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IL FONDO PATRIMONIALE
La ricerca risponde a vari quesiti relativi all’istituto di cui alla sezione II,
titolo VI, libro I del codice civile (artt. 167-176 c.c.), modificato dalla riforma
del diritto di famiglia, disciplinata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151:
1.- il fondo patrimoniale costituito dai coniugi in presenza di figli minori
permane in favore della famiglia (moglie e marito) anche all'esito della
maggiore età dei figli?;
2.- in caso positivo, tenuto conto dell'art. 171, secondo comma c.c., la
donazione ai figli del bene destinato al fondo può essere considerato atto
pregiudizievole alle ragioni del creditore di uno dei coniugi in relazione a
debito contratto per scopi estranei a quelli della famiglia?;
3.- in caso di decesso del coniuge che abbia contratto debiti per scopi estranei,
il bene già destinato al fondo che ricade in successione può essere aggredito in
capo agli eredi dal creditore?;
4.- da che momento è inopponibile ai creditori l’annotazione tardiva del fondo
patrimoniale?
5.- da che momento decorre il termine di prescrizione dell’azione revocatoria
di cui all’art. 2903 c.c.?
1.
Sorte del fondo patrimoniale all’esito della maggiore età
dell’ultimo figlio
Per risolvere il quesito è necessario partire dall’analisi dell’art. 171 c.c. che, al
primo comma, elenca le cause di cessazione del fondo, individuandole
nell’annullamento, nello scioglimento o nella cessazione degli effetti civili del
matrimonio 1.
Il capoverso recita: “se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento
della maggiore età dell’ultimo figlio”.
Il secondo comma va letto in stretta relazione col primo e, di conseguenza,
funge da clausola di salvaguardia, disponendo che, avveratosi l’annullamento,
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti
del fondo si protraggono fino alla maggiore età dei figli, al fine di garantirne
agli stessi i benefici2.
Svariati autori, infatti, sostengono che “il fondo si scioglie in caso di
annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
salvo permanere fino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo
degli eventuali figli della coppia”3, che, all’avverarsi di una delle cause ex art.
171, I co., c.c., “la cessazione del fondo è però impedita fino al compimento
della maggiore età dell’ultimo figlio in presenza di figli minori”4 e che, infine,
“se al momento in cui si verifica una delle cause di cessazione del fondo vi
sono figli minori, […] il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell’ultimo figlio”5.
1
In dottrina regna l’incertezza sull’esaustività dell’elenco: la maggior parte degli autori
ritiene che in esso debba comunque essere fatta rientrare la dichiarazione di morte presunta
di uno dei coniugi, così B. GRASSO in op. cit., 432, e F. GALLETTA e S. PATTI, in
commento all’art. 171, in P. CENDON (diretto da), Commentario al codice civile, UTET,
Torino, 1991, 457.
2
v. C. MASSIMO BIANCA, in op. cit., 100.
3
V. BELLOMIA, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di
destinazione, in Dir. Famiglia, 2013, 02, 0698.
4
B. GRASSO, op. cit., 432.
5
F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, II: Le convenzioni matrimoniali, in LUIGI
MENGONI (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, GIUFFRE’, Milano, 1984,
107.
2
In altre parole, la destinazione non viene meno se non con lo scioglimento o la
cessazione del matrimonio e non con il semplice raggiungimento della
maggiore età di tutti i figli6.
Va segnalato che in capo agli Autori7 sussiste una netta spaccatura in merito
alla possibilità che i figli maggiorenni continuino a trarre godimento dal fondo
patrimoniale: “la dottrina largamente prevalente”, però, propende per la
soluzione positiva8 e ritiene che essi possano esercitare un “controllo sul
compimento degli atti da parte degli amministratori dei beni, avente ad
oggetto il rispetto del vincolo obbligatorio di destinazione degli stessi a
soddisfacimento dei bisogni familiari”9: dubbi che, al contrario, sembrano
essere spazzati via dalle considerazioni della giurisprudenza, che ha di recente
ravvisato che con il compimento della maggiore età viene meno l’interesse dei
figli minori a ottenere l’impiego dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale
anche a loro favore.10
Sembra, pertanto, addirittura implicito nelle considerazioni di dottrina e
giurisprudenza che gli effetti del fondo patrimoniale si protraggano a favore
dei genitori ancora coniugati al conseguimento della maggiore età del loro
ultimo figlio.
6
Tribunale Firenze, 06/03/1987, in Jurisdata.
A. DI SAPIO, Fondo patrimoniale: l’alienazione dell’unico bene costituito, l’estinzione per
esaurimento, lo scioglimento (volontario), il lar familiaris ed il mito di Calipso, in Dir.
Famiglia, 1999, 1, 0385, pg. 3.
8
A. DI SAPIO, op. cit., 2-3, pg. 13.
9
A. DI SAPIO, op. ult. cit., 1, pg. 9.
10
Cassazione civile, sez. I, 21/05/2010, n. 12497, in Jurisdata.
7
3
2.
Disciplina della donazione ai figli maggiorenni del bene costituito
in fondo patrimoniale
L’art. 169 c.c., nella parte in cui ci interessa ai fini della presente analisi,
sancisce che “se non è stato espressamente consentito nell’atto di
costituzione, non si possono alienare […] beni del fondo patrimoniale se non
con il consenso di entrambi i coniugi, nei soli casi di necessità o di utilità
evidente”.
Il divieto di alienazione (nozione nella quale rientra “ogni tipo di
trasferimento del diritto”), in altri termini, “può essere derogato o mediante
un’espressa pattuizione – contenuta nell’atto di costituzione del fondo, con la
quale le parti consentono che l’alienazione o la costituzione di vincoli
vengano effettuate anche disgiuntamente – oppure mediante una concorde
manifestazione di volontà dei coniugi, espressa in occasione di ogni
alienazione o costituzione di vincolo sui beni del fondo”11.
Pertanto, “in mancanza di figli [minori] è profusa in dottrina l’opinione per
cui è (necessario ma) sufficiente il solo consenso dei coniugi all’alienazione,
senza necessità di autorizzazione alcuna ed a prescindere dalla titolarità dei
beni”12: opinione condivisa dalla giurisprudenza13.
Conseguenza di tale azione, però, sarebbe inevitabilmente il venir meno del
vincolo di destinazione sul bene donato, della protezione conferita allo stesso
dal fondo patrimoniale e, inevitabilmente l’assoggettabilità della donazione
11
F. GALLETTA e S. PATTI, in commento all’art. 169, in P. CENDON (diretto da),
Commentario al codice civile, UTET, Torino, 1991, 454.
12
A. DI SAPIO, op. ult. cit., 1, pg. 6.
13
Cassazione civile, sez. I, 04/06/2010, n. 13622; Tribunale Salerno, sez. I, 30/09/2008 in
Jurisdata.
4
all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.,14 a prescindere da chi sia il
donatario.
Sembra di doversi concludere sul punto che la donazione ai figli del bene
destinato al fondo può essere considerato atto pregiudizievole alle ragioni del
creditore di uno dei coniugi, indipendentemente dalla natura del debito
contratto dal coniuge stesso.
3. Possibilità dei creditori del disponente defunto di aggredire il bene
precedentemente costituito in fondo patrimoniale
Per quanto concerne il terzo quesito, occorre partire dal dettato dell’art. 149
c.c. che, al primo comma, sancisce che la morte di uno di coniugi comporta lo
scioglimento del matrimonio, a sua volta causa di cessazione del fondo
patrimoniale.
A questo punto è inevitabile che il bene su cui il fondo insisteva perda il
vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e vada
ad integrare l’asse ereditario.
Considerazioni di sistema, e l’assenza di disposizioni specifiche di segno
contrario, inducono a ritenere che, una volta aperta la successione, i creditori
del defunto possano trovare soddisfazione sul bene precedentemente oggetto
di fondo, indipendentemente dalla natura del credito vantato, agendo nei
confronti degli eredi del de cuius.
Tuttavia, tale soluzione è subordinata al fatto che il defunto fosse proprietario
del bene in questione: pertanto sarà necessario verificare se, al momento della
14
Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7250; Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2012, n.
22878 in Jurisdata.
5
costituzione del fondo, il coniuge si fosse riservato la proprietà del bene
inserito nello stesso.
All’esito della verifica si prospettano due possibilità: la prima – proprietario
defunto – comporterebbe che il bene, in linea di massima, si trasferisca agli
eredi secondo quanto stabilito dalla legge o nel testamento e sia, perciò,
aggredibile dai creditori del defunto.
La seconda15 – proprietario coniuge del defunto – consentirebbe invece al
bene di restare estraneo all’asse ereditario rendendo impossibile ai creditori
di soddisfarsi sullo stesso.
4. Inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore che si sia tutelato
prima dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale viene pacificamente fatto
rientrare da dottrina e giurisprudenza16 tra le convenzioni matrimoniali: esso,
pertanto, dev’essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità e dev’essere
annotato a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità a terzi, ai
sensi dell’art. 162 c.c.
Occorre segnalare che “mentre in dottrina si registra una grande varietà di
opinioni17, la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’opponibilità ai
terzi del vincolo conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale prevista
dall’art. 167 c.c. deriva dall’annotazione della convenzione costitutiva a
15
Che qui si segnala ad abundantiam.
R. VILLANI, Commento all’art. 167 c.c.; in G. CIAN e A. TRABUCCHI (a cura di),
Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2001, 168; Cassazione civile, sez. III,
12/12/2013, n. 27854, in Jurisdata.
17
A. TULLIO, in Appunti in tema di pubblicità del fondo patrimoniale, Giust. Civ., fasc. 6,
1997, pag. 1697, nonostante sia di parere opposto, chiarisce che l’orientamento prevalente in
dottrina è conforme alla soluzione adottata dalla giurisprudenza, citandone gli autori più
rappresentativi.
16
6
margine dell’atto di matrimonio, rispondendo la trascrizione imposta
dall’art. 2647 c.c., ad una funzione di pubblicità notizia”18.
La Corte di Cassazione, infatti, a partire dalla storica sentenza del 27.11.1987,
n. 8824, ravvisa “nell’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale
a margine dell’atto di matrimonio secondo le modalità previste dall’art. 162
ultimo comma c.c. l’unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti
dell’opponibilità della convenzione ai terzi”19.
Pertanto è l’annotazione, non la trascrizione, l’unico adempimento decisivo ai
fini dell’opponibilità a terzi del fondo patrimoniale.
Ciò premesso, il quesito che qui ci occupa dev’essere inquadrato in un caso
specifico. Marito e moglie contraggono un debito dopo aver costituito un bene
di loro proprietà in fondo patrimoniale ma prima di aver annotato il fondo
patrimoniale stesso a lato del loro atto di matrimonio.
Le soluzioni che, in questo caso, si prospettano al creditore che intenda
soddisfare le proprie pretese sul bene costituito in fondo patrimoniale sono
due ed alternative.
In virtù della prima l’annotazione successiva al sorgere dell’obbligazione
sarebbe già a lui inopponibile; in virtù della seconda, affinché l’annotazione
sia a lui inopponibile, egli dovrebbe necessariamente provvedere a cautelarsi
con un “titolo” prima che intervenga l’annotazione stessa – ad esempio
iscrivendo ipoteca sul bene costituito in fondo patrimoniale.
Dalle ricerche svolte non emerge la possibilità di opporre al debitore la
mancata annotazione a margine dell’atto di matrimonio del fondo
patrimoniale già al momento del sorgere dell’obbligazione; sono invece
18
19
Corte di Cassazione 15.03.2006, n. 5684.
Corte di Cassazione 27.11.1987, n. 8824.
7
numerosi i casi in cui la Cassazione ha dichiarato l’omissione della formalità
ex art 162 c.c. inopponibile al creditore che vantasse un’iscrizione d’ipoteca o
l’esecuzione di un pignoramento o una dichiarazione di fallimento a suo
favore.
La Suprema Corte è da sempre compatta nel rilevare che “in mancanza di
annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il
fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui
beni del fondo, irrilevante essendo la trascrizione del fondo nei registri della
conservatoria dei beni immobili, né [può] l’annotazione nei registri dello
stato civile eseguita successivamente retroagire a data anteriore”20.
Nel caso in cui, invece, il creditore possa vantare un pignoramento
immobiliare “eseguito nelle forme dell’art. 555 c.p.c. prima dell’annotazione,
la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del
creditore pignorante, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del
bene pignorato, prevista dall’art. 2913 cod. civ.; allo stesso risultato si
perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione ma l’ipoteca
sia stata iscritta precedentemente”.21
Per quanto concerne, infine, la possibilità che il creditore possa avvalersi di
una dichiarazione di fallimento, secondo la Cassazione il fatto che “nessuna
annotazione a margine dell’atto di matrimonio risult[i] effettuata in epoca
antecedente alla dichiarazione del fallimento comporta, ai sensi dell’art. 45
della legge fallimentare, l’inopponibilità al fallimento del negozio costitutivo
20
Corte di Cassazione 05.04.2007, n. 8610; negli stessi termini Corte di Cassazione
16.11.2007, n. 23745, Corte di Cassazione 25.03.2009, n. 7210 e Corte di Cassazione
27.11.2012, n. 20995.
21
Corte di Cassazione 24.01.2012, n. 933.
8
del fondo patrimoniale e la conseguente inclusione dei beni che ne formano
oggetto nell’attivo fallimentare”22.
Alla luce di quanto sopra si possono trarre le seguenti conclusioni:
- secondo il pacifico e costante insegnamento della Corte di Cassazione,
l’annotazione è l’unica formalità necessaria a rendere opponibile ai creditori
la costituzione di un bene in fondo patrimoniale, essendo irrilevante a tal fine
la trascrizione;
- dal momento che non si rinvengono pronunce relative a casi di
inopponibilità già al momento del sorgere dell’obbligazione, sembra doversi
dedurre che l’inopponibilità stessa debba essere supportata da un “titolo”
(quale l’iscrizione d’ipoteca, l’esecuzione di un pignoramento o la
dichiarazione di fallimento) da vantare nei confronti dell’annotazione
successiva.
5. Decorrenza del termine di prescrizione ex art 2903 c.c. dal giorno
dell’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di
matrimonio
Dalle conclusioni di cui al punto precedente deriva un’importante
conseguenza – di natura processuale – da accogliere quale soluzione del
quesito che ora ci occupa: la Suprema Corte, infatti, ha stabilito che, in ambito
di azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale,
“la prescrizione decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante
annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che è il giorno in cui l'atto
diviene opponibile ai terzi".23
22
23
Corte di Cassazione 01.10.1999, n. 10859.
Corte di Cassazione 19.01.2007, n. 1210.
9