Società di persone
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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 354 02.12.2014 Società di persone: nuove modalità di presentazione e versamento delle imposte In caso di operazioni straordinarie, cambiano le scadenze di versamento del periodo ante-operazione e le modalità di presentazione di UNICO e IRAP. Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Decreto Semplificazioni Con il c.d. Decreto Semplificazioni, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone, qualora abbiano posto in essere operazioni straordinarie. L'art. 17 co. 2 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio. Dunque, l’art. 17 del Decreto Semplificazioni prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo. È comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del Decreto, prima di poter applicare tali norme. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Premessa Con il D.Lgs. n. 175/2014, c.d. Decreto semplificazioni, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone, qualora abbiano posto in essere operazioni straordinarie. È comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del decreto, prima di poter applicare tali norme. La norma L’art. 17 del Decreto Legislativo, nella sua versione definitiva, prevede quanto segue: Articolo 17 (Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone) 1. All’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e successive modificazioni, le parole “relativamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2” sono soppresse. 2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione”. Il comma 1, dunque, interviene sull'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 322/1988 che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Espungendo il riferimento ai soli soggetti IRES, la norma consente l'utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l'esercizio sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il comma 2, riformulando il primo periodo dell'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 435/2001, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione - si Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) che coinvolgono società di persone o associazioni prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il comma 2 introduce di fatto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni straordinarie. POSSIBILE UTILIZZARE MODELLI MODALITÀ DI REDAZIONE MINISTERIALI APPROVATI NEL 2014 UNICO E IRAP anche per le S.n.c. e le S.a.s. “non solari” OPERAZIONI STRAORDINARIE SAS E SNC VERSAMENTO SALDO IMPOSTE + IRAP entro 16 mese successivo alla scadenza di presentazione di UNICO La norma, dopo aver affermato che sono rivisti i termini di versamento per le società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo, rispetto alla presentazione della dichiarazione, evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito. Anche nella relazione illustrativa si legge che con la modifica si evita, in tal modo, ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Termini di versamento pre e post modifiche Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, “il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa”. La disposizione stabilisce, quindi, che: le persone fisiche; le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (S.n.c., S.a.s.); debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tuttavia, il successivo comma 2, stabilisce che: “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Qualora, quindi, tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini, se avviene entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 16 GIUGNO Termine ordinario 17 GIUGNO – 16 LUGLIO Con maggiorazione dello 0,40% TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE In sostanza, per le società di persone i termini utili per effettuare il pagamento sono: • 16 giugno (termine ordinario); • 17 giugno - 16 luglio (maggiorazione 0,40%). In caso di operazioni straordinarie, la situazione si complica, in quanto l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione. Oggi (una volta che entrerà in vigore il Decreto), la disciplina di riferimento è stata modificata dall'art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, che, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio. Dunque, l’art.17 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo. La novità riguarda tutte le operazioni straordinarie del tipo liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, nelle quali la società dante causa è una società di persone. Caso trasformazione da S.n.c. a S.r.l. Il versamento imposte nella trasformazione societaria progressiva Nel caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di persone a società di capitali o viceversa, la determinazione e il termine di versamento delle imposte va effettuata tenendo conto che: - l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto di trasformazione; - vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli acconti alla componente patrimoniale. TRASFORMAZIONE SOCIETARIA ANNO SOLARE DISTINTO IN 2 PERIODI DI IMPOSTA (DATA PRE A POST DEPOSITO CCIAA) PROGRESSIVA SNC -> SRL ACCONTI – REGOLE GENERALI La trasformazione e il calcolo dell’acconto L’acconto, ipotizzando di superare i limiti che consentono il versamento in un’unica rata, deve essere versato in due rate di cui: - la prima, entro il termine per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente; - la seconda, entro il 30 novembre (fine 11° mese esercizio per le società di capitali con periodo d’imposta a cavallo). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRES (CIRC. n. 96/E/77, Parte 3) Il periodo post-trasformazione è il primo periodo TRASFORMAZIONE da d’imposta in cui la società è soggetta all’IRES e società di persone a quindi per tale periodo l’acconto non è dovuto in società di capitali (S.n.c. -> S.r.l.) quanto nel periodo ante trasformazione il soggetto non esisteva quale autonoma entità di imposizione. TRASFORMAZIONE da Per il periodo post-trasformazione l’acconto non è società di capitali a dovuto in quanto la qualità di soggetto d'imposta società di persone deve sussistere tanto nel periodo di competenza (S.r.l. -> S.n.c.) quanto in quello precedente. TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRAP (CIRC. n. 263/E/98, Parte 2.15) L’imposta è dovuta sia per il periodo ante-trasformazione che per il periodo post-trasformazione. La Circolare n. 263/E/98 chiarisce che in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1° ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il periodo autonomo 1° gennaio - 30 settembre 1998 e al versamento del saldo dell’imposta dovuta per tale periodo. Inoltre, la stessa società, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post-trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l’importo di detto acconto, l’imposta risultante dalla dichiarazione del periodo 1° gennaio - 30 settembre 1998. Dunque, il primo acconto di un periodo d’imposta (anche se infrannuale) va versato entro il termine del saldo del periodo precedente. È possibile che la data in cui si debbano versare gli acconti sia collocata in un momento in cui il periodo d’imposta risulta già chiuso. Non sono state fornite indicazioni riguardo al secondo acconto che si ritiene vada quindi versato entro il 30.11 per la società di persone ed entro l’undicesimo mese per le società di capitali. Va tenuto presente che sia il saldo che il 1° acconto, possono essere sempre versati entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme dello 0,40%. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Esempio - Trasformazione progressiva e trasformazione regressiva TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI (S.a.s. -> S.r.l.) DATA EFFETTO 10.05.2013 PRE- MODIFICHE • POST- MODIFICHE • Termine • dichiarazione: dichiarazione: 28.02.14 (entro la fine 28.02.14 (entro la del 9° mese data fine del 9° mese data trasformazione). trasformazione). Termine saldo IRAP: PERIODO ANTETRASFORMAZIONE 01.01.2013 – 09.05.2013 Termine • Termine saldo IRAP: 16.06.14 (16.6 16.03.14 (16 del dell’anno di mese successivo alla presentazione della presentazione della dichiarazione) regola dichiarazione) prevista per le NUOVA regola società di persone. prevista per le società di persone. • PERIODO POSTTRASFORMAZIONE 10.05.13 – 31.12.13 • Termine • Termine dichiarazione dichiarazione 30.09.14. 30.09.14. Termine saldo IRAP: 16.06.14. • Termine saldo IRAP: 16.06.14. TRASFORMAZIONE REGRESSIVA DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE (S.r.l. -> S.n.c.) DATA EFFETTO 18.09.2013 • Termine dichiarazione: 30.06.2014 (entro la PERIODO ANTETRASFORMAZIONE fine del 9° mese fine periodo). • Termine saldo IRAP: 16.03.14 (16 del 6° mese 01.01.2013 – 17.09.2013 successivo alla fine del periodo d’imposta) regola prevista per le società di capitali. PERIODO POSTTRASFORMAZIONE 18.09.13 – 31.12.13 • Termine dichiarazione 30.09.14. • Termine saldo IRAP: 16.06.14. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info