CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il “Codice di comportamento” dei dipendenti dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia in conformità con le disposizioni del
D.M. 28 novembre 2002, del vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto degli
Enti Pubblici non economici, dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Codice di comportamento integra le disposizioni del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e costituisce
parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione dell’Ordine.
3. Il Codice di Comportamento si applica a tutti i dipendenti dell’Ordine.
4. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, altresì, per quanto
compatibili, a tutti i Consiglieri componenti del Consiglio dell’Ordine ed ai Consiglieri di
Disciplina.
5. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice dovranno essere estesi, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi delle imprese fornitrici di beni e servizi che
realizzino opere a favore dell’Ordine.
Art. 2
Principi generali e obblighi del dipendente in servizio
1. Il dipendente osserva la Costituzione e, servendo la Nazione con disciplina ed onore, conforma
la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Nell’espletamento dei propri compiti il dipendente osserva la legge e persegue esclusivamente
l’interesse pubblico, senza mai abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza ed agisce in posizione di indipendenza ed imparzialità,
astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. In particolare, il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ente.
4. Il dipendente svolge con la dovuta diligenza le mansioni che gli sono state affidate e tiene un
comportamento corretto ed educato nei confronti dei componenti del Consiglio, degli iscritti, di
tutti gli altri dipendenti e dei terzi con i quali entra in contatto durante l’orario di lavoro. In
particolare esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia e si adopera affinché la gestione delle risorse dell’Ordine
per lo svolgimento delle attività amministrative segua una logica di contenimento dei costi, che
non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, neanche in occasione di
festività, retribuzioni, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore e comunque non
superiori ad euro 150,00, se effettuate occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, il dipendente non chiede,
per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo o per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che abbiano tratto o che
possano trarre benefici da decisioni o da attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui
confronti è stato o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie
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dell’ufficio ricoperto e comunque per lo svolgimento di prestazioni alle quali è tenuto nel
rispetto dei propri compiti d’ufficio.
6. Il dipendente non sollecita, non chiede, né accetta, direttamente né indirettamente, per sé o
per altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, salvo quelli d’uso modico di valore. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
proprio sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli di uso di
modico valore.
7. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra gli iscritti, altri soggetti e l’Ente. Nei rapporti con gli iscritti e con il pubblico
egli dimostra la massima disponibilità e non ostacola l’esercizio dei loro diritti. Favorisce
l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato,
fornisce tutte le notizie e le informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’Ente.
8. Il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine
dell’Ente.
9. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’Ente o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
10. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni, il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
11. E’ vietato al dipendente svolgere attività diversa da quella connessa alle mansioni alle quali è
preposto.
12. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano
avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all’ufficio di appartenenza.
13. Il dipendente nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavoro con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’Ordine
per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa
nuocere all’immagine dell’Ordine.
14. Il dipendente non ritarda, salvo giustificato motivo, né adotta comportamenti tali da far ricadere
su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
15. Il dipendente è tenuto a risarcire l’Ente dei danni che gli siano imputabili per colpa grave o
dolo.
Art. 3
Obbligo di riservatezza
1. Il dipendente deve mantenere la massima riservatezza circa i dati, le notizie e le informazioni di
cui viene a conoscenza per ragioni del proprio ufficio. Gli è fatto, pertanto, divieto di
comunicarli o di portarli a conoscenza di terzi e, in casi particolari, anche degli altri dipendenti,
e di utilizzarli a fini privati, a proprio o altrui profitto.
Art. 4
Dovere di comunicazione del cambio di domicilio
1. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente il mutamento del proprio
domicilio e/o della propria residenza, sia durante il servizio, sia durante i congedi per malattia e
infortunio.
Art. 5
Obbligo di rispetto dell’orario di lavoro
1. Il dipendente ha il dovere di rispettare scrupolosamente l’orario di lavoro e di adempiere alle
formalità prescritte dall’Ente per la rilevazione delle presenze.
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2. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie
allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice
ed efficiente nell’interesse degli iscritti e degli altri soggetti interessati ed assume le
responsabilità connesse ai propri compiti.
3. Le prestazioni eccedenti l’orario ordinario di lavoro devono essere autorizzate dal Consigliere
Segretario.
Art. 6
Divieto di trattenersi nel luogo di lavoro oltre l’orario di servizio
1. Il dipendente non può trattenersi nei luoghi di lavoro oltre l’orario di servizio prescritto, ovvero
farvi ritorno dopo tale orario, se non per ragioni di servizio e previa autorizzazione del
Consigliere Segretario.
Art. 7
Divieto di allontanamento dal luogo di lavoro
1. E’ vietato al personale dipendente di allontanarsi dal luogo di lavoro durante l’orario i servizio
senza l’autorizzazione del Consigliere Segretario.
Art. 8
Utilizzo e cura dei locali e delle attrezzature
1. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio nonché i
servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’Ordine.
2. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio; in particolare
il dipendente deve avere la massima cura dei locali e delle attrezzature dell’Ente e di quanto
affidatogli per lo svolgimento del lavoro, che si obbliga a non manomettere o modificare in
alcun modo.
3. Il dipendente non è autorizzato ad utilizzare le apparecchiature (telefono, computer, programmi
applicativi, posta elettronica ed altro facente parte della dotazione) per scopi personali. La
documentazione deve essere correttamente archiviata e catalogata negli appositi spazi
predisposti dall’Ordine al fine di renderne facile la identificazione; gli applicativi installati sui
computer non devono essere modificati rispetto allo standard, salvo autorizzazione del
Consigliere Segretario.
4. Al termine dell’orario di lavoro tutte le apparecchiature in dotazione o assegnate devono essere
controllate e spente.
Art. 9
Difetti di funzionamento delle apparecchiature
1. Il dipendente che accerti la presenza di difetti di funzionamento delle apparecchiature a lui
affidate dovrà darne tempestivamente comunicazione al Consigliere Segretario e adottare
immediatamente tutte le misure idonee (nel rispetto delle norme di sicurezza e
antinfortunistiche) per impedire che si determinino situazioni di pericolo o di danno.
Art. 10
Osservanza delle norme di legge e delle disposizioni dell’Ente in materia di prevenzione
infortuni e sicurezza dell’ambiente di lavoro
1. Il dipendente deve attenersi alle norme di legge e alle disposizioni dell’Ente in materia di
prevenzione degli infortuni. Allo stesso è fatto obbligo di utilizzare con diligenza i mezzi in
dotazione allo scopo di evitare infortuni sul lavoro.
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Art. 11
Assenze dal lavoro
1. In caso di assenza dal lavoro, quale che ne sia il motivo, il dipendente ha l’obbligo di darne
notizia all’Ente entro le ore 9,30 del giorno in cui l’assenza si verifica. In caso di mancata o
tardiva comunicazione, il dipendente sarà considerato assente ingiustificato.
2. Qualora l’assenza sia dovuta a malattia o infortunio, il dipendente è tenuto a comunicare
all’Ente il luogo di degenza, se diverso dal suo domicilio abituale, ed è tenuto ad inviare il
certificato medico attestante la malattia o l’infortunio e la eventuale continuazione, entro i due
giorni successivi all’inizio della relativa assenza (o alla scadenza del certificato medico
precedentemente rilasciato). Anche in caso di continuazione della malattia o infortunio sussiste
per il dipendente l’obbligo di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Art. 12
Controllo delle assenze per malattia e obbligo di rispetto delle fasce orarie di reperibilità
1. L’Ente dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente tenuto conto
delle proprie esigenze funzionali, organizzative ed economiche, attraverso le competenti
aziende sanitarie locali.
2. Il dipendente assente per malattia è tenuto, per tutta la durata della malattia, a non allontanassi
dal proprio domicilio (o dal diverso recapito comunicato all’Ente) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni compresi sabato e festivi.
3. Ogni mutamento di recapito dovrà essere tempestivamente comunicato all’Ente allo scopo di
consentire i controlli; sono fatte salve le eventuali, successive variazioni delle fasce orarie di
reperibilità stabilite per disposizioni legge, amministrative o di contratto collettivo.
4. Qualora il dipendente ammalato abbia in un certo giorno la necessità urgente, documentata ed
indifferibile, di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, per motivi
connessi al proprio stato di salute (visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie ed
accertamenti specialistici regolarmente prescritti) o per altri giustificati motivi, dovrà darne
preventiva informazione all’Ordine.
Art. 13
Infortuni sul lavoro
1. L’infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, occorso al dipendente, deve essere da questi
immediatamente denunciato ad uno degli organi istituzionali (Presidente, Segretario,
Consigliere Tesoriere), affinché al dipendente infortunato possano essere prestate le cure di
pronto soccorso e l’Ordine possa presentare le denunce di legge.
Art. 14
Partecipazione ad associazioni e ad altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente in tema di diritto di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente al Consigliere Segretario o al Presidente la propria adesione o appartenenza
ad associazioni od organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui ambiti di interesse
siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti
di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo loro vantaggi di carriera.
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Art. 15
Obblighi di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi: propri; di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o di
conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito oppure rapporti di frequentazione abituale; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimento di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il Consigliere Segretario.
2. Il dipendente si astiene da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari
dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o
politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età
e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
3. Il dipendente si astiene da dichiarazioni offensive nei confronti dell’Ordine.
4. Il dipendente non assume impegni, né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti.
Art. 16
Obblighi di imparzialità e di trasparenza
1. Il dipendente, nell’adempimento della propria prestazione lavorativa, assicura la piena parità di
condizioni sia agli iscritti sia ai soggetti che vengono in contatto con l’Ente. A tal fine egli non
accorda, né rifiuta ad alcuno, prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione.
3. Il dipendente assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza anche prestando la massima
collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
Art. 17
Comportamento nella vita sociale e nei rapporti privati
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’Ente per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni,
non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all’immagine dell’Ente.
2. In particolare il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ordine.
Art. 18
Obblighi con gli iscritti ed i terzi
1. Il dipendente, in diretto rapporto con gli iscritti ed i terzi, opera con spirito di servizio,
correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate
telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera in maniera più completa e accurata
possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l’interessato all’ufficio o al settore competente dell’Ordine.
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2. Il dipendente presta adeguata attenzione alle domande che l’iscritto o il terzo gli formulano e,
fatte salve eventuali norme sul segreto d’ufficio o di trattamento o tutela dei dati personali,
fornisce oralmente informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o
concluse, nelle ipotesi previste da disposizioni di legge o del regolamento in materia di accesso
agli atti. In caso di informazioni, atti o documenti non accessibili, tutelati dal segreto d’ufficio o
da disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano
all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla
richiesta, cura che la stessa venga inoltrata all’ufficio o al settore competente.
3. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, rispetta, salvo diverse esigenze
di servizio o diverso ordine di priorità determinato da ragioni di urgenza, l’ordine cronologico e
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente o con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con gli iscritti e
con i cittadini e risponde sollecitamente e senza ritardo ai loro reclami.
4. Il dipendente deve rispondere al telefono con cortesia.
5. Il dipendente limita gli adempimenti a carico degli iscritti e dei terzi a quelli indispensabili e,
previa predisposizione da parte dell’ordine di idonee strutture, apparecchiature e mezzi,
applica ogni misura di semplificazione dell’attività amministrativa.
Art. 19
Contratti
1. Il dipendente non conclude per conto dell’Ente: contratti di fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre
utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 C.C. Nel
caso in cui l’Ente concluda contratti di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente per conto dell’Ordine, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni
ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione
da conservare agli atti dell’ufficio.
Art. 20
Obblighi connessi alla performance e alla valutazione dei risultati
1. Il dipendente deve svolgere la sua attività lavorativa in modo che l’Ordine fornisca servizi agli
iscritti nel rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’Ordine. Il dipendente deve
operare al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli iscritti la scelta fra i
diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui
livelli di qualità.
2. Il dipendente fornisce all’organo preposto tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall’Ufficio. L’informazione è resa con particolare riguardo
alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati;
parità di trattamento tra le diverse categorie di iscritti; agevole accesso agli uffici, specie per gli
utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la
conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 21
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie per la prevenzione degli illeciti nell’Ordine.
2. Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel presente codice, nel piano per la
trasparenza, nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al
responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
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3. Il dipendente segnala al Segretario del Consiglio eventuali situazioni di illecito nell’Ordine, di
cui sia venuto a conoscenza.
4. Il Consiglio dell’Ordine vigila sulla corretta applicazione del presente codice di comportamento.
5. Il Consiglio dell’Ordine cura l’aggiornamento del presente codice di comportamento, l’esame
delle segnalazioni della violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate, con le garanzie di cui all’art. 54 bis del D.L. 165 del 2001. Il
Consiglio dell’Ordine, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare, può chiedere
all’Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo ex art. 1, c. 2, lettera D), della legge n.
190/2012.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, cura la diffusione della conoscenza del
presente codice di comportamento nell’Ordine, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la
pubblicazione nel sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.
7. Nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Consiglio dell’Ordine opera in
raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Art. 22
Mancato rispetto del codice di comportamento
1. La violazione degli obblighi previsti nel presente codice di comportamento integra una condotta
contraria ai doveri di ufficio.
2. La violazione degli obblighi di cui al presente codice, così come quella dei doveri e degli
obblighi previsti dal piano per la trasparenza e dal piano per la prevenzione della corruzione, è
fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento previsto dal
regolamento di disciplina dei dipendenti dell’Ordine ed è oggetto delle sanzioni ivi previste per
gli illeciti disciplinari, oltre che delle sanzioni penali, civili, amministrative o contabili previste
dalla legge.
3. Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari il Consiglio dell’Ordine è tenuto al rispetto dei
principi di gradualità e proporzionalità. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della
sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso
con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale,
derivatone al decoro o al prestigio dell’Ordine.
Art. 23
Obbligo di comunicazione
1. Il dipendente che riceve da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle
quali sia parte l’Ordine, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello di coloro
che collaborano con lui, ne informa immediatamente per iscritto il Segretario del Consiglio.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 24
Pubblicazione
1. Il presente codice di comportamento, ai fini della sua più ampia diffusione, deve essere
pubblicato nel sito internet istituzionale, trasmesso via e-mail a tutti i dipendenti dell’Ordine e ai
titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai
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collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore
dell’Ordine.
2. Il presente codice di comportamento dovrà essere fatto sottoscrivere e consegnato
contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro o all’atto di conferimento di
nuovi incarichi. In particolare, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l’Ordine dovrà inserire apposite clausole o
disposizioni di risoluzione o di decadenza del rapporto per il caso di violazione degli obblighi
contenuti o derivanti dal presente codice.
Art. 25
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente codice di comportamento,
si rinvia alle vigenti disposizione di legge ed a quelle del CCNL per il personale non dirigente
del comparto degli enti pubblici non economici.
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