termini e condizioni assicurazione
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termini e condizioni assicurazione
ALLEGATO B ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione il contratto di assicurazione. scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto dell’impianto assicurato. meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico per un certo numero di anni con tariffe incentivanti. il soggetto che stipula l’assicurazione. accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiorna-mento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. insieme di programmi. informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45/2007 del 23/02/2007 terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, azione meccanica del fulmine, tempeste, grandine, uragano, bufera, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria e quant’altro di simile; Evento o causa esterna all’impianto fotovoltaico assicurato che determina nell’impianto stesso: � Corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso) � variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti) � sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche) � arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete). importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato. la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché dell’attività di manutenzione e sviluppo della medesima. Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE S.p.A.) Impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione. Impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettato per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 1 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. il documento che prova l’assicurazione, unitamente a tutti gli allegati e questionari nello stesso richiamati. la somma dovuta dal Contraente alla società. La probabilità che si verifichi il sinistro. la quota in per cento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per la quale è prestata l’assicurazione. AXA ASSICURAZIONI S.P.A. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 2 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (Art. 1914 C.C.). Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’Art. 1469 bis C.C., possono recedere dall’assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 3 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un equivalente periodo assicurativo e così successivamente. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società. Resta fermo il disposto di cui all’Art. 1469 bis C.C., qualora applicabile. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 4 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Si intendono altresì comprese nelle garanzie di polizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dall’impianto assicurato per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di b) dovuti a ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modifica, c) governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione; ricostruzione o demolizione dell’impianto assicurato; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizione di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a e) causati da appropriazione indebita; f) g) responsabilità illimitata; causati da maremoti, eruzioni vulcaniche; per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento; h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o i) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle k) indiretti di qualsiasi genere e tipo (salvo quanto previsto nell’apposita Sezione B, qualora attivata); fornitore delle cose assicurate; dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione; cose assicurate; Sono, altresì, esclusi: l) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella m) causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato; o dell’Assicurato; Sono, inoltre, esclusi i danni: n) causati da montaggi e smontaggi in genere, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e o) causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di revisione; installazione; Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 5 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI p) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione q) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; s) danni da furto, nel caso non si riscontri la rottura degli appositi sostegni cui il macchinario deve essere t) causati da difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese r) indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; fissato; u) causati da mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; w) causati da restringimenti, dilatazioni, fessurazioni, assestamenti o dilatazioni delll‘impianto; v) x) a tubazione o cavi non protetti da appositi manufatti; causati da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); y) danni connessi o dovuti a umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali z) dovuti ad aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi e/o in genere, infiltrazione, salvo che determinino le condizioni necessarie al verificarsi di un danno da fenomeno elettrico; ordinanze; aa) all’impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; bb) alle linee di distribuzione o trasmissione di energia. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 6 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI L’assicurazione danni diretti viene prestata con i seguenti franchigie/scoperti Ogni causa, salvo ove € 250,°° convenuto diversamente Eventi naturale e catastrofali Atti di terzi e furto: Scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,°° Impianti NON Integrati a Scoperto 30% del danno con il minimo di € Impianti NON Integrati su Scoperto 20% del danno con il minimo di € Impianti Parzialmente Scoperto 15% del danno con il minimo di € Impianti Integrati Scoperto 10% del danno con il minimo di € terra tetto Integrati 2.500,°° 2.500,°° 2.500,°° 2.500,°° Franchigia temporale Ogni causa, salvo ove convenuto 2 giorni 100% somma assicurata diversamente: Eventi naturale e catastrofali: impianti fino ad € 250.000,°° impianti da € 250.001,°° a 500.000,°° 100% somma assicurata 70% somma assicurata 50% somma assicurata impianti di valore oltre 500.000,°° Atti di terzi e furto: Per anno assicurativo 30% somma assicurata, con il massimo di € 60.000,°° 60 giorni La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono: Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 7 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione; 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1), diminuito dell’importo come in 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all’Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro, lettera d), nel qual caso l’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come in 1). Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: a) i danni si siano verificati entro sei anni dalla data di costruzione; c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro; distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile, oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), della lettera b) e nessuna delle condizioni di cui alla lettera c), si applicano le norme che seguono: 3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 4) si stima il valore ricavabile dai residui. L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 3), diminuito dell’importo stimato come in 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata. La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all’Assicurato. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 8 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione A, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali l’impianto stesso è ubicato. Sono escluse le perdite dovute ad un sinistro non indennizzabile a termini della Sezione A – Danni Diretti all’impianto. La Società non risponde delle perdite e delle spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguente ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A – Danni Diretti all’impianto della presente polizza causato da: - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; - mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o dell’attività; rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. La Società non risponde inoltre di: - penali o indennità e multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi, che impediscano o rallentino la fornitura dei - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo materiali; delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: - dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e illimitata; confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; - mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. La determinazione del danno indiretto all’impianto assicurato viene effettuata come segue: a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante; b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in KWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione; c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per: Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 9 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1. il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato con il Gestore di Rete Elettrica locale; 2. il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche. d) L’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dai punti 1. e 2 del precedente comma c), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia. In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l’inattività dell’impianto è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’impianto che continua ad essere in attività. Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 10 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: a) b) Limitatamente agli effetti delle garanzie prestate con la Sezione B- Danni indiretti, l’impianto assicurato deve essere collegato alla rete del Gestore di Rete Elettrica locale e beneficiare degli incentivi dati dal “Conto Energia”; L’impianto assicurato deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell’impianto assicurato di tutte le prescrizioni c) tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo; Deve essere sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’assicurazione, un contratto di manutenzione con Azienda specializzata che garantisca almeno una ispezione all’anno dell’impianto assicurato nonché, nel caso di attivazione della Sezione B – Danni Indiretti, il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento dell’impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale d) competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile; L’impianto deve essere collaudato, pronto per l’uso cui è destinato e regolarmente collegato alla rete. Agli effetti dei danni occorsi in occasione di Atti di terzi, le garanzie di polizza saranno operanti esclusivamente se sussistono le seguenti condizioni essenziali: 1) Per gli impianti installati a terra fino a 100kWp in una area di 500 metri, al lato di edifici che siano occupati o utilizzati nel corso di tutto l’anno, dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza: - Installazione di una recinzione rigida (elettrosaldata, filo di acciaio che abbia un diametro minimo di 4 mm); - Altezza minima della recinzione non inferiore a 2 metri provvista di misure di protezione affinché non possa essere scavalcata (filo spinato o altro filo metallico se non è vietato da alcuna ordinanza); - Installazione di sensori di movimento (in numero proporzionato alle dimensioni dell’impianto) collegati con sistema di illuminazione automatico e di allarme sonoro quanto allarmati. 2) Per gli impianti installati a terra con potenza nominale superiore ai 100kWp, oltre alle misure di sicurezza di cui al punto 1), in caso di attivazione dei sensori di movimento, l’allarme si collegherà direttamente con le Forze dell’Ordine La mancata adozione delle sopraindicate misure di sicurezza comporta la perdita al diritto all’indennizzo. In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio, la mancanza di tale accorgimento comporta la perdita del diritto all’indennizzo. In ogni caso per gli impianti istallati a terra, la garanzia di polizza non sarà operante qualora l’impianto assicurato non sia provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza: - tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata; - tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; - tutti i pannelli dovranno essere dotati di un chip al loro interno che consente il “riconoscimento” dell’inverter; - l’impianto deve essere dotato di sistema antifurto di localizzazione GPS. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’Art. 1914 C.C.; Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 11 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo; e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 12 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) tra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro; d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 17 - Determinazione del danno; e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 27 Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 13 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 14 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell’importo dovuto con contestuale accordo con l’Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 14 - Esclusioni, lettera d). La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al primo comma del presente articolo, nel caso in cui esistano dubbi circa il diritto dell’Assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l’Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società ne accerterà il diritto stesso. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 15 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte, lesioni personali; - distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed esercizio dell’impianto fotovoltaico impianto. assicurato nonché in relazione alla produzione e vendita di energia elettrica tramite tale L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro. La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L’Assicurato deve trasmettere alla Società o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale. La garanzia R.C.T. non comprende: A) B) i danni conseguenti a: 1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto i danni: 1) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore; 3) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona 4) C) trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; da impiego di aeromobili; i danni: 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 16 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI D) E) 2) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 4) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché 5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; alle cose su di essi trasportate o già caricate; i danni: 1) a condutture ed impianti sotterranei; 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; i danni: 1) da furto; 2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.; 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato; 4) F) i danni: 1) G) H) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro; i danni cagionati da: 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; 2) opere, installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi; 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori o la consegna a terzi; i danni: 1) I) derivati da Responsabilità Civile professionale; derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata; i danni: 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3) derivanti da campi elettromagnetici; 4) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 10% del massimale assicurato; 5) 4) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; L) i danni: 1) 2) 3) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate; derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra; derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere; M) i danni: 1) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; 2) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 17 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI qualsivoglia natura. In caso di controversia sull’applicabilità della presente esclusione, spetta all’Assicurato l’onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza; 3) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista. Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.: a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione; collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C. A parziale deroga del punto 1) della lettera G) di cui all’Art. 34 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. – Sezione C, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall’energia elettrica prodotta dall’assicurato e ceduta al Gestore della Rete. La presente estensione di garanzia viene prestata per le denunce presentate per la prima volta durante la validità del contratto e per fatti accaduti per la prima volta durante la validità del contratto. La garanzia viene prestata con un massimale di € 500.000 per sinistro e per anno. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 18 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MOD. 9045 - INFORMATIVA SULLA “PRIVACY” Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali i Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di leggeii, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti iii) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicatiiv. Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate v il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" vi, in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Se lei acconsentirà, saremo in grado di: - compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di capire quali sono i suoi - realizzare ricerche di mercato; - effettuare indagini statistiche; - proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse. bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta; Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di: - Società che appartengono al Gruppo AXA; - Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione. I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti. Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it. I suoi dati personali sono trattativii da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 19 di 20 ENERGIA SOSTENIBILE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestioneviii; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamentoix. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad i La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche. ii Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. iii Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. iv I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it v Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. vi Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: � assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; � società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; � società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); � ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it vii Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. viii Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. ix Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Mod. 3627 Ed. 09/2008 - Pagina 20 di 20 ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������