Legge 104, distanza inferiore ai 90 km - Sentenza
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Legge 104, distanza inferiore ai 90 km - Sentenza
Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863 Fax: +39 06 62276535 [email protected] – www.coisp.it Legge 104, distanza inferiore ai 90 km T.A.R. PER LA REGIONE ABRUZZO SEZIONE PRIMA Sentenza del 13 settembre 2013 Un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la sede di Sulmona, presentava istanza di trasferimento presso la sede di Isernia, ai sensi della Legge 104, per l’assistenza al proprio genitore. Tale richiesta veniva respinta, in quanto l’attuale sede di appartenenza,consentirebbe al richiedente di prestare assistenza al proprio genitore (in virtu’ del limite di tollerabilità dei 90 Km.) e nel contempo non sarebbe proficuo incrementare ulteriormente l’organico della sede richiesta in danno di quella di appartenenza. Contro tale atto, il richiedente, presentava Ricorso al Tar per l’Abruzzo che con Sentenza depositata il 13 Settembre 2013, lo accoglieva, condannando il Ministero competente alla somma quantificata in euro 2.000,00 (duemila/00). N. 00761/2013 REG.PROV.COLL. N. 00325/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012, proposto da: __________________, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; contro Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; o Regionale del Lazio Legge 104, distanza inferiore ai 90 km per l'annullamento del provvedimento g dap 0110971 del 19 marzo 2012 di diniego al trasferimento del ricorrente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto il provvedimento oggetto della presente impugnativa in data 19.3.2012, con cui l’amministrazione penitenziaria ha negato la richiesta dell’odierno ricorrente (assistente Capo presso la Casa di Reclusione di Sulmona), mirata ad ottenere, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92, il trasferimento presso la casa di reclusione di Isernia, per dare assistenza al suo genitore, portatore di handicap in situazione di gravità; Vista in particolare la motivazione del diniego (secondo cui la sede di appartenenza già consentirebbe la prestazione assistenziale nei confronti del congiunto disabile, mentre “allo stato non sembra proficuo incrementare ulteriormente l’organico della sede di gradimento in danno di quella di appartenenza”, e ciò in virtù di una disposizione normativa che comunque –anche in presenza di documentati requisiti soggettivi inerenti l’assistenza privata- subordinerebbe il “diritto” alla scelta della sede di servizio alla possibilità organizzativa dell’amministrazione nel senso richiesto dal dipendente, senza poter accedere a richieste –come nella specie- che pregiudicherebbero il buon andamento dell’amministrazione stessa; Ritenuto che il ricorso debba trovare accoglimento sotto il dedotto profilo del difetto motivazionale, peraltro già evidenziato in sede cautelare con ordinanza di accoglimento n. 181/12 (in seguito alla quale non sono emersi, dalle risultanze di causa, atti di riesame della PA intimata); Considerato infatti che il diritto al trasferimento dal luogo di lavoro, per accudire un parente portatore di handicap, può trovare legittimo ostacolo solo in presenza di adeguata dimostrazione di un serio contrasto con le superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione, senza che quest’ultima possa opporre incompatibilità funzionali di sorta, genericamente basate come nella specie su generiche valutazioni di proficuità che sconsiglierebbero l’ulteriore incremento dell’organico della sede di gradimento, in danno di quella di appartenenza; Rilevato inoltre che la distanza inferiore al limite di “tollerabilità” dei 90 Km previsto da una circolare del 2003 in disparte la discutibile portata vincolante di tale disposizione non possa condurre ad alcun automatismo presuntivo sulla compatibilità della distanza stessa con gli impegni assistenziali del dipendente, dovendosi comunque valutare caso per caso, non solo l’entità chilometrica in sé (che può comunque assumere un rilievo importante anche al di sotto di quel limite, trattandosi di pendolarismo quotidiano), ma anche le modalità del collegamento stradale o ferroviario, che possono determinare tempi di percorrenza del tutto diversi, in relazione alla morfologia del territorio e/o alla presenza od assenza di infrastrutture adeguate (nel caso di specie trattasi comunque di distanza importante, pari a 70 Km, che esclude la configurabilità di esoneri automatici della PA dai doverosi approfondimenti di cui sopra); Considerato peraltro che le affermazioni dell’Avvocatura nella sua memoria difensiva in ordine al fatto che sarebbe ben noto anche a questo tar il deficit di organico della casa di reclusione di Sulmona- non possono costituire una rituale integrazione della motivazione sanabile ai sensi dell’art. 21 octies legge 241/90, 2 o Regionale del Lazio Legge 104, distanza inferiore ai 90 km atteso che è l’amministrazione intimata e non il suo Patrono in giudizio a dover dare contezza di un (previo) esame istruttorio dal quale far scaturire le sue motivate decisioni, in una materia tutt’altro che governata da automatismi vincolati, che impegna invece la PA datrice in un delicato confronto fra le gravi esigenze familiari del dipendente e quelle di stampo pubblicistico, connesse al buon andamento delle strutture amministrative; Ritenuto in conclusione che il ricorso debba trovare accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; condanna l’amministrazione intimata alla refusione delle spese, liquidate in euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Saverio Corasaniti, Presidente Paolo Passoni, Consigliere, Estensore Alberto Tramaglini, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/09/2013 3