Considerazioni sull`Ordinanza del Ministero della Salute 03/10/2005

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Considerazioni sull`Ordinanza del Ministero della Salute 03/10/2005
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Contributi pratici
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C
onsiderazioni sull’Ordinanza
del Ministero della Salute 03/10/2005
“Tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressività di cani”
Diana Levi
ASL Città di Milano
L’ordinanza del Ministero della Salute 03/10/2005 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani” non varia sostanzialmente il testo della precedente norma emessa in data
13.09.04.
L’articolo 1 ribadisce infatti i divieti di:
a) addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
b) addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri
incroci o razze di cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge
14 dicembre 2000, n. 376.
I divieti elencati nei soprariportati punti dell’articolo 1 sono assolutamente condivisibili nell’ottica del giusto benessere degli animali e della sicurezza per l’incolumità pubblica. Non si
può però dimenticare che a stento in Italia si riesce a far rispettare l’obbligo di iscrivere i cani
all’anagrafe canina; il controllo delle pratiche vietate di cui sopra non è compito semplice né
per la Forza Pubblica né per i Servizi Veterinari.
Per verificare l’applicabilità dell’attuale ordinanza sarebbe utile sapere quante sanzioni nel
corso degli anni passati sono state elevate per violazioni dell’articolo 1 delle rispettive ordinanze emanate negli anni 2003 e 2004.
L’articolo 2 al comma 1 ribadisce esattamente quanto prescritto per tutti i cani dal D.P.R.
08.02.1954, n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria (obbligo di museruola o guinzaglio
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico - obbligo di museruola e guinzaglio nei locali
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pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto). Più opportuno sarebbe forse stato
imporre l’obbligo di museruola e guinzaglio solo ad alcune categorie di cani individuate tenendo in considerazione non solo la razza ma anche altri parametri quali
la reattività, precedenti episodi di lesioni provocate a uomo o a altri animali, il
riscontro di non corrette modalità di detenzione da parte del proprietario (ad es.
frequente conduzione senza museruola o guinzaglio), ecc.
Al comma 2 vengono individuate le categorie di persone alle quali è fatto divieto di
detenere i cani individuati nell’elenco e cioè:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza (N.B. art. 102 C.P. “è dichiarato delinquente
abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole,
commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un
delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi
all’ultimo dei delitti precedenti”. art. 108 del C.P. “È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale..., riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole”);
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro
la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore ai due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 727,
544-bis, 544-ter, 544- quater, 544 quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni ed agli interdetti e inabilitati per infermità.
Anche per questo comma si evidenzia che le verifiche, da effettuarsi in particolare modo a
livello di Canile Sanitario o rifugio prima di restituire un cane al legittimo proprietario o di affidare un cane ad un nuovo proprietario, possono comportare difficoltà notevoli.
Per questo motivo presso il Presidio Veterinario Canile Sanitario di Milano già dal 2003 si applicano istruzioni che prevedono che l’utente al quale viene restituito o affidato un cane compreso nella lista di cui all’ordinanza sottoscriva un modulo (allegato 1) che costituisce contestualmente informativa sugli obblighi dell’ordinanza, autocertificazione e atto di notorietà; ovviamente tale modulo deve essere compilato con precisione in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale.
Il Servizio di Sanità Animale procede poi richiedendo alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale - Ufficio locale del Casellario Giudiziale Carichi Pendenti di Milano la verifica a campione delle autocertificazioni rese dall’utente. Attualmente è possibile fare richiesta di verifica
al Casellario Giudiziale del luogo in cui è stata resa l’autocertificazione anche per coloro che
non sono nati nel medesimo comune; il Casellario provvederà ad inoltrare la richiesta ai competenti uffici extracomunali. È da notare che su 27 autocertificazioni controllate nessuno degli
utenti che hanno reso autocertificazioni rientrava nelle categorie elencate dalle ordinanze pur
essendosi riscontrati casi di casellari giudiziali piuttosto “corposi”.
Per quanto riguarda la restituzione o cessione ai minori di 18 anni al Presidio Veterinario Canile
Sanitario di Milano, così come avviene in molti altri canili, è prassi consolidata ormai da lungo
tempo (1990) non accettare richieste di minorenni.
All’articolo 3 il comma 1 che prevede da parte dei detentori o proprietari di cani delle razze
o di incroci di razze elencate nell’ordinanza la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio animale contro terzi; nel caso venga riscontrata l’inottemperanza all’obbligo di possesso dell’assicurazione stessa viene d’ufficio fatta denuncia all’autorità giudiziaria.
L’articolo 4 al comma 1 prevede che i proprietari e i detentori dei cani di cui all’allegato dell’ordinanza che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle
disposizioni dell’ordinanza (si tratta semplicemente di stipulare la polizza di assicurazione
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Il modello è scaricabile dal sito
www.ilprogressoveterinario.it
American Bulldog
Cane da Pastore di Charplanina
Cane da Pastore dell’Anatolia
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Contributi pratici
Cane da Pastore dell’Asia Centrale
Cane da Pastore del Caucaso
Cane da Serra de Estreilla
Dogo Argentino
Fila Brazileiro
Perro da Canapo Majoero
Perro da Presa canario
visto che la conduzione con guinzaglio o museruola è obbligatoria per tutti i cani) debbano
interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell’animale stesso. Ciò oltre a costituire chiaro motivo di deresponsabilizzazione del proprietario rappresenta un onere veramente notevole sia per le ASL che per le amministrazioni comunali in quanto è facilmente prevedibile che
chi chiede di poter rinunciare al possesso di un cane delle razze o incroci di razze di cui all’allegato dell’ordinanza lo faccia perché lo ritiene potenzialmente pericoloso o quanto meno di
difficile gestione; è ovvio che un soggetto con queste caratteristiche e, per la maggior parte dei
casi di età adulta, sia molto difficilmente affidabile ad un altro proprietario. Sarà quindi un cane
che dopo un periodo di ricovero presso il canile sanitario verrà spostato nel canile rifugio dove
dovrà, salvo casi eccezionali, vivere in box singolo per un lungo periodo.
Al Servizio di Sanità Animale dell’ASL Città di Milano è sembrato quindi opportuno e necessario predisporre delle istruzioni che prevedono: la richiesta al proprietario che il cane sia identificato ed iscritto all’anagrafe regionale, vaccinato e sterilizzato. Ottemperate queste prime
condizioni il proprietario dovrà, previo appuntamento, richiedere da parte di un veterinario
specializzato dell’equipe del Canile Sanitario una consulenza professionale a pagamento comprendente una visita clinica e comportamentale. A seguito della visita e della compilazione di
una scheda clinica e di una scheda comportamentale vengono fornite al proprietario ulteriori
indicazioni sulle possibili soluzioni da adottare (cessione al PVCS per il successivo trasferimento al canile rifugio, terapia comportamentale, cessione a altro privato o a Associazioni, eutanasia per i soggetti comprovatamene pericolosi).
Alcune considerazioni devono essere anche espresse sulla tipologia dei cani inclusi nella lista
allegata all’ordinanza.
Le razze elencate sono le seguenti: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da
pastore dell’Anatolia, Cane da pastore dell’Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane
da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa
Canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo,
Rottweiler, Tosa inu; sono inclusi gli incroci di tali razze. In considerazione del fatto che sia alla
sottoscritta che a molti dei colleghi interpellati non era molto conosciuta la “fisionomia” di alcuni dei cani di cui all’ordinanza ho ritenuto utile corredare queste considerazioni con le immagini delle razze elencate.
Premesso che rispetto all’originaria ordinanza del 2003 il numero delle razze è stato nel 2004
notevolmente ridotto (18 razze) arrivando nell’ordinanza del 2005 all’individuazione di solo 17
razze (è stato escluso il Mastino Napoletano) non si riesce a comprendere quali siano stati i criteri di selezione per individuare le razze da ritenere potenzialmente pericolose.
L’unico criterio che accomuna le razze elencate sembra essere infatti la taglia medio grande.
Per verificare se la diffusione sul territorio delle razze sopraccitate potesse essere un criterio di
scelta sono stati acquisiti i dati riportati nella tabella allegato 2 consultando tre fonti disponibili (cani iscritti all’ENCI nel 2004, cani iscritti all’anagrafe canina regionale lombarda dal
01.01.2004, cani iscritti all’anagrafe canina del Comune di Milano fino al 31.12.2003).
Prendendo in considerazione le razze presenti nella tabella, solo per semplicità e pur tenendo
ben presente la probabile imprecisione del dato (in quanto i cani iscritti all’ENCI dovrebbero
logicamente essere iscritti anche all’anagrafe canina), risulta evidente che: 6 razze non sono
rappresentate (0 cani iscritti), per 4 razze sono presenti fra gli iscritti da 0 a 50 soggetti, per 2
razze sono presenti fra gli iscritti da 50 a 100 soggetti, per 1 razza sono presenti fra gli iscritti
da 100 a 500 soggetti e solo per le restanti 3 razze (dogo argentino, pit bull, rottweiler) sono
presenti fra gli iscritti più di 1000 soggetti.
Un altro parametro che potrebbe essere preso in considerazione per l’individuazione di razze
da considerare come pericolose è la frequenza delle lesioni personali provocate da cani; questo dato è come ovvio viziato dalla non sempre attendibile presenza di dati anagrafici attendibili rispetto alla popolazione realmente presente sul territorio e dal fatto che non esistono dati
statistici rilevati sull’intero territorio nazionale. Nell’allegato 3 sono evidenziati i casi di lesioni
personali causati da cani suddivisi per razza (la scelta delle razze è stata fatta considerando la
taglia medio grande e 6 casi come numero minimo annuo di morsicature per razza), e control3 / 112
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Perro da Presa Mallorquin
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lati nell’ambito della prescritta osservazione per la profilassi della rabbia negli anni 2003 e 2004
sul territorio della ASL Città di Milano. Anche dall’analisi di questi dati non si riescono a mettere in evidenza i possibili criteri che hanno determinato la scelta della maggior parte delle razze
elencate nell’ordinanza; infatti solo 2 delle razze che più frequentemente hanno provocato
lesioni sono incluse nell’ordinanza. A conclusione di queste considerazioni esprimo un auspicio che credo sia condiviso dai Veterinari che operano sul territorio. Dato che il numero delle
norme con le quali giornalmente ci confrontiamo è notevole, le nostre attività sono poliedriche
e complesse e non sempre i nostri organici sono sufficienti a garantire l’espletamento dei compiti istituzionali sarebbe fortemente motivante che nuove norme, in special modo sotto forma
di ordinanze, fossero agevolmente applicabili e derivassero dalla conoscenza della realtà territoriale. Ovviamente la sottoscritta è in grado di esprimere un parere relativo solo alla realtà territoriale lombarda ed in particolare modo a quella di Milano; sarei però felice se queste mie
considerazioni potessero dare spunto a discussioni tecniche e a confronti utili anche per l’emanazione di future norme riguardanti i “cani pericolosi”.
Pit Bul
Allegato 2
Razza
Pit Bull Mastiff
Pit Bull Terrier
Rafeiro do Alentejo
America Bulldog
Pastore di Charplanina
Pastore dell’Anatolia
Pastore dell’Asia Centrale
Pastore del Caucaso
Cane da Serra da Estreilla
Dogo Argentino
Fila brazileiro
Perro da canapo majoero
Perro da presa Canario
Perro da presa Mallorquin
Pit Bull
Pit Bull mastiff
Pit Bull terrier
Rafeiro do alentejo
Rottweiler
Tosa inu
Iscritti
ENCI
Italia
Iscritti Anagrafe
Regione
Lombardia
Iscritti
Uff. Tut. AA
Milano
Totale
3 Enti
0
50
0
76
259
0
817
56
0
0
0
0
0
0
0
4271
23
0
0
0
0
181
0
743
19
0
21
0
2920
0
0
0
3756
6
0
0
0
0
0
0
84
2
0
0
0
695
7
0
0
579
0
0
50
0
76
440
0
1644
77
0
21
0
3615
7
0
0
8606
29
Allegato 3
numero
di morsi
nel 2004
Razza
Rottweiler
Tosa Inu
American staffordshire terrier
Boxer
Bull terrier
Dalmata
Dobermann
Golden retriever
Meticci
Pastore maremmano abruzzese
Pastore tedesco
Pit bull
Rottweiler
Totale
3 / 113
9
12
7
9
10
6
320
7
78
45
25
580
Numero Numero
% su
Iscritti
iscrizione Iscritti
UTA
ACR
Totale
5,45
0,91
10,61
1,45
1,98
0,67
1,47
3,14
1,70
4,91
3,49
69
322
30
128
104
350
3655
79
863
243
153
8320
96
1001
36
491
402
550
18080
144
3729
674
564
31264
Somma
Iscritti
165
1323
66
619
506
900
21735
223
4592
917
717
39584