Società di persone

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Società di persone
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 354
02.12.2014
Società di persone: nuove modalità
di presentazione e versamento
delle imposte
In caso di operazioni straordinarie, cambiano le
scadenze di versamento del periodo ante-operazione e
le modalità di presentazione di UNICO e IRAP.
Categoria: Finanziaria
Sottocategoria: Decreto Semplificazioni
Con il c.d. Decreto Semplificazioni, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 277 del
28.11.2014, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone, qualora
abbiano posto in essere operazioni straordinarie.
L'art. 17 co. 2 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha
stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla
frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l’operazione, va
corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio. Dunque, l’art. 17 del Decreto
Semplificazioni prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta
precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo
alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la
dichiarazione. Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel
versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.
È comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del
Decreto, prima di poter applicare tali norme.
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Premessa
Con il D.Lgs. n. 175/2014, c.d. Decreto semplificazioni, approvato lo scorso 30
ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, sono stati modificati i
termini di versamento delle imposte per le società di persone, qualora abbiano
posto in essere operazioni straordinarie.
È comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi
l'entrata in vigore del decreto, prima di poter applicare tali norme.
La norma
L’art. 17 del Decreto Legislativo, nella sua versione definitiva, prevede quanto
segue:
Articolo 17
(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di
versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società
di persone)
1.
All’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322
e successive modificazioni, le parole “relativamente ai soggetti di cui
all’art. 2, comma 2” sono soppresse.
2.
All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle
società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti
versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione”.
Il comma 1, dunque, interviene sull'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 322/1988
che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Espungendo il riferimento ai soli
soggetti IRES, la norma consente l'utilizzo dei modelli di dichiarazione
approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l'esercizio
sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il comma 2, riformulando il
primo periodo dell'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 435/2001, nelle ipotesi di
operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione - si
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tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)
che coinvolgono società di persone o associazioni prevede che il versamento
del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'IRAP è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Il comma 2 introduce di fatto un termine mobile per il versamento del saldo
dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da
parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni
straordinarie.
POSSIBILE UTILIZZARE MODELLI
MODALITÀ DI REDAZIONE
MINISTERIALI APPROVATI NEL 2014
UNICO E IRAP
anche per le S.n.c. e le S.a.s. “non solari”
OPERAZIONI STRAORDINARIE
SAS E SNC
VERSAMENTO SALDO IMPOSTE + IRAP
entro 16 mese successivo alla
scadenza di presentazione di UNICO
La norma, dopo aver affermato che sono rivisti i termini di versamento per le
società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo,
rispetto alla presentazione della dichiarazione, evidenzia che la disposizione in
esame non comporta effetti in termini di gettito.
Anche nella relazione illustrativa si legge che con la modifica si evita, in tal
modo, ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo
anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.
Termini di
versamento
pre e post
modifiche
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, “il versamento del saldo dovuto
con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale
sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o
associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno
dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa”.
La disposizione stabilisce, quindi, che:
le persone fisiche;
le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (S.n.c., S.a.s.);
debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla
dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno
dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.
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Tuttavia, il successivo comma 2, stabilisce che: “I versamenti di cui al comma 1
possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi
previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di
interesse corrispettivo”. Qualora, quindi, tali soggetti decidano di differire il
pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini, se avviene entro il
trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello
0,40%.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute nel periodo dal 17
giugno al 16 luglio devono applicare sulle somme da versare la
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
16 GIUGNO
Termine
ordinario
17 GIUGNO – 16 LUGLIO
Con
maggiorazione
dello 0,40%
TERMINI
VERSAMENTO
IMPOSTE
In sostanza, per le società di persone i termini utili per effettuare il pagamento
sono:
•
16 giugno (termine ordinario);
•
17 giugno - 16 luglio (maggiorazione 0,40%).
In caso di operazioni straordinarie, la situazione si complica, in quanto l’anno
solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è
quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione.
Oggi (una volta che entrerà in vigore il Decreto), la disciplina di riferimento è
stata modificata dall'art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, che, intervenendo sul
testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni
straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla
frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio.
Dunque, l’art.17 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che i versamenti dovuti dalla
società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume
efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla
presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui
viene presentata la dichiarazione.
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Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno
nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute
efficaci entro il mese di marzo.
La novità riguarda tutte le operazioni straordinarie del tipo liquidazione,
trasformazione, fusione e scissione, nelle quali la società dante causa è una
società di persone.
Caso
trasformazione
da S.n.c. a S.r.l.
Il versamento imposte nella trasformazione societaria progressiva
Nel caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di persone a
società di capitali o viceversa, la determinazione e il termine di versamento
delle imposte va effettuata tenendo conto che:
-
l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da
spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto
di trasformazione;
-
vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli
acconti alla componente patrimoniale.
TRASFORMAZIONE
SOCIETARIA
ANNO SOLARE DISTINTO IN 2 PERIODI DI
IMPOSTA (DATA PRE A POST DEPOSITO
CCIAA)
PROGRESSIVA
SNC -> SRL
ACCONTI – REGOLE GENERALI
La trasformazione e il calcolo dell’acconto
L’acconto, ipotizzando di superare i limiti che consentono il versamento in
un’unica rata, deve essere versato in due rate di cui:
-
la prima, entro il termine per il versamento del saldo dovuto in base
alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente;
-
la seconda, entro il 30 novembre (fine 11° mese esercizio per le
società di capitali con periodo d’imposta a cavallo).
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TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRES (CIRC. n. 96/E/77, Parte 3)
Il periodo post-trasformazione è il primo periodo
TRASFORMAZIONE da
d’imposta in cui la società è soggetta all’IRES e
società di persone a
quindi per tale periodo l’acconto non è dovuto in
società di capitali
(S.n.c. -> S.r.l.)
quanto
nel
periodo
ante
trasformazione
il
soggetto non esisteva quale autonoma entità di
imposizione.
TRASFORMAZIONE da
Per il periodo post-trasformazione l’acconto non è
società di capitali a
dovuto in quanto la qualità di soggetto d'imposta
società di persone
deve sussistere tanto nel periodo di competenza
(S.r.l. -> S.n.c.)
quanto in quello precedente.
TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRAP (CIRC. n. 263/E/98, Parte 2.15)
L’imposta è dovuta sia per il periodo ante-trasformazione che per il periodo
post-trasformazione. La Circolare n. 263/E/98 chiarisce che in caso di
trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1°
ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il
periodo autonomo 1° gennaio - 30 settembre 1998 e al versamento del saldo
dell’imposta dovuta per tale periodo. Inoltre, la stessa società, stante la
continuità agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di
presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il versamento della
prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post-trasformazione assumendo,
quale dato su cui commisurare l’importo di detto acconto, l’imposta risultante
dalla dichiarazione del periodo 1° gennaio - 30 settembre 1998.
Dunque, il primo acconto di un periodo d’imposta (anche se infrannuale) va
versato entro il termine del saldo del periodo precedente.
È possibile che la data in cui si debbano versare gli acconti sia collocata in un
momento in cui il periodo d’imposta risulta già chiuso.
Non sono state fornite indicazioni riguardo al secondo acconto che si ritiene
vada quindi versato entro il 30.11 per la società di persone ed entro l’undicesimo
mese per le società di capitali.
Va tenuto presente che sia il saldo che il 1° acconto, possono essere sempre
versati entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme dello 0,40%.
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Esempio - Trasformazione progressiva e trasformazione regressiva
TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI
CAPITALI (S.a.s. -> S.r.l.)
DATA EFFETTO 10.05.2013
PRE- MODIFICHE
•
POST- MODIFICHE
•
Termine
•
dichiarazione:
dichiarazione:
28.02.14 (entro la fine
28.02.14 (entro la
del 9° mese data
fine del 9° mese data
trasformazione).
trasformazione).
Termine saldo IRAP:
PERIODO ANTETRASFORMAZIONE
01.01.2013 –
09.05.2013
Termine
•
Termine saldo IRAP:
16.06.14 (16.6
16.03.14 (16 del
dell’anno di
mese successivo alla
presentazione della
presentazione della
dichiarazione) regola
dichiarazione)
prevista per le
NUOVA regola
società di persone.
prevista per le
società di persone.
•
PERIODO POSTTRASFORMAZIONE
10.05.13 – 31.12.13
•
Termine
•
Termine
dichiarazione
dichiarazione
30.09.14.
30.09.14.
Termine saldo IRAP:
16.06.14.
•
Termine saldo IRAP:
16.06.14.
TRASFORMAZIONE REGRESSIVA DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI
PERSONE (S.r.l. -> S.n.c.)
DATA EFFETTO 18.09.2013
• Termine dichiarazione: 30.06.2014 (entro la
PERIODO ANTETRASFORMAZIONE
fine del 9° mese fine periodo).
• Termine saldo IRAP: 16.03.14 (16 del 6° mese
01.01.2013 – 17.09.2013
successivo alla fine del periodo d’imposta)
regola prevista per le società di capitali.
PERIODO POSTTRASFORMAZIONE
18.09.13 – 31.12.13
•
Termine dichiarazione 30.09.14.
•
Termine saldo IRAP: 16.06.14.
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