FLESSIBILITÁ NEL ORGANZZAZIONE DEL LAVORO SECONDO IL
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FLESSIBILITÁ NEL ORGANZZAZIONE DEL LAVORO SECONDO IL
FLESSIBILITÀ NELL’ORGANZZAZIONE DEL LAVORO SECONDO IL CODICE DEL LAVORO Dott.ssa Mila Nenova-Tsoneva Seminario Confindustria Bulgaria Sofia, 18 marzo 2015 FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE 1. Assumendo personale con contratto di lavoro a tempo determinato 2. Con lo stesso organico CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SECONDO IL CODICE DEL LAVORO 1. Per un periodo non superiore a 3 anni (Art. 68 (1), 1) Lavoro temporaneo, stagionale o a breve tempo (Art. 68 (3)) Per eccezione – per un periodo minimo di 1 anno, con possibilità di un solo rinnovo (Art. 68 (4)) 2. Per eseguire un lavoro definito (Art. 68 (1), 2) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 68 (3)) PER LAVORO TEMPORANEO Temporaneo é ogni lavoro o attività al di fuori della solita attività dell’azienda, un’attività ausiliare o di sostegno, che si può finire entro un definito periodo di tempo. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 68 (3)) PER LAVORO STAGIONALE Il lavoro stagionale é legato alle stagioni annuali. É possibile eseguire questo lavoro durante una stagione definita – lavoro ai campi, pulizia della neve, ecc. ATTENZIONE! Interpretazione larga di lavoro stagionale comporta rischi CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 68 (3)) PER LAVORO A BREVE DURATA Il lavoro a breve durata é il lavoro che ha un carattere casuale o imprevedibile. Si puó eseguire in un periodo breve – un guasto al sistema elettrico, lavoro di manutenzione specializzato. Spesso però per questi lavori si stipula un contratto civile con uno specialista o un’altra azienda CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 68 (4)) PER ECCEZIONE PER UN MINIMO DI UN ANNO Come “eccezione” in caso di una situazione economica, tecnologica, finanziaria, di mercato o altra di natura oggettiva, esistente al momento della stipulazione del contratto e definita nel contratto (definizione legale del CdL) Rinnovabile solo una volta per un periodo minimo di un anno Possibile stipulare il contratto per un periodo inferiore di un anno solo su richiesta per iscritto del dipendente CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 68 (1), 2) PER ESEGUIRE UN LAVORO DEFINITO Il termine del contratto é definito tramite il lavoro: finire il lavoro. Si deve descrivere in particolare il tipo, la quantità o altro del lavoro. Non c’é una durata massima di questo tipo di contratto – continua il tempo necessario per finire il lavoro e poi si chiude. Rischi dei contratti a tempo determinato Se non riconosciuto come contratto a tempo determinato dall’Ispezione del lavoro – si trasforma in contratto a tempo indeterminato Il contratto si può chiudere dando preavviso e pagando le indennità per contratto a tempo indeterminato FLESSIBILITÀ MANTENENDO L’ORGANICO Cambiamento del luogo o il carattere del lavoro (art. 120) Prolungamento dell’orario (art. 136a) Orario ridotto (art. 138a) Orario aperto (art. 139a) Calcolo dell’orario sommato (art.142, (2)) CAMBIAMENTO DEL LUOGO O IL CARATTERE DEL LAVORO (ART. 120) Il datore di lavoro può in caso di necessità o di fermata di trasferire il lavoratore a eseguire un altro lavoro senza il suo consenso per un periodo fino a 45 giorni di calendario durante l’anno solare e nel caso di fermata – finché duri Il cambiamento deve corrispondere alla qualifica e la condizione di salute del dipendente Il lavoro può non corrispondere alla qualifica del dipendente se ragioni insormontabili lo impongono PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO In caso di necessità produttiva il datore di lavoro può prolungare l’orario di lavoro in certi giorni lavorativi compensandolo con la riduzione dell’orario in altri previa consultazione con i rappresentanti sindacali o i rappresentanti dei lavoratori. Il datore di lavoro é obbligato ad informare l’Íspettorato del lavoro per il prolungamento dell’orario. In questo caso la durata del giorno lavorativo non può superare 10 ore e la settimana lavorativa 48 ore. Il datore di lavoro deve tenere un apposito libro per tenere conto delle ore di prolungato lavoro e la compensazione. Il tempo massimo del prolungamento dell’orario é fino 60 giorni all’anno, ma non piú di 20 gg consecutivi La compensazione delle ore si deve effettuare entro 4 mesi. In caso contrario il lavoratore può decidere e informare il datore di lavoro quando userà il compenso ORARIO RIDOTTO (Art. 138a) In caso di riduzione del volume del lavoro il datore di lavoro può inserire un orario ridotto per un periodo massimo di 3 mesi nell’anno solare previa consultazione con i rappresentanti sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori (art.7, (2)) La durata dell’orario non può essere meno della metà dell’orario regolare ORARIO APERTO (Art. 139a) L’orario aperto si applica per i dipendenti con una mansione di responsabilità nell’organico. In caso di necessità sono obbligati a continuare ad eseguire il proprio lavoro anche oltre l’orario regolare L’elenco delle mansioni per le quali si applica viene approvato dal datore di lavoro e consultato con i rappresentanti sindacali o i rappresentanti dei lavoratori Non si puó applicare per chi lavora con il calcolo del orario sommato Hanno diritto di una pausa per riposo in piú da usare altre l’orario di lavoro regolare Communque si applicano le regole per i riposi giornalieri e settimanali previsti dal CdL Il lavoro durante I giorni feriali viene compensato con giorni di ferie aggiuntive e il lavoro nei giorni festivi pagando per lavoro straordinario maggiorato CALCOLO DELL’ORARIO SOMMATO (art.142, (2)) Il datore di lavoro puó inserire il calcolo dell’orario sommato – settimanale, mensile o altro periodo di calendario ma non piú di 6 mesi Non si puó applicare per i dipendenti con orario aperto La durata massima del turno di lavoro in questo caso puó essere di fino a 12 ore e la durata della settimana lavorativa non puó superare 56 ore CALCOLO DELL’ORARIO SOMMATO (art.142, (2)) In caso di orario sommato il riposo settimanale non é meno di 36 ore (normalmente é di 48 ore) Al cambio turno il riposo settimanale non puó essere meno di 24 ore nel caso in cui l’organizzazione tecnica del lavoro lo imponga CALCOLO DELL’ORARIO SOMMATO (art.142, (2)) Orario sommato Straordinario (vietato dal CdL) (ore al mese rispetto l’orario regolare) 1 mese – piú 15 ore 2 mese – piú 20 ore 3 mese – piú 25 ore 4 mese – meno 15 ore 5 mese – meno 15 ore 6 mese – meno 10 ore Conguaglio: 20 ore in piú per il periodo pagati come straordinario (maggiorazione 50%) alla fine del periodo. Ogni mese viene pagata la retribuzione regolare 1 mese – piú 15 ore 2 mese – piú 20 ore 3 mese – piú 25 ore 4 mese – meno 15 ore 5 mese – meno 15 ore 6 mese – meno 10 ore Conguaglio: 60 ore in piú per il primi 3 mesi pagati come straordinario (maggiorazione 50%, 75% o 100% secondo il giorno) alla fine del mese. Per I mesi con lavoro diminuito viene pagata la retribuzione regolare (pagati 40 ore non lavorati) FLESSIBILITÀ La flessibilità si ottiene combinando vari strumenti Per le varie categorie di personale si possono applicare diversi sistemi Ogni azienda ha necessità specifiche e si deve creare una soluzione “su misura”