Esporta l`inventario

Transcript

Esporta l`inventario
Parrocchia di San Filippo Neri in Montalbiano. Inventario
dell'archivio storico (1793 - 1954)
a cura di
Cooperativa Koinè
Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i Beni librari e archivistici
2006
Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati realizzati, per incarico e con la direzione tecnica della
Soprintendenza per i Beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione dell'Archivio
Diocesano Tridentino, a cura della Cooperativa Koinè di Trento; il lavoro è stato ultimato nel 2006.
L'inventario, redatto originariamente con il programma "Sesamo", è stato successivamente convertito alla versione
"Sesamo 2000" e pubblicato in questo formato nella sezione riservata agli archivi del portale Trentinocultura
(www.trentinocultura.net).
L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono
state curate dalla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici con la collaborazione di Marica Odorizzi,
Renata Tomasoni e Maria Letizia Tonelli (Cooperativa Arcadia) nel corso del 2010, secondo le norme di "Sistema
informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006".
Nella descrizione delle unità archivistiche si è fatto ricorso alle seguenti abbreviazioni e sigle:
c., cc.
carta, carte recto - verso
cc. sd
carte sinistra - destra, cioè con la numerazione originaria riferita allo
specchio formato da due facciate contrapposte
ex.
exeunte
in.
intrante
n., nn.
numero, numeri
n. n.
non numerato/e
num. orig.
numerazione originale
p., pp.
pagina, pagine
tit. dorso
titolo dorso
tit. int.
titolo interno
ADT
Archivio Diocesano Tridentino
2
Albero delle strutture
Parrocchia di San Filippo Neri in Montalbiano, 1441 - 1954
Ufficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 1441 - 2005
Registri dei nati e battezzati, 1880 - 1997
Registri dei matrimoni, 1913 - 1967
Registri dei morti, 1912 - 1997
Registri dei cresimati, 1910 - 2005
Stati delle anime, 1901 - 1999
Registri degli sponsali, 1918 - 1947
Registri delle pubblicazioni matrimoniali, 1911 - 1965
Atti matrimoniali, 1913 - 1954
Diari delle messe avventizie, 1910 - 1958
Registri degli avvisi, 1938 - 1952
Registri degli iscritti ad opere pie, 1912 - 1960
Protocolli degli esibiti, 1907 - 1947
Registri di cronache e memorie, 1914 - 1926
Carteggio e atti, 1441 - 1955
Beneficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 1801 - 1954
Resoconti, 1848 - 1925
Carteggio e atti, 1801 - 1954
Chiesa di San Filippo Neri in Montalbiano, 1793 - 1967
Registri di amministrazione, 1824 - 1940
Registri di cassa, 1912 - 1967
Resoconti, 1815 - 1958
Carteggio e atti, 1793 - 1955
Confraternita del Santissimo Rosario di Montalbiano, 1907 - 1964
Verbali delle riunioni, 1912 - 1933
Registri delle riscossioni delle tasse, 1927 - 1939
Registri degli iscritti, 1949 - 1964
Resoconti, 1910 - 1936
Carteggio e atti, 1907 - 1912
Azione cattolica di Montalbiano, 1923 - 1950
Registri dei verbali delle riunioni, 1923 - 1950
Registri di cassa, 1923 - 1931
Documentazione del Comune di Valfloriana, 1696 - 1837
Carteggio e atti, 1696 - 1837
3
Albero dei soggetti produttori
Curazia di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1791 - 1943 gennaio 30
Successori:
Parrocchia di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1943 gennaio 31 Parrocchia di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1943 gennaio 31 Predecessori:
Curazia di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1791 - 1943 gennaio 30
Assorbe : Beneficio curaziale di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1801 novembre 11 - 1987
gennaio 24
Assorbe : Chiesa di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1793 - 1987 gennaio 24
Beneficio curaziale di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1801 novembre 11 - 1987 gennaio 24
E' assorbito da : Parrocchia di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1943 gennaio 31 Chiesa di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1793 - 1987 gennaio 24
E' assorbito da : Parrocchia di San Filippo Neri, Montalbiano (Valfloriana), 1943 gennaio 31 Confraternita del Santissimo Rosario, Montalbiano (Valfloriana), 1908 gennaio 20 - [1964]
Azione Cattolica, Montalbiano (Valfloriana), 1925 - [1950]
Comunità di Valfloriana, Valfloriana, [1522 giugno 21] - 1810 agosto 31
Successori:
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1923 gennaio 13 Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31
Predecessori:
Comunità di Valfloriana, Valfloriana, [1522 giugno 21] - 1810 agosto 31
Successori:
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1923 gennaio 13 Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12
Predecessori:
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31
Comunità di Valfloriana, Valfloriana, [1522 giugno 21] - 1810 agosto 31
Successori:
Comune di Valfloriana, Valfloriana, 1923 gennaio 13 Concorre alla gestione di : Fondo poveri, Valfloriana, 1844 maggio 14 - 1923 maggio 16
Concorre alla gestione di : Consiglio scolastico locale, Valfloriana, 1894 gennaio 1 - 1919 luglio 1
4
superfondo
Parrocchia di San Filippo Neri in Montalbiano, 1441 - 1954
regg. 14, quadd. 4, bb. 2, fascc. 18
Storia archivistica
Gli archivi parrocchiali, come tutti gli archivi ecclesiastici, sono soggetti storicamente a determinate prescrizioni e
regolamenti approvati dall'autorità competente. In particolare attualmente essi trovano una loro legislazione nel Codice
di diritto canonico (1983). Il canone 535 (cfr. §§ 1-5) regolamenta gli obblighi del parroco per la tenuta e la
conservazione dei "libri parrocchiali" e degli "altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità".
Lo stesso canone prevede anche i controlli periodici che il Vescovo diocesano o il suo delegato deve effettuare su tali
libri e documenti affinchè non vadano dispersi. Tutti i documenti, anche i libri parrocchiali più antichi, devono essere
custoditi diligentemente in una stanza apposita detta "tabularium" o archivio. Il Codice stabilisce ancora che "il
Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate,
parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si
compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro
nell'archivio diocesano" (can. 491 § 1). Circa la consultazione di tali atti e documenti "si osservino le norme stabilite dal
Vescovo diocesano" (can. 491 § 3).
L'Ordinariato di Trento ha istituito con decreto arcivescovile di data 10 febbraio 1993 l'Archivio diocesano tridentino
attribuendogli competenze di conservazione, coordinamento e consulenza, tutela, promozione e valorizzazione degli
archivi ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana.
L'archivio storico della parrocchia di Montalbiano si trovava, al momento del riordino, conservato nella canonica di
Valfloriana posta in località Casatta, poiché il parroco di Valfloriana ha attualmente la responsabilità di entrambe le
parrocchie. Al piano terra in un locale adibito ad archivio si trovava, disposta su scaffali metallici, la documentazione di
entrambe le parrocchie, mentre al primo piano nell'appartamento del parroco si trovava parte dei registri collocata
invece in un armadio a muro.
Il carteggio dell'archivio della parrocchia di Montalbiano si trovava raccolto in teche e cartelline recenti, parzialmente
titolate con caratteri di macchina per scrivere. All'interno delle teche alcune carte si presentavano raccolte in mazzetti
riportanti qualche volta una titolazione più coeva. Nel complesso non si sono evidenziate tracce di riordini precedenti,
ma solo il tentativo, recentissimo, di sistemare le carte.
Modalità di acquisizione e versamento
L'archivio è sempre stato di proprietà dell'ente; in base alla Commissione Beni Culturali del 15 dicembre 1993 è stato
dichiarato di interesse storico.
Contenuto
La documentazione conservata in archivio è quella tipica presente in tutte le parrocchie, composta prevalentemente dai
registri anagrafici e dai relativi atti, da registri di amministrazione, da carteggio e atti vari.
5
Si prevede il continuo accrescimento della documentazione della parrocchia relativa all'anagrafe e all'amministrazione
della chiesa parrocchiale, in quanto l'ente è ancora attivo.
Lingua
Italiano
Criteri di ordinamento e inventariazione
Come riferimento metodologico generale per l'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio storico della parrocchia di
Montalbiano ci si è attenuti a quanto indicato nelle "Direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento
e inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi" approvate dalla Giunta provinciale di Trento con
deliberazione 29 marzo 1993, n. 3692, parte prima, punto 3, che fa riferimento alla C.M. del Ministero dell'interno n.
39/1966, Direzione generale degli Archivi di Stato, "Norme per la pubblicazione degli inventari" e a quanto indicato
nelle "Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari" elaborate dalla Soprintendenza per i beni
librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento.
Il presente lavoro ha comportato tre momenti principali: la schedatura, l'ordinamento e l'elaborazione finale. In fase
iniziale sono stati schedati tutti i pezzi rinvenuti nell'archivio parrocchiale rispettando le unità preesistenti. Per quanto
riguarda l'ordinamento poiché non è stato possibile ricostruirne uno preesistente, si sono individuate le varie attività
svolte dal parroco e le amministrazioni che nella parrocchia operano sotto la sua diretta o indiretta responsabilità. Le
valutazioni, le scelte e le operazioni occorse nel presente lavoro di riordino sono state comunque concertate con il
direttore dell'Archivio diocesano tridentino e con il referente della Soprintendenza per i beni librari e archivistici della
Provincia autonoma di Trento.
Per l'elaborazione delle schede ci si è avvalsi del supporto informatico ed è stato utilizzato il programma Sesamo. Si
ritiene perciò utile far presente che le modalità di descrizione archivistica corrispondono alle possibilità offerte dal
programma e alle scelte compiute dalla Soprintendenza, scelte tese ad un progressivo adeguamento alle norme
internazionali.
Il presente inventario si chiude al 1954, limitandosi a quella parte dell'archivio dichiarata di interesse storico dalla
Commissione Beni Culturali del 15 dicembre 1993. Le "Intese fra la Giunta provinciale di Trento e l'Ordinariato
diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana", stabiliscono infatti che negli
archivi ecclesiastici riconosciuti di interesse storico la documentazione, alla scadenza dei cinquant'anni, entri a far parte
dell'archivio storico e ricada sotto le disposizioni ad esso relative. Si segnala comunque che in alcuni casi gli estremi
cronologici di una singola unità archivistica possono superare il limite del 1954.
Condizioni di accesso
In base alle "Intese fra la Giunta provinciale di Trento e l'Ordinariato diocesano in materia di archivi degli enti
ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana" la consultazione dei documenti riguarda esclusivamente la
documentazione dichiarata di interesse storico. La consultazione di documenti di carattere riservato, relativi a situazioni
puramente private di persone, è regolata in termini di legge statale (D. L. 30/6/03 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali") richiamata dal "Testo unico provinciale dei Beni Culturali" (L. P. n. 1/2003). Ai titolari
degli archivi viene riservato il giudizio sulla consultabilità dei documenti che possono ledere il riserbo dovuto alle
persone e comunque solo ad essi, o ad operatori autorizzati, è concessa la facoltà di accedere alla parte relativa
6
all'anagrafe. Inoltre, in base alle suddette "Intese", la consultazione da parte degli studiosi deve comunque avvenire
mediante motivata richiesta da inoltrarsi al titolare dell'archivio tramite l'Archivio diocesano, il quale dovrà inviare al
servizio provinciale competente l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.
Condizioni di riproduzione
La riproduzione (fotoriproduzione, microfilmatura, ecc.) dei documenti conservati nell'archivio parrocchiale è
consentita previa autorizzazione da parte del titolare dell'archivio stesso. L'Ordinariato consente alla Provincia la
microfilmatura dei documenti al fine di costituire copie di sicurezza che saranno conservate presso l'Archivio
provinciale.
Presso l'Archivio diocesano si trovano microfilmati tutti i registri anagrafici (nati e battezzati, matrimoni, morti) dal
Concilio di Trento fino alla fine del 1923, data oltre la quale tali registrazioni e certificazioni diventano di competenza
comunale.
Bibliografia
CASETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961
Nota dell’archivista
Archivio diocesano tridentino, "Atti visitali"
"Parrocchie e curazie"
Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda
BAZZANELLA G., Manuale d'ufficio per il clero curato, Trento, 1888
COPPOLA G., GRANDI C. (a cura di), La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni
di metodo ed esperienze, Bologna, 1989
SPARAPANI L., I libri parrocchiali della diocesi di Trento, IN: La conta delle anime. Popolazioni e registri
parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze a cura di COPPOLA G. e GRANDI C., Bologna, 1989
Fonti normative
Circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1966, n. 39, Norme per la pubblicazione degli inventari
Codice di diritto canonico (1983)
Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993 n. 3692, Approvazione delle direttive circa
i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento ed inventariazione, nonché di organizzazione degli
archivi (art. 28, comma 2 L.P. 14 febbraio 1992, n. 11)
Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali
Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
7
Ente
Curazia di San Filippo Neri
1791 - 1943 gennaio 30
Archivi prodotti
Fondo Ufficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 01/01/1441 - 31/12/2005
Storia
La stazione di cura d'anime di Montalbiano, che comprende anche la frazione di Sicina, ebbe la sua origine dalla
convenzione seguita tra i vicini dei masi di Montalbiano e Sicina il 23 dicembre 1791. Quella popolazione, che per i
suoi bisogni spirituali dipendeva dalla chiesa di Valfloriana, lamentava la lontananza dalla curaziale che, soprattutto in
inverno quando le strade erano impraticabili, costringeva i più deboli e disabili a rimanere a casa e i ragazzi a non
frequentare la scuola. Per questi motivi essi deliberarono di erigere a proprie spese, con il consenso del parroco-decano
di Cavalese e del curato di Valfloriana, una cappella e di fabbricare una canonica per poi "mantenere quivi un
sacerdote"(1). ll luogo scelto risultò essere Montalbiano e precisamente la località detta "al Tabià Nuovo". Il notaio
Luigi Giuseppe Scopoli da Cavalese redasse l'atto cui seguiva l'elenco dei vicini convenuti che si erano obbligati a
quanto esposto nella convenzione: 18 capifamiglia dai masi di Montalbiano e 14 da quelli di Sicina.
Ottenuta dall'autorità ecclesiastica la facoltà e la licenza di fabbrica, i vicini di Montalbiano realizzarono la cappella alla
quale il vescovo Pietro Vigilio Thun concesse la dignità di cappella pubblica e delegò il parroco locale, l'arciprete
Francesco Riccabona de Reichenfels a benedirla(2). Nella cappella, titolata a S. Filippo Neri e benedetta l'11 dicembre
1793, era permessa la celebrazione di una o più messe, anche nei giorni festivi, salvi sempre i diritti della matrice. Al
fine di ottenere un sacerdote stabile, i vicini di Montalbiano e Sicina concorsero alla formazione di un congruo salario
da corrispondere al proprio curato e a tale dotazione contribuirono anche l'arciprete Riccabona, che versò allo scopo 500
fiorini e lasciò un legato per il mantenimento del sacerdote di Montalbiano, e la Regola di Valfloriana con 200 fiorini.
Con atto 11 novembre 1801(3) veniva eretto il beneficio curato di Montalbiano e i vicini convennero alla formazione
dei capitoli che avrebbero regolato reciprocamente i diritti e i doveri del sacerdote e degli abitanti delle due frazioni. Gli
obblighi verso il curato erano relativi al suo mantenimento e prevedevano l'annuo pagamento di 100 fiorini in denaro e
di due staia di segale, di una libbra di burro per famiglia, della legna necessaria e di una sufficiente abitazione con l'orto
in usufrutto; il sacerdote era invece "tenuto ed obbligato" a celebrare le messe convenute, a fare la dottrina domenicale,
ad insegnare ai ragazzi, a confessare, ad assistere i moribondi e a recarsi alla chiesa di Valfloriana nella feste stabilite e
servire all'altare secondo le richieste del curato. Verso la fine del 1814 la popolazione inoltrò all'Ordinariato la preghiera
di poter conservare nella chiesa il SS. Sacramento, ma la richiesta fu respinta poiché la vicinia non garantiva il fondo
necessario per l'illuminazione perpetua del Santissimo e soprattutto perché in tale richiesta si intravvedeva l'intenzione
di una futura separazione dalla matrice. Grazie a Nicolò Pozza e a Domenico Tomasi che lasciarono 598 fiorini a titolo
di legato per l'illuminazione perpetua(4), i vicini di Montalbiano e Sicina riuscirono a soddisfare la prima richiesta delle
autorità e per sfatare ogni dubbio circa la loro buona fede, con un legale documento stilato il 26 gennaio 1818,
promisero di non separarsi mai dalla cura di Valfloriana e ribadirono che la loro preghiera tendeva esclusivamente al
"bene spirituale delle anime degli abitanti di quei villaggi"(5) che all'epoca contavano 226 anime. Finalmente con
decreto del 17 marzo 1818 l'autorità vescovile concesse la licenza di conservare il SS. Sacramento dell'Eucarestia nella
cappella di Montalbiano(6). Vennero quindi salvaguardati i diritti della matrice. Dagli atti stesi in occasione della visita
8
all'espositura di Montalbiano nel 1828 si legge che "battistero non esiste, di cui il diritto è della cura di Valfloriana ...
cemeterio non esiste poiché la sepoltura si fa alla cura di Valfloriana ... Il cappellano non ha diritto di battisterio,
matrimonio, sepoltura, onde non ha registri ... esiste l'archivio della chiesa, non però quello pei ordini superiori a riserva
di quelli che aspettano alla chiesa"(7). Nei rimarchi alla visita compiuta nel 1840 si rilevava ancora la mancanza di
registri, del fonte e del cimitero, questi ultimi concessi il 2 maggio 1842. La concessione era però condizionata dalla
garanzia di reperire i fondi necessari, per cui si cominciò a battezzare a Montalbiano solo dal 1880(8) mentre l'erezione
del cimitero risale al 1882, grazie alla benefattrice Caterina Tomasi che lasciò un campo destinato a questo scopo. Nel
frattempo, in occasione della sacra visita compiuta nel 1852, il vescovo Nepomuceno de Tschiderer aveva consacrato il
14 agosto la chiesa di Montalbiano. I visitatori nella loro relazione riguardo la curazia di Valfloriana del 1864 così
scrivevano: "Le frazioni di Montalbiano e Secina che constano di 264 anime sono soggette alla curazia. Hanno un
sacerdote che celebra loro la s. messa, istruisce i fanciulli nella Dottrina Cristiana, amministra i sacramenti della
Penitenza, dall'Altare e della Estrema unzione, assiste gli ammalati ... ha l'onere di accompagnare i bambini alla
sepoltura ... La rendita del sacerdote è di f. austr. 210 e libbre 60 di burro"(9). Per regolare i rapporti tra la chiesa madre
di Valfloriana e la chiesa filiale di Montalbiano, si rinnovarono nel 1867 i capitoli che prevedevano punti più precisi
relativamente al rapporto di subordinazione del cappellano esposto che doveva rispondere con sollecitudine ed
obbedienza al curato. Unico suo diritto contemplato nei capitoli era quello "di percepire l'importo stabilito nella
convenzione appositamente stipulata col Comune di Valfloriana"(10). Nel 1871 pervennero al curato di Valfloriana da
parte del decano di Cavalese nuove disposizioni concernenti l'amministrazione della chiesa di Montalbiano che
prevedevano l'istituzione di una fabbriceria, sempre dipendente però dal curato e dal comune di Valfloriana, ai quali
spettava inoltre la nomina dei sindaci da scegliersi fra gli abitanti di Montalbiano e Sicina. Al comune di Valfloriana, in
quanto patrono, spettava anche il diritto di visionare i rendiconti e sentenziare su eventuali spese non autorizzate. Entro
tali limiti si riconosceva al beneficiato di Montalbiano, per disposizione delle norme allora vigenti, la qualifica di capo
della fabbriceria e quindi la possibilità di occuparsi dell'amministrazione della chiesa sempre però dipendente dal curato
di Valfloriana(11). La visita compiuta nel 1888 mise ancora in evidenza tale dipendenza: "Montalbiano: beneficio
curato dipendente da Valfloriana da cui ripete l'acqua battesimale ... i diritti di stola bianca appartengono al beneficiato,
quelli di stola nera al curato"(12). I visitatori lamentavano però la mancanza di capitoli utili a determinare le relazioni di
Montalbiano con la curaziale e ne auspicavano una nuova stesura. Nel giugno 1893 l'arciprete di Cavalese don Luigi
Bolner stabilì di passare a nuovi capitoli "visto che la convenzione 8 luglio 1867 non corrispondeva per intero agli
attuali bisogni dell'espositura di Montalbiano e che nel frattempo a motivo degli scambievoli diritti e doveri fra il curato
di Valfloriana ed il cappellano esposto di Montalbiano erano succeduti degli attriti i quali toglievano il buon accordo fra
loro"(13). Presa per base la precedente convenzione, vennero meglio precisati i punti relativi all'obbligo di presenza del
cappellano nella chiesa curaziale in determinate feste e funzioni, si permise agli abitanti delle due frazioni di poter
adempiere al precetto della confessione e comunione pasquale anche nell'espositura, si regolò la distribuzione e la
raccolta dei biglietti pasquali e si chiarirono i punti che venivano confermati. La popolazione nel frattempo era cresciuta
e la vecchia cappella era diventata insufficiente a contenerla. Dopo ripetute richieste rivolte al Comune(14), finalmente
tra il 1893 e il 1895 venne costruita la nuova chiesa, nello stesso luogo della preesistente, a spese comunali. Da questo
momento tutta la popolazione si adoperò con ogni mezzo per abbellire la propria chiesa e per dotarla di tutto il
necessario. Purtroppo la già povera popolazione dovette affrontare la ricostruzione del paese, distrutto dall'incendio che
nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1902 scoppiò nella frazione di Montalbiano, risparmiando solo la chiesa e la canonica.
La nuova chiesa fu consacrata il 25 agosto 1910 dal vescovo Celestino Endrici in occasione della visita pastorale(15).
Nel frattempo i capifrazione avevano inoltrato all'Ordinariato la richiesta di accordare alla stazione di cura d'anime di
9
Montalbiano l'indipendenza dalla matrice di Valfloriana, ma temendo un riscontro negativo proponevano in alternativa
il conferimento di alcuni diritti: la benedizione dei matrimoni e le rispettive pubblicazioni, il diritto di stola nera, la
tenuta delle matricole dei nati, matrimoni e morti, il diritto della benedizione delle case, la visita dei biglietti pasquali e
le offerte corrispondenti(16). Come previsto l'Ordinariato respinse la richiesta di indipendenza e rispondendo al decano
precisò che "col concedere il diritto dei matrimoni, degli obiti e della tenitura delle rispettive matricole sarebbe un voler
elevare il beneficio curato di Mont'Albiano a stazione indipendente"(17). Per venire comunque incontro alle richieste di
quella popolazione si proponeva che il beneficiato venisse delegato di anno in anno dal curato di Valfloriana per
benedire i matrimoni e che le pubblicazioni potessero farsi anche in Montalbiano; per quanto riguardava gli obiti
l'Ordinariato suggeriva una convenzione tra le parti, mentre non avanzava alcuna difficoltà a concedere il diritto di
benedire le case, di vedere i biglietti pasquali e trattenere le offerte. Nel ribadire l'impossibilità di concedere al
beneficiato la tenuta delle matricole proponeva l'alternativa di tenere "un registro privato dei nati, morti e
matrimoni"(18). Il curato di Montalbiano teneva già, ad uso privato, un registro dei nati e battezzati iniziato nel 1880,
ma nei nuovi capitoli stesi nell'ottobre 1911 compare al punto 13: "Il beneficiato curato di Montalbiano terrà in
rappresentanza del curato, o quale suo incaricato, i registri dei nati e battezzati, dei matrimoni e dei morti e potrà anche
nella predetta sua qualità rilasciare attestati, apponendo però sempre alla sua firma sia nei registri che negli attestati
d'ufficio la dizione 'Delegato curaziale'"(19). Con delegazione del curato era permesso benedire i matrimoni e riguardo
ai diritti di stola, veniva concessa la sepoltura degli adulti quando però non era richiesta la presenza del curato, al quale
in quel caso spetterebbero i diritti. Montalbiano non si elevò mai al titolo di curazia indipendente e rimase legata alla
matrice fino al 1943 quando, con decreto 31 gennaio, il vescovo Carlo de Ferrari la elevò direttamente al grado di
parrocchia(20). Il 13 aprile1944 la parrocchia ottenne il riconoscimento agli effetti civili. Essa confina con le parrocchie
di Valfloriana, Sover e Molina di Fiemme ed è compresa nel decanato di Cavalese. Attualmente la popolazione delle
frazioni di Montalbiano e Sicina non supera complessivamente le 200 anime.
Con D.M. del 30 dicembre 1986 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1987 è stata dichiarata Persona
Giuridica Privata (Tribunale di Trento, Registro Persone Giuridiche n. 388).
ELENCO DEI CURATI E DEI PARROCI (21)
[1793-1794]
Giorgio da Miola di Piné
[1794-1797]
Antonio Fadanelli da Grumes
[1798-1800]
Filippo Leita da Brentonico
[1800-1802]
Giuseppe Melchiorri da Trento
[1802-1822]
Tommaso Mattevi da Segonzano
1822-1847
Bartolomeo Battisti da Sover
[1847-1868]
vacanza
[1868-1874]
Domenico Battisti da Montesover
[1874-1878]
Giovanni Bertoldi da Lavarone
[1878-1882]
Bartolomeo Corradini da Castello di Fiemme
1882-1908
Bonaventura Bordati da Comasine
1909-1931
Domenico Corradini da Castello di Fiemme
1932-1937
1937-1946
vacanza
Domenico Girardi da Montesover (primo parroco di Montalbiano)
10
1947-1953
Dante Dellagiacoma
1954-1966
Giovanni Zanol
1967-1976
Piergiorgio Rossi
1977-1980
- provvede Valfloriana-
1981-1983
Cirillo Ambrosi
1984-1989
- provvede Valfloriana-
1990-2000
Bruno Zeni (res. Valfloriana)
2000-
Luigi Riz (res. Valfloriana)
Note
(1) Archivio diocesano tridentino, "Libro B", 85, n. 338.
(2) Ibidem., "Libro C", I, p. 224.
(3) Cfr. "Archivio del beneficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(4) Cfr. "Archivio della chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(5) Archivio diocesano tridentino, "Libro B", 194, n. 249.
(6) Cfr. "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(7) Archivio diocesano tridentino, "Atti visitali", 85, c. 514.
(8) Cfr. "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Montalbiano", "Registri dei nati e battezzati", reg. 1.
(9) Ibidem, "Atti visitali", 90, cc. 45-46.
(10) Cfr. "Archivio del beneficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(11) Cfr. "Archivio della chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 1.
(12) Archivio diocesano tridentino, "Atti visitali", 95, c. 429.
(13) Cfr. "Archivio del beneficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(14) Cfr. "Archivio della chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(15) Cfr. "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Montalbiano", Carteggio e atti", f. 10.
(16) Cfr. "Archivio del beneficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(17) Cfr. Archivio storico della parrocchia di Cavalese, "Fondo cartaceo della parrocchia di Cavalese", "Carteggio e atti
", "Montalbiano", b. 15.
(18) Ibidem.
(19) Cfr. "Archivio del beneficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 2.
(20) Cfr. "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 18.
(21) L'elenco dei curati di Montalbiano fino al 1946 si trova all'interno del piatto anteriore di un registro: cfr. "Archivio
della chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano", "Registri di amministrazione", reg. 2.
11
Ente
Parrocchia di San Filippo Neri
1943 gennaio 31 -
Archivi prodotti
Fondo Ufficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 01/01/1441 - 31/12/2005
Funzioni, occupazioni e attività
Il termine "parrocchia" (1) deriva dal greco e indica, dal punto di vista etimologico, una qualsiasi circoscrizione
territoriale. Nei primi secoli della cristianità fino al basso medioevo il termine venne adottato per indicare le ripartizioni
dei territori diocesani in circoscrizioni minori, fenomeno nato in conseguenza del moltiplicarsi nelle diocesi di nuove
chiese sotto la spinta delle crescenti esigenze dei fedeli. La consacrazione definitiva del "sistema parrocchiale" si ebbe
con il Concilio di Trento che, sulla base della precedente normativa pontificia e conciliare, dettò una nuova e completa
disciplina della struttura della Chiesa. I legislatori del Concilio prescrissero che, per la più efficace tutela della cura
delle anime affidate ai vescovi, il "populus fidelium" si dovesse distinguere in parrocchie proprie con confini
determinati e che a ciascuna di esse venisse assegnato un sacerdote che vi risiedesse, soltanto dal quale i fedeli potevano
ricevere i Sacramenti (Sess. XXIV, cap. 13). Si ordinò così che venissero erette parrocchie in tutti i luoghi in cui esse
non esistevano e si stabilirono delle norme per assicurare ai parroci un reddito minimo. Il parroco si impegnava a
risiedere nel luogo assegnatogli, ad approfondire la conoscenza della comunità dei fedeli attraverso la compilazione e
l'accurata custodia dei libri parrocchiali e a partecipare alle adunanze vicariali.
I principi enunciati dal Concilio di Trento e successivamente ribaditi nella normativa pontificia sono stati accolti e
sintetizzati nel testo del Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 216 §1 dispone che il territorio di ogni diocesi debba
essere diviso in "distinctas partes territoriales", a ciascuna delle quali "sua peculiaris ecclesia cum populo determinato
est assignanda suusque peculiaris rector, tamquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum
cura". L'istituzione parrocchiale dunque risulta costituita, oltre che dall'elemento territoriale, da altri tre elementi: un
determinato "popolo", una peculiare "chiesa" e un "pastor".
Il Codice di diritto canonico del 1983 ha riconosciuto la personalità giuridica della parrocchia espressamente concepita
come "Communitas Christifidelium" (CIC 1983, can. 515 §3). Tale riforma è stata recepita sia nell'accordo tra Stato e
Chiesa (legge 121/1985) sia nelle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 222/1985); le diocesi e le parrocchie
acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero
dell'interno che conferisce loro la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".
Fonti normative
Codice di diritto canonico (1983)
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
Archivio diocesano tridentino, Atti visitali
Archivio diocesano tridentino, Parrocchie e curazie
Archivio parrocchiale di Cavalese
12
Bibliografia
AMBROSI F., Commentari della storia trentina, Trento, 1985
BENVENUTI S. (a cura di), Storia del Trentino. Periodizzazione e cronologia politico-istituzionale, Trento,
1995
BERTOLOTTI G., Il parroco italiano ne' suoi rapporti con le leggi dello stato, Roma, 1910
BONELLI B., Monumenta ecclesiae tridentinae, Trento, 1765
COSTA A., La chiesa di Dio che vive in Trento, Trento, 1986
Foglio diocesano per la parte italiana dell'arcidiocesi di Trento, XIII (1929-31), XV (1937-41)
Fonti per la storia del principato e della chiesa tridentina: atti del convegno Trento 16-17 maggio 1991,
Trento, 1995
KÖGL J., La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone, Trento, 1964
LUTTEROTTI VON A., "Il Trentino", Bolzano, 1997
Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra Santa Sede e le autorità civili, a cura di MERCATI A.,
Città del Vaticano, 1954
TOVAZZI G., Parochiale tridentinum, ed. a cura di Remo Stenico, Trento, Biblioteca PP. Francescani, 1970
WEBER S., I vescovi suffraganei della Chiesa di Trento, Trento, 1932
Note
(1) Le presenti notizie informative sono da ritenersi generali e non esaustive. Per un approfondimento e una bibliografia
articolata si rimanda alla voce corrispondente dell'"Enciclopedia del diritto", Giuffré, Varese, 1958-1995
13
fondo
Ufficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 1441 - 2005
Soggetti produttori
Curazia di San Filippo Neri, 1791 - 1943 gennaio 30
Parrocchia di San Filippo Neri, 1943 gennaio 31 -
14
serie 1
Registri dei nati e battezzati, 1880 - 1997
Contenuto
I registri dei battesimi insieme a quelli dei matrimoni furono introdotti nel diritto canonico dal
"Decretum de
Reformatione Matrimonii" del Concilio di Trento (Sess. XXIV, capp. 1-2). I titoli 91-97 del "Rituale Romanum"
emanato da Paolo V nel 1614 proposero le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri. Tali normative
trovarono applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; infatti i libri dei battezzati
vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili e
anagrafiche. L'autorità politica austriaca si interessò ai libri parrocchiali con la lettera circolare del primo maggio 1781
che li dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. Nella successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784
vennero prescritte formule e espressioni linguistiche uniformi per la loro compilazione in modo da "impiegare ogni cura
ed attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo
stato ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della
legge".
Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile
furono trasferite ai Comuni (anche se la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci non venne mai meno) con
il decreto del 21 agosto 1815 la Commissione aulica centrale d'organizzazione restituiva ai curatori d'anime il compito
di ufficiali di stato civile che essi mantennero fino al primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano
presso i Comuni.
La serie è formata da due registri.
A. 1. 1
"Volume I. Registro dei nati al Montalbiano dall'anno 1880-1925"
1880 marzo 30 - 1925 ottobre 27
Registro, cc. sd 106, legatura in mezza pelle, con indice alfabetico incollato alla fine n.n.
Italiano
Registro, legatura in mezza pelle, cc. sd 106, con indice alfabetico incollato alla fine n.n.
A. 1. 2
"Volume II. Registro dei nati e battezzati della curazia di Montalbiano dal 18 dicembre 1925 al 1996"
1925 dicembre 18 - 1997 settembre 28 (1)
Italiano
Registro, legatura in tela, cc. sd 90, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n.
Note
(1) La nascita risale al 16 dicembre 1996.
15
serie 2
Registri dei matrimoni, 1913 - 1967
Contenuto
I registri dei matrimoni, insieme a quelli dei battesimi, furono introdotti nel diritto canonico dal "Decretum de
Reformatione Matrimonii" del Concilio di Trento (Sess. XXIV, capp. 1-2). I titoli 91- 97 del "Rituale Romanum"
emanato da Paolo V nel 1614 proposero le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri. Tali normative
trovarono applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; i libri dei matrimoni infatti
vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili ed
anagrafiche.
L'autorità politica austriaca si interessò ai libri parrocchiali con la lettera circolare del primo maggio 1781 che li
dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. Nella successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 vennero
prescritte formule e espressioni linguistiche uniformi per la loro compilazione e si ordinò di "impiegare ogni cura ed
attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato
ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".
Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile
furono trasferite ai Comuni (anche se la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci non venne mai meno) con
la legge imperiale del 20 aprile 1815 ed il decreto del 21 agosto 1815 della Commissione aulica centrale
d'organizzazione veniva restituito ai curatori d'anime il compito di ufficiali di stato civile che essi mantennero fino al
primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano presso i Comuni.
Se durante la dominazione austriaca il matrimonio celebrato in chiesa aveva validità civile e al parroco veniva richiesta
un'attenzione particolare nella produzione degli atti necessari per la celebrazione e la registrazione del sacramento (Cfr.
Codice civile austriaco, § 80), negli anni tra l'annessione al Regno d'Italia e il Concordato del 1929 stipulato tra la Santa
Sede e l'autorità politica, i riti civile e religioso venivano celebrati separatamente. Con la legge n. 847 del 27 maggio
1929 lo Stato italiano riconobbe la validità civile del matrimonio celebrato secondo le norme di diritto canonico ed il
curatore d'anime è tenuto alla notificazione dell'avvenuta celebrazione al Comune, per la sua trascrizione nei registri
anagrafici.
La serie è formata da due registri.
A. 2. 1
"Registro dei matrimoni celebrati nella curazia di Montalbiano dall'anno 1913 all'anno 1938"
1913 gennaio 14 - 1938 dicembre 31
Italiano
Registro, legatura in mezza pelle, cc. sd 35, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n.
A. 2. 2
"Montalbiano. Matrimoni celebrati 1939-1967"
1939 febbraio 15 - 1967 dicembre 30
Italiano
16
Registro, legatura in tela, cc. 67 (bianca la c. 49)
17
serie 3
Registri dei morti, 1912 - 1997
Contenuto
I registri dei morti vennero introdotti insieme ai registri dei cresimati e agli "stati delle anime" dal "Rituale Romanum"
di Paolo V nel 1614, nel quale si stabilivano anche le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri (Cfr. §
Formulae scribendae in libris habendis apud parochos ut infra notatur).
Tale normativa trovò applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; infatti i libri dei
morti vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili
ed anagrafiche.
L'autorità politica austriaca si interessò ai libri parrocchiali con la lettera circolare del primo maggio 1781 che li
dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. Nella successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 vennero
prescritte formule e espressioni linguistiche uniformi per la loro compilazione e si ordinò di "impiegare ogni cura ed
attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato
ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".
Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile
furono trasferite ai Comuni (anche se la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci non venne mai meno) con
il decreto del 21 agosto 1815 la Commissione aulica centrale d'organizzazione restituiva ai curatori d'anime il compito
di ufficiali di stato civile, che essi mantennero fino al primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano
presso i Comuni.
La serie è formata da un registro.
A. 3. 1
"Registro morti della cura d'anime di Montalbiano dall'anno 1912 al 1997"
1912 gennaio 8 - 1997 ottobre 13
Italiano
Registro, legatura in mezza pelle, pp. 166, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n.
18
serie 4
Registri dei cresimati, 1910 - 2005
Contenuto
I registri dei cresimati vennero introdotti insieme ai registri dei morti e agli "stati delle anime" dal "Rituale Romanum"
di Paolo V nel 1614, nel quale si stabilirono anche le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri (Cfr. §
Formulae scribendae in libris habendis apud parochos ut infra notatur).
In realtà nella diocesi di Trento i registri dei cresimati furono compilati con sistematicità solo a partire dal secolo XIX.
La serie è composta da un registro.
A. 4. 1
"Registro dei cresimati della curazia di Montalbiano"
1910 agosto 25 - 2005 maggio 7
Italiano
Registro, legatura in legatura mezza pelle, cc. sd 24, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n.
19
serie 5
Stati delle anime, 1901 - 1999
Contenuto
Il "Liber Status animarum" (o Anagrafe) era un registro che permetteva al parroco di conoscere in modo esatto la
composizione, la situazione anagrafica e l'impartizione dei Sacramenti delle famiglie sottoposte alla sua cura al fine di
facilitare il suo compito di sacerdote e di ufficiale di stato civile.
La compilazione degli stati delle anime venne raccomandata, insieme a quella dei registri dei cresimati e dei morti, dal
"Rituale Romano" di Paolo V nel 1614. Successivamente diversi concilii e sinodi ordinarono che durante la Quaresima
di ogni anno questi libri venissero aggiornati(1).
Queste disposizioni non furono applicate diligentemente nelle parrocchie della diocesi di Trento: prima del XIX secolo
infatti si sono conservati pochi registri di questo tipo nonostante le frequenti sollecitazioni provenienti anche dalle
autorità civili(2). Molti sono i vescovi tridentini che, negli atti delle visite pastorali, richiamano l'attenzione su questa
lacuna; ma fu il vescovo Celestino Endrici che in occasione della sua prima visita pastorale nella diocesi stilò un
formulario in cui si richiedeva, tra l'altro, e per la prima volta in forma esplicita, di segnalare la presenza in parrocchia
degli "Status animarum" o "Anagraphes" (Foglio diocesano, VII, 1905, p. 239).
Nel 1917 il Codice di diritto canonico li rese obbligatori, lasciando alle disposizioni dei vari Ordinari il compito di
introdurli e di stilare anche nuovi e più semplici metodi di compilazione (cfr. CIC, can. 440).
La serie è formata da un registro.
Note
(1) Cfr. BAZZANELLA G., "Manuale d'ufficio del clero curato", Trento, 1888 (2.a ediz), p. 52.
(2) Cfr. SPARAPANI L., "I libri parrocchiali nella diocesi di Trento" in "La conta delle anime. Popolazioni e registri
parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze" a cura di COPPOLA G. e GRANDI C., Bologna, 1989, pp. 277-319.
A. 5. 1
"Anagrafe della curazia di Montalbiano"
1901 gennaio 1- 1999 dicembre 31
Italiano
Registro, legatura in mezza pelle, cc. sd 128 (bianche molte cc. sd), con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n.
20
serie 6
Registri degli sponsali, 1918 - 1947
Contenuto
Papa Pio X nel decreto "Ne temere"(cfr. Foglio diocesano, a. 1908, n. 3) stabilì che dal giorno di Pasqua del 1908 la
promessa di matrimonio per essere valida dovesse essere fatta per iscritto, alla presenza del parroco oppure di due
testimoni e firmata dai due fidanzati. Tutto questo allo scopo di impedire problemi o controversie che potevano nascere
in seguito ad accordi segreti e di evitare litigi o inimicizie tra persone e famiglie. Il decreto era anche in sintonia con il
Codice civile austriaco che stabiliva inoltre che la promessa di matrimonio non imponeva alcun obbligo legale nè a
contrarre il matrimonio nè a versare quanto era stato pattuito, nel caso uno dei due fidanzati mancasse alla promessa.
La serie è formata da un registro.
A. 6. 1
"Registro degli sponsali di futuro matrimonio contratti nella cura d'anime di Montalbiano dall'anno 1918 all'anno***"
1918 marzo 30 - 1947 maggio 9
Italiano
Registro, legatura in tela, pp. 67
21
serie 7
Registri delle pubblicazioni matrimoniali, 1911 - 1965
Contenuto
La serie si compone di tre registri sui quali sono annotate, per poi successivamente essere comunicate dal pulpito ai
fedeli, le date delle tre pubblicazioni necessarie alla celebrazione dei matrimoni stabilite dal Concilio di Trento (Sess.
24) e dal Codice di diritto civile austriaco (§ 71) che recitava "la denuncia deve farsi in tre giorni di domenica o di festa,
all'adunanza ordinaria nella chiesa parrocchiale del distretto e se gli sposi abitano in diversi distretti nella chiesa
parrocchiale del distretto di ciascun di essi".
La serie è formata da un registro.
A. 7. 1
"Pubblicazioni matrimoniali effettuate nella venerabile chiesa di Montalbiano dal 12/11/1911 al ***"
1911 novembre 12 - 1965 febbraio 21
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 44 n.n.
22
serie 8
Atti matrimoniali, 1913 - 1954
Contenuto
La documentazione è composta dall'insieme delle pratiche relative ai singoli matrimoni celebrati nella parrocchia. Gli
atti, prodotti dagli enti ecclesiastici o civili e dai futuri sposi, variano per genere e quantità a seconda delle epoche e dei
governi. Si possono trovare, per esempio, certificati di battesimo e di cresima, esami di religione, attestati di avvenute
pubblicazioni, dispense vescovili da impedimenti, permessi politici e militari, consensi paterni. Il permesso politico,
introdotto nel Tirolo con il decreto della Cancelleria aulica del 12 maggio 1820, veniva rilasciato dal Comune e doveva
dimostrare che lo sposo fosse in grado di mantenere una famiglia mediante l'esercizio di un'attività o fosse garantito da
una paga giornaliera. Ai parroci era vietato benedire i matrimoni di coloro che non lo avessero presentato(1). In seguito
alla legge n. 847 del 27 maggio 1929, la documentazione di ogni matrimonio viene raccolta nel bifoglio "Esame dei
contraenti", consistente nelle domande da farsi agli sposi secondo il can.1020 del Codice di diritto canonico, e
comprende anche la notificazione al comune dell'avvenuta celebrazione da parte del parroco con la relativa attestazione
della sua registrazione nei registri anagrafici comunali.
La serie è formata da due buste nelle quali sono conservate le pratiche dei matrimoni celebrati a Montalbiano prima del
Concordato (b. 1) e dopo l'entrata in vigore del Concordato (b. 2). Tale separazione fu effettuata probabilmente da
qualche curato che raccolse le pratiche in due mazzi distinti.
Note
(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 174-175.
A. 8. 1. b. 1
Atti matrimoniali
1913 - 1929 (1)
Atti relativi ai matrimoni celebrati prima del Concordato.
Busta, cc. 237 n.n.
Note
(1) Matrimonio celebrato il 2 maggio 1929.
A. 8. 2. b. 2
Atti matrimoniali
1929 (1) - 1954
Atti relativi ai matrimoni celebrati dopo il Concordato.
Busta, cc. 451 n.n.
Note
(1) Matrimonio celebrato il 14 ottobre 1929.
23
serie 9
Diari delle messe avventizie, 1910 - 1958
Contenuto
L'autorità ecclesiastica predispose l'uso di tre diari per la registrazione delle messe: il diario per le messe legatarie,
quello per le messe avventizie e il diario personale del sacerdote e ne stilò le norme per la loro compilazione(1).
I diari delle messe avventizie, con quelli delle messe legatarie, dovevano essere costuditi in sacrestia, come stabilito da
una comunicazione ai decani del 14 agosto 1804 redatta dal vicario generale del vescovo di Trento Simone Albano
Zambaiti che riprendeva quanto enunciato nell'enciclica 'Quamvis iterato' del 4 gennaio 1774. Tali disposizioni vennero
confermate dal vescovo Francesco Saverio Luschin nel 1825 (Costituzioni diocesane, 1 marzo 1825).
Nei diari delle messe avventizie dovevano essere annotati il numero progressivo delle messe celebrate, la data della
celebrazione, l'intenzione e il nome del ministro celebrante.
La serie è formata da tre registri.
Note
(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 382-386.
A. 9. 1
"Diarium missarum celebratarum in ecclesia S. Philippi Nerii in Mont'Albiano a die I mensis ianuarii anni 1910 ad diem
3 mensis novembris anni 1928" (tit. int.)
1910 gennaio 1 - 1928 novembre 3
Italiano
Registro, legatura in tela, cc. 118 n.n.
A. 9. 2
"Diarium missarum celebratarum in ecclesia Montis Albiani ab 4 novembris 1928 ad 31 decembris 1947" (tit. int.)
1928 novembre 4 - 1947 dicembre 31
Italiano
Registro, legatura in tela, cc. 97 n.n.
A. 9. 3
"Diarium missarum celebratarum in ecclesia paroeciali Montis Albiani ab 1 ianuarii ad ****" (tit. int.)
1948 gennaio 1 - 1958 maggio 11
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 80 n.n.
24
serie 10
Registri degli avvisi, 1938 - 1952
Contenuto
La serie è formata da tre quaderni e un registro. Su di essi sono stati annotati gli avvisi da leggersi ai fedeli a
conclusione delle principali celebrazioni liturgiche; essi riguardavano l'orario e la scadenza delle funzioni settimanali, lo
smarrimento di oggetti rinvenuti e portati in chiesa, l'orario delle confessioni, le attività di preparazione alle feste
religiose e altre comunicazioni.
A. 10. 1
"Pubblicazioni chiesa Montalbiano dal 30 ottobre 1938 al ***"
1938 ottobre 30 - 1941 gennaio 26
Italiano
Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 40 n.n.
A. 10. 2
Pubblicazioni chiesa Montalbiano
1941 febbraio 2 - 1943 ottobre 17
Italiano
Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 40 n.n.
A. 10. 3
"Pubblicazioni 31.10.1943"
1943 ottobre 31 - 1948 gennaio 4
Italiano
Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 60 n.n.
A. 10. 4
"Pubblicazioni dal 6-I-1948 nella chiesa parrocchiale di Montalbiano al ***" (tit. int.)
1948 gennaio 6 - 1952 marzo 30
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 78 n.n.
25
serie 11
Registri degli iscritti ad opere pie, 1912 - 1960
Contenuto
La serie è formata da un registro e un quaderno sui quali sono riportati gli iscritti di Montalbiano ad opere diocesane e
pontificie. Il primo registro riporta inoltre gli iscritti alla confraternita del Carmine sicuramente attiva in Montalbiano
tra il 1912 e il 1931.
A. 11. 1
"Registro degli ascritti alla Pia Opera della S. Infanzia in Montalbiano dall'anno 1912 al ***"
1912 aprile 7 - 1931 dicembre 30
- iscritti all'Opera della S. Infanzia, 1912-1931 set. 29;
- iscritti alla Propagazione della Fede, 1928 gen. 1-1931 set. 29;
- iscritti all'opera di S. Pietro, 1928 gen. 1-1931 set. 29;
- offerte per la Giornata missionaria, 1930 ott. 19-1931 dic. 30;
- iscritti all'Opera di S. Vigilio, 1930 dic. 28-1931 set. 29;
- verbali delle riunioni della Commissione missionaria parrocchiale di Montalbiano, 1930 mag. 10-mag. 29.
Capovolgendi il registro:
- "Registro degli ascritti allo scapolare del Carmine in Montalbiano", 1912 apr. 7-1931 giu. 18.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, con appigli, cc. 34 n.n.
A. 11. 2
"Quaderno degli iscritti alle Pontifice Opere Missionarie con l'elenco delle offerte pro missioni e resoconto Giornate
missionarie"
1953 - 1960
Italiano
Quaderno, legatura in carta, cc. 16 n.n.
26
serie 12
Protocolli degli esibiti, 1907 - 1947
Contenuto
I protocolli degli esibiti sono registri sui quali devono essere annotati, secondo una numerazione progressiva, gli atti e la
corrispondenza in arrivo e in partenza di una amministrazione con l'indicazione della data e del contenuto. Ai parroci
venne raccomandata la compilazione di tali registri per una corretta gestione del loro ufficio sia dall'autorità politica
(Raccolta delle leggi provinciali, 19.12.1816) sia da quella ecclesiastica (Decreto vescovile 9.03.1887 nel Foglio
Diocesano, 1887)(1).
La serie è formata da due registri.
Note
(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 120-121.
A. 12. 1
"Protocollo dell'ufficio curaziale di Montealbiano"
1907 marzo 4 - 1917 agosto 11 (1)
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 52 n.n.
Note
(1) Data riferita all'esibito d.d. 27 luglio 1917.
A. 12. 2
"Protocollo degli esibiti della venerabile chiesa di Montalbiano"
1917 agosto 2 - 1947 settembre 23
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 100 n.n.
27
serie 13
Registri di cronache e memorie, [1914 - 1926]
Contenuto
La serie è formata da un registro compilato dal curato don Domenico Corradini a cominciare dall'anno 1914 fino al
1926 circa. Nella prima parte del registro egli riporta, quasi elencandoli, i momenti salienti della cura d'anime di
Montalbiano e nella seconda parte stende il calendario generale delle sacre funzioni in uso nella cura d'anime di
Montalbiano.
A. 13. 1
"Urbario della curazia di Montalbiano"
[1914 - 1926]
cc. 1-11: "I. Notizie storiche della cura d'anime di Montalbiano", principali notizie della cura d'anime dal 1793 al 1926, elenco dei
"benefattori" e dei curati;
cc. 22-36: "II. Direttorio delle sacre funzioni in uso nella curazia di Montalbiano", calendario generale e particolare delle sacre
funzioni, tasse in uso al curato e al sacrestano.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 36 (bianche le cc. 12-21)
28
serie 14
Carteggio e atti, 1441; 1786 - 1955
Contenuto
La serie è formata da 18 fascicoli contenenti la documentazione prodotta o ricevuta dal parroco di Montalbiano relativa
alla gestione dell'ufficio parrocchiale. Nella serie si trova anche un fascicolo contenente documentazione di privati,
affidata probabilmente al curato che garantiva la conservazione degli atti. Questo fascicolo contiene l'atto più antico
presente nell'archivio parrocchiale di Montalbiano.
A. 14. 1. b. 1
Atti di privati
1441; 1786 - 1888
Carteggio e atti appartenenti a privati: atto di locazione (1441)(1), lettera di debito (1786), donazione (1822), compravendita (1834),
determinazione di confini (1872), certificati ipotecari (1884, 1888).
Fascicolo, cc. 18
Note
(1) E' il documento più antico conservato in archivio nel quale è nominato Montalbiano: "in monte Montis Albiani plebis de Vallibus
Flemmarum".
A. 14. 2. b. 1
"Facultates speciales"
1800 - 1945
Licenze, concessioni, facoltà: autentica della reliquia di S. Filippo Neri (1800), licenza di conservare il SS. Sacramento nella chiesa
di Montalbiano (1818), concessioni di indulgenze, facoltà di benedire sacri arredi, concessione dell'uso del petrolio per il lume
eterno, licenze per la celebrazione di messe, facoltà concesse al curato di Montalbiano da parte del curato di Valfloriana di
amministrare il viatico (1916), concessione della delega a dispensare e a benedire i matrimoni (1920), facoltà di binazione, dispense
dall'astinenza per la festa patronale, ecc.
Fascicolo, cc. 56
A. 14. 3. b. 1
Corrispondenza con le autorità politiche e civili
1825 - 1945
Circolari, ordinanze, avvisi, interpellanze provenienti da uffici politici e civili.
Fascicolo, cc. 68
A. 14. 4. b. 1
"Atti e affari scolastici"
1828 - 1944
Atti relativi alla determinazione dell'area di utenza scolastica del comune di Valfloriana, acquisto di un fornello per riscaldare il
locale scolastico, avvisi per sollecitare la frequenza scolastica, nomina del curato don Domenico Corradini a sorvegliante scolastico
locale, atti relativi ai compensi per gli insegnanti, corrispondenza con il provveditore agli studi di Pergine, ecc.
Fascicolo, cc. 25
29
A. 14. 5. b. 1
Legati missari
1843 - 1955
Legati testamentari (1843-1919), prospetti delle messe legatarie (prima metà sec. XX-1946), documenti di fondazione di legati
missari (1882-1906), legato Lucia Dalleaste (1904-05), legato Margherita Baldessari (1907-23), riduzioni e affrancazioni degli oneri
missari (1941-55).
Fascicolo, cc. 101
A. 14. 6. b. 1
"Corrispondenza colla Curia P. V."
1858 - 1945
Comunicazioni, circolari, avvisi, ordinanze, risposte a interpellanze, ecc.
Fascicolo, cc. 61
A. 14. 7. b. 1
"Questione testamentaria di Pozza Cristano"
1870 - 1888 (con antecedente del 1868)
Atti relativi alla ventilazione ereditaria di Cristano Pozza(1), atti relativi all'impugnazione da parte della sorella Teresa del
testamento, prospetto degli immobili della massa ereditaria, aggiudicazione dell'eredità alla chiesa di S. Filippo Neri (2), atti relativi
alla vendita degli stabili dell'eredità Pozza.
Fascicolo, cc. 66
Note
(1) Cristano Pozza con testamento 20 novembre 1869 nominava erede usufruttuaria di tutta la sua sostanza la sorella Teresa, istituiva
eredi universali i suoi eventuali figli e, in mancanza di questi, chiamava quale erede la chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano.
(2) Teresa Pozza morì il 27 dicembre 1883 e con decreto 30 giugno 1884 il Giudizio distrettuale di Cavalese aggiudicò l'intera
eredità alla chiesa di Montalbiano.
A. 14. 8. b. 1
"Circolari di vescovi"
1880 - 1921
Fascicolo, cc. 130
A. 14. 9. b. 2
"Monte Albiano"
1887 - 1952
Corrispondenza e atti dell'ufficio parrocchiale: richieste provenienti dal Comune di celebrare messe per invocare la pioggia (1887,
1893, 1928), avvisi da pubblicare, solleciti dell'autorità ecclesiastica per incrementare la presenza di opere pie e sodalizi (1913-14),
atto costitutivo dell'Unione dei padri di famiglia (1919), ricordo della S. Missione (1926), questionario sugli archivi (1928, 1943),
costituzione della Società dei cantori della chiesa (s.d.), minute, appunti, ecc.
Fascicolo, cc. 57
A. 14. 10. b. 2
30
Visite pastorali
1888 - 1955
Atti relativi alle visite: 1888 (copia del decreto visitale), 1910 (norme, programma, risposte al questionario, avviso sacro, decreto
visitale), 1946 (programma, risposte al questionario, decreto visitale), 1955 (programma, risposte al questionario, decreto visitale).
Contiene atti relativi alla visita decanale del 1907.
Fascicolo, cc. 47
A. 14. 11. b. 2
Devozione alla B. V. Addolorata
1893 - 1946
Atti relativi alle celebrazioni per la solennità della B. V. Maria Addolorata(1), alla sua devozione e alla richiesta di intercessioni.
Fascicolo, cc. 17
Note
(1) La festa è fissata alla terza domenica di settembre.
A. 14. 12. b. 2
Corrispondenza con il decano
1894 - 1944
Avvisi e comunicazioni provenienti dall'ufficio decanale, indicazioni e risposte del decano in seguito a quesiti posti dal curato di
Montalbiano.
Fascicolo, cc. 37
A. 14. 13. b. 2
"Asilo infantile Montalbiano"(1)
1908 - 1921
Circolare relativa all'insegnamento negli asili infantili (1903), partecipazione del lascito di don Antonio Laner (1914), atto relativo
alla costituzione dell'asilo infantile in Montalbiano e statuto (1917), corrispondenza con il Consiglio scolastico distrettuale di
Cavalese, programma pedagogico e nuovo statuto (1918), circolari, ecc.
Fascicolo, cc. 46
Note
(1) Don Antonio Laner, con suo testamento del 12 gennaio 1913, destinò 1000 corone per l'erezione di un asilo infantile a
Montalbiano con la condizione che esso venisse eretto entro tre anni dalla sua morte. L'asilo fu aperto il 19 febbraio 1917 nella casa
di Bortolo Genetin Marian che aveva concesso un locale. Vi erano ammessi bambini dai 4 ai 6 anni provenienti dalle frazioni di
Montalbiano, Sicina, Valle, Casanova. La direzione dell'asilo era composta dal capocomune di Valfloriana, dal curato di Montalbiano
e da tre persone residenti nelle frazioni. L'amministrazione era affidata a questo comitato che rendeva annualmente i conti ai capi
delle frazioni interessate.
A. 14. 14. b. 2
Carteggio e atti attinenti all'anagrafe
1911 - 1952
Richieste di pubblicazioni matrimoniali, scioglimenti di sponsali, partecipazioni di matrimoni celebrati fuori parrocchia, biglietti di
cresimati, partecipazioni di nascite avvenute fuori parrocchia, notificazioni di morti in guerra, informazioni su parrocchiani, elenchi
di nomi, ecc.
Fascicolo, cc. 115
31
A. 14. 15. b. 2
"Via Crucis di Montalbiano"
1926; 1942
Atti relativi all'erezione canonica della Via Crucis nella chiesa di Montalbiano (1926) e alla realizzazione dei nuovi quadri lignei
della Via Crucis con decreto di rierezione (1942).
Fascicolo, cc. 37
A. 14. 16. b. 2
Biblioteca parrocchiale
1938 - 1946
Fatture per la fornitura di libri rilasciate dall'Ente per le biblioteche popolari e scolastiche(1), richieste di offerte per l'acquisto di libri,
avvisi relativi al dono di pubblicazioni da parte del Ministero dell'educazione nazionale.
Fascicolo, cc. 84
Note
(1) Nel 1938 il curato don Domenico Girardi aveva aperto una biblioteca parrocchiale a favore della popolazione di Montalbiano e
per incrementare il numero dei libri aveva associato la biblioteca all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, istituito
con un regio decreto il 24 settembre 1932 con lo scopo di promuovere la cultura popolare assistendo in particolare le biblioteche
popolari e scolastiche già esistenti. Tale abbonamento dava diritto al ricevimento gratuito di libri, a forniture di materiali didattici a
prezzi contenuti e ad altre iniziative tese allo scopo dell'ente.
A. 14. 17. b. 2
Questione di Valle
1940 - 1943
Atti relativi all'annessione della frazione di Valle alla cura d'anime di Montalbiano(1).
Fascicolo, cc. 20
Note
(1) L'annessione di Valle alla cura d'anime di Montalbiano trovava l'approvazione della popolazione, del decano e del curato di
Montalbiano, mentre la voce contraria proveniva dal curato di Valfloriana a cui Valle faceva riferimento per i suoi bisogni spirituali.
Con decreto 24 luglio 1941 il vescovo annetteva, a titolo sperimentale, la frazione di Valle alla cura d'anime di Montalbiano; poco
dopo però la popolazione chiese il ripristino dello stato delle cose e il 23 agosto l'Ordinariato revocò il decreto e Valle fu riannessa
alla cura d'anime di Valfloriana.
A. 14. 18. b. 2
"Documenti relativi all'erezione di Montalbiano a parrocchia"
1942 - 1944
Richieste di sussidi per la formazione di un fondo necessario all'erezione della parrocchia e riscontri, decreto di erezione di
Montalbiano a parrocchia (1943 gen. 31), atti relativi al riconoscimento civile della parrocchia, atto relativo al riconoscimento agli
effetti civili del decreto arcivescovile (1944 giu. 1).
Fascicolo, cc. 53
32
Ente
Beneficio curaziale di San Filippo Neri
1801 novembre 11 - 1987 gennaio 24
Archivi prodotti
Fondo Beneficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 01/01/1801 - 31/12/1954
Storia
Con atto 11 novembre 1801 venne eretto il beneficio (1) curato di Montalbiano. Non si tratta in verità di un vero e
proprio documento di fondazione, ma di una convenzione tra vicini e sacerdote stipulata col consenso e l'approvazione
del parroco-decano. Alla dotazione del beneficio contribuì tutta la popolazione, ma in particolare il parroco di Cavalese
don Francesco Riccabona che lasciò un legato destinato al mantenimento del sacerdote di Montalbiano. Tra i benefattori
anche la Regola di Valfloriana e il cappellano esposto don Bartolomeo Battisti.
Fino al 1847 le amministrazioni della chiesa e del beneficio erano unificate, ma un ordine governiale ne decretò la
separazione. Come si apprende dall'inventario rilevato nel 1849(2), il patrimonio del beneficio fu investito secondo
l'ordine dei fondatori a nome del Beneficio espositurale, "ma al corso abusivo"(3). Un decreto del 1820 aveva però
ordinato che tutti i capitali delle pubbliche fondazioni fossero reinvestiti "al corso d'Impero". La persona incaricata a
tale operazione riconvertì il corso, ma reinvestì il capitale con nuovi documenti a nome della Chiesa di Montalbiano,
che da quel momento contribuì al mantenimento del cappellano con 100 fiorini all'anno. Scoperto l'errore gli organi
competenti decretarono di restituire al beneficio il suo patrimonio e naturalmente di separare le due amministrazioni. In
seguito a tale separazione venne nominato anche un apposito amministratore, che prendeva così il posto del fabbriciere
che fino ad allora aveva avuto il compito di mantenere entrambe le amministrazioni.
La canonica, di proprietà del comune di Valfloriana, è intavolata con il diritto di usufrutto a nome del beneficio.
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio ha perso la
personalità giuridica civile.
Funzioni, occupazioni e attività
Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice
di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo
dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio".
Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioé l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la
dote annessa.
L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte
dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o
prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita
da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di
stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da
offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiato come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei
limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era
33
perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di
libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica
costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si
poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento
del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato,
famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i
benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il
Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici
maggiori e minori, che gradualmente decaddero.
Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco
otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto
rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo
sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali
vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiato. I governi dovettero
perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti.
L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per
procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno
riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del
1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha
chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa
beneficiale all'istituto.
In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio curaziale ha perso
la personalità giuridica civile.
Note
(1) Cfr. introduzione storica al fondo "Parrocchia di Montalbiano".
(2) Cfr. "Archivio del beneficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 3.
(3) Cambio convenzionale emesso dal governo asburgico in seguito alla svalutazione della moneta di Vienna.
34
fondo
Beneficio parrocchiale di San Filippo Neri in Montalbiano, 1801 - 1954
b. 1, fascc. 4
Soggetti produttori
Beneficio curaziale di San Filippo Neri, 1801 novembre 11 - 1987 gennaio 24
Contenuto
Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al fondo "Ufficio parrocchiale di Montalbiano".
Registrazioni di cassa del beneficio per il periodo 1912-1931 si trovano in "Archivio della chiesa di S. Filippo Neri in
Montalbiano", "Registri di cassa", reg. 1, cc. 46-54.
35
serie 1
Resoconti, 1848 - 1925
Contenuto
Per un'introduzione generale alla serie si veda in "Archivio della chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano", "Resoconti".
La serie è formata da una busta contenente i resoconti dell'amministrazione del beneficio curaziale di Montalbiano a
partire dal 1848. Fino al 1847 le amministrazioni della chiesa e del beneficio erano unificate, ma un ordine governiale
ne decretò la separazione. In seguito a tale separazione venne nominato anche un apposito amministratore, che prendeva
così il posto del fabbriciere che fino ad allora aveva avuto il compito di mantenere entrambe le amministrazioni.
Generalmente fino ai primi anni del Novecento le uscite sono distinte in quattro voci: salari (al sindaco), fondazioni (al
curato), imposte (all'ufficio imposte di Cavalese), spese diverse. In seguito le voci in uscita sono comunque sempre
riferite a tasse, salari, congrua, estensione del conto e al comune "per steora prediale".
B. 1. 1. b. 1
"Conti del beneficio curaziale"
1848 - 1925
Nn. 1-57
Resoconti con parziale documentazione di corredo.
Mancano i resoconti per gli anni 1861-62 (solo evasione), 1865 (solo evasione), 1871-82, 1894, 1898.
Busta, cc. 387 n.n.
36
serie 2
Carteggio e atti, 1801(copia) - 1954
Contenuto
La serie è formata da quattro fascicoli.
B. 2. 1. b. 1
"Capitolati fra la cura d'anime di Montalbiano e la matrice di Valfloriana"
1801(copia) - 1911
Capitoli per gli anni 1801, 1867, 1893, 1908, 1910, 1911.
Fascicolo, cc. 40
B. 2. 2. b. 1
Carteggio e atti
1817 - 1951
Prospetto relativo ai capitali destinati al mantenimento della chiesa e del suo beneficiato (1817), convenzione per il pagamento del
salario al beneficiato (1824), rendiconti del regolano relativi alle quote riscosse dalle famiglie per il cappellano (1830-41), conferma
dei diritti del curato di Valfloriana (1843), riassunto dei diritti e degli oneri del beneficiato (1848), richiesta rivolta al Comune di
concorrere alle spese per la sistemazione della canonica (1848), atto relativo alla separazione dei beni beneficiali da quelli della
chiesa (1848), dotazione del beneficio (1849), obblighi del comune di Valfloriana per la congrua del cappellano (1850), mandati di
pagamento per il contributo del fondo di religione, monito dell'Ordinariato al beneficiato di Montalbiano di attenersi ai capitoli
stabiliti (1888), fassioni per il completamento della congrua con prospetti di rettificazione, intavolazione del diritto di usufrutto della
canonica a favore del beneficio curaziale (1921), impegno dei capifamiglia di Montalbiano e Sicina a contribuire con legna e altri
beni al mantenimento del curato (1937), ecc.
Fascicolo, cc. 143
B. 2. 3. b. 1
Inventari
1849 - 1929
Inventari e prospetti del patrimonio beneficiale per gli anni 1849, 1897, 1907, 1914, 1919, 1920, 1923, 1925, 1929.
Fascicolo, cc. 25
B. 2. 4. b. 1
"Provvisioni e nomine"
1872 - 1954
Atti relativi a nomine, consegne e riconsegne della sostanza del beneficio di Montalbiano: riconsegna di don Domenico Battisti
(1872); nomina e rinuncia di don Leonardo Anesi (1873), nomina e consegna di don Giovanni Matteo Bertoldi (1873) e riconsegna
(1878); nomina di don Bartolomeo Corradini (1879); nomina e consegna di don Domenico Corradini (1909-10) e riconsegna (1931);
riconsegna di don Dante Dellagiacoma (1953); atto di installazione di don Giovanni Zanol (1954).
Fascicolo, cc. 64
37
Ente
Chiesa di San Filippo Neri
1793 - 1987 gennaio 24
Archivi prodotti
Fondo Chiesa di San Filippo Neri in Montalbiano, 01/01/1793 - 31/12/1967
Storia
Il primo luogo di culto fu eretto per volontà degli abitanti delle frazioni di Montalbiano e Sicina che lamentando la
lontananza dalla curaziale e i disagi che la popolazione sopportava durante la stagione invernale, decisero di erigere a
proprie spese una cappella. Ottenuto il consenso dal parroco di Cavalese e dal curato di Valfloriana e la licenza
dall'autorità ecclesiastica, fu deciso di fabbricare la chiesetta nella località detta "al Tabià Nuovo " in Montalbiano. Nel
1793 i vicini realizzarono la cappella alla quale il vescovo Pietro Vigilio Thun concesse la dignità di cappella pubblica.
Essa fu dedicata a S. Filippo Neri e l'11 dicembre 1793 l'arciprete Francesco Riccabona de Reichenfels la benedì su
delega del vescovo. Nella cappella era permessa la celebrazione di una o più messe, anche nei giorni festivi e con
decreto del 17 marzo 1818 fu concessa la licenza di conservare il SS. Sacramento. In occasione della sacra visita
compiuta il 14 agosto 1852, il vescovo Nepomuceno de Tschiderer consacrò la chiesa. Le dimensioni dell'edificio erano
tali da contenere al massimo 200 persone, sufficienti al tempo, ma con il passare degli anni la popolazione cresceva e
inoltre, sistematicamente, gli abitanti delle frazioni di Valle e Casanova si recavano per la messa a Montalbiano,
facendo crescere a più del doppio il numero delle persone presenti alle funzioni. La vecchia cappella era diventata
perciò insufficiente. Già nell'anno 1885 i capifrazione avevano presentato al Comune un' istanza per il restauro e
l'ingrandimento della chiesa e non ottenendo risposta, reinterpellarono il Comune perché provvedesse a risolvere il
disagio ormai insopportabile e lo invitavano calorosamente a prendere in considerazione anche problemi di igiene e di
pubblica sicurezza, dato lo stato ormai deplorevole in cui si trovava l'edificio. In seguito all'intervento del Capitanato
distrettuale, il comune di Valfloriana nel 1888 fece progettare un intervento dall'ingegnere Cristoforo Morelli di
Cavalese, ma non si andò oltre. Nel 1891 una commissione inviata dalla Giunta provinciale di Innsbruck, a cui i
capifrazione si erano rivolti con una supplica, constatò il reale bisogno e approvò l'erezione di una nuova chiesa, che fu
costruita a spese del Comune tra il 1893 e il 1895 nello stesso luogo della preesistente. Da questo momento tutta la
popolazione si adoperò con ogni mezzo per abbellire la propria chiesa e per dotarla di tutto il necessario(1).
Il Santo patrono si festeggia il 26 maggio.
Funzioni, occupazioni e attività
Il curatore d'anime era il legittimo amministratore della sostanza della chiesa curata, come anche delle chiese annesse e
di tutte le fondazioni istituite a favore delle stesse. Il patrimonio della chiesa era costituito dagli apparati, dagli utensili,
dagli arredi sacri di cui essa è provvista per il culto divino, dagli altri beni mobili di sua proprietà, come pure dai
fabbricati, fondi, capitali, introiti, diritti ad essa appartenenti, i cui proventi sono destinati a sopperire ai bisogni del
culto divino e al mantenimento in buono stato dei fabbricati.
Il parroco svolgeva la sua attività di responsabile amministrativo affiancato dai fabbricieri (detti anche sindaci o
massari), quali rappresentanti della comunità. L'istituzione e l'azione dei fabbricieri vennero disciplinate da un decreto
38
napoleonico del 26 maggio 1807: venivano nominati per decreto ministeriale o prefettizio, erano generalmente tre per
ciascuna chiesa e duravano in carica cinque anni.
Nella diocesi di Trento venne emanata nel 1865 una normativa relativa all'amministrazione delle chiese che
disciplinava, tra l'altro, anche il rapporto del curatore d'anime coi fabbricieri. Il primo era considerato l'organo
ecclesiastico dell'amminstrazione e a lui competeva la principale direzione; i fabbricieri gli erano affiancati "tanto allo
scopo di prestargli assistenza, quanto nella loro qualità di rappresentanti della comunità ecclesiastica (...). Tanto il
curator d'anime che i fabbricieri devono sempre aver cognizione di quanto concerne l'amministrazione"(2). I fabbricieri
venivano di regola proposti al curatore d'anime; il loro ufficio durava due anni, salvo la possibilità di essere
riconfermati. Dal 1874 (Legge 7 maggio 1874, Boll. Leggi dell'Impero n. 50) spettava al decano il diritto di nominare i
fabbricieri proposti dalla comunità. Le fabbricerie erano perciò organi amministrativi dipendenti dall'autorità
ecclesiastica, ai quali era demandata l'amministrazione dei beni temporali di una chiesa, con esclusione di qualsiasi
ingerenza nelle questioni di culto.
Anche il Codice di diritto canonico del 1917 (cann. 1183-1184) contemplava espressamente la fabbriceria, escludendola
però da molte ingerenze (elemosine di messe, ordine della chiesa e del cimitero, disposizione e custodia dei libri
parrocchiali, ecc.). Lo stesso Codice conferiva alla chiesa personalità giuridica, con il diritto di acquistare, ritenere,
amministrare liberamente ed indipendentemente da ogni potere civile beni temporali per il conseguimento dei propri
fini (can. 1495). Dove mancava la fabbriceria, l'amministratore unico era il rettore della chiesa, sotto l'esclusivo
controllo dell'Ordinario. Il parroco o rettore della chiesa, che faceva sempre parte di diritto della fabbriceria, per la
natura stessa dell'ente ne era il presidente. Il Concordato del 1929 e il regio decreto del 26 settembre 1935
ridimensionarono ulteriormente la rilevanza delle fabbricerie.
L'ente chiesa parrocchiale è stato soppresso in seguito all'applicazione degli adempimenti in materia di revisione
concordataria seguiti alla legge 20 maggio 1985 n. 222, e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione
(decreto 13 febbraio 1987, n.33), in particolare in seguito all'approvazione dei decreti con i quali è stata stabilita la sede
e la denominazione dei nuovi enti parrocchia.
Note
(1) Cfr. "Archivio della chiesa di S. Filippo Neri in Montalbiano", "Registri di amministrazione", regg. 3, 5; "Carteggio
e atti", f. 2.
(2) Cfr. "Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese e dei benefici, nonché delle fondazioni ecclesiastiche
della diocesi di Trento", 1865, Capitolo I, Sezione I, § 10.
39
fondo
Chiesa di San Filippo Neri in Montalbiano, 1793 - 1967
regg. 6, quad. 1, bb. 3, fascc. 7
Soggetti produttori
Chiesa di San Filippo Neri, 1793 - 1987 gennaio 24
Contenuto
Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al fondo "Archivio dell'ufficio parrocchiale di
Montalbiano".
40
serie 1
Registri di amministrazione, [1824] - 1940
Contenuto
La serie è formata da quattro registri e un quaderno.
C. 1. 1
"Manuale per i sindaci della venerabile chiesa di S. Filippo Neri di Mont'Albiano in Valfloriana. 1824. Estratto
dall'urbario dei capitali col nome e cognome dei debitori, importo del capitale, suo interesse e scadenza del medesimo"
(tit. int.)
[1824] (con annotazioni fino al 21 gennaio 1866)
Estratto dall'urbario dei capitali ad uso dei sindaci della chiesa.
Italiano
Registro, legatura in mezza pelle, cc. sd 53
C. 1. 2
"Libro di registro appartenente alle due frazioni di Monte Albiano, Sicina in cui trovansi registrate le messe legatarie a
carico di dette frazioni come da esposta publica tabella. In oltre servir deve pel registro e rendiconto di ciascheduna
capofrazionale che d'anno in anno troverasi incarricato a tale amministrazione"
[1837 - 1926] con annotazioni fino al 10 febbraio 1955
c. 1: "Denominazione e registro dei capitali fondati a benefizio delle due frazioni di Mont'Albiano e Sicina dall'anno 1837 in poi",
[1837-1847];
cc. 2-4: "Specificata nota delle messe legatarie da celebrarsi annualmente in perpetuo a carrico della chiesa e vicinia di Monte
Albiano e Sicina", [1837-1926];
cc. 35-39: "Rendiconto di cadauno capofrazionale relativamente alla propria amministrazione del denaro ed altri generi da loro
incassati presso le singole famiglie di Mont' Albiano e Secina o d'altronde che d'anno in anno ebbe incominciamento col 1 novembre
1839 fino a tutto ottobre di ciascun anno in poi ...", rese di conto dei sindaci(1), 1839 nov. 1-1845 ott. 31.
All'interno del piatto anteriore: elenco dei curati di Montalbiano fino al 1946;
a c. 34: annotazione relativa ai danni causati ad un quadro della chiesa e la necessità di restaurarlo, s.d.
Italiano
Registro, legatura in mezza pelle, cc. 39 (bianche le cc. 6-33)
Note
(1) Le entrate sono rappresentate prevalentemente dalle contribuzioni delle famiglie per il mantenimento del sacerdote e per la
manutenzione delle strade e da incassi in segale "sopravvanzata"; le uscite sono relative per la maggior parte al pagamento
dell'onorario per il sacerdote, a spese di viaggio, a riparazione della canonica, ad acquisto di cancelleria.
C. 1. 3
"Registro dei protocolli di sessione della fabbriceria di Montalbiano"
1915 ottobre 26 - 1925 gennaio 2
Verbali delle riunioni della fabbriceria i cui ordini del giorno prevedevano principalmente le sottoscrizioni per i prestiti di guerra, le
messe legatarie, le provviste di olio e candele.
Contiene inoltre. "Storia abbellimento", cronaca dei lavori relativi all'abbellimento interno della chiesa, 1937 set. 29-1940 apr. 1
41
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 10 n.n.
C. 1. 4
"Partitario prestiti chiesa e beneficio Montalbiano"
1917 giugno 8 - 1940 gennaio 1
Depositi, obbligazioni, crediti, interessi della chiesa e del beneficio di Montalbiano.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 26 n.n.
C. 1. 5
"Registro d'amministrazione abbellimento venerabile chiesa Montealbiano"
1925 gennaio 1 - 1931 settembre 29
Registro di amministrazione delle offerte e dei fondi destinati all'abbellimento, all'arredamento e alla decorazione della chiesa.
Italiano
Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 20 n.n.
42
serie 2
Registri di cassa, 1912 - 1967
Contenuto
La serie è formata da due registri.
C. 2. 1
"Libro cassa della venerabile chiesa di S. Filippo in Montalbiano"
1912 luglio 20 - 1926 luglio 20
cc. 1-37: "Libro cassa della venerabile chiesa di Montalbiano", 1912 lug. 20-1926 lug. 20.
Alle cc. 40-45: annotazioni di cassa di fondi amministrati dal curato(1), 1913 set. 3-1928 mag. 31;
alle cc. 46-54: "Libro cassa del beneficio curaziale di Montalbiano", 1912 set. 15-1931 lug. 1.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 54
Note
(1) Fondi per campane, per le missioni, per l'altare della Madonna, per l'asilo infantile, per i cantori, per la biblioteca popolare, ecc.
C. 2. 2
"Libro cassa venerabile chiesa Montalbiano" (tit. int.)
1926 gennaio 1(1) - 1967 gennaio 13
Alla fine: annotazioni di cassa relative ad offerte raccolte per il campanile, per restauri alla chiesa, per la fondazione della parrocchia,
ecc., 1932-1943 lug. 17.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 83 n.n.
Note
(1) Le registrazioni dal primo gennaio al 20 luglio 1926 sono riprese dal registro precedente.
43
serie 3
Resoconti, 1815 - 1958
Contenuto
Con il decreto governativo del 3 agosto 1803 il Ministero per il culto del Regno d'Italia stabiliva delle regole per una
migliore amministrazione economica dei beni in possesso degli istituti religiosi. Tutti gli "stabilimenti di religione e di
beneficenza pubblica" erano tenuti a presentare annualmente alle municipalità il bilancio della loro attività, entro i tre
mesi dell'anno successivo. In base alla circolare del governo del Tirolo e Vorarlberg del 13 ottobre 1821, ogni anno i
sindaci della chiesa, nominati dal capo-comune e confermati dal pastore delle anime e dal giudice distrettuale, dovevano
rendere conto dell'amministrazione del patrimonio della chiesa mediante un esatto conto. Sei settimane dopo il termine
dell'anno militare, che cominciava il primo novembre e terminava il 31 ottobre, il sindaco della chiesa servendosi di
appositi formulari doveva rendere i conti dell'amministrazione della chiesa, alla presenza del giudice, del pastore locale
e di una deputazione comunale. Il conto formalmente rivisto e approvato doveva essere custodito nella cassa della
chiesa o in un apposito armadio; in questa occasione era cura del pastore locale delle anime di fare un estratto di tale
conto e trasmetterlo per conoscenza all'Ordinariato. Rimase sempre comunque al vescovo l'ispezione del patrimonio
delle chiese della sua diocesi.
La sorveglianza sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, che prima del Concordato tra stato austriaco
e chiesa del 1855 spettava quindi agli organi locali di governo, passava, in base all'art. 30 dell'accordo, all'autorità
ecclesiastica. A Trento nel 1865 venne istituito a questo scopo l'Ufficio amministrativo diocesano.
Le "Norme d'amministrazione ecclesiastica" pubblicate nel Bollettino delle Leggi dell'Impero del 25 gennaio 1866
regolamentarono la materia stabilendo, tra l'altro, la formazione dei resoconti secondo determinati formulari. Gli
amministratori dovevano redigere annualmente i resoconti che, con il visto del curatore d'anime, dovevano essere
inviati per l'approvazione all'Ordinariato con la relativa documentazione in ordine di entrata e di uscita. L'Ordinariato
doveva vistare e rispedire una copia dei resoconti al curatore d'anime e inviarne un'altra all'autorità politica provinciale.
Il Concordato tra stato italiano e chiesa del 1929 non apportò variazioni sostanziali a questo stato di cose.
La serie è formata da tre buste.
La prima busta (1815-1847) contiene i resoconti delle amministrazioni unificate della chiesa e del beneficio curaziale,
ma dal 1848, in ottemperanza all'ordine emanato dal Giudizio distrettuale di Cavalese, le due amministrazioni furono
tenute distinte e i relativi resoconti presentati separati. Fino al 1846 compreso i resoconti venivano presentati
relativamente all'anno militare, che si apriva al primo novembre e chiudeva al 31 ottobre dell'anno successivo. Dal 1847
venne introdotta l'amministrazione riferita all'anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre, con una breve parentesi
per il periodo 1855-1860 in cui venne reintrodotto l'anno militare. Le quietanze presenti nella prima busta sono raccolte
in filze.
C. 3. 1. b. 1
Resoconti
1815 - 1847
Nn. 1-25
Resoconti e parziale documentazione di corredo relativi alle amministrazioni unificate della chiesa curaziale e del suo beneficio.
44
Mancano i resoconti per gli anni: 1818-21, 1830-31 (solo evasione), 1833-34, 1834-35 (solo quietanze), 1840-42 (solo quietanze).
Busta, cc. 297 n.n.
C. 3. 2. b. 2
Resoconti
1848 - 1899
Nn. 26-65
Resoconti con documentazione di corredo.
Mancano i resoconti per gli anni: 1871-1882.
Busta, cc. 747 n.n.
C. 3. 3. b. 3
Resoconti
1900 - 1958
Nn. 66-110
Resoconti con documentazione di corredo.
Mancano i resoconti per gli anni: 1931-52. Per gli anni 1935-45, 1947, 1950-52 sono presenti solo quietanze.
Busta, cc. 1045 n.n.
45
serie 4
Carteggio e atti, 1793 - 1955
Contenuto
La serie è formata da sette fascicoli.
C. 4. 1. b. 1
Atti amministrativi
1793 - 1952
Dichiarazione del notaio Luigi Giuseppe Scopoli da Cavalese relativa alla volontà degli abitanti dei masi di Montalbiano, già
espressa nel 1791, di erigere una cappella a proprie spese (1793), lettere di credito, note dei generi raccolti in elemosina per la chiesa,
capitali della chiesa, disposizioni relative all'amministrazione del patrimonio della chiesa, fassione dell'equivalente d'imposta, nomine
di fabbricieri, stime di fondi, documenti di mutuo, compravendita di terreni della chiesa, indicazioni per l'impianto del libro
fondiario, sottoscrizioni al prestito di guerra austriaco, assicurazione contro gli incendi, elenco della biancheria della chiesa, richieste
di sovvenzioni per sanare debiti, cartelle dei pagamenti delle imposte, ecc.
Fascicolo, cc. 104
C. 4. 2. b. 1
Lavori chiesa
1818 - 1955
Donazione di un fondo per formare un capitale per l'illuminazione del SS. Sacramento nella chiesa di Montalbiano (1818), preventivi
per lavori di restauro interni (1834-35), offerte per l'acquisto di candelieri (1847), preghiera delle frazioni di Montalbiano e Sicina al
Comune affinché provveda all'erezione di una nuova chiesa o all'ampliamento della vecchia (1890-92), offerte per la statua di S.
Giuseppe (1895-97), offerte per l'acquisto di indumenti e arredi sacri, licenza per una pesca di beneficenza per la raccolta di fondi a
favore della chiesa (1936), carteggio e atti relativi alla realizzazione delle vetrate della chiesa (1939-40), richieste di sovvenzioni per
i lavori di restauro e abbellimento della chiesa (1939-43), relazione sui lavori eseguiti per la parrocchia di Montalbiano tra il 194154(1) (1955).
Fascicolo, cc. 128
Note
(1) Via Crucis (1942), altare maggiore e due altari laterali (1942), due porte in legno (1943), ampliamento del cimitero (1950-52).
C. 4. 3. b. 1
"Cimitero"
1820 - 1950
Condizioni per l'erezione del cimitero (1820, 1840), richieste per determinare l'area (1845), atto relativo alla donazione di un fondo
per l'erezione del cimitero (1880), modalità per la registrazione del cimitero nel libro fondiario (1921), modalità per la richiesta di un
contributo per l'ampliamento del cimitero (1950).
Fascicolo, cc. 8
C. 4. 4. b. 1
Campane
1833 - 1864; 1916 - 1944
46
Atto relativo alla formazione di un capitale per sanare il debito contratto dalla vicinia per l'acquisto di una campana per la chiesa di
Montalbiano (1833), impegno dell'amministratore della cappella di Dorà(1) di restituire la campanella prestata dai vicini di
Montalbiano (1864), atti relativi alle requisizioni e agli indennizzi di guerra (1916-29), facoltà di benedire la nuova campana (1928),
descrizione della campana artistica(2) (1941), censimento della campane (1943), norme per il suono delle campane (1944).
Fascicolo, cc. 36
Note
(1) Località di Valfloriana. La cappella, dedicata a S. Antonio di Padova, è sottoposta alla parrocchia di Valfloriana. Essa venne
eretta tra il 1859-1862.
(2) Dalle requisizioni austriache avvenute tra il 1915-18 fu risparmiata, a causa del suo valore artistico, una campana che
dall'iscrizione risulta fusa nel 1745.
C. 4. 5. b. 1
Inventari
1846 - 1929
Inventari del patrimonio della chiesa per gli anni: 1846, 1865, 1897, 1906, 1925, 1929.
Contiene inoltre il prospetto del patrimonio dei benefici e delle pie fondazioni di Montalbiano dell'anno 1866.
Fascicolo, cc. 90
C. 4. 6. b. 1
Nomine di sacrestani
1887 - 1939
Verbali di nomina dei sacrestani della chiesa di S. Filippo Neri con concessioni della facoltà di toccare i vasi sacri.
Fascicolo, cc. 29
C. 4. 7. b. 1
"Concessione mc. 150 legname ..."
1940 - 1945
Carteggio e atti relativi al reperimento di fondi e materiali per la costruzione di un nuovo campanile in muratura(1): richiesta rivolta
al Ministero per l'agricoltura e le foreste per ottenere un sussidio in legname, assegnazione di 150 metri cubi di legname dalla foresta
demaniale di Cadino, atti relativi alla vendita del legname donato, istanza per ottenere l'esonero dal pagamento delle imposte,
richieste di sussidio di legname a prezzo di favore per restaurare la chiesa, atti relativi ad ottenere il rimborso delle tasse, ecc.
Fascicolo, cc. 106
Note
(1) Il vecchio campanile, costruito nel 1815, era in legno.
47
Ente
Confraternita del Santissimo Rosario
1908 gennaio 20 - [1964]
Archivi prodotti
Fondo Confraternita del Santissimo Rosario di Montalbiano, 01/01/1907 - 31/12/1964
Storia
La confraternita del SS. Rosario fu eretta in Montalbiano il 20 gennaio 1908 in seguito al diploma emanato dal maestro
generale dell'Ordine dei Predicatori in Roma il 4 dicembre 1907, al quale competeva l'erezione. Tra gli scopi essa aveva
quelli di contribuire al decoro delle funzioni, all'ornamento della chiesa e a incrementare la devozione a Maria
Santissima.
La direzione della confraternita era composta dal curato, in qualità di presidente, da un priore e sei consiglieri. Il
presidente aveva, tra gli altri compiti, quello di tenere il registro dei confratelli iscritti e di rivedere la resa dei conti che
veniva presentata ogni anno dal cassiere della confraternita. Il cassiere teneva un secondo registro dei confratelli,
incassava le tasse di iscrizione e i contributi annuali e custodiva inoltre tutti i mobili appartenenti alla confraternita.
Con il passare degli anni l'entusiasmo per il sodalizio si ridusse esclusivamente alla preoccupazione per i confratelli di
garantirsi un funerale decoroso, tanto che il parroco si sentì di affermare sul questionario per la visita pastorale del 1946
che "esiste la confraternita del Rosario che quasi però vorrei definire come associazione per i funerali. Tanti furono gli
incassi quante le spese per i funerali e compera di alcune candele"(1). Anche il tenore della risposta sul questionario per
la visita del 1955 riprende questa opinione: "Pochi sono i soci che vi stanno iscritti, solo per i benefici post mortem"(2).
Il parroco confermava inoltre in quell'occasione che la direzione della confraternita fungeva da consiglio parrocchiale.
Funzioni, occupazioni e attività
Le confraternite sono pie congregazioni di persone laiche associate per attendere ad esercizi di culto e anche di
beneficenza. Esse possono essere canonicamente erette dalla competente autorità ecclesiastica, oppure mancare di tale
approvazione e in questo caso sono enti di natura laicale. Norme generali circa l'erezione delle confraternite, da
osservarsi esattamente pena la nullità delle stesse, furono stabilite da papa Clemente VIII (Bolla "Quaecumque a Sede
Apostolica" del 7 dicembre 1604).
Fin dal Concilio di Trento la Chiesa sentì la necessità di esercitare su di esse un'azione di controllo, ponendole sotto la
vigilanza dei vescovi ed introducendovi il clero. In conseguenza di ciò il curatore d'anime ricoprì presto al loro interno
una posizione preminente - generalmente ne era il presidente - ed era chiamato a garantirne il retto funzionamento.
Un interesse particolare dell'autorità ecclesiastica era dedicato all'amministrazione dei redditi dei vari sodalizi. Ad essa
provvedeva un massaro, che ogni anno doveva rendere conto del suo operato. Per le associazioni trentine, in particolare,
lo scopo principale era quello di assicurare la celebrazione di messe in suffragio dell'anima dei confratelli e delle
consorelle defunti.
Durante il periodo napoleonico le confraternite religiose furono soppresse, ad eccezione di quelle del Santissimo
Sacramento, seguendo provvedimenti analoghi a quelli presi da Giuseppe II e dal governo bavarese durante la loro
dominazione nel Trentino. Infatti il decreto del 25 aprile 1806 art. I stabiliva: "Sono proibite in tutto il Regno le
confraternite, le congregazioni, le compagnie ed in genere tutte le società religiose laicali eccettuate le confraternite
48
sotto la denominazione del Santissimo, delle quali potrà esistere una sola presso ciascuna parrocchia sotto la direzione e
dipendenza dell'Ordinariato e del parroco rispettivo per l'esercizio delle sacre funzioni" e l'art. IV prevedeva che i beni e
le rendite delle confraternite del Santissimo fossero amministrati dai fabbriceri delle chiese parrocchiali e sussidiarie.
Note
(1) Cfr. "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 10.
(2) Ibidem.
49
fondo
Confraternita del Santissimo Rosario di Montalbiano, 1907 - 1964
regg. 2, quad. 1, fascc. 2
Soggetti produttori
Confraternita del Santissimo Rosario, 1908 gennaio 20 - [1964]
Contenuto
Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al fondo "Ufficio parrocchiale di Montalbiano".
50
serie 1
Verbali delle riunioni, 1912 - 1933
Contenuto
La serie è formata da un registro.
D. 1. 1
"Conchiusi di direzione della Compagnia del S. Rosario in Montalbiano"
1912 agosto 11 - 1933 novembre 19
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, pp. 53
51
serie 2
Registri delle riscossioni delle tasse, 1927 - 1939
Contenuto
La serie è formata da un registro.
D. 2. 1
"Registro di rascossione delle tasse degli ascritti alla Compagnia del Rosario per Montabiano"
1927 - 1939 febbraio 13
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 33 n.n., con indice delle famiglie alla fine n.n.
52
serie 3
Registri degli iscritti, 1949 - 1964
Contenuto
La serie è formata da un quaderno.
D. 3. 1
"Ascritti alla confraternita del S. Rosario delle frazioni fuori parrocchia"
1949 - 1964
Italiano
Quaderno, legatura in carta, pp. 23
53
serie 4
Resoconti, 1910 - 1936
Contenuto
La serie è formata da un fascicolo.
Alla fine dell'ultimo resoconto relativo al 1936 una nota avverte che "Dall'anno 1936 in poi le operazioni di conto,
dietro approvazione dell'assemblea, vengono fatte sullo stesso libretto cassa della confraternita. Don Girardi".
D. 4. 1. b. 1
Resoconti
1910 - 1936
Nn. 1-27
Manca il conto relativo al 1930.
Sono corredati di quietanze i resoconti relativi agli anni 1911-19, 1921.
Fascicolo, cc. 166 n.n.
54
serie 5
Carteggio e atti, 1907 - 1912
Contenuto
La serie è formata da un fascicolo.
D. 5. 1. b. 1
Confraternita del S. Rosario
1907 - 1912
Statuto (1907), facoltà di benedire un gonfalone (1909), modalità per l'utilizzo del pallio da morto di proprietà della confraternita del
SS. Sacramento (1912), facoltà di benedire un nuovo pallio da morto per la confraternita del Rosario (1912).
Fascicolo, cc. 10
55
Ente
Azione Cattolica di Montalbiano
1925 - [1950]
Archivi prodotti
Fondo Azione cattolica di Montalbiano, 01/01/1923 - 31/12/1950
Storia
Il 25 marzo 1925 venne costituita a Montalbiano, per opera principalmente della maestra Maria Iellici di Tesero,
l'Unione femminile cattolica articolata nel Gruppo donne, posto sotto la protezione di Maria Annunziata, e nel Circolo
giovanile sotto la protezione di Maria Immacolata. L'Unione femminile segnò un risveglio dell'Azione Cattolica in
Montalbiano e la sua attività si concentrò principalmente nel reperimento dei fondi per rendere più decorosa la chiesa.
Nel 1925 furono acquistate le due statue lignee dei SS. Cuori di Gesù e Maria, si realizzarono lavori all'altare maggiore
e fu realizzato un artistico presepio in legno. Il fervore e l'entusiasmo non durarono a lungo e probabilmente altri eventi
portarono alla chiusura di ogni attività. Dall'Ufficio Diocesano di A. C. nell'aprile del 1941 arrivò l'esortazione "ad
adoperarsi con ogni zelo a far sorgere le varie associazioni di Azione cattolica"(1) e nel contempo si chiedeva al curato
di esporre "le cause speciali ... che avrebbero impedito l'organizzazione dell'Azione Cattolica nella sua cura d'anime e
proposte concrete per un lavoro positivo"(2). L'attività riprese, ne sono testimonianza i verbali delle riunioni, ma
probabilmente con meno stimolo, come si apprende dalle risposte per il questionario rese in occasione della visita
pastorale del 1955: "L'Azione Cattolica è piuttosto poco sentita ... Esistono solo le sezioni minori della Gioventù
femminile con 17 tesserate"(3).
Funzioni, occupazioni e attività
L'Azione cattolica è un'associazione di laici che si "impegnano liberamente in forma comunitaria e organica e in diretta
collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa" ossia
"l'evangelizzazione, la santificazione delle persone e la formazione cristiana delle coscienze" (artt. 1 e 2 dello Statuto).
Essa ha come primo impegno la presenza e il servizio della Chiesa locale in costante solidarietà con le sue esigenze
pastorali. L'Azione cattolica si articola secondo la struttura istituzionale della Chiesa, quindi a livello parrocchiale,
decanale, diocesano, nazionale e internazionale.
Nella diocesi tridentina i primi movimenti di Azione Cattolica presero avvio nel 1871 e il 30 aprile di quell'anno sorse a
Trento la "primaria" denominata "Società cattolica della gioventù di S. Vigilio". Ancora nel 1871 si costituirono delle
filiali a Cles, Rovereto, Monclassico, Borgo Valsugana, Primiero, Ala e Tesero. Successivamente il movimento si estese
a molte altre parrocchie. I primi anni di attività si concretizzarono nella formazione culturale e negli ambiti politici,
economici ed organizzativi.
Il 18 settembre 1898 venne costituito a Trento il "Comitato diocesano trentino per l'Azione cattolica" che divenne il
centro propulsore e coordinatore di tutta l'attività dei cattolici trentini. Nel 1912 il Comitato organizzò il secondo
congresso generale dei cattolici trentini con lo scopo di "ritemprare gli animi alla dottrina di Gesù Cristo, di ravvivare le
provvide organizzazioni per l'educazione e la salvezza della gioventù, di riaffermare l'indirizzo cristiano alle istituzioni
destinate a sollievo del popolo, di provvedere ai bisogni della emigrazione per prevenirne i pericoli e di procurare lo
56
sviluppo della buona stampa"(4). Il movimento subì una brusca frenata durante gli anni della prima guerra mondiale
ma, concluso il conflitto, riprese le attività con slancio rinnovatore. Nel gennaio 1920 il vescovo di Trento Celestino
Endrici approvò lo statuto dell'Unione femminile cattolica italiana divisa in due sezioni: Unione Donne e Gioventù
femminile. Il 15 maggio 1924 l'assemblea generale sancì la trasformazione del Comitato diocesano nella Giunta
diocesana di Azione cattolica. Durante la seconda guerra mondiale l'associazione fu attiva nel mantenere i contatti con i
propri soci al fronte, nel promuovere l'"Opera delle minestre" per i bisognosi e nel curare l'assistenza ai sinistrati e agli
sfollati.
Nel 1946 venne applicato anche nel Trentino il nuovo statuto che coordinava più chiaramente l'associazione nel suo
interno e nelle opere collaterali dipendenti e associate. Nel 1969 lo statuto venne ancora una volta rinnovato per
rispondere alle esigenze nate con i nuovi orientamenti teologici-pastorali del Vaticano II e dal naturale evolversi delle
situazioni e dei problemi.
Fonti archivistiche e bibliografia
Bibliografia
COSTA A., La chiesa di Dio che vive in Trento, Trento, 1986
Note
(1) Cfr. "Archivio dell'ufficio parrocchiale di Montalbiano", "Carteggio e atti", f. 9.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem, f. 10.
(4) Cfr. COSTA A., "La chiesa di Dio che vive in Trento", Trento, 1986, pp. 735-739.
57
fondo
Azione cattolica di Montalbiano, 1923 - [1950]
regg. 3, quad. 2
Soggetti produttori
Azione Cattolica di Montalbiano, 1925 - [1950]
Contenuto
Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al fondo "Ufficio parrocchiale di Montalbiano".
58
serie 1
Registri dei verbali delle riunioni, 1923 - [1950]
Contenuto
La serie è formata da tre registri e un quaderno.
E. 1. 1
"Protocolli delle adunanze del circolo giovanile di Montalbiano"
1923 febbraio 25 (con annotazioe del 4 marzo)
Verbale della riunione costitutiva del Circolo giovanile maschile "S. Filippo Neri" di Montalbiano.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 3
E. 1. 2
"Protocollo delle adunanze delle giovani"
1925 marzo 29 - 1926 aprile 11
Verbali delle riunioni del Circolo giovanile femminile "Maria Immacolata" di Montalbiano.
All'inizio: elenco delle socie effettive e delle "aspiranti".
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 30 n.n.
E. 1. 3
"Gruppo di Montalbiano"
[1925] aprile 13 - [1926] gennaio 17; 1941 giugno 15 - 1941 agosto 3
Verbali delle riunioni del gruppo donne di A. C. di Montalbiano.
All'inizio: elenco delle socie, 1925-1927; elenco dei libri presi in prestito dalle congregate, s.d.
capovolgendo il registro: "Elenco libri dell'U. F. di Azione Cattolica di Montalbiano e della Gioventù Maschile", registro dei libri
dati in prestito dalla biblioteca parrocchiale, 1937 gen. 7-set. 22; 1947 feb. 28-apr. 18.
Italiano
Registro, legatura in mezza tela, cc. 14, 17
E. 1. 4
"Libro dei verbali dell'associazione Gioventù Femminile di A. C. Sezione aspiranti di Montalbiano dal 12.II.1950 al
***"
1950 febbraio 12 - [1950 giugno 29]
Italiano
Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 12 n.n.
59
serie 2
Registri di cassa, 1923 - 1931
Contenuto
La serie è formata da un quaderno.
E. 2. 1
"Libro-cassa. Circolo giovanile maschile Montealbiano"
1923 gennaio 14 - 1931 settembre 19
Italiano
Quaderno, legatura in mezza tela, cc. 7
60
Ente
Comunità di Valfloriana
1522 giugno 21 - 1810 agosto 31
Luoghi
Valfloriana
Archivi prodotti
Fondo Comune di Valfloriana, 01/01/1522 - 31/12/1962
Fondo Documentazione del Comune di Valfloriana, 01/01/1696 - 31/12/1837
Storia
Nell'area trentina lo sfruttamento collettivo delle risorse naturali, che in quanto zona di montagna costituì il fondamento
dell'organizzazione delle locali comunità di villaggio, è probabile risalisse a tempi antichi, non essendo cessato
interamente neppure in età romana e avendo ricevuto un nuovo impulso in età longobarda.
Incerta appare invece nell'ambito italiano più generale l'origine delle comunità di villaggio, sulla quale è stato a lungo
dibattuto nelle diverse stagioni storiografiche. La fase di transizione da più antiche forme comunitarie alla comunità
rurale vera e propria, dotata delle forme istituzionali che poi ne accompagnarono l'esistenza attraverso il medioevo e
l'età moderna, fu assai diversificata da luogo a luogo e si estese all'incirca dall'XI al XIII secolo.
Le comunità rurali trentine (una realtà non sempre uniforme) assunsero il nome di regole, mentre carte di regola erano
detti gli statuti che, originati da antiche consuetudini fissate per iscritto a partire dal XIII secolo, normavano lo
sfruttamento dei beni collettivi, prescrivendo inoltre modi e termini del governo delle comunità.
L'organizzazione in regole caratterizzò, con mutamenti poco percettibili e di lungo periodo, la vita delle vallate della
regione durante tutta l'età medievale e l'antico regime. Solo verso la fine del Settecento il governo asburgico, e in parte
anche quelli vescovili di Trento e Bressanone per le comunità trentine che erano a essi sottoposte, operarono per
ricondurre tali forme di autogoverno entro l'alveo dell'amministrazione statale in via di consolidamento.
L'istituzione in Tirolo degli Uffici circolari (Kreisämter) nel 1754, regnante l'imperatrice Maria Teresa, determinò nel
Circolo ai Confini d'Italia 'con capoluogo Rovereto e comprendente gran parte dei territori dell'attuale provincia di
Trento facenti capo alla contea del Tirolo (1)' un maggior controllo da parte del Capitano di Circolo anche nei confronti
delle comunità.
Mediante ordinanza del 10 maggio 1787, sotto l'imperatore Giuseppe II, le adunanze regoliere collettive nei feudi
trentino-tirolesi (Circolo ai Confini d'Italia) furono sottoposte ad autorizzazione dell'autorità superiore; il 5 gennaio
1805, dopo la secolarizzazione del principato vescovile, detta norma venne estesa anche al resto del territorio. Altre
limitazioni (soppressione delle regolanie maggiori e minori) giunsero da parte del governo bavarese il 4 gennaio 1807.
Con l'editto del 24 luglio 1808, in concomitanza con la ristrutturazione del regno di Baviera sulla base dell'esperienza
istituzionale francese, pur rimanendo formalmente ancora in vigore le carte di regola, quelle che erano ormai definite 'le
comuni' furono interamente sottomesse alle autorità statali.
Gli atti finali dell'esistenza delle antiche comunità rurali si compirono sotto il Regno italico. Nel Regio Decreto del 24
luglio 1810, che stabiliva la ristrutturazione amministrativa operata nel neoistituito Dipartimento dell'Alto Adige sulla
base di quella vigente nel Regno, venivano anche proposte (e poi realizzate con l'attivazione del Dipartimento il 1
61
settembre 1810) le aggregazioni delle molte comunità sparse sul territorio in un numero fortemente ridotto di comuni
amministrativi, posti sotto un diretto e rigido controllo da parte delle autorità statali.
Mediante un decreto successivo, datato 23 agosto 1810, veniva esteso al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei
comuni del Regno italico.
In origine la zona di Valfloriana, composta da masi sparsi nel fondovalle, formava, insieme alle zone di Capriana e
Stramentizzo, il territorio chiamato "Caverlana". Inizialmente proprietà del principe vescovo di Trento, venne poi in
possesso dei conti del Tirolo, in qualità di territorio feudale.
In seguito il feudo passò alla dinastia degli Zenobio, a cui appartenne fino al 1777, anno di scioglimento del feudo.
Il documento più antico rinvenuto nell'archivio, attestante l'esistenza della comunità di Valfloriana, risale al 21 giugno
1522 (2); si tratta di un documento per la determinazione dei confini per diritti di pascolo sul Monte Escapitolare.
Dagli originari masi sparsi del fondovalle si formarono dei centri abitati, di cui troviamo testimonianze più precise dal
periodo austriaco in poi, fino all'attuale territorio amministrativo e catastale del comune di Valfloriana. Nel citato
decreto del 24 luglio 1810 la comunità viene definita: "Valfloriana con Casotto, Laval, Secina, Dora, Barcata, Maso ed
Ischiazza".
Dall'esame della documentazione risulta che il territorio della comunità corrispondeva a quello del comune attuale,
estendendosi a nord, fino ai territori di Sover, Capriana (con cui divide come confine il torrente Avisio) e Castello di
Fiemme; a est fino al territorio della regola di Castello di Fiemme; a sud fino a Borgo e alla comunità di Piné; a ovest
fino alla comunità di Albiano e poi di nuovo fino a Sover.
Condizione giuridica
L'antica organizzazione regoliera si fondava su un patrimonio consuetudinario che solo in tempi successivi venne
codificato in forma scritta nelle cosiddette carte di regola. Esse costituirono il fondamentale strumento legislativo
dell'organizzazione comunitaria e garantirono alla stessa l'esercizio autonomo di una sorta di bassa giurisdizione
riguardo ai contenziosi di natura economica e nell'uso dei beni comuni che si sviluppavano con frequenza all'interno
delle comunità.
Dal punto di vista normativo la materia regoliera si situava al livello più basso di un contesto statutario assai composito,
sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, che da quello della varietà degli esempi locali, ai cui vertici stavano gli
statuti per la materia civile e 'criminale' (penale).
Caratteristiche comuni agli statuti regolieri, pur all'interno di un panorama assai vario fatto di adattamenti alle esigenze
e alle realtà dei singoli villaggi, furono una stesura (così come eventuali riforme e aggiunte) scaturita da esigenze e
decisioni collettive e la necessità dell'approvazione da parte dell'autorità superiore competente per territorio: il principe
vescovo, il conte del Tirolo, il dinasta feudale, gli organismi preposti all'amministrazione delle due preture cittadine di
Trento e Rovereto.
Oltre alle carte di regola, negli archivi comunali si rinvengono spesso normative accessorie per gli ambiti economici più
diversi (acque, incendi, vettovaglie e così via), insieme ad altri atti di carattere amministrativo. Per ricostruire la vita
delle antiche comunità si deve dunque fare riferimento a una documentazione complessiva assai composita.
Al momento attuale non si conosce alcuna attestazione della carta di regola di Valfloriana.
Funzioni, occupazioni e attività
L'organizzazione in regole delle comunità rurali era diffusa su tutto il territorio trentino, indipendentemente dal contesto
politico di appartenenza (vescovile o tirolese) dei diversi villaggi e dal tipo di vincolo degli stessi nei confronti delle due
62
superiorità: diretto - talvolta mitigato da privilegi - o mediato dall'investitura concessa a favore di qualche casato
nobiliare).
Scopo dell'amministrazione regoliera era provvedere all'organizzazione interna di ogni comunità, secondo moduli
improntati all'autogoverno, e inoltre disciplinare lo sfruttamento dei beni comuni e tutelare gli ambiti di possesso
familiari, nonché dirimere i relativi frequenti contenziosi che ne derivavano, punendo le altrettanto numerose infrazioni
che venivano commesse.
Il territorio delle antiche comunità trentine, in origine indivisibile e inalienabile, era costituito:
- in misura minore da beni cosiddetti 'divisi', poderi situati nei pressi dell'abitato assegnati ai diversi nuclei famigliari
(fuochi) e nel corso del tempo divenuti simili a proprietà private, benché in parte ancora sottoposti a vincoli collettivi; in
questo caso la normativa tutelava diritti individuali: rispetto dei confini, protezione da furti e da danni di vario genere,
prescrizioni per la vendemmia, lo sfalcio dei prati e così via, secondo una normativa nutrita e legata alla realtà
economica specifica delle diverse comunità;
- in gran parte da ampie superfici boschive e pascolive sfruttate in comunione tra coloro che godevano dei diritti di
incolato, i vicini, dove lo scopo della minuziosa regolamentazione era uno sfruttamento ragionato dei beni comuni, che
dovevano innanzi tutto integrare il reddito delle singole famiglie.
La diffusione dell'istituzione regoliera avveniva a diversi livelli. Nei casi più frequenti si trattava di singole regole
autonome costituite da un villaggio (a volte formato da più nuclei abitati), fino a forme organizzative composte da più
di una comunità (comunità di valle, vicinie e altre forme aggregative).
Le comunità di villaggio trentine seguirono linee evolutive e processi di mutamento misurabili solo nel lungo periodo,
mantenendo sempre una propria marcata autonomia riguardo all'uso del proprio territorio (fatte salve le prerogative di
natura feudale), nonostante qualche intervento correttivo apportato nel corso dell'età moderna dagli apparati politici
superiori. La crisi delle regole sopraggiunse solo nel tardo Settecento, con le riforme introdotte dai sovrani illuminati di
casa d'Austria e dagli ultimi vescovi tridentini, volte al consolidamento dell'apparato amministrativo e alla riconduzione
entro l'alveo statale delle fino ad allora numerose forme di autogoverno periferiche.
Struttura amministrativa
Difficile, a causa della molteplicità della casistica rappresentata, è riassumere in maniera schematica i moduli
amministrativi secondo i quali si reggevano le antiche comunità di villaggio trentine. Prescindendo dalle infinite
varianti determinate dalla necessità di adattare le norme e l'organizzazione alle esigenze particolari di ogni comunità
(dipendenti dal livello altimetrico e dall'economia praticata, nonché dal grado di autogoverno goduto),
l'amministrazione regoliera presenta comunque un'intelaiatura che fu comune a tutti i villaggi trentini.
Supremo organo deliberativo era l'assemblea plenaria dei vicini ( denominata in vario modo: regola generale, regola
grande, regola piena ...), che si riuniva almeno una volta all'anno per rinnovare l'apparato amministrativo e per prendere
altre risoluzioni determinanti per la vita della comunità (rinnovo degli statuti, rendiconto annuale degli amministratori,
vendita di beni comuni e così via). Essa era formata da tutti i capifamiglia del villaggio e costituiva il momento
partecipativo sul quale si fondava l'essenza della vita della regola. L'ordinaria amministrazione era solitamente affidata
a una sorta di consiglio (esso pure variamente denominato) costituito dagli ufficiali posti ai vertici del governo
regoliero.
L'apparato amministrativo, scelto su votazione o col sistema della rotazione, era spesso complesso e appesantito
dall'obiettivo di rendere compartecipe un grande numero di soggetti. Se ne possono riassumere le figure principali, che
63
nel caso di comunità ridotte non erano tutte presenti, mentre negli esempi più complessi si moltiplicavano fino a
costituire un ingranaggio farraginoso.
Cariche preminenti:
- il sindaco (o sindico), con compiti (più o meno estesi) di supervisione nell'amministrazione e di tutore degli interessi
della regola in occasione di vertenze della stessa con l'autorità superiore, con altre comunità, con privati;
- il regolano, dotato spesso di vari compiti, ma soprattutto di una bassa potestà giudiziaria relativamente alle infrazioni
statutarie (sostituito nelle vallate meridionali da un console o un massaro);
- i giurati, consiglieri investiti di rilevanti incarichi amministrativi e in qualche più raro caso dotati delle competenze
giudiziarie proprie del regolano.
Mansioni esecutive:
- i saltari, con funzioni paragonabili a quelle degli odierni ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, erano però
innanzi tutto guardie forestali e campestri;
- altre cariche istituite con una certa frequenza erano quelle di segretario o attuario, degli stimadori dei danni, dei
controllori di pesi e misure, degli scossori delle "steure" (da Steuer, tassa) e delle "colte" (o "collette"), dei soprastanti
(alle acque, al fuoco, alle vettovaglie), dei pastori (che conducevano il bestiame dei vicini al pascolo e all'alpeggio), del
malgaro (che sovrintendeva alla lavorazione e alla distribuzione all'interno della comunità dei prodotti lattiero-caseari).
Nel corso del tempo presso le diverse comunità l'organizzazione amministrativa fu sottoposta a correttivi, apportati sia
dall'interno (per avvenuti mutamenti economici e demografici), che da parte della autorità superiori. Ma la sostanza di
una gestione svincolata da un effettivo controllo centrale permase fino agli sconvolgimenti introdotti nel tardo
Settecento, i quali segnarono il declino dell'antico regime e dell'autogoverno comunitativo, preparando il passaggio
verso il comune ottocentesco.
Contesto generale
Il territorio entro il quale si erano sviluppati gli ambiti comunitativi era politicamente e amministrativamente complesso
e disomogeneo:
- spiritualmente non tutto l'odierno Trentino apparteneva alla diocesi tridentina (ne erano escluse la Val di Fassa, la
Valsugana e altre località minori situate nella parte sudorientale della regione), che si estendeva invece su una parte
dell'odierno Sudtirolo- Alto Adige;
- politicamente alcune zone del territorio trentino a partire dal XIII secolo passarono al conte del Tirolo e poi di casa
d'Austria (in Val d'Adige a nord di Trento, in Val di Non, in Val di Cembra, in Val di Fiemme, in alta Valsugana, in
Vallagarina, verso il lago di Garda), altre non appartennero mai al vescovo di Trento (il Primiero, la bassa Valsugana e
la Val di Fassa).
Amministrativamente il territorio trentino era governato:
in parte direttamente dal principe vescovo (in particolare le Valli Giudicarie e la gran parte delle Valli di Non e Sole);
per un'altra parte da famiglie nobili vassalle dello stesso;
la pretura di Trento (vescovile) dal magistrato consolare;
una parte da famiglie nobili vassalle del conte del Tirolo;
la pretura di Rovereto (tirolese) da provveditori;
la Val di Fassa dal principe vescovo di Bressanone.
64
L'organizzazione dei territori vescovili (suddivisi in gastaldie, scarie e deganie, sotto la supervisione di un vicedomino)
quale si presentava nei primi secoli di vita del potere temporale tridentino, con gli inizi dell'età moderna si assestò su
forme amministrative rimaste in vita sostanzialmente fino alla fine dell'antico regime.
Le figure più diffuse sul territorio (oltre ad assessori, commissari, massari), dotate di competenze amministrative e
giudiziarie erano:
i vicari (giudici in prima istanza);
i capitani (a volte detti luogotenenti - giudici in seconda istanza).
Le unità amministrative distribuite sul territorio erano le giudicature (o giurisdizioni), rette appunto da capitani, vicari o
altri ufficiali (3).
Le giudicature che il principe territoriale (il vescovo o il conte del Tirolo) concedeva in amministrazione a terzi erano
dette giurisdizioni patrimoniali:
la pretura di Rovereto (di dipendenza tirolese);
le giurisdizioni infeudate alla nobiltà, dette più precisamente giurisdizioni dinastiali, poiché un dinasta deteneva una
serie ampia di prerogative, tra cui la potestà giudiziaria nei suoi primi livelli.
Il diritto di regolanato maggiore, in origine detenuto dal vescovo e poi spesso ceduto alla nobiltà, permetteva a coloro
che ne erano investiti un controllo diretto anche nella sfera economica delle comunità (presiedendo le riunioni di regola
ed esercitando in appello la potestà giudiziaria rispetto alle sentenze pronunciate dai regolani delle ville).
Gerarchia politica nel principato:
principe vescovo: la massima autorità (anche nella materia spirituale nell'ambito però della diocesi);
capitolo della cattedrale: diritto al governo in periodo di sede vacante e diritto di elezione del vescovo;
consiglio aulico:
come organo politico costituito da membri laici (giurisperiti) e da canonici, presieduto dal vescovo, con la
partecipazione del capitano tirolese della città di Trento;
come massimo tribunale del principato costituito solo da membri laici (tribunale di terza istanza dopo le sentenze dei
fori locali / di seconda per le cause di valore molto elevato, che in ultima istanza giungevano ai tribunali dell'impero di
Spira e Wetzlar.
Nei luoghi del principato dipendenti direttamente dal vescovo vi erano organi propri, preposti all'amministrazione
economica, politica e giudiziaria del proprio ambito territoriale. Altrettanto in quelli dipendenti dalla contea del Tirolo.
Le cause provenienti dalle zone del territorio trentino di pertinenza tirolese, dopo i pronunciamenti da parte dei fori
locali, passavano al Tribunale d'Appello di Innsbruck.
Fonti statutarie:
Landesordnung: fonte preminente per il Tirolo (in uso solo per pochi territori trentini annessi alla contea, in altri rimane
lo Statuto di Trento, in altri ancora statuti propri );
Statuto di Trento: fonte preminente nel principato vescovile;
Statuti locali (di valle, dinastiali, di città e borgate ecc.): vigenza limitata e purché non in contrasto con lo Statuto di
Trento;
carte di regola: normativa per l'organizzazione economica e civile delle comunità di villaggio.
L'amministrazione ecclesiastica si intersecava con quella politica, cellule fondamentali dell'organizzazione diocesana
erano le pievi, nate ancor prima dell'anno 1000, le quali influirono poi sull'articolazione politica del territorio.
Lungo tutto l'antico regime nei territori asburgici fu assai forte il potere dei ceti o stati, gli Stände, cioè le componenti
sociali del paese dotate di rilevanza politica, con le quali il principe territoriale condivideva la gestione del territorio. La
65
dieta tirolese, il Landtag, una sorta di antico parlamento, era l'organo entro il quale periodicamente si riuniva la
rappresentanza dei quattro ceti della contea (nobiltà, clero, città, contadini) per prendere decisioni soprattutto in merito
alla materia fiscale. La dieta era dotata della facoltà di accogliere o meno le richieste fiscali inoltrate dal principe e dal
diritto di organizzare all'interno della contea il prelievo. Le giurisdizioni del territorio (e quindi indirettamente le
comunità rurali che vi facevano parte) partecipavano alla dieta all'interno della componente contadina. Con questo
sistema furono rappresentate alle diete tirolesi anche alcune giurisdizioni appartenenti alla contea del Tirolo situate in
territorio trentino.
Il principato vescovile di Trento e quello di Bressanone presenziavano alle diete tirolesi in qualità di membri aggiunti,
al solo scopo di versare i contributi loro spettanti per la difesa comune del territorio, onere cui furono tenuti stabilmente
a partire dal 1511. Le giurisdizioni trentine vescovili e le comunità che vi facevano parte non avevano alcuna relazione
con la dieta tirolese, essendo il territorio del principato rappresentato solo dal vescovo e dal capitolo. Verso la fine del
Settecento, con le riforme attuate nella stagione dell'assolutismo illuminato, i ceti della contea furono gradualmente
esautorati di molte prerogative.
Nell'età riformista anche gli ambiti di autogoverno delle comunità furono maggiormente sottoposti agli uffici dello stato
e regole iniziarono a essere subordinate agli organismi politici insediati sul territorio.
Negli anni dal 1796 al 1801 sul territorio trentino si succedettero governi francesi e amministrazione austriaca, la quale
aveva posto il principato vescovile sotto sequestro. Dopo la secolarizzazione dello stesso nel 1803 e la sua annessione
alla contea del Tirolo, l'intera regione nel 1805 passò al regno di Baviera. La parte italiana del Tirolo, all'inizio diviso
ancora nei due Circoli di Trento e Rovereto, nel 1808 venne riunita nel Circolo all'Adige, con capoluogo Trento.
Il territorio fu diviso in giudizi distrettuali, con compiti di controllo anche sui giudizi patrimoniali e dinastiali loro
annessi (cui rimase solo la giurisdizione in materia civile).
La rivolta di Andreas Hofer del 1809 pose fine alla permanenza bavarese nel territorio trentino, il quale, con l'aggiunta
della zona di Bolzano e privo del Primiero, nel 1810, dopo la sconfitta degli insorti, fu aggregato al Regno italico.
Valfloriana apparteneva al vicariato di Castello di Fiemme, a sua volta incluso nella Giurisdizione feudale di Enn und
Caldiff dipendente dalla Contea del Tirolo.
Valfloriana aveva diritto ad essere rappresentata nei propri interessi con un giurato, che sedeva al "banco della ragione"
insieme agli altri giurati che coadiuvavano il decano di Castello.
Nel 1648 il conte del Tirolo infeuda la giurisdizione, e con essa Valfloriana, agli Zenobio, patrizi veneti e dinasti, i quali
terranno il feudo fino al 1777, anno in cui Maria Teresa d'Austria scioglie il feudo facendo passare la Giurisdizione al
Principato di Trento.
Con l'istituzione, nel 1754, dei circoli, la giurisdizione di Enn und Caldiff venne a far parte del Circolo all'Adige e
all'Isarco.
Il 5 marzo del 1558 Valfloriana fu eretta a curazia della Pieve di Cavalese.
Fonti normative
Circolare 16 novembre 1796 con la quale tutto il Distretto del Trentino passa sotto l'amministrazione del
Principe del Tirolo
Ordinanza del cesareo regio Giudizio provinciale ed unitovi Capitaniato circolare ai Confini d'Italia del 5
gennaio 1805, che estende a tutto il territorio la circolare dell'i. r. Uffizio capitaniale del Circolo ai Confini
d'Italia del 10 maggio 1787, che proibisce la convocazione delle regole generali senza preventiva
autorizzazione delle autorità
66
Ordine del re di Baviera 4 gennaio 1807 che abolisce le regolanie minori e maggiori
Ordine sovrano del re di Baviera 30 dicembre 1807, concernente l'amministrazione generale della facoltà
delle fondazioni e comunale nel Regno
Ordine generale del re di Baviera, 24 febbraio 1808, concernente l'amministrazione generale della facoltà
delle fondazioni e comunale nel Regno di Baviera, Foglio del Governo n. 5
Editto del re di Baviera 24 settembre 1808, sul sistema comunale
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
FONTI ARCHIVISTICHE:
Archivio storico del comune di Valfloriana
Bibliografia
BONAZZA M., La misura dei beni: il catasto teresiano trentino-tirolese tra Sette e Ottocento, [Trento],
Comune di Trento, 2004 (Quadri e riquadri 10)
BONAZZA Marcello, TAIANI Rodolfo (a cura di), "Magnifica comunità di Fiemme: inventario
dell'archivio: (1234 - 1945)", Trento, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari ed archivistici,
Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 1999
BONELLI G. B., Notizie intorno Castello di Fiemme e suo comitato, Trento, 1899
CASETTI A., Storia documentata di Albiano, centro della zona del porfido, Trento, 1986
CORRADINI T., La decania di Castello di Fiemme. Castello Caverlana: origini, IN: Studi trentini di scienze
storiche, A. LXXVII, sez. 1 - 2, Trento, 1998
DIPARTIMENTO DI GEOGRAFIA REGIONALE, ISTITUTO DI GEOGRAFIA DELL'UNIVERSITA'
DI INNSBRUCK (a cura del), Il Trentino nelle carte storiche del Tirol- Atlas, Trento, 2001
FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni
trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di TrentoSoprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, Carta topografica di Valfloriana, Firenze, 1961
NEQUIRITO M. (a cura di), A norma di regola: le comunità di villaggio trentine dal medioevo alla fine del
'700, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari ed archivistici, Trento, 2002
NEQUIRITO M. (a cura di), L'antica comunità di Levico e di Selva. Documenti per un percorso storico
(1431-1810), Trento, 2003
SARTORI MONTECROCE T., La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario, Cavalese, 2002
TAIANI R., "Regola Feudale di Predazzo: inventario dell'archivio (1388-1997)", [Trento] - [Predazzo],
2002
TOLOMEI E., Patrizi veneti in Val d'Adige. Zenobio e Albrizzi, IN: Archvio per l'Alto Adige, annata
XXXVII, 1942 - XX, p. 3-17
Note
1. Non tutte le comunità trentine appartenenti alla contea del Tirolo erano inserite nel Circolo ai confini d'Italia: le
comunità facenti parte delle giurisdizioni trentine di Koenigsberg (Lavis), Mezzocorona, Cembra, Castello di Fiemme
67
facevano parte del Circolo all'Adige e all'Isarco. La contea di Lodron, a causa della supremazia feudale del vescovo
trentino e della dipendenza dei conti Lodron dall'impero, non venne inserita in nessun circolo.
2. ACVA, 1. "Documentazione della comunità e del comune di Valfloriana, ordinata nel 1908", 1.2 "Documentazione
della comunità e del comune", "lettera M I, 6", n. 11.
3. La presenza di capitani e vicari (a volte riuniti in un'unica figura), quali rappresentanti del governo vescovile e dotati
delle medesime mansioni dei colleghi tridentini, si riscontra anche nella giurisdizione di Fassa, appartenente al
principato di Bressanone.
68
Ente
Comune di Valforiana
1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31
Luoghi
Valfloriana
Archivi prodotti
Fondo Comune di Valfloriana, 01/01/1522 - 31/12/1962
Fondo Documentazione del Comune di Valfloriana, 01/01/1696 - 31/12/1837
Storia
Dopo il fallimento dell'insurrezione tirolese del 1809, con il Trattato di Parigi del 28 febbraio 1810 la Baviera perse
gran parte del Tirolo meridionale, che confluì nel Regno italico e venne organizzato come Dipartimento dell'Alto
Adige, comprendente l'odierno Trentino (con l'esclusione del Primiero, che passò al Dipartimento della Piave) e la zona
di Bolzano fino a Salorno.
In un primo momento operò una Commissione amministrativa provvisoria presieduta dal barone Sigismondo Moll,
mentre giungeva a Trento il consigliere di Stato Smancini per predisporre l'organizzazione del nuovo dipartimento
secondo il sistema in vigore nel Regno Italico, il quale era organizzato in base all'esperienza istituzionale francese.
Mediante Regio Decreto datato Milano, 24 luglio 1810, veniva stabilita la strutturazione amministrativa del
Dipartimento. Le aggregazioni (qui proposte e poi effettivamente realizzate) delle comunità minori in più ampi comuni
amministrativi (divisi in tre classi a seconda del numero di abitanti), le cui competenze e la cui strutturazione interna
erano stabiliti da rigorose norme statali di ispirazione fortemente centralistica, posero fine all'antica organizzazione
regoliera. Dal grande numero di comunità autonome esistenti in antico regime e ancora durante il periodo bavarese nel
territorio trentino, si passò a poco più di un centinaio di comuni amministrativi, divisi in tre classi a seconda dell'entità
della popolazione.
Un decreto datato Monza, 23 agosto 1810 (n. 194), estendeva al Dipartimento l'ordinamento amministrativo dei comuni
del Regno italico (con riferimento al Decreto sull'Amministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno"
dell'8 giugno 1805 (n. 46).
Con il 1 settembre 1810 il Dipartimento dell'Alto Adige venne ufficialmente attivato. Dalla documentazione
archivistica però emerge che la legislazione napoleonica fu applicata solo in seguito e in date diverse da comune a
comune.
Dopo la dissoluzione dell'impero napoleonico il Tirolo venne posto fino all'aprile del 1815 sotto l'amministrazione
provvisoria del commissario Anton von Roschmann. L'ordinamento comunale napoleonico rimase in vigore ancora per
qualche anno: nel Circolo di Trento fino al 31 dicembre 1817, in quello di Rovereto fino al 31 dicembre 1820. A partire
dal 1 gennaio 1818 il Circolo di Trento si regolò sulla base della Circolare del 4 novembre 1817, n. 11135/3818; dal 1
gennaio 1821 in tutto il territorio venne introdotto il Regolamento comunale per il Tirolo e il Vorarlberg del 26 ottobre
1819.
In base al decreto del 24 luglio 1810, a Valfloriana venne aggregata la comunità di "Capriana con Masi del Zio e Masi
del Conte", che fu ricostituita poi in comune autonomo col 1° gennaio 1818.
69
Ebbero luogo in questo periodo delle vertenze per il territorio comunale: con l'erario per la proprietà del Monte Cadino
(1) e con il comune di Sover per i diritti di pascolo sul Monte Escapitolare (2); inoltre venne effettuata la revisione dei
confini del "Maso Ronco" (3).
Condizione giuridica
Ente pubblico territoriale; in base all'entità della popolazione, inferiore ai 3000 abitanti, Valfloriana era comune di 3°
classe.
Il 24 luglio 1810 un decreto vicereale stabiliva la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in cinque distretti e
proponeva le aggregazioni comunali da effettuarsi sul territorio, così come poi furono effettuate.
Un successivo decreto vicereale datato 23 agosto 1810 estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige l'organizzazione
amministrativa dei comuni del Regno italico. Le normative di riferimento erano la "Legge sull'organizzazione delle
autorità amministrative", n. 54, emanata dal Governo della Repubblica italiana il 24 luglio 1802 e il "Decreto
sull'ammnistrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno", n. 46, promulgato da Napoleone Re d'Italia l'8
giugno 1805.
Il 10 settembre 1810 il prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi pubblicava le "Istruzioni per le Municipalità
di prima, seconda e terza classe dirette a facilitar loro l'esecuzione delle Leggi e dei Regolamenti governativi e sulla
conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi".
In data 17 settembre 1811 veniva pubblicato il "Codice dei podestà e dei sindaci del Regno", testo unico che
raccoglieva e raccordava tutte le disposizioni precedenti e principale strumento legislativo di riferimento anche per i
comuni del Dipartimento dell'Alto-Adige.
Funzioni, occupazioni e attività
A seconda del numero di abitanti, i comuni furono divisi in tre classi: alla prima appartenevano i comuni con più di
10.000 abitanti, alla seconda quelli con oltre 3000 abitanti, alla terza quelli con meno di 3000.
Le materie e l'ambito di attività delle amministrazioni comunali durante il periodo di sovranità italica si desumono
dall'elenco dalle "Istruzioni per le municipalità di prima, seconda e terza classe dirette a facilitare loro l'esecuzione delle
leggi e dei regolamenti governativi e sulla conformazione regolare dei conti preventivi e consuntivi", emesse con
circolare del prefetto del Dipartimento dell'Alto Adige Agucchi in data 10 settembre 1810. In base a tali norme i
comuni:
- decidevano in merito ad alienazioni e concessione in affitto di beni comunali;
- dovevano prestarsi alla resa di conto preventiva e consuntiva secondo i nuovi metodi;
- esercitavano funzioni di polizia amministrativa;
- attivavano una Guardia nazionale per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- tenevano i registri di stato civile (prima affidati alle parrocchie);
- avevano competenza in materia di
- istruzione pubblica (soprattutto elementare),
- sanità comunale,
- questioni militari (alloggio e vitto delle truppe, coscrizione),
- finanza,
- culto (i parroci erano di nomina comunale),
- istituti di beneficenza pubblica attivi sul proprio territorio,
70
- acque, strade, ponti e ¿ornato' pubblico.
Gli introiti per coprire le spese amministrative derivavano dai beni comunali, da vari tipi di imposta e prestazioni di
servizi, dalle multe incassate.
Struttura amministrativa
I compiti degli organi dei comuni si desumono dalla legge organica delle autorità amministrative della Repubblica
italiana del 24 luglio 1802 e dal decreto del Regno italico dell'8 giugno 1805. Il decreto vicereale del 23 agosto 1810
estendeva al Dipartimento dell'Alto Adige le disposizioni vigenti nel Regno italico.
Ogni comune era retto da una municipalità come organo esecutivo e da un consiglio comunale come organo consultivo
e deliberante:
- La municipalità era composta dal podestà e sei savi (comuni di prima classe), dal podestà e quattro savi (comuni di
seconda classe), dal sindaco e due anziani ( comuni di terza classe).
- I podestà, di nomina regia e di durata triennale, e i sindaci, di nomina prefettizia e di durata annuale, vigilavano
sull'andamento generale del comune e ne erano i rappresentanti, presentavano i conti consuntivi e preventivi,
sottoponevano ogni questione al consiglio e ne eseguivano le deliberazioni. I podestà dei capoluoghi di cantone avevano
funzioni di rappresentanza e di delega rispetto a tutti i comuni ivi compresi.
- I savi (rinnovati parzialmente anno dopo anno) e gli anziani (rinnovati tutti annualmente) venivano scelti dai consigli
comunali tra coloro che godevano dei redditi maggiori e deliberavano su tutto ciò che veniva posto in discussione dal
podestà/sindaco.
- I Consigli comunali, che ordinariamente si svolgevano con cadenza biennale e alla presenza del prefetto, erano
composti da un numero diverso di consiglieri (40/30/15 secondo delle tre classi di appartenenza del comune stesso),
nominati dal re (nei primi due casi) o dal prefetto (nel terzo caso). Il loro rinnovo era rispettivamente quinquennale e
triennale e le cariche, salvo eccezioni, non erano riassumibili se non dopo un biennio. Loro compiti erano:
l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo (che passava rispettivamente al Ministero dell'Interno o al
prefetto), la nomina dei revisori dei conti e delle cariche in scadenza, l'imposizione di spese e imposte.
Altri uffici amministrativi erano quello di ricevitore comunale (addetto alla riscossione delle imposte), segretario
(preposto alla stesura degli atti pubblici e alla cura dei registri di protocollo), cursore (per i comuni di terza classe); più
altro personale che i comuni di prima e seconda classe avessero ritenuto necessario.
I comuni attivavano inoltre:
- Un Ufficio di stato civile (che redigeva e custodiva gli atti di nascita, matrimonio, morte) condotto da un savio nei
comuni di prima e seconda classe, dal sindaco in quelli di terza;
- una Guardia nazionale (per il mantenimento dell'ordine pubblico);
- una Deputazione di sanità (con compiti di vario genere inerenti la salute pubblica) formata dal podestà e dai primi due
savi (comuni di prima e seconda classe), dal sindaco con il primo anziano e il segretario (comuni di terza classe);
- una provvisoria Deputazione per l'ornato pubblico (una sorta di commissione urbanistica).
Il comune di Valfloriana, in quanto comune di 3° classe, era retto da un sindaco, due anziani e dal consiglio comunale.
Contesto generale
Dopo la vittoria dei francesi sulle truppe austriache e la sconfitta degli insorti guidati da Andreas Hofer, nel febbraio
1810 Napoleone separò il Tirolo italiano e la zona di Bolzano dal Tirolo settentrionale per unirli al Regno italico nel
Dipartimento dell'Alto Adige (il Primiero venne invece aggregato al Dipartimento della Piave). Momentaneamente
71
rimasero in vigore le leggi bavaresi, mentre il territorio veniva sottoposto a una amministrazione provvisoria sotto la
guida del barone Sigismondo Moll. Il Codice Napoleone fu introdotto con il 1 luglio 1810. Il Dipartimento dell'Alto
Adige fu posto in attività a partire dal 1 settembre 1810.
Esso era diviso nei distretti di Trento (con 5 cantoni e 33 comuni), Cles (con 4 cantoni e 28 comuni), Bolzano (con 4
cantoni e 24 comuni, poi elevati a 32; il cantone di Cavalese, con Fiemme e Fassa, era compreso qui), Rovereto (con 3
cantoni e 16 comuni), Riva (con 4 cantoni e 20 comuni), per un totale di 20 cantoni e 129 comuni.
Al vertice dell'amministrazione politica ed economica del Dipartimento era il prefetto, diretto responsabile di ogni
attività, coadiuvato da un segretario, da due consiglieri, da un Consiglio di Prefettura e da un Consiglio generale
dipartimentale. Gli uffici maggiori erano tutti di nomina regia.
Al prefetto competeva la sorveglianza su tutti i comuni (in tutte le funzioni amministrative i consigli comunali, i
podestà, i savi, gli anziani e i sindaci dipendevano dalla prefettura o dalla viceprefettura), la polizia superiore, i lavori
pubblici (strade e ponti), gli affari militari e tributari e altre materie. Egli presenziava (o vi delegava qualcuno) ai
consigli comunali dei comuni di prima e seconda classe.
In ogni capoluogo di distretto vi era un viceprefetto, pure di nomina regia, con mansioni prefettizie nell'ambito proprio
distretto e coadiuvato dal Consiglio distrettuale.
Nei cantoni per le materie amministrative censuarie vi era un cancelliere del censo (sempre di nomina regia) che
custodiva i libri censuari dei comuni e presenziava ai consigli comunali dei comuni di terza classe.
A Trento vennero istituiti un'Intendenza di Finanza e Demanio, un Liceo, gli uffici del Conservatore del registro, del
Conservatore delle ipoteche, del Direttore delle poste. La Congregazione di Carità nei vari comuni assorbì tutte le
istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza fino ad allora esistenti.
Per l'amministrazione giudiziaria, in ogni capoluogo di cantone era attiva una Giudicatura di pace con competenze in
materia civile per cause entro un determinato valore.
La giurisdizione penale e l'appello erano riservate alla Corte di Giustizia civile e criminale di Trento, con competenza in
entrambi gli ambiti per tutto il Dipartimento, a esclusione di Bolzano, dove era in attività un tribunale di prima istanza
proprio. Le cause in appello passavano alla Corte d'Appello di Brescia e successivamente al Tribunale supremo di
Milano.
A Rovereto per il distretto omonimo e per quello di Riva aveva sede un Tribunale di commercio; nei distretti di Trento e
Tione tali mansioni erano svolte dalla Corte di giustizia.
Ritornato il territorio del Dipartimento dell'Alto Adige sotto la sovranità austriaca, il commissario in capo del Tirolo
italiano ed illirico de Roschmann instaurava un'amministrazione provvisoria (1 marzo 1814) mediante i seguenti organi
e uffici: una Reggenza del Paese con sede a Trento, un Ufficio circolare provvisorio a Trento per tutto il Tirolo italiano,
un Capitanato di Circolo, i Vicecapitanati di Circolo al posto delle Viceprefetture nei cinque ex capoluoghi di distretto,
una Deputazione del Paese al posto del Consiglio dipartimentale, una Deputazione cantonale in ogni Cantone.
A Trento aveva sede anche una Direzione di Polizia per tutto il Tirolo italiano; Commissariati venivano istituiti a
Trento, Cles Bolzano, Rovereto, Riva. La Corte civile e criminale di Trento aveva assunto il ruolo di tribunale di
seconda istanza al posto della Corte di Brescia e il tribunale supremo era passato da Milano a Vienna.
Nel giugno 1814, passato l'intero Tirolo all'Austria, Roschmann trasferì la direzione di tutti gli affari politici relativi al
Tirolo italiano da Trento a Innsbruck. Cessato il periodo di amministrazione provvisoria, vennero erette due stazioni di
polizia a Innsbruck e a Trento.
Alla fine del 1814 ritornava in vita il Governo provinciale e venivano ristabiliti gli Uffici circolari (nella parte italiana
quelli di Trento e Rovereto) come prima dell'occupazione bavarese, con a capo un capitano di Circolo.
72
Nell'agosto 1814 fu reintrodotto in tutto il Tirolo il codice penale austriaco del 1803 e successivamente vi venne esteso
l'ordinamento giudiziario per la Galizia austriaca del 1796. In seguito entrò in vigore l'Allgemeine Bürgerliche
Gesetzbuch de1 1811.
Il Tribunale d'Appello di Innsbruck divenne la corte di giustizia superiore.
Nell'aprile 1815, con la nomina a governatore del Tirolo del conte di Bissingen, cessava il periodo di amministrazione
provvisoria sotto la direzione del Roschmann. Nel novembre 1815 cessò le proprie funzioni la Corte di Giustizia civile e
criminale di Trento e venne istituito un Giudizio civico provinciale. Nel luglio 1816 furono riattivati i Giudizi dinastiali
ma con l'esercizio della sola giurisdizione civile, riservando quella penale al giudizio sovrano più vicino.
Con il 1 maggio 1817 ritornava in vita la distrettualizzazione giudiziaria risalente al 1805, comprendente 50 giudizi
sovrani e 52 patrimoniali e dinastiali. Tra il 1816 e il 1817 furono eretti i Giudizi collegiali di Bolzano, Rovereto,
Feldkirch, che si aggiunsero a quelli di Innsbruck e Trento come giudizi in prima istanza.
Dopo la creazione del Dipartimento dell'Alto Adige nel 1810, il territorio di Valfloriana apparteneva al distretto di
Bolzano, Cantone di Cavalese.
Nel 1817, con il ripristino dei giudizi distrettuali sovrani e di quelli patrimoniali, Valfloriana faceva parte del giudizio
sovrano di Cavalese.
Per quanto riguarda il versante ecclesiastico, Valfloriana era curazia della parrocchia di Cavalese.
Fonti normative
"Costituzione della Repubblica italiana adottata per acclamazione nei Comitati nazionali di Lione", 26
gennaio 1802, n. 1.
Legge 24 luglio 1802, n.55 "sulla tassa personale in favore delle comuni"
Legge 24 luglio 1802, n.54 "sull'organizzazione delle autorità amministrative"
Legge 4 settembre 1802, n.75 "relativa alla pubblica istruzione"
Legge 17 settembre 1802, n.87 "per la guardia nazionale"
Legge 21 settembre 1802, n.89 "sopra i debiti e crediti delle comuni"
Decreto 30 ottobre 1802, n.109 "per la Guardia nazionale"
Decreto 24 gennaio 1803, n.12 "riguardante la conservazione de'boschi per i legnami necessari al servizio
dell'artiglieria e della marina"
Legge 23 dicembre 1803, n.97 "relativa ai debiti dei comuni e loro attività"
Legge 22 marzo 1804, n.25 "sui ricevitori comunali e dipartimentali"
Legge 27 marzo 1804, n.30 "sulle strade"
Legge 18 aprile 1804, n.42 " relativa all'alienazione de' beni comuni"
Decreto 9 maggio 1804, n.55 "sulla vaccinazione"
Decreto 8 giugno 1805, n.46 "sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno"
Decreto 6 maggio 1806, n.73 "riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade"
Regolamento 20 maggio 1806, n.79 "per la costruzione, per l'adattamento e per la conservazione delle
strade"
Decreto 25 luglio 1806, n.147 "riguardante i beni comunali incolti"
Decreto 4 dicembre 1806, n.230 "relativo alla rinnovazione e completazione dei consigli distrettuali e
comunali"
Nomina 3 gennaio 1807, n.2 "di una commissione destinata a raccogliere tutti i dati necessari a regolarizzare
73
l'amministrazione dei comuni"
Decreto 9 gennaio 1807, n.5 "portante il regolamento sull'ornato della città"
Decreto 12 gennaio 1807, n.16 "sulle finanze per il 1807"
Decreto 7 aprile 1807, n.58 "relativo alle spese di culto e di beneficenza a carico dei comuni"
Decreto 1 maggio 1807, n.70 "riguardante le aste negli appalti delle opere d'acque, ponti e strade"
Decreto 5 giugno 1807, n.95 "con cui sono concentrate nel podestà e nel sindaco le funzioni attribuite alle
municipalità dal decreto dell'8 giugno 1805"
Decreto 5 giugno 1807, n.95 "con cui sono concentrate nel podestà e nel sindaco le funzioni attribuite alle
municipalità dal decreto dell'8 giugno 1805"
Decreto 5 giugno 1807, n.46 "sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno"
Decreto 4 agosto 1807, n.128 "relativo ai modi di estinguere le passività dei comuni colle attività che si
possono impiegare a tale uso"
Decreto 4 agosto 1807, n.125 "che istituisce una Direzione generale dell'amministrazione dei comuni"
Decreto 9 febbraio 1808, n.59 "diretto ad impedire ai creditori dei comuni l'escussione sulle attività
annoverate nei prospetti preventivi"
Decreto 18 maggio 1808, n.129 "relativo ai boschi del regno"
Decreto 10 febbraio 1809, con cui si dispone che ogni comune deve avere il suo estimo e conseguentemente
i suoi registri censuari particolari in cui siano descritti i possessori attuali dei fondi posti nel territorio del
comune.
Decreto 11 marzo 1809, n.35 "relativo alle sovrimposte nei comuni di terza classe"
Decreto 18 marzo 1809, n.39 "con cui sono applicate anche ai comuni di seconda classe le disposizioni del
decreto 11 corrente mese, relativo alle sovrimposte comunali"
Decreto 19 aprile 1809, n.65 riguardante l'attivazione del nuovo sistema dei dazi di consumo nei comuni e
territori aperti
Decreto 29 giugno 1809, n. 78, sull'organizzazione definitiva dei cancellieri del censo
Decreto 18 maggio 1810, n.112 "che estende la giurisdizione della corte d'appello di Brescia al Dipartimento
dell'Alto Adige"
Decreto 19 maggio 1810, n.89 "con cui vengono provvisoriamente mantenute in vigore nel Tirolo
meridionale le attuali leggi e i regolamenti di amministrazione"
Decreto 28 maggio 1810, n. 94 relativo alla definitiva riunione al Regno d'Italia del Tirolo meridionale
Decreto 15 giugno 1810, n.106 "che ordina la pubblicazione ed attivazione nel dipartimento dell'Alto Adige
del codice Napoleone, dei regolamenti sui registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti e dei decreti
analoghi, del decreto sul diritto di albinaggio e di quello sulla tutela, emancipazione e cura degli
abbandonati e degli esposti"
Decreto 16 giugno 1810, n.111 "contenente diverse disposizioni di finanza e per la tutela delle corporazioni
di culto e di beneficenza e dei comuni nel Dipartimento dell'Alto Adige"
Decreto 8 luglio 1810, n.129 "che determina i gradi di parentela che escludono i membri dei consigli
comunali dal votare, allorchè trattasi di cause in cui sono interessate persone di aderenza reciproca"
Decreto vicereale 24 luglio 1810, con cui viene sancita la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in 5
distretti e si propone la loro suddivisione in 121 comuni e in 20 cantoni
Decreto 10 agosto 1810, n.163 "relativo all'organizzazione giudiziaria del Dipartimento dell'Alto Adige e
74
dalla parte del Tirolo da unirsi al Dipartimento della Piave"
Decreto 10 agosto 1810, n.161 "che prescrive un nuovo metodo per la compilazione de' conti preventivi e
consuntivi dei comuni"
Decreto 23 agosto 1810, n. 194, che estende al Dipartimento dell'Alto Adige il sistema d'amministrazione
dei comuni del regno
Circolare del Prefetto dell'Alto Adige Alessandro Agucchi 10 settembre 1810, Istruzioni per le municipalità
di prima, seconda e terza classe dirette a facilitare loro l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti governativi
Circolare del consigliere di stato 1 dicembre 1810 che impone l'entrata in vigore del Decreto del 10 agosto
1810, n. 161 dal 1 gennaio 1811
Circolare del consigliere di stato 1 dicembre 1810 che impone l'entrata in vigore del Decreto del 10 agosto
1810, n. 161 dal 1 gennaio 1811
Decreto del viceré Eugenio Napoleone 15 febbraio 1811, n. 49, "che estende al dipartimento dell'Alto Adige
ed ai cantoni di Tobiano e Primiero il sistema amministrativo della pubblica beneficenza esistente negli altri
dipartimenti"
Decreto vicereale 22 aprile 1811, n.101 "con cui si estendono al Dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni
di Tobiano e di Primiero i due decreti del 25 luglio 1806 e 4 agosto 1807; il primo intorno ai beni comunali
incolti ed il secondo sull'estinzione dei debiti comunali"
Decreto 27 maggio 1811, n.121 "relativo all'amministrazione, direzione, custodia e sorveglianza dei boschi
del regno"
"Codice dei podestà e sindaci del Regno d'Italia", 1811 settembre 17
Decreto 28 settembre 1811, n.236 "relativo all'amministrazione de'boschi"
Decreto vicereale 10 dicembre 1811, n.278 "che estende ai comuni del Tirolo meridionale componenti il
Dipartimento dell'Alto Adige od aggregati al Dipartimento della Piave, la legislazione del regno relativa a
debiti e crediti del comune"
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
FONTI ARCHIVISTICHE:
Archivio storico del comune di Valfloriana
Bibliografia
FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni
trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di TrentoSoprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)
NEQUIRITO M. (a cura di), L'epoca di ogni cangiamento. Storia e documenti trentini del periodo
napoleonico, Trento, 2004
Note
1. ACVA, 1.2 "Documentazione della comunità e del comune di Valfloriana ordinata nel 1908", n. 5, "Lettera E I, 9".
2. ACVA, 1.2 "Documentazione della comunità e del comune di Valfloriana ordinata nel 1908", n. 11, "Lettera M I, 7"
3. ACVA, 1.2 "Documentazione della comunità e del comune di Valfloriana ordinata nel 1908", n. 14, "Lettera Q IV,
2"
75
Ente
Comune di Valfloriana
1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12
Luoghi
Valfloriana
Archivi prodotti
Fondo Comune di Valfloriana, 01/01/1522 - 31/12/1962
Fondo Consiglio scolastico locale di Valfloriana, 01/01/1908 - 31/12/1919
Fondo Documentazione del Comune di Valfloriana, 01/01/1696 - 31/12/1837
Fondo Ufficio locale d'approvvigionamento di Valfloriana, 01/01/1915 - 31/12/1922
Storia
Nell'ottobre del 1813 le truppe austriache occuparono il Dipartimento dell'Alto Adige.
Il 10 dicembre esso venne posto sotto l'amministrazione provvisoria del commissario Anton von Roschmann.
Il 1 marzo 1814 Roschmann emanava la "Provvisoria organizzazione delle autorità politiche e lo stabilimento delle
massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo italiano ed illirico", al cui § 5 delle "Disposizioni
generali", "Titolo primo", veniva stabilita salvo modifiche improrogabili, la prosecuzione della precedente
distrettualizzazione comunale.
Terminata la fase di transizione, il 1 gennaio 1818 entrò in vigore nel Circolo di Trento un provvisorio ordinamento
comunale, in applicazione della Circolare del Capitanato di Trento del 4 novembre 1817. Nel Circolo di Rovereto
l'ordinamento comunale italico fu mantenuto fino al 31 dicembre 1820.
Il 1 gennaio 1821 venne introdotto il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26
ottobre 1819. Esso sanciva la ricostituzione dei comuni sulla base della situazione esistente nel 1805, prima
dell'occupazione bavarese. Con il decadere dell'ordinamento comunale introdotto sotto il Regno italico cessava anche la
relativa distrettualizzazione e la gran parte delle frazioni chiedevano di sciogliere il legame amministrativo con il
comune di aggregazione.
La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 regolò i diritti fondamentali dei comuni, garantiti dal § 33 della
costituzione del 4 marzo 1849. Negli anni dal 1849 al 1860, soprattutto nelle Valli Giudicarie, alcuni comuni operarono
delle aggregazioni, molte delle quali furono seguite di lì a qualche anno da nuove separazioni.
Nel periodo del cosiddetto 'neoassolutismo' (1851-1861) la legge del 17 marzo 1849 non venne applicata e per la
gestione dei comuni ci si avvalse di ordinanze emanate di volta in volta.
La legge comunale del 24 aprile 1859, che intendeva rendere stabili dette ordinanze, venne superata dalla ripresa della
vita costituzionale nel 1861 e nell'amministrazione dei comuni si tornarono a recepire i principi che erano alla base della
legge comunale provvisoria del 1849.
Il 5 marzo 1862 venne emanata la legge-quadro sull'ordinamento degli affari comunali, che rimandava a normative da
elaborarsi da parte delle province.
Il 9 gennaio 1866 veniva emesso un "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".
76
Con il trattato di St. Germain del 10 settembre 1919, a seguito della sconfitta dell'Austria nella prima guerra mondiale,
il Trentino venne annesso al regno d'Italia. L'ordinamento comunale austriaco cessava con l'entrata in vigore del R.D.
dell'11 gennaio 1923, che estese alle nuove province l'ordinamento comunale italiano.
La prima attestazione presente in archivio dell'attività comunale in periodo austriaco è la documentazione relativa alla
costruzione di un ponte presso Stramentizzo, la cui manutenzione spettava anche a Valfloriana "in consorzio col 15%",
del 1822 (1).
Tra i primi documenti si trova anche un registro delle concessioni di legname ad uso interno, risalente al 1842 (2).
La prima delibera della rappresentanza comunale risale invece al 22 ottobre 1865 (3).
Il comune di Valfloriana era composto dalle seguenti frazioni: Casatta, sede del comune, Barcatta, Pradel, Palù, Dorà,
Villaggio, Casanova, Valle, Montalbiano e Sicina.
Condizione giuridica
Ente pubblico territoriale, comune di campagna.
Ancora prima dell'effettivo decadere degli ordinamenti comunali italici furono emanate dal governo austriaco alcune
norme riguardanti i comuni:
Il "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" (Circolare governativa del 31
agosto 1817, n. 20934/1760) ripristinava le regole introdotte in tale ambito da Giuseppe II con l'ordinanza del 31 ottobre
1785.
La Circolare del Capitanato di Trento datata 4 novembre 1817, n. 11135, stabiliva il passaggio nel Circolo omonimo
dall'organizzazione italica a quella austriaca, che doveva compiersi con il 1 gennaio 1818.
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819 ribadiva il ritorno
all'organizzazione del 1805 e venne introdotto nel Tirolo italiano con il 1 gennaio 1821.
La Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, sancì per prima l'autogoverno comunale.
Durante gli anni del neassolutismo (1851 ¿ 1861), una serie di ordinanze emanate di volta in volta annullò i princìpi
liberali cui si atteneva la legge del 1849. Tra esse, quelle del 31 dicembre 1851, n. 4 (che stabiliva nuovi criteri
nell'amministrazione pubblica), del 19 marzo 1852, n. 67 (che conferiva alle autorità politiche il diritto di confermare
gli ufficiali comunali), del 15 gennaio 1852, n. 17 (che vietava la pubblicità delle discussioni in merito agli affari
comunali).
La legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58, cedette di lì a poco il passo alle norme introdotte durante l'avvento del
liberalismo.
La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, passata alle diete provinciali per la discussione, elencava in ventisei articoli
"le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali" e rimandava a future leggi provinciali che
avrebbero predisposto i regolamenti comunali nei diversi paesi della corona.
La legge del 3 dicembre 1863, n.115, emanata in esecuzione dell'art. II della legge comunale del 5 marzo 1862,
concerneva la regolazione dei rapporti di incolato (Reichsgesetz über das Heimatrecht).
Il 9 gennaio 1866, sulla base delle disposizioni fissate nella legge comunale del 5 marzo 1862, veniva emesso il
"Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo".
Le leggi del 18 gennaio 1882, n.2, e dell'8 giugno 1892, n.261, furono motivate dalla necessità di mettere in atto un
maggiore controllo circa l'amministrazione del patrimonio e dei redditi comunali.
Funzioni, occupazioni e attività
77
Per tutto il periodo che precedette la rivoluzione del marzo 1848 (il Vormärz) i comuni furono interamente sottoposti
alle autorità superiori, con scarsa partecipazione delle popolazioni alla gestione locale.
Nel "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni" del 31 agosto 1817, a
seconda delle diverse "facoltà" e bisogni le comunità erano suddivise in Comuni rurali e Comuni di Città (§6); i primi in
Comuni maggiori e "piccioli Comuni" (§7). Dei Comuni di Città, per l'ambito trentino, facevano parte Trento, Rovereto,
Riva, Arco.
La Circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135 (cit.), riguardante l'organizzazione e futura
amministrazione dei Comuni nel Circolo di Trento stabiliva tra l'altro l'osservanza, a partire dal 1 gennaio 1818,
dell'ordinanza governiale del 31 ottobre 1785 per l'amministrazione dei beni di ciascun singolo comune (la quale era
annessa alla circolare del 3 aprile 1816, n. 7624).
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, ribadiva il ritorno alle
antiche individualità comunali vigenti fino al 1805, sciogliendo le aggregazioni introdotte sotto il Regno italico. Esso
era rivolto alle "Comuni di campagna", alle "Città minori considerate come Comuni", alle "Città maggiori considerate
come Comuni". Tale ordinamento sancì uno stretto controllo da parte statale, riducendo le amministrazioni comunali a
mere esecutrici della volontà dello stato.
La legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849, n. 170, emanata parallelamente alla nuova costituzione del 4 marzo
1849, contemplava per i comuni un livello di autogoverno al passo con le esigenze delle dottrine liberali. Essa
affermava preliminarmente che "Base fondamentale dello Stato libero si è il libero Comune" (Disposizioni generali, I),
attribuendo al comune competenze naturali (concernenti tutti gli affari pubblici di interesse comunale che potevano
essere affrontati con forze proprie) e delegate (riguardanti i compiti che al comune venivano affidati dallo stato). Alle
autorità politiche non spettava alcuna ingerenza nei confronti dei comuni, la cui gestione era interamente affidata agli
organi previsti per l'autoamministrazione.
La legge comunale provvisoria considerava alla medesima stregua paesi e città, tuttavia prevedeva l'emanazione di
statuti propri per le città di Innsbruck, Bolzano e Trento, alle quali, sottoposte direttamente ai Capitanati circolari, era
inoltre conferita l'amministrazione politica in prima istanza per il proprio distretto.
Con l'avviarsi della compagine statale verso forme assolutistiche anche lo spirito della Legge provvisoria comunale del
1849 venne svuotato, emanando una serie di ordinanze che ne contraddicevano i principi. Queste disposizioni del
Ministero degli Interni, insieme al complesso delle ordinanze degli anni 1850 e 1851 e a frammenti della legge
comunale del 1849 costituirono i fondamenti dell'amministrazione comunale per un intero decennio.
Legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58 fu espressione della volontà del governo di accentrare nelle proprie mani tutta
la pubblica amministrazione e non considerò più i comuni quali partner degli organi dell'amministrazione politica. Di
tale legge solo le disposizioni sull'incolato furono applicate. Nel medesimo anno veniva emanata la patente di ottobre,
mentre la costituzione del febbraio 1861 chiuse ufficialmente il periodo del neoassolutismo.
Al termine di tale esperienza si impose subito la necessità di rinnovare alla luce dei nuovi indirizzi liberali l'apparato
statale e di conferire una diversa impronta anche all'organizzazione comunale, secondo i princìpi di
autoamministrazione. Un marcato autogoverno, con aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le
amministrazioni locali in Austria.
La legge-quadro del 5 marzo 1862, n. 18, forniva solo una cornice normativa, il cui completamento era affidato poi alle
leggi provinciali. Essa elencava pertanto solo "le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali".
Dal punto di vista delle competenze, delle funzioni e dell'ambito di attività dei comuni non si discostava di molto dagli
indirizzi impressi alla normativa del 1849. Il comune, che era il principale depositario dell'autogoverno locale, non
78
veniva considerato come organo dello stato, ma come un soggetto a sé stante, caratterizzato da interessi specifici e
dotato perciò di un raggio d'azione proprio.
Veniva pertanto ribadito quale punto fermo il conferimento ai comuni di una doppia sfera d'azione: quella naturale (tale
espressione in questa legge veniva sostituita dal termine "indipendente") e quella delegata.
Dell'art. VII, che permetteva ai comuni aggregatisi in base alla legge provvisoria del 17.3.1849 di tornare a scindersi,
approfittarono, nell'ambito trentino, i comuni del Capitanato di Tione che in precedenza avevano operato tale scelta.
La legge del 5 marzo 1862 ribadiva agli artt. XVII - XXI la possibilità per le Diete provinciali di istituire delle
Rappresentanze di Distretto o di Circolo (previste anche nella legge comunale del 1849 e mai attivate) con relative
Giunte, quali organi di raccordo tra i comuni e la Dieta, ma la Dieta tirolese rifiutò l'istituzione di dipartimenti politici
così estesi, a motivo delle grandi distanze del paese e delle difficoltà di comunicazione.
Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" emanato il 9 gennaio 1866, quanto a competenze,
funzioni e ambito di attività dei comuni, era conseguente alla legge del 5 marzo 1862. Un marcato autogoverno, con
aspetti sia positivi, che negativi, da allora in poi caratterizzò le amministrazioni locali in Austria.
Tra le competenze del comune, in base alla L. 3 dicembre 1863, n. 105 B.L.I., vi era l'obbligo di mantenere i propri
pertinenti poveri; ma già dal 1844, in seguito ad una donazione, il comune di Valfloriana iniziò a gestire un Fondo
poveri, tenendone la contabilità separata da quella del comune.
Struttura amministrativa
Nel periodo del Vormärz l'amministrazione dei comuni in Austria fu in stretta dipendenza dagli apparati statali. I
rappresentanti scelti dagli abitanti furono solo autorità esecutive e consultive. L'amministrazione locale risultava
burocraticamente complicata e spesso economicamente svantaggiosa.
La circolare del capitanato di Trento del 4 novembre 1817, n.11135, quanto alla futura organizzazione amministrativa
dei comuni nel Circolo di Trento stabiliva la nomina di una Rappresentanza comunale e di un capocomune coadiuvato
da altro personale: un attuario, degli assistenti, un cassiere (con il compito di incassare le rendite comunali e di pagare le
spese), delle guardie boschive e campestri. Il capocomune avrebbe convocato la Rappresentanza secondo la necessità,
dietro concessione del giudizio distrettuale e alla presenza di un rappresentante di quest'ultimo organo. I conchiusi della
Rappresentanza andavano registrati in un apposito libro sottoscritto dal capocomune, dall'attuario e dal delegato del
giudizio distrettuale.
Compiti delle nuove Rappresentanze comunali e dei capicomune erano: - la stesura di un accurato inventario del
patrimonio comunale, distinguendo l'attivo dal passivo ed evidenziando le diverse voci; - la corretta tenuta degli atti; la presentazione dei conti consuntivi e degli eventuali arretrati; - la consegna degli atti degli archivi comunali presenti
nell'ex comune di aggregazione; - la consegna all'archivio del giudizio dei registri di stato civile; - la presentazione del
rendiconto, secondo l'ordinanza del 1785.
Il "Regolamento delle Comuni e dei loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg" del 26 ottobre 1819, istituiva nelle Città
maggiori considerate come Comuni (Innsbruck, Trento, Bolzano, Rovereto) un Magistrato politico-economico, il quale
fungeva anche da istanza politica per le gravi trasgressioni di polizia entro il proprio distretto. Il regolamento definitivo
dei magistrati politico-economici delle diverse città giunse in tempi diversi (a Rovereto il 28 gennaio 1823, a Trento il
22 novembre 1825). Tra gli organi non compariva più la Rappresentanza comunale.
Le Città minori considerate come Comuni (per la parte italiana, Riva, Ala e Arco) erano rette da un Magistrato politicoeconomico, composto di 12 (con pià di 1000 abitanti, da 16 a 20) elettori, i quali, sotto la presidenza del giudice
distrettuale eleggevano:
79
- un borgomastro (sindaco): remunerato annualmente e confermato dal capitano circolare;
- quattro consiglieri: prestanti servizio gratuito e confermati dal giudizio distrettuale;
- un amministratore dei beni comunali: salariato annualmente e subordinato al Magistrato;
- un esattore steurale (fiscale): da assumere con contratto separato e subordinato al Magistrato;
- [solo in caso di beni consistenti, un cancelliere civico: salariato annualmente e confermato dal capitano circolare];
- [solo in caso di rilevante attività edilizia, un architetto civico].
Il Magistrato provvedeva a nominare, a pluralità di voti, il restante personale di cancelleria.
I Comuni di campagna dovevano eleggere:
- un capocomune, con il compito di mantenere l'ordine e la polizia;
- due deputati, quali assistenti del capocomune e, in caso di assenza di quest'ultimo, suoi sostituti;
- un cassiere (per la cui attività si rimandava alle norme del 31.10.1785 e del 3.4.1816), che amministrava i beni
comunali, sotto il controllo del capocomune e dei deputati;
- un esattore steurale (o esattore comunale), addetto alla riscossione delle tasse (che non erano da non confondersi con i
denari del comune);
- un certo numero di guardie campestri agli ordini del capocomune, "mantenute mediante contribuzioni in denaro, o in
prodotti naturali, ovvero mediante assegnazioni di fondi comunali, od altri emolumenti";
I modi e i termini delle elezioni alle cariche comunali non erano specificati. Si sottolineava unicamente:
- la facoltà del rispettivo giudizio distrettuale (sovrano o patrimoniale) di respingere le nomine in caso di
inammissibilità degli eletti;
- l'incompatibilità a ricoprire più uffici;
- l'obbligo fatto a ogni membro abile del comune, che riecheggiava l'antica consuetudine degli uffici conferiti a
rotazione, di assumere almeno per un anno incarichi comunali (con possibilità di conferma successiva, su desiderio del
comune e assenso rilasciato dal relativo giudizio distrettuale);
- l'abolizione delle figure dei sindaci, dei segretari e di altri scrivani;
- la permanenza dei comuni e dei capicomune sotto l'autorità dei giudizi distrettuali (si era ritornati a un sistema dove
l'amministrazione giudiziaria non era separata da quella politico-economica);
- la nomina da parte del giudizio distrettuale di competenza, nei comuni lontani dalla sede giudiziaria, di delegati o
giurati per facilitare l'amministrazione.
Il regolamento comunale del 1819, uno strumento legislativo troppo sommario e superficiale, rimase in vigore per quasi
trent'anni.
Più dettagliata anche in merito all'organizzazione amministrativa fu la Legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849,
n. 170. La legge distingueva tra membri comunali e stranieri e, all'interno dei primi, tra cittadini del comune e
"pertinenti". Il diritto di voto attivo e passivo, legato al censo, era inoltre riservato ai cittadini e ai "pertinenti" (ma
questi ultimi solo se rivestivano uffici pubblici). Organi previsti erano:
- una Rappresentanza comunale, di durata triennale, le cui sedute erano pubbliche le cui deliberazioni erano valide alla
presenza di almeno 2/3 dei membri (o sostituti) e a maggioranza assoluta dei votanti.
- Sua composizione: comuni con meno di 100 elettori, almeno 8/9 soggetti; comuni con più di 100 elettori, 10 soggetti,
con aggiunto uno per ogni venti elettori oltre i cento; comuni con più di 1000 elettori, un soggetto in più ogni cento
elettori oltre i mille;
- Suoi compiti ( che delineavano un ampio raggio di azione):
- tutelare gli interessi del comune e provvedere ai bisogni del medesimo;
80
- rendere pubblici tramite inventari sostanze e diritti comunali;
- operare per un'adeguata rendita della sostanza comunale;
- controllare che i singoli membri del comune non ricavassero rendite superiori alle loro necessità dalle sostanze
comunali a essi assegnate;
- investire le eccedenze delle rendite del comune per aumentarne il patrimonio;
- approntare i preventivi annuali delle entrate e delle spese e, in caso di disavanzi, provvedere mediante sovrimposte
(oltre una certa cifra, soggette ad approvazione da parte della Rappresentanza comunale di Circolo);
- accedere a mutui nell'interesse del comune (oltre certe quote essi pure soggetti ad approvazione da parte della
Rappresentanza comunale di Circolo o concessi tramite leggi provinciali);
- fissare gli emolumenti degli impiegati e degli inservienti comunali e nominare gli organi amministrativi degli
stabilimenti comunali di propria competenza;
- eleggere un proprio cassiere;
- destinare un soggetto alle mansioni di cancelleria;
- sopperire alle necessità dei poveri;
- assegnare i fondi necessari alle istituzioni di polizia per il mantenimento dell'ordine interno;
- far controllare periodicamente nel corso dell'anno i conti di cassa;
- in caso di necessità sottoporre a controllo la gestione della Deputazione;
- sempre in caso di necessità nominare commissioni per il controllo delle imprese comunali e altre commissioni,
scegliendone i componenti;
- riunirsi due volte l'anno in seduta ordinaria per esaminare, nell'inverno il conto consuntivo, nell'estate il preventivo e
per discutere sugli affari comunali;
- riunirsi in sedute straordinarie in casi urgenti (anche su richiesta scritta di almeno due terzi dei membri);
- per ogni seduta tenere un protocollo (firmato dal presidente e dal segretario), da conservare nell'archivio a
disposizione del pubblico;
- una Deputazione comunale, di durata triennale, eletta a maggioranza assoluta, avente il compito preminente di rendere
esecutive le deliberazioni della Rappresentanza.
- Sua composizione:
- Podestà (Capocomune per i centri minori)
- Suoi compiti:
- presiedeva le sedute della Rappresentanza e ne convocava i membri;
- rappresentava il comune nei suoi rapporti esterni, in questioni civili e amministrative;
- sottoscriveva documenti comportanti obblighi del comune verso terzi;
- eseguiva le deliberazioni della Rappresentanza (se esse erano in opposizione alle vigenti leggi o a danno del comune
ne trasferiva l'oggetto all'autorità distrettuale);
- amministrava il patrimonio comunale attenendosi rigorosamente al preventivo;
- per spese urgenti e straordinarie chiedeva l'approvazione della Rappresentanza;
- a fine anno amministrativo trasmetteva a essa il conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita, corredato dai relativi
documenti;
- sulla base di quest'ultimo, formava il preventivo sottoponendolo alla Rappresentanza;
- gli erano subordinati tutti gli impiegati e inservienti comunali;
81
- esercitava funzioni di polizia riguardo a nettezza urbana, sanità, poveri, strade, incendi, mercati, buon costume,
domestici, cippi confinari, sicurezza delle persone e delle proprietà;
- doveva procacciarsi i mezzi per adempiere ciò ed era responsabile di eventuali omissioni;
- doveva impedire la questua e allontanare i mendicanti (alla Deputazione spettava comminare pene pecuniarie (o in
prestazioni di lavoro) in relazione ai tre precedenti punti, tenendone protocollo).
- Due consiglieri: l'anziano sostituiva il podestà in caso di suo impedimento
- Loro compiti:
- prestarsi agli ordini del podestà, sotto la responsabilità di quest'ultimo.
Nella temperie neoassolutista l'organizzazione amministrativa dei comuni si resse in base a disposizioni provvisorie, in
attesa che venisse elaborata la legge comunale del 24 aprile 1859, n. 58. Essa, rispetto alle ordinanze transitorie,
ribadiva la necessità di un'approvazione delle autorità nella scelta degli ufficiali comunali. Il borgomastro stesso era
designato dalle autorità su proposta di una terna di soggetti scaturiti dalle votazioni.
Decaduta la legge precedente con il mutare della situazione politica, la legge-quadro del 5 marzo 1862 non si scostava
di molto dagli indirizzi impressi alla normativa del 1849 ed era in consonanza con l'avvento del liberalismo negli organi
di governo dell'impero. Essa tutelava maggiormente i diritti dei singoli e perciò toglieva le precedenti limitazioni
nell'accesso al comune e ai diritti elettorali.
Il "Regolamento comunale per la Contea principesca del Tirolo" del 9 gennaio 1866 aggiungeva poche novità rispetto
all'organizzazione amministrativa dei comuni prevista dalla legge provvisoria del 1849.
Emergeva la forte posizione del Capocomune, dotato di molte competenze e con i consiglieri nella mera posizione di
aiutanti. In particolare al capocomune era affidato il disimpegno di molti affari derivanti dalla sfera d'azione delegata
dallo stato al comune (ad esempio il diritto di punire nell'ambito dell'esercizio della polizia locale, § 57).
Veniva semplificato il modo di formare la Rappresentanza comunale:
- nei comuni costituiti da meno di 100 elettori, 9 o 8 membri a seconda dell'istituzione di tre o due corpi elettorali;
- da 100 a 300 elettori, 12 membri;
- da 301 a 600 elettori, 18 membri;
- da 601 a 1000 elettori, 24 membri;
- più di 1000 elettori, 30 membri.
Il presente regolamento, così come quello del 1862, era rivolto esclusivamente a paesi e borgate di dimensioni
contenute, essendo le città maggiori ormai dotate di statuto proprio.
Al regolamento comunale del 9 gennaio 1866 era annesso il "Regolamento elettorale per i Comuni della Contea
principesca del Tirolo", tramite il quale i ceti più facoltosi mantenevano il controllo delle amministrazioni comunali.
Rispetto alla linea del governo, prevalse il punto di vista dei conservatori tirolesi riguardo alle limitazioni
nell'accettazione nel comune di nuovi membri.
Con il progressivamente sempre più esteso diritto di voto presso il parlamento dell'Impero, la base sociale degli elettori
delle rappresentanze comunali paradossalmente rimase spesso più bassa.
Allo scoppio della guerra le amministrazioni comunali caddero sotto il controllo delle autorità politiche.
Contesto generale
Il 21 aprile 1815 cessava il periodo di amministrazione provvisoria del Tirolo. A partire dal 1 maggio 1815 l'Austria
incorporò ufficialmente il Dipartimento dell'Alto Adige, mentre il Congresso di Vienna confermava il passaggio dell'ex
principato vescovile di Trento all'Austria, già avvenuto nel 1803.
82
Con il 24 marzo 1816 i distretti di Trento e Bressanone ottenevano una loro rappresentanza (insufficiente per la parte
italiana del territorio) alla Dieta di Innsbruck, ripristinata dopo la sua soppressione sotto la Baviera.
Il 6 aprile 1818 il Tirolo venne incorporato nella Confederazione germanica, nata dalla dissoluzione dell'impero romano
germanico e succeduta alla Confederazione del Reno crollata con Napoleone.
I due Capitanati di Circolo di Trento e Rovereto furono ricostituiti a partire dal 1 maggio 1815.
L'attività della Corte di giustizia di Trento cessava; con il 20 novembre 1815 veniva eretto un Giudizio civico
provinciale a Trento e successivamente un Giudizio collegiale civile e criminale a Rovereto, ciascuno con competenze
per i rispettivi Circoli.
Il Tribunale d'Appello e Giudizio criminale superiore aveva sede a Innsbruck, mentre l'ultima istanza giudiziaria era
costituita dal Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna.
La circolare del 17 luglio 1816 stabiliva che fosse riservata ai giudizi principeschi (sovrani) la giurisdizione criminale
rispetto ai ripristinati giudizi patrimoniali nobili.
Con la Patente imperiale del 14 marzo 1817 il Tirolo fu diviso in 99 distretti amministrativi (più 7 nel Vorarlberg); 95
vennero amministrati da cosiddetti Giudizi cumulativi con competenze sia in materia politico-amministrativa, che
giudiziaria. Furono denominati Giudizi distrettuali (Landgerichte), sia che ci si riferisse ai 44 principeschi (statali), che
ai 51 patrimoniali (sottoposti a un dinasta). Entro gli anni Quaranta dell'Ottocento i dinasti rinunciarono via via ai propri
residui diritti giudiziari.
Il Circolo di Trento era costituito da 10 giudizi principeschi (4) e 11 patrimoniali; quello di Rovereto da 8 principeschi e
6 patrimoniali.
Nei 4 distretti cittadini di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto l'amministrazione politica era di competenza dei
Magistrati, istituiti in dette città rispettivamente in data 11 novembre 1820, 25 febbraio 1821, 22 novembre 1825, 28
febbraio 1823.
La nuova organizzazione giudiziaria decorreva dal 1 maggio 1817.
Per quanto riguardava la materia penale, l'Organizzazione dei giudizi criminali, secondo la Circolare dell'i.r. Giudizio di
Appello del 16 aprile 1817 prescriveva che i giudizi di prima istanza fossero: - inquirenti autorizzati anche a decidere
(per la parte italiana il Giudizio civico provinciale di Trento e il Giudizio collegiale di Rovereto); - inquirenti senza
diritto di decisione, detti anche Giudizi distrettuali (per la parte italiana Cles, Cavalese, Tione); - inquirenti competenti
solo alla cattura dei sospettati di reato e all'assunzione dei rilievi informativi, detti semplicemente Giudizi (tutti gli
altri).
La circolare del Capitanato di Trento di data 4 novembre 1817, n.11135, rivolta alle comunità del Circolo, esplicitava la
dipendenza delle stesse dal Capitanato e dai Giudizi distrettuali.
Dopo i moti del 1848 e il fallimento dell'Assemblea costituente di Vienna-Kremsier, fu pubblicata la nuova costituzione
del 4 marzo 1849, la quale permetteva allo stato di tenere saldamente in pugno la trasformazione dello stesso in senso
moderatamente borghese.
Avendo alla base la separazione delle funzioni giudiziarie da quelle politico-amministrative, il 1 gennaio 1850 entrò in
vigore la nuova organizzazione delle autorità amministrative politiche in Tirolo e Vorarlberg: - una Luogotenenza a
Innsbruck per tutta la provincia; - tre Reggenze di Circolo, a Innsbruck, Bressanone e Trento; - per l'esercizio delle
funzioni politiche i Capitanati distrettuali (5) (sei nella parte italiana); - per l'esercizio delle funzioni giudiziarie i nuovi
Giudizi distrettuali (26 per il Tirolo italiano), dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza.
Il nuovo ordinamento giudiziario in vigore a partire dal 1.5.1850 prevedeva dunque per il Tirolo italiano: - 26 Giudizi
distrettuali dotati di giurisdizione civile e penale in prima istanza; - la Corte di Cassazione di Vienna, dotata della
83
giurisdizione penale in terza e ultima istanza; - un Senato a Trento dotato di giurisdizione civile in terza istanza e penale
in seconda; - due Corti di Giustizia, a Trento e a Rovereto, dotate di giurisdizione civile in seconda istanza; - la Corte di
Giustizia di Trento come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale collegiale, mercantile e correzionale per la
zona a nord di Trento (6); - la Corte di Giustizia di Rovereto come Tribunale d'Appello, Corte d'Assise, Tribunale
collegiale, mercantile e correzionale per la zona a sud di Trento, comprese le Giudicarie; - una Camera di Commercio a
Rovereto.
La patente imperiale del 31 dicembre 1851 (Silvesterpatent) annullò la costituzione imperiale del 4 marzo 1849 e diede
inizio al periodo del neoassolutismo. Al posto della Dieta furono attivate deputazioni ¿consultive' a fianco dei
governatori.
L'amministrazione giudiziaria e quella politica ai livelli inferiori tornarono a essere unificate. Il 6 maggio 1854 vennero
introdotti anche in Tirolo gli Uffici distrettuali misti, nella parte italiana detti anche Preture, i quali eliminarono gli ampi
Capitanati distrettuali e incontrarono il favore della popolazione poiché, abbracciando all'incirca le dimensioni dei
vecchi giudizi, erano ben distribuiti sul territorio.
La contea del Tirolo e Vorarlberg veniva divisa in quattro Circoli, con sede a Innsbruck, Brixen, Trento e Bregenz,
suddivisi in Distretti.
Il Circolo di Trento per l'amministrazione politica era costituito da 25 Uffici distrettuali (Preture).
Gli Uffici distrettuali corrispondevano ai Giudizi distrettuali Per le città di Trento e Rovereto con i dintorni erano
competenti i rispettivi Magistrati civici.
L'autorità giudiziaria entrò in vigore a partire dal 25 novembre 1854.
Il Tribunale d'Appello per l'intera contea del Tirolo era a Innsbruck.
Per l'amministrazione della giustizia nel Tirolo italiano vi erano: - due Tribunali circolari (a Trento per i Distretti di
Trento e dintorni, a Rovereto per i Distretti di Rovereto e dintorni); - a Trento e Rovereto due Giudizi distrettuali
delegati urbani, che esercitavano la giustizia nelle suddette città e dintorni;- gli Uffici distrettuali misti, aventi
competenze in materia giudiziaria civile oltre che in quella politica.
I Giudizi inquirenti in materia penale nel Circolo di Trento erano 8 (il Tribunale di Circolo di Trento, l'Ufficio
distrettuale di Borgo, l'Ufficio distrettuale di Cavalese, l'Ufficio distrettuale di Primiero, l'Ufficio distrettuale di Cles, il
Tribunale di Circolo di Rovereto, l'Ufficio distrettuale di Riva, l'Ufficio distrettuale di Tione).
La crisi subentrata alla sconfitta austriaca nella seconda guerra di indipendenza italiana e alla perdita della Lombardia
segnarono la fine del neoassolutismo nella monarchia e l'apertura alle forze liberali. Vennero emanate prima la legge
fondamentale del 20 ottobre 1860, poi la più innovativa legge fondamentale del 26 febbraio 1861.
Nel 1861, quale appendice alla legge fondamentale del 26 febbraio, venne approvato anche un nuovo regolamento
provinciale per il Tirolo, il quale suscitò ancora delusione nei politici trentini a causa della loro insufficiente presenza
alla Dieta: 21 deputati su un totale di 68. Da allora fino al 1914 in Tirolo, nonostante le pressioni per un rinnovamento,
non furono introdotte sostanziali modifiche nella costituzione provinciale, né nei criteri della rappresentanza.
La sconfitta subita ad opera dei prussiani nel 1866 fece perdere all'Austria il ruolo-guida in Germania e provocò la
cessione del Veneto all'Italia in seguito alla terza guerra di indipendenza. L'anno seguente le pressioni ungheresi
portarono alla costituzione del 21 dicembre 1867, che decretava il cosiddetto Ausgleich, il compromesso che dava vita
alla duplice monarchia austro-ungarica. I due tronconi di impero mantenevano in comune esercito e finanze, ma
godevano ciascuno di un'organizzazione politico-amministrativa propria.
La legge del 19 maggio 1868 sull'erezione delle autorità politico-amministrative nei diversi regni della corona
procedette alla completa separazione tra amministrazione politica e funzioni giudiziarie. Le autorità politiche distrettuali
84
venivano denominate Capitanati distrettuali, creati nel 1849, decaduti durante il neoassolutismo e ora rimessi in vita, i
quali erano retti da un Capitano e assorbivano l'attività politica che in precedenza era delle Preture e degli Uffici
distrettuali misti.
Secondo l'ordinanza del Ministero degli Interni del 10 luglio 1868, la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg veniva
divisa in 24 Capitanati distrettuali (in vigore a partire dal 31 agosto 1868), otto dei quali per la parte italiana.
Le città di Trento e Rovereto, che in base al regolamento comunale del 1862 erano state elevate a città statutarie, dal
punto di vista politico-amministrativo erano equiparate ai Capitanati distrettuali, per l'ambito giudiziario invece
dipendevano dall'omonimo Giudizio distrettuale.
Mentre nell'ambito dell'Impero si ebbero diverse leggi elettorali, tese ad allargare sempre più il diritto di voto (1873,
1882, 1896, fino al suffragio universale maschile del 1907) nei comuni della monarchia per l'elezione delle
Rappresentanze comunali la base elettorale rimase notevolmente più bassa. L'ultima provincia a rinnovare il proprio
ordinamento interno fu il conservatore Tirolo. Il 2 febbraio 1914 finalmente ottenne la ratifica imperiale la nuova
Landesordnung tirolese, che rappresentò in parte ancora un compromesso con il vecchio ordine.
Il comune di Valfloriana appartenente al Circolo di Trento, dal 1.5.1817 fu sottoposto per l'amministrazione politicoamministrativa al giudizio distrettuale principesco di Cavalese con sede a Cavalese (come prevedeva la patente sovrana
del 14 marzo 1817). In seguito alla separazione dell'amministrazione politica da quella giudiziaria introdotta con la
patente imperiale del 1849 (seguita ai moti del 1848), Valfloriana dipese per il primo ambito dal capitanato distrettuale
di Cavalese, istituito il 1° gennaio 1850, mentre per l'amministrazione giudiziaria fu sottoposto al giudizio distrettuale
omonimo. Nel periodo del neoassolutismo la patente del 1849 decadde e l'amministrazione politica tornò ad essere unita
a quella giudiziaria; entrambe furono esercitate dagli uffici distrettuali detti appunto "misti", che nella parte italiana del
Tirolo assunsero la denominazione di preture. Valfloriana dal 1854 fece parte della pretura di Cavalese. Con la fine del
neoassolutismo e l'avvento del liberalismo in Austria, nel 1868 furono ricostituiti gli ampi capitanati distrettuali per
l'amministrazione politica e i più ridotti giudizi distrettuali per quella giudiziaria. Come nel 1850, Valfloriana tornò a
far parte per l'amministrazione politica del capitanato distrettuale di Cavalese e per quella giudiziaria dell'omonimo
giudizio distrettuale.
Nell'ambito ecclesiastico Valfloriana era curazia della parrocchia di Cavalese e dal 26 maggio 1920 sede parrocchiale
dipendente dal decanato di Cavalese.
Fonti normative
Patente sovrana 31 dicembre 1812, per l'introduzione dell'imposta d'industria nelle province del Tirolo e
Vorarlberg.
Editto del commissario Anton De Roschmann 1 marzo 1814, concernente la provvisoria organizzazione
delle autorità politiche e lo stabilimento delle massime fondamentali per l'attuale amministrazione del Tirolo
italiano ed illirico
Patente 24 giugno 1814, "relativa alla presa di possesso del Tirolo e Vorarlberg"
Convenzione 28 giugno 1814 "relativa alla cessione da parte del Tirolo e del Vorarlberg, che altre volte
apparteneva alla Baviera, a sua maestà l'imperatore d'Austria".
Ordinanza 24 aprile 1815 "relativa al tempo in cui hanno da entrare in attività le autorità politiche
organizzate definitivamente sotto la direzione di sua eccellenza il conte Fernando di Bissingen governatore"
Circolare governatoriale 23 marzo 1816, "Spese e debiti della concorrenza militare"
Circolare del Governo dei 3 aprile 1816, n. 7624 "Conti arretrati, non che debiti delle Giurisdizioni, e delle
85
Comuni"
Circolare governatoriale 16 luglio 1816, n. 16232, Ripristinazione dei giudizi patrimoniali
Patente sovrana 14 marzo 1817 , n. 51, "Organizzazione dei giudizi distrettuali"
Ordinanza 16 aprile 1817, n. 80 "Organizzazione dei giudizi criminali".
Legge 13 aprile 1817, n. 79 Separazione del giudizio di Vigo in Fassa dal circolo di Bolzano, ed
incorporamento del medesimo al circolo di Trento
Istruzione 31 agosto 1817, n. 20934/1760 "concernente i conti comunali, compilata per i comuni minori,
secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785 in appendice alla circolare governiale"
Legge 31 agosto 1817, n. 65, "Metodo di stendere in avvenire i conti della facoltà delle giurisdizioni, e dei
comuni"
Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato del Circolo di Trento 4 novembre 1817, n. 11135/3818 "Istruzioni
per l'organizzazione e futura amministrazione dei comuni nel Circolo di Trento"
Circolare dell'Imperial Regio Capitaniato circolare di Trento 21 dicembre 1817, n. 12283/4109, con
istruzioni in merito alla tenuta del "giornale d'entrata ed uscita" e del "libro maestro"
Regolamento 14 agosto 1819, n. 168 "Regolamento delle Comuni, e dei loro Capi nel Tirolo e Vorarlberg"
Kaiserliches Patent vom 17 Maerz 1849, n. 170 "womit ein provisorisches Gemeinde-Gesetz erlassen wird"
Notificazione 29 novembre 1849, emanata dall'i. r. commissione d'attivazione del poter giudiziario pel
Tirolo e Vorarlberg relativa all'organizzazione delle nuove autorità giudiziarie in questa provincia
Ordinanza imperiale 20 aprile 1854, n. 96, "wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen
und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird".
Kaiserliches Patent vom 24 April 1859, n. 58, "womit ein neues Gemeinde-Gesetz erlassen wird"
Decreto del Ministero degli interni e della giustizia 30 gennaio 1860, n. 28 "betreffend die Bestellung eines
beeideten Felschutzpersonales und das Verfahren über Feldfrevel"
Legge 5 marzo 1862, n. 14, "con cui vengono stabilite le disposizioni fondamentali per l'ordinamento degli
affari comunali"
Legge 3 dicembre 1863, n. 105, "betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse"
Legge 9 gennaio 1866, n. 1, "obbligatoria per la contea principesca del Tirolo, colla quale viene emanato un
regolamento comunale ed un regolamento elettorale pei comuni"
Legge 25 luglio 1871, n. 95, "sull'introduzione di una legge generale sui libri fondiari"
Legge 22 gennaio 1879, n. 13, "con cui viene emanato un regolamento per le persone di servizio"
Legge del 18 gennaio 1882, n. 2, "valevole per la contea principesca del Tirolo, concernente
l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali ed i provvedimenti di rispettiva vigilanza sui
comuni"
Legge 7 giugno 1883, n. 94, "concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di
godimento e di amministrazione"
Regolamento 18 giugno 1888, n. 3992 per i comuni italiani del Tirolo
Legge 8 giugno 1892, n. 17, Amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali
Legge 10 marzo 1895, n. 16, concernente l'istituto della difesa del paese per la contea del Tirolo e pel
Vorarlberg
Legge 9 giugno 1909, n. 62, "valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla commassazione dei terreni
agricoli"
86
Legge 9 giugno 1909, n. 61, valevole per la contea principesca del Tirolo, sulla divisione dei terreni comuni
e la regolazione dei diritti di godimento e di amministrazione che vi si riferiscono
Fonti archivistiche e bibliografia
Fonti d’archivio
FONTI ARCHIVISTICHE:
Archivio storico del comune di Valfloriana
Bibliografia
BONAZZA M., La misura dei beni: il catasto teresiano trentino-tirolese tra Sette e Ottocento, [Trento],
Comune di Trento, 2004 (Quadri e riquadri 10)
FAES M., NEQUIRITO M. (a cura di), Linee di sviluppo e cesure istituzionali nella storia dei comuni
trentini dal Medioevo all'unione all'Italia descritte secondo le norme ISAAR, Provincia autonoma di TrentoSoprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004 (dattiloscritto)
HAEMMERLE E., Manuale ad uso dei comuni, Rovereto, 1881
MASTELLOTTO E., L'archivio comunale trentino, Trento, 1986
VOLTELINI H. VON, Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803, a cura di E. Curzel, Trento,
Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 1999
WALLER G., Raccolta di leggi e ordinanze della monarchia austriaca, Libreria accademica wagneriana
editrice, Innsbruck, 1886.
Note
1. ACVA, 1.2 "Documentazione della comunità e del comune", n. 10 "Lettera L II, 2", 1822
2. ACVA, 3. "Documentazione del comune di Valfloriana (ordinamento austriaco)", 3.21 "Registri diversi", n. 189,
1842.
3. ACVA, 1.2 "Documentazione della comunità e del comune", n. 6 "Lettera F 1", 1865.
4. Il 1 maggio 1817 il giudizio di Vigo di Fassa veniva staccato dal Circolo di Bolzano e incorporato a quello di Trento.
5. Da non confondersi con i giudizi distrettuali dell'organizzazione del 1817, che in tedesco apparivano quali
"Landgerichte".
6. Il Giudizio distrettuale di Cles era tribunale correzionale per i giudizi a esso sottoposti.
87
fondo
Documentazione del Comune di Valfloriana, 1696 - 1837
fasc. 1
Soggetti produttori
Comunità di Valfloriana, 1522 giugno 21 - 1810 agosto 31
Comune di Valforiana, 1810 settembre 1 - 1817 dicembre 31
Comune di Valfloriana, 1818 gennaio 1 - 1923 gennaio 12
88
serie 1
Carteggio e atti, 1696; 1806 - 1837
Contenuto
La serie è formata da un fascicolo.
F. 1. 1. b. 1
Carteggio e atti
1696; 1806 - 1837
Atto relativo alla conferma della modalità di elezione del giurato di Valfloriana secondo consuetudine (1696), conferma del possesso
dei boschi, montagne e pascoli ai vicini di Montalbiano secondo l'investitura (1696), locazione della malga della montagna detta "del
Spiz" appartenente alla Regola di Valfloriana (1806-1818), copia dell'atto relativo alla nomina del primissario di Valfloriana (1824),
crediti della Regola (1824), contravvenzioni per pascolo abusivo (1837).
Fascicolo, cc. 26
89