SCHEDA 10 malattia

Transcript

SCHEDA 10 malattia
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
SCHEDA N. 10
A- VISITE MEDICHE (ART. 40 comma 1 lettera i) CCPL)
Il dipendente può assentarsi dal lavoro per effettuare visite mediche specialistiche, o manutenzione
protesi, adeguatamente e debitamente documentate, per il tempo strettamente necessario. Dette
assenze non potranno superare in ciascun anno scolastico, l’ammontare dell’orario settimanale di
lavoro
- 36 ore per il personale ATA, AE e coordinatori pedagogici con orario di lavoro a tempo
pieno, ed in proporzione in caso di rapporto a tempo parziale;
- 25 ore per il personale insegnante delle scuole per l’infanzia
- 18 ore per il personale insegnante della formazione professionale
Si ricorda che i permessi per visita medica devono essere utilizzati per giustificare l’assenza
all’interno delle fasce di presenza obbligatoria e comunque, in caso di assenza per l’intera
giornata a garanzia del teorico giornaliero.
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E MANUTENZIONE PROTESI
Il dipendente può assentarsi dal lavoro per effettuare visite mediche specialistiche, adeguatamente
e debitamente documentate o per manutenzione protesi, ivi compresa la manutenzione e
consegna protesi ortopediche presso lavoratori tecnici specializzati, per il tempo strettamente
necessario.
Dette assenze non potranno superare i limiti sopra riportati.
Il tempo utilizzato per il viaggio, che dovrà essere autocertificato dal dipendente, con firma
leggibile, in calce al certificato (in ore e minuti) sarà quello strettamente necessario per recarsi dalla
sede di servizio alla struttura sanitaria e viceversa.
Non possono essere giustificate a tale titolo:
- le visite effettuate presso il medico di base;
- le visite mediche tese al rilascio e/o rinnovo di documenti non connessi con attività
lavorativa, quali ad esempio passaporto, patente di guida, porto d’armi ecc.
Casi particolari.
- Esami e/o terapie che necessitano di una preventiva preparazione e di un successivo
riposo, (quali ad esempio colonscopia, gastroscopia ecc), possono essere giustificati con
malattia per l’intera giornata. A tal fine è necessario informare dell’assenza preventivamente
il Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA e produrre
successivamente idonea documentazione giustificativa attestante l’esame-terapia eseguito.
- Se in conseguenza a esami/terapie specialistiche (giustificati con i relativi permessi) e
successivamente alla visita del proprio medico di base (giustificata con altri permessi orari),
sopravviene o viene diagnosticato uno stato di indisposizione/malattia, il dipendente può
essere giustificato, per il resto della giornata con malattia, purchè informi tempestivamente di
tale stato la propria Struttura d'
appartenenza. Tale assenza sarà considerata a tutti gli effetti
come primo giorno di malattia.
Cosa fare
Compilare il modulo TSK 12 (cod. 16) ed inoltrarlo alla struttura di appartenenza, dove viene
conservato
Cosa allegare
- certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente ovvero redatto, timbrato e
sottoscritto da un medico specialista iscritto al relativo Albo professionale, attestante la data, la
durata in ore e minuti della visita, comprensiva dell'
eventuale tempo di attesa ambulatoriale (in caso
di ciclo di cure può essere cumulativo).
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
- autocertificazione del tempo viaggio.
- qualora non fosse stato possibile prima o dopo la visita rientrare presso la sede di lavoro anche
autocertificazione delle ragioni di tale impossibilità.
Per le segreterie
Codice giustificativo 16 “Visita medica specialistica”
VISITE MEDICHE RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE
Per l'
effettuazione di visite mediche o prestazioni sanitarie connesse ad accertamenti richiesti in
base a specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali, le relative assenze in orario di servizio sono
giustificate per l’effettiva durate delle visite e per il necessario tempo viaggio.
Rientrano in tali fattispecie:
- le visite mediche collegiali per l'
accertamento dello stato di inidoneità psico-fisica parziale o
totale all'
attività lavorativa, nell'
ambito di procedimenti di cambio mansioni o di risoluzione
del rapporto per inidoneità fisica;
- le visite mediche collegiali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di
infermità contratte dai dipendenti;
- le visite mediche richieste dall'
INAIL;
- le visite mediche o prestazioni sanitarie connesse con il rinnovo del libretto sanitario di
lavoro o di altri documenti richiesti per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- altre visite mediche prescritte da specifiche disposizioni di legge.
Non rientrano in tali fattispecie:
- preparazione documenti per l’assunzione
- riconoscimento L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”.
- accertamento stato di invalidità se richiesto dal dipendente
Per le segreterie
codice giustificativo 7B “Visita medica richiesta dall'Amministrazione”
VISITE MEDICHE DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
Rientrano tra le visite mediche giustificate in orario di lavoro quelle richieste ai sensi dell'
articolo
55 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, nonché le assenze per gli ulteriori
accertamenti sanitari eventualmente prescritti dal medico competente (ma non le eventuali terapie
prescritte) nell'
ambito della visita di controllo prescritta dal citato decreto.
È possibile giustificare oltre all’effettiva durata delle visite mediche anche il tempo necessario per
recarsi dalla sede di lavoro al luogo di visita medica e viceversa.
Per le segreterie
Codice giustificativo 7F- “visita D.lgs 626/94”.
ASSENZE PER CURE TERMALI
Per espressa disposizione di legge non è possibile concedere ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni permessi, congedi o aspettative per l’effettuazione di cure termali, elioterapiche,
climatiche e psammoterapiche.
L’assenza dal servizio per cure termali è giustificata solo nei confronti dei dipendenti mutilati o
invalidi, sulla base di specifica autorizzazione del Servizio gestione risorse umane della scuola
e della formazione - Settore ATA.
Per le segreterie
Il Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione provvederà alla verifica
dell’istanza ed a comunicare l’eventuale autorizzazione all’effettuazione delle cure termali
unitamente al relativo codice giustificativo per l’assenza.
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
B- ASSENZE PER MALATTIA – GRAVE PATOLOGIA - CERTIFICAZIONI
SANITARIE E CONTROLLI (ART. 45 CCPL)
Al dipendente assente per malattia spetta:
- l’intera retribuzione fondamentale mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
comunque denominato, per i primi dodici mesi di assenza;
- il 50% della retribuzione di cui al punto precedente per gli ulteriori sei mesi.
I suddetti periodi sono riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale verticale anno. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio
precedente l'
evento morboso in corso.
Si ricorda che non è considerata malattia l'
assenza antecedente la presentazione in servizio, (es:
malattia per l'
intera o parziale mattina prima di entrare in servizio): tale assenza va giustificata con
differente causale, quale ore di recupero, saldo attivo e/o permesso breve. E'malattia invece la
giornata di eventuale allontanamento dal servizio per malessere o altro impedimento fisico. Tale
giornata viene considerata, ai fini del rispetto dell'
obbligo sia di certificazione sia di invio del
certificato, come primo giorno di malattia.
CONSERVAZIONE DEL POSTO
Superato il periodo di assenza di cui sopra (cd periodo di comporto), il dipendente assente per
malattia può richiedere di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi (periodo di
conservazione del posto), senza diritto ad alcun trattamento retributivo e senza maturazione
dell'anzianità di servizio.
L’assenza può essere autorizzata solo dopo accertamento sanitario delle condizioni di salute del
lavoratore per il tramite dell'
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
COMPUTO MALATTIA
Ai fini del conteggio della durata complessiva della malattia si considerato per intero il periodo
compreso fra la data di inizio e di fine di ciascuna malattia.
Il sabato (se non lavorativo), la domenica, ogni altra festività o i riposi verranno ricompresi nel
conteggio della durata complessiva della malattia, salvo che i periodi prima e dopo tali giornate non
lavorative siano giustificati con distinti certificati medici comprovanti diagnosi diverse.
Non rientrano nel computo:
- le assenze per infortunio riconosciuto dall'
INAIL,
- le assenze per grave patologia e per l’effettuazione di terapia salvavita;
- la malattia in gravidanza;
- la malattia per causa di servizio.
Per far valere la non computabilità di queste ultime tre assenze è comunque necessario che il
dipendente interessato faccia specificare dal medico competente le ragioni dell’assenza sul
certificato.
ASSENZE IN REGIME DI DAY-HOSPITAL E DAY-SURGERY
I trattamenti in day-hospital o day-surgery (operazione in giornata) sono considerati come i ricoveri
che prevedono ospedalizzazione.
Cosa fare
Tali ricoveri devono essere certificati dalla struttura sanitaria: il certificato va spedito al Servizio
gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA , secondo i tempi e modi già
individuati per le assenze per malattia.
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
Per le segreterie
Imputare l’assenza con il codice 26 “Ricovero ospedaliero”
COMUNICAZIONI ASSENZA PER MALATTIA
L'assenza per malattia, il ricovero ospedaliero ovvero la sua eventuale prosecuzione, deve essere
comunicata, congiuntamente alla sua durata presumibile:
- per il personale ATA/IFP/Assistente educatore: alla Istituzione scolastica/formativa
presso cui si presta servizio;
- per il personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell’infanzia: al
Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione – Settore ATA, Tel.
0461/491370-1458, entro e non oltre l'
inizio del turno di lavoro, ovvero non oltre le ore 09.00
nell'
ipotesi di orario di lavoro privo di fasce di presenza obbligatoria, del giorno in cui si
verifica, salvo comprovato impedimento;
- per il personale della scuola in utilizzo presso strutture provinciali: al Servizio di
assegnazione ed al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione – Settore
ATA, Tel. 0461/491370-1369, entro e non oltre l'
inizio del turno di lavoro, ovvero non oltre
le ore 09.00 nell'
ipotesi di orario di lavoro privo di fasce di presenza obbligatoria, del giorno
in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.
E' onere del dipendente avvisare durante tutti i giorni di assenza fino a quando non sia
effettivamente a conoscenza della corretta prognosi (durata dell'
assenza).
Cosa fare
Comunicare tempestivamente lo stato di malattia
Per le Segreterie dei circoli di coordinamento
Inviare quotidianamente - entro e non oltre le ore 09.00 del mattino - una e-mail contenente i
nominativi del personale assente per malattia in quel giorno (anche per lunghe prognosi già
certificate la comunicazione dovrà avvenire giornalmente), con l’eventuale recapito se diverso da
quello
noto
all’Amministrazione,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
[email protected] o inviare un fax al n. 0461/491480. La mail dovra riportare il seguente
oggetto: “COMUNICAZIONE ASSENZE PER MALATTIA CIRCOLO N. …”
In ogni caso tutte le segreterie sono tenute a far seguire ulteriori comunicazioni, con le modalità
anzidette, nel caso di successiva conoscenza di ulteriore personale assente per malattia dopo le ore
9.00 (ritardata comunicazione del dipendente – part-time pomeridiani - abbandono servizio da parte
dei dipendenti per malattia).
INOLTRO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA
E'obbligatorio certificare la malattia per le assenze che si protraggono oltre i due giorni
lavorativi; il certificato medico redatto in originale entro il terzo giorno (medico di base,
specialista, ecc.) dovrà essere inoltrato all'
Amministrazione entro la quinta giornata (e non più la
terza) di inizio della malattia ovvero dalla sua prosecuzione. Nel caso i due giorni lavorativi di
assenza siano intervallati da una festività e/o riposo (es. venerdì e lunedì), l’assenza del
secondo giorno lavorativo (nel nostro esempio lunedì) deve essere comunque documentata.
In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla
struttura sanitaria incaricata del controllo, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente,
la documentazione delle malattia fin dal primo giorno di assenza.
Il dipendente deve consegnare il certificato medico come di seguito descritto:
- per il personale ATA/IFP/Assistente educatore: alla Istituzione scolastica/formativa
presso cui si presta servizio;
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
-
per il personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell’infanzia: al
circolo di assegnazione;
per il personale della scuola in utilizzo presso strutture provinciali: al Servizio di
assegnazione.
Sarà cura delle competenti Segreterie inoltrare la documentazione
medica, debitamente
protocollata, al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione – Settore
A.T.A, via Gilli 3 – 38100 Trento.
Particolarità:
- nell’ipotesi in cui il quinto giorno per l’invio del certificato ricada in un periodo nel quale il
dipendente non è tenuto a prestare attività lavorativa (ad esempio part-time verticale
settimanale, turnisti), e l'
assenza si protragga anche nelle successive giornate, si considera
quinto giorno la prima giornata in cui il dipendente deve riprendere servizio;
- nell'
ipotesi di ricovero ospedaliero dovranno essere consegnati in originale
all'
Amministrazione sia il certificato di ricovero sia quello di dimissione;
- nel caso di certificato rilasciato dal Pronto soccorso, si considera valida la prognosi
riportata sul certificato stesso, salvo che questo non rinvii al medico di base.
Ecco alcuni esempi di invio/consegna entro il quinto giorno per il personale con articolazione
oraria su 5/6 giornate settimanali:
GIORNO
CONSEGNA/SPEDIZIONE
CERTIFICATO MEDICO
GIORNO INIZIO MALATTIA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato
Lunedì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
In caso di continuazione dello stato di malattia il dipendente deve far redigere il certificato
medico entro il primo giorno lavorativo non giustificato e spedirlo/consegnarlo entro la quinta
giornata non coperta.
Ecco alcuni esempi per il personale che presta attività su 5 giorni:
ULTIMO GIORNO COPERTO DA
PRECEDENTE CERTIFICATO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
GIORNO DI REDAZIONE
CERTIFICATO MEDICO DI
CONTINUAZIONE
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
GIORNO DI CONSEGNA/SPEDIZIONE
CERTIFICATO MEDICO DI
CONTINUAZIONE
Sabato
Lunedì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
CALCOLO GIORNI DI PROGNOSI
Sono conteggiati dalla data di emissione del certificato medico, salvo che il medico non indichi una
decorrenza diversa.
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
Qualora, peraltro, sia stata prestata attività lavorativa per l’intero proprio turno di lavoro nel giorno
della redazione del certificato, i giorni di prognosi vanno conteggiati dal primo giorno successivo,
giorno di effettiva assenza dal servizio. Se, invece, è stato abbandonato il servizio a causa della
malattia e non si sia prestata attività lavorativa per l’intero turno di lavoro, tale giorno è considerato
ai fini del conteggio, primo giorno di assenza per malattia.
I due giorni lavorativi senza obbligo di certificazione (non interrotti da festività e/o riposi) sono
aggiunti d'
ufficio all'
inizio dell'
eventuale certificato medico, se non già da questo ricompresi.
Il rientro anticipato in servizio rispetto alla prognosi indicata sul certificato medico è possibile
solamente con un certificato di fine malattia redatto dal medico.
VISITA FISCALE
Il dipendente, anche a tempo parziale, assente per malattia (compresa la malattia per causa di
servizio e la malattia in gravidanza) è tenuto a rendersi reperibile al domicilio1 comunicato
all'
Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ivi compresi sabato, domenica e festività,
qualora ricompresi nel periodo di malattia regolarmente certificato.
Casi particolari:
- in caso di residenza/domicilio privo di numerazione per mancata assegnazione da parte del
Comune, è necessario fornire tutti gli estremi utili per l'
identificazione dell'
abitazione (come
ad esempio la descrizione dei luoghi più prossimi all'
edificio, il percorso da seguire, la
descrizione dell'
abitazione), per agevolare il medico fiscale,
- il personale che, durante l’assenza per malattia, dimori in luogo diverso da quello noto
all’Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, all’Istituzione Scolastica di
riferimento, indicando il relativo nuovo indirizzo, al Servizio gestione risorse umane della
scuola e della formazione per il personale insegnate scuola infanzia e coordinatore
pedagogico e per il personale in utilizzo presso strutture provinciali;
- il dipendente può essere autorizzato ad assentarsi dal proprio domicilio durante le citate
fasce di reperibilità per l'effettuazione di visite mediche, prestazioni/terapie sanitarie e
accertamenti specialistici regolarmente prescritti, dei quali il medesimo è tenuto a dare
preventiva informazione e successiva certificazione all'Amministrazione, eccezion fatta
per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. La preventiva informazione deve essere
data all’Istituzione Scolastica/formativa di assegnazione, indicando il relativo nuovo
indirizzo, nonché al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione per il
personale insegnante scuola infanzia e coordinatore pedagogico e per il personale in utilizzo
presso strutture provinciali, telefonando ai numeri n. 0461/491370 – 491458, entro le ore
09.00;
- il dipendente dovrà successivamente inoltrare apposito certificato redatto dal medico o dalle
strutture sanitarie attestante il giorno e l'
ora in cui si è recato per le prestazioni
specialistiche/terapie, al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione –
Settore A.T.A, via Gilli 3 – 38100 Trento;
- il dipendente che si ammali all’estero deve avvisare il più velocemente possibile la
struttura di assegnazione dell’insorgenza della malattia e comunicare l’indirizzo al quale è
reperibile. Qualora l’assenza si protragga oltre due giorni lavorativi, il certificato medico
deve essere inviato in originale al Servizio gestione risorse umane della scuola e della
1
Si ricorda che è necessario:
- verificare che l’indirizzo in possesso dell'
Amministrazione sia aggiornato (per eventuali controlli rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione- Settore ATA, tel. 0461/491370-1458), posto che la
comunicazione relativa alla variazione di residenza e di dimora temporanea è un preciso obbligo contrattuale;
- aggiornare l'
indirizzo in occasione di numerazione, di rinnovo di numerazione o ridenominazione della località o
della via in cui si risiede/domicilia.
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
formazione – Settore A.T.A, via Gilli 3 – 38100 Trento. Può eventualmente essere
anticipato via fax al n. 0461-491480. Non è richiesta la traduzione del certificato medico se
reso in “lingue neolatine” o in inglese, purché sia perfettamente leggibile, intelligibile e
scritto a chiare lettere;
Nel caso di controllo fiscale si possono verificare le seguenti particolari ipotesi:
Caso 1
COSA FARE
controllo durante il primo giorno lavorativo il proseguimento della malattia per più di due
d'
assenza senza certificato e inidoneità solo giorni, non interrotti da festività o riposi,
per la giornata espressa dal medico fiscale
deve essere attestato con un ulteriore
certificato del medico personale
Caso 2
COSA FARE
controllo effettuato quando il medico il proseguimento della malattia deve essere
personale ha già emesso un certificato e il certificato con un ulteriore certificato del
medico fiscale attesta una prognosi inferiore medico personale
a quella indicata
Caso 3
COSA FARE
controllo effettuato quando il medico non è necessaria nessuna ulteriore
personale ha già emesso un certificato e il certificazione
"medico fiscale" attesta una prognosi
superiore a quella indicata
COSA FARE
presentarsi a visita ambulatoriale, come da
Caso 4
dipendente non trovato al domicilio a invito del medico fiscale, salvo rientro in
seguito di controllo medico fiscale
servizio il giorno della visita (che non
esclude
però
eventuali
valutazioni
disciplinari) o impossibilità certificata dal
medico personale
GRAVE PATOLOGIA (articolo 45 comma 3 del CCPL)
In caso di patologie gravi, secondo le indicazioni del D.Lgs del Ministero della Sanità del 29 aprile
1998 n. 124 o del decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278 art. 2, comma 1, lettera d) punti 1)
e 2), che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o day hospital,
nonché i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, debitamente certificati dall’APSS, dall’ASL
o struttura convenzionata.
Il dipendente affetto da gravi patologie, in aggiunta al periodo massimo di comporto, di un
anno di aspettativa, frazionabile in trimestri.
Il dipendente interessato al riconoscimento di grave patologia deve formulare richiesta avvalendosi
dell’apposito modello, ed inviarlo al Servizio gestione risorse umane della scuola e della
formazione unitamente a certificato medico attestante la patologia sofferta. Nell’istruttoria della
domanda il Servizio può avvalersi dell’Azienda sanitaria per l’espressione di specifico parere.
Il riconoscimento della grave patologia è valido per l’anno scolastico di riferimento.
Ad avvio di un nuovo anno scolastico, il dipendente, permanendone i requisiti, dovrà formulare
nuovamente richiesta di riconoscimento grave patologia allegando nuova certificazione medica.
Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia
Al dipendente affetto da grave patologia, che ne faccia esplicita richiesta, è altresì possibile
riconoscere:
- l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità fiscale per le assenze per malattia correlate
alla grave patologia;
- l’ammissione ai permessi per visita medica specialistica in deroga (vedi sotto)
Anche in questo caso la richiesta deve essere formulata avvalendosi del modello allegato, e lo stesso
deve essere inviato al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione. Sarà cura del
Servizio informare l’Istituzione scolastica/formativa ovvero il Circolo di Coordinamento
dell’avvenuto riconoscimento.
PERMESSI PER VISITE MEDICHE PER CURE RIABILITATIVE E TERAPEUTICHE
PER GRAVI PATOLOGIA
Il dipendente, in caso di autorizzazione, può assentarsi dal lavoro per cure riabilitative e
terapeutiche per gravi patologie, che richiedano terapie di lunga durata, senza limiti di monte ore.
L’autorizzazione ha durata annuale e, pertanto, sarà cura del dipendente alla scadenza richiederne il
rinnovo qualora sussistano ancora i presupposti.
Cosa allegare
certificazione medica attestante la patologia sofferta e la necessità di frequenti accertamenti clinici e
visite mediche, anche senza prognosi, attestante la correlazione della prestazione rispetto alla
patologia sofferta.
Per le segreterie
- la gestione di tale permesso è analoga alla visita medica specialistica cod. 16.
- codice giustificativo 1L “visita specialistica in deroga”
INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO
In caso di infermità contratte per causa di servizio il dipendente, entro sei mesi dalla data in cui
si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità, deve
presentare apposita domanda all’Amministrazione, ai fini del riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio. Nella stessa istanza deve indicare specificatamente la natura dell’infermità, le
circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze
sull’integrità fisica.
Cosa fare
Richiesta al Servizio Gestione risorse umane della scuola e della formazione – Settore ATA
avvalendosi dell’apposito modello.
INFERMITA'ASCRIVIBILE A RESPONSABILITA'DI TERZI
Nel caso di assenza per malattia dipendente da un evento causato da un terzo, ad esempio un
incidente stradale o un evento colposo accaduto al di fuori dell'orario di lavoro, il dipendente è
tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni all'
Amministrazione, la quale ha diritto di
recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte al dipendente durante l'
assenza per
malattia.
In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per
consentire all'
Amministrazione di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali,
il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare con la multa, fatti salvi gli obblighi risarcitori.
Cosa fare
Comunicazione al Servizio Gestione risorse umane della scuola e della formazione – Settore ATA
avvalendosi dell’apposito modello.