VERSAMENTI IMPOSTE Cosa devono fare le società di
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VERSAMENTI IMPOSTE Cosa devono fare le società di
VERSAMENTI IMPOSTE Cosa devono fare le società di capitali Ecco i termini per il versamento delle imposte relative alle società di capitali. La prima scadenza, a meno di proroghe dell’ultimo minuto, è programmata per martedì 16 giugno. E’ prevista sia la possibilità di slittare i pagamenti a luglio con una maggiorazione che pagare in modo rateizzato. Riportiamo di seguito i termini per il versamento delle imposte relative alle società di capitali. Termine versamento saldo 2014 e primo acconto IRES 2015 per periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre 2014) Il termine di versamento delle imposte dipende dalla data di approvazione del bilancio: Bilancio approvato entro il 30 aprile (termine ordinario) 31 maggio (termine eccezionale) 30 giugno (termine eccezionale) Mancata approvazione entro il 30 giugno Termine versamento imposte 16 giugno 16 giugno 16 luglio 16 luglio I versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse. Acconti La percentuale dell’acconto dell’IRES torna al 100% (dopo essere stata per due anni al 101,5%) ma potrebbe essere rialzata per il secondo acconto 2015 in base a quanto stabilito dal decreto milleproroghe (articolo 10, comma 9 dl 192/2014) per compensare l’eventuale mancato gettito iva. I versamenti di acconto dell’IRES sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103: 9 Il primo acconto 2015, pari al 40% dell’acconto totale, è versato con le scadenze del saldo 2014; 9 Il secondo acconto 2015, pari al restante 60% dell’acconto totale, è versato entro il 30 novembre 2015 (per soggetti solari). Rateazione E’ possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate indicando nel Modello F24 il dato relativo alla rata nel campo “rateazione/regione/prov.” (ad esempio per la prima rata di sei occorre indicare 01/06 e per il versamento in unica rata occorre indicare 01/01). Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES ovvero a titolo di acconto IVA. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi, da versare separatamente, nella misura del 4 per cento annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. I principali codici tributo Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24 con modalità telematiche. Di seguito si riportano i principali codici tributo da utilizzare nel versamento: imposta IRES - saldo IRES – primo acconto IRES – secondo o unico acconto Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario Codice tributo 2003 2001 2002 1668 IRAP Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. I principali codici tributo IRAP sono: imposta IRAP- saldo IRAP – primo acconto IRAP –secondo o unico acconto Interessi pagamento dilazionato in rate Codice tributo 3800 3812 3813 3805 Compensazioni I crediti risultanti dal modello UNICO 2015 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi per importi superiori a 15.000 euro annui, devono avere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzati in compensazione. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che effettuano il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile. L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. Il limite massimo dei crediti di imposta compensabili (o rimborsabili in conto fiscale) a partire dall’anno 2014, è di euro 700.000,00 per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 700.000,00, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24. Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected] – [email protected]). Servizio Fiscale Tributario 09/06/2015