Regolamento per l`utilizzo del Parco Comunale

Transcript

Regolamento per l`utilizzo del Parco Comunale
COMUNE DI VIGANÒ
(PROVINCIA DI LECCO)
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL
PARCO COMUNALE
"IL GELSO"
Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 16.5.2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 1.10.2013
COMUNE DI VIGANÒ
(PROVINCIA DI LECCO)
Il presente Regolamento viene approvato allo scopo di consentire alla
collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande valore, in modo
che sia garantito l'accesso e, nel contempo, siano rispettate alcune regole
dirette a salvaguardare il valore del Parco comunale e l'incolumità degli
utenti.
Art. 1
Orari, apertura e accesso
a. Il Parco è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dal
Sindaco, con apposita ordinanza, ed esposti a ciascun ingresso su appositi
cartelli. Eventuali deroghe dovranno debitamente essere autorizzate dal Sindaco.
b. L'accesso ai cani è consentito solo se tenuti sempre al guinzaglio e con
tutte le strumentazioni atte a raccogliere immediatamente eventuali deiezioni.
c. È vietato introdursi nel Parco scavalcando i cancelli di ingresso.
d. È vietato accedere al Parco al di fuori degli orari di apertura. E' vietato
altresì permanervi oltre l'orario di chiusura.
e. È consentito l'accesso al Parco, in deroga agli orari stabiliti, alle forze
di polizia, agli amministratori e dipendenti comunali per ragioni di servizio.
Art. 2
Divieti
a. Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del
Parco, nonché ad un comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri
utenti.
b. Per tutto il Parco è vietato:
• Entrare con autovetture, motorini e mezzi simili di trasporto a motore,
con biciclette fatto salvo quelle in uso a bambini sino a dieci anni e fatto
salvo mezzi autorizzati.
•
Salire
sugli
alberi,
appendervi
o
affiggervi
qualsiasi
cosa,
danneggiarli in qualsiasi modo.
• Utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi su muri e balaustre,
sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione o simili.
• Danneggiare o imbrattare in alcun modo le strutture e le attrezzature.
• Bivaccare o installare attrezzature da campeggio.
• Danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati o asportare parti
del suolo, copertura verde, fiori e piante in genere.
• Consumare bevande in contenitori di vetro.
• Tenere feste, picnic o barbecue privati.
• Svolgere attività sportive, in particolare attività che comportano lanci
di oggetti a distanza non controllabile, che possano arrecare danni
all'incolumità delle altre persone o delle cose, salvo attività autorizzate.
• Occupare, anche temporaneamente, aree con attrezzature sportive,
chioschi, tende da campeggio o altro, salvo autorizzazione.
• Accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto con il terreno
fiammiferi, mozziconi o altri oggetto che possono provocare incendi.
• Abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere.
• Affiggere manifesti e pubblicità in genere, salvo al autorizzazione.
• Soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei servizi esistenti.
c. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le
sanzioni vigenti in materia.
COMUNE DI VIGANÒ
(PROVINCIA DI LECCO)
Art. 3
Attività ammesse o soggette ad autorizzazione
a. E' consentito calpestare o distendersi sul manto erboso (eccetto nei terreni
seminati) purché ciò non comporti rovina o danno all'ambiente e non contrasti
con la pubblica decenza.
b. Eventuali attività nelle più svariate forme (es. iniziati e culturali, di
intrattenimento pubblico o assimilabili, attività commerciali e /0 di pubblicità
manifestazioni, etc. ) sono soggette a preventiva autorizzazione da parte
dell'Amministrazione Comunale.
c. In caso di attività autorizzate, l'Amministrazione s riserva la possibilità
di richiedere la corresponsione di oneri per l'utilizzo di suolo pubblico.
Art. 4
Vigilanza
a. Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Lo aie e alle forze
dell'Ordine.
b. Essi sono preposti alla prevenzione e repressione i comportamenti contrari al
presente regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni
anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.
c. Qualsiasi cittadino è tenuto a segnalare agli agenti o all'Amministrazione
comunale il verificarsi e/o il persistere di comportamenti contrari a uno o più
articoli del presente regolamento.
d. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza per il
controllo del Parco.
Art. 5
Risarcimento danni e sanzioni
a.In tutti i casi di infrazione alle norme del presente Regolamento l'autore
della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata,
oltre alla sanzione amministrativa, al risarcimento dei danni arrecati al
patrimonio naturale e alle attrezzature e strutture del parco.
b. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di
sostituzione o riparazione o ripristino (I.V.A. compresa) che verrà indicato
dall'Ufficio Tecnico comunale.
c. Salva la perseguibilità penale nelle fattispecie p1'l viste dalla legge, le
violazioni delle prescrizioni indicate nel presente regolamento, sono punite con
le seguenti sanzioni amministrative (oltre alle spese di procedimento e
notifica):
COMUNE DI VIGANÒ
(PROVINCIA DI LECCO)
VIOLAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI
Sanzione
Minima
Sanzione
Massima
Transito (o sosta) con mezzi non autorizzati
€ 50,00
€
Comportamenti di eccessivo disturbo agli altri utenti
Accesso al Parco al di fuori degli orari stabiliti
Accesso al Parco scavalcando i cancelli di ingresso
Inottemperanza al divieto di salire sugli alberi
Giochi che implicano lancio non controllabile di
oggetti € 50,00
€ 120,00
Comportamenti non conformi all'ordine pubblico
e al buon costume
Propaganda, volantinaggio, diffusione pubblicitaria
non autorizzati
Utilizzo del Parco per feste picnic e barbecue privati
Utilizzo improprio di panchine e altre strutture
Abbandono di rifiuti
Danneggiamento o imbrattamento di arredi e attrezzature
piante e tappeti erbosi
Accensione di fuochi
lnottemperanza alla corretta custodia dei cani
€
€
€
€
50,00
50,00
50,00
50,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 120,00
€
€
€
€
€
€
€
€
50,00
50,00
50,00
50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 60,00
90,00
120,00
120,00
180,00
180,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 240,00
d. Nel caso in cui vengano riscontrate più violazioni riconducibili allo stesso
soggetto, vale la cumulabilità delle sanzioni fino a un massimo di 500 euro.
e. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a danni a
persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato
rispetto del presente Regolamento da parte degli utenti.