L`analisi di comparabilità - Scuola di Formazione Ipsoa
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L`analisi di comparabilità - Scuola di Formazione Ipsoa
L’analisi di comparabilità di Emanuela Fusa 1 Determinazione del prezzo di vendita, processo decisionale che coinvolge diversi aspetti della gestione aziendale: ‐ dalla strategia e dal posizionamento competitivo alla natura del prodotto/servizio offerto, ‐ dalle caratteristiche della clientela, alle politiche dei concorrenti diretti e indiretti. Prezzo di trasferimento: quando l’acquirente e il venditore sono società facenti parte dello stesso gruppo. “variabile strategica a disposizione della capogruppo nell’ambito del processo di definizione del disegno strategico strutturale del gruppo” . Transfer pricing: “una vera e propria tecnica di ottimizzazione dell’iniziativa imprenditoriale”. 2 Finalità delle politiche dei prezzi di trasferimento: due macro motivazioni di natura gestionale e fiscale: 1. miglioramento dell’efficienza e della posizione economica delle società del gruppo; 2. distribuzione dei redditi tra le consociate, al fine di sfruttare i regimi fiscali favorevoli di alcuni paesi. 3 Segue PAESE A DIFFERENTI REGIMI FISCALI PAESE B Impresa A1 Impresa A2 Impresa A TRANSFER PRICE TRASFERIMENTO DI UTILI VERSO IL PAESE CON IL REGIME FISCALE PIU’ FAVOREVOLE 4 Operazioni commerciali ESEMPI: 1. Cessioni di beni; 2. Prestazioni di servizi; 3. Utilizzo diritti immateriali (es. royalties); 4. Concessioni di finanziamenti (interessi) 5. “cost sharing agreement” (accordi di ripartizione dei costi tra le varie società del gruppo) 5 Le autorità fiscali prestano particolare attenzione alla determinazione dei prezzi di trasferimento dei fattori della produzione (beni, servizi, forza lavoro e capitali finanziari) tra aziende dello stesso gruppo. Prezzo = punto di partenza per l'individuazione della base imponibile. Dall'eventuale "manipolazione" dei prezzi: • allocazione del reddito tra le società controllate o collegate a discrezione della "capogruppo" • ottimizzazione del carico tributario. 6 ‐ ‐ ‐ Circolare 15 dicembre 2010, n.58/E (obblighi documentali) Circolare 18 maggio 2011, n.21/E (obblighi documentali) Circolare 21 giugno 2011, n.28/E (obblighi documentali) 7 Con il passare del tempo, le strategie volte a contrastare gli effetti dannosi di un'eventuale manipolazione:: ‐ sono divenute più complesse ‐ hanno assunto una dimensione internazionale. Per l'ordinamento interno italiano e i trattati contro la doppia imposizione (stipulati dall'Italia): i prezzi devono essere applicati in base al valore normale ("at arms' length") dei beni e dei servizi oggetto di trasferimento. In particolare, l'articolo 110, comma 7 del Tuir: componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con società non residenti nel territorio dello Stato sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi ricevuti. 8 Articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali“ procedure amichevoli“ previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.” 9 SOGGETTI INTERESSATI SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI STABILI ORGANIZZAZIONI DI SOCIETA’ ESTERE (Circ. Min. Finanze n. )/2267 – 2.09.80) 10 Il paragrafo 1 dell’art. 9 del modello OCSE prevede che, “Allorché: a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o b) Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente e nell’uno o nell’altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stato realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. Quindi il commentario dell’OCSE ha la funzione di consentire alle autorità fiscali di uno dei due Stati contraenti di “rettificare” le condizioni economiche relative agli scambi tra l’impresa residente e quella dell’altro Stato, qualora le stesse non riflettano il corretto reddito imponibile, in base a“normali”condizioni di mercato (principio di libera concorrenza). 11 Le guidelines OCSE principale strumento giuridico di riferimento per l’individuazione del corretto prezzo di trasferimento nelle transazioni economiche infragruppo. Il rapporto principale OCSE sui prezzi di trasferimento è stato pubblicato per la prima volta nel 1979. esponeva i criteri direttivi relativi alla determinazione del valore normale nelle transazioni poste in essere tra imprese appartenenti nello stesso gruppo. Nel luglio 1995 è stata pubblicata la prima parte del documento OCSE “Transfer Pricing guidelines national enterprise sand tax administration”, composto da cinque capitoli: 12 CAPITOLO I : principio di libera concorrenza; CAPITOLO II: metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento; CAPITOLO III : analisi di comparabilità; CAPITOLO IV: procedure amichevoli per risolvere problemi di doppia imposizione (Mutual Agreement Procedure –Advance Pricing Arrangements); CAPITOLO V: documentazione; 13 Nel 1996 sono stati inseriti i seguenti ulteriori capitoli: CAPITOLO VI: problematiche connesse alla valutazione di operazioni su beni immateriali; CAPITOLO VII: servizi infragruppo; CAPITOLOVIII: procedura dei Cost Sharing Agreements (accordi di ripartizione dei costi); Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle Transfer Pricing Guidelines 14 Le principali novità: • La gerarchia nell’applicazione dei metodi previsti per la determinazione del Transfer pricing; • l’analisi di comparabilità, con la previsione di ulteriori line e guida per la sua effettuazione; • Le linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali; • Le indicazioni per analizzare l’impatto sul TP del crescente fenomeno delle riorganizzazioni aziendali; 15 Il principio di libera concorrenza e l’analisi di comparabilità Le transazioni economiche e commerciali tra imprese del medesimo gruppo, devono avvenire con modalità uguali a quelle che si realizzerebbero fra soggetti indipendenti e, quindi, al prezzo di libera concorrenza (valore normale). Analisi di comparabilità: CONFRONTO DELLE CARATTERISTICHE TRA: • • TRANSAZIONE INFRAGRUPPO TRANSAZIONE TRA SOGGETTI INDIPENDENTI 16 Scelta dei comparables La scelta deve considerare alcuni fattori : 1. L’individuazione delle caratteristiche dei beni ceduti o dei servizi prestati; 2. L’esame delle funzioni e rischi svolte dalle imprese oggetto di analisi (analisi funzionale); 3. I termini e le condizioni contrattuali; 4. Le circostanze economiche; 5. Le strategie commerciali applicate alla transazione; 6. L’impatto delle perdite e politiche governative dei singoli paesi. 17 Determinazione del valore normale ‐ Metodi previsti dalla normativa e prassi internazionali (Linee guida OCSE): Metodi “Transazionali tradizionali”/Alternativi 1. Metodo del “Confronto di prezzo” 2. Metodo del “Prezzo di Rivendita” 3. Metodo del “Costo Maggiorato” 4. Metodo del “Margine Netto della Transazione” • Metodo della “Ripartizione degli Utili” 18 CONFRONTO DEL PREZZO (CUP ‐ Comparable Uncontrolled Price) Criterio principe, metodo che più fedelmente rappresenta il principio di libera concorrenza (arm’s lenght). si basa su comparazione tra: 1. Prezzo praticato nelle operazioni infragruppo e Prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe operazioni intercorse tra una società del gruppo ed un soggetto terzo in un determinato mercato (confronto di prezzo interno); 2. Prezzo praticato nelle operazioni infragruppo e Prezzo che sarebbe stato praticato per analoghe operazioni intercorse tra soggetti terzi, tra loro indipendenti, in un determinato mercato (confronto di prezzo esterno). 19 ANALISI DI COMPARABILITA’: Molto importante • I PRODOTTI DEVONO AVERE SIMILI/UGUALI CARATTERISTICHE; • ANALOGHE CONDIZIONI ECONOMICHE; CONTRATTUALI E CONDIZIONI EFFETTUARE EVENTUALI AGGIUSTAMENTI (es. differenti costi per dilazione di pagamento, o costi per differenti termini di consegna, differenti volumi di vendita); ANALISI DELLE FUNZIONI E DEI RISCHI: Minore importanza 20 ESEMPIO CONFRONTO DEL PREZZO INTERNO Prezzo 100 B società tedesca dipendente A spa Prezzo 120 C società tedesca indipendente 21 ESEMPIO CONFRONTO DEL PREZZO ESTERNO A spa Prezzo 100 B società tedesca dipendente Transazione infragruppo Prezzo 120 D spa Transazione tra sogg. Ind. C società tedesca indipendente 22 Per giudicare se una transazione sul libero mercato sia comparabile Occorrere fare riferimento a: tipo di bene o servizio scambiato, ulteriore serie di elementi, quali, ad es.: 1. mercato rilevante (in linea di massima quello del destinatario dei beni o dei servizi); 2. qualità del prodotto (sia oggettiva, sia quella “percepita”); 3. volumi / valori delle transazioni da confrontare ed i tempi in cui sono avvenute; 4. condizioni contrattuali: trasporto, garanzia, sconti, valuta di regolamento, termini di pagamento, ecc.; 5. confezionamento / imballaggio; 23 6. livello di commercializzazione; 7. pubblicità; 8. eventuale concessione di diritti su beni immateriali; 9. applicazione di condizioni “promozionali”. Se: elementi di differenziazione sono quantificabili in modo sufficientemente attendibile: possibili aggiustamenti necessari per rendere effettivamente comparabile la transazione. elementi di differenziazione non sono quantificabili in modo sufficientemente attendibile: non è corretto utilizzare il CUP (optare per un metodo alternativo). 24 Per l’applicazione del metodo: individuare il mercato rilevante, nel quale devono essere ricercate le transazioni campione. La scelta del mercato è molto importante in quanto possono esserci forti differenze di prezzo per il medesimo prodotto in mercati non omogenei, influenzate in particolare dai fattori competitivi. (esempio) se l’azienda Alfa commercializza il prodotto X in due mercati, A e B, laddove A presenta un numero di competitors molto più alto rispetto a B, si può avere che il prezzo che si forma nel mercato B è superiore rispetto a quello del mercato A. Per stabilire il corrispettivo attraverso il metodo del confronto del prezzo occorre : 1. nessuna delle differenze tra l’operazione controllata e l’operazione indipendente è rilevante per determinare il valore dello scambio; 2. si possano apportare delle correzioni sufficientemente accurate per rendere le transazioni comparabili. 25 Differenze rilevabili: Qualità del prodotto; Rilevanza economica delle transazioni (volumi di vendita); Altri requisiti di commerciabilità del prodotto (ad esempio trasposto, imballaggio, pubblicità, tecnica di commercializzazione, garanzia, vendite promozionali, sconti); Beni immateriali ceduti unitamente al prodotto. Laddove si rilevino delle differenze nei fattori di comparabilità, che possono essere ragionevolmente quantificate, si deve procedere con gli aggiustamenti del prezzo della transazione indipendente al fine di renderla comparabile. 26 Esempio: vendita del prodotto X da parte della società Beta (comparable) al prezzo di 100 che differisce dalla transazione operata da Alfa (tested party) per questi aspetti: • costi di trasporto a carico del compratore per Beta, mentre Alfa li sostiene a proprio carico, quantificabili in misura pari a 5; • costi dei diritti doganali, quantificabili in misura pari a 15, a carico del compratore per Beta e a carico del produttore per Alfa; • condizioni di pagamento applicate da Beta molto più lunghe di quelle di Alfa ed è possibile individuare una componente di interessi attivi nel prezzo pari a 1. 27 Il prezzo sarà così aggiustato sulla base di questi dati: 28 PREZZO DI RIVENDITA (resale price method) • Alternativa al confronto del prezzo quando l’acquirente/rivenditore provvede alla sola commercializzazione assumendo solo i rischi di mercato e di solvibilità del credito. • Si fonda sul principio in base al quale il prezzo di libera concorrenza è uguale al prezzo con cui un bene acquistato da un’impresa del gruppo viene rivenduto ad un soggetto terzo indipendente, al netto di un margine di utile lordo (profitto equo c.d. gross margin) Il prezzo della rivendita del bene effettuata dall’impresa consociata viene ridotto del margine equo che consenta alla stessa di coprire i costi di vendita e le altre spese amministrative, anche tenuto conto dei rischi assunti e dei beni strumentali impiegati nell’impresa. 29 C.M.32/80 ‐ nel valutare la similarità delle transazioni dovranno tenersi presenti i seguenti fattori: • Tipo di prodotto oggetto della vendita; • Funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di rivendita; • Effetto di funzioni particolari sul prezzo di rivendita (quale la incorporazione di diritti immateriali); • Mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali dell'impresa. 30 • Anche per il metodo del Prezzo di Rivendita è preferibile ricorrere a confronti “interni”. • Si confrontano i “margini di utile lordo” realizzati dal soggetto “rivenditore” (non i prezzi della transazione da verificare con quella di riferimento). CM n.32/9/2267: il margine di utile “corrisponde ad un margine espresso percentualmente in relazione al prezzo di rivendita ed inclusivo delle spese e di un utile netto ricavato dal rivenditore”. 31 ESEMPIO Società Inglese (Alfa) vende beni alla figlia residente in Italia (A1) ad un prezzo di 95. Il bene viene rivenduto da A1 ad un terzo indipendente ad un prezzo di 100, con margine lordo di 5. ANALISI DELLA TRANSAZIONE: 1.Obiettivo: rilevazione del margine lordo che sarebbe stato realizzato da terze parti indipendenti in una transazione similare, individuando soggetti che abbiano funzioni e rischi similari rispetto ad A1; 2.Dopo l’analisi di comparabilità, è stato selezionato un terzo distributore indipendente (A2), che presenta un profilo funzionale compatibile con A1 (funzioni, rischi e prodotti similari). 32 DATI ECONOMICI DI A 1: • RICAVI 100 • COSTO DEL VENDUTO 95 • MARGINE LORDO 5 Rispetto alle vendite, in termini %, A1 realizza un margine lordo del 5% (5/100) DATI ECONOMICI DI A2: • RICAVI • COSTO DEL VENDUTO • MARGINE LORDO 300 270 30 Rispetto alle vendite, in termini %, A2 realizza un margine lordo del 10% (30/300) Il margine di A1 (5%) è inferiore a quello di mercato (10%). La società guadagna poco perché acquista ad un prezzo elevato dalla casa madre inglese? In caso di verifica fiscale il costo di acquisto di A1 (95) potrebbe essere rettificato (90) per consentire ad A1 di realizzare un margine lordo del 10%, in linea con A2. 33 Il margine lordo remunera le funzioni svolte dal distributore (tested party)., quindi: Analisi funzionale: Rilevante nell’individuazione delle funzioni particolari svolte dal distributore e della verifica del mercato geografico dove vengono svolte; Considerazione del tipo di prodotto e sue caratteristiche: Influenza minore 34 Esempio 2 L’impresa Alfa produttrice vende all’impresa associata Beta distributrice che si occupa della sola commercializzazione dei prodotti tramite una rete di agenti. Dati riportati in tabella, dove la variabile X rappresenta il prezzo di trasferimento da individuare: distributore comparabile D1 che si occupa della sola commercializzazione dei prodotti., individuato dall’analista; dati di D1 : 35 Quindi Attraverso l’analisi funzionale può emergere che le attività svolte dal rivenditore possono limitarsi al processo di commercializzazione dei beni come nell’esempio, oppure possono comprendere anche ruoli di responsabilità a cui sono associati dei rischi (il distributore contribuisce alla creazione del bene immateriale associato al prodotto ‐ pubblicità o atre attività di marketing ‐ o sostiene personalmente i rischi della proprietà del prodotto ‐ rischio di invenduto e di deperimento/obsolescenza delle scorte). 36 Se: le funzioni svolte dal distributore associato vanno oltre l’attività di rivendita, la comparazione con un impresa indipendente che non esercita queste funzioni può portare a sottostimare il margine, in questi casi il metodo può risultare non adeguato; in altri casi le differenze funzionali che incidono sui margini lordi possono essere corrette con opportuni aggiustamenti. Spesso è difficile individuare le funzioni realmente svolte quindi la prassi ha sviluppato un’assunzione semplificatrice: a costi operativi più alti corrispondono a maggiori funzioni svolte. Se: il distributore comparato ha maggiori costi operativi, svolge più funzioni, verranno effettuate variazioni in diminuzione del margine lordo per renderlo comparabile con quello realizzato dal distributore associato; i costi operativi sono minori dovrà essere aggiunto un margine per il distributore associato che possa remunerare le attività ulteriori da esso svolte (la rettifica non dovrebbe essere operata nel caso in cui la differenza dei costi operativi sia dovuta a inefficienze). 37 Aggiustamenti, tipologie: • Arithmetical adjustment: aumenta o diminuisce il margine in misura pari alla differenza della struttura dei costi; • Multiplicative adjustment: aumenta o diminuisce il margine in misura pari alla differenza della struttura dei costi sulla base di un indice di aggiustamento. Dall’esempio proposto, se il distributore indipendente selezionato (D2) presenta i seguenti risultati rispetto al distributore associato: 38 Applicando le due metodologie: Arithmetical adjustment: La differenza (C‐B) = ‐5% viene sottratta ad A per ottenere il margine lordo di Beta, ovvero 12,5% = 25. Il costo del venduto (Beta) = prezzo di trasferimento = 175 Multiplicative adjustment: L’indice di aggiustamento (C/B) = 50% viene moltiplicato ad A per ottenere il margine lordo di Beta, ovvero 8,75% = 17,5. Il costo del venduto (Beta) = prezzo di trasferimento = 182,5 Essendo particolarmente influenzabile dalle variazioni funzionali, l’applicazione del metodo è consigliata quando: le funzioni svolte dai distributori comparati sono le medesime, ovvero i distributori confrontati non apportano valore aggiunto in maniera significativa. 39 COSTO MAGGIORATO (cost plus method) Prezzo di libera concorrenza: ricostruito partendo dai costi sostenuti dal fornitore consociato che cede beni o servizi nell’ambito di un’operazione infragruppo. aggiunta una percentuale di ricarico (markup) al fine di ottenere un margine di utile adeguato a remunerare la specifica attività svolta, considerando le funzioni degli operatori e le condizioni di mercato. margine è da confrontarsi con la percentuale applicata in transazioni similari tra la società del gruppo ed operatori esterni o tra terzi indipendenti. 40 C.M.32/80 par.3a): Il margine di utile lordo, moltiplicando il costo di produzione per una percentuale, Può essere ricavato: Comparando • margine di utile della transazione in verifica con • margine di utile ricavato dalla stessa impresa con i terzi di prodotti simili sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni oggetto di valutazione (confronto interno); In assenza di vendite a terzi: • margine di utile = margine da terzi indipendenti impegnati in vendite simili con uguali funzioni (confronto esterno); In assenza di vendite simili tra terzi indipendenti: • possibile ricorso ad una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi. In relazione al requisito della similarità che deve sussistere nella transazione campione ai fini della determinazione dell'utile lordo, valgono gli stessi fattori indicati per il metodo del prezzo di rivendita (tipo di prodotto; funzioni esercitate dal produttore; effetto del prezzo di funzioni particolari; mercato geografico di riferimento). 41 Esempio A = produttore estero di parti di macchine utensili solo per la sua controllante italiana B. B = rifornisce anche da produttori esteri indipendenti (stessi prodotti, paragonabili, per funzioni e rischi, al produttore da testare) è in possesso di informazioni contabili relative ai produttori indipendenti per distinguere il costo del venduto dalle spese operative. Le differenze in termini di condizioni di pagamento tra transazioni di libero mercato e di gruppo sono trascurabili. Ne consegue che: 42 l’applicazione del metodo del costo maggiorato, ‐ estrapolando il margine lordo (mark up) di mercato dei produttori indipendenti ‐ applicandolo al costo del venduto del produttore affiliato, consente di approssimare in modo sufficientemente preciso il nelle transazioni tra A e B:prezzo di libera concorrenza • • • Margine di mercato Costo del venduto di A (per un certo “pezzo”) Prezzo intercompany = 100 * 1,25 = 25% = 100 = 125 43 COSTO MAGGIORATO (AGGIUSTAMENTI ) Nell’ambito dell’analisi di comparabilità, il costo di produzione può essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni in parte diverse o aggiuntive. Per considerare comparabili le due transazioni occorre identificare ed isolare, per ciascuna società, eventuali costi che interessano solo una delle due società, quali ad esempio le spese commerciali. Esempio C.M.32/80: COSTI Transazione Transazione in verifica campione Costo industriale di produzione SI' SI' Ricerca sviluppo SI' SI' Spese commerciali NO SI' Spese amministrative SI' SI' Oneri finanziari SI' SI' 44 La prassi sottolinea: l’importanza dello studio delle funzioni esercitate dal produttore, con peculiare attenzione alle funzioni particolari, e dell’individuazione del mercato rilevante. • • Aggiustamenti adeguati quando: l’analisi dei comparables evidenzia differenze in termini di funzioni svolte che incidono significativamente sui margini lordi; Alcuna correzione quando: differenze da efficienze o inefficienze incidono sui margini lordi; . Il cost plus si addice a transazioni che hanno ad oggetto la vendita di prodotti semilavorati o la prestazione di servizi. Temi centrali del metodo: • tipologia di costo preso come riferimento • funzioni svolte dal produttore associato rispetto ai comparables. 45 IPOTESI A – AGGIUSTAMENTO CON MARK UP MEDIO Impresa Alfa, produce e vende semilavorati all’impresa Beta che provvede alla finitura del prodotto. Alfa vuole determinare il prezzo di trasferimento con il metodo del cost plus e ha individuato un impresa comparabile P1 che, diversamente da Alfa, non sostiene spese di ricerca e sviluppo. I dati di P1 in tabella permettono di individuare la percentuale di mark up medio da applicare al totale dei costi sostenuti da Alfa in modo da ottenere un valore per il prezzo di trasferimento: 46 METODI REDDITUALI obiettivo dei metodi reddituali: quantificare il valore della transazione come risultato di un processo di ripartizione del “valore” creato dall’azienda, che è rappresentato dall’utile, obiettivo dei metodi tradizionali: individuare il valore normale della transazione partendo dalla definizione del prezzo. La gerarchia riguardo l’utilizzazione dei metodi tradizionali in via preferenziale assoluta rispetto ai metodi reddituali è stata sfumata con le novità introdotte dall’OCSE nel 2010. I metodi reddituali da un lato richiedono: ‐ un grado di comparabilità funzionale meno elevato dei metodi tradizionali, ‐ informazioni più facilmente reperibili anche solo analizzando i bilanci pubblici delle società comparabili. 47 I metodi alternativi secondo l’OCSE • Transactional net margin method L’analisi comparativa: è la base di partenza per l’identificazione del profitto netto corretto, implementata attraverso confronto interno o, in via sussidiaria, confronto esterno. Comparazione tra: ‐ profitto «netto» globale dell’impresa oggetto di verifica, determinato con un appropriato indicatore (margine operativo, ROA, margine «netto» sui costi totali, ecc.) ‐ profitto netto realizzato da altre imprese“ operanti nello stesso settore economico. L’aggettivo “globale” non deve essere inteso nel senso che nella nozione di profitto da confrontare deve essere incluso l’intero reddito dell’impresa sotto esame, bensì la comparazione “dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente gli utili realizzati attraverso la vendita dei beni [o la prestazione dei servizi] oggetto di verifica”: si potranno aggregare transazioni simili, costituenti l’esercizio di un certo “ramo” d’azienda, ma non transazioni relative a rami d’azienda funzionalmente diversi o appartenenti a diversi settori economici. 48 Esempio Ipotesi precedente lucido 53 ma B non ha informazioni sufficientemente dettagliate sul costo del venduto dei produttori indipendenti. il metodo del margine netto della transazione si basa sul confronto di indici che si riferiscono a margini netti (comprensivi di tutti i costi), meno sensibile a differenze nella classificazione dei costi: in questo caso, sarà il metodo migliore. estrapolando il margine netto (net cost plus) di mercato dei produttori indipendenti applicandolo ai costi operativi del produttore testato, consente di approssimare in modo sufficientemente preciso il prezzo di libera concorrenza nelle transazioni tra A e B: • • • Margine netto di mercato Costi operativi di A (se possibile per pezzo, ma normalmente su base aggregata) Prezzo intercompany = 119 * 1,05 = 5% = 119 = 125 49 Secondo esempio transazione controllata tra il produttore Alfa e il distributore Beta (tested party), i cui dati sono i seguenti: 50 Applicando l’indice alle vendite di Beta si ha: ‐ margine netto pari a 14,3 ‐ costo del venduto che coincide con il prezzo di trasferimento e con le vendite di Alfa, pari a 165,7 (per differenza). Nell’esempio, denominatore dell’indice di reddittività = le vendite (return of sales) indicato soprattutto quando la tested party è un impresa distributrice. In alternativa si può utilizzare l’ammontare dei costi (costi pieni o spese operative) quando rappresentano meglio il valore delle funzioni svolte e dei rischi assunti. Infine è previsto l’utilizzo del capitale investito operativo per le imprese produttrici capital intensive, con l’accortezza di utilizzare i valori di mercato delle attività e non i valori contabili. 51 Tra i punti di forza: ‐ meno sensibili alle differenze nelle caratteristiche dei prodotti scambiati nelle transazioni comparate rispetto al metodo del CUP; ‐ risente in modo contenuto delle differenze funzionali tra le operazioni comparate (le differenze di funzioni si riflettono in un aumento dei ricavi da un lato e in maggiori costi operativi dall’altro, mantenendo pressoché costante l’indice di reddittività netta) diversamente dal margine lordo utilizzato nel Cost plus e nel Resale Minus. Tra i punti di debolezza: ‐ esistono una serie di altri fattori che influenzano i margini netti, mentre non provocano effetti sui margini lordi. I margini lordi sono condizionati da: ‐ ripartizione tra costi fissi e costi variabili dell’impresa; ‐ livello di assorbimento dei costi fissi, diverso grado di utilizzo della capacità produttiva. 52 • Transactional profit split method • Parte dalla quantificazione del profitto prodotto globalmente dalle imprese associate per mezzo di una transazione e che dovrà essere ripartito tra le stesse. Individuato il profitto della transazione, questo dovrà essere suddiviso fra le imprese associate secondo criteri di suddivisione che sarebbero stati adottati anche da imprese indipendenti, in transazioni similari 53 Il vantaggio della ripartizione dell’utile risiede soprattutto nella possibilità di utilizzarlo qualora tutti gli atri metodi risultino non praticabili. ‐ ‐ L’OCSE individua tale ipotesi nei casi in cui: le funzioni svolte dalle imprese associate siano molto integrate; entrambe le imprese apportino unique contributions nella transazione. Punti di debolezza: ‐ non è usualmente applicato da imprese indipendenti; ‐ c’è una scarsa relazione con i dati di mercato; ‐ è più oneroso, comporta l’analisi di entrambe le imprese coinvolte nella transazione e la misurazione dei costi e ricavi aggregati. 54 Per applicare il profit split è necessario: individuare la quota di utile combinato emergente (generalmente l’utile operativo) da ripartire. Per suddividere il profitto tra le parti, le Guidelines OCSE individuano le seguenti metodologie: a) Contribution analysis: • se esistono comparabili esterni i profitti vengono suddivisi sulla base della ripartizione negoziata tra le imprese indipendenti; se non esistono comparabili esterni si devono classificare funzioni e rischi legati alle transazioni controllate (avendo riguardo anche alle informazioni desumibili dai contratti) e attribuire alle stesse una quota percentuale dell’utile. È molto complesso valutare le contributions di ogni parte, in particolare quando si tratta di unique contributions. 55 Esempio: transazioni tra un impresa produttrice e una distributrice associate, con ripartizione dell’utile complessivamente generato sulla base delle funzioni individuate in tabella: 56 b) Residual analysis, prevede due distinti step: 1. Determinazione della remunerazione di ciascuna parte sulla base di un metodo tradizionale o del TNMM; 2. Ripartizione degli utili (o perdite) che residuano al fine di remunerare le funzioni non suscettibili di facile valutazione (intangibles). Si potrebbe ripartire l’utile residuo in funzione della quota di beni immateriali posseduta dalle singole imprese associate rispetto al valore totale dei beni immateriali posseduti da entrambe le imprese. Egualmente potrebbero utilizzarsi le spese di marketing o le spese di ricerca e sviluppo. 57 COSTRUZIONE DEL CAMPIONE AZIENDE COMPARABILI (BENCHMARKING ANALISYS) Esempio ALFA S.p.A. società multinazionale italiana, che produce elettrodomestici. Gli stessi beni vengono ceduti ad imprese estere del gruppo che, in qualità di commercianti all’ingrosso/distributori, provvedono alla successiva commercializzazione senza che il prodotto subisca trasformazioni e/o lavorazioni. STEP1: raccolta delle informazioni economiche attraverso il database AMADEUS Bureau van DijK, che contiene informazioni economico–finanziarie di milioni di aziende, in numerose nazioni europee. STEP2: applicazione dei “criteri filtro”. Esempio di criteri filtro generali: • Individuazione dei Paesi in cui rilevare le società comparabili; • Individuazione delle società indipendenti; • Individuazione del codice di attività (USSIC:50–commercio di beni durevoli; USSIC51– commercio di beni non durevoli); • Individuazione dell’attività effettivamente svolta da ciascuna società (la chiave di ricerca“Industry code”consente di selezionare, sulla base dei settori e delle attività, tutte le aziende appartenenti a determinati settori economici (es. commercio all’ingrosso); 58 Applicazione dei “criteri filtro”. Esempio di criteri filtro specifici: • Valore del fatturato non inferiore ad una certa percentuale rispetto all’impresa estera collegata (es. 10%) del fatturato complessivo della società distributrice controllata; • Reddito operativo positivo; • Numero di addetti non inferiore al 10% rispetto alla società estera consociata; • Soggetti con un rapporto di immobilizzazioni superiori al 30% delle vendite; • Svolgimento di attività di distributore grossista (escludendo i commercianti al dettaglio); • Livello delle spese operative; • Natura dei beni ceduti. 59 STEP 3: elaborazione statistica degli indici di redditività. • • • Ottenuto il “campione quantitativo finale” dei soggetti individuati (terzi indipendenti), Procedere all’elaborazione statistica dei margini/indici di profitto risultanti dai bilanci delle società selezionate quali comparables rientranti nel campione quantitativo finale, Calcolando i valori di media, mediana e intervallo interquartile dei seguenti indici percentuali: ROI (utile operativo/attivo investito) ROS(utile operativo/vendite) MARGINE LORDO 60 ESEMPIO Consideriamo la seguente distribuzione: 3, 7, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 30. Abbiamo un numero di termini n = 10, quindi pari. Per calcolare la mediana (Q2): la mediana è data dalla media dei termini che occupano i posti (n/2), e cioè (10/2)=5, e(n/2)+1, e cioè (10/2)+1=6. I termini che occupano il quinto e il sesto posto sono 20 e 21 , la cui media (20+21)/2 è pari a 20.5. 20.5 è quindi la mediana della distribuzione (Q2). Per calcolare gli altri due quartili si procede così: ‐ Q1 è compreso tra i termini inferiori alla mediana (Q2), quindi tra 3, 7, 12, 18 e 20 e si ottiene calcolando la mediana di questi termini. N=5, quindi è dispari , per cui la mediana è data da (n+1)/2, e cioè (5+1)/2 = 3. ‐ Il termine che occupa il terzo posto, 12, è quindi il primo quartile (Q1). ‐ Q3 è invece compreso tra i termini superiori alla mediana (Q2), quindi 21, 23, 24, 26 e 30 e si ottiene calcolando la mediana di questi. ‐ N=5, per cui la mediana occupa il terzo posto. 24 è quindi il terzo quartile (Q3). 61 Rilevazione statistica dei valori Qualora l’impresa verificata presenti un indice di redditività/gross margin del 6%, lo stesso rientra nell’intervallo interquartile dei soggetti comparabilis selezionati e, pertanto, può essere giudicato congruo. 1^ quartile 3^ quartile 5% 7% 8% Valore minimo mediana Valore massimo 2% 16% Intervallo interquartile 62 Ancora 63 64 • • • Mantenendo come riferimento la distribuzione di cui sopra (ordinata in maniera crescente) l’intervallo compreso fra il 1°e il 3°quartile viene definito “intervallo interquartile” indica un intervallo nel quale sono racchiusi il 50% dei valori di una data distribuzione e che, quindi, esclude il primo 25%, cioè i valori meno elevati, e l’ultimo 25%, cioè i valori più elevati; tale intervallo comprende i valori ros tra 2% < ros < 6,87%, intervallo nel quale deve ricadere l’indice della società sottoposta a controllo, per far sì che i prezzi di trasferimento possano essere ritenuti congrui. La determinazione di un ros puntuale (target ros), invece che un intervallo, prezzo di trasferimento, è calcolato con i seguenti passaggi: 1) UTILE OPERATIVO TARGET della IMPRESA VERIFICATA (UOT) ROS campione (target ROS) x VENDITE della IMPRESA VERIFICATA 2) L’UTILE OPERATIVO EFFETTIVO (UOE) DI BILANCIO della SOCIETA’ VERIFICATA – UOT = DELTA COSTO DEL VENDUTO (AGGIUSTAMENTO DI TRANSFER PRICING) 3) = 65 Tabella riassuntiva: dati della società verificata e dell’accertamento (adjustment) disposto, tenendo conto che sarà determinato un ROS target nella misura del 1°quartile delle imprese indipendenti campionate (2%). ________________________ 66 Le novità del D.L. 78/2010 in tema di oneri documentali L’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, “adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”, ha introdotto la predisposizione della documentazione a supporto della politica dei prezzi di trasferimento adottata Formalmente non si tratta di un obbligo ma di un sistema premiante Il supporto documentale, se consegnato nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente al contribuente di accedere al regime di cui all’art.1,comma2‐ter, D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 evitando, in caso di rettifiche daTP, l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione infedele. 67 Le novità del D.L. 78/2010 in tema di oneri documentali fa esplicito riferimento alle disposizione contenute nel “Code of Conducton Transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU” adottato dal consiglio UE in data 27 giugno 2006 e nelle “Transfer pricing guidelines formultinational Enterprises and Tax administrations dell’OCSE” versione emanata il 22 luglio 2010. La documentazione richiesta dal provvedimento è costituita: • Dal Master file (raccoglie informazioni relative all’intero gruppo); • Dal documento nazionale Country file (informazioni relative alla singola società del gruppo multinazionale). 68 VANTAGGI DELLA PROCEDURA Garantisce alle imprese multinazionali di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento; Permette all’amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un valido supporto documentale al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate a quelli adottati in regime di libera concorrenza. Il legislatore nell’adeguarsi alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento vuole rispondere ad un'esigenza di certezza e di trasparenza da parte dei contribuenti e, in particolare, delle imprese estere che effettuano investimenti sul territorio italiano, rendendo garantita alle imprese la conoscibilità di tutti gli elementi informativi indispensabili per la realizzazione della propria politica di Transfer pricing, in conformità alle norme di legge. 69 ONERE DELLA DOCUMENTAZIONE IN RELAZIONE AL SOGGETTO 70 contenuti Masterfile informazioni relative al gruppo nel suo complesso – rappresentazione del sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento valido per tutti gli Stati dove si trovano le consociate del gruppo. Primi tre capitoli un quadro generale del gruppo multinazionale (descrizione del gruppo, struttura e strategia generale) • Struttura del gruppo organizzativa (organigramma) ed operativa (descrizione del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito dell’attività del gruppo.) C.M.58/E/2010: è necessaria un’esposizione succinta del profilo funzionale e operativo del soggetto in relazione all’operatività complessiva del gruppo e a quella delle altre società o imprese del gruppo con cui l’entità oggetto della descrizione si relaziona); 71 Capitoli 4 e 5 diagramma di flusso ‐ flussi di operazioni intercompany e una descrizione di ciascuna operazione infragruppo; • Flussi delle operazioni: quadro generale dei flussi delle operazioni infragruppo, un diagramma di flusso indicante sia le modalità di fatturazione e di relativi importi, nonché le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata in tal modo strutturata (descrizione anche di eventuali operazioni realizzate con terzi indipendenti ed operazioni straordinarie); Capitolo 6 descrizione generale delle funzioni, dei rischi assunti e dei beni strumentali impiegati da ogni parte, con particolare attenzione ai cambiamenti intervenuti rispetto al periodo d’imposta precedente; 72 Capitolo 7 beni immateriali; Capitolo 8 politica dei prezzi di trasferimento adottata e delle motivazioni che supportano l’aderenza all’arm’s length principle, inserendo anche sintetiche informazioni circa le condizioni contrattuali pattuite. in tale sezione è opportuno fare riferimento all’analisi di comparabilità ed al metodo utilizzato: indicare la natura delle operazioni (caratteristiche dei beni/servizi, l’analisi delle funzioni svolte, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie d’impresa), descrivendo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento prescelto, i criteri di applicazione e risultati ottenuti. Capitolo 9 eventuali accordi preventivi con le Amministrazioni fiscali sui prezzi di trasferimento (APA). 73 Documentazione Nazionale concerne la singola società residente ed integra il Masterfile con un livello di dettaglio maggiore. La struttura generale non differisce sostanzialmente dal Masterfile, salvo che per il riferimento esclusivo ad una singola impresa del gruppo. Il capitolo 5 descrizione delle operazioni infragruppo (cuore della documentazione); per ciascuna tipologia di operazione si deve sviluppare: • • L’analisi di comparabilità, predisposta sulla base dei cinque fattori indicati dalle Guidelines OCSE al fine di individuare il grado di confrontabilità tra l’operazione infragruppo e un operazione indipendente in condizioni similari; La spiegazione del metodo scelto come “il più appropriato” (illustrando le ragioni per le quali si ritiene conforme all’arm’s length), l’esposizione dei criteri di applicazione del metodo e dei risultati che ne sono derivati. 74 Analisi della documentazione prodotta al fine di verificare la conformità del tp Elemento cruciale è l’analisi della comparabilità che, assume un ruolo centrale nella Documentazione Nazionale così come già indicato nelle Guideslines Ocse 75 Valutare il grado di comparabilità: caratteristiche dell’operazione (v.di anche guidelines Ocse) Caratteristiche intrinseche beni/servizi 1. Caratteristiche fisiche 2. Qualità 3. Disponibilità/reperibilità 4. Volume fornitura 5. Scopo del servizio 6. Tipologia della transazione, 7. Vantaggi dall’uso 8. Protezione/durata Analisi funzionale • Funzione effettivamente svolta dall’impresa nella produzione del beni o del servizi, risorse impiegate e rischi assunti Condizioni contrattuali • Prevalenza della sostanza sulla forma al fine di una corretta ripartizione dei rischi e dei benefici 76 Condizioni economiche 1. Regolamentazioni amministrative 2. Competitor – grado di concorrenza 3. Ubicazione geografica Strategie commerciali 1. Decisioni per innovazione e sviluppo nuovo prodotto 2. Scelte sulla diversificazione produttiva 3. Decisioni di penetrazione mercato 4. Decisioni sui prezzi Contesto economico • Caratteristiche del mercato di destinazione del bene 77 Acquisizione dei dati relativi ai comparables ‐ Elementi comparabili interni (nella società o nel gruppo) ‐ Elementi comparabili esterni (banche dati) Documenti utili per la determinazione del prezzo • Utilità oggetto della transazione • Oggettività della determinazione del corrispettivo • Correttezza dei metodi per la ripartizione dei ricavi 78 Transfer Pricing Guideslines for Multinational Enterprises and Tax Administrations L’OCSE afferma che le transazioni sono effettivamente comparabili laddove si verifichi la conformità ad almeno una delle seguenti condizioni: 1. nessuna delle differenze (se esistono) tra le transazioni comparate può sostanzialmente incidere sulla condizione da esaminare dal punto di vista della metodologia; 2. l’effetto di tali differenze, se significativo, può essere eliminato con opportuni “aggiustamenti”. Il confronto è: ‐ interno quando l’operazione campione intercorre tra un’impresa del gruppo e un impresa terza indipendente, ‐ esterno quando l’operazione campione avviene tra imprese indipendenti. 79 I CINQUE FATTORI DELLA COMPARABILITA’ Per le Guidelines OCSE (riprese in Italia dalla Circolare 58/E del 2010) l’analisi comparativa è fase fondamentale nella predisposizione della Documentazione Nazionale, ampliano così le indicazioni per valutare il grado di comparabilità delle transazioni attraverso i cinque fattori della comparabilità: 1. Caratteristiche dei beni e dei servizi, 2. Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati; 3. Termini contrattuali; 4. Condizioni economiche; 5. Strategie d'impresa . 80 1) Caratteristiche di beni e servizi Il valore di mercato di beni e servizi non può prescindere dalle loro caratteristiche. L'OCSE individua alcune caratteristiche rilevanti: • beni materiali: caratteristiche fisiche, qualità e affidabilità, reperibilità sul mercato, volumi di vendita; • beni immateriali: forma giuridica della transazione (vendita o licenza), tipo di bene, durata e vantaggi attesi dalla transazione, forme di protezione e loro intensità; • servizi: tipologia e estensione del servizio. L’OCSE sottolinea come siano: più rilevanti questi aspetti dove si operi un paragone sui prezzi delle transazioni comparabili, meno rilevanti quando si confrontano i margini di utile. 81 2) Analisi funzionale Per le Guidelines OCSE l’analisi funzionale ha importanza primaria nel valutare il grado di comparabilità tra le transazioni delle imprese. Il corrispettivo applicato nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi considera le funzioni economiche svolte dalle parti, non solo in termini di “numero”, ma considerando la frequenza, la natura e il valore delle stesse. Le funzioni hanno così un'influenza diretta nella determinazione del prezzo e indiretta nel margine lordo e nell'utile, indici che rappresentano i possibili oggetti della comparazione. 82 Complementare allo studio delle funzioni aziendali è la definizione degli assets impiegati e dei rischi assunti dall'impresa controllata rispetto all'impresa indipendente. La remunerazione delle transazioni dovrebbe aumentare di fronte ai maggiori rischi assunti (a titolo esemplificativo rischi di mercato, di magazzino, legati alla garanzia del prodotto, rischi di perdite per gli investimenti e per l'utilizzo di impianti e macchinari, rischi finanziari, rischi legati al credito ecc.) Operativamente l'analista deve: ‐ raccogliere le informazioni sulle attività esercitate dalle imprese associate, ‐ stabilire l'effettiva ripartizione delle funzioni, in considerazione dello studio e della scomposizione della value chain, ‐ procedere alla loro valorizzazione rispetto all'operazione considerata. Il confronto tra le transazioni è tanto più affidabile quanto maggiore è la comparabilità delle funzioni, dei rischi e degli assets impiegati dall'impresa controllata e dall'impresa indipendente. 83 Trattasi di un’analisi complessa! Eventuali differenze nelle funzioni tra la transazione controllata e quella indipendente si possono, se possibile ed oggettivamente determinabile, effettuare degli aggiustamenti per allineare le funzioni svolte dalle imprese comparate. Per gli intangibles l’aggiustamento diventa particolarmente critico, in quanto il contributo di queste risorse aziendali è dotato di un alto grado di unicità e singolarità che rende la valorizzazione soggettiva e difficilmente quantificabile. 84 85 3) Termini contrattuali La contrattualistica, (terzo punto) in genere ripartisce tra le parti responsabilità, rischi e vantaggi. La comparazione deve pertanto prendere in considerazione le previsioni contrattuali e, in assenza di pattuizioni esplicite, il comportamento effettivo delle parti, analizzando le comunicazioni e la corrispondenza informale. L’Amministrazione finanziaria può rettificare la ripartizione dei rischi e delle funzioni tra le imprese associate stabilite contrattualmente laddove l’allocazione non appaia conforme a quella generalmente seguita da imprese indipendenti o alla strategia commerciale perseguita. 86 4) Condizioni economiche Il mercato (quarto punto) risulta rilevante in quanto i prezzi variano in relazione all’ambiente economico di riferimento. Occorre pertanto neutralizzare, se possibile, con appositi aggiustamenti le differenze importanti tra i mercati! Le caratteristiche principali da considerate per la comparabilità dei differenti mercati sono: ubicazione geografica, ampiezza, concorrenza e le relative posizioni competitive di acquirenti e venditori, disponibilità o il rischio di beni succedanei, livelli di offerta e domanda, il potere di acquisto del consumatore, ecc. Per le Guidelines OCSE, nel caso in cui i Paesi dove opera il gruppo siano ragionevolmente omogenei, si può condurre un’analisi multi‐country del contesto economico. 87 5) Strategia d'impresa Occorre inoltre esaminare le strategie commerciali determinanti ai fini dell’analisi della comparabilità in quanto possono influenzare la politica dei prezzi considerando aspetti quali lo sviluppo di un nuovo prodotto, il grado di diversificazione o la riluttanza ad assumere rischi. L'OCSE ritiene che non ci sia contrasto con il principio di libera concorrenza se nel breve periodo si rilevino differenze nei prezzi applicati dall'impresa controllata rispetto ad imprese indipendenti comparabili, qualora giustificate da una strategia aziendale ragionevole che mira ad aumentare i risultati nel medio‐lungo periodo (Ad esempio: strategia di penetrazione ‐ Le strategie possono anche, a parità di prezzo, influenzare l’utile conseguito. Si pensi ad un’azienda che per aumentare le quote di mercato sostenga forti costi di pubblicità e marketing con l’aspettativa di favorire la maggior conoscibilità e diffusione del brand in futuro, ma sopporti ora materialmente l’onere della campagna abbattendo l’utile realizzabile). 88 Le politiche indicate sono accettabili qualora: ‐ si rilevi che una parte indipendente le persegue o avrebbe potuto perseguirle in circostanze analoghe; ‐ l’Amministrazione finanziaria non ritenga che la strategia ha superato un limite di tempo ragionevole . 89 Fasi dell’analisi comparativa Per procedere all’analisi di comparabilità occorre valutare dei cinque fattori. Nella selezionare dei comparables è auspicabile: ‐ escludere i soggetti che si trovano in situazioni non ordinarie (società in fase di start up o soggette a procedure fallimentari o in bancarotta). ‐ considerare la dimensione dell’impresa (fatturato, assets utilizzati e numero di dipendenti, con riferimento ai dati di bilancio). Secondo l’OCSE le fasi per il processo di selezione dei comparables sono: 1. Identificazione degli anni oggetto di analisi; 2. Analisi generale delle circostanze in cui opera il contribuente; 3. Comprensione delle transazioni controllate attraverso l’esame dei cinque fattori al fine di identificare la tested party e il metodo più appropriato di determinazione del prezzo di trasferimento; 90 4. Verifica della possibilità di utilizzare comparabili interni; 5. Identificazione delle fonti di informazione relative a comparabili esterni e verifica della loro affidabilità; 6. Scelta del metodo di determinazione del prezzo di trasferimento e successiva selezione degli indicatori finanziari rilevanti per l’applicazione del metodo; 7. Selezione dei comparabili; 8. Effettuazione di eventuali aggiustamenti per rendere le transazioni comparabili; 9. Interpretazione dei dati ottenuti e determinazione della remunerazione at arm’s length; 91 Particolare attenzione andrà dedicata dai verificatori al Metodo adottato dal contribuente che lo stesso ritiene, sulla base dell'analisi di comparabilità e delle informazioni disponibili, essere quello più appropriato alle circostanze del caso. Dovranno essere valutate: le ragioni della scelta del metodo applicato e la sua conformità al valore normale (in presenza dell’applicazione di un metodo transazionale reddituale al posto di un metodo transazionale tradizionale, anch’esso affidabile il contribuente deve fornire adeguate motivazioni) 92 Operativamente gli step suggeriti dall’OCSE sono da considerare come una good practice, un tentativo di guidare le imprese nell’applicazione corretta e agevole del principio di libera concorrenza. Ciò che è importante, affermano le Guidelines OCSE 2010, è che si arrivi a una definizione di comparabili affidabili (most reliable comparables) che non dipende solo dall’implementazione dei vari passaggi, peraltro non necessaria e non sufficiente. 93 I principi in vigore del capitolo VI delle TPG OCSE che disciplinano i beni immateriali (intangibles) • risalgono al 1979, • aggiornati nel 1995 • non sono stati rivisti nella sostanza nel 2010 Ad oggi abbiamo solo il Discussion Draft obiettivo: individuare aree di analisi per l'applicazione della disciplina del transfer pricing alle transazioni riguardanti i beni immateriali 94 In particolare: • giungere ad una definizione di "intangibile" ai fini del transfer pricing (ripartizione). • Individuare le parti che hanno contribuito allo sviluppo miglioramento, manutenzione o protezione degli intangibili. • Valutare le funzioni svolte, assets usati, rischi e costi assunti dalle parti, profitti da confrontarsi con i comparables. • Definire il metodo più appropriato di determinazione del prezzo arm’s length servendosi sia come strumento che come metodologia alternativa dei metodi finanziari, in particolar modo del DCF (Discounted Cash Flow). Prestare adeguate cautele all’uso dei metodi finanziari verificando le assunzioni, predisporre adeguate analisi di sensitività per sostenere una possibile futura verifica da parte delle autorità fiscali. 95 1. Trade intangibles: come i brevetti, comportano per la loro creazione rilevanti spese di ricerca con i relativi rischi, che dovranno essere recuperati attraverso la vendita dei prodotti o la licenza per la concessione in uso a terzi. 2. Marketing intangibles: marchi, nomi commerciali e segni distintivi d’impresa, utilizzati per distinguere i prodotti o i servizi posti in vendita sul mercato, e incidono sul loro prezzo in misura maggiore perché reputati dai consumatori finali di migliore qualità o meglio pubblicizzati. 96 Funzioni 1. protezione legale degli intangibles; 2. ricerca e sviluppo dell’intangible 3. vendita e marketing determinazione dei soggetti a cui competono i conseguenti profitti (in base all’effettiva contribuzione economica delle parti, come nelle transazioni indipendenti considerando i termini contrattuali). 97 Una delle maggiori difficoltà per l’applicazione di questi metodi finanziari è che sono basati su incerte valutazioni e che le Autorità fiscali (AF) devono tenere conto che le proiezioni fatte dal contribuente si riferiscono e a 2 o 3 anni prima della verifica e che le informazioni disponibili erano allora limitate rispetto alla conoscenza a posteriori da parte delle AF. 98 La dottrina economico aziendalistica I PT non devono incidere sulla corretta rappresentazione delle performance delle diverse Unità (risultato reale) I PT devono essere corretti per valutare l’economicità di un’attività In caso contrario il Rischio di strategie sbagliate I prezzi influiscono su: Fatturato Ebitda Ebit Principali parametri per valutare anche il management 99 Studi su: • Modello di business (organizzazione funzionale ed economica) Ciclo produttivo • Studio di mercato Identificare i comparebles Basi: ‐ Transazioni con terzi indipendenti ‐ Transazioni tra terzi indipendenti o Esame del profilo delle operazioni o Bilanci o Indicatori economici e finanziari 100