regolamento videosorveglianza 13-2-17 _2_

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regolamento videosorveglianza 13-2-17 _2_
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
10/02/2017
CAPO I
- PRINCIPI GENERALI –
ARTICOLO 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO –
1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali,
effettuatomediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza, gestito ed utilizzato dal
“Comandodi Polizia Locale”, si svolga, esclusivamente, per lo svolgimento delle funzioni
istituzionalie per la tutela della sicurezza urbana, fermo restando il rispetto dei diritti, delle
libertàfondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
allariservatezza e all'identità personale.
2. L’utilizzo di detto impianto, garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altroEnte o Associazione coinvolti nel trattamento dei dati.
ARTICOLO 2
- DEFINIZIONI –
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa
delComando di Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate,
che inrelazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano, prevalentemente,
isoggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o
comunqueautomatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione,l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo,l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di
dati;c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica,Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati
contrattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d. per "titolare", l'Ente Comune di Noicàttaro, nella persona del Sindaco cui competono
ledecisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e
prepostodal medesimo al trattamento di dati personali;
f. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento
deidati dal titolare ovvero dal responsabile;
g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui
siriferiscono i dati personali;
h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati
inqualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
inqualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito
ditrattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altraoperazione di trattamento.
ARTICOLO 3
- PRINCIPI E FINALITÀ –
1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi, illustrati dal Garante per la
protezione deidati personali nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del
29.04.2004, in uno conil successivo Provvedimento dell’8.04.2010.
a) Principio di liceità: il trattamento dei dati, attraverso sistemi di videosorveglianza,
èpossibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il “Codice della Privacy”
esegnatamente agli articoli da 18 a 22 prevede espressamente per i Soggetti Pubblici,
nellosvolgimento di funzioni istituzionali;
b) Principio di necessità: poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza
comportain sostanza l’introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione
ecomunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va
esclusoogni uso superfluo ed evitati eccessi o ridondanze;
c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità di un sistema al grado
dirischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non
sonosoggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di
deterrenza;
d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi
[art.11, comma 1, lett. b), del Codice]. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo
finalità disua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite, fatta salva l’eventuale
attività diacquisizione di dati, disposta da Organi giudiziari o di Polizia giudiziaria, solo
finalitàdeterminate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso
adeguatecomunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico, e non finalità generiche
oindeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che
vannoesplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti [art. 11, comma 1, lett. b), del
Codice].
ARTICOLO 4
- AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, acquisiti mediante
l'impiantodi videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Noicàttaro e collegato
alla centraleoperativa del Comando di Polizia Locale.
CAPO II
- OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI –
ARTICOLO 5
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI –
1. Il Comune di Noicàttaro, nella persona del Sindaco cui competono, giusta articolo 2, lett.
d),del presente Regolamento, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità della
trattazionedei dati, è il Titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a utilizzare il
sistema divideosorveglianza in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico nel pieno rispetto
del “Codice”,approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, nonché delle disposizioni contenute
nei Codici dideontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali ed in
particolare del“Decalogo” del 29.11.2000 e ss.mm.ii. edel Provvedimento Generale in tema
diVideosorveglianza dell’8.04.2010.
ARTICOLO 6
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI –
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della nomina del
Responsabile,come disciplinato dall’ art. 8 comma 1 del presente regolamento.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni
istituzionalidemandate all’Ente Comune, ed in particolare dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal
D.P.R.
24.07.1977, n. 616, dalla legge 7.03.1986, n. 65, recante “Ordinamento della Polizia
Locale”,dal D.L. 23.05.2008, n. 92, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica”,convertito in legge 24.07.2008, n. 125, dal D.M.I. 5.08.2008, dal D.L. 23.02.2009,
n. 11,recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale,nonché in tema di atti persecutori”, convertito, con modificazioni, dalla legge
23.04.2009, n.38, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali, sono:
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di
microcriminalità,onde assicurare maggiore sicurezza in ambito comunale;
- tutelare gli immobili e le aree di proprietà dell’Amministrazione comunale e
prevenireeventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli
Operatori di Polizia Locale o di altre Forze dell’Ordine operanti sul territorio comunale;
- prevenire l’abbandono di rifiuti solidi urbani;
- attivare uno strumento operativo di “Protezione Civile” che, in tempo reale, rilevi
lesituazioni di rischio di incendi, idrogeologico, meteorologico e quant’altro;
- vigilare sulla viabilità veicolare, onde consentire l’immediata adozione di
idoneecontromisure, nonché per il monitoraggio dei flussi di circolazione stradale e per il
controllodegli accessi alle zone a traffico limitato.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa del Comando di
PoliziaLocale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione
dell’azionedelle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo
con le altre Forzedell’Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali,
rilevatimediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle
videocamere,interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto in transito nell'area
videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per
ilraggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,
limitandol'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini
dettagliate, ingranditeo dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza. La localizzazionedelle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi
stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore
strumentodi prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge
quotidianamentenell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali
strumenti si persegue l’intentodi tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale,
garantendo quindi un elevato grado disicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle
zone più isolate, nei siti di interessestorico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel
centro storico, negli ambienti in prossimitàdelle Scuole e nelle strade ad intenso traffico
veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli
interessati,in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono
assoggettate,con un’apposita regolamentazione, alla normativa vigente in materia di
“Privacy”.
ARTICOLO 7
- NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE –
1. A norma degli articoli 37 e 38 del “Codice della Privacy”, il Comune di Noicàttaro, nella
suaqualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie, qualora ne ricorrano i
presupposti,agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati
personali.
ARTICOLO 8
- RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DATI –
1. Un addetto alla Polizia Locale, di categoria non inferiore alla “D”, èdesignato
Responsabile (art. 2, lettera e) del trattamento dei dati personali del presente
Regolamento previo atto di nomina daparte del Sindaco.
2. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
3. Il Responsabile ha l’obbligo di attenersi sia a quanto previsto dalla normativa vigente in
temadi trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e sia alle
disposizioni delpresente Regolamento.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare,
ilquale, tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza sia delle
disposizionipreviste dalla normativa vigente sulla privacy e sia delle istruzioni impartite.
5. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di
designazione.
6. Il Responsabile, nell’ambito degli Operatori di Polizia Locale in servizio di ruolo, nomina
gliincaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del
servizio divideosorveglianza e del trattamento dei dati.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione
delletelecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al
suodelegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di Polizia
Giudiziaria, ed alpersonale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, fermo
restando che perquest’ultimo personale sarà necessaria la preventiva autorizzazione del
Responsabile.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare
assunzionio rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all’accesso
per lamanutenzione e riparazione degli impianti.
9. Il Responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale operativa della
PoliziaLocale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro
supportoinformatico, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.
ARTICOLO 9
- PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA –
1. L’accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito, oltre al Sindaco o
suodelegato, solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale autorizzato
dalResponsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati,
periscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all’accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo
gliincaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza e per
scopiconnessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto
allamanutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno
esserecomunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare
assunzionie/o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le
operazioni dimanutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto
delleistruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo
scopo percui è stato autorizzato l’accesso.
ARTICOLO 10
- NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA –
1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la
gestione delservizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati saranno nominati tra gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in servizio presso
ilComune di Noicàttaro, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea
garanzianel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza
dei dati.
3. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia
Locale,aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 55 del
Codicedi Procedura Penale.
4. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le
puntualiprescrizioni per l’utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti,
essi devonoessere istruiti al corretto uso ed utilizzo dei sistemi, sulle disposizioni della
normativa diriferimento e sulle norme di cui al presente Regolamento.
ARTICOLO 11
- ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE –
1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con
lemodalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso e gli incaricati saranno dotati di propria
passworddi accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
CAPO III
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
ARTICOLO 12
- MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI –
1. I dati personali oggetto di trattamento saranno:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all’articolo 6 del
presenteRegolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali
sonoraccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario
alsoddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati
raccolti osuccessivamente trattati;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al
precedentearticolo 6, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato
anchesuccessivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate
potrebberocontenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di
videosorveglianzaapprovato con delibera di giunta. Ulteriori estensioni o diminuzioni del
numero di telecamere deve essere ulteriormente approvato con delibera di giunta.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese
videodiurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o
artificiale, o inbianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di
dettagliodei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali
dell'impiantoattivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione
di monitoraggio
e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa
sedele immagini saranno registrate su unsupporto di archiviazioneda un sistema
appositamentepredisposto e visualizzate su monitor. L’impiego del sistema di
videoregistrazione si rendenecessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell’ambito
delle finalità previste all’articolo 6del presente Regolamento. Le telecamere devono
presentare le caratteristiche descritte inun’apposta relazione rilasciata dalla Ditta
installatrice all’ufficio competente.Le immagini videoregistrate sono conservate per un
tempo non superiore a settegiorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione neilimiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del
Provvedimento del Garante per la protezionedei dati personali dell’8.04.2010, ed in modo
particolare, in relazione ad illeciti che si sianoverificati o ad indagini dell’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
ARTICOLO 13
- OBBLIGHI DEGLI OPERATORI –
1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al
trattamentodovrà essere conforme alle finalità dell’impianto riportate al precedente
articolo 6, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire
ilcontrollo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,
conesclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi
ultimi possonoessere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di
cui al precedentearticolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle
finalità di cui all’articolo 6,comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta
richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà
l’applicazione disanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni
amministrative oltreche l’avvio degli eventuali procedimenti penali.
ARTICOLO 14
- ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA –
1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti
ai finidella pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico,
l’incaricato o ilResponsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all’Autorità
competente,provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi
supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per
l’espletamentodelle relative indagini, solo gli appartenenti all’Amministrazione Giudiziaria,
le persone da essiespressamente autorizzate e gli Organi di Polizia.
3. Qualora gli Organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino
di unacopia delle riprese effettuate, devono presentare un’istanza scritta e motivata
indirizzata alResponsabile della gestione e del trattamento dei dati.
ARTICOLO 15
- INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA –
1. Il Comune di Noicàttaro, nelle strade, nelle piazze e nei pressi degli edifici pubblici in cui
sonoposizionate le telecamere, affigge l’apposita segnaletica, come da “Modello
Semplificato” incalce al presente Regolamento, su cui devono essere riportate le
informazioni previstedall'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante il “Codice in
materia di protezione deidati personali”.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente
visibileall’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Noicàttaro si obbliga a comunicare alla Cittadinanza l'avvio del trattamento
dei datipersonali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi
dimensionali delsistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento medesimo,mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri
mezzi idonei di comunicazione.
ARTICOLO 16
- DIRITTI DELL’INTERESSATO –
1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati
oidentificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati
che liriguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne
l’interruzione nelcaso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell’adozione delle
idonee misure disicurezza o per l’uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute,
possonoessere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a
tuteladell’interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di
protezione.
3. Nell’esercizio dei diritti di cui al precedente comma 1 l’interessato può conferire, per
iscrittodelega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato
può, altresì,farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al
Responsabileanche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà
provvedere in meritoentro e non oltre venti giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l’interessato può
rivolgersi alGarante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela
amministrativa egiurisdizionale previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 17
- SICUREZZA E ACCESSO AI DATI –
1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate
condocumentazione tecnica rilasciata dalla Ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi
didistruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento
nonconsentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal
puntodi vista penale.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata
presso lasede del Comando di Polizia Locale. Alla sala, ubicata all’interno del Comando in
un luogochiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli
incaricati deltrattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono
accompagnate dasoggetti autorizzati.
4. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non
permettere lavisione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non
autorizzate.
5. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei
dati silimita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui
vengano aconoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non
devono essereprese in considerazione.
6. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l’intera
duratadella conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile
solo dalResponsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
7. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le
proceduretecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere
effettuateesclusivamente sul luogo di lavoro.
8. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in
mododa renderlo inutilizzabile e che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
9. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui al precedente articolo
8;
b) ai preposti alle indagini dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia;
c) all'Amministratore di Sistema del Comune di Noicàttaro e alla Ditta fornitrice
dell'impianto,nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di manutenzione;
d) all’interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
10. Nel caso di accesso ai dati da parte dell’interessato questi avrà visione solo delle
immaginiche lo riguardano direttamente.
11. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un
apposito“Registro degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato nei locali della
centrale operativadel Comando di Polizia Locale, nel quale, ad opera degli incaricati,
saranno riportati:
•
•
•
•
•
•
la data e l'ora dell'accesso;
l'identificazione del terzo autorizzato;
i dati per i quali si è svolto l’accesso;
gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
le eventuali osservazioni dell’incaricato;
la sottoscrizione del medesimo.
12. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti
altrisoggetti diversi dall’interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a
giudizioinsindacabile del Responsabile.
ARTICOLO 18
- CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA –
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di
Noicàttaro effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò, i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini
esclusivamenteistituzionali.
3. La cessione di dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e
sonofatte salve le sanzioni previste dalla Legge.
ARTICOLO 19
- PROCEDURA PER L’ACCESSO ALLE IMMAGINI –
1. Per accedere ai dati ed alle immagini, l’interessato dovrà presentare un’istanza scritta
che,adeguatamente motivata, sarà indirizzata, unitamente alla fotocopia del proprio
documento diidentità, al Responsabile, con possibilità di richiedere:
•
•
•
•
l’esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo;
le informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile;
le finalità e modalità del trattamento dei dati;
la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in
violazione allanormativa vigente in materia.
2. L’interessato, inoltre, per motivi legittimi e debitamente documentati, può inoltrare la
richiestadi opposizione al trattamento dei propri dati personali, ancorché la raccolta sia
pertinente allefinalità del trattamento.
3. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed
ilgiorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali
indicazionimanchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di
ciò dovrà esseredata comunicazione al richiedente, così come nell’ipotesi in cui le
immagini di possibileinteresse non siano state oggetto di conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle
immagini edi ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo
fisserà altresì ilgiorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo
riguardano.
5. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro venti
giornidalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può
comprenderneeventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
6. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l’adozione di apposita deliberazione,
uncontributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi
sostenuti perl’espletamento della pratica.
ARTICOLO 20
- COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI –
1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza
daparte del Comune di Noicàttaro a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa
quandonecessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma,
laconoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto
acompiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano
sotto laloro diretta autorità.
3. In ogni caso, è fatta salva, per finalità di difesa, di sicurezza dello Stato o di
prevenzione,accertamento o repressione di reati, giusta articolo 58, comma 2, del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196,la comunicazione di dati, richiesti da parte delle Forze di Polizia,
dall’Autorità Giudiziaria, daOrganismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici.
ARTICOLO 21
- NORMA DI RINVIO –
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti
inmateria, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni
altranormativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e
trattamentodei dati personali nell’ambito della videosorveglianza.
CAPO IV
- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE –
ARTICOLO 22
- TUTELA –
1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia
integralmente aquanto previsto dalla Parte III - Titoli I e II del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”,approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema
divideosorveglianza, così come individuato dal precedente art. 8, assume anche la funzione
diResponsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 5 e 6 della legge
7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii..
ARTICOLO 23
- LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI –
1. La materia è disciplinata dall’articolo 14 del “Codice in materia di protezione dei
datipersonali”, approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e successive modificazioni
e/ointegrazioni.
ARTICOLO 24
- DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
1. La materia è regolamentata dall’articolo 15 del “Codice in materia di protezione dei
datipersonali”, approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni
e/ointegrazioni.
CAPO V
- MODIFICHE –
ARTICOLO 25
- MODIFICHE REGOLAMENTARI –
1. Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate nei casi di variazioni
dellanormativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito
dellasua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.