L`analisi di comparabilità - Scuola di Formazione Ipsoa

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L`analisi di comparabilità - Scuola di Formazione Ipsoa
L’analisi di comparabilità
di Emanuela Fusa
1
Determinazione del prezzo di vendita,
processo decisionale che coinvolge diversi aspetti della gestione aziendale:
‐ dalla strategia e dal posizionamento competitivo alla natura del
prodotto/servizio offerto,
‐ dalle caratteristiche della clientela, alle politiche dei concorrenti diretti e
indiretti.
Prezzo di trasferimento:
quando l’acquirente e il venditore sono società facenti parte dello stesso
gruppo.
“variabile strategica a disposizione della capogruppo nell’ambito del
processo di definizione del disegno strategico strutturale del gruppo” .
Transfer pricing:
“una vera e propria tecnica di ottimizzazione dell’iniziativa imprenditoriale”.
2
Finalità delle politiche dei prezzi di trasferimento:
due macro motivazioni di natura gestionale e fiscale:
1.
miglioramento dell’efficienza e della posizione economica delle
società del gruppo;
2.
distribuzione dei redditi tra le consociate, al fine di sfruttare i regimi
fiscali favorevoli di alcuni paesi.
3
Segue
PAESE A DIFFERENTI REGIMI FISCALI PAESE B
Impresa A1
Impresa A2
Impresa A
TRANSFER PRICE
TRASFERIMENTO DI UTILI
VERSO IL PAESE CON IL
REGIME FISCALE PIU’
FAVOREVOLE
4
Operazioni commerciali
ESEMPI:
1. Cessioni di beni;
2. Prestazioni di servizi;
3. Utilizzo diritti immateriali (es. royalties);
4. Concessioni di finanziamenti (interessi)
5. “cost sharing agreement” (accordi di ripartizione dei costi tra le varie società del gruppo)
5
Le autorità fiscali
prestano particolare attenzione alla determinazione dei prezzi di
trasferimento dei fattori della produzione (beni, servizi, forza lavoro
e capitali finanziari) tra aziende dello stesso gruppo.
Prezzo = punto di partenza per l'individuazione della
base imponibile.
Dall'eventuale "manipolazione" dei prezzi:
• allocazione del reddito tra le società controllate o collegate a
discrezione della "capogruppo"
• ottimizzazione del carico tributario.
6
‐
‐
‐
Circolare 15 dicembre 2010, n.58/E (obblighi documentali)
Circolare 18 maggio 2011, n.21/E (obblighi documentali)
Circolare 21 giugno 2011, n.28/E (obblighi documentali)
7
Con il passare del tempo, le strategie volte a contrastare gli effetti dannosi di
un'eventuale manipolazione::
‐ sono divenute più complesse
‐ hanno assunto una dimensione internazionale.
Per l'ordinamento interno italiano e i trattati contro la doppia imposizione
(stipulati dall'Italia):
i prezzi devono essere applicati in base al valore normale ("at arms'
length") dei beni e dei servizi oggetto di trasferimento.
In particolare, l'articolo 110, comma 7 del Tuir:
componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con società non
residenti nel territorio dello Stato sono valutati in base al valore normale
dei beni ceduti e dei servizi ricevuti.
8
Articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel
territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva
una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi
con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali“ procedure
amichevoli“ previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni sui redditi.
La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati
da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali
l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o
di fabbricazione o lavorazione di prodotti.”
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SOGGETTI INTERESSATI
 SOCIETA’ DI CAPITALI
 SOCIETA’ DI PERSONE
 IMPRESE INDIVIDUALI
 STABILI ORGANIZZAZIONI DI SOCIETA’ ESTERE
(Circ. Min. Finanze n. )/2267 – 2.09.80)
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Il paragrafo 1 dell’art. 9 del modello OCSE prevede che, “Allorché:
a)
un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b)
Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente direzione, al controllo o
al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente
e nell’uno o nell’altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero
stato realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati
realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Quindi il commentario dell’OCSE ha la funzione di consentire alle autorità fiscali di uno dei due
Stati contraenti di “rettificare” le condizioni economiche relative agli scambi tra l’impresa
residente e quella dell’altro Stato, qualora le stesse non riflettano il corretto reddito
imponibile, in base a“normali”condizioni di mercato (principio di libera concorrenza).
11
Le guidelines OCSE
principale strumento giuridico di riferimento per l’individuazione del
corretto prezzo di trasferimento nelle transazioni economiche
infragruppo.
Il rapporto principale OCSE sui prezzi di trasferimento è stato
pubblicato per la prima volta nel 1979.
esponeva i criteri direttivi relativi alla determinazione del valore
normale nelle transazioni poste in essere tra imprese appartenenti
nello stesso gruppo.
Nel luglio 1995 è stata pubblicata la prima parte del documento OCSE
“Transfer Pricing guidelines national enterprise sand tax
administration”, composto da cinque capitoli:
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CAPITOLO I :
principio di libera concorrenza;
CAPITOLO II:
metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
CAPITOLO III :
analisi di comparabilità;
CAPITOLO IV:
procedure amichevoli per risolvere problemi di doppia imposizione (Mutual
Agreement Procedure –Advance Pricing Arrangements);
CAPITOLO V:
documentazione;
13
Nel 1996 sono stati inseriti i seguenti ulteriori capitoli:
CAPITOLO VI:
problematiche connesse alla valutazione di operazioni su beni
immateriali;
CAPITOLO VII:
servizi infragruppo;
CAPITOLOVIII:
procedura dei Cost Sharing Agreements (accordi di ripartizione dei
costi);
Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle Transfer
Pricing Guidelines
14
Le principali novità:
•
La gerarchia nell’applicazione dei metodi previsti per la determinazione
del Transfer pricing;
•
l’analisi di comparabilità, con la previsione di ulteriori line e guida per la
sua effettuazione;
•
Le linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali;
•
Le indicazioni per analizzare l’impatto sul TP del crescente fenomeno delle
riorganizzazioni aziendali;
15
Il principio di libera concorrenza e l’analisi di comparabilità
Le transazioni economiche e commerciali tra imprese del medesimo gruppo,
devono avvenire con modalità uguali a quelle che si realizzerebbero fra
soggetti indipendenti e, quindi, al prezzo di libera concorrenza (valore
normale).
Analisi di comparabilità:
CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE TRA:
•
•
TRANSAZIONE INFRAGRUPPO
TRANSAZIONE TRA SOGGETTI INDIPENDENTI
16
Scelta dei comparables
La scelta deve considerare alcuni fattori :
1.
L’individuazione delle caratteristiche dei beni ceduti o dei servizi prestati;
2.
L’esame delle funzioni e rischi svolte dalle imprese oggetto di analisi (analisi funzionale);
3.
I termini e le condizioni contrattuali;
4.
Le circostanze economiche;
5.
Le strategie commerciali applicate alla transazione;
6.
L’impatto delle perdite e politiche governative dei singoli paesi.
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Determinazione del valore normale ‐ Metodi previsti dalla normativa e prassi internazionali (Linee guida OCSE):
Metodi “Transazionali tradizionali”/Alternativi
1. Metodo del “Confronto di prezzo”
2. Metodo del “Prezzo di Rivendita”
3. Metodo del “Costo Maggiorato”
4. Metodo del “Margine Netto della Transazione”
• Metodo della “Ripartizione degli Utili”
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CONFRONTO DEL PREZZO (CUP ‐ Comparable Uncontrolled Price) Criterio principe, metodo che più fedelmente rappresenta il principio di
libera concorrenza (arm’s lenght).
si basa su comparazione tra:
1.
Prezzo praticato nelle operazioni infragruppo
e
Prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe operazioni
intercorse tra una società del gruppo ed un soggetto terzo in un
determinato mercato (confronto di prezzo interno);
2.
Prezzo praticato nelle operazioni infragruppo
e
Prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe operazioni
intercorse tra soggetti terzi, tra loro indipendenti, in un determinato
mercato (confronto di prezzo esterno).
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ANALISI DI COMPARABILITA’: Molto importante
• I PRODOTTI DEVONO AVERE SIMILI/UGUALI CARATTERISTICHE;
• ANALOGHE
CONDIZIONI
ECONOMICHE;
CONTRATTUALI
E
CONDIZIONI
EFFETTUARE EVENTUALI AGGIUSTAMENTI (es. differenti costi per dilazione di pagamento, o costi per differenti termini di consegna, differenti volumi di vendita);
ANALISI DELLE FUNZIONI E DEI RISCHI: Minore importanza
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ESEMPIO CONFRONTO DEL PREZZO INTERNO
Prezzo 100
B società tedesca dipendente
A spa
Prezzo 120
C società tedesca indipendente
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ESEMPIO CONFRONTO DEL PREZZO ESTERNO
A spa
Prezzo 100
B società tedesca dipendente
Transazione infragruppo
Prezzo 120
D spa
Transazione tra sogg. Ind.
C società tedesca indipendente
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Per giudicare se una transazione sul libero mercato sia comparabile
Occorrere fare riferimento a:
 tipo di bene o servizio scambiato,
 ulteriore serie di elementi, quali, ad es.:
1.
mercato rilevante (in linea di massima quello del destinatario dei
beni o dei servizi);
2.
qualità del prodotto (sia oggettiva, sia quella “percepita”);
3.
volumi / valori delle transazioni da confrontare ed i tempi in cui
sono avvenute;
4.
condizioni contrattuali: trasporto, garanzia, sconti, valuta di
regolamento, termini di pagamento, ecc.;
5.
confezionamento / imballaggio;
23
6.
livello di commercializzazione;
7.
pubblicità;
8.
eventuale concessione di diritti su beni immateriali;
9.
applicazione di condizioni “promozionali”.
Se:
 elementi di differenziazione sono quantificabili in modo sufficientemente
attendibile:
possibili aggiustamenti necessari per rendere effettivamente comparabile
la transazione.
 elementi di differenziazione
non sono quantificabili in modo
sufficientemente attendibile:
non è corretto utilizzare il CUP
(optare per un metodo alternativo).
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Per l’applicazione del metodo:
individuare il mercato rilevante, nel quale devono essere ricercate le transazioni campione. La scelta del mercato è molto importante in quanto possono esserci forti differenze di
prezzo per il medesimo prodotto in mercati non omogenei, influenzate in
particolare dai fattori competitivi.
(esempio)
se l’azienda Alfa commercializza il prodotto X in due mercati, A e B, laddove A
presenta un numero di competitors molto più alto rispetto a B, si può avere che il
prezzo che si forma nel mercato B è superiore rispetto a quello del mercato A.
Per stabilire il corrispettivo attraverso il metodo del confronto del prezzo occorre :
1.
nessuna delle differenze tra l’operazione controllata e l’operazione
indipendente è rilevante per determinare il valore dello scambio;
2.
si possano apportare delle correzioni sufficientemente accurate per rendere
le transazioni comparabili.
25
Differenze rilevabili:
 Qualità del prodotto;
 Rilevanza economica delle transazioni (volumi di vendita);
 Altri requisiti di commerciabilità del prodotto (ad esempio trasposto,
imballaggio, pubblicità, tecnica di commercializzazione, garanzia, vendite
promozionali, sconti);
 Beni immateriali ceduti unitamente al prodotto.
Laddove si rilevino delle differenze nei fattori di comparabilità, che possono essere ragionevolmente quantificate, si deve procedere con gli aggiustamenti del prezzo della transazione indipendente al fine di renderla comparabile. 26
Esempio:
vendita del prodotto X da parte della società Beta (comparable) al prezzo di
100 che differisce dalla transazione operata da Alfa (tested party) per
questi aspetti:
•
costi di trasporto a carico del compratore per Beta, mentre Alfa li sostiene
a proprio carico, quantificabili in misura pari a 5;
•
costi dei diritti doganali, quantificabili in misura pari a 15, a carico del
compratore per Beta e a carico del produttore per Alfa;
•
condizioni di pagamento applicate da Beta molto più lunghe di quelle di
Alfa ed è possibile individuare una componente di interessi attivi nel
prezzo pari a 1.
27
Il prezzo sarà così aggiustato sulla base di questi dati:
28
PREZZO DI RIVENDITA (resale price method) • Alternativa al confronto del prezzo
quando
l’acquirente/rivenditore
provvede
alla
sola
commercializzazione assumendo solo i rischi di mercato e di
solvibilità del credito.
• Si fonda sul principio
in base al quale il prezzo di libera concorrenza è uguale al prezzo
con cui un bene acquistato da un’impresa del gruppo viene
rivenduto ad un soggetto terzo indipendente, al netto di un
margine di utile lordo (profitto equo c.d. gross margin)
Il prezzo della rivendita del bene effettuata dall’impresa consociata viene ridotto del margine equo che consenta alla stessa di coprire i costi di vendita e le altre spese amministrative, anche tenuto conto dei rischi assunti e dei beni strumentali impiegati nell’impresa.
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C.M.32/80 ‐ nel valutare la similarità delle transazioni dovranno tenersi presenti i seguenti fattori:
•
Tipo di prodotto oggetto della vendita;
•
Funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di rivendita;
•
Effetto di funzioni particolari sul prezzo di rivendita (quale la incorporazione di diritti immateriali);
•
Mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell'impresa.
30
•
Anche per il metodo del Prezzo di Rivendita è preferibile ricorrere a
confronti “interni”.
•
Si confrontano i “margini di utile lordo” realizzati dal soggetto
“rivenditore” (non i prezzi della transazione da verificare con quella di
riferimento).
CM n.32/9/2267:
il margine di utile “corrisponde ad un margine espresso percentualmente in relazione al prezzo di rivendita ed inclusivo delle spese e di un utile netto ricavato dal rivenditore”.
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ESEMPIO
Società Inglese (Alfa) vende beni alla figlia residente in Italia (A1) ad
un prezzo di 95.
Il bene viene rivenduto da A1 ad un terzo indipendente ad un prezzo
di 100, con margine lordo di 5.
ANALISI DELLA TRANSAZIONE:
1.Obiettivo: rilevazione del margine lordo che sarebbe stato
realizzato da terze parti indipendenti in una transazione similare,
individuando soggetti che abbiano funzioni e rischi similari rispetto
ad A1;
2.Dopo l’analisi di comparabilità, è stato selezionato un terzo
distributore indipendente (A2), che presenta un profilo funzionale
compatibile con A1 (funzioni, rischi e prodotti similari).
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DATI ECONOMICI DI A 1:
• RICAVI
100
• COSTO DEL VENDUTO
95
• MARGINE LORDO
5
Rispetto alle vendite, in termini %, A1 realizza un margine lordo del 5% (5/100)
DATI ECONOMICI DI A2:
• RICAVI
• COSTO DEL VENDUTO
• MARGINE LORDO
300
270
30
Rispetto alle vendite, in termini %, A2 realizza un margine lordo del 10% (30/300)
Il margine di A1 (5%) è inferiore a quello di mercato (10%).  La società guadagna poco perché acquista ad un prezzo elevato dalla casa madre
inglese?
 In caso di verifica fiscale il costo di acquisto di A1 (95) potrebbe essere rettificato
(90) per consentire ad A1 di realizzare un margine lordo del 10%, in linea con A2.
33
Il margine lordo remunera le funzioni svolte dal distributore (tested party).,
quindi:
 Analisi funzionale: Rilevante nell’individuazione delle funzioni particolari
svolte dal distributore e della verifica del mercato geografico dove vengono
svolte;
 Considerazione del tipo di prodotto e sue caratteristiche: Influenza
minore
34
Esempio 2
L’impresa Alfa produttrice vende all’impresa associata Beta distributrice che
si occupa della sola commercializzazione dei prodotti tramite una rete di
agenti.
Dati riportati in tabella, dove la variabile X rappresenta il prezzo di
trasferimento da individuare:
distributore comparabile D1 che si occupa della sola commercializzazione dei prodotti., individuato dall’analista; dati di D1 : 35
Quindi
Attraverso l’analisi funzionale può emergere che le attività svolte dal
rivenditore possono limitarsi al processo di commercializzazione dei beni come
nell’esempio, oppure possono comprendere anche ruoli di responsabilità a cui
sono associati dei rischi
(il distributore contribuisce alla creazione del bene immateriale associato al prodotto ‐ pubblicità
o atre attività di marketing ‐ o sostiene personalmente i rischi della proprietà del prodotto ‐
rischio di invenduto e di deperimento/obsolescenza delle scorte).
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Se:
 le funzioni svolte dal distributore associato vanno oltre l’attività di
rivendita, la comparazione con un impresa indipendente che non esercita
queste funzioni può portare a sottostimare il margine, in questi casi il
metodo può risultare non adeguato;
 in altri casi le differenze funzionali che incidono sui margini lordi possono
essere corrette con opportuni aggiustamenti.
Spesso è difficile individuare le funzioni realmente svolte quindi la prassi ha
sviluppato un’assunzione semplificatrice:
a costi operativi più alti corrispondono a maggiori funzioni svolte. Se:
 il distributore comparato ha maggiori costi operativi, svolge più funzioni,
verranno effettuate variazioni in diminuzione del margine lordo per
renderlo comparabile con quello realizzato dal distributore associato;
 i costi operativi sono minori dovrà essere aggiunto un margine per il
distributore associato che possa remunerare le attività ulteriori da esso
svolte (la rettifica non dovrebbe essere operata nel caso in cui la differenza dei costi
operativi sia dovuta a inefficienze).
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Aggiustamenti, tipologie:
• Arithmetical adjustment: aumenta o diminuisce il margine in
misura pari alla differenza della struttura dei costi;
• Multiplicative adjustment: aumenta o diminuisce il margine in
misura pari alla differenza della struttura dei costi sulla base di un
indice di aggiustamento.
Dall’esempio proposto, se il distributore indipendente selezionato (D2)
presenta i seguenti risultati rispetto al distributore associato:
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Applicando le due metodologie:
Arithmetical adjustment: La differenza (C‐B) = ‐5% viene sottratta ad A per ottenere il
margine lordo di Beta, ovvero 12,5% = 25. Il costo del venduto (Beta) = prezzo di
trasferimento = 175
Multiplicative adjustment: L’indice di aggiustamento (C/B) = 50% viene moltiplicato ad A
per ottenere il margine lordo di Beta, ovvero 8,75% = 17,5. Il costo del venduto (Beta) =
prezzo di trasferimento = 182,5
Essendo particolarmente influenzabile dalle variazioni funzionali, l’applicazione del metodo è consigliata quando:
 le funzioni svolte dai distributori comparati sono le medesime, ovvero
 i distributori confrontati non apportano valore aggiunto in maniera significativa.
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COSTO MAGGIORATO (cost plus method) Prezzo di libera concorrenza:

ricostruito partendo dai costi sostenuti dal fornitore consociato che
cede beni o servizi nell’ambito di un’operazione infragruppo.

aggiunta una percentuale di ricarico (markup) al fine di ottenere un
margine di utile adeguato a remunerare la specifica attività svolta,
considerando le funzioni degli operatori e le condizioni di mercato.

margine è da confrontarsi con la percentuale applicata in transazioni
similari tra la società del gruppo ed operatori esterni o tra terzi
indipendenti.
40
C.M.32/80 par.3a): Il margine di utile lordo, moltiplicando il costo di produzione per una percentuale, Può essere ricavato:
 Comparando
•
margine di utile della transazione in verifica
con
• margine di utile ricavato dalla stessa impresa con i terzi di prodotti simili sullo
stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni oggetto di
valutazione (confronto interno);
 In assenza di vendite a terzi:
•
margine di utile = margine da terzi indipendenti impegnati in vendite simili con
uguali funzioni (confronto esterno);
 In assenza di vendite simili tra terzi indipendenti:
•
possibile ricorso ad una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore
con quelle esercitate da terzi.
In relazione al requisito della similarità che deve sussistere nella transazione campione ai fini della determinazione dell'utile lordo, valgono gli stessi fattori indicati per il metodo del prezzo di rivendita (tipo di prodotto; funzioni esercitate dal produttore; effetto del prezzo di funzioni particolari; mercato geografico di riferimento).
41
Esempio
A = produttore estero di parti di macchine utensili solo per la sua
controllante italiana B.
B = rifornisce anche da produttori esteri indipendenti (stessi prodotti,
paragonabili, per funzioni e rischi, al produttore da testare)
è in possesso di informazioni contabili relative ai produttori
indipendenti per distinguere il costo del venduto dalle spese
operative.
Le differenze in termini di condizioni di pagamento tra transazioni di
libero mercato e di gruppo sono trascurabili.
Ne consegue che:
42
l’applicazione del metodo del costo maggiorato,
‐ estrapolando
il margine lordo (mark up) di mercato dei produttori indipendenti
‐ applicandolo al costo del venduto del produttore affiliato,
consente
di approssimare in modo sufficientemente preciso il nelle transazioni tra
A e B:prezzo di libera concorrenza
•
•
•
Margine di mercato
Costo del venduto di A (per un certo “pezzo”)
Prezzo intercompany = 100 * 1,25
= 25%
= 100
= 125
43
COSTO MAGGIORATO (AGGIUSTAMENTI ) Nell’ambito dell’analisi di comparabilità,
il costo di produzione può essere aggiustato quando la transazione comparabile
presenta funzioni in parte diverse o aggiuntive.
Per considerare comparabili le due transazioni occorre identificare ed isolare, per ciascuna
società, eventuali costi che interessano solo una delle due società, quali ad esempio le
spese commerciali. Esempio C.M.32/80:
COSTI
Transazione Transazione in verifica
campione
Costo industriale di produzione
SI'
SI'
Ricerca sviluppo
SI'
SI'
Spese commerciali
NO
SI'
Spese amministrative
SI'
SI'
Oneri finanziari
SI'
SI'
44
La prassi sottolinea:
l’importanza dello studio delle funzioni esercitate dal produttore, con peculiare
attenzione alle funzioni particolari, e dell’individuazione del mercato rilevante.
•
•
Aggiustamenti adeguati quando:
l’analisi dei comparables evidenzia differenze in termini di funzioni svolte che
incidono significativamente sui margini lordi;
Alcuna correzione quando:
differenze da efficienze o inefficienze incidono sui margini lordi;
.
Il cost plus si addice a transazioni che hanno ad oggetto la vendita di prodotti semilavorati o la prestazione di servizi. Temi centrali del metodo:
• tipologia di costo preso come riferimento
• funzioni svolte dal produttore associato rispetto ai comparables.
45
IPOTESI A – AGGIUSTAMENTO CON MARK UP MEDIO Impresa Alfa, produce e vende semilavorati all’impresa Beta che provvede
alla finitura del prodotto.
Alfa vuole determinare il prezzo di trasferimento con il metodo del cost plus e
ha individuato un impresa comparabile P1 che, diversamente da Alfa, non
sostiene spese di ricerca e sviluppo.
I dati di P1 in tabella permettono di individuare la percentuale di mark up
medio da applicare al totale dei costi sostenuti da Alfa in modo da ottenere
un valore per il prezzo di trasferimento:
46
METODI REDDITUALI
 obiettivo dei metodi reddituali:
quantificare il valore della transazione come risultato di un processo di
ripartizione del “valore” creato dall’azienda, che è rappresentato dall’utile,
 obiettivo dei metodi tradizionali:
individuare il valore normale della transazione partendo dalla definizione del
prezzo.
La gerarchia riguardo l’utilizzazione dei metodi tradizionali in via preferenziale
assoluta rispetto ai metodi reddituali è stata sfumata con le novità introdotte
dall’OCSE nel 2010.
I metodi reddituali da un lato richiedono:
‐ un grado di comparabilità funzionale meno elevato dei metodi tradizionali,
‐ informazioni più facilmente reperibili anche solo analizzando i bilanci pubblici
delle società comparabili.
47
I metodi alternativi secondo l’OCSE
• Transactional net margin
method
L’analisi comparativa: 
è
la base di partenza per
l’identificazione del profitto netto
corretto,
 implementata
attraverso confronto interno o, in
via sussidiaria, confronto esterno.
Comparazione tra:
‐ profitto «netto» globale dell’impresa oggetto
di verifica,
determinato con un appropriato
indicatore (margine operativo, ROA, margine
«netto» sui costi totali, ecc.)
‐ profitto netto realizzato da altre imprese“
operanti nello stesso settore economico.
L’aggettivo “globale” non deve essere inteso nel
senso che nella nozione di profitto da
confrontare deve essere incluso l’intero
reddito dell’impresa sotto esame, bensì la
comparazione “dovrebbe avere ad oggetto
esclusivamente gli utili realizzati attraverso
la vendita dei beni [o la prestazione dei
servizi] oggetto di verifica”: si potranno
aggregare transazioni simili, costituenti
l’esercizio di un certo “ramo” d’azienda, ma
non transazioni relative a rami d’azienda
funzionalmente diversi o appartenenti a
diversi settori economici.
48
Esempio
Ipotesi precedente lucido 53 ma B non ha informazioni sufficientemente dettagliate
sul costo del venduto dei produttori indipendenti.
il metodo del margine netto della transazione si basa sul confronto di indici che si
riferiscono a margini netti (comprensivi di tutti i costi), meno sensibile a differenze
nella classificazione dei costi: in questo caso, sarà il metodo migliore.
estrapolando il margine netto (net cost plus) di mercato dei produttori indipendenti
applicandolo ai costi operativi del produttore testato,
consente di approssimare in modo sufficientemente preciso il prezzo di
libera concorrenza nelle transazioni tra A e B:
•
•
•
Margine netto di mercato
Costi operativi di A
(se possibile per pezzo, ma normalmente su base aggregata)
Prezzo intercompany = 119 * 1,05
= 5%
= 119
= 125
49
Secondo esempio
transazione controllata tra il produttore Alfa e il distributore Beta (tested
party), i cui dati sono i seguenti:
50
Applicando l’indice alle vendite di Beta si ha:
‐ margine netto pari a 14,3
‐ costo del venduto che coincide con il prezzo di trasferimento e con le
vendite di Alfa, pari a 165,7 (per differenza).
Nell’esempio, denominatore dell’indice di reddittività = le vendite (return of
sales) indicato soprattutto quando la tested party è un impresa
distributrice.
In alternativa
si può utilizzare l’ammontare dei costi (costi pieni o spese operative) quando
rappresentano meglio il valore delle funzioni svolte e dei rischi assunti.
Infine
è previsto l’utilizzo del capitale investito operativo per le imprese
produttrici capital intensive, con l’accortezza di utilizzare i valori di mercato
delle attività e non i valori contabili.
51
Tra i punti di forza:
‐ meno sensibili alle differenze nelle caratteristiche dei prodotti scambiati
nelle transazioni comparate rispetto al metodo del CUP;
‐ risente in modo contenuto delle differenze funzionali tra le operazioni
comparate
(le differenze di funzioni si riflettono in un aumento dei ricavi da un lato e in
maggiori costi operativi dall’altro, mantenendo pressoché costante l’indice di
reddittività netta)
diversamente dal margine lordo utilizzato nel Cost plus e nel Resale Minus.
Tra i punti di debolezza:
‐ esistono una serie di altri fattori che influenzano i margini netti, mentre
non provocano effetti sui margini lordi.
I margini lordi sono condizionati da:
‐ ripartizione tra costi fissi e costi variabili dell’impresa;
‐ livello di assorbimento dei costi fissi, diverso grado di utilizzo della
capacità produttiva.
52
• Transactional profit split
method
• Parte dalla quantificazione del
profitto prodotto globalmente
dalle imprese associate per
mezzo di una transazione e
che dovrà essere ripartito tra
le stesse.
Individuato il profitto della
transazione, questo dovrà
essere suddiviso fra le
imprese associate secondo
criteri di suddivisione che
sarebbero stati adottati anche
da imprese indipendenti, in
transazioni similari
53
Il vantaggio della ripartizione dell’utile risiede soprattutto nella possibilità di
utilizzarlo qualora tutti gli atri metodi risultino non praticabili.
‐
‐
L’OCSE individua tale ipotesi nei casi in cui:
le funzioni svolte dalle imprese associate siano molto integrate;
entrambe le imprese apportino unique contributions nella transazione.
Punti di debolezza: ‐ non è usualmente applicato da imprese indipendenti; ‐ c’è una scarsa relazione con i dati di mercato; ‐ è più oneroso, comporta l’analisi di entrambe le imprese coinvolte nella
transazione e la misurazione dei costi e ricavi aggregati.
54
Per applicare il profit split è necessario:
individuare la quota di utile combinato emergente (generalmente
l’utile operativo) da ripartire. Per suddividere il profitto tra le parti, le
Guidelines OCSE individuano le seguenti metodologie:
a) Contribution analysis:
• se esistono comparabili esterni
i profitti vengono suddivisi sulla base della ripartizione
negoziata tra le imprese indipendenti;
se non esistono comparabili esterni
si devono classificare funzioni e rischi legati alle
transazioni controllate (avendo riguardo anche alle informazioni
desumibili dai contratti) e attribuire alle stesse una quota
percentuale dell’utile.
È molto complesso valutare le contributions di ogni parte, in particolare quando si tratta di unique contributions. 55
Esempio:
transazioni tra un impresa produttrice e una distributrice associate, con
ripartizione dell’utile complessivamente generato sulla base delle funzioni
individuate in tabella:
56
b) Residual analysis,
prevede due distinti step:
1.
Determinazione della remunerazione di ciascuna parte sulla base di un
metodo tradizionale o del TNMM;
2.
Ripartizione degli utili (o perdite) che residuano al fine di remunerare le
funzioni non suscettibili di facile valutazione (intangibles).
Si potrebbe ripartire l’utile residuo in funzione della quota di beni immateriali
posseduta dalle singole imprese associate rispetto al valore totale dei beni
immateriali posseduti da entrambe le imprese.
Egualmente potrebbero utilizzarsi le spese di marketing o le spese di ricerca e
sviluppo.
57
COSTRUZIONE DEL CAMPIONE AZIENDE COMPARABILI (BENCHMARKING ANALISYS) Esempio
ALFA S.p.A. società multinazionale italiana, che produce elettrodomestici.
Gli stessi beni vengono ceduti ad imprese estere del gruppo che, in qualità di commercianti
all’ingrosso/distributori, provvedono alla successiva commercializzazione senza che il
prodotto subisca trasformazioni e/o lavorazioni.
STEP1: raccolta delle informazioni economiche attraverso il database AMADEUS Bureau van
DijK, che contiene informazioni economico–finanziarie di milioni di aziende, in numerose
nazioni europee.
STEP2: applicazione dei “criteri filtro”. Esempio di criteri filtro generali:
• Individuazione dei Paesi in cui rilevare le società comparabili;
• Individuazione delle società indipendenti;
• Individuazione del codice di attività (USSIC:50–commercio di beni durevoli; USSIC51–
commercio di beni non durevoli);
• Individuazione dell’attività effettivamente svolta da ciascuna società (la chiave di
ricerca“Industry code”consente di selezionare, sulla base dei settori e delle attività, tutte le
aziende appartenenti a determinati settori economici (es. commercio all’ingrosso);
58
Applicazione dei “criteri filtro”. Esempio di criteri filtro specifici:
•
Valore del fatturato non inferiore ad una certa percentuale rispetto all’impresa
estera collegata (es. 10%) del fatturato complessivo della società distributrice
controllata;
•
Reddito operativo positivo;
•
Numero di addetti non inferiore al 10% rispetto alla società estera consociata;
•
Soggetti con un rapporto di immobilizzazioni superiori al 30% delle vendite;
•
Svolgimento di attività di distributore grossista (escludendo i commercianti al dettaglio);
•
Livello delle spese operative;
•
Natura dei beni ceduti.
59
STEP 3: elaborazione statistica degli indici di redditività.
•
•
•
Ottenuto il “campione quantitativo finale” dei soggetti individuati (terzi
indipendenti),
Procedere all’elaborazione statistica dei margini/indici di profitto
risultanti dai bilanci delle società selezionate quali comparables
rientranti nel campione quantitativo finale,
Calcolando i valori di media, mediana e intervallo interquartile dei
seguenti indici percentuali:
 ROI (utile operativo/attivo investito)
 ROS(utile operativo/vendite)
 MARGINE LORDO
60
ESEMPIO
Consideriamo
la
seguente
distribuzione:
3,
7,
12,
18,
20,
21,
23,
24,
26,
30.
Abbiamo un numero di termini n = 10, quindi pari.
Per calcolare la mediana (Q2):
la mediana è data dalla media dei termini che occupano i posti (n/2), e cioè (10/2)=5, e(n/2)+1, e cioè
(10/2)+1=6.
I termini che occupano il quinto e il sesto posto sono 20 e 21 , la cui media (20+21)/2 è pari a 20.5.
20.5 è quindi la mediana della distribuzione (Q2).
Per calcolare gli altri due quartili si procede così:
‐
Q1 è compreso tra i termini inferiori alla mediana (Q2), quindi tra 3, 7, 12, 18 e 20 e si ottiene calcolando
la mediana di questi termini.
N=5, quindi è dispari , per cui la mediana è data da (n+1)/2, e cioè (5+1)/2 = 3.
‐
Il termine che occupa il terzo posto, 12, è quindi il primo quartile (Q1).
‐
Q3 è invece compreso tra i termini superiori alla mediana (Q2), quindi 21, 23, 24, 26 e 30 e si ottiene
calcolando la mediana di questi.
‐
N=5, per cui la mediana occupa il terzo posto. 24 è quindi il terzo quartile (Q3).
61
Rilevazione statistica dei valori
Qualora l’impresa verificata presenti un indice di redditività/gross
margin del 6%, lo stesso rientra nell’intervallo interquartile dei
soggetti comparabilis selezionati e, pertanto, può essere giudicato
congruo.
1^ quartile 3^ quartile
5% 7% 8% Valore minimo mediana Valore massimo 2% 16% Intervallo interquartile 62
Ancora
63
64
•
•
•
Mantenendo come riferimento la distribuzione di cui sopra
(ordinata in maniera crescente)
l’intervallo compreso fra il 1°e il 3°quartile viene definito “intervallo
interquartile”
indica un intervallo nel quale sono racchiusi il 50% dei valori di una data
distribuzione e che, quindi, esclude il primo 25%, cioè i valori meno elevati, e
l’ultimo 25%, cioè i valori più elevati; tale intervallo comprende i valori ros tra 2% <
ros < 6,87%,
intervallo nel quale deve ricadere l’indice della società sottoposta a controllo, per
far sì che i prezzi di trasferimento possano essere ritenuti congrui.
La determinazione di un ros puntuale (target ros), invece che un intervallo, prezzo
di trasferimento, è calcolato con i seguenti passaggi:
1)
UTILE OPERATIVO TARGET della IMPRESA VERIFICATA (UOT)
ROS campione (target ROS) x VENDITE della IMPRESA VERIFICATA
2)
L’UTILE OPERATIVO EFFETTIVO (UOE) DI BILANCIO della SOCIETA’ VERIFICATA –
UOT
=
DELTA COSTO DEL VENDUTO (AGGIUSTAMENTO DI TRANSFER PRICING)
3)
=
65
Tabella riassuntiva:
dati della società verificata e dell’accertamento (adjustment) disposto, tenendo conto che sarà determinato un ROS target nella misura del 1°quartile delle imprese indipendenti campionate (2%).
________________________
66
Le novità del D.L. 78/2010 in tema di oneri documentali
L’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, “adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”,
ha introdotto
la predisposizione della documentazione a supporto della politica dei
prezzi di trasferimento adottata
Formalmente non si tratta di un obbligo ma di un sistema premiante
Il supporto documentale, se consegnato nel corso di attività di controllo o di
altra attività istruttoria da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente
al contribuente di accedere al regime di cui all’art.1,comma2‐ter, D.lgs 18
dicembre 1997, n. 471 evitando, in caso di rettifiche daTP, l’applicazione
delle sanzioni per dichiarazione infedele.
67
Le novità del D.L. 78/2010 in tema di oneri documentali
fa esplicito riferimento alle disposizione contenute nel
“Code of Conducton Transfer pricing documentation for associated
enterprises in the EU” adottato dal consiglio UE in data 27 giugno 2006 e
nelle “Transfer pricing guidelines formultinational Enterprises and Tax
administrations dell’OCSE” versione emanata il 22 luglio 2010.
La documentazione richiesta dal provvedimento è costituita:
• Dal Master file (raccoglie informazioni relative all’intero gruppo);
• Dal documento nazionale Country file (informazioni relative alla singola
società del gruppo multinazionale).
68
VANTAGGI DELLA PROCEDURA
Garantisce alle imprese multinazionali di fruire di un regime di esonero dalle
sanzioni derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento;
Permette all’amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di
un valido supporto documentale al fine di verificare la corrispondenza dei
prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate a
quelli adottati in regime di libera concorrenza.
Il legislatore nell’adeguarsi alle direttive OCSE in materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento vuole rispondere ad un'esigenza di certezza e di
trasparenza da parte dei contribuenti e, in particolare, delle imprese
estere che effettuano investimenti sul territorio italiano, rendendo
garantita alle imprese la conoscibilità di tutti gli elementi informativi
indispensabili per la realizzazione della propria politica di Transfer pricing,
in conformità alle norme di legge.
69
ONERE DELLA DOCUMENTAZIONE IN RELAZIONE AL SOGGETTO
70
contenuti
Masterfile
informazioni relative al gruppo nel suo complesso – rappresentazione del sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento valido per tutti gli Stati dove si trovano le consociate del gruppo.
Primi tre capitoli un quadro generale del gruppo multinazionale (descrizione del gruppo, struttura e strategia generale)
• Struttura del gruppo
organizzativa (organigramma) ed operativa (descrizione del ruolo che
ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito dell’attività del
gruppo.)
C.M.58/E/2010: è necessaria un’esposizione succinta del profilo funzionale e
operativo del soggetto in relazione all’operatività complessiva del gruppo e a
quella delle altre società o imprese del gruppo con cui l’entità oggetto della
descrizione si relaziona);
71
Capitoli 4 e 5 diagramma di flusso ‐ flussi di operazioni intercompany e una descrizione di
ciascuna operazione infragruppo;
•
Flussi delle operazioni:
quadro generale dei flussi delle operazioni infragruppo, un diagramma di flusso
indicante sia le modalità di fatturazione e di relativi importi, nonché le motivazioni
economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata in tal modo strutturata
(descrizione anche di eventuali operazioni realizzate con terzi indipendenti ed operazioni
straordinarie);
Capitolo 6 descrizione generale
 delle funzioni,
 dei rischi assunti e
 dei beni strumentali impiegati da ogni parte, con particolare attenzione ai
cambiamenti intervenuti rispetto al periodo d’imposta precedente;
72
Capitolo 7
beni immateriali;
Capitolo 8
politica dei prezzi di trasferimento adottata e delle motivazioni che
supportano l’aderenza all’arm’s length principle, inserendo anche
sintetiche informazioni circa le condizioni contrattuali pattuite.
in tale sezione è opportuno fare riferimento all’analisi di comparabilità ed
al metodo utilizzato: indicare la natura delle operazioni (caratteristiche dei
beni/servizi, l’analisi delle funzioni svolte, i termini contrattuali, le
condizioni economiche e le strategie d’impresa), descrivendo il metodo di
determinazione dei prezzi di trasferimento prescelto, i criteri di
applicazione e risultati ottenuti.
Capitolo 9
eventuali accordi preventivi con le Amministrazioni fiscali sui prezzi di
trasferimento (APA).
73
Documentazione Nazionale concerne la singola società residente ed integra il Masterfile con un livello di dettaglio maggiore. La struttura generale non differisce sostanzialmente dal Masterfile, salvo che per il riferimento esclusivo ad una singola impresa del gruppo. Il capitolo 5
descrizione delle operazioni infragruppo (cuore della documentazione);
per ciascuna tipologia di operazione si deve sviluppare:
•
•
L’analisi di comparabilità, predisposta sulla base dei cinque fattori indicati
dalle Guidelines OCSE al fine di individuare il grado di confrontabilità tra
l’operazione infragruppo e un operazione indipendente in condizioni similari;
La spiegazione del metodo scelto come “il più appropriato”
(illustrando le ragioni per le quali si ritiene conforme all’arm’s length),
l’esposizione dei criteri di applicazione del metodo e dei risultati che ne sono
derivati.
74
Analisi della documentazione prodotta al fine di verificare la conformità del tp
Elemento cruciale è l’analisi della comparabilità che, assume un ruolo
centrale nella Documentazione Nazionale così come già indicato nelle
Guideslines Ocse
75
Valutare il grado di comparabilità: caratteristiche dell’operazione
(v.di anche guidelines Ocse)
Caratteristiche intrinseche beni/servizi
1. Caratteristiche fisiche 2. Qualità
3. Disponibilità/reperibilità
4. Volume fornitura
5. Scopo del servizio
6. Tipologia della transazione,
7. Vantaggi dall’uso
8. Protezione/durata
Analisi funzionale
• Funzione effettivamente svolta dall’impresa nella produzione del beni o del servizi, risorse impiegate e rischi assunti
Condizioni contrattuali
• Prevalenza della sostanza sulla forma al fine di una corretta ripartizione dei rischi e dei benefici
76
Condizioni economiche
1. Regolamentazioni amministrative
2. Competitor – grado di concorrenza
3. Ubicazione geografica
Strategie commerciali
1. Decisioni per innovazione e sviluppo nuovo prodotto
2. Scelte sulla diversificazione produttiva
3. Decisioni di penetrazione mercato
4. Decisioni sui prezzi
Contesto economico
• Caratteristiche del mercato di destinazione del bene
77
Acquisizione dei dati relativi ai comparables
‐
Elementi comparabili interni (nella società o nel gruppo)
‐
Elementi comparabili esterni (banche dati)
Documenti utili per la determinazione del prezzo
•
Utilità oggetto della transazione
•
Oggettività della determinazione del corrispettivo
•
Correttezza dei metodi per la ripartizione dei ricavi
78
Transfer Pricing Guideslines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations
L’OCSE afferma che le transazioni sono effettivamente comparabili laddove
si verifichi la conformità ad almeno una delle seguenti condizioni:
1. nessuna delle differenze (se esistono) tra le transazioni comparate può
sostanzialmente incidere sulla condizione da esaminare dal punto di vista
della metodologia;
2.
l’effetto di tali differenze, se significativo, può essere eliminato con
opportuni “aggiustamenti”.
Il confronto è:
‐ interno quando l’operazione campione intercorre tra un’impresa del
gruppo e un impresa terza indipendente,
‐ esterno quando l’operazione campione avviene tra imprese indipendenti.
79
I CINQUE FATTORI DELLA COMPARABILITA’
Per le Guidelines OCSE (riprese in Italia dalla Circolare 58/E del 2010) l’analisi
comparativa è fase fondamentale nella predisposizione della
Documentazione Nazionale, ampliano così le indicazioni per
valutare il grado di comparabilità delle transazioni attraverso i
cinque fattori della comparabilità:
1.
Caratteristiche dei beni e dei servizi,
2.
Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati;
3.
Termini contrattuali;
4.
Condizioni economiche;
5.
Strategie d'impresa .
80
1) Caratteristiche di beni e servizi
Il valore di mercato di beni e servizi non può prescindere dalle loro
caratteristiche. L'OCSE individua alcune caratteristiche rilevanti:
• beni materiali:
caratteristiche fisiche, qualità e affidabilità, reperibilità sul mercato, volumi
di vendita;
• beni immateriali: forma giuridica della transazione (vendita o licenza), tipo
di bene, durata e vantaggi attesi dalla transazione, forme di protezione e
loro intensità;
• servizi: tipologia e estensione del servizio.
L’OCSE sottolinea come siano:
più rilevanti questi aspetti dove
si operi un paragone sui prezzi delle transazioni comparabili,
meno rilevanti quando
si confrontano i margini di utile.
81
2) Analisi funzionale
Per le Guidelines OCSE l’analisi funzionale ha importanza primaria nel
valutare il grado di comparabilità tra le transazioni delle imprese.
Il corrispettivo applicato nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi
considera le funzioni economiche svolte dalle parti, non solo in termini di
“numero”, ma considerando la frequenza, la natura e il valore delle
stesse.
Le funzioni hanno così un'influenza diretta nella determinazione del
prezzo e indiretta nel margine lordo e nell'utile, indici che rappresentano i
possibili oggetti della comparazione.
82
Complementare allo studio delle funzioni aziendali è la definizione degli
assets impiegati e dei rischi assunti dall'impresa controllata rispetto
all'impresa indipendente.
La remunerazione delle transazioni dovrebbe aumentare di fronte ai
maggiori rischi assunti (a titolo esemplificativo rischi di mercato, di magazzino,
legati alla garanzia del prodotto, rischi di perdite per gli investimenti e per l'utilizzo
di impianti e macchinari, rischi finanziari, rischi legati al credito ecc.)
Operativamente l'analista deve:
‐ raccogliere le informazioni sulle attività esercitate dalle imprese associate,
‐ stabilire l'effettiva ripartizione delle funzioni, in considerazione dello
studio e della scomposizione della value chain,
‐ procedere alla loro valorizzazione rispetto all'operazione considerata.
Il confronto tra le transazioni è tanto più affidabile quanto maggiore è la comparabilità delle funzioni, dei rischi e degli assets impiegati dall'impresa controllata e dall'impresa indipendente. 83
Trattasi di un’analisi complessa!
Eventuali differenze nelle funzioni tra la transazione controllata e quella
indipendente si possono, se possibile ed oggettivamente determinabile,
effettuare degli aggiustamenti per allineare le funzioni svolte dalle
imprese comparate.
Per gli intangibles l’aggiustamento diventa particolarmente critico, in quanto il contributo di queste risorse aziendali è dotato di un alto grado di unicità e singolarità che rende la valorizzazione soggettiva e difficilmente quantificabile.
84
85
3) Termini contrattuali
La contrattualistica, (terzo punto) in genere ripartisce tra le parti
responsabilità, rischi e vantaggi.
La comparazione deve pertanto prendere in considerazione le
previsioni contrattuali e, in assenza di pattuizioni esplicite, il
comportamento effettivo delle parti, analizzando le comunicazioni
e la corrispondenza informale.
L’Amministrazione finanziaria può rettificare la ripartizione dei rischi e
delle funzioni tra le imprese associate stabilite contrattualmente
laddove l’allocazione non appaia conforme a quella generalmente
seguita da imprese indipendenti o alla strategia commerciale
perseguita.
86
4) Condizioni economiche Il mercato (quarto punto) risulta rilevante in quanto i prezzi variano in
relazione all’ambiente economico di riferimento.
Occorre pertanto neutralizzare, se possibile, con appositi aggiustamenti le differenze importanti tra i mercati!
Le caratteristiche principali da considerate per la comparabilità dei
differenti mercati sono:
ubicazione geografica, ampiezza, concorrenza e le relative posizioni
competitive di acquirenti e venditori, disponibilità o il rischio di beni
succedanei, livelli di offerta e domanda, il potere di acquisto del
consumatore, ecc.
Per le Guidelines OCSE, nel caso in cui i Paesi dove opera il gruppo siano
ragionevolmente omogenei, si può condurre un’analisi multi‐country del
contesto economico.
87
5) Strategia d'impresa
Occorre inoltre esaminare le strategie commerciali determinanti ai fini
dell’analisi della comparabilità in quanto possono influenzare la politica
dei prezzi considerando aspetti quali lo sviluppo di un nuovo prodotto, il
grado di diversificazione o la riluttanza ad assumere rischi.
L'OCSE ritiene che non ci sia contrasto con il principio di libera concorrenza
se nel breve periodo si rilevino differenze nei prezzi applicati dall'impresa
controllata rispetto ad imprese indipendenti comparabili, qualora
giustificate da una strategia aziendale ragionevole che mira ad aumentare
i risultati nel medio‐lungo periodo (Ad esempio: strategia di penetrazione ‐ Le
strategie possono anche, a parità di prezzo, influenzare l’utile conseguito. Si pensi ad
un’azienda che per aumentare le quote di mercato sostenga forti costi di pubblicità e
marketing con l’aspettativa di favorire la maggior conoscibilità e diffusione del brand in
futuro, ma sopporti ora materialmente l’onere della campagna abbattendo l’utile
realizzabile).
88
Le politiche indicate sono accettabili qualora:
‐
si rilevi che una parte indipendente le persegue o avrebbe potuto
perseguirle in circostanze analoghe;
‐
l’Amministrazione finanziaria non ritenga che la strategia ha superato un
limite di tempo ragionevole .
89
Fasi dell’analisi comparativa Per procedere all’analisi di comparabilità occorre valutare dei cinque fattori.
Nella selezionare dei comparables è auspicabile:
‐ escludere i soggetti che si trovano in situazioni non ordinarie (società in fase
di start up o soggette a procedure fallimentari o in bancarotta).
‐ considerare la dimensione dell’impresa (fatturato, assets utilizzati e numero di
dipendenti, con riferimento ai dati di bilancio).
Secondo l’OCSE le fasi per il processo di selezione dei comparables sono:
1.
Identificazione degli anni oggetto di analisi;
2.
Analisi generale delle circostanze in cui opera il contribuente;
3.
Comprensione delle transazioni controllate attraverso l’esame dei cinque
fattori al fine di identificare la tested party e il metodo più appropriato di
determinazione del prezzo di trasferimento;
90
4.
Verifica della possibilità di utilizzare comparabili interni;
5.
Identificazione delle fonti di informazione relative a comparabili esterni
e verifica della loro affidabilità;
6.
Scelta del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento e
successiva selezione degli indicatori finanziari rilevanti per l’applicazione
del metodo;
7.
Selezione dei comparabili;
8.
Effettuazione di eventuali aggiustamenti per rendere le transazioni
comparabili;
9.
Interpretazione dei dati ottenuti e determinazione della remunerazione
at arm’s length;
91
Particolare attenzione andrà dedicata dai verificatori al Metodo adottato dal
contribuente che lo stesso ritiene, sulla base dell'analisi di comparabilità e
delle informazioni disponibili, essere quello più appropriato alle
circostanze del caso.
Dovranno essere valutate:
le ragioni della scelta del metodo applicato e la sua conformità al valore
normale (in presenza dell’applicazione di un metodo transazionale
reddituale al posto di un metodo transazionale tradizionale, anch’esso
affidabile il contribuente deve fornire adeguate motivazioni)
92
Operativamente gli step suggeriti dall’OCSE sono da considerare come una
good practice, un tentativo di guidare le imprese nell’applicazione corretta
e agevole del principio di libera concorrenza.
Ciò che è importante, affermano le Guidelines OCSE 2010, è che si arrivi a una
definizione di comparabili affidabili (most reliable comparables) che non
dipende solo dall’implementazione dei vari passaggi, peraltro non
necessaria e non sufficiente.
93
I principi in vigore del capitolo VI delle TPG OCSE che disciplinano i beni immateriali (intangibles)
• risalgono al 1979, • aggiornati nel 1995 • non sono stati rivisti nella sostanza nel 2010
Ad oggi abbiamo solo il Discussion Draft obiettivo:
individuare aree di analisi per l'applicazione della disciplina del transfer pricing alle transazioni riguardanti i beni immateriali
94
In particolare:
•
giungere ad una definizione di "intangibile" ai fini del transfer pricing
(ripartizione).
•
Individuare le parti che hanno contribuito allo sviluppo miglioramento, manutenzione o protezione degli intangibili.
•
Valutare le funzioni svolte, assets usati, rischi e costi assunti dalle parti, profitti da confrontarsi con i comparables.
•
Definire il metodo più appropriato di determinazione del prezzo arm’s length servendosi sia come strumento che come metodologia alternativa dei metodi finanziari, in particolar modo del DCF (Discounted Cash Flow).
Prestare adeguate cautele all’uso dei metodi finanziari verificando le assunzioni, predisporre adeguate analisi di sensitività per sostenere una possibile futura verifica da parte delle autorità fiscali.
95
1. Trade intangibles: come i brevetti,
comportano per la loro creazione rilevanti spese di
ricerca con i relativi rischi, che dovranno essere
recuperati attraverso la vendita dei prodotti o la
licenza per la concessione in uso a terzi.
2. Marketing intangibles: marchi, nomi commerciali
e segni distintivi d’impresa, utilizzati per
distinguere i prodotti o i servizi posti in vendita sul
mercato, e incidono sul loro prezzo in misura
maggiore perché reputati dai consumatori finali
di migliore qualità o meglio pubblicizzati.
96
Funzioni
1. protezione legale degli intangibles;
2. ricerca e sviluppo dell’intangible
3. vendita e marketing
determinazione dei soggetti a cui competono i conseguenti profitti (in base all’effettiva contribuzione economica delle parti, come nelle transazioni indipendenti considerando i termini contrattuali).
97
Una delle maggiori difficoltà per l’applicazione di questi metodi finanziari è che sono basati su incerte valutazioni e che le Autorità fiscali (AF) devono tenere conto che le proiezioni fatte dal contribuente si riferiscono e a 2 o 3 anni prima della verifica e che le informazioni disponibili erano allora limitate rispetto alla conoscenza a posteriori da parte delle AF.
98
La dottrina economico aziendalistica
I PT non devono incidere sulla corretta rappresentazione delle performance
delle diverse Unità (risultato reale)
I PT devono essere corretti per valutare l’economicità di un’attività
In caso contrario il Rischio di strategie sbagliate
I prezzi influiscono su:
 Fatturato
 Ebitda
 Ebit
Principali parametri per valutare anche il management
99
Studi su:
• Modello di business (organizzazione funzionale ed economica)
 Ciclo produttivo
• Studio di mercato  Identificare i comparebles
Basi:
‐ Transazioni con terzi indipendenti
‐ Transazioni tra terzi indipendenti
o Esame del profilo delle operazioni
o Bilanci
o Indicatori economici e finanziari
100