tabella ax 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 tab b.

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TABELLA RIFERIBILE ALLE CATEGORIE PER IL RICONOSCIMENTO DI INFERMITA’ E LESIONI DIPENDENTI DA
CAUSA DI SERVIZIO
Regio Decreto 3458/28
TABELLA A
X
2
3
4
5
6
7
8
TAB B.
8
7
6
5
4
3
2
1
2^+2/10
2^+ 3/10
2^+ 5/10
1^
1^+ 8
1^ +7
1^ + 6
Min/Max
2^
2^
2^
1^
1^
1^
Min/Max
3^
3^
2^
2^
2^
Min/Max
4^
4^
3^
3^
Min/Max
5^
5^
4^
Min/Max
6^
6^
Min/Max
7^
Min/Max
Min/Max
B
= 01%= 20%
Cat. 8^
= 21% = 30%
Min/ Max
non cumulabili
Cat.7^
= 31% = 40%
Cat. 6^
= 41%=50%
Cat. 5^
=51%= 60%
Cat. 4^
= 61% = 70%
Cat.3^=
71%= 80%
Cat. 2^=
81% = 90%
Cat. 1^ =
91% = 100%
Scala di equivalenza tra categorie e percentuali
D.P.R. n.915/1978 - D.P.R. n. 37/2009 e Cod. Ord. Mil. n.66/2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n°93 del 22/4/2009, è stato pubblicato il D.P.R. 3 marzo 2009, n°37 che contiene il "regolamento per la disciplina dei termini e
delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e
nelle basi militari nazionali".
L'art.5, comma 1, lett a) di questo decreto contiene una scala di equivalenza completa tra le categorie previste dal testo unico in materia di pensioni
di guerra, contenuto nel D.P.R. n°915/78 e successive modificazioni, e le percentuali di invalidità.
La scala di equivalenza prevista è la seguente:
Categoria
Percentuale di invalidità
1ª cat. con superinvalidità
100%
1ª categoria
100% - 91%
2ª categoria
90% - 81%
3ª categoria
80% - 71%
4ª categoria
70% - 61%
5ª categoria
60% - 51%
6ª categoria
50% - 41%
7ª categoria
40% - 31%
8ª categoria
30% - 21%
una tantum
20% - 11%
Anche se questa scala di equivalenza è stata concepita per uno scopo determinato e specifico (la valutazione delle infermità da causa di servizio per il
personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali), si esprime il parere che essa possa trovare
applicazione in tutti quei casi in cui vengono dati benefici agli invalidi, prevedendo una percentuale minima di invalidità, ma senza indicare una
corrispondenza in categorie, come avviene spesso per le agevolazioni concesse dagli enti locali.
Naturalmente essa non ha alcuna rilevanza, laddove le norme prevedono esplicitamente un'indicazione sia in termini percentuali che in categorie.