Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese

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Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese
421.010 Ordinanza d’esecuzione della legge scolastica
emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio 1961
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in virtù dell’articolo 57 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge
scolastica)
I.
Art.
II.
Art.
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Obbligo scolastico
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Ammissione alla scuola
Ogni ragazza o ragazzo suscettibile d’istruzione e residente nel Cantone, che entro il 31
dicembre avrà compiuto i sette anni, con l’inizio dell’anno scolastico è obbligata rispettivamente
obbligato a frequentare la scuola elementare.
1
Il consiglio scolastico può, su domanda, rilasciare l’autorizzazione d’ammissione anticipata alla
scuola, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la ragazza o il ragazzo è ben
sviluppata rispettivamente sviluppato fisicamente e intellettualmente e non esistono dubbi circa
un’ammissione alla scuola.
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Il consiglio scolastico può, dopo aver ascoltato coloro che esercitano l’autorità parentale,
rinviare l’inizio dell’obbligo scolastico, se una perizia medica o psicoscolastica attesta che la
ragazza o il ragazzo non è sufficientemente sviluppata rispettivamente sviluppato e se non entra
in linea di conto un’immediata educazione speciale.
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Art.
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7
Art.
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8
Art.
5
9
Art.
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Licenziamento anticipato
a) Per il passaggio ad un’altra scuola
Su domanda il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell’anno scolastico scolare
rispettivamente scolari che hanno l’intenzione di passare ad un’altra scuola. Il licenziamento
avviene per l’inizio dell’anno scolastico della scuola che la scolara rispettivamente lo scolaro
intende frequentare.
Art.
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b) Per l’inizio di un tirocinio o di una formazione empirica
Su domanda o presentazione del contratto di tirocinio approvato dall’Ufficio cantonale della
formazione professionale il consiglio scolastico può licenziare prima della fine dell’anno scolastico
scolare rispettivamente scolari che iniziano un tirocinio o una formazione empirica, se viene
comprovato che, una volta conclusosi l’anno scolastico, l’inizio del tirocinio non sarebbe più
possibile senza considerevoli svantaggi per la scolara rispettivamente lo scolaro. Il licenziamento
avviene due settimane prima dell’inizio del tirocinio, al più presto il 1° aprile. Il consiglio
scolastico comunica immediatamente la decisione al competente ispettorato scolastico.
Art.
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c) Altre eccezioni
Il consiglio scolastico può, su proposta dell’ispettorato scolastico, licenziare allieve o allievi
prima della fine dell’anno scolastico, se ciò risulta necessario per ragioni educative e se l’allieva
rispettivamente l’allievo non potrebbe più trarre profitto dalla frequenza della scuola. Il consiglio
scolastico dispone le necessarie perizie specialistiche.
1
Su proposta dell’ispettorato scolastico il consiglio scolastico può autorizzare altre eccezioni, se
viene comprovato che il licenziamento anticipato è indispensabile per l’ulteriore formazione della
scolara rispettivamente dello scolaro.
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Art.
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Salto di una classe
Su domanda il consiglio scolastico può permettere ad un’allieva o un allievo il salto di una
classe, se ciò appare indicato nell’interesse dell’allieva rispettivamente dell’allievo e viene
proposto dall’ispettorato scolastico dopo l’effettuazione di un esame.
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In tal caso il consiglio scolastico licenzia le allieve e gli allievi alla fine dell’ultima classe, anche
se esse rispettivamente essi non hanno ancora frequentato nove anni di scuola.
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Art.
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Insegnamento privato, scuole private
Chi fa istruire privatamente una ragazza o un ragazzo deve informare il competente consiglio
scolastico nonché il Dipartimento e nel contempo presentare a quest’ultimo gli attestati
d’idoneità delle e degli insegnanti.
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Chi dirige una scuola privata deve notificarlo al Dipartimento e a quest’ultimo presentare gli
attestati di tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti all’atto della loro assunzione.
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Le docenti e i docenti, che impartiscono un insegnamento privato o che insegnano presso una
scuola privata, devono soddisfare i requisiti di eleggibilità e impartire l’istruzione secondo il
programma d’insegnamento.
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L’insegnamento privato e le scuole private soggiacciono alla vigilanza dell’ispettorato scolastico.
Art.
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Art.
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Frequenza della scuola in un altro comune
La domanda per l’ammissione alla scuola di un altro comune va indirizzata al consiglio
scolastico di tale comune. Esso decide, dopo aver consultato il consiglio scolastico del comune di
residenza, circa l’ammissione e fissa, d’intesa con suddetto consiglio, un’eventuale tassa
scolastica. Tale tassa viene versata dal comune di residenza.
1
La tassa scolastica è a carico di quanti esercitano l’autorità parentale, se la frequenza della
scuola sita nell’altro comune avviene per ragioni personali di loro stessi o della ragazza
rispettivamente del ragazzo.
2
III.
Art.
Organizzazione dell’insegnamento
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Testi didattici
Il Governo decide in merito all’edizione di un nuovo testo didattico, alla rielaborazione di uno
già esistente o alla traduzione di un testo didattico. La competente Commissione dei testi
didattici consiglia il Dipartimento.
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La riedizione immutata di testi didattici viene decisa dal Dipartimento.
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Il Dipartimento stabilisce le indennità delle autrici e degli autori, delle traduttrici e dei traduttori
come pure delle illustratrici e degli illustratori. Il Dipartimento fissa il prezzo di vendita dei testi
didattici.
Art.
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Pagella
Le valutazioni nella pagella possono essere espresse in parole o in cifre.
riguardo spetta al consiglio scolastico.
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La decisione al
Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio per tutte le scuole pubbliche un modello di pagella.
IV.
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Art.
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Materie d’insegnamento alla scuola elementare
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Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una lingua
seconda, la matematica, lo studio dell’ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali,
il disegno e l’espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l’educazione fisica, le
attività manuali e tessili.
1
Gli intenti educativi relativi all’igiene e alla salute, all’ambiente e all’educazione stradale devono
essere inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie, soprattutto nell’insegnamento delle
lingue, dello studio dell’ambiente come pure nell’educazione fisica.
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Se in una scuola elementare in base all’articolo 25 della legge scolastica
viene gestito
eccezionalmente un grado superiore, fa stato per analogia l’articolo 16bis dell’ordinanza
d‘esecuzione.
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Art.
15bis
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Lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di
lingua tedesca
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L’insegnamento della lingua italiana inizia nella 4a classe elementare e di regola nella 4a
classe ridotta.
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L’insegnamento del romancio inizia di regola nella 1a classe elementare rispettivamente
nella 1a classe ridotta; tale insegnamento dev’essere però offerto al più tardi a partire dalla 4a
classe elementare e di regola dalla 4a classe ridotta.
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Se in un comune vengono offerte quali materie d’opzione obbligatoria il romancio e
l’italiano, spetta a quanti esercitano l’autorità parentale decidere in quale delle due lingue debba
essere impartito l’insegnamento ai propri figli. Su richiesta delle rispettivamente dei
rappresentanti legali il consiglio scolastico può autorizzare, in casi motivati, altre assegnazioni.
Sezioni con meno di cinque scolare o scolari possono essere gestite solo in casi eccezionali e con
il permesso del Governo.
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Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca site in circoli in cui la
maggioranza della popolazione parla romancio il Cantone può promuovere, tramite una
consulenza in materia, l’introduzione e l’insegnamento della lingua romancia a titolo di lingua
d’incontro e del vicino.
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V.
Art.
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Materie d’insegnamento nelle classi ridotte
Sono materie obbligatorie: la religione, la lingua materna quale prima lingua, una seconda
lingua, la matematica, lo studio dell'ambiente locale, la storia, la geografia, le scienze naturali, il
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disegno e l'espressione creativa, la calligrafia, il canto e la musica, l'educazione fisica, le attività
manuali e tessili.
Valgono per analogia le disposizioni sulle materie d’insegnamento per la scuola elementare e
per la scuola di avviamento pratico.
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VI.
Art.
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16bis
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Materie d’insegnamento alla scuola di avviamento pratico
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Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il
romancio e l’italiano quali rispettive prime lingue, un‘ulteriore lingua cantonale stabilita dall’ente
responsabile della scuola quale lingua seconda, l’inglese, la matematica (aritmetica, algebra,
geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività
commerciali, economia domestica), l’educazione figurativa, le attività manuali (tessili o
artigianali), il canto e la musica, l’educazione fisica, l’informatica di base.
1
Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua
seconda.
2
Nelle scuole di lingua tedesca sono inoltre materie obbligatorie d'insegnamento l'italiano o il
francese.
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Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti
rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d’opzione
obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue
straniere (italiano, romancio, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o
artigianali), l’economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni
scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l’educazione fisica, nozioni commerciali.
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Per le lingue nazionali che non vengono offerte quali materie obbligatorie, sono da offrire corsi
di lingua adeguati indipendentemente dal numero di partecipanti. Questi corsi di lingua possono
essere svolti quali materie opzionali che sono da sovvenzionare nei limiti dell’ordinanza sullo
stipendio degli insegnanti. Se i corsi di lingua vengono integralmente o parzialmente offerti sotto
forma di corsi intensivi al di fuori del programma ordinario della scuola, il Cantone concede
contributi nel limite delle sue competenze giusta la Costituzione cantonale.
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Gli intenti educativi relativi all’igiene e alla salute, all’ambiente, ai mass-media e
all’educazione stradale nonché la preparazione della scelta della professione devono essere
inglobati a titolo interdisciplinare in tutte le materie d’insegnamento, soprattutto
nell’insegnamento delle lingue, nel settore uomo e ambiente, nonché nell’educazione fisica.
Il Governo emana regolamentazioni sulle possibilità di rinunciare a determinate materie.
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VII.
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Art.
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Art.
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Art.
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Materie d’insegnamento alla scuola secondaria
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Nelle scuole di lingua tedesca, romancia e italiana sono materie obbligatorie: il tedesco, il
romancio e l’italiano quali rispettive prime lingue, un‘ulteriore lingua cantonale stabilita dall’ente
responsabile della scuola quale lingua seconda, l’inglese, la matematica (aritmetica, algebra,
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geometria), uomo e ambiente (religione, scienze naturali, geografia, storia/civica e attività
commerciali, economia domestica), l’educazione figurativa, le attività manuali (tessili o
artigianali), il canto e la musica, l’educazione fisica, l’informatica di base.
Nelle scuole di lingua romancia e italiana è inoltre materia obbligatoria il tedesco quale lingua
seconda.
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Se vi partecipano almeno cinque scolare o scolari e vi sono le necessarie insegnanti
rispettivamente i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d’opzione
obbligatoria e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue
straniere (inglese, romancio, italiano, francese), il disegno tecnico, le attività manuali (tessili o
artigianali), l’economia domestica, la dattilografia, le esercitazioni matematiche, le esercitazioni
scientifiche, le esercitazioni tecniche, teatro e danza, l’educazione fisica, nozioni commerciali.
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Gli intenti educativi relativi all’igiene e alla salute, all’ambiente, ai mass-media e all’educazione
stradale nonché la preparazione alla scelta della professione devono essere inglobati a titolo
interdisciplinare in tutte le materie d’insegnamento, soprattutto nell’insegnamento delle lingue,
nel settore uomo e ambiente, nonché nell’educazione fisica.
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VIII.
Art.
Insegnanti delle scuole pubbliche
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Supplenze
Se un comune pretende il sussidio cantonale alle spese di supplenza, deve inviare al
Dipartimento le relative comprove.
Art.
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Formazione supplementare
Il Dipartimento può organizzare corsi di formazione supplementare nonché giornate di studio
per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Esso può dichiarare obbligatoria
anche la partecipazione a corsi e giornate di studio svolti da organizzazioni professionali.
1
Nel caso di corsi dichiarati obbligatori per gli insegnanti in fase di perfezionamento il Governo
può disporre riduzioni dell’orario di lavoro per un massimo di due lezioni durante la durata dei
corsi. La riduzione dell’orario di lavoro non comporta una riduzione del sussidio cantonale all’ente
responsabile.
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IX.
Art.
Doveri dei comuni e finanziamento
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Sussidi cantonali a) Stipendio del corpo insegnante
Il Cantone sovvenziona, a seconda della capacità finanziaria dei comuni, il 20 percento, il 28
percento, il 37 percento, il 46 percento o il 55 percento degli importi giusta il capitolo II
dell’ordinanza sullo stipendio degli insegnanti delle scuole popolari e delle educatrici di scuola
dell’infanzia nel Cantone dei Grigioni.
Art.
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Calcolo per corporazioni di comuni e circoli
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Per la determinazione dei sussidi cantonali allo stipendio, da versare alle corporazioni di
comuni e ai circoli a sostegno dello stipendio del corpo insegnante, viene ponderata la capacità
finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti.
1
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Per il computo dell’indice misto si tiene conto di un comune anche quando manda alla scuola
della corporazione di comuni o del circolo almeno un’alunna rispettivamente un alunno all’anno,
pur non essendone membro.
2
Il numero degli abitanti si basa sulla più recente statistica federale della popolazione annuale
(ESPOP).
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Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le
corporazioni di comuni o per i circoli vengono riesaminate ogni due anni.
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Art.
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Art.
25
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Art.
26
52
Art.
27
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Art.
28
f) Per i testi didattici
Il credito necessario per l’edizione dei testi didattici è fissato dal Gran Consiglio nel preventivo
cantonale.
Art.
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Art.
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Art.
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Art.
32
k) per l’aggiornamento e il perfezionamento
57
Il Gran Consiglio stabilisce nel preventivo il credito per l’aggiornamento e il perfezionamento
del corpo insegnante.
1
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58
Art.
33
Art.
34
59
m) Per le spese di trasporto
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Il sussidio per le spese di trasporto giusta l’articolo 54 capoverso 1 numero 9 della legge
ammonta al 20-55 percento delle spese computabili nei limiti del preventivo approvato dal Gran
Consiglio.
1
2
...
61
3
...
62
X.
Art.
Disposizioni finali e transitorie
35
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge.
Art.
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Art.
37
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Note finali
63
1
M del 26 set. 1960, 125; PGC 1960, 477, 480 (prima lettura), 1961, 169, 207 (seconda
lettura)
2
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
3
CSC 421.000
4
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
5
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
6
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
7
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
8
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
9
Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2
10
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
11
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
12
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
13
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
14
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
15
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
16
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
17
Cfr. l‘art. 20 legge scolastica, CSC 421.000
18
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
19
Testo giusta DGC del 7 ott. 1996; M del 7 mag. 1996, 267; PGC 1996/97, 321
20
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
21
CSC 421.000
22
Introduzione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all‘art. 15
23
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
24
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
25
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
26
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
27
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
28
Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; M del 29 mag. 2000, 319; PGC 2000/2001, 349
29
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
30
Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16
31
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
32
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
33
Nuova numerazione dei capoversi giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16
34
Introduzione giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16
35
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
36
Abrogazione giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2
37
Abrogazione giusta DGC del 17 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54; PGC 1977/78, 102,
115
38
Testo giusta DGC del 5 ott. 2000; vedi nota all‘art. 16
39
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
40
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
41
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
42
Testo giusta DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2
43
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
44
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
45
Testo giusta AGS 1990, 2411
46
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
47
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
48
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
49
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
50
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
51
Abrogazione giusta DGC del 7 ott. 1996; vedi nota all‘art. 15
52
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
53
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
54
Abrogazione giusta DGC del 27 mag. 1977; M del 14 mar. 1977, 54, DGC 1977/78, 102,
115
55
Testo risp. abrogazione giusta AGS 1990, 2411
56
Abrogazione con DGC del 27 set. 1983; vedi nota all‘art. 2
57
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
58
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
59
Abrogazione giusta AGS 1990, 2411
60
Testo giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
61
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
62
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
63
Entrata in vigore il 1° lug. 1962 giusta l‘art. 79 legge scolastica; la revisione del 27 set.
1983 è stata dichiarata in vigore dal Governo con decreto del 5 mar. 1984 per l’anno
scolastico 1984/85; la revisione del 26 nov. 1986 è stata dichiarata in vigore dal
Governo con decreto del 21 apr. 1987 per l’anno scolastico 1988/89; la revisione del 29
set. 1992 è stata dichiarata in vigore con DG 17 ago. 1993 per l’anno scolastico
1993/94; la revisione del 7 ott. 1996 è stata posta in vigore con DG del 28 apr. 1987 per
il 1° ago. 1997, eccettuata l’introduzione dell’italiano quale seconda lingua nelle scuole
elementari e nelle classi ridotte germanofone giusta l’art. 15, 16 e 15 bism che entrano
in vigore il 1° ago 1999; la revisione del 27 mar. 2000 è stata posta in vigore con DG del
20 feb. 2001 per il 1° ago. 2001; la revisione del 5 ott. 2000 entra in vigore per il 1° ago
2002.
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Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso
65
Abrogazione giusta DGC del 27 mar. 2000, vedi nota all‘ingresso