relazione - Consiglio regionale dell`Abruzzo

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relazione - Consiglio regionale dell`Abruzzo
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE
ELETTORALE E PER LE MODIFICHE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Il progetto di legge in esame, che la Commissione Speciale per la legge elettorale e
per le modifiche e l'attuazione dello Statuto ha licenziato in data 05.12.2012, detta
le regole per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
della Regione Abruzzo nel rispetto dei principi fissati dal legislatore statale con la
legge n. 165 del 2004 con l’obiettivo di portare a compimento il lungo percorso di
approvazione di una propria disciplina elettorale regionale organica che tracci
finalmente le caratteristiche di un sistema elettorale svincolato dagli schemi
delineati dalla normativa statale applicata in via generale alle regioni ordinarie.
Il progetto di legge si compone di 25 articoli, suddivisi in 7 Titoli, e di quattro
allegati.
Il Titolo I (artt. da 1 a 4) contiene i principi generali.
Il Titolo II (art. 5) è dedicato all'elettorato attivo e passivo.
Il Titolo III (artt. da 6 a 10) detta le norme relative alle manifestazioni di voto.
Il Titolo IV (art. 11) individua gli organi elettorali.
Il Titolo V (artt. da 12 a 14) disciplina la presentazione delle liste elettorali e delle
candidature.
Il Titolo VI (artt. da 15 a 20) descrive le operazioni relative alla attribuzione dei
seggi e alla proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti.
Il Titolo VII (artt. da 21 a 25) contiene le disposizioni sulle spese per le elezioni e
sullo svolgimento delle elezioni nonchè disposizioni finali e abrogative.
L’Allegato 1 prevede la composizione delle circoscrizioni elettorali.
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Gli Allegati 2 e 3 disciplinano, rispettivamente il modello della faccia interna e
della faccia esterna della scheda di votazione.
L’Allegato 4 disciplina le caratteristiche della scheda di votazione.
Il progetto di legge si pone in diretta attuazione dell’articolo 122 della
Costituzione, nel testo modificato dalla L. cost. n. 1 del 1999, il quale, al comma
1, prevede che “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi”.
Il legislatore statale, come è noto, con la legge 2 luglio 2004, n. 165, ha dettato i
principi fondamentali in materia di sistema di elezione stabilendo in particolare
all’articolo 4 che: “1 Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del
Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti
princìpi fondamentali:
a)
individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di
stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle
minoranze;
b)
contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l’ipotesi di elezione del Presidente
della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto,
di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per
l’elezione del Presidente e per l’elezione o la nomina degli altri componenti della
Giunta;
c)
divieto di mandato imperativo”.
Tra i principi fondamentali in materia di cause di ineleggibilità, l’art. 2 della
medesima L. n. 165/2004 ha, inoltre, dettato il principio della “non immediata
rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente
della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”.
Infine, con riguardo alla durata, l’art. 5 della L. 165/2004 ha stabilito che gli
organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi
previsti, l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il
quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione”.
Come noto la disciplina del sistema di elezione si intreccia anche con le norme in
materia di forma di governo dettate dallo Statuto regionale al quale, come
indicato da costante giurisprudenza costituzionale, spetta in particolare
determinare il numero dei componenti il Consiglio.
Al riguardo il comma 2 dell’art. 14 dello Statuto, ribadisce anzitutto quanto
statuito dall’art. 122 della Costituzione, assegnando alla legge regionale il
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compito di stabilire il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità
ed incompatibilità “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica”.
Quanto alla determinazione del numero dei Consiglieri, il comma 1 dello stesso
articolo 14, come recentemente modificato dall’articolo 1 della legge regionale
statutaria approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale con deliberazione
135/1 del 4.12.2012 in attuazione all’art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 138 del
2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011, stabilisce che il
Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di
consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla
carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore.
Tale sopravvenuta modifica statutaria ha inevitabilmente influito sull’iter di
approvazione del progetto di legge in esame inducendo la Commissione ad
approvare un emendamento all’articolo 4 che lo rende coerente con la nuova
formulazione dell’articolo 14 dello Statuto. Infatti, nel rispetto della copiosa
giurisprudenza costituzionale che ha affermato la sussistenza di un rapporto di
presupposizione tra la fonte statutaria, nella parte in cui disciplina la forma di
governo, e la legge elettorale regionale, la Commissione ha ritenuto necessario
inserire nel progetto di legge, all’articolo 25, un articolo volto a subordinare
l’applicazione della nuova disciplina elettorale all’entrata in vigore della predetta
legge di riforma statutaria.
Gli aspetti che maggiormente caratterizzano il nuovo sistema elettorale introdotto
dal progetto di legge in esame sono i seguenti:
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sistema elettorale proporzionale, su base circoscrizionale, corretto con
l’applicazione di un premio di maggioranza; a tal fine il territorio della
regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali che corrispondono
sostanzialmente ai territori delle attuali province. La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, che viene stabilita con Decreto del Presidente della
Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente alla convocazione dei
comizi, è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il
numero dei seggi della quota circoscrizionale, pari a 29, e assegnando i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione;
elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale, con contemporanea
assegnazione di un seggio al candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore, in conformità con quanto previsto dal citato art. 14 dello Statuto;
soppressione del “listino” ed assegnazione del premio di maggioranza,
secondo una procedura che, fermi restando i due seggi attribuiti di diritto al
Presidente eletto e al candidato Presidente che ha ottenuto il numero di voti
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validi immediatamente inferiore, garantisce alle liste collegate al
candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta
regionale almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio contestualmente
assicurando alle minoranze una percentuale di seggi non inferiore al 35
per cento;
previsione di una soglia di sbarramento per l’assegnazione dei seggi alle
liste. Nello specifico, l’art. 16 dispone, che non sono ammesse
all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia
ottenuto, nell'intera regione, meno del quattro per cento dei voti validi
o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il
quattro per cento.
possibilità di esprimere una preferenza per uno dei canditati nelle liste
circoscrizionali; al riguardo l’art. 7 dispone che ogni elettore può:
 esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale;
 esprimere un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui
vota;
 attribuire una preferenza con le modalità indicate all’art. 9 che, in
particolare, non consente il voto disgiunto: il voto espresso per un
candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegata è nullo;
previsione che in ogni lista provinciale nessuno dei due sessi possa essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, in linea
con l’art. 6 dello Statuto che garantisce la parità di accesso alle cariche
elettive;
previsione che le liste provinciali dei candidati, ai sensi dell’art. 2, sia
accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento ad
un candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali sono
ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre
circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge
(art. 2, co. 2);
previsione che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta
regionale, a norma dell’art. 3, sia accompagnata, a pena di esclusione, dalla
dichiarazione di collegamento con le singole liste provinciali che fanno
parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste (art. 3, co.5). Inoltre,
ai sensi del co. 3 dell’art. 3, non può essere candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due
mandati consecutivi. Tale norma dà attuazione al succitato principio fissato
dall’art. 2 della L. n. 165 del 2004;
previsione di un sistema semplificato rispetto a quello originario delle
operazioni per l’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali, per
l’applicazione del premio di maggioranza e per la proclamazione degli
eletti, gestite a norma dell’articolo 17, a livello circoscrizionale, dagli
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Uffici centrali circoscrizionali e, a livello regionale, dall’Ufficio centrale
regionale.
L’esame del progetto di legge è stato frutto di un lungo dibattito politico in seno
alla Commissione che si è riunita più volte nell’arco di oltre due anni al fine di
giungere alla ricerca di un testo il più possibile condiviso tra tutte le forze politiche
rappresentante in Commissione. La discussione e l’approvazione degli articoli in
particolare si sono svolte complessivamente nelle sedute del 24 ottobre, del 31
ottobre 2012 e del 5 dicembre 2012.
Ad eccezione degli articoli 12, 15 e 16, approvati con la maggioranza dei
presenti, i restanti articoli del progetto di legge sono stati approvati ad
unanimità dalla Commissione. La Commissione ha esaminato, altresì,
complessivamente 33 emendamenti.
La Commissione speciale per la legge elettorale
e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto
nella seduta del 5 dicembre 2012 ha esaminato ed approvato, all’unanimità dei
presenti, il progetto di legge n. 173/2010 nel suo complesso e propone, pertanto,
al Consiglio di approvarlo nel testo allegato alla presente relazione, i cui articoli e
commi sono stati rinumerati dalla Segreteria alla luce degli emendamenti
approvati.