Consiglio di Stato
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Numero 01676/2016 e data 18/07/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 luglio 2016 NUMERO AFFARE 01263/2016 OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio legislativo. schema di decreto recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine ed al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante; LA SEZIONE Vista la relazione n. 24979 del 24/06/2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo; PREMESSO Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto, adottato in base all’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15. Stabilisce detta disposizione: «All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: “3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011” ». Tale termine, mai rispettato, è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2016 dall’articolo 7, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante “Proroga termini previsti da disposizioni legislative”. Il regolamento mira all’introduzione di una normativa organica finalizzata: - all’individuazione degli organismi legittimati alla formazione al salvamento; - al rilascio delle relative abilitazioni; - alla fissazione di requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale; - alla introduzione di una disciplina unitaria del salvamento tanto per i litorali marini che per le acque interne e le piscine; - all’attribuzione di opportune funzioni di vigilanza, sia a livello centrale che periferico, all’Amministrazione marittima. I criteri posti alla base dell’esercizio del potere regolamentare rispondono alla finalità di garantire il pieno esercizio della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e favorire l’apertura del settore della formazione al salvamento all’ingresso di enti, scuole o associazioni in possesso di adeguate garanzie di professionalità e preparazione tecnica da verificarsi a cura dell’Amministrazione marittima, nell’attesa dell’esercizio da parte delle Regioni delle loro funzioni esclusive in materia. Sulla questione è intervenuta anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato che, nel rendere un parere ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha chiarito che il mancato esercizio della delega in questione è idoneo a produrre distorsioni della concorrenza nella misura in cui l’esercizio dell’attività in questione potrebbe essere ingiustificatamente preclusa ad altri operatori. A sollecitare l’adozione del regolamento è intervenuto anche il procedimento attivato ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990, dalla Salvamento Academy S.r.l., la quale ha formalmente diffidato il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto a concludere il procedimento, avviato con l’istanza della stessa società del 14 giugno 2015, volto al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento del brevetto professionale di “assistente bagnante”. Quella appena menzionata è solo l’ultima di una serie di istanze non accolte dal Comando Generale, sul presupposto della mancanza della normativa di attuazione delle norme in materia di accreditamento per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per l’attività di salvamento acquatico finalizzate al rilascio del relativo brevetto. Tenuto conto della crescente rilevanza della materia, che attiene alla sicurezza delle attività balneari lungo i litorali presso le strutture ricreative e sportive a ciò abilitate, nonché del carattere altamente specialistico che connota l’attività dei soggetti abilitati, la normativa è stata redatta per rispondere ai seguenti criteri: 1. aprire il settore della formazione al salvamento all’ingresso di enti, scuole o associazioni in possesso di adeguate garanzie di professionalità e preparazione tecnica; 2. pervenire ad una disciplina unitaria del salvamento tanto per i titolari marini che per le acque interne e le piscine; Il testo consta di 11 articoli e di un allegato. L’articolo 1 specifica la finalità del decreto nella necessità di procedere alla fissazione di criteri generali validi in tutto il territorio nazionale per la formazione del assistente bagnate in acque interne e piscine e assistente bagnate marittimo. L’articolo 2 fornisce le definizioni di soggetti autorizzati dallo Stato, assistente bagnate in acque interne e piscine e assistente bagnate marittimo. L’articolo 3 riserva l’attività di addestramento e formazione professionale per l’assistente bagnante marittimo ai soggetti autorizzati dallo Stato. Per quanto concerne l’attività di addestramento e formazione professionale per l’assistente bagnante in acque interne e piscine, questa attività viene riservata ai soggetti autorizzati dall’amministrazione dello Stato nonché a scuole, istituti di formazione, associazioni sportive e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. La norma, pertanto, affianca agli organismi attualmente operanti nel settore della formazione al salvamento i soggetti muniti di eventuali autorizzazioni regionali. L’articolo 4 individua due tipologie di abilitazioni al salvamento in funzione del contesto d’azione dell’assistente bagnante. L’abilitazione, infatti, può consentire l’esercizio dell’attività o in strutture recettive quali piscine, o anche nelle acque interne, oppure lungo il litorale marino. Quest’ultima ha una portata autorizzativa più ampia in quanto consente l’esercizio dell’attività di salvamento in entrambi i contesti considerati. Non è prevista l’abilitazione circoscritta alla sola attività di salvamento presso i laghi, che viene, invece, ricondotta all’ambito dell’abilitazione al salvamento per le acque interne. L’articolo 5 è relativo ai corsi di formazione professionale per il rilascio delle abilitazioni. Sono indicate le materie oggetto di entrambi i corsi (acque marittime, acque interne e piscine). La scriminante è costituita dall’insegnamento di specifiche tecniche di voga per finalità di salvamento che è prevista solo per la formazione dell’assistente bagnante marittimo. La norma prevede, altresì, una durata complessiva del corso che viene fissata in cento ore, che sono suddivise in un modulo teorico di venti ore, un modulo pratico di cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore. Le Regioni approvano i programmi dei corsi per assistente bagnante in acque interne e piscine. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto approva i programmi dei corsi per assistente bagnante marittimo. L’articolo 6 fissa i requisiti generali per l’accesso ai corsi con l’indicazione di requisiti anagrafici da parte dei candidati, il possesso da parte del candidato del godimento dei diritti civili e politici, il possesso d’idoneità psicofisica e, in ultimo, il possesso di titolo del diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo scolastico. L’articolo 7 disciplina la commissione di esame sia per le abilitazioni rilasciate per le piscine e acque interne, sia per le acque marittime. È attribuito il ruolo di presidente della commissione d’esame a un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, designato con decreto del Capo del Compartimento marittimo territorialmente competente. Gli altri membri della commissione sono individuati in un medico di una struttura pubblica dell’area di medicina e chirurgia di urgenza o dell’area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, nonché in una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica del servizio sanitario nazionale. L’esponente dell’ente o della scuola che ha svolto il corso non è membro della commissione e svolge soltanto le funzioni di segretario. La norma prevede una serie di adempimenti amministrativi per la commissione esaminatrice preliminari allo svolgimento della prova d’esame. L’articolo 8 individua le fasi che compongono l’esame per l’abilitazione di assistente bagnante, prevedendo una prova tecnica orale e una prova pratica. L’esame è pubblico e solo il superamento della prova teorica comporta l’ammissione alla prova pratica. L’esame si conclude con esito positivo se si superano entrambe le prove. La seduta d’esame è verbalizzata da parte della commissione d’esame e al fine di uniformare le procedure viene introdotto un modello di verbale, che deve essere redatto in triplice copia e conservato presso la Capitaneria di porto e presso la Regione territorialmente competenti. L’articolo 9 prevede l’obbligo del mantenimento dell’idoneità psicofisica annuale da parte dell’assistente bagnante. L’articolo 10 contiene la rituale clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 11 reca le disposizioni transitorie. L’allegato I concerne il modello di verbale di esame da unirsi a cura delle Capitanerie di porto. CONSIDERATO 1. Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”. Trattandosi di un regolamento ministeriale di attuazione, occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria e la coerenza con il sistema. 1.1 Sul piano della base legislativa del potere regolamentare non mancano perplessità, atteso che l’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (peraltro neppure citato nelle premesse del testo) dispone la proroga delle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011 e, solo incidentalmente, si riferisce a un regolamento “recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico”. Inoltre, i criteri di esercizio della potestà regolamentare sono laconici, esaurendosi nella finalità di “garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua”. Per contro, lo schema di decreto mira a introdurre una normativa organica e unitaria su tutto il territorio nazionale circa la disciplina del salvamento acquatico. Nonostante un quadro primario di riferimento quantomeno sintetico, l’intervento può comunque giustificarsi sulla base delle considerazioni che seguono. 1.2 Fino ad oggi, la materia è stata governata solo da disposizioni (fogli d’ordine e circolari) concernenti le acque marittime, originate tra il 1929 e il 1984 dall’allora Amministrazione della Marina Mercantile, in forza della quale soggetti legittimati al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di salvamento acquatico (i c.d. brevetti) sono stati la Società nazionale di salvamento di Genova (S.N.S.) e la Federazione italiana nuoto (F.I.N.), ora aderente al C.O.N.I., organismi che trovano anche nei rispettivi statuti, approvati con decreto ministeriale, la legittimazione a svolgere l’attività in oggetto indicata. Con provvedimento in data 4 marzo 2010, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a conclusione di una complessa istruttoria, ha autorizzato la Federazione italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) a svolgere i corsi e a rilasciare le conseguenti abilitazioni. Per le acque interne e le piscine, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto in data 18 marzo 1996, in materia di sicurezza degli impianti sportivi e relativamente all’assistenza ai bagnanti delle piscine ha operato un rinvio alle procedure per il conseguimento delle abilitazioni riconosciute dall’Autorità marittima per il salvamento lungo i litorali marittimi. L’attuale assetto normativo, pertanto, ha impedito all’Amministrazione di conoscere nel corso degli anni il numero dei detentori delle abilitazioni, il flusso annuo dei soggetti richiedenti le stesse e tutti i dati ad esso relativi, atteso che il rilascio delle abilitazioni compete alle stesse Società deputate alla formazione degli assistenti bagnanti. Ciò, inoltre, ha generato un sistema non aperto alla concorrenza e non in linea con la normativa europea sulla liberalizzazione delle professioni. Il regolamento, al contrario, favorisce l’ampliamento del novero dei soggetti formatori autorizzati alla tenuta dei corsi ed al rilascio dei relativi brevetti abilitativi, con disposizioni miranti ad assicurare l’adeguatezza dei corsi di formazione attraverso programmi specifici, la serietà degli esami di abilitazione e quindi un’effettiva e qualificata preparazione a monte dei relativi brevetti. 1.3 L’intervento regolamentare dello Stato, oltre ad essere necessario, appare altresì legittimo ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, giacché l’opera prestata dall’assistente bagnante, nell’immediatezza di eventi che pongono a rischio la vita umana in mare, ovvero nell’ambito di bacini interni o piscine, per prossimità e tempestività d’intervento, è certamente in grado di offrire un contributo rilevante all'efficacia ed alla tempestività dei soccorsi da prestarsi a bagnanti in pericolo. Difatti, la presenza di assistenti bagnanti, coordinati dall’Autorità marittima nella cornice di apposite pianificazioni d’intervento a carattere stagionale, offre, nella pratica operativa degli Uffici marittimi, la possibilità di disporre di una importante rete di allerta ed informazione, a presidio dei litorali, valido ausilio anche per rendere più celere ed efficiente l’intervento dei mezzi aeronavali specializzati della Guardia costiera (si pensi, ad esempio, al monitoraggio ed alla localizzazione sotto costa di pericolanti, su cui dirigere le unità del Corpo). L’annegamento – attesta la riferente amministrazione – è un fenomeno a bassa incidenza ma ad elevata letalità. Su poco più di 800 eventi/anno, nella quasi metà dei casi il soggetto coinvolto muore (387 casi nel 2007) e nel restante 55% delle volte viene ricoverato. 2. La proposta normativa, tenuto conto dell’incidenza della materia sulla sicurezza delle attività balneari lungo i litorali, presso le strutture ricreative e sportive a ciò adibite, nonché del carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati, risponde ai seguenti criteri: - garanzie per il pieno esercizio della potestà legislativa esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (peraltro, in aderenza a quanto già stabilito dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998); - apertura del settore della formazione al salvamento all’ingresso di enti, scuole o associazioni in possesso di adeguate garanzie di professionalità e preparazione tecnica, da verificarsi a cura dell’amministrazione marittima, nell’attesa che le competenti regioni esercitino le loro funzioni esclusive in materia; - costruzione di una disciplina unitaria del salvamento tanto per i litorali marittimi, che per le acque interne e le piscine. 3. Lo schema di regolamento è stato predisposto dopo aver acquisito il parere del Ministero dell’interno, per i già accennati profili di completezza della disciplina all’intero settore delle attività balneari, a carattere ludico o sportivo, che si svolgano in acque interne ed in acque marittime; nonché del Ministero della salute per i profili concernenti, da un lato, la compiuta definizione dei requisiti fisici degli aspiranti al conseguimento delle abilitazioni al salvamento e, dall’altro, i contenuti dell’esame di abilitazione concernenti il primo soccorso e le tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Sullo schema di regolamento sono state accolte tutte le richieste di modifica presentate dalle Regioni. In data 23 giugno 2016, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole. 4. In definitiva, l’istruttoria appare di buona qualità e compensa l’opacità del quadro legislativo di autorizzazione. Ciò posto, con riferimento a singole disposizioni si evidenzia quanto segue. Art. 2. Il comma 1, lett. a), definisce quali «soggetti autorizzati dallo Stato», cui è riservata l’attività di addestramento e formazione per l’assistente bagnante, “la società nazionale di salvamento di Genova (S.N.S.), la federazione italiana nuoto (F.I.N.), la federazione italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.)”. Tale definizione, cristallizzando in una fonte normativa una situazione di natura amministrativa, può generare problemi nell’ipotesi in cui dette autorizzazioni fossero ritirate. Appare preferibile un rinvio mobile, ad esempio definendo i soggetti autorizzati dallo Stato “i soggetti in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Art. 3. La disposizione riserva ai soggetti autorizzati l’attività di addestramento e formazione per gli assistenti bagnanti senza disciplinare in alcun modo il rilascio delle autorizzazioni e la loro durata. Occorre, invece, che il regolamento specifichi: - i relativi requisiti in modo tale che l’autorizzazione abbia natura vincolata, fermo restando un margine di discrezionalità tecnica nella valutazione di tali requisiti, nonché - il procedimento di rilascio, specie con riguardo alla tempistica, e - il termine di efficacia dell’autorizzazione. Con specifico riferimento all’assistente bagnante marittimo, lo schema riserva la relativa attività di formazione ai soli soggetti autorizzati dallo Stato: non è chiara la ragione dell’esclusione della Regione, che il collegio invita a riconsiderare. Art. 5. Al comma 1, l’espressione “una adeguata padronanza” si presta ad equivoci, introducendo una graduazione della competenza richiesta all’assistente bagnante, e può essere validamente sostituita con quella “la padronanza”. Al comma 2, l’ultimo periodo stabilisce che “Il tirocinio è svolto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l’abilitazione di cui all’articolo 4, comma 3”. Il termine “svolto” appare equivoco, e potrebbe essere sostituito dal termine “diretto”, che è più specifico e chiarisce il ruolo esercitato da chi ha acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante. Inoltre, questo Consiglio di Stato osserva che risulta priva di adeguato fondamento la limitazione della possibilità di “dirigere” il tirocinio ai soli assistenti bagnanti marittimi. Appare più ragionevole riconoscere tale ruolo anche a chi abbia acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne, piscine e nei laghi nell’ambito dei corsi diretti alla formazione delle relative figure, ovviamente con la medesima anzianità di almeno due anni di conseguimento. Al comma 4, lett. a) e b), nell’indicare le materie di corso, è preferibile sostituire l’espressione “elementi” con quella “nozioni fondamentali”. Con riferimento all’elenco delle materie previste rispettivamente nel corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e in quello per assistente bagnante marittimo, si rileva come vi sia un’unica differenza, concernente la materia sub b). Tenuto conto del diverso regime delle due abilitazioni e della circostanza che l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi, la differenza del percorso formativo andrebbe accentuata. Al comma 6, si prevede che il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvino, per quanto di rispettiva competenza, i programmi dei corsi di formazione professionale. Si tratta di un secondo tipo di autorizzazioni, che si aggiunge a quella di cui all’art. 3, di cui devono essere dotati i formatori. A prescindere che sarebbe opportuno prevedere misure di semplificazione, anche per queste autorizzazioni valgono gli stessi rilievi formulati per quelle di cui all’art. 3; in particolare per quanto attiene ai tempi di rilascio. Art. 6. La lett. b), prevede come requisito di ammissione al corso il “non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione”. La previsione si giustifica con l’attinenza dei compiti dell’assistente bagnante alla sicurezza della balneazione e alla tutela dell’incolumità individuale, ma sembra irragionevole con riguardo alla generica individuazione della “pena detentiva non inferiore a tre anni” quale elementoex se preclusivo. Tale unico riferimento può apparire inadeguato, prestandosi a ricomprendere anche reati che non hanno alcuna attinenza con i predetti compiti. D’altro canto, la Sezione si rende conto di come un’indicazione più selettiva sarebbe difficilmente praticabile. Valuterà il Ministero se può individuarsi una soluzione che – mantenendo comunque ferma la soglia di “non preclusività” della condanna ad una pena detentiva non inferiore a tre anni – consenta anche di modulare in concreto il tipo di condanna che può effettivamente costituire un fattore di inidoneità allo svolgimento della professione. Art. 7. Al comma 1, è opportuno inserire un numero massimo di componenti della commissione di esame per il rilascio delle abilitazioni; ad esempio, specificando che essa è composta da tre membri: il presidente, che è un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, e le figure indicate dalle lettere a) e b) del comma 2. Il comma 4 stabilisce che la suddetta commissione: a) provvede in merito all’ammissione dei candidati a sostenere l’esame di cui all’articolo 8; b) verifica per ogni candidato il possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di superamento della prova finale di cui all’articolo 5, rilasciato dai soggetti di cui all’articolo 3. Tale formulazione può generare l’equivoco che l’ammissione dipenda da requisiti ulteriori rispetto a quelli di cui al punto b). Appare pertanto preferibile accorpare i due punti, prevedendo che la commissione “provvede in merito all’ammissione dei candidati a sostenere l’esame di cui all’articolo 8, previa verifica per ogni candidato il possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di superamento della prova finale di cui all’articolo 5, rilasciato dai soggetti di cui all’articolo 3”. Andrebbe, altresì, inserita una previsione relativa alle spese (rectius, alla loro assenza) di funzionamento della suddetta commissione. Art. 11 Il comma 2 stabilisce che “È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento”. Considerato che non risultano vigenti disposizioni regolamentari in questa materia, sarebbe opportuno che il significato di questa previsione fosse chiarito, specificando in ogni caso in modo espresso le disposizioni eventualmente abrogate. Va poi inserita una previsione sul monitoraggio della nuova disciplina organica, la cui importanza pure è segnalata a pag. 12 della scheda AIR e va quindi recepita espressamente anche nell’articolato. In sede di modifica dello schema, il Ministero dovrà prestare cura alle emende formali, in particolare – oltre quanto già segnalato – la sostituzione di termini inappropriati (art. 8, comma 3, lett. b), dove si usa l’espressione “pericolante”) o di formule non confacenti all’uso normativo, come codificato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/108888/9.92). P.Q.M. Esprime parere favorevole con osservazioni. L'ESTENSORE Francesco Bellomo IL PRESIDENTE Luigi Carbone