CSA per SANA

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CSA per SANA
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA,
Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA
e Progrès Assicurazioni SA.
Edizione 1° gennaio 2008
Condizioni supplementari d’assicurazione (CSA)
SANA – assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione
e la medicina complementare
Indice
In generale
1Scopo
Prestazioni
2 Medicina complementare
3Prevenzione
4 Promozione della salute
Varianti assicurative
5 Copertura assicurativa contro gli infortuni
6 Posizione particolare per forme particolari d’assicurazione
Varie
7 Assicurazione per bambini
8 Sospensione della copertura assicurativa
In generale
1 Scopo
L’assicurazione integrativa di cura medica SANA corri­
sponde prestazioni per i costi di trattamenti ambulato­
riali e stazionari della medicina complementare,
per le misure preventive e per la promozione della salute.
Prestazioni
2 Medicina complementare
2.1Per i trattamenti ambulatoriali effettuati secondo i
metodi della medicina complementare, l’assicuratore
rimborsa, in caso di necessità medica, il 75% dei
costi fatturati, purché siano effettuati da un medico,
da un naturopata riconosciuto dall’assicuratore o
da una persona riconosciuta dall’assicuratore per la
pratica di una professione ausiliaria di medicina
­complementare. L’assicuratore allestisce una lista delle
persone riconosciute per l’esercizio della medicina
complementare. Tale lista viene costantemente aggior­
nata e può essere consultata presso l’assicuratore
o se ne può richiedere un estratto.
HEL-00021-it-0916-0005-36036
2.2I medicinali consegnati o prescritti dai medici o dai
naturopati di cui sopra sono rimborsati al 75%.
2.3L’assicuratore può definire nei singoli casi se, tenendo
conto della formazione professionale del terapista,
un trattamento dà diritto a prestazioni. Non vi è diritto
a prestazioni per le seguenti terapie:
a) astrologia;
b) guarigione spirituale, compresa la teleterapia;
c) pranoterapia;
d) magnetopatia;
e) ipnosi.
2.4Per i trattamenti stazionari prescritti dal medico
­e ffettuati secondo i metodi della medicina comple­
mentare in stabilimenti o case di cura riconosciuti
dall’assicuratore, esso rimborsa i costi fatturati, al
massimo comunque CHF 5000.– per anno civile.
2.5In caso di un soggiorno temporaneo all’estero fino a
12 mesi, sono assunti i costi per i trattamenti ambu­
latoriali prescritti dal medico ed effettuati secondo i
metodi della medicina complementare, purché la
­p ersona assicurata non si rechi all’estero allo scopo
di effettuare il trattamento.
3 Prevenzione
3.1Per i provvedimenti di medicina preventiva eseguiti
o prescritti da un medico nell’ambito delle vaccinazioni,
delle visite profilattiche, delle terapie d’allenamento,
della riduzione del peso per bambini e della disassue­
fazione dal fumo, l’assicuratore assume il 75% dei
costi fatturati, al massimo comunque CHF 500.– per
anno civile.
3.2Per garantire la qualità vengono corrisposte prestazioni
solo per i fornitori di prestazioni riconosciuti dall’assi­
curatore. L’assicuratore tiene una lista dei provvedimenti
e dei programmi riconosciuti nonché dei fornitori di
prestazioni riconosciuti. Tale lista viene costantemente
aggiornata e può essere consultata presso l’assi­
curatore o se ne può richiedere un estratto.
Edizione 1° gennaio 2008
Condizioni supplementari d’assicurazione (CSA) SANA – assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione e la medicina complementare
4 Promozione della salute
4.1Per i provvedimenti di promozione della salute,
­nell’ambito dei corsi per la schiena (compresi i pro­
grammi collaterali), del fitness, della gravidanza,
dei corsi sull’alimentazione, del rilassamento e del
movimento, come pure dei corsi su altri temi della
salute, si assume per ogni ambito il 75% dei costi
­fatturati, al massimo comunque CHF 200.– per anno
civile. Se nello stesso anno si eseguono più provve­
dimenti di promozione della salute in diversi ambiti, la
quota massima dei costi assunti complessivamente
dall’assicuratore ammonta a CHF 500.– per anno civile.
4.2Per garantire la qualità vengono corrisposte presta­
zioni solo per i fornitori di prestazioni riconosciuti
dall’assicuratore. L’assicuratore tiene una lista dei
provvedimenti e dei corsi riconosciuti nonché dei
fornitori di prestazioni riconosciuti. Tale lista viene
costantemente aggiornata e può essere consultata
presso l’assicuratore o se ne può richiedere un
estratto.
Varianti assicurative
5
Copertura assicurativa contro gli infortuni
La copertura assicurativa per conseguenze di infortuni
può essere esclusa. Le persone assicurate che hanno
escluso la copertura assicurativa contro gli infortuni
possono chiedere, fino al compimento del 70° anno
d’età, l’ammissione o la riammissione nella copertura
assicurativa contro gli infortuni.
6 Posizione particolare per forme particolari d’assicurazione
Per le persone assicurate che hanno stipulato forme
particolari d’assicurazione dell’assicurazione obbli­
gatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge
federale sull’assicurazione malattie (LAMal) con
scelta limitata dei fornitori di prestazioni (ad es. HMO,
altri modelli medico di famiglia), le disposizioni restrit­
tive per la fruizione di prestazioni disciplinate nelle
rispettive condizioni generali d’assicurazione valgono
analogamente anche per la presente assicurazione.
2
Varie
7
Assicurazione per bambini
I bambini possono essere assicurati a partire dal giorno
della nascita, a condizione che la proposta d’assicu­
razione sia pervenuta all’assicuratore prima della nascita.
In tal caso nell’assicurazione integrativa di cura medica
SANA non vengono applicate esclusioni di prestazioni
per eventuali danni alla salute preesistenti.
8 Sospensione della copertura assicurativa
8.1Con una riduzione di premio il contraente può sospen­
dere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione
­integrativa di cura medica SANA se può dimostrare
che per l’assicurazione da sospendere esiste una
copertura altrove (contratto collettivo, assicurazione
malattia aziendale, assicurazione all’estero, ecc.).
8.2Entro 30 giorni dalla cessazione dell’altra copertura
assicurativa il contraente deve riattivare la copertura
assicurativa, dopodiché i premi verranno adeguati
ai sensi del paragrafo 12 CGA. In caso d’inosservanza
di questo termine, per la continuazione delle assicura­
zioni si applicano le condizioni di una nuova ammissione.