Imposta Transazioni Finanziarie
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Imposta Transazioni Finanziarie
DELEGAZIONE DI BRUXELLES IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE COOPERAZIONE RAFFORZATA n°27 Nota di presentazione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 14 febbraio 2013 Serie La lente sull’Ue Marzo 2013 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE COOPERAZIONE RAFFORZATA INTRODUZIONE In seguito alla forte resistenza da parte di numerosi Stati membri all’introduzione di un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a livello, un gruppo di 11 Stati membri (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Austria, Finlandia, Grecia, Slovenia, Belgio, e Portogallo) hanno richiesto alla Commissione di avviare la procedura per introdurre l’ITF nel quadro di una cooperazione rafforzata. Dopo il via libera del Parlamento europeo lo scorso 12 dicembre e l’approvazione ufficiale in gennaio da parte del Consiglio ECOFIN a procedere, il 14 febbraio la Commissione ha presentato una nuova proposta di direttiva contenente i dettagli dell’ITF da introdurre nel quadro di una cooperazione rafforzata. Come richiesto dagli 11 Stati membri che procederanno con l’applicazione di tale imposta, il testo della direttiva, pur rispecchiando il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta originaria del settembre 2011 (IP/11/1085), contiene una serie di misure volte a limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari colpiti dall’imposizione fiscale verso Stati membri UE non partecipanti all’ITF. Tra queste la principale è l’introduzione del principio d’emissione a complemento del più generale principio di residenza. Mentre sulla base del principio di emissione l’imposta verrà applicata quando una delle parti coinvolte nella transazione è residente in territorio ITF, l’introduzione del primo principio estende lo scopo della normativa a tutti gli strumenti finanziari emessi in un mercato dove vige l’ITF , e questo a prescindere dallo Stato di residenza delle controparti nella transazione. 2 CONTENUTI La Direttiva, che riprende l’ambito e gli obiettivi della proposta ITF originaria del settembre 2011 (IP/11/1085), introduce delle modifiche motivate, secondo la Commissione, dall’esigenza di fornire maggiore chiarezza legale e rafforzare le misure anti-evasione ed anti-elusione visto il rischio di frammentazione delle politiche all’interno del mercato comune. Più precisamente, la proposta di direttiva della Commissione si prefigge di: armonizzare le legislazioni nazionali vigenti riguardo alla tassazione delle transazioni finanziarie; limitare comportamenti degli operatori non desiderabili e in tal modo stabilizzare i mercati; fare in modo che il settore finanziario contribuisca in modo equo e sostanziale a coprire i costi della crisi finanziaria. L’attuale proposta è accompagnata da un aggiornamento dello studio d’impatto condotto nel 2011, nel quale la Commissione stima che l’introduzione dell’ITF negli 11 Stati membri interessati genererebbe un gettito tra i 30 e i 35 miliardi di Euro all’anno. Non si tratta propriamente di un nuovo studio, peraltro richiesto da diversi Stati membri non partecipanti (in particolare Gran Bretagna e Polonia) per appurare le possibili ricadute sulle loro economie, ma di una versione riveduta precedente dello studio d’impatto del 2011. (a) Ambito di applicazione Com’è stato già sottolineato, lo scopo principale della revisione è quello di limitare i fenomeni di delocalizzazione delle attività finanziarie colpite dall’imposta, ampliandone il più possibile il campo d’applicazione, in primo luogo attraverso l’introduzione del principio d’emissione a complemento del più generale principio di residenza. Quale regola generale, l’applicazione territoriale della proposta e i diritti d’imposizione vengono definiti secondo il principio di residenza, secondo il quale una transazione finanziaria è imponibile se uno dei partecipanti alla transazione è stabilito sul territorio di uno Stato membro in cui si applica l’ITF. La regola della residenza dell’ente finanziario determina anche quale Stato membro debba tassare la transazione. In particolare, la proposta specifica che un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni (in ordine gerarchico, art 4.1): 3 a) è stato autorizzato dalle autorità di uno Stato membro che partecipa all’ITF ad agire in veste di ente finanziario in relazione alle transazioni incluse nell’autorizzazione; b) è autorizzato o in diritto di operare, dall’estero, come istituzione finanziaria sul territorio di uno Stato membro, per quanto riguarda le transazioni che rientrano in tale autorizzazione o diritto; c) ha la sede legale in uno Stato membro che partecipa all’ITF; d) ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale in uno Stato membro che partecipa all’ITF; e) ha una succursale in uno Stato membro che partecipa all’ITF; f) partecipa o agisce in nome di uno dei partecipanti a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito in tale Stato membro; g) partecipa o agisce in nome di uno dei partecipanti a una transazione di uno strumento finanziario emesso sul territorio di uno Stato membro che partecipa all’ITF. I punti b) e g) costituiscono una novità, e sono stati inseriti al fine di evitare la circonvenzione dell’imposta per via della sua più ristretta applicazione rispetto alla proposta originaria. Il punto b) copre presumibilmente il caso di un ente che decida di trasferirsi all’estero pur continuando la propria attività finanziaria in territorio dove vige l’ITF, mentre il punto g) contiene il c.d. “principio d’emissione”, per il quale la tassa è dovuta se lo strumento finanziario (derivati scambiati sui mercati OTC esclusi) è stato emesso in territorio ITF, anche se nessuna delle controparti è stabilita sul territorio ITF ai sensi dei criteri precedenti. Quest’ultimo punto rappresenta, in effetti, un’estensione. Rispetto alla precedente proposta, risulta inoltre ampliato anche il novero delle attività oggetto d’imposta. Come nella proposta direttiva del 2011, continueranno a essere considerate oggetto d’imposta (art 2.1 (2)): l’acquisto e la vendita di uno strumento finanziario prima della compensazione e del regolamento; il trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre uno strumento finanziario a titolo di proprietario e qualsiasi operazione equivalente che implica il trasferimento del rischio associato allo strumento finanziario; la stipula o modifica di contratti derivati (su borse oppure over-the-counter, c.d. OTC); uno scambio di strumenti finanziari; un accordo di pronti contro termine, un accordo di pronti contro termine inverso, e i contratti di concessione e assunzione di titoli di prestito. 4 Inoltre, saranno ora sottoposti a tassazione anche: gli scambi tra due o più strumenti finanziari (per esempio, lo scambio di un titolo di stato con un’obbligazione), che verranno considerati come due transazioni per finalità fiscali; i pronti contro termine e i pronti contro termine inversi, che verranno considerati come una sola transazione, essendo ritenuti economicamente equivalenti ad una singola operazione di credito. Questo rappresenta un elemento di costo aggiuntivo per gli istituti finanziari, che potrebbe venire scaricato sugli enti non finanziari, peggiorando quindi le condizioni di accesso al credito per le imprese. Sono tuttavia state escluse dal campo di applicazione della direttiva: le operazioni spot sulle valute (che hai sensi della MiFID non sono considerati strumenti finanziari); le operazioni sul mercato primario e le transazioni rilevanti per i cittadini e per le imprese come la conclusione di contratti assicurativi, mutui, crediti al consumo, contratti di finanziamento o il pagamento di servizi (considerando 6); l’emissione e il rimborso di azioni e quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi d’investimento alternativi (art. 3.4.a); le operazioni di ristrutturazione d’impresa (art. 3.4.g). Inoltre, sono state esplicitamente esclusione dal campo di applicazione dell’imposta anche le transazioni concluse con il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) (art. 3.4.d), il cui trattato istitutivo è stato siglato solo nel 2012. L’eventualità di escludere dal campo di applicazione un simile istituto era peraltro già stata prevista all’articolo 1.3.b che includeva tra i soggetti esentati dal pagamento della ITF ogni “ente finanziario internazionale costituito da uno o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà di finanziamento”. Non si registrano invece particolari differenze riguardo alla definizione di enti finanziari (art. 2.1.8(a-i)), tra i quali continuano a rientrare: imprese d’investimento; mercati organizzati; enti creditizi; imprese di assicurazione e riassicurazione; società veicolo di cartolarizzazione. fondi pensione o enti pensionistici; organismi d’investimento collettivo di valori mobiliari; fondi d’investimento alternativo; 5 Allo stesso modo, continua a essere considerato “ente finanziario” secondo l’art 2.1.8(j) ogni altra impresa che svolge attività quali: raccolta di fondi o di altri fondi rimborsabili; operazioni di prestito (ad esempio un credito al consumo o un credito con garanzia ipotecaria); leasing finanziario; rilascio di garanzie e di impegni di firma; attività di negoziazione di qualsiasi strumento finanziario per conto proprio o per conto di clienti; attività di acquisizione di partecipazioni in imprese; attività di partecipazione a strumenti finanziari o loro emissione. Si noti che, come in precedenza, le imprese non finanziarie rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva solo qualora le attività finanziarie rappresentassero una quota “significativa” dell’attività complessiva dell’impresa. Tuttavia la precedente ambiguità relativa alla definizione del termine “significativo” è ora stata chiarita: nella nuova proposta, infatti, si esplicita che con il termine “significativo” ci si riferisce esclusivamente a quelle imprese per le quali il valore medio annuale delle transazioni finanziarie costituisce più del 50% del fatturato annuo. Questo significa, in ogni caso, che le holding finanziarie dei grandi gruppi industriali, che svolgono attività di hedging sulle commodity o sulle valute, e non operazioni speculative, sarebbero colpite dalla tassa. Infine, diversamente dalla proposta del 2011, vengono ora esplicitamente esclusi dagli enti sottoposti al pagamento dell’ITF anche gli Stati membri e gli enti pubblici nell’esercizio delle proprie prerogative legate alla funzione di gestori del debito pubblico (art. 3.2.c), che si vanno quindi ad aggiungere alle controparti centrali (CC) (art. 3.2.a), alle depositarie centrali di titoli (DCT) e alle depositarie centrali di titoli internazionali (DCIT) (art. 3.2.b). Nella proposta di direttiva, infine, rimane la precisazione che un ente non si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro ITF, nel caso provi che non vi sia alcun collegamento tra la sostanza economica della transazione e il territorio di uno Stato membro ITF. (b) Esempi di applicazione: Una banca residente negli Stati Uniti (senza filiali nella giurisdizione dell’ITF) acquista sul London Stock Exchange azioni emesse in Germania da una banca con sede a Singapore (senza filiali nella giurisdizione dell’ITF): l’ITF è dovuta al tasso tedesco da entrambe le banche poiché i titoli erano stati emessi in Germania. 6 La filiale francese di un’istituzione finanziaria statunitense vende, a Zurigo (SUI), azioni statunitensi alla filiale francese di un’altra istituzione finanziaria statunitense per le proprie operazioni negli Stati Uniti: Le istituzioni finanziarie statunitensi (le loro filiali) potrebbero essere in grado di dimostrare che non vi è nessun collegamento tra la sostanza economica della transazione e la Francia. La banca A residente in Germania compie una transazione finanziaria con l’assicurazione B residente in Spagna, per es. vendita di azioni per 1 milione di €: l’ITF è dovuta in Germania e Spagna al tasso nazionale (nel caso entrambi i paesi abbiano l’aliquota minima, 1000 € da parte di entrambi gli istituti finanziari). La banca C residente in Francia conclude uno swap con la banca D residente in Svizzera: l’ITF è dovuta due volte in Francia al tasso nazionale, dalla banca svizzera che viene considerata residente in Francia e dalla banca francese. La banca G residente in Svizzera conclude un contratto forward di greggio con un’impresa petrolifera olandese: la banca G viene considerata residente in Olanda dove l’ITF è dovuta, al tasso olandese1. Un fondo pensione Giapponese acquista da una banca americana un’azione tedesca iscritta al listino della Borsa di Francoforte sulla base di una strategia di esposizione verso i mercati europei: il fondo pensione giapponese è tenuto a pagare la tassa alla Germania per il principio di emissione. (c) Aliquote, base imponibile ed esigibilità Non si registrano particolari novità per quanto riguarda le aliquote, la base imponibile e l’esigibilità dell’ITF. Il criterio di tassazione di tutte le transazioni finanziarie aventi un collegamento concreto con la zona ITF è stato mantenuto, così come i tassi dello 0.1% per obbligazioni e azioni e dello 0.01% per i derivati. 1 Si noti, a riguardo, che i contratti derivati aventi come sottostante materie prime sono inclusi, mentre non lo sono le transazioni sulle materie prime fisiche. 7 La quantificazione della base imponibile per la negoziazione di obbligazioni o azioni è pari a tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte ad una parte terza. La quantificazione della base imponibile coinciderà invece con il prezzo di mercato, quando il corrispettivo sarà inferiore a tale prezzo ovvero nel caso in cui vi sia un trasferimento tra entità dello stesso gruppo del diritto di disporre di uno strumento finanziario a titolo di proprietario o qualsiasi operazione equivalente che implichi il rischio associato allo strumento finanziario. Per quanto riguarda i derivati, la base imponibile risulterà pari al valore nozionale del contratto derivato al momento della transazione finanziaria. Come nella proposta di direttiva del 2011, ogni ente finanziario coinvolto nella transazione sarà responsabile del versamento dell’ITF se partecipa alla transazione finanziaria, sia per conto proprio che per conto di un altro soggetto, sia che agisca a nome del partecipante oppure sia che la transazione sia stata effettuata a suo nome. La proposta stabilisce, inoltre, la responsabilità solidale degli enti partecipanti alla transazione per il versamento dell’imposta dovuta da un ente finanziario. Ai fini dell’applicabilità dell’imposta ad una transazione finanziaria, essa si considera esigibile nel momento stesso in cui avviene. Gli Stati membri partecipanti, spiega la proposta, devono assicurare che l’ITF sia versata alle autorità fiscali: in caso di transazioni effettuate per via elettronica, nel momento in cui essa diventa esigibile, mentre in tutti gli altri casi, entro tre giorni lavorativi dal momento dell’esigibilità. (d) Recepimento e clausola di revisione La proposta di direttiva fissa il 30 settembre 2013 come termine entro il quale gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi. Dunque, la direttiva, nell’intenzione della Commissione, dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2014, analogamente alla proposta originaria. Inoltre, ogni cinque anni, e per la prima volta a partire dal 31 dicembre 2016, la Commissione dovrà inviare al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva e, se necessario, presenterà una proposta di revisione della stessa. 8 PROSSIME TAPPE La procedura legislativa rilevante è la c.d. procedura di consultazione. Competente è il Consiglio europeo, che, secondo l’articolo 113 del TFUE, “deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza”. La proposta di direttiva del Consiglio è indirizzata agli Stati membri interessati, pertanto, nonostante la discussione sia aperta a tutti i paesi dell’UE a livello di gruppi di lavoro del Consiglio, solo gli 11 Stati che desiderano proseguire con una tassazione delle transazioni finanziarie avranno il diritto di voto. Il Parlamento Europeo (PE) (dove titolare del dossier è la commissione per i problemi economici e monetari, ECON), il Comitato Economico e Sociale Europeo e i Parlamenti Nazionali saranno solamente consultati. La tempistica dettata della Commissione sembra piuttosto ambiziosa: infatti, se da un lato è vero che vi sono già state estese discussioni nei due anni passati, dall’altro è pur vero che le divergenze, anche all’interno degli 11 paesi che concordano con l’introduzione dell’ITF, rimangono ampie. Si avrà una discussione sullo stato di avanzamento dell’ITF nel contest del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2013. Altri Stati membri potrebbero unirsi a coloro che hanno deciso di aderire alla cooperazione rafforzata. Per esempio, i Paesi Bassi hanno espresso interesse in tal senso, a condizione che vengano esclusi i fondi pensione, e anche Polonia e Lituania potrebbero aderire. Il Parlamento europeo discuterà la proposta in sede ECON il 28 maggio e in plenaria a Strasburgo l’1 luglio. 9