Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese
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Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese
421.010 Ordinanza d’esecuzione della legge scolastica emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961 2 1 in virtù dell’articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) I. Art. II. Art. ... 3 4 1 5 Obbligo scolastico 2 6 Ammissione alla scuola Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d’istruzione e residente nel Cantone, che entro il 31 dicembre avrà compiuto i sette anni, con l’inizio dell’anno scolastico è obbligata rispettivamente obbligato a frequentare la scuola elementare. 1 Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l’autorizzazione d’ammissione anticipata alla scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa un’ammissione alla scuola. 2 Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano l’autorità parentale, rinviare l’inizio dell’obbligo scolastico, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra in linea di conto un’immediata educazione speciale. 3 Art. 3 7 Art. 4 8 Art. 5 9 Art. 6 Licenziamento anticipato a) Per il passaggio ad un’altra scuola Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell’anno scolastico scolare rispettivamente scolari che hanno l’intenzione di passare ad un’altra scuola. Il licenziamento avviene per l’inizio dell’anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro intende frequentare. Art. 7 10 b) Per l’inizio di un tirocinio o di una formazione empirica Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall’Ufficio cantonale della formazione professionale il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell’anno scolastico scolare rispettivamente scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene comprovato che, una volta conclusosi l’anno scolastico, l’inizio del tirocinio non sarebbe più possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento avviene due settimane prima dell’inizio del tirocinio, al più presto il 1° aprile. Il consiglio scolastico comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico. Art. 8 11 c) Altre eccezioni Il consiglio scolastico può, su proposta dell’ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi prima della fine dell’anno scolastico, se ciò risulta necessario per ragioni educative e se l’allieva rispettivamente l’allievo non potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche. 1 Su proposta dell’ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se viene comprovato che il licenziamento anticipato è indispensabile per l’ulteriore formazione della scolara rispettivamente dello scolaro. 2 Art. 9 12 Salto di una classe Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un’allieva o un allievo il salto di una classe, se ciò appare indicato nell’interesse dell’allieva rispettivamente dell’allievo e viene proposto dall’ispettorato scolastico dopo l’effettuazione di un esame. 1 In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine dell’ultima classe, anche se esse rispettivamente essi non hanno ancora frequentato nove anni di scuola. 2 Art. 10 13 Insegnamento privato, scuole private Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il competente consiglio scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo presentare a quest’ultimo gli attestati d’idoneità delle e degli insegnanti. 1 Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a quest’ultimo presentare gli attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all’atto della loro assunzione. 2 Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che insegnano presso una scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l’istruzione secondo il programma d’insegnamento. 3 4 L’insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza dell’ispettorato scolastico. Art. 11 14 Art. 12 15 Frequenza della scuola in un altro comune La domanda per l’ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consultato il consiglio scolastico del comune di residenza, circa l’ammissione e fissa, d’intesa con suddetto consiglio, un’eventuale tassa scolastica. Tale tassa viene versata dal comune di residenza. 1 La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l’autorità parentale, se la frequenza della scuola sita nell’altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza rispettivamente del ragazzo. 2 III. Art. Organizzazione dell’insegnamento 13 16 Testi didattici Il Governo decide in merito all’edizione di un nuovo testo didattico, alla rielaborazione di uno già esistente o alla traduzione di un testo didattico. La competente Commissione dei testi didattici consiglia il Dipartimento. 1 2 La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento. 3 Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle traduttrici e dei traduttori come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi didattici. Art. 14 Pagella Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre. riguardo spetta al consiglio scolastico. 1 2 17 La decisione al Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche un modello di pagella. IV. ... Art. 18 15 19 Materie d’insegnamento alla scuola elementare 20 Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una lingua seconda, la matematica, lo studio dell’ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il disegno e l’espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l’educazione fisica, le attività manuali e tessili. 1 Gli intenti educativi relativi all’igiene e alla salute, all’ambiente e all’educazione stradale devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie, soprattutto nell’insegnamento delle lingue, dello studio dell’ambiente come pure nell’educazione fisica. 2 21 Se in una scuola elementare in base all’articolo 25 della legge scolastica viene gestito eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l’articolo 16bis dell’ordinanza d‘esecuzione. 3 Art. 15bis 22 Lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca 23 24 L’insegnamento della lingua italiana inizia nella 4a classe elementare e di regola nella 4a classe ridotta. 1 25 L’insegnamento del romancio inizia di regola nella 1a classe elementare rispettivamente nella 1a classe ridotta; tale insegnamento dev’essere però offerto al più tardi a partire dalla 4a classe elementare e di regola dalla 4a classe ridotta. 2 26 Se in un comune vengono offerte quali materie d’opzione obbligatoria il romancio e l’italiano, spetta a quanti esercitano l’autorità parentale decidere in quale delle due lingue debba essere impartito l’insegnamento ai propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei rappresentanti legali il consiglio scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni. Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi eccezionali e con il permesso del Governo. 3 Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone può promuovere, tramite una consulenza in materia, l’introduzione e l’insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua d’incontro e del vicino. 4 V. Art. ... 27 16 28 Materie d’insegnamento nelle classi ridotte Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una seconda lingua, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il 1 disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività manuali e tessili. Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d’insegnamento per la scuola elementare e per la scuola di avviamento pratico. 2 VI. Art. ... 29 16bis 30 Materie d’insegnamento alla scuola di avviamento pratico 31 Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l’italiano quali rispettive prime lingue, un‘ulteriore lingua cantonale stabilita dall’ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l’inglese, la matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l’educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l’educazione fisica, l’informatica di base. 1 Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua seconda. 2 Nelle scuole di lingua tedesca sono inoltre materie obbligatorie d'insegnamento l'italiano o il francese. 3 32 Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d’opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l’economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l’educazione fisica, nozioni commerciali. 4 Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell’ordinanza sullo stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale. 5 6 33 7 34 Gli intenti educativi relativi all’igiene e alla salute, all’ambiente, ai mass-media e all’educazione stradale nonché la preparazione della scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d’insegnamento, soprattutto nell’insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell’educazione fisica. Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a determinate materie. 35 VII. ... Art. 17 36 Art. 18 37 Art. 19 38 Materie d’insegnamento alla scuola secondaria 39 Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il romancio e l’italiano quali rispettive prime lingue, un‘ulteriore lingua cantonale stabilita dall’ente responsabile della scuola quale lingua seconda, l’inglese, la matematica (aritmetica, algebra, 1 geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività commerciali, economia domestica), l’educazione figurativa, le attività manuali (tessili o artigianali), il canto e la musica, l’educazione fisica, l’informatica di base. Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua seconda. 2 40 Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d’opzione obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (inglese, romancio, italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o artigianali), l’economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l’educazione fisica, nozioni commerciali. 3 Gli intenti educativi relativi all’igiene e alla salute, all’ambiente, ai mass-media e all’educazione stradale nonché la preparazione alla scelta della professione devono essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d’insegnamento, soprattutto nell’insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell’educazione fisica. 4 VIII. Art. Insegnanti delle scuole pubbliche 20 42 41 Supplenze Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve inviare al Dipartimento le relative comprove. Art. 21 43 Formazione supplementare Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Esso può dichiarare obbligatoria anche la partecipazione a corsi e giornate di studio svolti da organizzazioni professionali. 1 Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo può disporre riduzioni dell’orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei corsi. La riduzione dell’orario di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all’ente responsabile. 2 IX. Art. Doveri dei comuni e finanziamento 22 44 Sussidi cantonali a) Stipendio del corpo insegnante Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni, il 20 percento, il 28 percento, il 37 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II dell’ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola dell’infanzia nel Cantone dei Grigioni. Art. 23 45 Calcolo per corporazioni di comuni e circoli 46 47 Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare alle corporazioni di comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti. 1 48 Per il computo dell’indice misto si tiene conto di un comune anche quando manda alla scuola della corporazione di comuni o del circolo almeno un’alunna rispettivamente un alunno all’anno, pur non essendone membro. 2 Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della popolazione annuale (ESPOP). 3 49 Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni. 4 Art. 24 50 Art. 25 51 Art. 26 52 Art. 27 53 Art. 28 f) Per i testi didattici Il credito necessario per l’edizione dei testi didattici è fissato dal Gran Consiglio nel preventivo cantonale. Art. 29 54 Art. 30 55 Art. 31 56 Art. 32 k) per l’aggiornamento e il perfezionamento 57 Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l’aggiornamento e il perfezionamento del corpo insegnante. 1 2 ... 58 Art. 33 Art. 34 59 m) Per le spese di trasporto 60 Il sussidio per le spese di trasporto giusta l’articolo 54 capoverso 1 numero 9 della legge ammonta al 20-55 percento delle spese computabili nei limiti del preventivo approvato dal Gran Consiglio. 1 2 ... 61 3 ... 62 X. Art. Disposizioni finali e transitorie 35 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge. Art. 36 64 Art. 37 65 Note finali 63 1 M del 26 set. 1960, 125; PGC 1960, 477, 480 (prima lettura), 1961, 169, 207 (seconda lettura) 2 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939 3 CSC 421.000 4 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 5 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 6 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 7 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 8 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 9 Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2 10 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 11 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 12 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 13 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 14 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 15 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 16 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 17 Cfr. l‘art. 20 legge scolastica, CSC 421.000 18 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 19 Testo giusta DGC del 7 ott. 1996; M del 7 mag. 1996, 267; PGC 1996/97, 321 20 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 21 CSC 421.000 22 Introduzione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all‘art. 15 23 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 24 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 25 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 26 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 27 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 28 Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; M del 29 mag. 2000, 319; PGC 2000/2001, 349 29 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 30 Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16 31 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 32 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 33 Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16 34 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16 35 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 36 Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2 37 Abrogazione giusta DGC del 17 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54; PGC 1977/78, 102, 115 38 Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16 39 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 40 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 41 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 42 Testo giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2 43 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 44 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 45 Testo giusta AGS 1990, 2411 46 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 47 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 48 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 49 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 50 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 51 Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all‘art. 15 52 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 53 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 54 Abrogazione giusta DGC del 27 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54, DGC 1977/78, 102, 115 55 Testo risp. abrogazione giusta AGS 1990, 2411 56 Abrogazione con DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2 57 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 58 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 59 Abrogazione giusta AGS 1990, 2411 60 Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 61 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 62 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 63 Entrata in vigore il 1° lug. 1962 giusta l‘art. 79 legge scolastica; la revisione del 27 set. 1983 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar. 1984 per l’anno scolastico 1984/85; la revisione del 26 nov. 1986 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 21 apr. 1987 per l’anno scolastico 1988/89; la revisione del 29 set. 1992 è stata dichiarata in vigore con DG 17 ago. 1993 per l’anno scolastico 1993/94; la revisione del 7 ott. 1996 è stata posta in vigore con DG del 28 apr. 1987 per il 1° ago. 1997, eccettuata l’introduzione dell’italiano quale seconda lingua nelle scuole elementari e nelle classi ridotte germanofone giusta l’art. 15, 16 e 15 bism che entrano in vigore il 1° ago 1999; la revisione del 27 mar. 2000 è stata posta in vigore con DG del 20 feb. 2001 per il 1° ago. 2001; la revisione del 5 ott. 2000 entra in vigore per il 1° ago 2002. 64 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso 65 Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso