Appunti sul D.L. 78/2010 - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di

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Appunti sul D.L. 78/2010 - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
APPUNTI SUL D.L. N. 78/2010
( a cura del notaio Raffaele Trabace)
1
INDICE
LENUOVE DISPOSIZIONI ……………………………………………… 3
LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO – CRONOLOGIA …………... 4
DOCUMENTI DI PRASSI ……………………………………………… 45
DOTTRINA NOTARILE ……………………………………………….. 80
2
LE NUOVE DISPOSIZIONI
Art. 29, legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall’art. 19,
comma 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (G.U. n. 125 del
31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114), convertito, con modificazioni, in
legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176 del 30-7-2010 - Suppl.
ordinario n. 174/L)
“1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile
deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre
all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati
catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri
immobiliari.”. [Testo in vigore dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010]
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati
già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento
alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere
sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti
atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le
risultanze dei registri immobiliari. [Testo in vigore dal 31 luglio 2010 In grassetto le parti aggiunte in sede di conversione del decreto-legge]
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LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO - CRONOLOGIA
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (in Gazz. Uff., 6 maggio1939,
n. 108), convertito in l. 11 agosto 1939, n. 1249 (Gazz. Uff., 4 settembre
1939, n. 206). -- Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 3 - L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità
immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:
a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace da chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o
dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
d) per le società estere, da chi le rappresenta nel territorio dello Stato.
Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate
nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione
l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore
anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro
che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno
per la propria quota.
Nei casi indicati nelle lettere b) , c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del
presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione
deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera
gli altri.
Art. 4 - Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di
qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.
Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti,
stabilmente assicurati al suolo.
(Art. 1, comma 540, legge 30 dicembre 2004 ,n. 311: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
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2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i
fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse,
anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo
scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e
degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se
fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono
conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento”)
Art. 5 - Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello
stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.
Art. 7 - Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti artt. 3 e 6, le persone ed enti di cui
all'art. 3 devono presentare al Podestà del comune ove gli immobili sono situati, entro il
giorno che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti
immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di
ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e
private. Detta planimetria è esente da tassa di bollo. Con disposizione del regolamento
previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui
al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo
la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili.
Art. 8 - Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni,
comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche
ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.
Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in
moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che
saranno definiti dal regolamento.
Art. 17 - Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo
continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per
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ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla
persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della
categoria e della classe. (1)
Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in
dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da
stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.
(1) “le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità
immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n.
1249,
devono essere presentate agli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.”
(Art. 34-quinquies, n. 2, lett. b), D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge 9
marzo 2006, n. 80)
Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono
considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento (1) in cui sono divenuti abitabili
o servibili all'uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla
categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita
scheda fornita dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una
planimetria, designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità
delle norme di cui all'art. 7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per
territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto
1942, n. 1150.
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(1)
Le parole “entro trenta giorni dal momento” sostituite alle precedenti “il 31
gennaio dell'anno successivo a quello” dall’ art. 34-quinquies, n. 2, lett. a), D.L. 10
gennaio 2006, n. 4, convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80)
Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (Gazz.
Uff., 4 maggio 1950, n. 53). - Approvazione del Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 58 - Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i
proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1° gennaio 1939, erano
titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di
L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di
altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta
fabbricati.
Legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Gazz. Uff., 20 ottobre 1969, n. 266). Semplificazione delle procedure catastali (1).
(1) Vedi infra d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139.
Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di
fabbricati urbani.
I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati
nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili
urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della
suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il
cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta
edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito
dall'amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine
di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione
grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa
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catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in
parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative
attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze
agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto
nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione
dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi
della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena
pecuniaria da lire [8.000 a lire 120.000].
Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali,
non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione,
da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale di avvenuta presentazione sia della denuncia di
cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28
della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n.
514.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 11 novembre 1972, n. 292). - Perfezionamento e
revisione del sistema catastale.
Art. 4 - Domande di volture.
Le domande di volture devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto
dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi
in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3,
così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti
devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da
desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle
dei medesimi atti o denunce.
È però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di
eccezionale e dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve
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essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili
di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti,
identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione
delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di
frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di volture vanno allegati:
a) copie in carta libera degli atti civili giudiziali od amministrativi che danno origine alle
domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime
corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;
b) (Omissis).
Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali
ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell'avvenuta
registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è
concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al
trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco
specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le
ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati
da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede
alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di
trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente comma quarto, alla domanda di volture deve essere
altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme
all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla
pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni
senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che
sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici
tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della
regolare denuncia al competente ufficio.
(…)
Art. 8 - Esecuzione delle volture.
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L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle
rispettive domande e delle corrispondenti note.
Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte
del comma settimo dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle
interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le
particelle medesime risultano iscritte.
La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1°
ottobre 1969, n. 679.
Analoga procedura deve essere seguita ogni qualvolta manchi la piena corrispondenza
fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto
risulta negli atti del catasto, sempreché la mancata corrispondenza non dipenda da errori
materiali rettificabili negli atti medesimi.
Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è
stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del
precedente art. 5, la voltura viene eseguita contestando alle parti le particelle che devono
frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve
essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e
secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate
dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.
Art. 13 - Comunicazioni agli ordini o collegi professionali.
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali
competenti con comunicazioni periodiche le irregolarità riscontrate nella
presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note,
nonché nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreché esse
non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12 ed
abbiano carattere ricorrente.
Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9,
quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo
professionista.
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Art. 14 - Iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici
solari.
Ad integrazione e modifica di quanto è stabilito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249,
modificata con decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514, e con il relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nel
catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie,
i lastrici solari nonché le aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità
immobiliari urbane.
Gli uni e le altre dovranno essere dichiarati dagli interessati con le medesime
modalità stabilite per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane dalle norme
di legge e di regolamento citate al comma precedente.
Resta valida la norma portata dall'art. 51 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, circa il computo anche
delle aree scoperte nella determinazione della consistenza delle unità immobiliari
urbane.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4-4-1942, n. 79) – Approvazione del testo
del Codice Civile
Art. 2645bis. Trascrizione di contratti preliminari.
(…) si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo
delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura. (1)
Art. 2659. Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei
registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella
quale devono essere indicati:
(…)
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni
richieste dall’articolo 2826, nonché nel caso previsto dall’articolo 2645bis, comma
4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione.
(2)
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Art. 2660. Trascrizione degli acquisti a causa di morte.
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto
indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una
copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
(...)
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’articolo 2826;
Art. 2826. Indicazioni dell’immobile ipotecato.
Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificatamente
designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei
dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono
essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.
2839. Formalità per l’iscrizione dell’ipoteca.
Per eseguire l’iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota
sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
(...)
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte
dall’articolo 2826.
(1) Articolo aggiunto dal Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Gazz. Uff., 31 dicembre, n.
305), convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 1997, n. 30 ( Gazz. Uff., 1° marzo 1997, n. 50).
(2) Articolo così sostituito dall’art.1, legge 27 febbraio 1985, n. 52 ( Gazz. Uff., 6 marzo, n. 56). Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione
di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( 1°
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 302 del 31 dicembre 1986). Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Articolo 36 - Reddito dei fabbricati . (1) (2)
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna
unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni
stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle
costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti
delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità
immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di
clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e
le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità
immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al
periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è
comunque utilizzata. (3)
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'art.
1117, n. 2, c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuito o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non
superiore a lire 50.000 [euro 25,82].
(1) Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra
imposta.
(Cfr. art. 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Suppl. ordinario Gazz. Uff., 28 dicembre
1996, n. 303). - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.)
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(2) In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è
determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. (Cfr. art. 11, comma secondo, legge 30 dicembre
1991, n. 413 - Suppl. ordinario aGazz. Uff., 31 dicembre 1991, n. 305).
(3) Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 31 Definizione degli interventi .
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
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[Norme trasfuse nell’art. 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico in materia edilizia)]
Art. 37 - Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale
per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono
sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di
carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni
dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima
diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.
Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per
il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le
quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato
comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del
15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per
i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento .
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4-ter. Abrogato .
4-quater. Abrogato.
Art. 38 - Variazioni del reddito dei fabbricati.
1.Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla
rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su
segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente,
procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita.
Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione
di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in
fabbricati viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria,
il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone
per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare.
Art. 39 - Decorrenza delle variazioni.
1.Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 38
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i
presupposti per la revisione.
Art. 40 - Fabbricati di nuova costruzione.
1.Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è
stato comunque utilizzato dal possessore.
16
Art. 41 Unità immobiliari non locate.
1.Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad
abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come
residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a
propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo .
Art. 42 - Costruzioni rurali.
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di
costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario
dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei
fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché
dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano
rispondenti alle esigenze delle attività esercitate (1);
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 e di quelli
occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di
manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32.
Art. 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di
arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da
parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o
17
comodato, salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresì,
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il
medesimo periodo temporale ivi indicato.
Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Gazz. Uff., 23 gennaio 1993, n. 18) convertito in l. 24 marzo 1993, n. 75 (Gazz. Uff., 24 marzo 1993, n. 69). Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e
pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed
altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei
criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di
determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori
del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1997 . Fino
alla data del 31 dicembre 1996, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la
decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe
d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze
20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le
tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1- bis e 1- ter del
presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione
del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte
dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei
casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9
alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle
finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione
18
disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono
dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle
rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta
precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal
decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con
riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai
sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
1.quinquies . Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre
1993 ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del
costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati
risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari
ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni.
1-septies . Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le
modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di
variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì
stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali
dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno
origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante
elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle
conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge
27 febbraio 1985, n. 52.
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Gazz. Uff., 30 dicembre 1993, n.
305), convertito in l. 26 febbraio 1994, n. 133 (Gazz. Uff., 28 febbraio
1994, n. 48). - Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno
1994.
19
Articolo 9 - Istituzione del catasto dei fabbricati.
1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio,
il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto
edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati".
L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità
immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al
catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su
informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala
devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo
stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra
attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i
fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare
le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che
ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a
loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti
come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a) ,
sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di
collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000
metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo
20
deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far
confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata
legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che
conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo,
determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei
soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite
massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari
urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere
riconosciuti rurali (1).
3- bis . Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle
attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì,
riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla
protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati
destinati all'agriturismo (2).
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato
che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati
nello stesso comune o in comuni confinanti.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o
titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il
fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno
di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più
unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti
distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti
lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre
che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque
vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o,
comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza
catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
21
6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate,
purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a) , c) , d) ed e) .
Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente
dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come
modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine
di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1998 (3). Le stesse disposizioni ed il
predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello
abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano
più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del
contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di
eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di
imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le
altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili
siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali
fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1997 (4), con le modalità previste
dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1- quinquies ed 1- septies , del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75 (5).
10. (Omissis) (6).
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di
classamento previste dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità
previste dal comma 22 dell'art. 4, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle
unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per
porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo
delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento
22
al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il
decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (7).
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa
automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti,
è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con
apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni
italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione,
accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale
attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore
può rifiutare, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di
eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili
oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti
al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento
dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di
attuazione dell'articolo 2, commi 1- quinquies e 1- septies del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il
predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle
modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle
conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del
sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio,
utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono
fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle
informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie
vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota
pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere
che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi
agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le
relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è
prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai
23
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale
integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati
nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale
comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del
servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di
individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei
concessionari della riscossione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139.
(3) Termine così prorogato dall'art. 14, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
(4) Termine così prorogato dal comma 156 dell'art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Vedi, anche, il comma 143 dell'art. 3, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(6) Comma abrogato dall'art. 26, l. 18 febbraio 1999, n. 28.
(7) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 28 giugno 1995, n. 250, conv. in l. 8 agosto
1995, n. 349.
Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Gazz. Uff., 24 dicembre 1994,
n. 300) - Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di
aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri
immobiliari.
Art. 1 - Documenti tecnici.
1.Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per
l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56
24
del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di
variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi
elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al
presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici
erariali alla data di presentazione degli atti.
2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti
amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità
di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia
prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto
con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone
anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a
destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a
destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna
unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle
istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando
l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a
campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle
dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale
definitiva. - facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4,
comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle
dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie
iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il
predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal
provvedimento indicato al comma 1.
4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, e le denunce di variazione, di cui all'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o in uso alla data di
presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformità al
modello 26A, riportato nell'allegato B.
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5. Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a
quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di
corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni.
6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni
di cui al comma 1, nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma
4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati
da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui
non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico
erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza medesima.
7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti e le denunce di cui al comma 4,
sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del
territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla
data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal
fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla
redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati
all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di
consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro definizione si
completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.
8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli
finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti
che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che
li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o
estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle
relative note di trascrizione.
9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1,
nonché degli atti e delle denunce di cui al comma 4, l'ufficio rilascia al dichiarante una
copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.
10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1
nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.
11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, è conservata secondo
le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al comma 7.
Art. 2 – Volture
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1.Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale , viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali
relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso
conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite automaticamente ai
sensi dell'art. 2, comma 1- septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimento
vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle
domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso
conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle
domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, può essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di
trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del
Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1990, a partire dalla data che viene
comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine
l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione
automatizzata dei suddetti documenti.
3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità
immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione
definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale
subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri
vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalità ed entro i termini
indicati nel comma 6 dell'art. 1.
4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di
proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo
al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti
civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in
catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione,
dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.
5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova
27
costruzione o di variazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nello
stesso atto, nonché nella relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli
altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa
in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente
regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria
catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità immobiliare
urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria è presentata con le modalità prescritte
dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono
presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati
secondo le disposizioni normative vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla
presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre
Art. 3 - Trasmissione in via telematica.
1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica
all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito
dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite, a
partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici
tecnici erariali interessati.
Art. 4 - Aggiornamento
Nel caso in cui le unità immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di
variazione, risultino prive di rendita catastale, può essere presentata agli uffici tecnici
erariali una dichiarazione sostitutiva, con le modalità ed i supporti informatici previsti
dall'art. 1 e dal successivo comma 3.
2. È consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione
catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura
corredata da relazione notarile, alla quale, ove la discordanza interessi i beni, è annessa
apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla presentazione di
documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estremi dei titoli
pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o
28
estinzioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonché altri elementi
comunque giustificativi della legittimità delle variazioni catastali richieste.
Art. 5 – Disposizioni generali
(…)
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28
dicembre 1996, n. 303). - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Art. 3
156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del
fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con
particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei
fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando
inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione
delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e
dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1998 .
Decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 (Gazz. Uff., 24 febbraio 1998,
n. 45). - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei
fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale.
Art. 2 - Unità immobiliare.
29
1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un
fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si
trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e
reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola
costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse,
ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o
galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i
manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano
stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
Art. 3 - Immobili oggetto di censimento.
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite
all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di
iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei
caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa
dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono
oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a
1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c)
rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità
30
immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle
predette unità.
Art. 4 - Identificazione catastale.
1. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra
l'univoca individuazione, è attribuito un identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i
criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.
Art. 5 - Norme generali di conservazione.
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della
conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo
catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Art. 6 - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.
1.Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7,
vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un
incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie
occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o
uguale a 20 m (2); i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di
pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza
plano-volumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di
dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero
delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile
è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali
casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante
l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas.
31
Art. 7 - Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza
cartografica o censuaria.
1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua
mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata
all'articolo 5, per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane. È facoltà del tecnico
di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento
per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di
un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi
comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai
confini di particella o capisaldi della mappa. Al libretto di misure è allegato un estratto
di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento già
prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, è
sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio
provvede alla predisposizione di una apposita procedura informatica, che sarà fornita
gratuitamente ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinché provvedano ad una loro
diffusione fra gli iscritti.
Art. 8 - Qualificazione, classificazione e tariffe d'estimo - Accertamento e
classamento delle unità immobiliari.
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove discipline di cui all'articolo 3, commi 154 e 156,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di
classamento delle unità immobiliari da iscrivere al catasto dei fabbricati si applica,
per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, la
normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.
Art. 9 - Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio.
1.In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di
una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo
26, comma 2, secondo periodo, ovvero quando è necessario conoscerne la rendita
catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con
le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate.
32
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unità
immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.
(…)
Art. 13 - Tematismo del possesso o della proprietà.
1.La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della geometria
dei possessi o delle proprietà.
2. L'elemento inventariale minimo della cartografia è la particella di possesso costituita
da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da
continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali
sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono
oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero
eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree
siano destinate all'ordinaria coltura.
(…)
Art. 26 - Formazione del catasto dei fabbricati.
1.Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della
formazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo
catasto edilizio urbano.
2. La formazione del catasto fabbricati è avviata, anche a mezzo di rilievi
aereofotografici, a cura del dipartimento del territorio e completata a cura della parte,
con le modalità previste nell'articolo 9. Gli uffici dipendenti provvedono alla iscrizione,
nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con apposita annotazione di
provenienza attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di
esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vigore del
presente regolamento. In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con
le procedure automatiche previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, è
facoltà dell'ufficio di operare in deroga al principio della continuità storica delle
iscrizioni catastali.
3. L'inizio delle operazioni di formazione è oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il
dipartimento del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2,
secondo periodo. Avverso alle predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni
33
con le modalità previste dalla normativa richiamata all'articolo 5, limitatamente alle
incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle operazioni di
migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.
4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le
modalità tecniche ed operative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.
Art. 27 - Conservazione del catasto dei fabbricati.
1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati
previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si
applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (Gazz.
Uff., 12 maggio1998, n. 108). - Regolamento recante norme per la revisione
dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3,
comma 156, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 1 - Norme per l'accatastamento.
1.Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni
preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già
censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro
delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 .
2. (Omissis).
3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono
oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.
4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro
pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla
base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.
5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni,
comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria
speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel
caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire,
34
senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono
originariamente costruite.
6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni
rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla
data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione
delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del
regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata)
per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1°
marzo 1949 .
(…)
Art. 3 - Determinazione dell'unità di consistenza.
1.L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate
nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale. I
criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C al presente
regolamento.
2. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono
determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie.
(…)
Art. 8 - Revisione dei criteri di classamento.
1. Il classamento consiste nell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la
categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale la sola categoria,
con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione di cui all'articolo 4.
2. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità
immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle
consuetudini locali.
3. La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità
immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità
urbana ed ambientale della microzona in cui l'unità stessa è ubicata, nonché dalle
caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende. Per qualità
urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si
intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché
35
determinati dall'attività umana.
4. Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche
valutative, su base parametrica, per il classamento delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria e per l'aggiornamento dinamico dello stesso, con modalità automatizzate e
sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con continuità delle variazioni
territoriali e di mercato.
5. Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualità urbana ed ambientale e le
caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale ed il fattore edilizio.
6. Il fattore posizionale è il parametro rappresentativo dei caratteri della microzona,
descritti nell'articolo 2, nonché dello stato e della qualità dei luoghi circostanti il
fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione pubblica e sempreché
siano permanenti e significativi ai fini del classamento.
7. Il fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri distintivi
del fabbricato e dell'unità immobiliare:
a) dimensione e tipologia;
b) destinazione funzionale;
c) epoca di costruzione;
d) struttura e dotazione impiantistica;
e) qualità e stato edilizio;
f) pertinenze comuni ed esclusive;
g) livello di piano.
8. I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, concorrono
alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale per
metro quadrato della superficie catastale dell'unità immobiliare.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 30 agosto 1999, n. 203). - Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) .
(1) Vedi l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2004, n. 312.
Art. 64 - Agenzia del territorio.
1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il
36
compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale
sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in
materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti
locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i
servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi
estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato,
per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali (1).
(1) Vedi l'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (in Suppl. ordinario n. 192 alla Gazz.
Uff., 31 dicembre 2004, n. 306). - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Art. 1
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con
i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di
diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di
aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati
non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato,
alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del
classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento
e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28
37
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - (G.U. n. 230 del 3-10-2006),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni. - Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria,
Art. 2 - Misure in materia di riscossione
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite
dall'AGEA
e
delle
verifiche,
amministrative,
da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i
fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati
al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco
degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora
accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al
catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei
diritti
reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale
redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato,
alla
iscrizione
in
catasto
attraverso la predisposizione delle relative
dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal
1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
38
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni.
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole:
"l'immobile e' asservito" sono inserite le seguenti: ", sempreché tali soggetti
rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,".
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto
entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel
comma 36.
40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di
immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato
ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e
reddituale.
Legge 24 dicembre 2007, n.244 - (G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl.
Ordinario n.285) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
Art. 1
276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti
39
soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi
mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone
giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o
trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del
presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le
assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.
Decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 (G.U. n. 304 del 31-12-2008),
convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O.
n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) - Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 23
1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità
immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono
i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni.
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (G.U. n. 125 del 31-5-2010 - Suppl.
Ordinario n.114). convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010,
n. 122 (G.U. n. 176 del 30-7-2010 - Suppl. ordinario, n. 174/L) - Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Art. 19 - Aggiornamento del catasto
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare
Integrata",
costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo
quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
40
L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione
delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun
immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è
garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con
uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e
delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione
integrata
ipotecario-catastale, prevedendone
le modalità
di
erogazione, gli effetti,
nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il
predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta
attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del
catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane
a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale,
ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema
telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti
dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione
degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e
dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche
uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le
suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto
speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle
predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del
principio di sussidiarietà.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le
funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti
topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di
aggiornamento degli atti;
41
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il
Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la
loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico
digitale per l'edilizia;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con
decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni
previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del
decreto-legge 3
ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che
non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1°
gennaio 2007 alla data
del
31
dicembre
2009,
sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla
registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai
Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità
urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti
reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato
una
variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in
Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi
del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta,
42
da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia
del
Territorio
può
stipulare apposite convenzioni
con
gli Organismi rappresentativi delle
categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi
del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre
2010, l'Agenzia del Territorio
procede
agli
accertamenti
di
competenza anche con la collaborazione
dei
Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base
di
nuove
informazioni
connesse
a
verifiche tecnico-amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio
costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori
fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge
n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non
ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del
Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma
10.
Restano
fermi
i
poteri
di
controllo
dei
Comuni in materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie
connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri
di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente
comma:
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su
fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere,
per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale,
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta
dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
43
della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la
loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o
affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati
catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali e'
considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e
punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio
2010.
44
DOCUMENTI DI PRASSI
Circolare 20 gennaio 1984 n. 2 – Ministero delle Finanze – Catasto e
servizi tecnici erariali
Oggetto:
Assunzione nell'archivio catastale delle informazioni relative agli immobili urbani di
nuova costruzione.
Sintesi:
L'amministrazione fornisce una serie organica di istruzioni, in parte integrativa ed in
parte modificativa sul trattamento catastale degli enti urbani, al fine di conseguire
l'immediatezza della individuazione dei beni immobili e la chiarezza della loro
rappresentazione grafica.
§. Progetto
“La sempre più matura consapevolezza della rilevanza dell'informazione catastale
nella gestione ordinaria dei beni fondiari propone all'Amministrazione la scelta di
aggiornati indirizzi, connessi con la urgenza di dotare gli Uffici di organica capacità
di archiviazione, elaborazione ed utilizzazione elettronica degli elementi catastali
distribuita in sede locale, con la necessità di predisporsi ad una organizzazione più
fungibile e fors'anche diversa dei contenuti del catasto più in particolare di quello
edilizio urbano - ed infine con l'opportunità di cogliere i naturali collegamenti tra
aggiornamento catastale e conservazione automatizzata degli atti immobiliari ai fini di
pubblicità.”
§§. Porzioni comuni a più unità
45
Si suddividono in:
Censibili. Si tratta di beni costituenti unità immobiliari, in quanto di
autonoma capacità reddituale che forniscono servizi comuni o sono fruibili da
più u.i. (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina, ecc.) e come tali dichiarati.
Sono trattati catastalmente in modo da evidenziare sia la loro peculiarità di "bene
comune censibile", sia la connessione alle unita immobiliari a cui sono asserviti.
In merito la Circolare precisa quanto segue:
"il bene comune censibile" deve essere dichiarato con Mod. 1 e relativa planimetria; si
dispone che in luogo della ditta venga indicata la dicitura "BENE COMUNE
CENSIBILE", seguita dagli identificativi della u.i. cui esso e' asservito (v. all. 9). I beni
comuni in argomento confluiranno in una partita speciale senza numero di nuova
istituzione, denominata appunto partita dei "beni comuni censibili" (v. all. 10) e
costituita da più pagine (schede Modd. 55), una per ogni fabbricato o complesso
immobiliare; ciò consentirà che le singole pagine possano essere allestite dal dichiarante
insieme con le altre schede di partita di solo accatastamento e con le stesse modalità già
indicate al paragrafo I.3.2., salva l'avvertenza di compilare nel quadro A la sola col. 2
con l'indicazione "BENI COMUNI CENSIBILI". La procedura trova il suo
completamento attraverso il richiamo dell'indicativo catastale (particella e subalterno)
del "bene comune censibile", da riportarsi nella col. 22 del quadro B in corrispondenza
di ciascuna u.i. a cui il bene stesso e' asservito (v. all. 11).
L'Ufficio, in sede di accertazione delle dichiarazioni, dopo aver controllato la
connessione del bene comune con almeno due unità immobiliari, contestualmente
assegna il numero di partita alla scheda con intestazione normativa ed il numero di
pagina della partita speciale (consecutivo all'ultimo già utilizzato) alla scheda di
accatastamento dei beni comuni censibili. Trattandosi di unica pratica - e' appena il caso
di rilevarlo - deve essere riportato alle colonne 47 e 48 l'identico protocollo di Mod. 97
per entrambi i Modd. 55. Del pari non va assolutamente trascurato di annotare sul Mod.
57, in corrispondenza dei subalterni attribuiti ai beni comuni censibili, la sigla "BENI
COM CENS", seguita dal numero della pagina assegnata (v. all. 8).
Non censibili. Trattasi di porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale,
comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione, (androne, scale, locale centrale
termica, ecc.) ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio
una rampa al servizio di soli posti auto). Non sono soggette alle dichiarazioni mod. 1,
ma vanno comunque rappresentate nell'elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte dai
46
riferimenti catastali. Non possono avere una iscrizione formale in partita, perché non
costituiscono unità immobiliari.
§§§. Fabbricati in corso di costruzione
“La richiesta di accatastamento deve essere corredata da:
- una richiesta di cambiamento nello stato del terreno per effetto della nuova costruzione
(I.2.1. e I.1.2.2.);
- l'elaborato planimetrico (I.3.1.) anche a dimostrazione della eventuale suddivisione in
porzioni, rappresentandovi la costruzione nello stato in cui si trova e corredandolo da
una succinta ma puntuale ed esplicita relazione tecnica, che ne forma parte integrante, a
firma del professionista incaricato, sullo stato di avanzamento al momento della
denuncia;
- una dichiarazione mod. 1 senza planimetria per ciascuna porzione in cui e' suddivisa la
costruzione indicata con l'identificativo catastale assegnato nell'elaborato planimetrico e
completata con la dicitura, a titolo di destinazione, "IN CORSO DI COSTRUZIONE";
- una scheda di partita autoallestita (I.3.2.), inserendo nelle colonne da 23 a 28, per ogni
porzione, la medesima dicitura. L'Ufficio opera come per i modd. 55 di accatastamento.”
§§§§. Variazioni
“Si può ora passare ad una analisi specifica della procedura da attuare per le più
frequenti ipotesi di variazione. Si ritiene che potrebbe essere invero sufficiente quanto e'
stato illustrato nel precedente paragrafo per consentire una applicazione coerente ai
singoli casi: tuttavia giova esaminare, appunto a titolo di conferma, le procedure
operative più consuete.
--II.2.1. - FRAZIONAMENTI DI U.I. IN VISTA DI UN TRASFERIMENTO DI
DIRITTI.
Viene considerata "frazionamento" esclusivamente la dichiarata intenzione di procedere
alla identificazione, attraverso una esposizione grafica, di distinte porzioni di una unità
immobiliare ancora materialmente indivisa, in vista di una loro separata alienazione: non
si tratta quindi di una variazione in senso stretto - divisione concretamente già realizzata,
nel qual caso si utilizzerà l'appropriata procedura - ma come si e' avvertito di una
47
procedura formalmente analoga, pure fondata sulla presentazione di una specifica
denuncia.
Tale denuncia, riferita alla situazione in atti, deve essere compilata su Mod 44, da
presentarsi in duplice copia, e riportare al punto 2 la dizione "Frazionamento per
trasferimento di diritti" (pertanto si consideri annullata l'avvertenza in calce al modello
stesso) essa va integrata anche, nella parte "unità derivate" con le sole notizie a
conoscenza del dichiarante (foglio, particella, ubicazione). Alla denuncia deve essere
allagata la distinta planimetria delle diverse porzioni di cui si chiede la identificazione.
L'Ufficio assegna i nuovi subalterni prenotandoli a mod. 57, collegandoli
opportunamente con il subalterno originario e con il numero ed anno di protocollo del
mod. 44 ed evidenziando la natura dell'operazione con la sigla "FR" (v. all. 16). Come si
e' anticipato, non si deve ovviamente riutilizzare il subalterno dell'unita' originaria per
nessuna delle porzioni derivate; i nuovi subalterni vanno riportati sul mod. 44 e sulle
planimetrie, completando così le informazioni fornite dal professionista.
La registrazione a mod. 57 e le successive annotazioni sul mod. 44 devono essere
eseguite nel più breve tempo; ricevuta infatti conferma della correttezza dell'operazione
presentata, il professionista dovrà richiedere con mod. RC (cod. 18 CEU:
"dimostrazione di frazionamento in subalterni numerici", e contemporaneamente cod. 4
CEU: attestazione di frazionamento di u.i.) la copia completata e convalidata nel mod.
44 utile come certificato per stipula da allegare alla domanda-nota di voltura
conseguente all'atto traslativo. All'atto del ricevimento di questa, e' indispensabile
annotare a mod. 57, in corrispondenza dei subalterni derivati interessati, il numero e
l'anno di protocollo.
Come e' apparso evidente, la procedura descritta fa riferimento al frazionamento di una
unità già portata a mod. 55; in questa sola fattispecie si illustra anche, a titolo di
esemplificazione, la procedura da eseguire per il caso di cui invece l'unita' da frazionare
sia stata soltanto dichiarata. Come si e' visto, occorre instaurare un idoneo collegamento
a livello di archivio corrente (atti in attesa di trattazione) fra la scheda rappresentante
l'unita' originaria, la denuncia di frazionamento mod. 44 e le planimetrie rappresentanti
le porzioni derivate; anche in questo caso il certificato (copia del mod. 44) deve essere
allegato a suo tempo, come nel caso di unità già mod. 55, alla domanda-nota di voltura.
Per la compilazione del mod. 44 non esistono sostanziali differenze (salvo che va
indicato il numero di scheda in luogo dell'identificativo catastale).
L'Ufficio si limita in questo caso - dopo aver assunto a protocollo la pratica - ad emettere
nel solito modo la certificazione e a collocare l'originale, unitamente alle planimetrie,
nella raccolta che avrà istituito secondo criteri che assicurino la celerità e la certezza del
48
reperimento anche in relazione all'ordinamento dell'archivio delle schede ancora da
trattare, di cui la raccolta stessa viene a costituire una sorta di appendice provvisoria.
Le porzioni derivate, che riportano come necessario riferimento il numero di scheda,
vanno in questo caso identificate con subalterno letterale (v. all. 17).
--II.2.2. - DIVISIONI DI U.I.
La procedura da applicare all'ipotesi di questo paragrafo, che si riferisce a divisioni già
materialmente realizzate e quindi non comporta - come elemento caratterizzante - la
intenzione di procedere ad alienazione (anche se questa non e' da escludere), si
differenzia da quella prevista nel paragrafo precedente solo in quanto prescrive al
presentatore di indicare sul mod. 44, al punto 2, la dizione "Divisione per avvenuta
costituzione di separate porzioni" ed all'Ufficio di evidenziare a mod. 57 la divisione
presentata con la sigla "VAR" anziché "FR" (v. all. 18 fig. 1).
La copia del mod. 44 - da restituire completata nei tempi prefissati - costituisce in questo
caso ricevuta di presentazione; tuttavia, se richiesto, può anche diventare certificato.
E' ovvio che se tale certificato ritornerà unito ad una domanda-nota di voltura si dovrà
procedere alle annotazioni a mod. 57, previste per l'ipotesi trattata al paragrafo
precedente, anche se l'operazione e' stata in esso indicata con la sigla "VAR".
--II.2.3. - VARIAZIONI CHE ATTENGONO AD UNA DIVERSA SUDDIVISIONE
INTERNA DELL'U.I. CONSERVANDONE IL PERIMETRO.
Per questo tipo di variazione non si ritiene necessario prevedere particolari procedure; si
osserva solamente che:
- la variazione dovrà essere richiesta con mod. 44 corredato dalla nuova planimetria,
sulla quale dovrà essere annotato a margine "sostituzione della planimetria";
- la richiesta di variazione va annotata immediatamente a mod. 57, riportando in
corrispondenza del subalterno interessato il protocollo del mod. 44, senza alcuna sigla
(v. all. 18 fig. 2). Il subalterno non varierà ad accertamento eseguito.
--II.2.4. - FUSIONE DI DUE O PIU' U.I.
La variazione va richiesta con mod. 44 riferito alle unità originarie; in esso deve essere
compilata anche la parte "unità derivate" con le informazioni note al dichiarante (foglio,
particella, ubicazione). La nuova planimetria da allegare, corredata del mod. 1, deve
riportare a margine la dicitura "per fusione dal fg... n.... sub... e sub..., assume il nuovo
identificativo n.... sub...": quest'ultimo e' ovviamente riservato all'ufficio.
49
L'unita' derivata assume sempre un nuovo subalterno. Esso, prenotato a mod. 57, va
opportunamente collegato con i subalterni originali e con il protocollo del mod. 44 ed
appunto riportato sulla nuova planimetria e sul mod 44 stesso. Sul mod. 57 deve essere
indicata la sigla "FUS" (v. all. 19 fig. 1).
--II.2.5. - AMPLIAMENTO O DEMOLIZIONE PARZIALE DI UNITA'
IMMOBILIARE.
La variazione va richiesta con mod. 44, riferito all'unita' originaria e corredato della
nuova planimetria sulla quale dovrà essere annotata la dicitura "In sostituzione del Fg.....
n..... sub....". Nel caso peraltro che per effetto dell'evento denunciato si abbia anche una
modifica della rappresentazione in pianta del fabbricato, alla denuncia di variazione
deve essere allegato in due copie un disegno in scala della nuova situazione planimetrica
(nuovo tipo mappale, privo peraltro di dichiarazione mod. 3 SPC) redatto sulla base di
un estratto di mappa.
Poiché l'u.i. non conserva il proprio perimetro, la unità derivata assume un nuovo
subalterno che deve essere annotato sul mod. 44 e sulla planimetria stessa. A mod. 57
andranno operati i necessari collegamenti, l'annotazione del mod. 44 e la sigla "AMP" o
"DEM PARZ", come da esempio all'allegato 19 figura 2. Una delle due copie
dell'eventuale nuovo tipo mappale va inoltrata senza indugio alla sezione di
conservazione del C.T.; l'altra rimane negli atti del C.E.U. e viene archiviata - dopo
l'aggiornamento dell'abbozzo - nella cartella mod. 58.
--II.2.6. - VARIAZIONI CHE NON COMPORTANO LA PRESENTAZIONE DI UNA
NUOVA PLANIMETRIA.
Questo genere di variazioni può riguardare il cambio di destinazione, la modifica delle
caratteristiche intrinseche dell'u.i. (impianti, finiture, ecc.), il cambio di toponomastica,
variazioni del reddito, rettifiche di errori non di intestazione, ecc..
Dette variazioni andranno richieste con l'apposito mod. 44; verrà confermato il
subalterno originario. In questi casi e' prevista la semplice annotazione a mod. 57 del
numero ed anno di protocollo del mod. 44.
--II.2.7. - VARIAZIONI PER PASSAGGIO DA NON CENSITO A CENSIBILE NEL
C.E.U.
Il caso più frequente, sul quale pertanto si fissa l'attenzione, e' il passaggio del catasto
rustico all'urbano: può tuttavia verificarsi anche la richiesta di iscrizione al C.E.U. di
unità già non censibili per altre cause; in tali casi si rispetteranno procedure analoghe.
50
Nell'ipotesi in esame la denuncia dovrà essere formalizzata con la presentazione dei
modd. 1, delle planimetrie e della denuncia mod. 3 SPC.
Si possono verificare due distinte condizioni operative: si chiede il passaggio all'urbano
di un intero immobile (anche suddiviso in subalterni) o di una o più unità afferenti un
fabbricato già in parte iscritto al C.E.U.
Nel primo caso si dovranno unire alle denunce mod. 1, oltre il mod. 3 SPC, anche
l'elaborato planimetrico ed il mod. 55 di auto-accatastamento (così come previsti ai
paragrafi I.3.1. e I.3.2.); nel secondo caso si dovranno invece corredare i modd. 1 e il
mod. 3 SPC con un modello 44 (così come illustrato al paragrafo I.4.1.), senza
significato di variazione ma necessario per il collegamento con le altre unità del
fabbricato.
--II.2.8. - COMPLETAMENTO DI PORZIONI GIA' DENUNCIATE IN CORSO DI
DEFINIZIONE.
Al paragrafo I.4.2. si e' trattato delle dichiarazioni di porzioni non ancora definite.
A definire avvenuta devono essere presentate le denunce di variazione, corredate dalle
dichiarazioni mod. 1 e planimetrie e - ove necessario - dall'elaborato planimetrico per la
dimostrazione della suddivisione definitiva.
Si attiveranno pertanto le appropriate procedure di variazione e se del caso quelle
previste per le parti comuni.
--II.2.9. - ULTIMAZIONE DI FABBRICATO GIA' DENUNCIATO IN CORSO DI
COSTRUZIONE.
Al paragrafo I.4.3. si e' trattato della dichiarazione di immobile in corso di costruzione.
Ad ultimazione del fabbricato deve essere presentata la denuncia di variazione (mod. 44)
delle porzioni accatastate in corso di costruzione, corredandola con le dichiarazioni mod.
1 e planimetrie in adempimento agli obblighi di legge, supportate ove necessario da un
nuovo elaborato planimetrico per la dimostrazione della definitiva suddivisione in
porzioni dell'immobile.
Si attiveranno pertanto sia la procedura di variazione, che va inquadrata nell'ambito delle
pertinenti specifiche trattate nella presente parte, cui conseguentemente si rimanda, sia la
procedura trattata al paragrafo I.3.3. e seguenti per le eventuali porzioni comuni.
--II.2.10. - DEMOLIZIONE TOTALE.
51
E' questa una particolare variazione per effetto della quale un immobile urbano si varia
in area urbana che, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 va censita,
senza rendita, in C.E.U..
Il richiedente pertanto dovrà presentare il prescritto mod 44 con l'avvertenza che come
"porzione derivata" dovrà indicare " AREA URBANA DI mq ...".
L'Ufficio annoterà a mod. 57 per tutte le unita' immobiliari la sigla
"DEM", seguita dai riferimenti di protocollo del mod. 44. Giova osservare che anche in
questo, come per tutte le porzioni derivate che cambiano la loro delimitazione nello
spazio, non si deve conservare l'identificativo catastale; si dovrà perciò assegnare
all'area di risulta un nuovo numero di particella, che andrà annotato a mod. 44 come
riferimento di mappa della porzione derivata.
Come di consueto - anticipando in proposito l'argomento trattato più in generale nel
paragrafo seguente - si osserva che anche tale variazione verrà definita dopo
l'accertamento sopralluogo. Dell'esito positivo verrà data notizia collegando la
preesistente scheda mod. 57 con quella che si impianterà riferita al nuovo numero di
particella e che dovrà riportare - nella prima riga - la dicitura "AREA URBANA".
Dell'avvenuta demolizione e del nuovo numero di particella assegnato all'area di risulta
dovrà essere data notizia dalla quarta alla seconda sezione per quanto di sua competenza,
in previsione di una successiva riedificazione che dovrà necessariamente iniziare il
proprio iter catastale presso la sezione stessa (mod. 3 SPC e relativo tipo mappale).
---
Circolare 14 ottobre 1989 n. 3/3405 - Direzione generale del catasto
Oggetto:
Denunce di variazione catastale
§. Non necessità di presentazione in catasto di denunce relative a variazioni
non sostanziali
52
“Come è noto sono in fase di realizzazione alcuni progetti finalizzati al recupero
dell'arretrato di accertamento e classamento delle unità immobiliari dichiarate sia con i
modd. 1M che con quelli 1N.
E' intendimento dell'Amministrazione intervenire con idoneo programma operativo,
anche sull'arretrato costituito dalle denunce di variazione. Al riguardo è noto come una
consistente parte di dette denunce riguardi variazioni che per la loro specie o entità non
hanno rilevanza ai fini del calcolo della consistenza e dell'attribuzione della categoria e
classe.
In merito si è osservato che gli Uffici accettano e operano su detto genere di variazioni,
con evidente appesantimento degli archivi e dispendi di energie operative, come si è
rilevato dall'esame dei prospetti statistici, a scapito delle operazioni di accertamento
delle unità immobiliari di nuova costruzione.
E' pertanto indispensabile, al fine di contenere l'afflusso delle variazioni, escludere la
presentazione di quelle non sostanziali.
Si evidenzia come la normativa vigente risponde a questo indirizzo, e infatti essa
prescrive quanto segue:
- Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Art. 17:
"Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente ...omissis... allo scopo
di tenere in evidenza ...omissis..., le mutazioni che avvengono:
omissis
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione delle categorie
e classi".
In particolare per conseguire un idoneo e uniforme comportamento operativo, si
chiarisce che non costituiscono oggetto di denuncia in catasto tutte quelle modifiche
interne all'unità immobiliare comprese nell'art. 26 della legge 47/85.”
Circolare 26 novembre 2001 n. 9 – Agenzia del Territorio - Direzione
Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicita' Immobiliare
Oggetto:
Attivazione della procedura DOCFA 3.0
Sintesi:
53
Il decreto
direttoriale prot. U.D.A./2425 del 7 novembre 2001 prevede
l'obbligo della presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli
elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici su supporto informatico,
unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità
immobiliari urbane. A tal fine e' stata predisposta la versione 3.0 della procedura
Docfa che consente di dare concreta
operatività al decreto medesimo.
1.
PREMESSA
Come preannunciato con la circolare 242/T del 29 dicembre 2000, si
comunica che e' stato emanato il decreto direttoriale prot. U.D.A./2425 del 7
novembre 2001, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del
1994, che prevede l'obbligo della presentazione delle planimetrie degli immobili urbani
e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati
metrici, su supporto informatico, unitamente alle dichiarazioni di nuova
costruzione e di variazione di unità immobiliari urbane. A tale fine e' stata
predisposta la versione 3.0 della procedura Docfa che consente di dare concreta
operatività al decreto medesimo.
Tale procedura verrà rilasciata agli Uffici periferici con l'utilizzo della rete
Intranet, mentre per i singoli professionisti la stessa sarà resa disponibile nel
sito Web dell'Agenzia del Territorio e per il tramite dei Consigli nazionali delle
categorie professionali.
Il Docfa 3.0, che diverrà operativo su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1
gennaio 2002, presenta, oltre ad una rinnovata veste grafica ed una
maggiore semplicità d'uso, alcune novità procedurali, già in parte anticipate con
la circolare sopra citata, e che sono dettagliatamente descritte nel seguito
della presente nota.
Entro il mese di novembre c.a., la nuova procedura versione ufficio sarà
istallata presso tutti gli Uffici provinciali, al fine di permettere l'attivazione
sperimentalmente del Docfa 3.0 già durante il mese di dicembre.
La versione 3.0 di Docfa conterrà solo importi espressi in Euro. Per quanto
riguarda le categorie ordinarie, la conversione Lire/Euro avviene a livello di
tariffa e quindi l'importo della rendita compare automaticamente trasformato.
54
Per quanto concerne le unità ascrivibili ai gruppi di categorie speciali e
particolari (gruppo D ed E), in sede di compilazione andranno espressi i valori
direttamente in Euro, avendo perfetta corrispondenza fra le due valute.
2.
3.0
PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI CONTENUTI NELLA VERSIONE
L'elemento caratterizzante
consiste
nell'obbligo della presentazione degli atti
di
aggiornamento
attraverso
uno o più file informatici contenenti gli
elaborati grafici (planimetrie ed elaborati planimetrici), i dati metrici (superfici
catastali) ed i corrispondenti dati identificativi e censuari.
A partire dalla data di attivazione del DOCFA 3.0 non dovranno,
pertanto, essere più compilati gli elaborati grafici cartacei (planimetrie mod. AN e
BN, elaborati planimetrici EP1, EP2 e EP3), sostituiti dagli equivalenti modelli
informatici "virtuali". Per ragioni procedurali, ancorché transitorie, in sede
di presentazione del documento sarà necessario, peraltro, allegare la stampa
di tutti gli elaborati grafici contenuti nella dichiarazione, timbrati e firmati dal
tecnico.
Di seguito vengono elencati gli elementi più innovativi contenuti in questa
versione del DOCFA.
. obbligatorietà di
presentazione dell'immagine
unità immobiliare urbana in formato raster o vettoriale;
grafica
informatizzata della
. soppressione dei modelli planimetrici cartacei AN e BN, sostituiti dai nuovi
modelli virtuali in formato UNI A/3 e A/4. I dettagli tecnici per la loro compilazione
sono contenuti nell'allegato tecnico accluso alla presente;
. introduzione del calcolo obbligatorio delle superfici catastali, mediante il criterio
del calcolo dei poligoni (vedi allegato tecnico), per tutte le unità immobiliari censite
nelle categorie ordinarie (gruppi A, B e C);
. soppressione dei modelli planimetrici EP1, EP2 e EP3 sostituiti da un unico
modello
denominato
EP
integrato
nella procedura DOCFA. Più
precisamente il modello EP1 scompare, il modello EP2 viene sostituito dal modello
EP e il modello EP3 e' sostituito da un "elenco subalterni" integrato nella
55
procedura Docfa. Di questo elenco e' prevista la stampa e la possibilità di ottenerne
un file in formato testo, che potrà essere rilasciato successivamente
per
la
redazione di ulteriori denunce di variazione. Analogamente alle planimetrie
virtuali, anche il modello EP può essere in formato A/4 o A/3.
. uso degli stradari codificati
imputazione del dato toponomastico;
dagli
Uffici
al
fine
di
una
corretta
. superamento, di fatto, della partita catastale, sostituita dal criterio di raggruppamento
per ditta intestataria.
. Il quadro dei "dati per la notifica" e' diventato il quadro dei "dati del dichiarante".
Infatti le eventuali successive notifiche che si rendessero necessarie a seguito di
rettifiche di rendite proposte, verranno effettuate dall'Ufficio, con le procedure in
uso o in corso di sviluppo.
Si precisa che per le province di nuova istituzione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi,
Prato, Rimini, Vibo Valentia, Verbania) sono stati creati i relativi archivi (tariffe,
prospetti, stradari, etc) che devono essere utilizzati con la procedura Docfa 3.0.
3. PRINCIPALI NOVITA' DI CARATTERE INFORMATICO
(…)
4. ULTERIORI ELEMENTI INNOVATIVI
(…)
5. INOLTRE
(…)
6. ACCETTABILITA' DEGLI ATTI PRESENTATI CON IL DOCFA
56
7. ALCUNI CHIARIMENTI
CATASTALE
DI
NATURA
PROCEDURALE
E
Elaborato planimetrico
Come e'
noto,
questa
elaborazione
grafica
rappresenta,
come
dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal
professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità
immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole
individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala
ritenuta
più
opportuna
dal
tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o
1:200.
Inoltre, si precisa quanto segue:
. l'elaborato planimetrico e' obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità
immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche
se non sono presenti parti comuni;
- denunce di
dell'ufficio ovvero
comuni non censibili.
variazione qualora l'elaborato sia già presente agli atti
quando si costituiscono beni comuni censibili e beni
. l'elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di
proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere
rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della
linea
di
confine,
esclusivamente
nella corrispondente planimetria;
. le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, ...), devono essere
individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico, con esclusione della
presentazione di singole planimetrie;
57
. le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica ...) devono essere
indicate, in modo completo, solo nell'elaborato planimetrico, in quanto, a
seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile
ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole
planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
. le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie,
le centrali termiche ecc..., indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente,
evitando interruzioni della linea di confine;
. qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si
possono ripresentare le sole pagine variate;
. i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica ...) ed i
beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio
del portiere ...), indicati nell'elenco subalterni, devono essere chiaramente
definiti
nella
loro
destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi
principali (...comune ai sub...);
. l'elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri
relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti,
mentre può esserne omessa la presentazione
qualora non
sia
presente.
In
entrambi i casi non e' comunque
obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;
Natura del possesso
. a seguito della codifica dei diritti non e' più possibile variare fondere
unità immobiliari aventi titolarità diverse che - nella prassi comune venivano caricate ad una nuova ditta avente come titolarità "ciascuno
per i propri diritti";
. qualora non sia prevista la presentazione della voltura catastale (ad
esempio, nel caso di modifica - disposta per legge - della ragione sociale di
una
società) e' possibile presentare la pratica DOCFA senza dover
58
preventivamente
banca dati.
effettuare
il preallineamento
della
ditta presente in
Unità da ascrivere a categorie fittizie
Come e' noto, sono indicate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 =
unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di
definizione ed F5 = lastrico solare) quelle che, pur non previste nel quadro
generale delle categorie (in quanto ad esse non e' associabile una rendita
catastale), sono state necessariamente introdotte
per poter permettere la
presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti
urbane,
unità in via di costruzione ecc.....) con la procedura informatica di
aggiornamento Docfa.
La presentazione delle planimetrie
ascrivibili in queste categorie.
non
e'
mai
prevista per le unità
Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come beni comuni
censibili (BCC, ex partita speciale 0).
Si forniscono le seguenti indicazioni:
. aree urbane (F1): non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto,
qualora l'area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l'area
stessa e' già definita da una nuova particella; qualora, viceversa, essa nasca
come subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata
unicamente nell'elaborato planimetrico, da redigere - in questo caso - anche in
assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna;
. unità in corso di costruzione (F3): la relazione tecnica prevista dalla circ.
2/84 deve essere inserita succintamente nell'apposito campo del DOCFA "relazione
tecnica";
. unità in corso di definizione
planimetria; l'identificazione
avviene
(F4): non deve essere redatta la
esclusivamente
attraverso l'elaborato
59
planimetrico, il quale deve essere sempre presentato, anche in assenza di parti
comuni. Si precisa inoltre che l'utilizzo della categoria F4 e' corretto solo
qualora si costituiscano porzioni di vano, ovvero in caso di intervento edilizio di
ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità;
. per l'area urbana e lastrico solare (F1 e F5), occorre indicarne la superficie
nel relativo campo "Sup. cat." del Docfa.
Causali delle denunce di variazione
. E' obbligatorio utilizzare le causali già codificate e cioè quelle dei punti 1,
2, 3 e 4 anche quando vengono trattate unità iscritte i partite speciali (beni comuni
non censibili e beni comuni censibili).
Il punto 5 altre variazioni deve essere perciò utilizzato solamente se la causale che
si intende dichiarare non e' già codificata nei punti di cui sopra ed in particolari casi di
incompatibilità;
. si ribadisce la possibilità di trattare più unità immobiliari aventi
la medesima causale in un unico file (es. ultimazione di fabbricato urbano,
diversa distribuzione degli spazi interni, Classamento ai sensi del DM 701/94
ecc...), a condizione che non vi sia nessun cambio di identificativo catastale e
che la titolarità delle unità trattate sia unica;
. la causale variazione di destinazione può essere utilizzata solamente quando
l'unita' immobiliare viene interamente trasformata nella sua destinazione, senza
cioè fondersi e/o dividersi con altre. E' obbligatoria l'attribuzione di un nuovo
subalterno.
. la causale frazionamento per trasferimento di diritti può essere utilizzata
solamente quando si costituiscono delle unità in corso di definizione (F4). Per
tutti gli altri casi, va utilizzata la causale divisione.
Identificativi provvisori
60
Come disposto dal D.M. 701/94 ed ai fini del miglioramento della qualità dei
dati catastali, si sottolinea la necessità e l'urgenza di eliminare gli identificativi
provvisori
dalla
banca
dati,
mediante l'attribuzione degli identificativi
definitivi all'unita' immobiliare prima della presentazione degli atti di aggiornamento, e
comunque entro 15 giorni dalla richiesta del tecnico professionista.
Circolare 17 aprile 2002 n. 2 - Agenzia del Territorio - Direttore
Oggetto:
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali.
Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sintesi:
La circolare analizza le principali questioni interpretative concernenti l'applicabilità del
vigente sistema sanzionatorio alle violazioni di norme catastali. In particolare, vengono
trattate le seguenti tematiche: tipologia delle attività catastali sanzionabili, competenza
dei direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio per la quantificazione, la
contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, mezzi di tutela del contribuente, modalità di
riscossione.
Premessa.
In attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 133, della legge23 dicembre
1996, n. 662, e' stato emanato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sulle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per
le
violazioni
di norme tributarie, successivamente modificato con i decreti
legislativi 30 dicembre 1999, n.506 e 30 marzo 2000, n.99.
Con il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, sono state
introdotte alcune significative innovazioni al fine di rendere coerente il sistema
sanzionatorio con le nuove regole in materia di statuto dei diritti del contribuente
(legge 27 luglio 2000, n. 212).
61
In tale contesto normativo va ricondotta la disciplina delle sanzioni amministrative
per la violazione delle norme catastali.
Infatti, l'art. 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ha abrogato, tra
gli altri, gli articoli da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali
per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) che disciplinavano le
modalità di applicazione delle sanzioni; ha previsto, inoltre, l'abrogazione di ogni
altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle
relative alla loro determinazione ed irrogazione, non compatibili con le
disposizioni dello stesso decreto.
Ne consegue che le disposizioni del d.lgs. n. 472/97 e successive modifiche
devono trovare applicazione, sia ai fini della quantificazione che delle modalità di
irrogazione delle sanzioni amministrative, anche per le violazioni in materia catastale.
In linea con quanto esposto, l'ex Dipartimento del Territorio ha già emanato la
circolare 239/T del 14 ottobre 1998 per la disciplina dei criteri da applicare alle
violazioni collegate a formalità ipotecarie e catastali, con espresso richiamo agli
aspetti
più
significativi
e
rilevanti
che regolano il
nuovo
sistema
sanzionatorio per violazioni di norme tributarie, di cui ai decreti legislativi 18
dicembre 1997, n. 472 e n. 473 e successive modifiche.
A seguito delle disposizioni correttive apportate con i citati decreti legislativi
n. 506/99, n. 99/2000 e n. 32/2001, sono state emanate dalla Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare le circolari n. 4 del 27 aprile
2001 e n. 6 del 5 giugno 2001 sempre concernenti fattispecie sanzionatorie
correlate alle omissioni di formalità ipotecarie.
Sulla riforma del sistema sanzionatorio il Dipartimento delle Entrate ha emanato le
circolari n. 180/E del 10 luglio 1998, n. 192/E del 23 luglio 1998 e n. 138/E del 5
luglio 2000. Più di recente, l'Agenzia delle Entrate e' intervenuta con la circolare n.
77 del 3 agosto 2001 ad illustrare le novità apportate dal d.lgs n.32 del 2001.
I chiarimenti contenuti nelle richiamate direttive assicurano una esauriente ed
approfondita conoscenza dei principi normativi contenuti nel decreto legislativo n.
472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine, comunque, di garantire una omogenea applicazione della normativa
alle concrete fattispecie sanzionabili in materia catastale e di illustrare le
innovazioni apportate in materia dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002), di seguito si forniscono le seguenti ulteriori direttive.
62
Circolare 2 maggio 2002 n. 3 - Agenzia del Territorio - Direzione
Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Oggetto:
Attivazione del servizio telematico atti immobiliari - Decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463. Istruzioni agli uffici.
Sintesi:
La circolare, dopo aver evidenziato la portata e l'ambito applicativo del decreto
direttoriale 12.12.2001, fornisce le prime indicazioni di carattere generale e
operativo in ordine alla corretta gestione degli adempimenti connessi all'utilizzo
del modello unico per la registrazione, trascrizione e voltura catastale di atti relativi
a diritti sugli immobili, non mancando di evidenziare alcune
criticità riguardanti
più specificatamente
il procedimento di accettazione delle formalità di
trascrizione e di voltura catastale. La circolare affronta, altresì, gli aspetti più
salienti connessi alle modalità di pagamento dei tributi correlati all'esecuzione
delle formalità, agli adempimenti e controlli da parte degli uffici,
nonché all'istituto della compensazione.
§. Disposizioni richiamate
- decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 recante, tra l'altro, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
in materia di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione
degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308,
emanato in attuazione dell'art. 3 - sexies del decreto legislativo n. 463/1997
con cui e' stato approvato il regolamento concernente l'utilizzazione di
procedure
telematiche
per
gli
adempimenti tributari in materia di atti
immobiliari;
63
- decreto direttoriale 13 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.
n. 308/2000, con cui e' stato approvato il modello unico informatico con le
modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento
telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti
in materia di atti immobiliari;
- decreto direttoriale 12 dicembre 2001, emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto
interministeriale 13 dicembre 2000, con cui e' stata prevista, a livello
nazionale, l'attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari.
Circolare 4 agosto 2005 n. 10 - Agenzia del Territorio - Direzione
Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Oggetto:
Accertamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell'articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Sintesi:
La circolare fornisce direttive in merito all'applicazione dell'articolo 1,
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
modalità per l'accertamento delle variazioni nello stato e nella
consistenza degli immobili in
seguito
ad
interventi edilizi, che
abbiano influito sul classamento e sulla rendita e che non siano stati
oggetto di dichiarazione in catasto.
1. Premessa
In attuazione del disposto di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge
30/12/2004, n. 311, sulla G.U. n. 40 del 18/2/2005 e' stata pubblicata, la
determinazione direttoriale 16/2/05, che disciplina, ai sensi del comma 336 della
64
medesima legge, le modalità per l'accertamento di variazioni nello stato di
fatto degli immobili, non dichiarate in catasto.
Preliminarmente si vuole evidenziare l'importanza della norma in esame che e'
finalizzata
a
conseguire
un miglioramento dell'attuale livello di
perequazione impositiva nel settore immobiliare attraverso il recupero di
fenomeni di elusione ed evasione fiscale.
Più in
particolare il sopra citato comma 336 consente ai Comuni di
richiedere ai soggetti, obbligati ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 13/4/1939
n. 652,
convertito con modificazioni nella legge 11/8/1939 n.1249, la
presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili non
dichiarati in catasto o per i quali, per effetto di intervenute variazioni edilizie,
sussistono situazioni di fatto non coerenti con i classa menti riportati negli
atti catastali o con gli elementi assunti a base per la determinazione della
rendita.
La richiesta
deve
contenere gli elementi constatati, atti a motivare
l'incoerenza rilevata e la data, qualora accertabile, cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione catastale.
2 Ambito
di
applicazione
delle attività di accertamento
dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
previste
Sono interessate
al
procedimento
in
esame le unità immobiliari di
proprietà privata oggetto di interventi edilizi, ovvero site in fabbricati che siano
stati
oggetto di interventi edilizi, laddove gli stessi siano influenti sul
classamento e sulla determinazione della relativa rendita catastale.
Sono altresì interessate
all'accertamento
le
unità immobiliari di proprietà
privata mai dichiarate in catasto, quelle variate nella destinazione d'uso,
nonché le costruzioni che sono passate dalla categoria delle esenti a quelle soggette
ad imposizione.
65
Salvo più puntuali specificazioni che potranno nel futuro essere fornite, si esprime
l'avviso che non rientrano tra le unità immobiliari, di "proprietà privata",
soltanto i "beni pubblici" cioè quei beni (demanio necessario e demanio
incidentale) che appartengono allo Stato ovvero agli Enti pubblici territoriali a titolo
di proprietà pubblica.
E' opportuno anche sottolineare come non rientrino nell'area applicativa delle
disposizioni
in
esame e quindi non siano oggetto di riclassamento e di
rideterminazione della rendita, con le procedure previste dal più volte citato
comma
336, le unità immobiliari estranee alla casistica sopra esposta,
anche se dovessero presentare una rendita:
. non coerente con i correnti valori immobiliari di mercato, a seguito
di intervenute mutazioni del tessuto urbano ed edilizio che hanno prodotto una
variazione disomogenea degli stessi valori fra una microzona e quelle limitrofe;
. palesemente difforme da quella attribuita ad unità immobiliari limitrofe
del tutto similari per consistenza, tipologia edilizia e merito di posizione.
Come e' noto, la rideterminazione della rendita delle unità immobiliari ricadenti
nelle
due fattispecie sopracitate può essere operata con i procedimenti
eccezionali previsti rispettivamente dall'art. 1, comma 335, della legge 311/04
e dall'art. 3, comma 58 della legge 662/96, nonché secondo i processi più
generali di revisione parziale o generale delle tariffe d'estimo e
del
classamento, segnatamente presenti nella normativa catastale di base.
Infine e' utile evidenziare che le richieste dei Comuni, ai sensi del comma in oggetto
e per le fattispecie che non riguardano la modifica della consistenza, non
possono concernere, di norma,
unità immobiliari cui e' attribuita la massima
classe prevista per la categoria di appartenenza.
Costituiscono eccezione a quanto sopra detto gli interventi edilizi sugli immobili
che giustifichino la mutazione della categoria catastale originaria in altra
di
maggior
pregio (segnatamente per le abitazioni di tipo ultra-popolare e
rurale in presenza di ristrutturazioni, o riqualificazioni significative).
66
Sono fatti salvi i casi in cui sono applicabili le modalità di classa mento richiamate
all'art. 11, comma 2, del decreto legge 14.3.1988, n. 70, convertito con
modificazioni nella legge 13.5.1988, n. 154.
Circolare 26 ottobre 2005 n. 11 - prot. n° 73809 - Agenzia delle Entrate
Oggetto:
Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle
rettifiche catastali
Circolare 3 gennaio 2006 n. 1 prot. n° 326 - Agenzia del Territorio - DC
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.
Oggetto:
Ulteriori chiarimenti per la corretta attuazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 - Semplificazioni procedurali per la predisposizione di documenti
di aggiornamento Docfa.
Circolare 16 maggio 2006 n. 4 prot. n. 36338 - Agenzia del Territorio
Oggetto:
Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane censibili nei
gruppi speciale e particolare D ed E.
§. Tipo semplice e tipo complesso
67
Vengono dettati gli indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a
destinazione particolari, quali fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente
presenti oltre al servizio di trasporto, zone ad uso commerciale, ad ufficio, ecc., definite
di “tipo complesso” e quali chiosco per la vendita di prodotti artigianali o alimentari
tipici del luogo, edicola per la rivendita di giornali e riviste, impianti di erogazione di
carburante quando circoscritti alla sola “Area OIL”, coincidente, di massima, con il
settore adibito alla sola vendita di carburanti o lubrificanti ecc., definiti di “tipo
semplice”.
Ai fini di una corretta individuazione delle diverse unità costitutive dei compendi
immobiliari complessi la Circolare si riconduce alla nozione di “unità
immobiliare”, così come definita nella normativa catastale e sinteticamente
identificata nel “minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia
funzionale e reddituale”.
Con la conseguente necessità di scorporare dai suddetti compendi ogni immobile o
porzione di immobile rispondente alla nozione sopra richiamata, sia nei casi di
nuova costruzione o variazione, sia con riferimento a unità già censite.
Circolare 13 aprile 2007 n. 4 prot. n° 30427 - Agenzia del Territorio
Oggetto:
Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 –
Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari
E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 – Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari
destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già
iscritte negli atti del catasto. - Riferimento: Circolare n. 4 del 16 maggio 2006
§. Usi diversi
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La Circolare richiamati i principi sanciti dalla Circolare 4/2006, di cui sopra, con
riferimento agli immobili “complessi” e “semplici”, chiarisce, in particolare, in
ordine agli obblighi e agli adempimenti per i soggetti titolari di fabbricati o
porzioni di fabbricati per i quali siano venuti meno, in base alle nuove disposizioni,
i requisiti per il censimento in categorie del gruppo E.
Provvedimento del 9 febbraio 2007 (Pubblicato nella G. U. n. 42 del 20
febbraio 2007) - Agenzia del Territorio - Servizio di documentazione
tributaria
Titolo del provvedimento:
Definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei
fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della
ruralità ai fini fiscali.
Circolare 1° marzo 2007 n. 12 – Agenzia delle Entrate
Oggetto:
Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modifiche – Revisione del regime
fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (articolo 35, commi da 8 a 10-sexies).
Ulteriori chiarimenti.
§. In tema di fabbricato ultimato
Al paragrafo 10, la circolare, attesa la rilevanza attribuita dalla nuova disciplina al
momento dell’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero del fabbricato
(di cui all’art. 31 lett. c, d, e della legge n. 457/1978) ai fini dell’imponibilità IVA
dell’operazione, fornisce indicazioni in merito alla nozione di fabbricato ultimato.
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In particolare individua tale concetto «con riferimento al momento in cui l’immobile
sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al
consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in
materia di accertamento dei requisiti “prima casa”, si deve considerare ultimato
l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori
l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la
dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 6 giungo
2001, n. 380. Inoltre, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato
concesso in uso a
terzi,
con
i
fisiologici
contratti
relativi
all'utilizzo dell'immobile, poiché
lo
stesso,
pur
in
assenza
della
formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente si
presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti
tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o
di ristrutturazione completata.
Con riferimento ai fabbricati in corso di ristrutturazione si precisa che la
relativa cessione si deve ritenere imponibile ad IVA a condizione che i
lavori edili
siano stati effettivamente realizzati anche se in misura
parziale. Non
e'
sufficiente,
pertanto,
la semplice richiesta delle
autorizzazioni amministrative
alla esecuzione dell'intervento perché il
fabbricato possa considerarsi in fase di ristrutturazione. Se e' stato
richiesto o rilasciato il permesso a costruire o e' stata presentata la
denuncia di inizio attività ma non e' stato dato inizio al cantiere, il
fabbricato interessato non può essere considerato, ai fini fiscali, come un
immobile in corso di ristrutturazione”.
Risoluzione 6 giugno 2008 n. 231 Agenzia delle Entrate
Oggetto:
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 n. 954-164/2008 - Sig. X Plusvalenze derivanti da cessione immobiliare (art. 67, comma 1, lett. b), del DPR n.
917 del 1986)
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§. In tema di fabbricato ultimato
La Risoluzione ritiene che in ambito tributario, il concetto di ultimazione dei lavori
di costruzione di un immobile di fatto prescinde dall'accatastamento del bene o
dalla data della certificazione rilasciata in sede di collaudo, prevalendo, invece, la
sostanziale fruizione o utilizzazione economica del bene.
Circolare 8 maggio 2009 n. 1 - Agenzia del Territorio -
DIREZIONE
CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO E PUBBLICITA' IMMOBILIARE
Oggetto:
Sperimentazione nuove procedure di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio
Urbano.
Sintesi:
Con la circolare, nell'ottica della semplificazione dei processi di accatastamento, viene
definito un nuovo iter procedurale per l'aggiornamento della banca dati censuaria del
catasto urbano, con riferimento alle nuove costruzioni. In particolare, all'ente urbano
viene attribuito, in automatico, l'identificativo di Catasto Edilizio Urbano al momento
della presentazione del tipo mappale redatto con la procedura PREGEO 10. A tal fine e'
introdotta una nuova categoria del Gruppo F denominata "F6 fabbricato in attesa di dichiarazione", che viene intestata ai soggetti titolari di diritti reali
presenti al catasto dei terreni, salvo perfezionamento al momento del completamento
dell'accatastamento. Per consentire una verifica preliminare del nuovo flusso viene
avviata, con decorrenza 11 maggio 2009, una fase sperimentale transitoria negli Uffici
provinciali dell'Agenzia del Territorio di Siena, Como, Rieti, Isernia e Rimini.
Circolare 29 ottobre 2009 n. 4 - Agenzia del Territorio -
DIREZIONE
CENTRALE CARTOGRAFIA, CATASTO E PUBBLICITA' IMMOBILIARE
Oggetto:
Adozione versione 4.0 della procedura DOCFA per la dichiarazione delle unità
immobiliari urbane al Catasto Edilizio Urbano.
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Sintesi:
Con la circolare vengono illustrati gli elementi innovativi portati dalla nuova versione
della procedura Docfa e vengono rivisitati alcuni punti della prassi operativa
concernente gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano.
§. Aree urbane
Si richiama l’importanza, anche a fini civilistici, dell’elaborato planimetrico, già a suo
tempo “introdotto” dalla Circolare n. 2 del 1984 (di cui sopra)
In particolare, con riferimento al frazionamento di aree facenti parte di un lotto edificato
già censito, viene chiarito:
- che qualora si voglia attribuire alla porzione di area derivata la Categoria F/1,
anche in vista di una eventuale cessione autonoma, è necessario predisporre
un Tipo di frazionamento, ai fini della ridefinizione del lotto originario e
delle conseguenti variazioni al Catasto Edilizio Urbano (o dei fabbricati);
- qualora le aree staccate, facenti parte di un lotto edificato e censito, siano
destinate ad essere dichiarate come bene non censibile comune a più unità
ovvero come corte esclusiva di una singola unità, si può provvedere al
frazionamento con l’elaborato planimetrico.
§§. Lastrici solari
“Per quanto concerne i lastrici solari (F/5), trattandosi di un bene, per natura, collegato
ad un lotto edificato, l'elaborato planimetrico rimane l'unico documento atto a
rappresentare, sia nella prima dichiarazione che in occasione di variazioni, la
configurazione di tale particolare porzione Immobiliare.
§§§. Contenuto della planimetria
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La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere:
- la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all'interno
di una singola scheda;
- l'indicazione dell'altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano
e' sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile,
per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di
altezza minima inferiore a m. 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile,
la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve essere
riportata l'indicazione h = m. 1,50; i valori dell'altezza sono espressi in metri, con
arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto;
- il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato
esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra
del foglio;
- la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno;
la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani, anche
se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto
dell'unita' immobiliare.
Non deve mai mancare la rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se
presente;
- la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del
vano scala comune, del pianerottolo e dell'eventuale disimpegno di accesso all'unita'
immobiliare e, in mancanza dell'elaborato planimetrico, anche del perimetro del
fabbricato;
- nell'interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola
"cucina" o il simbolo "K" ed in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o
indiretto) la denominazione che ne spiega l'uso: "ingresso", "corridoio", "bagno", "w.c.",
"w.c.-doccia", "ripostiglio", "veranda", "vano buio", "soffitta", "cantina", "legnaia",
"retro", ecc.. Tali indicazioni non vincolano il calcolo della consistenza e della connessa
rendita catastale.
- la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di
confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale
che la rappresentazione alla scala ordinaria dell'unita' immobiliare (1:200) ecceda
il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata,
nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale
vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione;
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- l'indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali
dell'unita' immobiliare, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato
da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie.
La planimetria non deve contenere:
- le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l'indicazione dei nominativi dei
confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura
"altra u.i.u.";
- le campiture od i riempimenti che pongano in evidenza muri portanti e pilastri od altri
manufatti edilizi.
In presenza dell'elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono
(individuazione del perimetro delle unità immobiliari), nella planimetria della singola
unità immobiliare, non e' più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle
confinanti.
L'elaborato planimetrico, la cui presentazione risulta sempre necessaria nel caso che la
dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili,
oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve
contenere, sempre a pena di rifiuto, le seguenti indicazioni:
- per ogni piano, le parti coperte e quelle scoperte;
- il perimetro dell'edificato;
- l'indicazione degli accessi ed il perimetro delle singole unità immobiliari;
- per ogni porzione di fabbricato rappresentata, il subalterno assegnato ed
eventuali riferimenti di piano;
- la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine che
delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta, comprese quelle
raggruppabili nelle categorie fittizie F/1, F/2, F/3, F/4 ed F/5;
- il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, ovvero il numero di mappa per
le aree urbane, in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente
identificate;
- l'indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e
delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto. Relativamente alle pertinenze
esclusive dell'unita' immobiliare, e' facoltà del professionista attribuire un nuovo
subalterno (dando luogo conseguentemente ad un identificativo graffato), ovvero
assegnare il medesimo subalterno dell'unita' cui fa riferimento; in tale ultima
circostanza nell'elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse
destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva).
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Circolare 9 luglio 2010 n. 2 – Agenzia del Territorio
Oggetto:
Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14
Punti salienti
§. Fabbricati esistenti e unità immobiliari urbane
Richiamando le disposizioni del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e il Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, (Vedi sopra sub LEGGI E NORME DI
RIFERIMENTO) la Circolare afferma che l’ambito di operatività della norma di cui
all’art. 19, comma 14 del D.l. n. 78/2010, riguarda gli immobili già iscritti al catasto
edilizio urbano, nonché quelli per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione.
§§. Esclusioni
Si afferma che sono esclusi dalla previsione normativa:
• le particelle censite al catasto terreni;
• i fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né
perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini
fiscali;
• i fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti”, in quanto non più abitabili o
servibili all’uso cui sono destinati;
• i fabbricati iscritti in catasto come “in corso costruzione” o “in corso di
definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti;
• i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l’indicazione
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della sola superficie, ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650.
§§§. Obbligo di indicazione dei dati catastali
Viene ribadito che gli identificativi sono rappresentati da sezione, foglio, numero di
mappale (particella) ed eventuale subalterno.
Vengono richiamate le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2 e 14 del D.P.R. n.
650/1972 e gli artt. 2659, 2660, 2826 e 2839 C.C., sugli obblighi di indicazione dei
dati catastali rispettivamente negli atti che comportano il trasferimento di diritti e
nelle note di trascrizione e iscrizione.
[Vedi sopra sub LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO]
§§§§. Riferimento alle planimetrie
Il punto relativo della Circolare così recita:
“Ulteriore adempimento richiesto dalla prima parte del comma 1-bis, sempre a
pena di nullità, è l’indicazione in atto del riferimento alle planimetrie depositate in
catasto. Al riguardo, si osserva che tale disposizione non presenta particolari
criticità laddove la presentazione della planimetria sia stata correttamente curata
in sede di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero in sede di denuncia di
variazione (sempre che, ovviamente, le planimetrie depositate siano conformi allo
stato di fatto dell’immobile al momento della stipula dell’atto).”
§§§§§. Conformità delle planimetrie
La Circolare afferma quanto segue:
“(…) nell’ipotesi in cui la planimetria catastale non riproduca fedelmente la
configurazione reale (attuale) dell’immobile, al fine di consentire l’inserimento in
atto della prescritta dichiarazione di conformità, l’intestatario dovrà presentare
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una denuncia di variazione, allegando la nuova planimetria aggiornata con lo stato
reale dell’immobile (tale situazione potrebbe presentarsi, a titolo meramente
esemplificativo, a causa di incompleta o non corretta rappresentazione degli
ambienti costituenti l’unità immobiliare e delle pertinenze ad uso esclusivo, ovvero
delle parti comuni, laddove originariamente rappresentate).
[Per tributi e sanzioni si richiama la Circolare 17 aprile 2002 n. 2, di cui sopra].
§§§§§§. Denunce di variazione
Viene ribadito che:
- non assumono rilievo le variazioni dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di
ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, non influente
sulla corretta determinazione della rendita;
-
non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo
spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie
utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità;
(Cfr. Circolare 14 ottobre 1989 n. 3/3405 - Direzione generale del catasto, di cui
sopra)
- comportano, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di
variazione l’effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante
redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di
superfici scoperte, quali balconi o terrazze. Analogamente, per le unità
immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati
o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla
consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei
singoli ambienti, non comportano l’obbligo della presentazione di una nuova
planimetria in catasto. Di contro, è necessaria la presentazione della
dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla
consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un
negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa
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l’originaria superficie dell’unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi
igienici, etc.).
Si afferma inoltre, con carattere innovativo rispetto a precedenti direttive (cfr.
Circ. n.3/3405/1989) che su richiesta della parte, gli uffici sono tenuti ad accettare
anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini della attribuzione
della rendita.
§§§§§§§. Coerenza oggettiva
La Circolare così conclude:
“Nella seconda parte del comma 1-bis dell’art. 29 della legge 52 del 1985, viene
prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e
la verifica della conformità tra gli stessi e le risultanze dei registri immobiliari
(coerenza “soggettiva”).
Si ritiene che tale verifica di conformità non possa avere una valenza meramente
formale, limitata al riscontro della congruenza “nominale” tra le risultanze
catastali ed i registri di pubblicità immobiliare, ma debba essere finalizzata ad
accertare la corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari
del potere di disposizione sugli immobili oggetto dell’atto.
In particolare, laddove tale conformità non sussista a causa della mancata
volturazione di uno o più atti, è necessario che i soggetti interessati si attivino,
prima della stipula, per ristabilire l’allineamento, ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, mediante la presentazione di
una o più domande di volture.
Sull’argomento, peraltro, si ritiene opportuno rammentare le indicazioni fornite
dall’amministrazione, con circolare n. 3 del 2 maggio 2002, emanata
congiuntamente dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate, in tema di
adempimenti correlati alla presentazione del modello unico informatico di
registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di voltura catastale, in tale
ultimo documento di prassi sono state illustrate le modalità operative finalizzate
alla regolare esecuzione delle volture stesse nell’ipotesi, prevista dal comma 2
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dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 3086,
in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti in
atto (cfr. paragrafo 6.1 della circolare n. 3 del 2002).
Qualora, invece, il disallineamento derivi da una mancata registrazione, da parte
dell’Ufficio, a fronte di una domanda di volture presentata, sarà sufficiente
produrre apposita istanza presso l’Ufficio provinciale competente o al Contact
Center, ovvero presentare una domanda di volture di preallineamento (esente dalla
corresponsione dei relativi tributi speciali catastali).”
[Si richiama l’art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.
701 - Vedi sopra sub LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO]
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DOTTRINA NOTARILE
Gaetano Petrelli, Allineamento catastale e pubblicità immobiliare: l’art. 29, comma
1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
http://www.gaetanopetrelli.it/site/index.php
http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Catasto/catasto.aspx
Giovanni Rizzi, LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONFORMITA’
DEI DATI CATASTALI (D.L. 78/2010)
http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Catasto/catasto.aspx
CNN, La circolazione immobiliare a seguito del d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(c.d. Manovra Economica). Prime note
https://webrun.notariato.it/notiziario/
http://www.notaioricciardi.it/Ufficio/Catasto/catasto.aspx
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RTrabace - agosto 2010
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