Condizioni Contrattuali
Transcript
Condizioni Contrattuali
CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI All'ordine sottoscritto non sono applicabili le disposizioni sulla tutela del consumatore, in quanto trattasi di accordo per la diffusione di messaggi pubblicitari su Mezzi/Emittenti volto a promuovere la domanda di beni e servizi prodotti nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale degli utenti. 1. La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte del Committentee non è rinnovabile. Al termine di scadenza il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto. Pertanto, nell'ipotesi di mancato esaurimento delle trasmissioni concordate entro il temine convenuto, per mancanza di disposizioni o comunque per colpa o volontà o volontà del Committente, il Committente stesso sarà tenuto - a titolo di concordata penale - al pagamento degli spazi pubblicitari pattuiti e non utilizzati, nella misura del 70% del residuo, senza che ci spetti alcun diritto al successivo espletamento della programmazione residua. 2. Il Commitente rinuncia espressamente a qualunque forma di recesso unilaterale sancito dalla legge. 3. Radio Vicenza S.a.s acconsente che, in caso di cessione dell'Impresa/Attività professionale da parte del Committenre, il cessionario o il successore subentri nel rapporto derivante dal presente contratto, assumendone diritti ed obblighi, anche per quanto concerne i crediti già maturati in favore della Concessionaria, con efficacia dal momento in cui la cessione è stata notificata o è stata accettata dalla Concessionaria ai sensi dell'art.1407 c.c.. Qualora, anche a seguito dell'invio di lettera raccomandata di diffida, il Cessionario o il Successore dovessero rivelarsi inadempienti, in qualità di Cedenti non liberati rimarremo comunque vincolati in via sussidiaria con essi per tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, come previsto dal comma 2° dell'art.1408 c.c. 4. La messa in onda della pubblicità commissionata verrà effettuata nei limiti delle Concessioni radiofoniche/televisive ed in conformità alle disposizioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti e degli Enti concedenti. Qualora a causa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative non fosse consentita la prosecuzione delle trasmissioni commissionate ovvero venisse limitata rispetto alle modalità, quantità o durata concordata, il Commitetnte avrà diritto solo al rimborso degli eventuali corrispettivi già pagati per le trasmissioni non eseguite. In caso di cessazione dell’attività da parte dell'Emittente avrà diritto al solo rimborso degli eventuali corrispettivi già pagati per le trasmissioni non eseguite, salvo accettazione di collocamento della pubblicità su altre Emittenti indicate dalla Concessionaria. Nell’ipotesi, invece, di temporanea sospensione delle trasmissioni, dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito, ovvero provocata da difficoltà tecniche, i messaggi pubblicitari non effettuati saranno recuperati non appena possibile e, compatibilmente con il mutato palinsesto, nella stessa fascia oraria di trasmissione pattuita. 5. Ogni annullamento e/o modifica della programmazione prenotata dal Committentedovrà essere inviata a mezzo fax e/o email alla Concessionaria entro giorni dieci dalla data programmata. Tale annullamento e/o modifica fatti salvi i diritti del Committente relativi all'eventuale parte dell'impiego già eseguita, comporterà l'addebito a carico del Committentedi una penale pari al 70% dell'importo dello spazio annullato e/o modificato se tale comunicazione sarà pervenuta alla Concessionaria successivamente ai dieci giorni dalla data programmata. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto indicati nella proposta sottoscritta. 6. Con l'accettazione del presente ordine non viene preso da parte della Concessionaria o dei Mezzi Emittenti alcun impegno di esclusiva in favore del Committente e/o dei prodotti e dei servizi pubblicizzati, riservandoVi il diritto di collocare e diffondere i messaggi degli Utenti e/o dei prodotti e servizi concorrenti. Del pari, con il presente ordine il Committenteno assume alcun impegno di esclusiva nei confronti di Radio Vicenza S.a.s. riservandosi la facoltà di rivolgersi anche ad altri Concessionari e/o circuiti di Emittenti, fatto salvo diverso accordo scritto tra le parti. 7. L'Emittente è autonoma e indipendente nella scelta dello stile generale di programmazione, degli orari di trasmissione, nonché della distribuzione e composizione dei gruppi di annunci pubblicitari. Pertanto, è nella sua discrezionalità apportare modifiche ai palinsesti per ragioni tecniche ed organizzative. Salvo specifico accordo espresso circa il posizionamento preferenziale dei messaggi in determinate fasce orari, eventuali anticipazioni o slittamenti nella programmazione dei messaggi pubblicitari disposti dall' Emittente e comunque contenuti entro un arco temporale di 30 minuti, verranno tollerati dal Commitente come normali oscillazioni. CONCESSIONARIA ESCLUSIVA - RADIO VICENZA SAS CF&PI 04001950247 Viale del Lavoro 36, 36100 Vicenza - www.radiovicenza.com – [email protected] 8. In qualità di Committenti del servizio, ci impegnamo fin d'ora a mettere a disposizione il materiale necessario per la messa in onda del messaggio conforme agli standard previsti e provvisto della qualità e delle caratteristiche tecniche di volta in volta da Voi indicate, almeno 7 giorni prima dell’inizio delle trasmissioni e senza spese a carico della Concessionaria. I messaggi programmati e non diffusi a causa di omissione o ritardo nella consegna ddel materiale necessario, verranno ugualmente imputati ad attività espletata, a titolo di concordata penale. Resta inteso che, ai sensi dell'art.1663 c.c., Vi riservate la facoltà di sospendere l'esecuzione dei messaggi e di respingere il materiale pubblicitario che la Concessionaria e/o l'Emittente riterranno difettoso o inidoneo alla trasmissione, previo pronto avviso: in detta ipotesi sarà cura del Committenteprovvedere a sostituirlo immediatamente. Le trasmissioni dei messaggi così sostituiti potranno essere differite in data da concordare. In difetto di sostituzione del materiale varranno gli stessi effetti previsti al precedente punto del presente ordine. 9. Qualora il materiale fornito dal Committenteeccedesse la concordata durata, così come quantificata nelle condizioni particolari dedotte dall'ordine, sarà facoltà della Concessionaria applicare le opportune maggiorazioni tariffarie, sulla base del listino prezzi corrente al momento della sottoscrizione del presente ordine. 10. Il Committentesi assume,in via esclusiva, la totale responsabilità circa l'illiceità degli annunci pubblicitari, nel loro contenuto intrinseco ovvero nella forma, consegnati ai fini della messa in onda, siano essi sviluppati dalla Concessionaria ovvero composti nella veste formale sulla base del materiale o di indicazioni fornite. Tutti gli oneri S.I.A.E. e/o Diritti connessi per lo sfruttamento delle opere protette dal diritto d'autore, nonché gli oneri fiscali saranno interamente a carico del Committente. 11. In ogni caso, il Committentesi impegna a tenere completamente indenni sia la Concessionaria che l'Emittente da qualunque pretesa e/o azione di terzi e/o condanna derivante dalla violazione di norme civili, penali ed amministrative avvenuta per mezzo della messa in onda dei messaggi, anche qualora fossero stati direttamente commissionati a Radio Vicenza S.a.s nel confezionamento degli stessa. La presente clausola di manleva opererà anche nel caso di concorso della Concessionaria per colpa lieve. 12. Qualora, in ragione della forma o del contenuto del messaggio ovvero della tipologia di prodotto o di servizio reclamizzato, i messaggi commissionati risultassero anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la Concessionaria o l'Emittente ovvero lesivi dell'immagine propria o di terzi ovvero presentassero comunque profili di illiceità anche penale, sarà sempre facoltà della Concessionaria e dell'Emittente sospenderli, rifiutarli o chiederne la modifica o la sostituzione. 13. Eventuali reclami del Committente, nascenti dall'omissione ingiustificata verificarsi del fatto, dall'irregolarità e cattiva qualità nella diffusione delle trasmissioni concordate, dovranno essere inviati mediante raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata entro 7 giorni dal verificarsi del fatto a pena di decadenza. A i fini delle suddette contestazioni, faranno esclusivamente fede tabulati degli archivi elettronici di avvenuta messa in onda, detenuti presso l'Emittente. Qualora i reclami risultassero fondati, il Committenteavrà diritto alla ripetizione della trasmissione ingiustificatamente omessa od irregolare. Resta escluso qualsiasi diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente derivati da colpa lieve della Concessionaria. 14. Il Committenteautorizza a conservare una copia dei comunicati, che potranno essere utilizzati liberamente per audizioni o visioni a scopo informativo richieste da altri Utenti o da Agenzie Pubblicitarie, ed in genere, per ogni manifestazione, anche pubblica, inerente l’attività pubblicitaria. 15. Salvo specifica richiesta del Committentedi restituzione del materiale pubblicitario, sarà facoltà della Concessionaria distruggerlo dopo 3 mesi dalla fine delle trasmissioni. Resta espressamente inteso che la Concessionaria non sarà tenuta alla restituzione del materiale se non dopo il saldo da parte del Committentedi tutte le fatture emesse a suo carico per l'attività espletata. 16. Così come sancito dagli artt.1564 e 1565 c.c., il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola fattura, darà la facoltà alla Concessionaria - di sospendere la programmazione delle trasmissioni concordate, previo congruo preavviso. Nel caso, invece, di reiterato mancato pagamento delle fatture alle scadenze previste, tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti, il presente contratto si intenderà ipso jure risolto per fatto e colpa del Committente; in tale seconda ipotesi, il Committentericonosce la clausola di addebito di una penale pari al 70% del corrispettivo pattuito per il residuo non ancora espletato, a titolo di risarcimento del danno. CONCESSIONARIA ESCLUSIVA - RADIO VICENZA SAS CF&PI 04001950247 Viale del Lavoro 36, 36100 Vicenza - www.radiovicenza.com – [email protected] 17. In ogni caso, i pagamenti effettuati oltre i concordati termini di scadenza indicati nelle fatture, daranno la facoltà di addebitare al Committente, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori in ragione del "tasso effettivo globale medio annuo", aumentato della metà - relativo alla categoria dei tassi per "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese", risultante dalla classificazione formulata nel D.M. del Tesoro 21.09.99 - e vigente al momento della messa in mora, così come stabilito trimestralmente dal Ministro del Tesoro in applicazione dell'art.2, comma 4°, L. n.108/96, e comunque mai superiori al 10% annuo. Inoltre in caso di mancato pagamento è facoltà della Concessionaria ricorrere al recupero del credito dovuto, tale recupero sarà addebitato direttamente al Committente con aggravio di tutte le spese derivanti. 18. Si acconsente alla designazione in via esclusiva del Foro di Vicenza, quale Foro competente a dirimere ogni controversia nascente dal presente ordine o dalla successiva esecuzione del contratto, il Committenterinuncia espressamente a qualsiasi eccezione al riguardo. 19. Le presenti condizioni generali di contratto si intendono interamente accettate mediante la sottoscrizione delle condizioni particolari stabilite nella proposta d'ordine e delle clausole onerose ivi richiamate. Ogni diverso o ulteriore patto dovrà necessariamente essere adottato in forma scritta. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In conformità alla legge 31.12.96 n. 675 sulla tutela ed il trattamento dei dati personali, le informazioni ivi fornite alla società Radio Vicenza S.a.s verranno registrate e custodite presso la sede legale della stessa mediante procedimenti elettronici e misure di sicurezza atte a garantirne la segretezza in ossequio alla normativa vigente in materia di segreto aziendale. Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 675/96, esse verranno utilizzate esclusivamente per l’espletamento dei rapporti economici e giuridici derivanti dal presente ordine e comunicate solamente al soggetto destinatario (Istituto di credito) e per i suddetti fini. In ogni caso, l’interessato potrà in qualunque momento consultare tali dati e chiederne le eventuali modifiche ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/96 ovvero chiederne la cancellazione al termine del rapporto contrattuale. Per la tutela ed il trattamento dei dati personali fare riferimento anche alla sezione PRIVACY presente sul sito www.radiovicenza.com CONCESSIONARIA ESCLUSIVA - RADIO VICENZA SAS CF&PI 04001950247 Viale del Lavoro 36, 36100 Vicenza - www.radiovicenza.com – [email protected]