Gara Tesoreria - Schema Convenzione

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Gara Tesoreria - Schema Convenzione
Articolo 1 -
Oggetto del servizio ................................................................................................... 2
Articolo 2 -
Durata del servizio ..................................................................................................... 3
Articolo 3 -
Corrispettivi del servizio ............................................................................................. 3
Articolo 4 -
Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti ............................................... 5
Articolo 5 -
Sponsorizzazioni ......................................................................................................... 6
Articolo 6 -
Addetti al servizio ...................................................................................................... 6
Articolo 7 -
Sedi e orari del servizio.............................................................................................. 6
Articolo 8 -
Esercizio finanziario .................................................................................................... 6
Articolo 9 -
Gestione informatizzata del servizio ........................................................................... 6
Articolo 10 - Servizio di Internet Banking ........................................................................................ 8
Articolo 11 - Conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici ................................................. 9
Articolo 12 - Protocollo sulle regole tecniche .................................................................................. 9
Articolo 13 - Misure minime di sicurezza ........................................................................................10
Articolo 14 - Piano di sicurezza ......................................................................................................10
Articolo 15 - Piano di start-up ........................................................................................................ 11
Articolo 16 - Adozione degli standard SEPA sull’ordinativo informatico locale ...............................12
Articolo 17 - Disposizioni in merito ai pagamenti (Ordinativo Informatico Locale) .........................12
Articolo 18 - Disposizioni in merito alle riscossioni (Ordinativo Informatico Locale) ......................16
Articolo 19 - Fornitura di sistemi di pagamento self-service e POS ..................................................18
Articolo 20 - Obblighi del Comune in merito alla trasmissione di atti e documenti .........................19
Articolo 21 - Imposta di bollo. ...................................................................................................... 20
Articolo 22 - Tenuta dei documenti contabili ................................................................................ 20
Articolo 23 - Gestione della liquidità ..............................................................................................21
Articolo 24 - Remunerazione della liquidità .................................................................................. 22
Articolo 25 - Erogazione di mutui ................................................................................................. 22
Articolo 26 - Anticipazioni di tesoreria .......................................................................................... 22
Articolo 27 - Garanzia fideiussoria verso terzi ................................................................................ 23
1
Articolo 28 - Utilizzo di somme a specifica destinazione ................................................................ 23
Articolo 29 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento ............................. 24
Articolo 30 - Obblighi del Tesoriere in merito all’amministrazione di titoli e valori in deposito ..... 24
Articolo 31 - Controllo del servizio ............................................................................................... 25
Articolo 32 - Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria ............................................. 26
Articolo 33 - Responsabile operativo del Tesoriere........................................................................ 26
Articolo 34 - Fase transitoria di conclusione .................................................................................. 26
Articolo 35 - Modalità di scambio delle comunicazioni ................................................................. 27
Articolo 36 - Tutela dei dati .......................................................................................................... 28
Articolo 37 - Brevetti e diritti d’autore .......................................................................................... 28
Articolo 38 - Personale.................................................................................................................. 29
Articolo 39 - Sicurezza .................................................................................................................. 30
Articolo 40 - Vigilanza e controlli. ................................................................................................. 30
Articolo 41 - Penalità .....................................................................................................................31
Articolo 42 - Esecuzione del servizio in danno................................................................................31
Articolo 43 - Rifusione danni e spese ..............................................................................................31
Articolo 44 - Risoluzione del contratto.......................................................................................... 32
Articolo 45 - Clausola risolutiva espressa ....................................................................................... 32
Articolo 46 - Fallimento dell'impresa ............................................................................................. 32
Articolo 47 - Divieto di cessione del contratto............................................................................... 32
Articolo 48 - Controversie............................................................................................................. 32
SEZIONE I - DISCIPLINA SPECIALE DEL SERVIZIO
Articolo 1 - Oggetto del servizio
1.La presente convenzione disciplina l’esecuzione del servizio di tesoreria del Comune di
Seravezza.
2.Il servizio di tesoreria dovrà essere svolto in conformità alla normativa vigente in materia,
in particolare al Titolo V – Tesoreria del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, alla legge 29 ottobre
2
1984 n.720 , all’art.7 del d.lgs 7 agosto 1997, n. 279, all’art.28 della legge 27 dicembre
2002, n.289, al D.lgs n.118/2011, al Decreto del Ministero del tesoro 26/07/1985 alle
circolari del Ministero dell’economia n.50/1998, n.33/2008, n.11/2012 e allo Statuto e al
Regolamento di contabilità del Comune di Seravezza approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.__ del ______ nonché alla disciplina stabilita nella presente convenzione.
3.Il servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione ha per oggetto il complesso
delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso
ordinate nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art.30.
4.L’esazione è pura e semplice, si intende cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e
senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è
tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed
amministrativa per ottenere l’incasso.
In ogni caso, tutte le riscossioni, anche quelle effettuate tramite il concessionario,
riscuotitori speciali, agenzie bancarie, c/c postali o per mezzo di altri incaricati della
riscossione saranno versate presso il Tesoriere.
6.Ai sensi di legge, ogni deposito del Comune ed ogni eventuale suo investimento
alternativo, sono costituiti presso il Tesoriere e dallo stesso gestiti.
7.Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti, potranno
essere apportate, mediante scambio di atti degli organi competenti, le variazioni e le
integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio. Il Tesoriere è tenuto
a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune alle migliori
condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari
8.Alla presente convenzione non si applica l’art.1853 cc sul c/c bancario (corte dei conti,
sez.II 14 luglio 2004, n.241)
Articolo 2 - Durata del servizio
1.La durata del servizio è pari a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 2014 e scadenza 31
dicembre 2018.
2.Il servizio potrà essere prorogato di un anno alle stesse condizioni a semplice richiesta
scritta del Comune.
Articolo 3 - Corrispettivi del servizio
1.Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione sarà svolto senza oneri per il
Comune di Seravezza.
2.Saranno rimborsate al Tesoriere le spese relative all’imposta di bollo e le spese inerenti la
movimentazione dei conti postali.
3
3.Ogni altro onere connesso al servizio oggetto della presente convenzione sarà a totale
carico del Tesoriere.
4.In particolare saranno a carico di quest’ultimo le spese di bonifico relative all’intero ciclo
degli stipendi erogati dal Comune, compresi i rimborsi spese, e le seguenti tipologie di
spesa:
a)Spese per utenze (acquedotto, energia elettrica, ecc.);
b)rate dei mutui;
c)premi assicurativi;
d)abbonamenti a riviste e giornali;
e)quote associative;
f)imposte e tasse;
g)Stipendi e contributi previdenziali e assistenziali;
h) pagamenti disposti a favore dello Stato, della regione, della Provincia, di comuni, di
consorzi pubblici o di altri enti pubblici o società partecipate;
i) sussidi e contributi a favore di non abbienti;
j) gettoni di presenza e indennità di carica agli amministratori dell’Ente e degli organismi di
decentramento;
5. Ai sensi dell’ art. 12 comma 3 del Dl 201/11 i pagamenti della Pubblica Amministrazione
non possono essere eseguiti per contanti per importi sopra i 1.000,00 euro. Le commissioni
a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento diversi da quelli descritti al precedente
comma 4 sono quantificate in:
€_____ per importi inferiori o uguali a € 250,00;
€ _____ per importi superiori a € 250,00 e fino a € 1.000,00.
6.Il Tesoriere provvede ad incassare le entrate dell’Ente con le modalità sotto riportate,
entro il limite massimo delle commissioni sotto indicate a carico degli utenti:
a)In contanti presso gli sportelli adibiti al servizio di tesoreria nel Comune di Seravezza
Nessuna commissione
b)In contanti presso gli sportelli della banca fuori dal Comune di Seravezza [nel caso il
concorrente offra tale possibilità]
Euro __ per ogni documento incassato;
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c)Per incassi RID
Nessuna commissione per addebiti domiciliati su conti aperti presso le Filiali del Tesoriere
Euro __ per addebiti domiciliati su conti aperti presso altre banche
d)POS tradizionali (compresi i sistemi di pagamento di cui al successivo art.19) [nel caso il
concorrente offra tale possibilità]
Commissione di __ sul transato con carte Pagobancomat;
Commissione di ___ sul transato effettuato con carte di credito (VISA/MASTERCARD)
o con carte prepagate;
e)POS VIRTUALE (pagamenti on line) [nel caso il concorrente offra tale possibilità]
Commissione di ___ sul transato effettuato con carte di credito(VISA/MASTERCARD)
o con carte prepagate
7.Nel caso in cui il sistema bancario e le Amministrazioni Pubbliche (Stato o Regione
Toscana) stabiliscano accordi che prevedono condizioni più favorevoli per Comune e/o
utenti (ad esempio in occasione della realizzazione della nuova infrastruttura della Rete
Telematica Regionale Toscana per i pagamenti online al servizio dei cittadini e delle
imprese) la presente convenzione recepirà automaticamente tali condizioni.
8.Il Tesoriere provvede ad anticipare le spese effettuate per conto del Comune
trasmettendo, con cadenza semestrale, apposita nota di rendiconto delle spese sulla base
della quale verrà rimborsato dal Comune.
Articolo 4 - Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti
1.Le spese relative all’affrancatura della corrispondenza spedita dal Tesoriere, nell’ambito
del servizio di tesoreria, sono a carico del Tesoriere.
2.L’invio dei documenti in formato originale può essere effettuato anche mediante posta
elettronica anche certificata su richiesta e sotto la responsabilità dell’amministrazione
interessata e degli utenti e previa autorizzazione degli stessi.
3.Le Tesorerie possono consegnare agli sportelli la documentazione di pertinenza del
Comune, su richiesta del Comune stesso e previa segnalazione dei nominativi delle persone
abilitate al ritiro e dei relativi specimen di firma.
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Articolo 5 - Sponsorizzazioni
1.Il Tesoriere si impegna ad erogare al Comune a titolo di sponsorizzazione a sostegno
iniziative di carattere pubblico-istituzionale, culturale, sportivo, ecc un importo pari a €____
(_________) oltre IVA annui.
2.Il Comune si impegna a evidenziare il logo e il nome del Tesoriere in ciascuna iniziativa
sponsorizzata ai sensi del presente articolo.
Articolo 6 - Addetti al servizio
1.Il Tesoriere assegna al servizio di tesoreria n.____dipendenti addetti al servizio medesimo.
2.Dovranno essere assicurate adeguate modalità di sostituzione degli addetti al servizio
qualora questi ultimi non dovessero essere presenti.
Articolo 7 - Sedi e orari del servizio
1.Il servizio di Tesoreria verrà svolto presso la sede di Seravezza, ___________ e con gli orari
di seguito indicati ___________________.
Articolo 8 - Esercizio finanziario
1.L’esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio 1 gennaio e termine 31
dicembre di ciascun anno.
2.Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell’anno
precedente.
Articolo 9 - Gestione informatizzata del servizio
1.Ai fini della completa dematerializzazione del cartaceo e del trasferimento in via
telematica di tutte le informazioni il rapporto con il Tesoriere dovrà avvenire tramite
ordinativi informatici firmati con firma digitale qualificata, basata sull’utilizzo di certificati
emessi da Certification Authority accreditata dagli organismi competenti (Agenzia per l’Italia
Digitale).
2.Il fornitore del software di gestione della contabilità economica e finanziaria utilizzata dal
Comune di Seravezza è la Halley Informatica. Via Circonvallazione, 131 62024 Matelica
(MC). Il Tesoriere mette a disposizione del Comune di Seravezza il software per la gestione
e la firma degli ordinativi informatici.
3.In proposito, si ricorda che l’”Ordinativo Informatico per gli enti pubblici”, che si
propone di veicolare con modalità telematiche standard tutti i mandati di pagamento e le
reversali di incasso in sostituzione del documento cartaceo, è uno standard di regole e
strutture concordate dal sistema bancario, riportate nel Protocollo contenuto nella circolare
ABI Serie Tecnica n. 80 del 29 dicembre 2003;
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4.Il sistema nel suo complesso si caratterizza per una serie di fasi e funzionalità essenziali,
che in sequenza sono:
• produzione e sottoscrizione del flusso;
• controlli del flusso che possono essere formali e di merito;
• gestione delle anomalie;
• esecuzione, annullamento e variazione degli ordinativi;
5.Sotto un profilo tecnico, è disposto che il formato dei flussi debba possedere almeno i
seguenti requisiti:
• consentire, nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di trattazione,
l’archiviazione, la leggibilità, l’interoperabilità e l’interscambio;
• la non alterabilità dei dati durante le fasi di accesso e conservazione;
• la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di
archiviazione;
• l’immutabilità del contenuto e della sua struttura.
6.L’Ente trasferisce al Tesoriere, in formato .txt, qualunque tipo di disposizione di incasso e
pagamento, sia in fase di emissione che nelle eventuali successive fasi di variazione e/o
annullamento. Le operazioni di variazione e/o annullamento potranno essere di qualunque
tipo, sia contabile che extracontabile, con lo scopo di rettificare ordinativi già emessi, siano
essi già estinti o ancora da estinguere. Tramite il software messo a disposizione dal Tesoriere
l’ordinativo potrà essere firmato digitalmente.
7.A fine esercizio, in concomitanza con la resa del “conto del Tesoriere”, il Tesoriere
trasmette all’ente un flusso contenente gli estremi di tutti gli ordinativi lavorati nel corso
dell’esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla data di estinzione e dagli estremi
delle quietanze, e l’elenco degli ordinativi commutati ai sensi del successivo art.17.
8.Per consentire le funzionalità suddette, l’Ente adotta un tracciato avente i contenuti
minimi definiti dal “Protocollo per le regole tecniche e lo standard per l’emissione dei
documenti informatici relativi ai servizi di Tesoreria e Cassa degli Enti del Comparto
Pubblico” allegato alla Circolare ABI serie tecnica n. 80 del 29 dicembre 2003, ed
implementato con le informazioni che l’Ente ritenga utile dover trattare; il formato attuale
dei dati è txt. Il colloquio con il Tesoriere avviene continuativamente nell’arco delle 24 ore
attraverso la tecnologia WEB SERVICES e, a fronte di una trasmissione di ordinativi, i
messaggi di ritorno relativi alla ricezione vengono forniti dal Tesoriere in modo sincrono. Il
Tesoriere fornisce inoltre una ricevuta applicativa per ciascun ordinativo nella quale viene
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comunicata l’accettazione o il rifiuto della singola disposizione. Tutti i messaggi trasmessi dal
Tesoriere sono firmati con firma digitale.
9.Il Tesoriere deve pertanto garantire, dal momento stesso dell’acquisizione del servizio,
l’adozione dell’Ordinativo Informatico e adeguarsi alle specifiche tecniche al fine di
rispettare l’operatività e le funzionalità della procedura automatizzata di cui ai commi
precedenti. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i
protocolli di comunicazione in essere presso il sistema informativo dell’Ente, le tipologie e
le caratteristiche dei dati scambiati, i tempi di risposta in relazione ai dati trasmessi, gli
aspetti connessi alla sicurezza.
10.Ogni onere connesso alle attività derivanti dall’adeguamento del sistema informatico del
Tesoriere con quello dell’Ente è a carico del Tesoriere stesso; ogni variazione della struttura
del flusso informatico dovrà essere richiesta al Comune e concordata con quest’ultimo, le
spese relative saranno a totale carico del Tesoriere che comunque è tenuto agli obblighi di
cui al presente articolo nelle more della predisposizione del nuovo flusso secondo le
specifiche richieste. In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la
compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'Ente. In alcun modo il
Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo
assenso dell’Ente.
11.Il Tesoriere, a proprie spese, adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e
l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e d’incasso alle specifiche tecniche relative alla
codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dall’articolo 28 della Legge
27/12/2002, n. 289, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18
Febbraio 2005 pubblicato in G.U. n. 57 del 10 marzo 2005 e s.m.i, dal Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009 e dalla normativa vigente
(S.I.O.P.E.).
12. Il Tesoriere è tenuto ad alimentare costantemente il SIOPE (Sistema informativo sulle
operazioni degli enti pubblici);
13.Il corretto funzionamento della trasmissione e del ricevimento dei flussi informatici
relativi all’OIL dovrà essere attestato con le modalità previste all’art.12 della presente
convenzione.
Articolo 10 - Servizio di Internet Banking
1.Dal momento stesso dell’inizio del servizio di Tesoreria, il Tesoriere è tenuto a rendere
disponibile, senza alcun onere per l’Ente, un servizio di internet banking tramite il quale, in
modalità “on line”, l’Ente possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che
caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile.
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2.Allo scopo di ottimizzare le attività di riscossione dell’ente, il servizio di internet banking
dovrà consentire la trasmissione, il monitoraggio e la rendicontazione di flussi di incassi e
pagamenti.
Articolo 11 - Conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici
1. Il Tesoriere provvede, in nome e per conto del Comune, alla conservazione sostitutiva
dei documenti informatici relativi al servizio di Tesoreria e sottoscritti con firma digitale, per
l’intera durata della convenzione, secondo le regole vigenti tempo per tempo e nel rispetto
del periodo minimo prescritto dalla legge, ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive
modifiche e integrazioni.
2 Il servizio di conservazione sostitutiva è a totale carico del Tesoriere.
Articolo 12 - Protocollo sulle regole tecniche
1.Durante il periodo di start up, così come definito dall’art.15, il Tesoriere e il Comune
adottano un accordo formale circa il fatto che le parti si atterranno alle prescrizioni previste
dal documento “Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei
documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del
comparto pubblico” allegato alla Circolare ABI serie tecnica n. 80 del 29 dicembre 2003.
2.Il Piano contiene:
a) una indicazione esplicita delle modalità tecniche di colloquio bidirezionale;
b) un riferimento puntuale alla tempistica di lavorazione dei flussi da parte del Tesoriere; la
gestione delle eccezioni per le ipotesi, ad esempio, di indisponibilità del sistema informatico
dell’ente ovvero del Tesoriere, sia per l’invio dei dati sia in fase di lavorazione degli stessi;
c) le caratteristiche del tracciato e la definizione della messaggistica di ritorno e di
diagnostica, con la relativa codifica e le relative modalità operative di intervento in
funzione dei messaggi trasmessi.
3.Il piano dovrà dettagliare tutti gli aspetti relativi alla trasmissione, alle autorità di firma,
alla gestione dei dati, alla sicurezza, alla archiviazione e in generale a tutte le tecnologie
impiegate.
4.Il piano contiene inoltre:
• le modalità con cui sono regolate le carte contabili e i provvisori di tesoreria;
• le modalità con le quali deve avvenire la rendicontazione;
• le modalità con cui sono regolate le operazioni “a cavallo di anno” (incluse quelle che
non presentano effetti di cassa);
• il prospetto delle disponibilità liquide;
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• le procedure riguardanti il cambio di Tesoriere.
5.Il Tesoriere si impegna a fornire agli uffici comunali competenti adeguata ed esaustiva
formazione sia in merito alle procedure informatiche (utilizzo dei software per la gestione
dei flussi informatici relativi all’OIL, dei POS, dei sistemi di pagamento self- service e delle
modalità di funzionamento del servizio di internet banking) sia in merito agli aspetti
contabili della gestione.
Articolo 13 - Misure minime di sicurezza
1.Durante il periodo di start up, così come definito dall’art.15, il Tesoriere e il Comune
adottano le misure minime di sicurezza dei dati personali ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
2.Le misure dovranno essere costantemente aggiornate durante tutta la durata del servizio
con le modalità di cui al successivo art.36 – Tutela dei dati.
Articolo 14 - Piano di sicurezza
1.Il Comune e il Tesoriere redigono nella fase di start up un piano di sicurezza che contenga
i seguenti aspetti:
• analisi dei rischi;
• politiche di sicurezza;
• organizzazione della sicurezza;
• classificazione e controllo delle risorse strumentali;
• piano di continuità;
• personale, sicurezza fisica e ambientale;
• gestione delle applicazioni, delle comunicazioni e delle infrastrutture tecniche ausiliari (es.:
gruppi di continuità);
• controllo degli accessi logico e fisico alle risorse strumentali del sistema informativo,
sviluppo e gestione dei sistemi;
• continuità operativa, requisiti normativi.
2.Si evidenzia che l’introduzione dell’Ordinativo informatico locale presenta esigenze
specifiche di sicurezza. In questo ambito si inseriscono, a titolo di esempio, gli aspetti
relativi:
• alla sicurezza degli accessi al sistema informativo, da realizzarsi attraverso l’identificazione,
l’autenticazione e l’autorizzazione del personale titolato ad accedere (specificando altresì
con quali privilegi) ai vari sistemi e sottosistemi informativi dell’ente e della banca tesoriera.
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• alla sicurezza delle firme digitali, con particolare riferimento alla componente
organizzativa al fine di garantire, da parte del titolare del sistema di firma, la conservazione
del supporto di firma e la riservatezza del PIN di “attivazione” della firma medesima.
Parallelamente il Comune dovrà verificare oltre alla validità temporale dei certificati, la
sussistenza dei poteri di firma in capo ai titolari. Il Comune si impegna a comunicare
preventivamente al Tesoriere, in formato elettronico, le generalità delle persone autorizzate
a firmare gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento ed i
ruoli di spesa fissa e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredate degli estratti degli
atti degli organi conferenti i poteri di cui sopra, nonché dei relativi esemplari di firma.
• alla sicurezza del sistema di dialogo utilizzato dall’ente che deve essere trattato con
particolare attenzione nel piano della sicurezza, costituendone il punto di maggiore criticità.
Articolo 15 - Piano di startstart-up
1.Per fase di Start up si intende la fase temporale che inizia il 1 settembre 2013 e termina il
31 dicembre 2013 entro la quale dovranno essere perfezionati tutti i documenti e i
collegamenti necessari per il corretto funzionamento del servizio.
2.Entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell’avvio della
fase di start up il Tesoriere deve trasmettere al Comune un Piano start-up, nel quale siano
dettagliate tutte le attività necessarie all’avvio del servizio, definendone esattamente i tempi
di realizzazione; il piano di Start up dovrà essere sintetizzato in un diagramma Gantt.
3.Il Piano di Start up dovrà prevedere la verifica della correttezza della trasmissione e del
ricevimento dei flussi informatici entro e non oltre il 15 novembre 2013. In questa fase si
deve provvedere, con il supporto dei fornitori del sistema di cooperazione, a verificare
sotto un profilo tecnico e logico la compatibilità dei tracciati relativi ai mandati e alle
reversali e a tutte le comunicazioni intercorrenti fra il sistema contabile dell’ente con quello
della tesoriera. Infine, in questa fase è svolta tutta la definizione della messaggistica di
ritorno e di diagnostica, provvedendo a codificarla e stabilendo le modalità operative di
intervento in funzione dei messaggi trasmessi.
4.Il Piano di sicurezza di cui al precedente art.14 dovrà essere sottoscritto entro e non oltre
il 1 dicembre 2013.
5.Tutte le attività necessarie all’avvio del servizio dovranno comunque terminare entro il 31
dicembre 2013.
6.Il Piano di Start up dovrà indicare le date alle quali dovranno essere verificati gli stati di
avanzamento dei quali sarà redatto apposito verbale e che confluiranno nel verbale di
ingresso.
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7.Il Comune metterà a disposizione dell’impresa tutta la documentazione necessaria, in
forma cartacea o elettronica ed affiancherà l’impresa in tutte le fasi del piano di Start up,
integrando a richiesta le informazioni già fornite con gli ulteriori dettagli necessari.
Articolo 16 - Adozione degli standard SEPA sull’ordinativo informatico locale
1.Il Tesoriere garantisce l’adeguamento del mandato di pagamento dell’OIL allo schema del
Credit Transfer SEPA e l’adeguamento delle reversali di incasso dell’OIL allo schema del
Direct Debit SEPA.
Articolo 17 - Disposizioni in merito ai pagamenti (Ordinativo Informatico Locale)
Locale)
1.I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali e collettivi, emessi
dal Comune, mediante apposito flusso informatico, numerati progressivamente per esercizio
finanziario e firmati dal Funzionario responsabile del servizio finanziario o da altro
dipendente individuato con atto del Funzionario responsabile del servizio finanziario
ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli e con i criteri di
individuazione di cui al precedente art.12.
2.L’estinzione dei mandati accade nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite
dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei
terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
a)la denominazione del Comune;
b)le indicazioni del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a
dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
c)l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
d)la causale del pagamento;
e)l’imputazione in Bilancio (Titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese
inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità
dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
f)gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di
pagamento;
g)la codifica e, a partire dalla data di adozione del nuovo sistema di contabilità, la
Transazione Elementare così come definita dall’art. 13 del DPCM del 28/12/2011;
h)il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
i)l’esercizio finanziario e la data di emissione;
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j)l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario
con i relativi estremi;
k)le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
l)l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione:
“Pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per (causale)” . In caso di
mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in
ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
m)la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito il cui mancato rispetto comporti
penalità, nel caso di pagamenti relativi alle seguenti spese:
-spese per utenze (acquedotto, energia elettrica, ecc.)
-rate dei mutui
-premi assicurativi
-abbonamenti
-quote associative
-imposte e tasse
-contributi previdenziali e assistenziali;
Tale indicazione può essere contenuta anche nella documentazione allegata al mandato;
n)l’espressa indicazione di eventuali cessioni di credito e dei pignoramenti;
4.Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a
ruolo nonché quelli relativi alle spese di cui all’art.3, comma 4. Gli ordinativi a copertura di
dette spese devono essere emessi entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in
corso; devono, altresì riportare l’annotazione “a copertura del sospeso n. _”, rilevato dai
dati comunicati dal Tesoriere.
5.Eccezionalmente, in luogo dei mandati di pagamento il Comune potrà comunicare al
Tesoriere degli ordinativi di pagamento (cd carta contabile) che impegnano il Tesoriere con
le medesime modalità dei mandati di pagamento; in tal caso il Comune provvede alla
consegna del mandato di pagamento entro cinque giorni dalla consegna dell’ordinativo.
6.I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Tesoriere anche mediante posta
elettronica su espressa indicazione del beneficiario. Nei casi di rimessa diretta il Tesoriere,
decorsi infruttuosamente 30 giorni dall’invio del primo avviso di pagamento, provvede
all’invio di raccomandata AR al beneficiario del pagamento o, su espressa indicazione del
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beneficiario, tramite posta elettronica certificata; copia dell’avviso dovrà essere inviata al
Comune tramite posta elettronica certificata.
7.Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei
rispettivi stanziamenti di Bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per
quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal
Comune. Attualmente il controllo del Tesoriere si fonda sul dato espresso dall’Intervento
che costituisce anche l’unità di voto in ambito consiliare; ai sensi dell’art. 13, secondo
comma, del D.lgs. n. 118/2011, a partire dall’adozione della nuova classificazione di
bilancio, il controllo del tesoriere deve effettuarsi a livello di Programma, unità di voto nel
nuovo regime.
8.I Mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono
essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi per il discarico per
il Tesoriere.
9.Tutti i dati relativi al Bilancio e ai residui saranno trasmessi in formato elettronico al
Tesoriere secondo un flusso stabilito dal Comune; ogni variazione della struttura del flusso
informatico dovrà essere richiesta al Comune e concordata con quest’ultimo, le spese
relative saranno a totale carico del Tesoriere che comunque è tenuto agli obblighi di cui al
precedente comma 7 nelle more della predisposizione del nuovo flusso secondo le
specifiche richieste.
10.I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando
l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art.26, deliberata a richiesta del Comune nelle
forme di legge e libera da eventuali vincoli.
11.Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, in
quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati o non sottoscritti dalla persona a
ciò tenuta.
12.È inibita al Tesoriere l’accettazione delle disposizioni di pagamento prive della
codificazione SIOPE di cui all’art.28 della legge n. 289/2002; nel protocollo di cui al
precedente art.12 dovranno essere formalizzate le conseguenze derivanti dalla mancata
evidenza di dati nei campi dell’ordinativo informatico destinati all’indicazione dei codici cui
si riconnette il pagamento. Il Tesoriere è tenuto ad adeguare le procedure di pagamento
nell’eventualità di applicazione del disposto dell’art77-bis, comma 16, della legge 6 agosto
2008, n.113 che recita: “Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino
prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’UE,
il Ministro dell’Economia e delle finanze adotta misure di contenimento dei prelevamenti”.
Il Tesoriere è altresì tenuto ad adeguarsi al sistema di acquisizione dei dati di cui all’art.77bis, comma 27, della citata legge n.133/2008;
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13.I mandati sono ammessi al pagamento, entro ___ giorni lavorativi successivi alla data di
consegna al Tesoriere e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla predetta data. In
caso di pagamenti da eseguirsi entro un termine prefissato, indicato dal Comune
sull’ordinativo o sui documenti giustificativi allegati, e per il pagamento degli stipendi al
personale dipendente, il Comune medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il
terzo
terzo giorno lavorativo precedente la scadenza.
14.Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti da
difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o
incompletezza dei dati evidenziati dal Comune sul mandato.
15.Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere
interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli in assegni postali
localizzati o utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e postale.
16.Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15
dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva
a tale data e precedente al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
17.Le commissioni, le spese e le tasse a carico del Comune o dei beneficiari, inerenti
l’esecuzione di ogni mandato, sono quantificate ai sensi del precedente art.3. Le
commissioni, le spese e le tasse a carico dei beneficiari del pagamento, sono detratte dal
Tesoriere, al momento del pagamento stesso.
18.A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere provvede ad annotare gli
estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare al
Comune unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
19.Su richiesta del Comune, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi
pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
20.Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna, nel
rispetto dell’art. 22 della Legge 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di
pagamento delle retribuzioni del proprio personale , anche quelli relativi al pagamento dei
contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli
stipendi e dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.
21.Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni
mese ad eccezione della tredicesima mensilità che viene accreditata entro il 18 del mese di
dicembre, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti
intrattengono rapporti di conto corrente.
22.Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui garantite da delegazioni di
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime,
ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite
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apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora alle scadenze
prestabilite, siano mancanti o insufficienti le somme del Comune necessarie per il
pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per
insussistenza di fondi da accantonare o per il mancato rispetto da parte del Comune degli
obblighi di cui al successivo art.29 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di
pignoramento) quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non
risponde, pertanto in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di
mutuo.
23.Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti di terzi beneficiari qualora
non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile
ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata,
ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
Articolo 18 - Disposizioni in merito alle riscossioni (Ordinativo Informatico Locale)
1.Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Comune
mediante apposito flusso informatico (OIL), numerati progressivamente e firmati dal
Funzionario responsabile dei Servizi Finanziari o da altro dipendente individuato dal
Funzionario responsabile del Servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o
impedimento, da persona abilitata a sostituirli e con i criteri di individuazione di cui al
precedente art.14.
2.Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a
quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
3.Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a)la denominazione del Comune di Seravezza;
b)l’indicazione del debitore;
c)la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
d)la causale del versamento;
e)l’imputazione in Bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le entrate derivanti da
servizi per conto di terzi, distintamente per residui o competenza);
f)la codifica, a partire dalla data di adozione del nuovo sistema di contabilità, la
Transazione Elementare così come definita dall’art. 13 del DPCM del 28/12/2011;
g)il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario;
h)l’esercizio finanziario e la data di emissione;
i)le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
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j)le annotazioni “Contabilità fruttifera” ovvero “Contabilità infruttifera”;
k)l’eventuale indicazione “Entrate da vincolare per (causale)”.
4.Con riguardo alla indicazione di cui al punto 3, lett.k) (indicazione “Entrate da vincolare
per [causale]”), se la stessa risulta mancante, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto
indenne per omesso vincolo.
5.A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e in vece del Comune, regolari
quietanze su bollette automatizzate in uso nei sistemi informatizzati di gestione della
Tesoreria, la cui numerazione in ordine cronologico per esercizio finanziario, viene conferita
all’atto della compilazione.
6.Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi
intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando
ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa
“salvi i diritti del Comune di Seravezza”. Tali incassi sono segnalati al Comune stesso, il
quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e comunque,
entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura “a
regolarizzazione del provvisorio n._____“, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7.Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per
eventuali imputazioni sulla contabilità speciale, né della mancata apposizione provvisoria di
vincoli di destinazione. Il Tesoriere comunque provvede ad attribuire le somme riscosse alla
contabilità fruttifera solo se dagli elementi in proprio possesso e dalle istruzioni ricevute dal
Comune risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
8.Il Tesoriere provvede comunque ad attribuire le somme sulla corretta contabilità fruttifera
o infruttifera e con l’eventuale vincolo di destinazione al momento in cui il Comune
regolarizzi l’incasso con specifico ordinativo.
9.Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere,
appena in possesso dell’apposito tabulato che provvederà a richiedere alla competente
Sezione di Tesoreria dello Stato è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò il Comune
trasmette, nel termine di cui al precedente comma 6, i corrispondenti ordinativi a
copertura.
10.In merito alla riscossione di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e
per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti
medesimi è di norma disposto dal Comune mediante emissione di ordinativo di incasso. Il
Tesoriere è comunque tenuto ad eseguire ogni 15 giorni, anche in mancanza dell’ordinativo
da parte del Comune (al quale chiederà immediatamente regolarizzazione), l’ordine di
prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul
conto di Tesoreria nello stesso giorno in cui ha la disponibilità della somma prelevata.
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11.Le somme rivenienti dai depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e
cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla
quietanza di Tesoreria e trattenute su apposito conto fruttifero. I prelievi e le restituzioni
sui predetti depositi sono disposti con atto del Funzionario responsabile interessato
seguendo le procedure indicate nel Regolamento di Contabilità del Comune o in atti
specifici emessi dal Funzionario responsabile Servizi Finanziari.
12.Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte
di terzi. Il Tesoriere effettua gli incassi con valuta lo stesso giorno in cui ne ha la
disponibilità.
13.Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche ai debitori morosi.
Articolo 19 - Fornitura di sistemi di pagamento selfself-service e POS
1.Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure
suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche , nei
modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con il Comune e si impegna a sviluppare
iniziative in accordo con il Comune o su istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove
tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizioni dei contribuenti/utenti.
2.Il Tesoriere provvede ad installare e a rendere operativi durante la fase di start-up di cui al
precedente art.15, presso i locali del Comune, i sistemi di pagamento e i POS indicati in
offerta[nel caso il concorrente offra tale possibilità].
3.Le postazioni dovranno essere configurabili con periferiche di pagamento sia elettronico
(BANCOMAT®, Carte di credito, Minipay®, carte prepagate, moneta elettronica e
eventuali altri strumenti previsti del circuito interbancario) che attraverso denaro contante
con la possibilità di erogare resto sia in moneta che in banconote. Gli sportelli self-service
dovranno essere realizzati in conformità alla normativa europea e nazionale in materia (e
pertanto marchiati CE) nonché alle disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche. Dovrà essere altresì predisposto il software necessario per effettuare
le transazioni e rilasciare le attestazioni di pagamento con le modalità indicate dal Comune.
[nel caso il concorrente offra tale possibilità]
4.La configurazione del software necessaria per i pagamenti dovrà essere concordata con il
Comune e dovrà permettere di individuare causali di pagamento predefinite (ad es.
sanzioni, oneri di urbanizzazione, ecc.);
5.Ogni onere relativo all’installazione, alla predisposizione del software, alla gestione e alla
manutenzione è a completo carico del Tesoriere che non potrà pretendere alcunché dal
Comune. Il Tesoriere dovrà assicurare il corretto funzionamento dei macchinari in parola
provvedendo a risolvere tempestivamente le eventuali problematiche. I guasti e i
malfunzionamenti imputabili esclusivamente all’attrezzatura, dovranno comunque essere
riparati entro tre giorni con spese a carico del Tesoriere.
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6.Nel caso in cui una o più attrezzature presentino malfunzionamenti ripetuti il Tesoriere
dovrà provvedere all’immediata sostituzione con impianto analogo. Per ogni operazione di
incasso eseguita con i POS il Tesoriere applicherà le commissioni di cui all’art.3.
7.Le procedure di incasso, la configurazione del software, nonché la relativa
documentazione rilasciata dai POS saranno stabilite dal Comune a sua completa discrezione
e saranno soggette a revisione in qualsiasi momento il Comune ne rilevi l’esigenza o
l’opportunità; il Tesoriere pertanto dovrà provvedere ad ogni necessaria modificazione del
software con oneri a proprio carico.
Articolo 20 - Obblighi del Comune in merito alla trasmissione di atti e documenti
1.All’inizio di ciascun esercizio, il Comune trasmette al Tesoriere in formato elettronico i
seguenti documenti:
il Bilancio di Previsione e gli estremi della Delibera di approvazione e della sua
esecutività;
l’elenco provvisorio dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
2.Nel corso dell’esercizio finanziario, il Comune trasmette al Tesoriere in formato
elettronico:
le deliberazioni esecutive relative a variazioni, storni e prelevamenti dal fondo di
riserva del Bilancio di previsione corrente;
l’elenco definitivo dei residui attivi e passivi, a seguito del relativo riaccertamento,
allegato alla delibera di approvazione del rendiconto di esercizio;
la delibera delle somme non pignorabili, ai sensi dell’art.159 del d.lgs 267/2000, da
notificare semestralmente.
3.Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del
rendiconto di esercizio dell’anno precedente con il quale è approvato, tra l’altro, il conto
del bilancio.
4.Il Comune trasmette al Tesoriere il flusso informatico contenente i dati del Bilancio di
previsione secondo un tracciato informatico predefinito; è onere del Tesoriere adeguare il
proprio sistema informativo affinché possa importare i dati del Bilancio del Comune;
5.Eventuali modifiche ai tracciati trasmessi dal Comune saranno a totale carico del tesoriere
e dovranno essere concordate con il Comune stesso. In ogni caso la soluzione proposta
dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in
uso presso l'Ente.
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6.In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza
il preventivo assenso dell’Ente.
Articolo 21 - Imposta di bollo.
1.L’art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sancisce la responsabilità solidale delle due
parti (ente e Tesoriere) in caso di mancato o errato assolvimento dell’imposta.
2.Il Comune si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza
delle leggi sul bollo, l’annotazione indicante se l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo
ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto sia gli ordinativi di incasso che i mandati di
pagamento devono portare la predetta annotazione.
3.Sui documenti di entrata deve essere applicata l’imposta di bollo, prevista dalla vigente
normativa fiscale, fatte salve le ipotesi di esenzione.
4.L’imposta viene riscossa in modo virtuale e versata al bilancio dello Stato dal Tesoriere
per importo complessivo.
Articolo 22 - Tenuta dei documenti contabili
1.Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i
movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai
fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria.
2.Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione quotidianamente al Comune con le modalità
indicate nel protocollo di cui al precedente art.11 il documento di cassa (cd. Giornaliera) da
cui risultino:
a)gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
b)le riscossioni effettuate senza ordinativo;
c)gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare;
d)i pagamenti effettuati senza mandato;
e)la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data;
f)la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità
speciale a conclusione della giornata.
3.Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni
periodiche di cassa.
4.Il Tesoriere, provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti dei dati
periodici sui flussi di cassa.
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5.Il Tesoriere, entro 30 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio, rende al Comune, su
modello conforme a quello approvato con D.P.R. 194/1996, il “conto del Tesoriere”,
corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di
incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti
meccanografici contenti gli estremi delle quietanze medesime;
6.Durante l’intero esercizio finanziario e fino a quando il Comune avrà definitivamente
adottato una procedura che permetta l’utilizzo dei soli documenti digitali, una copia
cartacea delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento corredati dagli opportuni
documenti giustificativi sono conservati presso la Tesoreria del Comune.
7.I documenti di cui al presente articolo dovranno essere trasmessi nell’ordine corretto al
Comune in raccoglitori del modello indicato dal Comune medesimo e sui quali dovrà essere
apposta un’etichetta indicante il contenuto; le spese relative saranno a completo carico del
Tesoriere.
Articolo 23 - Gestione della liquidità
1.L’articolo 35, commi 8–13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha ripristinato fino al
31 dicembre 2014 il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n.
720, che era stato modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni
contenute negli artt.7 e 8 del della legge n.279/1997 così come modificati dalla legge
n.133/2008.
2.Sono escluse dal regime di tesoreria unica le disponibilità che l’ente locale detiene presso il
sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di
indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle regioni o di altre
Pubbliche Amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi.
3.Al momento dell’eventuale cessazione della sospensione delle norme di cui alla legge
n.279/1997 le sole entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per gli enti locali nelle
contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto
capitale che in conto interessi.
4.Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono
escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per
i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta
disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
5.Il Tesoriere è direttamente responsabile dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto
disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il Tesoriere è tenuto al riversamento nella
tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a
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versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione
dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la
data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.
6.Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra
le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle
temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale
dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei
valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.
Articolo 24 - Remunerazione della liquidità
liquidità
1.Il tasso di interesse applicabile sulle giacenze non soggette al regime di tesoreria unica sarà
pari all’EURIBOR a sei mesi (tasso 360), riferito alla media del mese precedente (che verrà
pubblicato sul Sole 24 ore ) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di
chiusura, aumentato di uno spread pari a ______ punti percentuali
Articolo 25 - Erogazione di mutui
1.Il Tesoriere si impegna a stipulare tempestivamente i contratti di mutuo di importo
inferiore a 1.000.000,00 EURO, che il Comune dovesse richiedere in via di urgenza, per la
durata di 10 o 15 anni, con le altre modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 204 del D. Lgs. 18
agosto 2000 , n. 267, all’interno di un plafond massimo di € 2.000.000,00 annui.
2.Per le operazioni di mutuo regolate a tasso fisso ed ammortamento con rate semestrali
posticipate a quote capitali costanti, sarà applicata all’IRS, così come individuato dal
Ministero dell’Economia, una commissione onnicomprensiva (SPREAD), con le seguenti
modalità
a) fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7 anni + __;
b) fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10 anni + ___;
3.Per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile ed ammortamento con rate
semestrali posticipate a quote capitali costanti, sarà applicata all’EURIBOR, così come
individuato dal Ministero dell’Economia, una commissione onnicomprensiva (SPREAD), con
le seguenti modalità
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + __;
b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + __;
Articolo 26 - Anticipazioni di tesoreria
1.Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre
dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di Bilancio di entrata del Comune
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accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente sulla base di apposito atto
deliberativo adottato dal Comune;.
2.L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che siano state
utilizzate anche le somme a specifica destinazione, nei limiti e con le modalità consentite
dall’art. 195 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive disposizioni di legge.
3.Il Comune deve prevedere in Bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il
rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi.
4.Gli interessi ultimi saranno calcolati applicando lo spread di_____ punti percentuali
all’EURIBOR a sei mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente (che verrà
pubblicato sul Sole 24 ore) rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di
chiusura (media del mese di febbraio per I° trimestre, maggio II° trimestre, Agosto III°
trimestre, Novembre per IV° trimestre di ciascun anno di vigenza della convenzione di
Tesoreria).
5.Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale
delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
6.In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna a far
rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, ogni e qualsiasi
posizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni nonché a far assumere a
quest’ultimo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati
nell’interesse del Comune.
Articolo 27 - Garanzia fideiussoria verso terzi
1.Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune, può, su
richiesta di quest’ultimo, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori.
L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.26.
2.La durata della garanzia fidejussoria non può essere tale da eccedere la scadenza del
servizio di tesoreria.
Articolo 28 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
1.Il Comune, previa apposita deliberazione dell’organo competente da adottarsi ad inizio
esercizio finanziario, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di
legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo delle
somme a specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui non contratti con la
cassa DD.PP.
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2.Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare da apposito atto
deliberativo del Comune;
3.Il Comune non può dar luogo all’applicazione del presente articolo qualora non abbia
ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati
utilizzati in precedenza ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In quest’ultimo
caso, il divieto opera dalla data della delibera del dissesto e si intende esteso alla fase di
“risanamento”, intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall’anno per il
quale viene redatta l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato.
Articolo 29 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1.Ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette ad esecuzione
forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza
degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2.Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, ai sensi del terzo comma della
richiamata normativa, il Comune deve quantificare preventivamente gli importi delle
somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3.L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della
gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei
creditori stessi.
Articolo 30 - Obblighi del Tesoriere in merito all’amministrazione di ti
titoli
toli e valori in deposito
1.Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 221 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, assume in custodia ed
amministrazione i titoli ed i valori di proprietà del Comune nel rispetto delle norme vigenti
in materia di deposito dei titoli.
2.Il Tesoriere custodisce ed amministra altresì, con le modalità specificate al precedente
art.17, i titoli e i valori, compresi il denaro, le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie,
depositati da terzi a titolo di cauzione a favore del Comune.
3.Entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Tesoriere rende il conto della
gestione dei titoli e valori in deposito.
4.In particolare trasmette il rendiconto dei titoli ed i valori, compresi il denaro, le
fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie, depositati da terzi a titolo di cauzione a
favore del Comune, specificando i movimenti avvenuti nel corso dell’esercizio e i titoli ed i
valori ancora in deposito.
5.I prelievi e le restituzioni sui titoli e sui depositi di cui al presente articolo sono disposti
con atto del Funzionario responsabile responsabile seguendo le procedure indicate nel
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Regolamento di Contabilità del Comune o in atti specifici emessi dal Funzionario
responsabile dei Servizi Finanziari.
6.Il Tesoriere rinuncia a qualsiasi diritto per l’amministrazione e la custodia dei titoli e dei
valori di cui al presente articolo.
Articolo 31 - Controllo del servizio
1.Il Tesoriere è tenuto a fornire al Comune in formato elettronico e, se richiesto, in formato
cartaceo, di norma entro il decimo giorno lavorativo successivo alla richiesta, tutta la
documentazione inerente il servizio quali elaborati e tabulati, sia analitici che riepilogativi; il
Tesoriere è tenuto a fornire al Comune la documentazione necessaria al controllo di cassa
trimestrale condotto dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, entro il giorno 15 del
mese successivo alla chiusura del trimestre solare.
2.Il Comune ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori
in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ogni
qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni
richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
3.Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di
tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei
soggetti abilitati, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il
servizio di Tesoreria. Con le stesse modalità si procede per le verifiche effettuate dal
Funzionario responsabile del servizio finanziario del Comune, o suo delegato, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, anche agli effetti del controllo del rispetto del contratto.
4.Il Tesoriere informa il Comune di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni
procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento.
5.Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Funzionario responsabile dei Servizi Finanziari
effettuano le verifiche previste dai Regolamenti e dagli atti del Comune di Seravezza.
6.La Tesoreria provvede alle istanze di accesso a documenti relativi al servizio di tesoreria
secondo la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
7.Qualora sia richiesta, mediante ordinanza di sequestro, la consegna dei titoli di spesa o di
documenti originali, le Tesorerie – dopo averne fatta copia fotostatica o digitale secondo le
regole emanate da DIGIT PA – provvedono alla consegna in base a processo verbale
redatto in quattro esemplari, dei quali uno per l’incaricato della esecuzione dell’ordinanza,
uno per gli atti della Tesoreria e i rimanenti per il Comune.
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Articolo 32 - Garanzie per la regolare gestione del servizio tesoreria
1.Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risponde, con tutte
le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso
trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Comune, nonché per tutte le operazioni
comunque attinenti al servizio di Tesoreria.
2.A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente
convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale verso il Comune a tenerlo indenne e
rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio in cui, per effetto dell’esecuzione del servizio e del
comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere.
3.Il Comune potrà inoltre rivalersi sulla garanzia definitiva presentata, pari a € 20.000,00,
nei modi previsti dall’art.113 del d.lgs n.163/2006.
Articolo 33 - Responsabile operativo del Tesoriere
1.E' fatto obbligo al Tesoriere di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti
professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone
il nome e i requisiti.
2.Il responsabile operativo sarà il referente unico del Tesoriere per il Comune, e dovrà
rapportarsi con il responsabile comunale per la definizione del piano di start up del servizio.
3.Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i
servizi previsti dalla presente convenzione.
4.Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di
controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle
metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.
5.Dovrà essere sempre reperibile dal responsabile comunale nelle fasce orarie di lavoro dei
Servizi Finanziari e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
6.Il Tesoriere dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo,
per fronteggiare situazioni di emergenza.
7. Fino alla definitiva implementazione dell’Ordinativo Informatico Locale gli ordinativi
sono trasmessi dal comune al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati
da un elenco di trasmissione in doppia copia (distinta) di cui una viene restituita dal
tesoriere datata e firmata in segno di ricevuta. La documentazione deve essere ritirata
quotidianamente presso il Comune di Seravezza dal personale del tesoriere.
Articolo 34 - Fase transitoria di conclusione
1. Per “fase transitoria di conclusione” si intende la fase contrattuale che precede il termine
di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere
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assicurate, oltre alle attività previste nella presente convenzione, tutte le attività volte a
rendere possibile il subentro del nuovo Tesoriere; in particolare dovranno essere trasferiti al
Comune di Seravezza gli Ordinativi Informatici Locali emessi nel corso della convenzione e
conservati dal Tesoriere secondo la normativa in materia di conservazione elettronica.
2. In tale fase, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di
seguito specificate:
1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al Comune di
Seravezza;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il
software del Comune;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.
3. La conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale
sottoscritto, in contraddittorio con l’impresa, dal responsabile comunale.
Articolo 35 - Modalità di scambio delle comunicazioni
1.Prima dell’inizio del servizio il Tesoriere dovrà dotarsi di una Casella di Posta Certificata e
della firma digitale ai sensi degli artt.48 e 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 - Codice
dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui al precedente art.35 dovrà
essere dotato di firma digitale.
2.Oltre a quanto già espressamente previsto in altre parti della presente convenzione lo
scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il Tesoriere
avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo.
3.Il Tesoriere è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite e-mail; a tale
scopo, prima della stipula del contratto il Tesoriere e il Comune formalizzeranno nel piano
di cui al precedente art.14:
- l’indirizzo esatto da usare per tali scambi;
- la lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti
scambiati;
- le tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (a tale ultimo
proposito si precisa che, salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzate previo
accordo tra le parti, l’aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente i formati .pdf, .rtf,
.odf).
4.Il Tesoriere e il Comune sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio
indirizzo e-mail, persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte
e ad aggiornare il piano di cui al precedente art.11.
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SEZIONE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI GENERALI
Articolo 36 - Tutela dei dati
1.Il Tesoriere si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2.Il Tesoriere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati
informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi di cui alla presente
convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere
rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune.
3.Il Tesoriere è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti
e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4.In sede di stipula del contratto l’aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante,
sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione.
5.A tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire i nominativi che potranno avere accesso alle
informazioni nell’esecuzione dei servizi; questi ultimi verranno nominati dal
summenzionato responsabile incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs
30 giugno 2003, n.196.
6.Su richiesta del Comune l’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le misure minime di
sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.lgs 30
giugno 2003, n.196.
Articolo 37 - Brevetti e diritti d’autore
1.Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Tesoriere fornisca dispositivi
e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
2.Il Tesoriere assumerà l’obbligo di tenere indenne il Comune da tutte le rivendicazioni, le
responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o
responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o estero,
derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3.Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a
conoscenza.
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Articolo 38 - Personale
1.Il Tesoriere si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2.Il Tesoriere si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla
categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da
successive modificazioni e integrazioni.
3.Il Tesoriere si obbliga, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.
4.Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Tesoriere anche
nel caso in cui quest’ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per
tutto il periodo di validità del contratto.
5.Il Tesoriere si obbliga inoltre a presentare, su richiesta del Comune, copia di tutti i
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti
contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6.Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici
comunali potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e
accesso, previa comunicazione al Comune dei relativi nominativi e dati anagrafici
unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
7.Il Tesoriere si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali nonché la
stabilità delle risorse umane assegnate al presente servizio e indicate in sede di offerta.
8.Il Comune potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero
ritenute non idonee alla perfetta esecuzione dei servizi; l’esercizio di tale facoltà non
comporterà oneri per il Comune.
9.Nel caso in cui il Tesoriere debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà
richiedere espressa autorizzazione al Comune; quest’ultimo si riserva di approvare la nuova
figura professionale proposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento
della relativa richiesta.
10.In caso di sostituzione delle risorse umane con le modalità di cui al presente articolo il
Tesoriere dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con
quello sostituito idoneo a non diminuirne l’efficienza e ad evitare ogni possibile
rallentamento e/o disservizio nell’esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione.
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Articolo 39 - Sicurezza
1.In ottemperanza alle disposizioni del d. lgs 9 aprile 2008, n.81 - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro il Tesoriere dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il
personale che eseguirà il servizio di cui alla presente convenzione, abbia ricevuto una
adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, nonché
sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di
tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso,
comprovata da apposita documentazione.
2.In sede di presentazione dell’offerta il Tesoriere dovrà indicare che nel redigere l’offerta
stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro come previsto dall’art.87,
comma 4, del D.Lgs. n.163/2006.
3.Con riferimento allo specifico servizio richiesto si precisa che lo stesso viene eseguito
presso la sede del Tesoriere pertanto non esistono rischi interferenziali.
5.Ai sensi dell’art.16 della legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 il Comune di
Seravezza, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, provvederà a controllare il
rispetto dei seguenti adempimenti:
a. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b. la nomina del medico competente;
c. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
d. l’adeguata e documentata informazione dei propri lavoratori in tema di sicurezza e
salute.
6.Prima dell’inizio del servizio il Tesoriere dovrà essere informato dei rischi presenti nei
locali del Comune di Seravezza; l’avvenuta informazione dovrà essere attestata dal datore
di lavoro del Comune di Seravezza e dal Tesoriere. Ai sensi dell’art.20 della citata legge
regionale Toscana n.38/2007 l’eventuale subappaltatore è soggetto alla verifica di cui al
presente articolo.
Articolo 40 - Vigilanza e controlli.
1.Il Tesoriere è tenuto a seguire le disposizioni impartite dal responsabile comunale. Il
responsabile comunale controllerà che le attività previste dalla presente convenzione siano
eseguite nei tempi e nei modi prescritti.
2.Eventuali inadempimenti od irregolarità nell’esecuzione del servizio saranno segnalate
tempestivamente da parte del responsabile comunale anche via fax o e-mail all’impresa che
dovrà provvedere tempestivamente all’eliminazione del disservizio.
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Articolo 41 - Penalità
Il Comune si riserva la facoltà di comminare al Tesoriere, per mancata effettuazione del
servizio, o per l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti di cui alla presente
convenzione, le penali di seguito specificate.
Alla comminazione delle penali si procederà tramite apposita nota scritta.
Le possibili penali risultano strutturate come segue:
€ 50,00 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano di Start up rispetto
alla tempistica indicata all’art.15;
€ 20,00 per ciascun giorno di ritardo oltre il terzo rispetto alla tempistica relativa
agli stati di avanzamento indicata nel piano di start up definito con il Comune ai
sensi del precedente art.15;
€ 50,00 per ciascun giorno di mancato funzionamento oltre il primo successivo alla
segnalazione da parte del Comune del servizio di Internet Banking di cui all’art.10
della convenzione;
€ 20,00 per ciascun giorno di mancato funzionamento oltre il terzo successivo alla
segnalazione da parte del Comune dei sistemi di pagamento self service di cui
all’art.19 della convenzione; [nel caso il concorrente offra tale possibilità]
€ 20,00 per ciascun giorno di mancato funzionamento oltre il terzo successivo alla
segnalazione da parte del Comune dei POS di cui all’art.19 della convenzione. [nel
caso il concorrente offra tale possibilità]
Articolo 42 - Esecuzione del servizio in danno
1.Qualora il Tesoriere ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nella
presente convenzione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al
Tesoriere, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2.Per l’esecuzione di tali prestazioni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla
garanzia di cui al precedente art.34.
Articolo 43 - Rifusione danni e spese
1.Il Tesoriere dovrà rifondere al Comune le sanzioni a quest’ultimo comminate da organi
esterni di vigilanza per i servizi oggetto della presente convenzione. Per ottenere il rimborso
delle spese e la rifusione dei danni, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sulla
garanzia di cui al precedente art.34.
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Articolo 44 - Risoluzione del contratto
1.E’ fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno del Tesoriere con riserva del risarcimento dei
danni cagionati al Comune, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto
pattuito e l’impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non
provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a
sanare le inadempienze contrattuali.
Articolo 45 - Clausola
Clausola risolutiva espressa
1.In caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti
di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.,
salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti.
2.L'inosservanza grave degli obblighi concernenti la tutela del trattamento dei dati, indicati
nell’art.36 – Tutela dei dati, il personale, indicati nell’art.38 - Personale, degli obblighi
concernenti la sicurezza, indicati all’art.39 – Sicurezza, determina l'immediata risoluzione del
contratto, sempre ai sensi dell’art.1456 del codice civile.
3.E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire
per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 46 - Fallimento dell'impresa
1.In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento,
il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell’art.140 del D.Lgs.
163/2006.
Articolo 47 - Divieto di cessione del contratto.
1.E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2.Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto
previsto all’art.116 del D.lgs n.163/2006.
3.Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni
mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali
la prestazione oggetto della convenzione rientri negli scopi di costituzione.
Articolo 48 - Controversie
1.Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente
convenzione e del conseguente contratto è competente il Foro di Lucca.
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