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MODIFICHE ALL’ART. 202
DEL CODICE DELLA STRADA
Testo vigente dell’art. 202, D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223 (Codice della Strada)
(a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma
pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla
contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in
conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui
versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento
elettronico.
2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto al comma 2, è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella
misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una
ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di
eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa
da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il
conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura,
il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione,
una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non
sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo
è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati si sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di
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Settembre 2013
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai
sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro
dieci giorni dall’identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9;
100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma
6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione
entro dieci giorni.
L’art. 20 della L. 9 agosto 2013, n. 98 – di conversione del c.d. Decreto del Fare (D.L.
21 giugno 2013, n. 69) – ha apportato rilevanti modifiche al testo dell’art. 202 del
Codice della Strada (“Pagamento in misura ridotta”), al fine di garantire l’efficacia del
sistema sanzionatorio relativo alle sue violazioni e l’effettiva disponibilità delle risorse
destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale
della sicurezza stradale.
Le novità, entrate in vigore il 21 agosto 2013, riguardano l’introduzione del
pagamento in forma elettronica delle sanzioni pecuniarie, la possibilità di ottenere uno
sconto in caso di pagamento tempestivo e la modifica dell’importo della cauzione da
versare in caso di mancato pagamento immediato da parte del conducente
professionale.
In particolare, il nuovo comma 1 della disposizione prevede una riduzione del 30%
dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice
della Strada nei casi in cui il pagamento sia effettuato entro 5 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione.
Si ha contestazione della violazione quando il trasgressore, fermato da un operatore
della Polizia Stradale, apprende immediatamente della violazione, ricevendo copia del
verbale di accertamento tramite la c.d. contestazione immediata. La possibilità di fruire
dello sconto è riferita alle violazioni accertate dal 21 agosto 2013.
Si ha notificazione del verbale quando, non essendo presente chi ha materialmente
commesso la violazione (ad esempio, in caso di divieto di sosta), il verbale viene
consegnato successivamente all’indirizzo dell’obbligato in solido/proprietario del
veicolo. In questo caso la possibilità di fruire dello sconto è riferita alle notifiche
effettuate dal 21 agosto 2013 (a prescindere dalla data di accertamento della
violazione).
Modifiche all’art. 202 del Codice della Strada
Settembre 2013
È bene notare, in ogni caso, che la disposizione prosegue prevedendo che tale
riduzione non si applica alle violazioni per le quali è prevista la sanzione
accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di
guida.
Quest’ultima norma, quindi, restringe di molto l’ambito di operatività dello sconto,
atteso che buona parte delle disposizioni sanzionatorie del Codice che interessano la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose configura un regime di sanzioni
accessorie non previste, invece, per la circolazione degli altri veicoli.
Inoltre, la riduzione del 30% non è applicabile per le violazioni che non prevedono il
pagamento in misura ridotta (commi 3 e 3-bis dell’art. 202) e per le violazioni della
disciplina della circolazione stradale complementare (ovverosia non compresa nel
C.d.S.), diversamente disciplinate anche per il pagamento in misura ridotta, salvo che
non vi sia in tali disposizioni un espresso rinvio a quelle contenuto nel Titolo VI del
C.d.S.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente le principali sanzioni previste
dal Codice e il relativo regime a seguito delle modifiche recentemente apportate:
Norma violata
Sanzione
accessoria
(sospensione
patente/confisca
veicolo)
Sconto
del 30%
Art. 6
c.12
Inosservanza dei provvedimenti di sospensione della
circolazione per veicoli adibiti al trasporto di cose
Sospensione
della patente
NO
Art. 6
c.14
Inosservanza dell’ordinanza dell’ente proprietario
della strada di sospensione temporanea della
circolazione; inosservanza di obblighi, divieti o
limitazioni; circolazione su corsie riservate; divieto di
sosta o di parcheggio; violazione delle limitazioni di
sosta o di parcheggio; pneumatici da neve o catene;
divieto di sosta per esigenze tecniche o di pulizia
della strada
Non prevista
SI
Art. 10
Trasporti eccezionali
Sospensione
della patente
NO
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Non prevista
Art. 61
Superamento dei limiti di sagoma previsti
Art. 62
Superamento dei limiti di massa previsti
Art. 72
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 82
Art. 84
Art. 88
Art. 90
Art. 93
c.7
Art. 93
c.8
Art. 94
Art. 100
Art. 102
(salvo si tratti di
trasporto
eccezionale)
SI
Sospensione
della patente
NO
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Confisca del
veicolo
NO
Non prevista
SI
Circolazione con veicolo privo di carta di
circolazione
Confisca del
veicolo
NO
Aggancio di rimorchio o semirimorchio non
compatibile
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
Non prevista
SI
(confisca veicolo
solo in caso di
reiterazione)
SI
Mancanza dei prescritti dispositivi di
equipaggiamento o loro non conformità
Modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli
senza aggiornamento della carta di circolazione
Caratteristiche o dispositivi di equipaggiamento
alterati o non funzionanti
Omessa revisione del veicolo
Destinazione del veicolo diversa da quella indicata
sulla carta di circolazione; utilizzo del veicolo per
uso diverso da quello indicato sulla carta di
circolazione
Locazione senza conducente per veicoli non destinati
a tale uso
Veicoli non adibiti al trasporto di cose per conto terzi
o violazione di prescrizioni e limiti indicati nella carta
di circolazione
Utilizzo, per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza, di veicoli non adibiti a tale uso
Omessa richiesta di trascrizione del passaggio di
proprietà in caso di trasferimento di autoveicoli e
rimorchi; omesso aggiornamento della carta di
circolazione per cambio di residenza o di proprietà;
circolazione con certificato di proprietà o carta di
circolazione non aggiornati; omessa registrazione di
variazioni
Veicolo o rimorchio senza targa, con targa non
propria o contraffatta, installata irregolarmente, non
rifrangente…; omessa denuncia di perdita della
targa, circolazione con targa non leggibile,…
Art. 103
Omessa comunicazione di esportazione del veicolo
Art. 126
c.11
Patente scaduta
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Art. 126
c.12
Art. 126bis
Autista con più di 65 anni alla guida di un veicolo
con m.c. superiore a 20t
Sospensione
della patente
NO
Omessa comunicazione dei dati del conducente non
identificato
Non prevista
SI
Art. 128
Omessa revisione di patente
Sospensione
della patente
NO
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Sospensione
della patente
NO
Circolazione contromano in curve, dossi o con
limitata visibilità; circolazione contromano su strada
divisa in più carreggiate separate
Circolazione contromano; circolazione al di fuori
della carreggiata, senza mantenimento della destra
rigorosa,…
Sospensione
della patente
NO
Non prevista
SI
Art. 145
Art. 146
Inosservanza degli obblighi di precedenza
SI
SI
Art. 148
Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti
Art. 149
Art. 152
Art. 153
Distanza di sicurezza tra i veicoli
Non prevista
Non prevista
Sospensione
della patente
Non prevista
Art. 132
Art. 141
Art. 142
cc.7,8,10,
11
Art. 142
cc.9,9-bis
Art. 143
c.12
Art. 143
c.13
Circolazione di veicoli o rimorchi immatricolati in uno
Stato estero oltre il termine di 1 anno
Velocità pericolosa, omesso controllo del veicolo,
velocità inadeguata,…
Superamento dei limiti di velocità non oltre i 40
km/h; inosservanza dei limiti minimi di velocità;
mancata apposizione dei dischi posteriori di velocità;
superamento dei limiti di taratura del limitatore di
velocità
Superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km/h
Violazione della segnaletica stradale
NO
SI
Inosservanza degli obblighi di segnalazione visiva e
illuminazione
Non prevista
SI
Art. 154
Inosservanza degli obblighi inerenti al cambiamento
di direzione o di corsia o altre manovre
Non prevista
SI
Art. 157
Art. 158
Inosservanza degli obblighi inerenti ad arresto,
fermata e sosta dei veicoli
Non prevista
SI
Art. 164
Inosservanza degli obblighi inerenti alla sistemazione
del carico sui veicoli
Non prevista
SI
Art. 167
Eccedenza di massa
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Sospensione
della patente
NO
Art. 174
Art. 179
Inosservanza degli obblighi inerenti alla durata della
guida
Cronotachigrafo mancante, non omologato, non
funzionante, alterato; circolazione con sigilli
manomessi; omesso inserimento del foglio di
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registrazione o della carta conducente; limitatore di
velocità assente, non conforme o non funzionante
Art. 180
Art. 181
Art. 186bis c.2
Mancanza momentanea di documenti
Inosservanza degli obblighi inerenti l’esposizione di
contrassegni per la circolazione
Guida sotto l’influenza dell’alcool per chi esercita
professionalmente l’attività di trasporto di cose: tasso
alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 g/l
Art. 186bis c.3
Guida sotto l’influenza dell’alcool per chi esercita
professionalmente l’attività di trasporto di cose: tasso
alcolemico maggiore di 0,5 g/l; rifiuto
dell’accertamento dello stato di ebbrezza
Art. 187
Guida sotto l’influenza di stupefacenti; rifiuto
dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti
Art. 193
Inosservanza degli obblighi inerenti alla copertura
assicurativa
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Non prevista
SI
Sospensione
della patente
ed eventuale
confisca del
veicolo
Sospensione
della patente
e confisca del
veicolo
Confisca del
veicolo ed
eventuale
sospensione
della patente
NO
NO
NO
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 19 agosto 2013, ha fornito importanti
chiarimenti in merito alle modifiche dell’art. 202, precisando, tra l’altro, che il
trasgressore deve essere reso formalmente edotto delle nuove possibilità – e delle
relative esclusioni – già in sede di contestazione dell’illecito ovvero, in assenza di
contestazione immediata, quando raggiunto dalla raccomandata di notificazione.
Il Ministero, inoltre, ha precisato che la riduzione del 30% si applica anche ai seguenti
casi:
-
pagamenti immediati obbligatori previsti dall’art. 202, comma 2-bis (violazioni
commesse da conducente professionale nell’esercizio dell’attività di autotrasporto)
e dall’art. 207 (conducente con veicolo immatricolato all’estero o munito di targa
EE);
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-
violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all’art. 195, comma
2-bis (ovviamente qualora non sia prevista una sanzione accessoria che non dà
accesso al beneficio);
-
pagamento ridotto previsto dall’art. 193, comma 3 (assicurazione scaduta, ma
operante, entro 15 giorni successivi al termine di scadenza): in questo caso va
applicata un’ulteriore riduzione del 30% sull’importo ottenuto dopo la riduzione ad
¼, sempre che il pagamento della sanzione avvenga entro 5 giorni dalla
contestazione o dalla notificazione.
Per quanto concerne la tempistica, il giorno in cui avviene la contestazione o la
notificazione non si conteggia: la possibilità di fruire del beneficio termina alla
mezzanotte del 5° giorno successivo ad esso. Esempio: se la contestazione della
violazione avviene lunedì 30 settembre, la decorrenza del termine inizia martedì 1°
ottobre e termina alla mezzanotte di sabato 5 ottobre. Qualora il 5° giorno fosse
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
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Come anticipato, inoltre, il nuovo testo dell’art. 202 del Codice consente il
pagamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico,
anche all’atto della contestazione, nelle mani dell’agente accertatore.
Il comma 2 prevede che nel verbale contestato o notificato debbono essere indicate le
modalità di pagamento, tra le quali anche quelle mediante strumenti di pagamento
elettronico. Inoltre, la legge di conversione ha introdotto un nuovo comma 2.1, il quale
dispone che qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il
conducente può procedere direttamente ed immediatamente al pagamento in misura
ridotta ed in forma elettronica.
Tuttavia, stante l’attuale indisponibilità della strumentazione da parte della
maggioranza degli organi di polizia stradale, sarà difficile, anche se non impossibile,
ammettere il trasgressore al pagamento in forma elettronica.
A tal proposito, segnaliamo che entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione, un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le procedure per la
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notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. tramite PEC, nei
confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo, senza ulteriori spese. Tale norma, pertanto,
non solo semplificherà la gestione delle sanzioni per le imprese, ma permetterà anche
di evitare il pagamento delle spese di notifica, che di regola vanno da 11 euro a 20
euro per sanzione.
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Un’ulteriore importante modifica è stata introdotta al comma 2-ter, mediante la
sostituzione delle parole «alla metà del massimo» con la locuzione «al
minimo». Con tale novella normativa, di cui ANITA si è fatta promotrice nelle sedi
opportune, si pone finalmente termine all’ingiustificata discriminazione che colpiva il
vettore italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei.
In precedenza, infatti, in caso di gravi violazioni al Codice della Strada, il vettore
comunitario godeva di un trattamento di favore in virtù dell’art. 207, il quale prevede
che, qualora non si avvalga del pagamento in misura ridotta, il trasgressore munito di
veicolo immatricolato in uno Stato membro UE possa versare all’agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari al minimo edittale.
Il vettore italiano, invece, era tenuto a versare una cauzione pari alla metà del
massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in virtù della vecchia
formulazione dell’art. 202, comma 2-ter, introdotto dalla L. n. 120/2010. Il Ministero
dell’Interno, con una circolare interpretativa del 24 giugno 2011, aveva posto rimedio
a tale disparità di trattamento, assimilando il vettore italiano a quello comunitario. Tale
interpretazione ministeriale, tuttavia, era stata ritirata dallo stesso Ministero dell’Interno
con una circolare del 26 marzo 2012, in considerazione della mancata modifica
legislativa dell’art. 202.
La legge di conversione del Decreto del Fare ha ora posto rimedio a questo deficit di
parità di trattamento, equiparando a livello legislativo il vettore italiano a quello
comunitario in materia di pagamento della cauzione.
La cauzione è da pagarsi immediatamente, e l’importo corrispondente non può essere
scontato del 30%. Se si decide, sempre entro 5 giorni dall’accertamento, di pagare la
sanzione prevista, allora la cauzione potrà essere convertita in pagamento a titolo di
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estinzione della sanzione, si godrà dello sconto del 30% e si otterrà la restituzione di
ciò che è stato pagato in più.
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