falletti_bimbi_festa da ballo

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Elena Falletti, ricercatore di diritto privato comparato presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA)
Danno alla persona
Festa da ballo, corse di bambini e incaute richieste di risarcimento
L’organizzatore di una festa da ballo non è responsabile dell’incidente provocato da un bambino ai
danni di una ballerina
Tribunale di Bari, Sez. Dist. 14 gennaio 2010
Pubblicato sul Quotidiano Giuridico del 12 marzo 2010
In occasione della Festa dell’Immacolata veniva organizzata presso i locali di un ex albergo
trasformata in sala ricevimenti, una festa danzante. Una signora decideva di parteciparvi
acquistando il relativo biglietto. Mentre la signora danzava nella sala da ballo veniva violentemente
urtata da un bambino che correva indisturbato sulla pista. La donna avvertiva forti dolori e veniva
immediatamente accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove, sottoposta a
esame radiografico, le veniva diagnosticata una forte contusione alla spalla e al ginocchio destro.
Sulla base di ciò la vittima citava in giudizio il titolare della sala ricevimenti per sentirlo dichiarare
unico responsabile del sinistro occorsole poiché a suo dire non aveva “predisposto gli opportuni
accorgimenti di vigilanza onde garantire la necessaria sicurezza nello svolgimento della
manifestazione” e chiedeva il risarcimento del danno per una somma di 7741,45€ per danno
biologico, morale, assistenziale e spese mediche sostenute.
Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe , rigetta integralmente la domanda, non solo poiché questa
non è supportata da riferimenti normativi relativi alla fonte del diritto fatto valere, ma perché essa è
infondata nel merito. L’assenza di specifiche giustificazioni normative alla domanda costringe il
giudice a valutare una per una le ipotesi di responsabilità, onde escludere, quelle che avrebbero
potuto essere invocate dalla attrice a carico dell’organizzatore dell’evento, nonché titolare della sala
ricevimenti.
La fattispecie lamentata dalla donna è abbastanza comune nelle feste da ballo: c’è musica, si balla e
i bambini si scatenano correndo lungo la pista. Questi casi, però non rientrano nelle ipotesi di
responsabilità oggettiva previsti dal codice civile in tema di fatto illecito, neppure ai sensi dell’art.
2050 c.c. poiché non è possibile considerare l’organizzazione di una festa da ballo una attività
pericolosa. Inoltre nell’incidente in esame non sussiste un nesso causale riconducibile ad una
qualche attività od omissione dell’organizzatore, né questi ha compiuto fatti o atti dannosi. Né è
ravvisabile una responsabilità da parte dell’organizzatore per cose in custodia ex art. 2051, poiché
non è stato provato alcun vizio intrinseco della cosa custodita, ovvero la pista da ballo. Neppure è
ravvisabile una responsabilità di tipo contrattuale poiché non è stata provata l’assunzione da parte
dell’organizzatore di uno specifico obbligo di vigilanza sulla sicurezza dei partecipanti per quanto
concerne l’impedimento a terzi non ballerini di accedere alla pista da ballo, né l’organizzatore era
tenuto all’apposizione di particolari divieti ovvero segnalazioni.
Onde trovare soddisfazione del danno subito, la difesa della donna avrebbe dovuto rivolgersi non
all’organizzatore della festa imputandogli doveri ai quali questi non è tenuto ad ottemperare,
piuttosto ai genitori del ragazzino ai sensi dell’art. 2048 ovvero a chi ne avesse la responsabilità ai
sensi dell’art. 2047 c.c. in virtù del loro obbligo di sorveglianza stabilito dalla legge.