BANDO morosità incolpevole ridotta
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BANDO morosità incolpevole ridotta
COMUNE DI COMO BANDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA Interventi sperimentali volti al contenimento dell’emergenza abitativa e azioni rivolte al sostegno per il mantenimento dell’abitazione in locazione (Deliberazione della Giunta Regionale n. 5450/2016) ART. 1 - MISURA Con provvedimento di Giunta Comunale n. 369 del 19/10/2016 è approvato un bando a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione e che si trovino in condizioni di morosità incolpevole ridotta, in recepimento della DGR 5450/2016 “Interventi sperimentali volti al contenimento dell’emergenza abitativa e azioni rivolte al sostegno per il mantenimento dell’abitazione in locazione”, che assegna risorse al Comune di Como, in qualità di Comune ad alta tensione abitativa, per € 104.495,00. In particolare è prevista l’attivazione della Misura 2, volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o con precarie condizioni economiche, con morosità incolpevole ridotta e che non abbiano uno sfratto in corso. ART. 2 - FINALITA’ Ai sensi dell’art. 2 del decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. ART. 3 - DESTINATARI Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Como in possesso dei seguenti requisiti: residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare; non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; presenza di una situazione di morosità incolpevole accertata in fase iniziale (meno di € 3.000,00); I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.000,00; cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno; ART. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO Il Comune determina ed eroga il contributo direttamente al proprietario dell’alloggio, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi e sia disponibile a non aumentare il canone. L’importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole ridotta è pari a € 1.000,00.=, a alloggio/contratto, aumentato a € 1.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone “in concordato” o a rinegoziare a canone più basso. ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell’unità immobiliare locata. LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 2 NOVEMBRE 2016 FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI E SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI REGIONALI La domanda deve essere redatta su apposito modulo, presso il Settore Politiche Sociali, Via Italia Libera, 18/a, negli orari di apertura al pubblico, allegando copia della seguente documentazione: a. attestazione I.S.E.E. in corso di validità; b. documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole: licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare; c. contratto di locazione; d. (per i richiedenti extracomunitari) copia del titolo di soggiorno; e. attestazione della morosità accertata sottoscritta dal proprietario (meno di € 3.000,00); f. in caso di disoccupazione, accordo di impegno a partecipare a politiche attive del lavoro (rilasciato dal Centro per l’Impiego); Il richiedente deve compilare sotto la propria responsabilità la domanda in ogni sua parte. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un accordo con il proprietario e un rappresentante del Comune con cui si impegna a sanare la morosità pregressa, non coperta dal contributo. ART. 6 - CONTROLLI L’azione di controllo è svolta dal Comune rispetto ai criteri indicati all’art. 5 ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di altri enti pubblici, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, tutte le istanze, dichiarazioni e autocertificazioni presentate, per l’ottenimento del contributo in oggetto, saranno sottoposte ai controlli preventivi dal Comune, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto. Come previsto sempre dall’art. 75, il Comune provvede anche alle dovute segnalazioni di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000. Spetta al Comune la competenza per l'adozione dell’ordinanza di ingiunzione per la violazione dell’articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all’introito delle sanzioni. L’efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi, che saranno realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi. ART. 7 - INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI I dati personali acquisiti con la domanda devono essere necessariamente forniti: per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso; per essere raccolti dal Comune e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente bando; per essere trasmessi a Regione Lombardia e possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Decreto Legislativo n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. Il Comune è titolare del trattamento dei dati.