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IL FONDO PATRIMONIALE La ricerca risponde a vari quesiti relativi all’istituto di cui alla sezione II, titolo VI, libro I del codice civile (artt. 167-176 c.c.), modificato dalla riforma del diritto di famiglia, disciplinata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151: 1.- il fondo patrimoniale costituito dai coniugi in presenza di figli minori permane in favore della famiglia (moglie e marito) anche all'esito della maggiore età dei figli?; 2.- in caso positivo, tenuto conto dell'art. 171, secondo comma c.c., la donazione ai figli del bene destinato al fondo può essere considerato atto pregiudizievole alle ragioni del creditore di uno dei coniugi in relazione a debito contratto per scopi estranei a quelli della famiglia?; 3.- in caso di decesso del coniuge che abbia contratto debiti per scopi estranei, il bene già destinato al fondo che ricade in successione può essere aggredito in capo agli eredi dal creditore?; 4.- da che momento è inopponibile ai creditori l’annotazione tardiva del fondo patrimoniale? 5.- da che momento decorre il termine di prescrizione dell’azione revocatoria di cui all’art. 2903 c.c.? 1. Sorte del fondo patrimoniale all’esito della maggiore età dell’ultimo figlio Per risolvere il quesito è necessario partire dall’analisi dell’art. 171 c.c. che, al primo comma, elenca le cause di cessazione del fondo, individuandole nell’annullamento, nello scioglimento o nella cessazione degli effetti civili del matrimonio 1. Il capoverso recita: “se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio”. Il secondo comma va letto in stretta relazione col primo e, di conseguenza, funge da clausola di salvaguardia, disponendo che, avveratosi l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti del fondo si protraggono fino alla maggiore età dei figli, al fine di garantirne agli stessi i benefici2. Svariati autori, infatti, sostengono che “il fondo si scioglie in caso di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo permanere fino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo degli eventuali figli della coppia”3, che, all’avverarsi di una delle cause ex art. 171, I co., c.c., “la cessazione del fondo è però impedita fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio in presenza di figli minori”4 e che, infine, “se al momento in cui si verifica una delle cause di cessazione del fondo vi sono figli minori, […] il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio”5. 1 In dottrina regna l’incertezza sull’esaustività dell’elenco: la maggior parte degli autori ritiene che in esso debba comunque essere fatta rientrare la dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi, così B. GRASSO in op. cit., 432, e F. GALLETTA e S. PATTI, in commento all’art. 171, in P. CENDON (diretto da), Commentario al codice civile, UTET, Torino, 1991, 457. 2 v. C. MASSIMO BIANCA, in op. cit., 100. 3 V. BELLOMIA, La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione, in Dir. Famiglia, 2013, 02, 0698. 4 B. GRASSO, op. cit., 432. 5 F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, II: Le convenzioni matrimoniali, in LUIGI MENGONI (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, GIUFFRE’, Milano, 1984, 107. 2 In altre parole, la destinazione non viene meno se non con lo scioglimento o la cessazione del matrimonio e non con il semplice raggiungimento della maggiore età di tutti i figli6. Va segnalato che in capo agli Autori7 sussiste una netta spaccatura in merito alla possibilità che i figli maggiorenni continuino a trarre godimento dal fondo patrimoniale: “la dottrina largamente prevalente”, però, propende per la soluzione positiva8 e ritiene che essi possano esercitare un “controllo sul compimento degli atti da parte degli amministratori dei beni, avente ad oggetto il rispetto del vincolo obbligatorio di destinazione degli stessi a soddisfacimento dei bisogni familiari”9: dubbi che, al contrario, sembrano essere spazzati via dalle considerazioni della giurisprudenza, che ha di recente ravvisato che con il compimento della maggiore età viene meno l’interesse dei figli minori a ottenere l’impiego dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale anche a loro favore.10 Sembra, pertanto, addirittura implicito nelle considerazioni di dottrina e giurisprudenza che gli effetti del fondo patrimoniale si protraggano a favore dei genitori ancora coniugati al conseguimento della maggiore età del loro ultimo figlio. 6 Tribunale Firenze, 06/03/1987, in Jurisdata. A. DI SAPIO, Fondo patrimoniale: l’alienazione dell’unico bene costituito, l’estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario), il lar familiaris ed il mito di Calipso, in Dir. Famiglia, 1999, 1, 0385, pg. 3. 8 A. DI SAPIO, op. cit., 2-3, pg. 13. 9 A. DI SAPIO, op. ult. cit., 1, pg. 9. 10 Cassazione civile, sez. I, 21/05/2010, n. 12497, in Jurisdata. 7 3 2. Disciplina della donazione ai figli maggiorenni del bene costituito in fondo patrimoniale L’art. 169 c.c., nella parte in cui ci interessa ai fini della presente analisi, sancisce che “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare […] beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi, nei soli casi di necessità o di utilità evidente”. Il divieto di alienazione (nozione nella quale rientra “ogni tipo di trasferimento del diritto”), in altri termini, “può essere derogato o mediante un’espressa pattuizione – contenuta nell’atto di costituzione del fondo, con la quale le parti consentono che l’alienazione o la costituzione di vincoli vengano effettuate anche disgiuntamente – oppure mediante una concorde manifestazione di volontà dei coniugi, espressa in occasione di ogni alienazione o costituzione di vincolo sui beni del fondo”11. Pertanto, “in mancanza di figli [minori] è profusa in dottrina l’opinione per cui è (necessario ma) sufficiente il solo consenso dei coniugi all’alienazione, senza necessità di autorizzazione alcuna ed a prescindere dalla titolarità dei beni”12: opinione condivisa dalla giurisprudenza13. Conseguenza di tale azione, però, sarebbe inevitabilmente il venir meno del vincolo di destinazione sul bene donato, della protezione conferita allo stesso dal fondo patrimoniale e, inevitabilmente l’assoggettabilità della donazione 11 F. GALLETTA e S. PATTI, in commento all’art. 169, in P. CENDON (diretto da), Commentario al codice civile, UTET, Torino, 1991, 454. 12 A. DI SAPIO, op. ult. cit., 1, pg. 6. 13 Cassazione civile, sez. I, 04/06/2010, n. 13622; Tribunale Salerno, sez. I, 30/09/2008 in Jurisdata. 4 all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.,14 a prescindere da chi sia il donatario. Sembra di doversi concludere sul punto che la donazione ai figli del bene destinato al fondo può essere considerato atto pregiudizievole alle ragioni del creditore di uno dei coniugi, indipendentemente dalla natura del debito contratto dal coniuge stesso. 3. Possibilità dei creditori del disponente defunto di aggredire il bene precedentemente costituito in fondo patrimoniale Per quanto concerne il terzo quesito, occorre partire dal dettato dell’art. 149 c.c. che, al primo comma, sancisce che la morte di uno di coniugi comporta lo scioglimento del matrimonio, a sua volta causa di cessazione del fondo patrimoniale. A questo punto è inevitabile che il bene su cui il fondo insisteva perda il vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e vada ad integrare l’asse ereditario. Considerazioni di sistema, e l’assenza di disposizioni specifiche di segno contrario, inducono a ritenere che, una volta aperta la successione, i creditori del defunto possano trovare soddisfazione sul bene precedentemente oggetto di fondo, indipendentemente dalla natura del credito vantato, agendo nei confronti degli eredi del de cuius. Tuttavia, tale soluzione è subordinata al fatto che il defunto fosse proprietario del bene in questione: pertanto sarà necessario verificare se, al momento della 14 Cassazione civile, sez. III, 22/03/2013, n. 7250; Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2012, n. 22878 in Jurisdata. 5 costituzione del fondo, il coniuge si fosse riservato la proprietà del bene inserito nello stesso. All’esito della verifica si prospettano due possibilità: la prima – proprietario defunto – comporterebbe che il bene, in linea di massima, si trasferisca agli eredi secondo quanto stabilito dalla legge o nel testamento e sia, perciò, aggredibile dai creditori del defunto. La seconda15 – proprietario coniuge del defunto – consentirebbe invece al bene di restare estraneo all’asse ereditario rendendo impossibile ai creditori di soddisfarsi sullo stesso. 4. Inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore che si sia tutelato prima dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio L’atto di costituzione del fondo patrimoniale viene pacificamente fatto rientrare da dottrina e giurisprudenza16 tra le convenzioni matrimoniali: esso, pertanto, dev’essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità e dev’essere annotato a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità a terzi, ai sensi dell’art. 162 c.c. Occorre segnalare che “mentre in dottrina si registra una grande varietà di opinioni17, la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’opponibilità ai terzi del vincolo conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c. deriva dall’annotazione della convenzione costitutiva a 15 Che qui si segnala ad abundantiam. R. VILLANI, Commento all’art. 167 c.c.; in G. CIAN e A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova, 2001, 168; Cassazione civile, sez. III, 12/12/2013, n. 27854, in Jurisdata. 17 A. TULLIO, in Appunti in tema di pubblicità del fondo patrimoniale, Giust. Civ., fasc. 6, 1997, pag. 1697, nonostante sia di parere opposto, chiarisce che l’orientamento prevalente in dottrina è conforme alla soluzione adottata dalla giurisprudenza, citandone gli autori più rappresentativi. 16 6 margine dell’atto di matrimonio, rispondendo la trascrizione imposta dall’art. 2647 c.c., ad una funzione di pubblicità notizia”18. La Corte di Cassazione, infatti, a partire dalla storica sentenza del 27.11.1987, n. 8824, ravvisa “nell’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio secondo le modalità previste dall’art. 162 ultimo comma c.c. l’unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti dell’opponibilità della convenzione ai terzi”19. Pertanto è l’annotazione, non la trascrizione, l’unico adempimento decisivo ai fini dell’opponibilità a terzi del fondo patrimoniale. Ciò premesso, il quesito che qui ci occupa dev’essere inquadrato in un caso specifico. Marito e moglie contraggono un debito dopo aver costituito un bene di loro proprietà in fondo patrimoniale ma prima di aver annotato il fondo patrimoniale stesso a lato del loro atto di matrimonio. Le soluzioni che, in questo caso, si prospettano al creditore che intenda soddisfare le proprie pretese sul bene costituito in fondo patrimoniale sono due ed alternative. In virtù della prima l’annotazione successiva al sorgere dell’obbligazione sarebbe già a lui inopponibile; in virtù della seconda, affinché l’annotazione sia a lui inopponibile, egli dovrebbe necessariamente provvedere a cautelarsi con un “titolo” prima che intervenga l’annotazione stessa – ad esempio iscrivendo ipoteca sul bene costituito in fondo patrimoniale. Dalle ricerche svolte non emerge la possibilità di opporre al debitore la mancata annotazione a margine dell’atto di matrimonio del fondo patrimoniale già al momento del sorgere dell’obbligazione; sono invece 18 19 Corte di Cassazione 15.03.2006, n. 5684. Corte di Cassazione 27.11.1987, n. 8824. 7 numerosi i casi in cui la Cassazione ha dichiarato l’omissione della formalità ex art 162 c.c. inopponibile al creditore che vantasse un’iscrizione d’ipoteca o l’esecuzione di un pignoramento o una dichiarazione di fallimento a suo favore. La Suprema Corte è da sempre compatta nel rilevare che “in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo, irrilevante essendo la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili, né [può] l’annotazione nei registri dello stato civile eseguita successivamente retroagire a data anteriore”20. Nel caso in cui, invece, il creditore possa vantare un pignoramento immobiliare “eseguito nelle forme dell’art. 555 c.p.c. prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 cod. civ.; allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione ma l’ipoteca sia stata iscritta precedentemente”.21 Per quanto concerne, infine, la possibilità che il creditore possa avvalersi di una dichiarazione di fallimento, secondo la Cassazione il fatto che “nessuna annotazione a margine dell’atto di matrimonio risult[i] effettuata in epoca antecedente alla dichiarazione del fallimento comporta, ai sensi dell’art. 45 della legge fallimentare, l’inopponibilità al fallimento del negozio costitutivo 20 Corte di Cassazione 05.04.2007, n. 8610; negli stessi termini Corte di Cassazione 16.11.2007, n. 23745, Corte di Cassazione 25.03.2009, n. 7210 e Corte di Cassazione 27.11.2012, n. 20995. 21 Corte di Cassazione 24.01.2012, n. 933. 8 del fondo patrimoniale e la conseguente inclusione dei beni che ne formano oggetto nell’attivo fallimentare”22. Alla luce di quanto sopra si possono trarre le seguenti conclusioni: - secondo il pacifico e costante insegnamento della Corte di Cassazione, l’annotazione è l’unica formalità necessaria a rendere opponibile ai creditori la costituzione di un bene in fondo patrimoniale, essendo irrilevante a tal fine la trascrizione; - dal momento che non si rinvengono pronunce relative a casi di inopponibilità già al momento del sorgere dell’obbligazione, sembra doversi dedurre che l’inopponibilità stessa debba essere supportata da un “titolo” (quale l’iscrizione d’ipoteca, l’esecuzione di un pignoramento o la dichiarazione di fallimento) da vantare nei confronti dell’annotazione successiva. 5. Decorrenza del termine di prescrizione ex art 2903 c.c. dal giorno dell’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio Dalle conclusioni di cui al punto precedente deriva un’importante conseguenza – di natura processuale – da accogliere quale soluzione del quesito che ora ci occupa: la Suprema Corte, infatti, ha stabilito che, in ambito di azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale, “la prescrizione decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio, che è il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi".23 22 23 Corte di Cassazione 01.10.1999, n. 10859. Corte di Cassazione 19.01.2007, n. 1210. 9