quale vero e proprio diritto della persona”. Proprio la sua duplice legittimazione nell’art. 13 e nell’art. 32 della Costituzione, fa sì che il consenso informato sia “sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale”. In questo senso, secondo la Corte costituzionale, il consenso informato è “un principio fondamentale in materia di tutela della salute”. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 22 Cassazione penale sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446 La Corte afferma l'assoluta "rilevanza della volontà del paziente quando si manifesti in forma inequivocabilmente negativa e si concreti in un rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli“. In questo caso, il medico "in presenza di una determinazione autentica e genuina non può che fermarsi, ancorché l'omissione dell'intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte (...) giacche per il medico, di fronte ad un comportamento nel quale si manifesta l'esercizio di un vero e proprio diritto, la sua astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo diversamente configurarsi a suo carico persino gli estremi di reato" . Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 23 Cassazione civile sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 La questione del rifiuto degli interventi salvavita. Secondo un’ormai consolidata giurisprudenza, la necessità del consenso informato riguarda anche gli interventi salvavita, così che al paziente è attribuito, su un piano di “indubbia rilevanza costituzionale”, “un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita”. E, in questa prospettiva, il “rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 24 “Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.” CASSAZIONE – Sezione prima civile, 4 ottobre – 16 ottobre 2007, n. 21748 L’eutanasia passiva consensuale anche se oggi non è un problema giuridico, può essere un problema etico: abbiamo il diritto etico di rifiutare cure che sappiamo adeguate alla nostra salute? Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 25 La questione del rifiuto degli interventi salvavita: perplessità di alcuni componenti del CNB Secondo alcuni componenti del Comitato Nazionale per la Bioetica “la rinuncia consapevole al trattamento sanitario in condizione di autonomia, pur se ammissibile sul piano giuridico, non è condivisibile sotto il profilo etico”; in particolare, andrebbe distinta “l’ipotesi di rinuncia a cure proporzionate rispetto all’ipotesi di rinuncia a cure sproporzionate”: mentre sarebbe lecita la rinuncia a cure sproporzionate, “la rinuncia a cure proporzionate” comporterebbe il “venire meno non solo alle responsabilità verso gli altri (la famiglia, la società), ma anche al dovere verso se stessi di difendere e preservare la propria vita, condizione necessaria per l’esercizio della libertà e della moralità”. Comitato Nazionale per la Bioetica, Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico, 2008, § 2.2. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 26 Un caso problematico 11 novembre 2008 Ragazza inglese di 13 anni, gravemente ammalata, rifiuta il trapianto di cuore: l’Ospedale rispetta la sua decisione dopo avere verificato la sua maturità di giudizio Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 27 4. Eutanasia attiva consensuale la “vera” eutanasia, quella che più rileva nel dibattito contemporaneo Quando un soggetto (medico, infermiere, familiare,…) pone termine alla vita di un malato, con un comportamento attivo e dietro sua richiesta (contestuale o anticipata), al fine di alleviarne le sofferenze. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 28 Si distingue tra eutanasia stricto sensu (praticata da un medico o altro operatore sanitario) e suicidio assistito (praticato dal soggetto stesso con l’aiuto di un collaboratore). . Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 29 Eutanasia attiva consensuale CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2014) Non usa più il termine ‘eutanasia’ (presente nell’edizione del 2006) articolo 17 - Atti finalizzati a provocare la morte Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 30 Il divieto di eutanasia attiva consensuale GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460 a.C. / 370 a.C.) “Mi varrò del regime per aiutare i malati secondo le mie forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal recar danno e ingiustizia. Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale consiglio”. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 31 Art 579. Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. (…). Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1. contro una persona minore degli anni diciotto; 2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 32 Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. (…). Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente (2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità …). Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 33 Art. 50. Consenso dell'avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. 580 cp & 579 cp 50 cp Indisponibilità della vita umana Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 34 Cass. Penale, Sez. I, 13 novembre 2013, n. 37246 (Massima) Necessità comunque del consenso: “Il consenso presupposto dell'omicidio del consenziente deve essere serio, esplicito, non equivoco e perdurante sino al momento della commissione del fatto, esprimendo una volontà di morire la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente (nella specie, relativa alla morte violenta di un'anziana signora, già afflitta da numerose patologie, soffocata dal figlio ultrasessantenne, la Corte ha escluso la sussistenza del consenso, posto che l'accanita resistenza della vittima - testimoniata da riscontri emersi ad esito della consulenza medicolegale - dimostrava la sua oggettiva volontà, perlomeno nell'ultima fase della condotta, di evitare la morte, mentre la portata delle frasi con le quali avrebbe espresso il desiderio di morire - vista la forma e la ricorrenza - doveva essere ridimensionata, risultando usuale per le persone anziane e malate pronunciare con enfasi simili locuzioni, per il fisiologico scoramento connesso alla loro condizione).” 35 15 maggio 2011: referendum a Zurigo Il cantone di Zurigo, il più popoloso della Svizzera, ha respinto in due referendum il tentativo di due partiti cristiani di vietare o limitare il suicidio assistito. La pratica è legale nel Paese dal 1941. Negli ultimi anni ha generato il "turismo della morte", da parte di cittadini di altri Paesi europei. Gli abitanti di Zurigo hanno rigettato con una percentuale dell'80% entrambi i quesiti referendari, che avevano l'intento di fissare dei paletti per impedire a cittadini non residenti di essere "aiutati" a morire in Svizzera. Il quesito presentato dall'Unione democratica federale (Udf, di ispirazione cristiana) chiedeva al Parlamento svizzero di rendere punibile qualsiasi forma di istigazione e di aiuto al suicidio, mentre quello avanzato dal Partito Evangelico proponeva di porre fine al "turismo della morte", limitando l'assistenza al suicidio a chi risiede nel cantone da almeno dieci anni. Ogni anno circa 200 persone ricorrono alla morte assistita in Svizzera, dove il suicidio assistito è consentito dal 1941 a condizione che non sia legato ad alcun motivo egoistico ed è ammesso solo in modo passivo, cioè procurando ad una persona i mezzi per suicidarsi, ma non aiutandola a farlo. Tuttavia, negli ultimi anni sono aumentati gli stranieri che arrivano in Svizzera per morire, e uno studio ha dimostrato che molte di queste persone che cercano il suicidio assistito non soffrono di malattie terminali. Questo ha suscitato un acceso dibattito nel Paese e i due partiti cristiani hanno finito per proporre l'abolizione o la limitazione del diritto attraverso il referendum. Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 36 Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 37 Tribunale di Roma – Ufficio Indagini preliminari. Sentenza 17.10.2007 n. 15381 “Caso Welby” “l'unica soluzione perché la condotta del medico, attuativa della volontà del paziente e causativa della morte di quest'ultimo, possa essere ritenuta di per sé lecita, sarebbe quella di ridisegnare, mediante l'intervento del legislatore, i limiti della fattispecie di cui all'art. 579 c.p., escludendo esplicitamente l'ipotesi del medico che, ottemperando la volontà del paziente, cagioni la morte di quest'ultimo, mentre una previsione incriminatrice così ampia ingloba necessariamente anche questo caso.” Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 38 Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. (…) Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 39 Tribunale di Roma - Ufficio Indagini preliminari. Sentenza 17.10.2007 n. 15381 “Caso Welby” “è evidente che il rifiuto di una terapia, anche se già iniziata, ove venga esercitato nell'ambito sopra descritto ed alle condizioni precedentemente illustrate, costituisce un diritto costituzionalmente garantito e già perfetto, rispetto al quale sul medico incombe, in ragione della professione esercitata e dei diritti e doveri scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il paziente, il dovere giuridico di consentirne l'esercizio, con la conseguenza che, se il medico in ottemperanza a tale dovere, contribuisse a determinare la morte del paziente per l'interruzione di una terapia salvavita, egli non risponderebbe penalmente del delitto di omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato alla presenza di una causa di esclusione del reato e segnatamente quella prevista dall'art. 51, c.p.. La fonte del dovere per il medico, quindi, risiederebbe in prima istanza nella stessa norma costituzionale, che è fonte di rango superiore rispetto alla legge penale, e l'operatività della scriminante nell'ipotesi sopra delineata è giustificata dalla necessità di superare la contraddizione dell'ordinamento giuridico che, da una parte, non può attribuire un diritto e, dall'altra, incriminarne il suo esercizio.” Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 40 Così come non è un problema giuridico, MA NEMMENO ETICO il rifiuto dell’accanimento terapeutico Giampaolo Azzoni 9. Eutanasia e rifiuto delle cure 41