Relazione della dottoressa Silvia Giani
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Relazione della dottoressa Silvia Giani
VIOLAZIONI E DANNI DA ILLECITO ANTITRUST Formazione decentrata di Genova, Milano, Torino, Venezia Milano, 14 novembre 2016 Dott. Silvia Giani, Giudice Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell’Impresa. Ricognizione normativa - L n 287/1990 norme per la tutela della concorrenza e del mercato Articoli 101 e 102 del TFUE ex artt 81, 82 trattato CE . Regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole della concorrenza di cui artt. 81 e 82 trattato. - Comunicazione della Commissione per la quantificazione dei danni nelle azioni basate sulla violazione degli Articoli 101 o 102 del TFUE (2013/C 167/07 del 13.6.2013): Linee Guida. - DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (G.U. del 5.12.2014, L. 349/I). Deve essere recepita entro il 27 dicembre 2016. Art. 101 Intese e Pratiche concordate 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE) È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Private Enforcement e ruolo dei giudici nazionali: - azioni di risarcimento del danno. Azioni di nullità ( Gli accordi vietati ex art. 101 sono nulli). Azioni inibitorie (con astreinte) Valutazione di compatibilità delle intese restrittive con il diritto antitrust e di deroghe al divieto di accordi restrittivi della concorrenza ex art. 101 paragrafo 3, in applicazione del Regolamento CE n 1/2003. Regolamento CE n 1/2003 - Ha affermato la funzione essenziale dei giudici nazionali nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitaria. Ha ribadito, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’applicazione diretta delle disposizioni di cui all’art. 81 paragrafo primo e 82, che tutelano diritti soggettivi e sanciscono diritti ed obblighi per i singoli soggetti, siano essi - - imprese o consumatori ( Cfr. CGE 20 settembre 2001, Courage; CGE 13 luglio 2006, Manfredi; Cass. 2207/2005; Cass 2305/2007). Ha abolito il sistema centralizzato di notifica volontaria delle intese e ha attribuito ai giudizi nazionali il potere di esenzione di cui all’art. 81.3 CE (diversità rispetto art. 107 in materia di aiuti di stato, ove il giudice nazionale non ha il potere di valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di stato e sussiste obbligo di notifica (standstill). Il potere di stabilire le deroghe, de iure e non, spetta solo alla Commissione. Ha previsto meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra Autorità Garante Concorrenza, Commissione e giudici nazionali ( art. 16 vincolatività decisioni della Commissione; art. 15 richiesta informazioni e pareri alla Commissione). Le azioni risarcitorie. Legittimato attivo è “chiunque” abbia subito un danno: concorrente o consumatore, acquirente diretto o indiretto ( Cass 17475/2002 aveva escluso la legittimazione del singolo assicurato. La legittimazione, ora pacifica, è stata riconosciuta da Cass 2207/2005 e Cass. 2305/2007; CGE 20/9/2001, caso Courage). La prova del danno non deve essere resa eccessivamente difficile (“Le norme nazionali non devono essere formulate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la prova del danno”). Il diritto della concorrenza richiede una complessa analisi fattuale ed è caratterizzato da asimettria informativa. Possibile incidenza sul piano assertivo e probatorio (cfr. Considendo 14 dir: “in tali circostanze rigide disposizioni giuridiche, che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati, possono impedire l’esercizio efficace del diritto al risarcimento del danno”). Diritto a un PIENO risarcimento del danno a chiunque sia vittima di infrazioni antitrust (artt. 1, 3, 4 Direttiva 2014/104/UE). Quale la funzione del risarcimento del danno da violazione antitrust? Riparatoria-compensativa, punitiva o restitutoria dei benefici conseguiti dall’autore della violazione? Cfr. Cass. n. 9978 /2016 - Il risarcimento del danno da violazione antitrust ha funzione riparatoria compensativa ( direttiva 2014/104/UE; CGE 20 settembre 2001, Courage; CGE 13 luglio 2006, Manfredi). - Il risarcimento del danno da violazione antitrust non ha funzione deterrente. Non si riconoscono danni punitivi. -Non ha neppure funzione restitutoria dei profitti degli autori delle violazioni. Quindi non si applica, come criterio autonomo di liquidazione del danno, la retroversione degli utili (art. 125 terzo comma CPI). Tale rimedio va comunque distinto da quelli di natura punitiva (v. Direttiva Enforcement 29/4/2004 n 48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: “il fine non è introdurre un risarcimento punitivo”). Però, può tenersi conto dei benefici conseguiti da autore infrazione, come uno degli elementi per la liquidazione, anche con riguardo alla quantificazione danni derivanti da violazioni ex artt. 101 e 102 TFEU ( ex 125 CPI comma 2 e cfr. Linee Guida). “Risarcire il danno subito significa ristabilire, per i soggetti danneggiati, la stessa situazione in cui si sarebbero trovati se non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 101 o 102 del TFUE. I soggetti danneggiati da una violazione di queste norme UE, aventi efficacia diretta, dovrebbero quindi vedere ripristinato il pieno valore reale delle perdite subite: il diritto al risarcimento integrale comprende il danno reale (damnum emergens) così come il risarcimento per il mancato guadagno (lucrum cessans) subito come conseguenza della violazione”. Nei frequenti casi in cui l’effetto dannoso è il sovraprezzo: - danno emergente è la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe stato pagato in assenza di violazione; può essere escluso dalla prova della traslazione a valle del sovraprezzo. lucro cessante è la diminuzione delle vendite conseguente al prezzo più elevato. Esso non è escluso dalla mancanza di prova del danno emergente, per traslazione del sovraprezzo (cfr. Cass 21033/2013 secondo cui il danno da lucro cessante si presume se vi sia stato trasferimento totale o parziale dell’aumento sui consumatori, salva la rigidità della domanda). Conseguenze della funzione compensativa/risarcitoria del danno. Applicabilità delle norme in materia resp. civile da illecito: artt. 2056, 1223; 1226 e 1227 c.c., escluso 1225 c.c. Concorso nel cagionare il danno da parte del soggetto danneggiato e le condotte interruttive del nesso causale. Danno emergente e lucro cessante, in quanto conseguenza immediata e diretta della violazione. Valutazione equitativa. Nesso causale: il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un' intesa o una pratica abusiva, vietata dalle norme UE sulla concorrenza. ( v CGE Kone-Otis c. OBB del 5 giugno 2014, C557/12). MEZZI di ACQUISIZIONE E FORMAZIONE DELLA PROVA DEL DANNO. Sono ammessi tutti i mezzi di prova CPC, ma per la rilevanza, ci si sofferma su esibizione dei documenti verso parti, terzi, Autorità Garante Nazionale, richiesta d’informazioni e, soprattutto, CTU. Documenti e tutela riservatezza nei casi d’informazioni riservate o di segreti aziendali (es. non rendere visibili alcune parti riservate di documenti, limitare il numero delle parti autorizzate a prendere visione delle prove, fare redigere a esperti sintesi di informazioni in forma non riservata). Ordine di esibizione di documenti ( 210 cpc, 121.2 CPI; art. 5 Dir.): - ammissibilità in base a criteri di proporzionalità, anche con riguardo ai costi esibizione e tenendo conto delle esigenze di riservatezza ( art. 5.3. e 5.4); è sufficiente “l’indicazione di fatti e di prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento”; ( art. 5.1 dir) può avere per oggetto anche “categorie di prove” ( art. 5.2 dir.); sanzioni attuali in caso d’inottemperanza all’ordine di esibizione: applicazione analogica delle regole enunciate dall’art. 118 c.p.c. in tema di ispezione; quanto alla parte, sono gli argomenti di prova ex 118.2 e, quanto al terzo, una modesta pena pecuniaria (250-1500 euro). Attuale inefficienza dell’istituto. Confronta con le ammende dell’Autorità e della Commissione, artt 14 e 15 L 287/1990 e artt 22 e 23 Reg 1/2003, pari a 1% fatturato annuo; e con conseguenze sanzionatorie in altri ordinamenti (astreinte in ordinamento francese, sanzioni di carattere personale e patrimoniale per contempt of court nel diritto angloamericano, sanzioni probatorie, ammettendo come veri i fatti controversi nel diritto tedesco 427 ZPO). La direttiva all’art. 8 invita, però, gli Stati a prevedere che i giudici nazionali possano applicare sanzioni efficaci e dissuasive alle parti e ai terzi in caso di mancato rispetto dell’ordine, di uso non consentito di prove, di mancato rispetto di prescrizioni a tutela di riservatezza: possibilità di trarre conclusioni negative (prova e non meri argomenti prova) e pagamento di spese/ sanzioni pecuniarie. Esibizione di prove incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza (Donau Chemie, 6 giugno 2013, causa C-536/11; Artt. 5-8 direttiva) E’ consentito ai terzi l’accesso al fascicolo AGN, compatibilmente con la tutela interessi pubblicistici, da garantire nei casi di procedimenti in corso e di programmi di clemenza (per non dissuadere le collaborazioni): quindi, si può ordinare la esibizione dopo che l’autorità garante ha chiuso il procedimento e se non abbiano per oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza. Le informazioni contenute nel provvedimento e nel fascicolo possono assumere rilevanza anche ai fini del risarcimento del danno, poiché forniscono spesso informazioni sugli effetti della violazione e sul trasferimento del sovraprezzo. Richiesta assistenza all’Autorità, ad es per chiarimenti ( art. 17.3 dir). Richiesta informazioni 213 c.p.c Strumenti di cooperazione ( e coordinamento) giudici nazionali e AGC e giudici nazionali e Commissione ( richiesta informazioni e parere); vincolatività provvedimento Commissione ( Reg 1/2003 art. 15.1); vincolatività provvedimento definitivo di accertamento AGN ( Dir 2014 art. 9); interventi amicus curiae di Autorità nazionale concorrenza o Commissione ( reg 1/2003 art. 15.3) CTU, sua natura e rilevanza. E’ fonte oggettiva di prova, con natura percipiente ( ex plurimis, Cass 20695/2013; Cass 30175/2011; Cass 6366/2016). Art. 191 c.p.c: formulazione quesiti; art. 194 c.p.c.: autorizzazione a sentire le parti e assumere informazioni da terze. Conseguenze delle irregolarità procedimentali: l’irritualità determina la nullità solo se procura una violazione in concreto del diritto di difesa ed è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cass 13428/2007). Potere del CTU di acquisire e valutare documenti non prodotti nei termini di cui all’art. 183 c.p.c.? Nel processo ordinario si afferma che sussiste tale potere, anche in assenza di autorizzazione del giudice, se si tratta di fatti accessori costituenti presupposti necessari , ma non fatti posti a fondamento di domande. Nel codice di proprietà industriale: Art. 121.5 ha esteso i poteri del CTU di acquisizione dei documenti, prima prevista solo dalla legge sulle invenzioni, a tutta la materia sottoposta al codice: “il consulente può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti”. Come è salvaguardato il contraddittorio? Al fine del rispetto del contraddittorio, il CTU, che intenda tenere conto di nuovi documenti prodotti da una parte nel subprocedimento, deve consentire alla controparte di difendersi sui nuovi documenti. Cass 11564/2015, Cargest: premessi gli obiettivi della direttiva ( rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in sede giurisdizionale), la Suprema Corte ha avallato l’interpretazione estensiva degli strumenti di conoscenza e indagine del Giudice previsti dalle norme, con particolare riguardo alla esibizione di documenti e alla richiesta di informazioni ( anche ex art. 15 reg 172002) “e soprattutto di consulenza tecnica d’ufficio per l’esercizio anche d’ufficio dei poteri d’indagine, acquisizione e valutazione dei dati e informazioni utili per ricostruire fattispecie anticoncorrenziale, nel rispetto del principio del contraddittorio e fermo l’onere della parte che agisce in giudizio di indicare in modo plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata”. Cass 6366/2016. In un caso in cui il giudice a quo, dopo avere riconosciuto l’illecito per abuso di posizione dominante ( offrire servizi di monitoraggio con ingenti aumenti tariffe), aveva rigettato la domanda risarcitoria, la Suprema Corte ha affermato che il giudice ha il dovere di “ agevolare l’onere probatorio posto a carico dell’attore, anche servendosi della consulenza tecnica d’ufficio cui affidare i compiti di accertamento di alcuni complessi elementi del fatto illecito”. LE PROVE COSTITUENDE con riguardo alle Presunzioni - Presunzione di esistenza del danno nei casi di cartello ( dir 17.2); - presunzione di traslazione del prezzo ( passing on) per l’acquirente indiretto che agisca chiedendo il risarcimento del danno: non ha l’onere di provare di avere subito un sovraprezzo, ma solo di provare che il sovraprezzo è l’effetto del cartello per il suo dante causa o acquirente diretto ( dir. art. 14 Dir ). - Presunzione che l’aumento del corrispettivo della prestazione determini la diminuzione della domanda, salva prova contraria della rigidità dei consumi ( Cass 21033/2013). In realtà vi sono anche altre variabili economiche che possono incidere ( es incidenza costi incrementali). QUANTIFICAZIONE DANNO: Linee Guida della Commissione (Comunicazione sulla quantificazione dei danni nelle azioni basate sulle violazioni degli artt. 101 e 102 del TFUE accompagnata dalla guida pratica (2013/C 167/07 del 13.6.2013). Indica forme di danno tipicamente causate dalle pratiche anticoncorrenziali e fornisce informazioni sui metodi e sulle tecniche disponibili ai fini della quantificazione. Valutazione controfattuale: raffronto fra la posizione reale degli attori con quella in cui si sarebbero trovati se non si fosse verificata alcuna violazione. “Qualsiasi valutazione ipotetica di come si sarebbero evolute le condizioni di mercato e le interazioni fra gli operatori del mercato in assenza della violazione è complessa. E’ impossibile conoscere l'evoluzione delle condizioni di mercato e delle interazioni fra gli operatori del mercato nel caso in cui non si fosse verificata l'infrazione e l'unica possibilità è effettuare una stima dello scenario che verosimilmente sarebbe esistito senza l'infrazione”. Necessità di liquidazione equitativa, tenendo conto che il “principio di effettività” va coniugato con il principio di “proporzionalità dei costi al valore della domanda di risarcimento”. Rilevanza di metodi comparativi temporali e relativi ad altri mercati. Rilevanza del tipo di violazione ai fini della presunzione de danno: per le intese ex art. 101 TFEU, e solo per esse, il danno si presume ( dir art. 17.2). Incidenza della tipologia di danno sulle variabili economiche: prezzi, volumi di vendite, utili, costi, quote mercato. Rilevanza della tipologia degli effetti dannosi e loro riconducibilità a due macro categorie: - danni da abuso escludente, derivanti da infrazioni dell’art. 101 e 102 TFUE ( es rifiuto di fornitura o di contrarre, infrastruttura essenziale ; prezzi predatori; margin squeeze; vendite abbinate, accordi verticali di esclusiva tra fornitori e distributori in violazione regole concorrenza). - Danni causati dall’ aumento dei prezzi pagati da acquirenti, diretti o indiretti degli autori dell’infrazione ( intese volte a fissare prezzi; sfruttamento di posizione dominante che imponga prezzi eccessivi, discriminazione di prezzi). Frequenza della tipologia di danno che determina il sovraprezzo, che può discendere sia da infrazioni derivanti da pratiche concordate (101) che da pratiche abusive ( 102). Valutazione del soggetto che agisce per il risarcimento del danno: impresa concorrente o acquirente indiretto? Sua incidenza ai fini della traslazione dei costi – onere della prova gravante sul convenuto che la eccepisce e presunzione di prova del passing on in favore dell’acquirente indiretto ( e, quindi, necessità di valutare se la traslazione dei costi debba essere oggetto di eccezione o meno)- e del danno da lucro cessante (normalmente non c’è per il consumatore). Esemplificando: 1) con riguardo ai danni causati da sovraprezzo: - il danno emergente è la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe stato pagato in assenza di violazione; può essere escluso dalla prova della traslazione a valle del sovraprezzo. • analisi differenziale prima e dopo la cessazione della violazione ( e dei suoi effetti); • raffronto con altri mercati geografici (con condizioni omogenee e non interessati dalle infrazioni). • Individuazione dei diversi soggetti danneggiati: A) Se il soggetto attore è impresa: - Il passing on è eccezione di parte: deve essere eccepita dal convenuto/ autore dell’infrazione. - La prova della traslazione dei costi incide sul danno emergente, nel senso di escluderla. - Tale prova non esclude, di per sé, il lucro cessante. Al contrario, la traslazione di costi determina una presunzione di diminuzione di domanda, salvo che sia rigida (altra componente da valutare, a tale fine, è l’aumento dei costi marginali). Vedi Cass 21033/2013. B) Se il soggetto attore è acquirente indiretto: si presume la traslazione dei costi sull’attore ( il quale, però, deve provare che il suo dante causa ha pagato il sovraprezzo per effetto della violazione). Per il consumatore non vi è lucro cessante. Il lucro cessante è la diminuzione delle vendite conseguente al prezzo più elevato. Esso non è escluso dalla mancanza di prova del danno emergente, per traslazione del sovraprezzo (cfr. supra sub a) 2) Abusi escludenti: rifiuto a contrarre, prezzi predatori… Danno emergente: costi sostenuti inutilmente e irrecuperabili. Lucro cessante: Analisi differenziale prima e dopo dei volumi di vendita. Milano, 14 novembre 2016 Silvia Giani