le slide del seminario

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le slide del seminario
Seminario INTFormatevi per le aziende del Lazio
“Export Credit Risk Management:
come incassare senza rischi”
Dr. Domenico Del Sorbo
Roma - 12 Dicembre 2012
Indicazioni Preliminari
I testi e i commenti riportati in questo elaborato, ancorchè frutto di
attente analisi e valutazioni, devono intendersi forniti senza alcuna
responsabilità.
E' vietato l'uso di questa presentazione senza il consenso scritto
dell'autore.
Fonti: «Il commercio internazionale» numeri vari - Ipsoa/Notiziari
Credimpex-Italia/Pubblicazione UCP 600 ICC/Pubblicazione ISBP
no. 681 ICC/Posizioni CommerzBank/Commentary on UCP 600 by
UCP 600 Drafting Group
I commenti e i richiami alle norme sono indicati in italiano. Si ricorda
che fa sempre fede il testo in inglese delle UCP 600, a cui si rimanda
per ogni ulteriore approfondimento.
Le UCP 600 sono disponibili a presso la Camera di Commercio
Internazionale – Italia, sez. di Roma che detiene i diritti per l’Italia.
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Credit Risk Management
Il rischio di credito nelle transazioni commerciali
internazionali
Il credit risk management consiste nella valutazione, nel
controllo e nella risoluzione del rischio di credito
attraverso operazioni di natura assicurativa e finanziaria.
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Export Credit Risk Management: quali soluzioni?
Breve Termine
(Trade Finance)
M/Lungo Termine
(Export Finance)
Soluzioni
Finanziarie
-Crediti Documentari*
-Payment Guarantee
-Forfaiting
-Credito Acquirente
-Linee Open
-Voltura di
Soluzioni
Assicurative
Polizze Assicurative
Polizza Sace
proposte da: Euler-Hermes, - Polizza Credito
Coface, Atradius e Sacebt
Fornitore Sace Spa
(che coprono il 90% ca del
mercato)
* Credito documentario, Lettera di Credito, Credoc, «credito», LC sono da intendersi come sinonimi
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Export Credit Risk Management
Strumenti Finanziari
Strumenti Assicurativi
-Trasferimento del rischio di credito ad
una banca;
-Copert. rischio di credito al 100%*;
-Utilizzo su singole operazioni;
-Strumenti autonomi;
-Cliente affidato;
-Trasferimento del rischio di credito ad
una compagnia assicurativa;
-Copert. del rischio di credito <100%;
-Globalità di crediti;
-Strumenti non autonomi;
-Cliente non affidato;
La scelta dello strumento dipende da settore, forza contrattuale, rischio, importo, paese,
esigenze delle parti, ecc.
*: in termini relativi
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Il Credito Documentario: definizione
Art. 2 UCP 600: «Credito significa qualunque pattuizione
irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce
un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una
presentazione conforme.»
Il credito documentario costituisce, pertanto, un impegno
inderogabile di una banca a pagare un determinato importo a
favore di un beneficiario contro presentazione - entro
determinati termini di validità - dei documenti prescritti nel
credito, ed a condizioni che quest’ultimi siano giudicati idonei
sotto il profilo formale ai termini e condizioni del credito
documentario stesso.
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LC: un po’ di storia..
La loro origine risale alla prima metà dell’800 e
rappresenta un’evoluzione dello strumento della lettera
di credito commerciale creata dal ceto imprenditoriale
nel XII secolo allo scopo di garantire maggiore
sicurezza nelle compravendite internazionali. Il loro
utilizzo si diffuse considerevolmente dopo la prima
guerra mondiale quando l’accresciuto volume delle
operazioni commerciali si caratterizzava per un elevato
livello di rischio legato alla solvibilità degli importatori.
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LC: un po’ di storia..
Nel 1920, alcune banche americane adottarono delle
norme comuni per regolare le operazioni di credito
documentario che trasmisero alle loro corrispondenti
all’estero.
Il primo corpo normativo fu preparato nel 1929 con la
pubblicazione n. 74 (Regole di Amsterdam) e nacque
dall’esigenza di evitare controversie e dispute causate da
conflitti di leggi, usi, o da interpretazioni contrastanti
mentre la prima vera e propria edizione delle norme si
ebbe con le «Regole di Vienna», pubblicazione no. 82
del 1933.
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LC: un po’ di storia..
Successivamente sono state emanate le pubblicazioni
no. 151 del 1951 (Regole di Lisbona) e la no. 222 del
1963 (Regole di Città del Messico)
A seguire la pubblicazione no. 290 del 1974, la
pubblicazione no. 400 del 1983, la pubblicazione no.
500 del 1993.
Attualmente le operazioni di credito documentario
vengono regolate dalla Pubblicazione no. 600/07 ICC.
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Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti
Il compratore/ordinante/applicant
Il venditore/beneficiario/beneficiary
La banca emittente/issuing bank
La banca avvisante/advising bank
La banca del beneficiario può assumere altre funzioni che saranno analizzate in seguito.
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Il Credito Documentario: i soggetti coinvolti
Definizioni ex art. 2 UCP 600 ICC:
«Ordinante: significa il soggetto su richiesta del quale
viene emesso il credito.»
«Beneficiario significa il soggetto a favore del quale
viene emesso il credito»
«Banca emittente significa la banca che emette un
credito su richiesta di un ordinante o per conto
proprio»
«Banca Avvisante significa la banca che avvisa il
credito su richiesta della banca emittente.»
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Il Credito Documentario: le fasi
1
Ordinante
Beneficiario
5
4
6
8
2
7
Banca Emittente
Banca Avvisante
3
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Il Credito Documentario: le fasi
1) Conclusione dell’accordo commerciale;
2) Incarico alla banca emittente per emettere la LC;
3,4) Invio e notifica al beneficiario della LC;
5) Invio delle merci a cura del beneficiario;
6,7) Produzione dei documenti a corredo della LC e inoltro
alla Banca emittente degli stessi per il tramite della
banca avvisante;
8) Riscontrata la conformità dei documenti, gli stessi
vengono consegnati all’ordinante, dietro addebito dei
fondi e contestuale accredito al beneficiario per il
tramite della banca avvisante.
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LC: Le tipologie di utilizzo
Art. 6 b UCP 600: un credito deve stabilire se è
utilizzabile per..
Pagamento a vista: By Payment
Pagamento differito: By Deferred Payment
Accettazione: By Acceptance
Negoziazione: By Negotiation
O «mixed payment». Possibile anche any bank by..
Tali tipologie sono rilevabili dal campo 41 del messaggio Swift MT700
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Che cosa è una «Draft»
Nei paesi di Common Law equivale sostanzialmente a una
cambiale tratta, il termine «draft» designa una famiglia di
strumenti le cui caratteristiche tecnico-giuridiche sono
determinate dai singoli ordinamenti nazionali che ne disciplinano
l’utilizzo e l’emissione.
Nel commercio internazionale hanno un significato
tendenzialmente atecnico, vista anche la variabilità delle sue
qualifiche: bank draft, documentary draft, clean draft, sight draft,
ecc.
Per ragioni di opportunità, è preferibile continuare a tradurre il
termine draft in italiano come tratta e a considerarla come tale.
La draft va bollata. I termini di bollatura sono specificati in un
articolo scaricabile dal sito www.studiodelsorbo.com
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Cosa si intende per «negotiation»
La normativa adotta termini volutamente generici per accogliere
la notevole variabilità di comportamenti e prassi da parte di
banche e operatori di tutto il mondo.
Il termine «purchase» indica qualsiasi forma di acquisizione –
nell’ambito di una presentazione conforme - da effettuarsi in
tempi anteriori rispetto ai quali la banca emittente deve
rimborsare la banca designata negoziatrice. Variabilità circa:
Le modalità tecniche dell’acquisto;
Le caratteristiche dell’anticipo (pro soluto/pro solvendo)
L’ammontare dell’anticipo;
Il momento dell’erogazione;
Le condizioni dell’anticipo (in teoria anche nessun anticipo)
Variabilità lasciata all’accordo fra banca designata/beneficiario.
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Il ruolo delle banche: come determinarlo?
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Banca designata: quale prestazione?
La banca designata non ha alcun impegno preventivo nei confronti
del beneficiario.
In un credito a vista, la banca designata che agisce in tal senso –
dietro presentazione di documenti conformi – paga a vista il
beneficiario.
In un credito a scadenza, la banca designata che agisce in tal
senso decide liberamente se effettuare la prestazione o meno, ma se
decide di effettuarla essa dovrà assumere la forma dell’emissione
dell’impegno di pagamento in favore del beneficiario;
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La conferma in un credito documentario
Art. 2 UCP 600: «Banca Confermante significa la banca
che aggiunge la propria conferma a un credito su
autorizzazione o richiesta della banca emittente»
La Banca confermante ha gli stessi impegni della banca
emittente in più, a fronte di presentazione conforme, essa
deve pagare o negoziare* senza rivalsa. (*Acquisto di
tratte e/o documenti a fronte di presentazione
conforme)
Strumento per gestire il rischio insolvenza banca
emittente e il rischio paese.
La conferma la si rileva dal campo 49 del messaggio
Swift MT700 e Copyright
il nome
della
banca
confermante
dal
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campo 41.
La Copertura del Rischio Banca e del Rischio Paese
La conferma di un credito documentario
La silent confirmation e lo star del credere
Lo sconto pro-soluto della LC
La copertura assicurativa Sace
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La conferma di un credito documentario
•
•
•
•
•
•
Trasferisce il rischio insolvenza dalla Banca emittente alla
Banca confermante;
Trasferisce il rischio paese dal paese della Banca emittente
al paese della Banca confermante
Copre il rischio tecnico controllo documenti
Espressa previsione nel credito: “Confirm” nel campo 49
MT700 (o indicazioni similari);
Convenzioni Sace;
Programma TFP della Bers;
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Programma TFP: chi è la Bers
Costituita a Parigi nel maggio 1990, da oltre 30 paesi
azionisti tra cui la Comunità Europea e la BEI, la Bers inizia
l’attività nell’aprile 1991.
Ha l’obiettivo di contribuire al finanziamento di iniziative
per la ricostruzione economica dei paesi dell’Europa
centrale e dell’ex-Urss.
La banca opera sia come Development Bank che come
Merchant Bank finanziando iniziative nei settori pubblici e
privati intesi a migliorare l’intero sistema industriale dei 29
paesi beneficiari
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I Paesi Beneficiari
Albania/Armenia/Azerbaijan/Belarus/
Bosnia and Herzegovina/Bulgaria/Croatia/Estonia/
FYR Macedonia/Georgia/Hungary/Kazakhstan/
KyrgyzRepublic/Latvia/Lithuania/Moldova/Mongolia
Montenegro/Poland/Romania/Russia/Serbia
Slovak Republic/Slovenia/Tajikistan/Turkey/Turkmenistan
Ukraine/Uzbekistan
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Il Trade Facilitation Programme
A partire dal 1999 la Bers ha ideato e varato uno strumento
specifico di promozione e sviluppo dei rapporti commerciali tra,
da e verso i paesi sopra elencati che ha chiamato Tfp «Trade
Facilitation Programme».
Attraverso questo programma la Bers rilascia garanzie, a
copertura (parziale o totale) del rischio politico e commerciale
connesso a strumenti di pagamento e impegni di pagamento
considerati «ammissibili» tra banche confermanti (che abbiano
sottoscritto l’accordo con la Bers) e banche emittenti (ubicate
nelle aree geografiche sopra indicate).
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Il funzionamento dell’operazione
Se l’operazione rientrasse nel Tfp, la Bers emetterebbe in
favore della banca italiana confermante una garanzia sotto
forma (di solito) di stand-by l/c pagabile a prima richiesta
scritta prendendo a proprio carico il rischio di mancato
pagamento e permettendo alla banca italiana di aggiungere
la conferma su rischio Bers e non più della Issuing Bank
con commissioni di conferma molto basse.
La richiesta di emissione della garanzia alla Bers può essere
effettuata sia dalla banca del compratore (Issuing Bank) che
da quella del venditore (Confirming Bank).
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Il funzionamento dell’operazione
La Bers si impegna ad emettere la garanzia entro alcuni
giorni dal ricevimento della richiesta (di norma entro 5 gg.)
con scadenza di solito 15 gg. dopo la data di validità del
credito documentario.
In sede di utilizzo del credito la banca confermante dovrà
avvisare la Bers di ogni richiesta di rimborso inoltrata alla
banca emittente e dell’esito della/e stessa/e.
Infatti in caso di mancato pagamento da parte della banca
emittente, la banca confermante dovrà rivalersi sulla
garanzia Bers, che effettuerà il pagamento entro 15 gg. dal
pervenimento del claim.
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Schema dell’operazione
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Beni e servizi coperti
La Bers garantisce un’ampio range di beni e servizi: beni di
consumo, commodities, macchinari, ecc.
Sono esclusi:
Tabacchi,
Armi,
Alcolici (volume >12%)
Prodotti che danneggiano l’ambiente
Exclusion List:
http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Envir
onmental_and_Social_Exclusion_and_Referral_Lists_150920
08.pdf
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Per maggiori informazioni
www.ebrd.com/tfp
Issuing Banks:
http://www.ebrd.com/downloads/trade/IB_website_li
st_.pdf
Confirming Banks:
http://www.ebrd.com/downloads/trade/CB_website_list_
1.pdf
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La silent confirmation/Star del Credere
•
Con il termine Silent Confirmation si intende la conferma
di una L/C da parte di un Istituto bancario o finanziario, in
assenza di specifica richiesta/autorizzazione della "Issuing
Bank"
•
L’Istituto che dà una "silent confirmation" non interviene
nell’esame e nella negoziazione dei documenti, ma garantisce
il Beneficiario del credito contro il mancato pagamento, in
sede di utilizzo della L/C, per le seguenti cause:
•
•
•
insolvenza della Issuing Bank
non trasferibilità dei fondi
rischio politico del Paese debitore
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La silent confirmation/Star del Credere
•
Sostanzialmente la Silent Confirmation è un
accordo contrattuale sottoscritto fra beneficiario
di un credito e un istituto finanziario con il quale,
quest’ultimo, dietro pagamento di una
commissione, si impegna a pagare il beneficiario
di un credito qualora una banca designata – di
solito scelta dall’istituto – non onora il suo
impegno dietro presentazione di documenti
conformi.
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La silent confirmation/Star del Credere
•
Lo star del credere differisce dalla silent
confirmation in quanto è la stessa banca
designata, con un accordo extra-credito, ad
assumersi il rischio insolvenza banca emittente e
rischio paese. Tale strumento si avvina molto alla
conferma «tradizionale», in quanto il beneficiario
– se effettua una presentazione conforme –
dovrà essere pagato dalla stessa banca a cui ha
effettuato la presentazione. Tale banca, prima di
effettuare la prestazione – e a differenza di una
banca confermante «tradizionale», chiederà i
fondi, come da LC, alla banca emittente.
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I Documenti nel Commercio Internazionale: cenni
Notevole è l’importanza che rivestono i documenti nelle
transazioni commerciali internazionali. Assumono un ruolo
centrale nella gestione delle rimesse documentarie e dei crediti
documentari.
Possiamo rilevare:
Documenti commerciali: (Fattura, note di credito, ecc.)
Documenti di trasporto: (AWB, CIM, CMR, Bill of lading, ecc.)
Documenti assicurativi: (Polizza o certificato di
assicurazione)
Documenti di circolazione: (EUR1, ATR)
Documenti di Origine;
Documenti Sanitari, di Qualità, di Conformità, ecc.
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I Documenti di Trasporto dimostrativi: CIM, CMR, AWB, Sea Waybill
I documenti dimostrativi accompagnano la merce e non
sono negoziabili;
Sebbene diversi tra loro, i vari documenti di trasporto
presentano dei punti in comune:
hanno funzione di contratto di trasporto,
su ognuno è possibile trovare indicazioni in merito al
pagamento del nolo;
su ognuno dei documenti sarà possibile per il vettore
incaricato apporre riserve per sottolineare che le merci
gli vengono consegnate con evidenti difformità
Consentono al compratore di ritirare le merci a destino.
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I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L)
La polizza di carico è allo stesso tempo prova del
contratto di trasporto, prova della ricezione della merce
da parte del vettore e titolo rappresentativo che
conferisce al legittimo possessore il diritto di
disposizione sulle merci che devono essere descritte in
maniera precisa.
Consente al legittimo possessore il ritiro delle merci a
destino su presentazione dell'originale del titolo stesso.
Si nota, però, una tendenza a deprimere il requisito
della rappresentatività della polizza. Preferibile chiedere
una «negotiable» BL.
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I Documenti di Trasporto: La Polizza di Carico (B/L)
La presentazione di un originale di BL invalida, in
automatico, gli altri originali emessi.
E’ titolo di credito negoziabile, che si presta cioè al
trasferimento a terzi dei diritti sulle merci, ovvero alla
circolazione del diritto alla merce anche durante il
viaggio.
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La BL può essere emessa:
Al portatore: non è specificato nessun destinatario.
All’arrivo la merce verrà consegnata al portatore del
documento.
All’ordine (del caricatore, del ricevitore, di una banca).
È trasferibile mediante girata.
Nominativa: quando è intestata ad un determinato
soggetto. Vengono quindi specificati il nome e
l’indirizzo del ricevitore. La sua circolazione è più
complessa e necessita di una girata piena, cioè datata ed
autenticata e con l’indicazione del nome del girante e
del giratario.
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