regolamento per aree di servizio al turismo
Transcript
regolamento per aree di servizio al turismo
REGOLAMENTO PER AREE DI SERVIZIO AL TURISMO ITINERANTE Allegato alla delibera C.C. 84 del 29 settembre 2000 Capo I – SOSTA Art. 1 La sosta sull’area di servizio deve essere riservata esclusivamente agli autocaravans ed alle caravans. (Rifer. Leg. vo: artt. 7.1 lett. h) + 54.1 lett. m) + 56.2 lett. e)+ 61 Decr. Leg. vo 285/92 “Nuovo Codice della strada”). Art. 2 La sosta sull’area di servizio deve essere tassativamente vietata ad ogni forma di campeggio, attendamento e simili e/o nomadismo nonché ai veicoli degli spettacoli viaggianti (circhi equestri, luna park, ecc). E’ altresì vietata la sosta delle caravans quando le medesime siano staccate dal veicolo trainante. Ai predetti veicoli è comunque consentito l’accesso limitatamente all’uso dell’impianto di smaltimento igienico-sanitario come disciplinato nel capo 2 del presente regolamento. (Rifer. Leg. vo: art. 2.2 Legge 336/91 - Art. 158.3 + 159.1 lett. b) + 185 Decr. Leg. vo 285/92 “Nuovo Codice della strada”). Art. 3 Per consentire la congrua turnazione ad una pluralità di utenza, il periodo massimo di sosta consentito viene fissato in 120 ore. Art. 4 La sosta dei predetti veicoli, disposti in posizione di partenza, dovrà essere rigorosamente ordinata negli spazi appositamente delimitati. (Rifer. Legisl.: art. 62 D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Art. 5 Limitatamente al periodo di sosta, è consentito l’utilizzo di piccoli e semplici dispositivi per il livellamento del mezzo (cunei, cricks e/o martinetti idraulici, ecc.) purchè non sporgenti oltre la sagoma del veicolo. Art. 6 E’ fatto divieto di esporre verande, stese di biancheria, tavolini, sedie, attrezzature di campeggio e/o apparecchiature tele-radiofoniche di alcun genere. E’ inoltre assolutamente vietato l’uso di qualsiasi tipo di fuochi (barbecue e simili, ecc.). Art. 7 Sono vietati rumori molesti e l’uso di apparecchi radiofonici e/o di riproduzione con un livello di sonorità che rechi disturbo alla quiete pubblica. La durata massima di emissione sonora, degli eventuali dispositivi di allarme del veicolo, dovrà essere rispettosa della specifica normativa (intervallata e con durata max di 3 min.). (Rifer. Lgs.: art. 155 Decr. Legisl. 285/92 – art. 350 D.P.R. n. 495/92). Art. 8 Sono consentiti soltanto gli animali domestici non pericolosi purché sempre custoditi, perfettamente assicurati con appositi dispositivi e/o sostegni fissi e comunque in condizioni di assoluta sicurezza e tale da non arrecare intralcio e/o costituire pericolo per l’incolumità pubblica. (Rifer. Lgs: art. 160 Decr. Leg. Vo 285/92 “Nuovo Codice della Strada” – art. 672 Cod. Pen.). Capo II – USO IMPIANTO Art. 9 L’uso dell’impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui è fornita l’area di servizio, è riservato ai veicoli di cui agli articoli artt. 1 e 2 del precedente Capo 1. Art. 10 E’ consentito l’accesso all’area di servizio e l’uso del predetto impianto anche agli autobus turistici provvisti di servizi igienico-sanitari di bordo e limitatamente alle operazioni di scarico dei propri reflui e/o all’approvvigionamento idrico. (Rifer. Legs.: artt. 47 + 54. 1 lett. b) Decr. Leg. vo 285/92 “Nuovo Codice della Strada”). Art. 11 L’impianto di scarico deve essere diligentemente utilizzato soltanto per lo scopo cui è destinato ed accuratamente pulito dopo ogni uso. Apposita ed adeguata cartellonistica deve esplicitamente vietare lo scarico di oli esausti, di prodotti chimici, il lavaggio di automezzi e simili nonché la sosta sul medesimo. Lo scarico dei residui organici deve avvenire negli appositi contenitori R.S.U. Art. 12 Ogni abuso, danneggiamento, imbrattamento, emissione, dispersione e scarico improprio di rifiuti, sarà perseguito a norma di legge. (Rifer. Lgs.: Legge 319/76 e succ. modif. ed integr. – art. 5.6 Legge 336/91 – art. 15+20+185.4 Dec. Leg. vo 285/92 – artt. 635 e 674 Cod. Pen.). In caso di gravi infrazioni la Polizia Municipale potrà disporre l’immediato allontanamento dell’automezzo dall’area di servizio. Capo III – TARIFFAZIONE Art. 13 La tariffa di sosta oraria, comprendente l’uso dell’impianto di smaltimento igienico-sanitario comporterà la maggiorazione del 50% + 10% della tariffa praticata per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (Rifer. Lgs.: Art. 185.3 Dec. Leg. Vo 285/92 “Nuovo Codice della Strada”). Art. 14 Viene prevista una tariffa di sosta forfettaria su 24 ore che, per l’anno 2000 viene stabilita in £. 20.000.= (€ 10,32). Adeguamenti annuali successivi potranno essere applicati fino alla misura massima prevista dai coefficienti di rivalutazione monetaria I.S.T.A.T. Capo IV – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 15 L’accesso all’area di servizio verrà periodicamente interdetto, con l’apposizione di specifica segnaletica e la rimozione forzata dei veicoli in sosta, per consentire la ordinaria pulizia e la manutenzione dell’area e del relativo arredo. La data delle operazioni sarà opportunamente segnalata all’utenza con congruo anticipo. (Rifer. Lgs.: Art. 159.1 lett. d) Dec. Leg. vo 285/92 “Nuovo Codice della Strada”). Art. 16 Idonea cartellonistica, informativa e direzionale, sarà collocata nei luoghi di maggiore transito del territorio comunale. Art. 17 Nell’area di servizio verrà collocata apposita ed adeguata cartellonistica riportante il saluto di benvenuto agli utenti, corredato dal regolamento d’uso dell’area per estratto, secondo l’allegato schema. Per completezza di servizio offerto, il medesimo verrà riportato anche in lingua inglese, tedesca e francese. L’area di servizio sarà adeguatamente illuminata. Art. 18 La conduzione e custodia, unitamente alla riscossione delle tariffe, dell’area verrà affidata a terzi, idonei, esperti e capaci, a mezzo specifico atto di concessione, secondo le vigenti disposizioni di legge e di statuto. Estratto Regolamento Amici Camperisti, le aree di servizio al turismo itinerante sono state allestite dalle rispettiva Amministrazione Comunali, con il contributo della Provincia di Lecco, quale dimostrazione della sensibilità e disponibilità istituzionale alle esigenze del turismo itinerante. Siete pregati di utilizzare questa struttura con la massima cura e per lo scopo cui è destinata dimostrando così senso civico, attenzione e riguardo per il bene pubblico. Il vostro riferimento, per ogni eventuale problema, sarà l’Amministrazione Comunale, disponibile comunque a valutare le vostre osservazioni, proposte, suggerimenti. Per assicurare a tutti gli utenti la migliore fruibilità di questa struttura, siete invitati ad osservare scrupolosamente il seguente Regolamento: Art. 1: La sosta è riservata esclusivamente ai veicoli ricreazionali (campers, caravans, autocaravans, motorhomes, ecc.) ordinatamente disposti in posizione di partenza entro gli spazi delimitati e per un periodo massimo di 120 ore. Art. 2: La sosta è tassativamente vietata ad ogni forma di campeggio, attendamento e/o nomadismo nonché ai veicoli degli spettacoli viaggianti (circhi equestri, Luna Parks ecc.). E’ altresì vietata la sosta delle Caravans staccate dal veicolo trainante. Art. 3: L’uso dell’impianto di scarico è riservato ai veicoli di cui all’Art. 1. E’ tuttavia consentito l’accesso all’Area di servizio e l’uso del predetto impianto anche agli autobus turistici provvisti di servizi igienico-sanitari di bordo e limitatamente alle operazioni di scarico dei propri reflui e/o dell’approvvigionamento idrico. Art. 4: Limitatamente al periodo di sosta, è consentito l’utilizzo di piccoli e semplici dispositivi per il livellamento del mezzo (cunei, cricks e/o martinetti idraulici ecc.) purchè non sporgenti oltre l’ingombro del veicolo. Art. 5: E’ fatto divieto di esporre verande, stese di biancheria, tavolini, sedie, attrezzature di campeggio e/o apparecchiature tele-radiofoniche di alcun genere. E’ inoltre assolutamente vietato l’uso di qualsiasi tipo di fuochi (barbecue e simili, ecc.) Art. 6: Sono vietati rumori molesti e l’uso di apparecchi radiofonici e/o di riproduzione con un livello di sonorità che rechi disturbo alla quiete pubblica. Art. 7: Sono consentiti soltanto gli animali domestici non pericolosi purchè sempre custoditi in modo da evitare intralci, pericoli ed imbrattamenti. Art. 8: L’impianto di scarico deve essere diligentemente utilizzato soltanto per lo scopo cui è destinato ed accuratamente pulito dopo ogni uso. Art. 9: E’ vietato lo scarico di oli esausti, di prodotti chimici, il lavaggio automezzi e simili nonché la sosta del medesimo. Lo scarico dei residui organici deve avvenire negli appositi contenitori dei rifiuti. Ogni abuso, danneggiamento, imbrattamento, emissione, dispersione o scarico improprio di rifiuti sarà perseguito a norma di legge. Art. 10: Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono sempre e comunque le regole del Codice Civile, della buona educazione e dei comuni rapporti di buon vicinato.